§ 4.10.4 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 42.
Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.10 energia
Data:29/12/2008
Numero:42


Sommario
Art. 1.  (Ambiti di applicazione)
Art. 2.  (Individuazione delle soglie di potenza autorizzabile)
Art. 3.  (Individuazione delle riserve strategiche regionali - Costituzione SERC)
Art. 4.  (Procedimento autorizzativo)
Art. 4 bis. 
Art. 5.  (Disposizioni finali)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.10.4 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 42.

Misure in materia di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

(B.U. 16 dicembre 2008, n. 24 - S.S. 30 dicembre 2008, n. 3)

 

     Art. 1. (Ambiti di applicazione)

1. La presente legge disciplina le modalità di rilascio dei titoli autorizzativi all’installazione e all’esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE ricadenti sul territorio regionale.

 

     Art. 2. (Individuazione delle soglie di potenza autorizzabile) [1]

1. Nelle more dell’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) e della ripartizione nazionale tra le regioni delle produzioni di energia da fonti rinnovabili sono individuati i seguenti limiti da raggiungere entro il 2009, su scala regionale, alle potenze totali autorizzabili per ciascuna fonte rinnovabile:

 

a) eolica 3.000 MW

 

b) fotovoltaica/termodinamica 400 MW

 

c) idraulica 400 MW

 

d) biomassa 300 MW

 

2. Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente comma, da intendersi comprensivi della potenza già autorizzata sul territorio regionale alla data odierna, non partecipano le autorizzazioni assoggettate alla semplice Denuncia Inizio Lavori di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380101 e successive modificazioni ed integrazioni o soggette a semplice comunicazione preventiva.

 

     Art. 3. (Individuazione delle riserve strategiche regionali - Costituzione SERC)

1. Entro i limiti di potenza autorizzabile di cui al precedente articolo è costituita, per ciascuna fonte, una riserva strategica sino al 20% a favore di azioni volte a garantire lo sviluppo del tessuto industriale regionale, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione. Tale riserva potrà essere utilizzata dalla Regione per:

 

- stipulare protocolli di intesa con primari operatori in possesso di qualificata esperienza nel settore dell’energia e di una significativa capacità produttiva, preferibilmente con partenariato calabrese, che destinino una significativa quota degli investimenti per attività di sviluppo industriale ed economico sul territorio calabrese, anche nella componentistica energetica;

 

- assegnare quote di energia a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico, al fine di favorire la riduzione dei relativi costi. [2]

2. Con apposito provvedimento e con le modalità previste dallo Statuto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale proporrà al Consiglio la costituzione della SERC (Società Energetica Regionale Calabrese).

 

     Art. 4. (Procedimento autorizzativo)

1. Al fine di determinare un quadro unitario dei processi autorizzativi relativi agli impianti da fonte rinnovabile da realizzarsi sul territorio regionale è approvato, con valore di legge, il relativo allegato tecnico "Procedure ed indirizzi per l’installazione e l’esercizio di nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazione del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE" (allegato sub 1).

 

2. La Giunta regionale è tenuta, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare ed estendere a tutte le fonti di energia rinnovabile il contenuto del documento “L’eolico in Calabria: Indirizzi per l’inserimento degli impianti da fonti rinnovabili sul territorio regionale” approvato con D.G.R. n. 55 del 30 gennaio 2006.

 

     Art. 4 bis. [3]

1. Al fine di promuovere l'intervento pubblico nel settore della produzione di energia rinnovabile si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti domande il cui soggetto proponente sia un ente pubblico, ovvero Ente Locale e Consorzi di Sviluppo Industriale di cui alla legge regionale 38/2001, nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili da autorizzare.

2. Alla concorrenza dei limiti di potenza autorizzati di cui alla legge regionale n. 42/2008 non partecipano gli interventi il cui soggetto proponente è rappresentato da un Ente pubblico.

3. In ottemperanza dell'articolo 17 della legge n. 96 del 4 giugno 2010, comma 1 lettera d), gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad un MW elettrico di cui all'articolo 1 comma 1 lettera e) del D.L. 29 dicembre 2003 n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a) dello stesso comma, vengono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 e successive modificazioni

 

     Art. 5. (Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non producono effetto tutte le disposizioni anche amministrative in contrasto con la stessa.

 

2. Non può essere dato corso ad istanze di autorizzazione unica presentate al Dipartimento Attività Produttive nel periodo di sospensione previsto dall’art. 53 comma 3 della legge regionale n. 15 del 13 giugno 2008 e s.m.i..

 

3. Non può altresì essere dato corso ad istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presenta legge, risultino in contrasto con essa o ne pregiudichino l’attuazione.

 

4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 novembre 2008, n. 38 si intendono prorogate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO SUB 1

“Procedure ed indirizzi per l'installazione e l’eserciziodi nuovi impianti da fonti rinnovabili, interventi di modifica, potenziamento,rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché opere connesse edinfrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio in applicazionedel Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di Attuazione della direttiva 2001/77/CE”.

 

PREMESSA

 

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003, relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2004 - Supplemento Ordinano n. 17.

Tale Decreto Legislativo interessa i progetti per la costruzione e l’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, prevedendo una procedura unificata di approvazione di tali proposte progettuali.

Il medesimo Decreto Legislativo prevede, al comma 10 dell’art. 12, che in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, debbano approvarsi le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3 dello stesso art. 12.

In attesa che tali linee guida siano emanate, considerato che il territorio regionale è interessato da un elevato numero di iniziative per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si ravvisa la necessità di fornire indirizzi e procedure affinché l’esercizio delle competenze della Regione, responsabile del procedimento unificato di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, avvenga in maniera coordinata con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla procedura e nel pieno rispetto delle modalità e della tempistica previste dalla legislazione vigente.

 

1. Obiettivi

 

La presente direttiva per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, si propone di:

 

a) agevolare il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione delle fonti rinnovabili secondo l’impegno assunto dal Governo Italiano, con la delibera CIPE 137/98, con il fine di ridurre l’emissione di gas a effetto serra;

 

b) favorire il corretto inserimento degli impianti nel territorio. La Regione nel riconoscere l’importanza delle fonti di energia rinnovabile come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile nel territorio, persegue politiche di diffusione delle fonti più idonee al proprio contesto territoriale con l’obiettivo-esigenza di:

 

- ridurre l’inquinamento connesso alla produzione di energia ed in particolare l’emissione di gas a effetto serra;

 

- ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili mediante un’attenta applicazione della normativa vigente;

 

c) determinare un quadro dei processi autorizzativi il più possibile semplice, certo e omogeneo. A tal fine la Regione opererà affinché l’esercizio delle proprie competenze avvenga di concerto con quelle degli altri soggetti aventi competenza in materia di autorizzazioni o nullaosta, coerentemente con quanto previsto dalla direttiva europea 2001/77/CE, recepita con Decreto Legislativo n. 387/03.

 

2. Ambito di applicazione

 

2.1. In coerenza con quanto stabilito dall’ art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e fatto salvo quanto contenuto ai successivi punti 2.3 e 2.4, sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, con le modalità riportate nel seguente dispositivo:

 

- gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’art. 2 comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all’esercizio degli impianti;

 

- le centrali ibride come definite dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 387/2003 e le relative opere connesse, ovverosia quegli impianti di collegamento alla rete elettrica di trasmissione nazionale o alla rete di distribuzione, indispensabili all’esercizio degli impianti;

 

- con capacità di generazione superiore a quella contenuta nella Tabella A di cui all’art. 2 comma 161 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) appresso riportata:

 

TABELLA A

 

Fonte

 

Soglie

Eolica

 

60 KW

Solare fotovoltaica

 

20 KW

Idraulica  

100 KW

Biomasse  

200 KW

Gas. di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

 

250 KW

 

2.2. Per gli impianti con capacità di generazione inferiore alle soglie riportate nella succitata Tabella A, in luogo dell’autorizzazione unica, si applica la denuncia di inizio attività di cui agli artt. 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

 

2.3. Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di . valutazione di incidenza e la necessità di acquisire i pareri di competenza di ciascun Ente avente titolo ad esprimersi sul procedimento autorizzatorio, sono altresì soggette alla sola disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) le seguenti tipologie di impianti con potenza nominale inferiore o uguale a 500 kWe:

 

- impianti destinati all’autoproduzione;

 

- impianti fotovoltaici parzialmente integrati in strutture edilizie industriali, commerciali, agricole e servizi esistenti o da costruire;

 

- impianti eolici on-shore, collocati internamente a complessi industriali;

 

- impianti idroelettrici;

 

- impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

 

- impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;

 

- impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

- impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli,commerciali e servizi, esistenti o da costruire [4].

 

2.4. Ai sensi del D.Lgs n. 115/2008 l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del sopra citato D.P.R. n. 380/01, e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

 

2.5. I proprietari degli impianti non soggetti ad autorizzazione unica sono tenuti a comunicare al Comune competente per territorio la cessazione definitiva delle attività dell’impianto ed a fornire indicazioni sulle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l’impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all’atto della definitiva cessazione della produzione. Gli uffici competenti del Comune sono tenuti a verificare che lo smaltimento definitivo dell’ impianto avvenga entro un anno solare dalla data di comunicazione di fine attività. Il Comune è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, al Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche un elenco dettagliato degli impianti assoggettati a DIA o a semplice comunicazione ai sensi dei precedenti punti 2.3, 2.4 interessanti il territorio comunale;

 

2.6. Ai sensi dell’art. 2 comma 158 della legge 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), l’autorizzazione degli impianti offshore è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti i {Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

 

 

3. Requisiti

 

3.1. I proponenti l’installazione di impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica, oltre ai requisiti soggettivi previsti per le società industriali e commerciali dalla legislazione vigente, devono espressamente avere come oggetto sociale l’installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonte rinnovabile o comunque di attività ad essa connessa ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione sulla liberalizzazione del mercato elettrico, dalle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. I suddetti requisiti devono essere documentati dal produttore proponente rimpianto all’atto della presentazione della domanda di autorizzazione unica.

 

3.2. I proponenti impianti da fonti rinnovabili soggetti ad autorizzazione unica che non si configurano come autoproduttori per come definiti dall’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 79/1999, oltre alla dimostrazione di essere in regola con la vigente normativa in materia di certificazione antimafia, devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale riportati in Appendice.

 

4. Domanda di autorizzazione unica (procedure)

 

4.1. La domanda per la costruzione ed esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o quella relativa agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, deve essere presentata esclusivamente al Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, responsabile del procedimento unificato.

 

4.2. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

 

a) documentazione attestante i requisiti di cui al punto 3;

 

b) documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente. Tale capacità può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

 

a. idonee dichiarazioni bancarie;

 

b. bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;

 

c. dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi.

 

c) progetto definitivo dell’impianto redatto a norma del D.Lgs 163/2006 (nr. 2 copie cartacee e nr. 1 copia su supporto informatico, quest’ultimo comprensivo di file riportante la posizione spaziale delle parti d’impianto, in formato compatibile per il corretto inserimento del progetto in ambiente GIS) comprensivo di cronoprogramma;

 

d) documentazione tecnica del gestore della rete che attesti l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e le relative modalità di allaccio, completa della relativa accettazione da parte del proponente (Soluzione Tecnica Minima Generale accettata dal proponente);

 

e) documentazione prescritta per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli elettrodotti ed opere connesse, comprese quelle di allaccio alla rete nazionale (ex l.r. 17/2000: Relazione e grafici sugli impianti d’utenza per la connessione alla RTN; Relazione sui campi elettromagnetici; Relazione sul contenimento del rischio di elettrocuzione; piano particellare d’esproprio);

 

f) per gli impianti eolici: studio delle potenzialità anemologiche del sito, idoneo alla valutazione tecnico-economica della fattibilità dell’iniziativa, che la Pubblica Amministrazione si obbliga a non divulgare. Lo studio deve essere caratterizzato da misure anemometriche sul sito di interesse, da dimostrarsi attraverso la presentazione della Denuncia di Inizio Attività, di durata almeno annuale e attestato da enti certificatori, tale da garantire una producibilità annua di almeno 1.800 ore equivalenti di vento [5];

 

g) per gli impianti idroelettrici: copia dell’atto di approvazione dello schema di disciplinare da parte dell’Autorità competente al rilascio della concessione di derivazione;

 

h) per gli impianti a biomassa: studio dettagliato sulla localizzazione dell’impianto in funzione della disponibilità di biomassa; studio, basato su indagini dirette, volto a minimizzare i costi relativi all’acquisto, al trasporto ed allo stoccaggio dei quantitativi di biomassa necessari al funzionamento dell’impianto; contratti preliminari di acquisto delle biomasse;

 

i) delibere/a dei/l Consigli/o Comunali/e sui cui territori insiste l’impianto produttivo in cui si attesti, con espressa indicazione delle particelle interessate, l’accoglimento della proposta di realizzazione (solo per gli impianti di potenza superiore ad 500 kWe) [6];

 

j) dichiarazioni di conformità degli impianti che si intende installare alle normative vigenti;

 

k) certificato/i comunale/i attestanti la destinazione urbanistica delle aree interessate dall’intervento e la presenza di eventuali vincoli (aree protette ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 10/03, aree di cui alla Legge 365/2000, aree di cui al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico, aree con vincoli inibitori ai sensi del D.Lgs 42/04 e della 1.r. n. 23/90, ecc);

 

l) atto di impegno nel quale il proponente si obbliga:

 

- a costituire, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria;

 

- a dare inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’impianto ed a terminarli entro la data indicata in domanda dandone comunicazione scritta alla Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche entro i successivi 30 giorni dalla data di inizio e di ultimazione dei lavori. La durata dei lavori, conforme al cronoprogramma di progetto, non potrà superare la durata di 3 anni dal rilascio dell’Autorizzazione unica;

 

- a sottoscrivere, a seguito dell’accettazione della potenza assegnata ai sensi del successivo punto 6.4 e prima della data di convocazione della seduta insediativa della Conferenza di Servizi, a pena di rigetto della domanda, una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, a garanzia degli obblighi assunti di inizio dei lavori di costruzione entro 90 giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica, di importo pari al 2% del valore dell’investimento previsto e di durata almeno pari a 12 mesi. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’ articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione beneficiaria;

 

- a sottoscrivere, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, a pena di rigetto della domanda, le seguenti fideiussioni bancarie o assicurative o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze:

 

- a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, a garanzia del mancato adempimento delle prescrizioni e condizioni stabilite nell’autorizzazione unica e degli obblighi assunti di ultimazione dei lavori di costruzione entro i termini previsti, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dal Produttore, di importo pari al 1% del valore dell’investimento previsto e di durata almeno pari a quella indicata in domanda di autorizzazione maggiorata di 6 mesi, con decorrenza dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica;

 

- a favore del Comune/i in cui verrà realizzato l’impianto, a garanzia dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell’impianto nei due anni solari successivi alla data di comunicazione ufficiale di cessazione dell’attività o di revoca dell’autorizzazione unica, nella misura di € 10,00 per gli impianti eolici (€ 30,00 nel caso delle altre tipologie di impianto) per ciascun kW di potenza complessivamente autorizzata e di durata almeno pari a quella indicata nella domanda di autorizzazione per l’ultimazione delle attività, maggiorata di 12 mesi e con decorrenza dalla data di rilascio dell’autorizzazione unica. Tale valore dovrà essere aggiornato ogni otto anni dalla data di entrata in servizio dell’impianto nella misura del tasso medio d’inflazione accertato nel periodo di riferimento. La fideiussione potrà essere escussa a prima richiesta del beneficiario qualora i lavori di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione dell’impianto non siano ultimati entro due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell’attività o revoca dell’autorizzazione unica dell’impianto. Il comune competente regolerà all’interno della Convenzione di cui al successivo punto 9.2 le modalità di rinnovo di tale fideiussione.

 

Le fideiussioni devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione beneficiaria;

 

 

- a ripristinare i luoghi per come garantito con la polizza fideiussoria di cui al punto precedente ed a tenere sgombra da qualsiasi residuo l’area di intervento non direttamente occupata dalle strutture affinché resti disponibile per le compatibili attività agricole, di silvicoltura, di allevamento o altro;

 

- a ripristinare le strade di accesso e di servizio e le aree di supporto, a lavori ultimati, con le medesime caratteristiche e materiali preesistenti, salvo diversa autorizzazione;

 

- a favorire I’imprenditoria calabrese nella fase di realizzazione;

 

- a favorire l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell’impianto;

 

- ad assumere una unità lavorativa ogni 8 unità lavorative assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra L.P.U. - L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46%, sempre che questi abbiano le caratteristiche fisiche per attendere in sicurezza alle mansioni richieste;

 

- a versare a favore della Regione Calabria - Settore Politiche Energetiche, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa – oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l’accertamento del4 regolare esecuzione delle opere", della somma di 50 €cent per ogni KW eolico di potenza elettrica nominale autorizzata (€ 1,5 per le altre tipologie) [7];

 

m) elenco degli enti, con i relativi indirizzi, titolari del rilascio di permessi, pareri, assensi o nulla osta comunque denominati interessati ai sub-procedimenti per il rilascio dell’ Autorizzazione unica;

 

n) eventuale perizia giurata del progettista relativa alla non assoggettabilità alla procedura di verifica ovvero alla procedura di V.I.A. o AIA, accompagnata da una sintetica relazione esplicativa;

 

o) ricevuta di avvenuto versamento degli oneri istruttori a favore della Regione Calabria Dipartimento Attività Produttive Settore Politiche Energetiche – pari ad € 100 per ogni MW per il quale si richiede l’autorizzazione, con un minimo di € 300 [8].

 

5. Determinazione della disponibilità di potenza

 

5.1. Per ciascuna fonte rinnovabile, il Settore Politiche Energetiche provvede, a scadenza semestrale (giugno, dicembre), ad individuare la disponibilità di potenza autorizzabile. A tal scopo, entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno il Settore Politiche Energetiche provvede a verificare, per ciascuna fonte rinnovabile, la disponibilità di potenza autorizzabile sottraendo al valore massimo di potenza autorizzabile (prevista nel PEAR o, in assenza, programmata ed approvata dalla G.R.), la somma dei valori di potenza delle autorizzazioni già rilasciate (al netto di revoche, cessazioni, riduzioni di potenza o dismissioni) ed in corso di autorizzazione ai sensi del successivo punto 6.3.

 

5.2. Il Settore Politiche Energetiche provvede a dare comunicazione di tale disponibilità di potenza autorizzabile alla competente Commissione Consiliare Permanente, nonché attraverso la pubblicazione sul sito wwww.regione.calabria.it entro giorno 15 del mese successivo.

 

6. Verifica ed istruttoria preliminare delle domande

 

6.1. Il Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche, verifica l’esattezza e la completezza della documentazione indicata al precedente punto 4, e nel caso, potrà richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali. In caso di domanda incompleta non si procederà alla assegnazione della potenza sino al suo perfezionamento.

 

6.2. La mancata produzione delle integrazioni entro il termine massimo di giorni 15 dalla richiesta del Settore Politiche Energetiche, comporta l’improcedibilità della domanda ed il relativo rigetto;

 

6.3. Ultimate con esito positivo le verifiche di cui sopra il Settore Politiche Energetiche provvede ad assegnare, seguendo l’ordine di protocollo di perfezionamento della domanda, i valori di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica

 

6.4. Qualora la richiesta presentata superi la disponibilità di potenza autorizzabile il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive provvede d’ufficio alla riduzione del valore di potenza della nuova richiesta di autorizzazione, dandone espressa comunicazione a mezzo fax al soggetto interessato per la relativa accettazione. La mancata accettazione da parte del richiedente della potenza assegnata entro giorni 10 decorrenti dalla ricezione della comunicazione di assegnazione comporta l’automatica decadenza della richiesta di autorizzazione unica e la restituzione, da parte della Regione Calabria, del 50% degli oneri istruttori versati in sede di presentazione della domanda.

 

6.5. In caso di accettazione da parte del richiedente, il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive autorizza il proponente alla trasmissione al Dipartimento Ambiente della Regione Calabria - titolare del rilascio del nulla osta di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - ed agli altri enti di cui all’elenco m) del precedente punto 4.2 della documentazione propedeutica, indicendo contestualmente la Conferenza di Servizi prevista al paragrafo 8 - Conferenza di Servizi.

 

6.6. Dell’indizione della conferenza di servizi è data tempestiva notizia, a spese del proponente, mediante pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione regionale;

 

6.7. [9]

a) Nel caso il soggetto proponente sia un ente pubblico nella sua qualità di soggetto responsabile dell'impianto da autorizzare, la verifica preliminare di cui all'articolo 6 dell'allegato SUB1 della legge regionale n. 42/2008, non dovendosi procedere alla determinazione della disponibilità di potenza autorizzabile, potrà essere eseguita da un soggetto pubblico delegato dal Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche. La verifica preliminare afferente interventi proposti da un ente pubblico dovrà essere terminata dal soggetto delegato dal Dipartimento Attività Produttive -Settore Politiche Energetiche entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica. Nel caso che il soggetto delegato dovesse richiedere, per una sola volta, integrazioni documentali ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato SUB1 della legge regionale n. 42/2008, il termine di definizione del procedimento dovrà concludersi entro un massimo di giorni 15 dall'avvenuta produzione delle integrazioni da parte del soggetto proponente. Ultimate con esito positivo le verifiche di cui sopra da parte del delegato, il Settore Politiche Energetiche provvede contestualmente ad assegnare i valori di potenza attribuibili a ciascuna richiesta di autorizzazione unica, indicendo entro e non oltre 15 giorni dall'esito positivo della verifica la Conferenza di Servizi.

b) Nel caso di progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, il Dipartimento Ambiente dovrà attivare la procedura di verifica ambientale (Screening; VIA o procedure AIA) contestualmente alla verifica preliminare da parte del Dipartimento Attività produttive-Settore Politiche Energetiche o del suo delegato, concludendo il procedimento stesso nel termine massimo di 60 giorni a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi.

c) Per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 10 MW il cui soggetto proponente sia un ente pubblico si applicherà la sola procedura di verifica ambientale di Screening.

d) Si riconosce priorità di indizione ai procedimenti unici afferenti progetti in cui il soggetto proponente sia un ente pubblico, per cui il Dipartimento Attività Produttive - Settore Politiche Energetiche convoca entro e non oltre i 15 giorni dall'esito positivo della verifica preliminare la Conferenza dei servizi per l'acquisizione diretta di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

e) Ogni amministrazione convocata può esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa nel termine massimo di 60 giorni, a partire dal ricevimento della domanda di autorizzazione unica da parte del soggetto proponente e comunque non oltre la seduta di apertura della Conferenza dei Servizi, scaduto tale termine il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato comunque adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento valutate le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, sostituendo, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla Conferenza.

f) Al fine di promuovere un intervento nel settore della produzione dell'energia rinnovabile gli Enti Pubblici proponenti l'impianto su cui grava la procedura di verifica ambientale dovranno presentare una dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente intervento. L'importo da versare alla Regione Calabria, in analogia con l'articolo 9 del Regolamento regionale 14 maggio 2009, n. 5 pubblicato dal BURC in data 23 maggio 2009, a titolo di spese istruttorie è pari ad € 500,00 in caso dì valore dell'opera inferiore o pari ad € 100.000,00 e ad € 500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,0008.

 

7. Procedura di verifica (screening) e VIA, procedura AIA

 

7.1 A completamento della procedura di verifica preliminare prevista al punto 6, il Responsabile del Procedimento comunica al proponente ed al Dipartimento Ambiente la possibilità di attivare la procedura di verifica ambientale.

 

7.2 Il Dipartimento Politiche dell’Ambiente comunicherà al Responsabile del procedimento l’avvio e la successiva conclusione della procedura.

 

7.3 Per I’espletamento delle procedure di verifica, di VIA e di AIA nonché per la relativa documentazione di rito si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare a quanto riportato nel "Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" n. 3 del 04.08.2008.

 

8 Conferenza di servizi.

 

8.1 Il Responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche Energetiche o suo delegato. Il Dipartimento Attività Produttive – Settore Politiche Energetiche, convoca, entro 30 giorni dall’esito positivo della verifica preliminare di cui al precedente punto 6, la conferenza di servizi per l’acquisizione di tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nullaosta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa. Ai sensi del paragrafo 1A.5.5.1, secondo alinea, del Codice di Rete, alla conferenza di servizi partecipa il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale o di distribuzione, per l’espressione del necessario parere tecnico.

 

8.2 La Conferenza di servizi si svolge con le modalità stabilite dall’articolo 24 della legge regionale 4 Settembre 2001, n. 19 e sue modificazioni ed integrazioni.

 

9 Contenuto della Convenzione - Impegni del proponente

 

9.1 In caso di provvedimento finale della Conferenza di Servizi positivo, entro il termine stabilito di giorni 30 dalla data di chiusura della conferenza stessa, il dirigente del Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive stipula specifica convenzione con il proponente nella quale sono definite le modalità di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, la potenza autorizzata e la produzione annua netta stimata di energia prodotta ed immessa in rete, dandone opportuna comunicazione a tutti gli Enti interessati ed alla Provincia competente per territorio, per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza di ciascuno.

 

9.2 Il proponente si obbliga a sottoscrivere con il Comune o i Comuni interessati dall’intervento, una Convenzione attraverso la quale sono regolati i rapporti tra le parti, sino alla definitiva dismissione dell’impianto.

9.3 Il proponente si obbliga a comunicare alla Regione Calabria eventuali trasferimenti del titolo autorizzativo, cambi di gestione e/o cessioni di azienda ed ogni altra variazione di titolarità, per il preventivo assenso dell’Amministrazione Regionale. Il decreto di voltura del titolo autorizzativo è emanato previa ricognizione del possesso dei requisiti di cui al punto 3 e della dimostrazione della validità delle fideiussioni previste al punto 4. In tal caso il soggetto subentrante assume i medesimi obblighi previsti nelle convenzioni già stipulate.

 

9.4 Obblighi del proponente nella fase di realizzazione dell’impianto

 

Nella fase di realizzazione dell’impianto il proponente si obbliga a:

 

1. favorire l’imprenditoria regionale;

 

2. favorire l’ assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di unità lavorative per la gestione dell’impianto;

 

3. assumere una unità lavorativa, ogni otto unità lavorative assunte sul territorio calabrese, da scegliersi tra: L.P.U., L.S.U., iscritti nelle liste di mobilità, disoccupati con grado di invalidità maggiore o uguale al 46% (sempre che questi abbiano le caratteristiche necessarie a svolgere in sicurezza le mansioni richieste);

 

4. trasmettere alla Regione, alla Provincia ed al Comune interessato – con cadenza semestrale - un rapporto sintetico sull’andamento dei lavori e sulla realizzazione delle opere, corredato di relativo cronoprogramma;

 

5. consentire l’accesso al cantiere dei tecnici della Regione, della Provincia e del Comune interessato incaricati di accertare lo stato di avanzamento dei lavori e la loro corrispondenza al progetto presentato e la regolare esecuzione, in presenza di tecnici delegati dal proponente, che è obbligato a richiesta a fornire informazioni e/o esibire i documenti.

 

9.5 Obblighi del proponente nella fase di conduzione dell’impianto

 

Nella fase di conduzione dell’impianto il proponente si obbliga a:

1. rendere disponibile l’impianto a visite periodiche da parte dei tecnici della Regione, della Provincia e del Comune territorialmente interessato; scopo della visita è quello di accertare lo stato dei luoghi e dell’ impianto nel suo complesso e segnalare agli Enti competenti, ogni pratica o anomalia connessa con la conduzione dell’impianto ritenuta potenzialmente dannosa per gli individui e per l’ambiente;

 

2. inviare al Comune/i interessato/i, alla Provincia ed alla Regione Settore Politiche Energetiche, con cadenza annuale, una documentazione attestante:

 

- la produzione annua netta di energia elettrica prodotta ed immessa in rete;

 

- la provenienza, la tipologia ed i quantitativi di eventuali biomasse utilizzate come combustibili;

 

- la durata di fermi prolungati dell’intero impianto;

 

- lo stato di efficienza dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti, con segnalazione di eventuali disservizi e/o anomalie riscontrate e dei provvedimenti intrapresi per la loro eliminazione;

 

- la descrizione di eventuali attività di manutenzione straordinaria e/o di lavori di varia natura eseguiti nell’area dell’ impianto;

 

- la eventuale variazione della composizione societaria;

 

- il numero di unità lavorative impiegate a tempo pieno per la conduzione dell’impianto;

 

- l’eventuale cessazione o variazione di requisiti e/o prerogative posseduti dalla società esercente dell’impianto.

 

9.6 Obblighi del proponente nella fase di cessazione delle attività dell’impianto

 

Il proponente si obbliga, alla cessazione delle attività a:

 

1. comunicare al/i Comune/i interessatoti, alla Provincia e alla Regione la data di definitiva cessazione delle attività;

 

2. inoltrare alla Regione - Assessorato Attività Produttive, Settore Politiche Energetiche e Assessorato all’Ambiente, alla Provincia ed al Comune interessato dall’intervento, non oltre un anno solare dalla data di cessazione delle attività, il piano dettagliato delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell’impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l’impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione od esercizio secondo la normativa nazionale e regionale vigente all’atto della definitiva cessazione della produzione;

 

3. ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione dell’impianto e, per gli impianti idroelettrici, eseguire misure di reinserimento e recupero ambientale. A riguardo, gli uffici competenti del Comune interessato dall’intervento sono tenuti ad accertare che la completa dismissione dell’impianto avvenga nei due anni solari successivi alla data della comunicazione ufficiale di cessazione dell’attività o revoca dell’autorizzazione unica dell’impianto medesimo.

 

10 Rilascio dell’Autorizzazione

 

10.1 L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio, contenente le eventuali prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi, è emessa nelle forme di legge dovute dal Dirigente del Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla conferenza di servizi.

 

10.2 L’autorizzazione alla costruzione può avere durata massima di 3 anni, prorogabile per una sola volta con le modalità di cui al successivo punto 11;

 

10.3 L’emissione del provvedimento finale è condizionata:

 

- alla costituzione di una società di scopo con residenza fiscale nel territorio della Regione Calabria;

 

- alla sottoscrizione ed alla presentazione delle polizze fideiussorie di cui al precedente punto 4.2;

 

- al versamento degli oneri per monitoraggio in fase di esecuzione di cui al precedente punto 4.2;

 

- alla presentazione di n. 2 copie del progetto definitivo aggiornato alle determinazioni conclusive della conferenza di servizi;

 

- alla stipula della convenzione con la Regione Calabria di cui al precedente titolo 9.

- alla documentazione attestante la capacità economica e finanziaria del richiedente. Tale capacità può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

 

a. idonee dichiarazioni bancarie;

 

b. bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;

 

c. dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi

 

10.4 La mancata presentazione o sottoscrizione anche di una sola delle condizioni di cui al punto precedente entro il termine stabilito di giorni 30 dalla data di chiusura della conferenza di servizi per cause imputabili al proponente, comporta la conclusione dell’iter procedimentale con relativo atto di diniego.

 

10.5 L’autorizzazione unica deve contenere espressamente la facoltà da parte della Regione di revoca qualora, per una durata superiore a 24 mesi, la produzione media annua dell’impianto risulti inferiore al 30% della produzione annua netta riportata in convenzione, per cause diverse da quella di forza maggiore o direttamente imputabili al proponente.

 

10.6 Il Provvedimento finale, unitamente ad un estratto della pronuncia di compatibilità ambientale, è pubblicato a cura del Dipartimento Attività Produttive -Settore Politiche Energetiche nel Bollettino Regionale, mentre il proponente provvede alla pubblicazione contestuale, a proprie cura e spese, in un quotidiano a diffusione locale ed in uno a diffusione nazionale.

 

11 Proroghe

 

11.l L’eventuale proroga dell’autorizzazione concessa può essere autorizzata dal dirigente del settore Politiche Energetiche, per una sola volta e su motivata richiesta del proponente. Tale proroga, di durata massima annuale, potrà essere rilasciata solo a seguito dell’avvenuto rinnovo delle fideiussioni di cui al precedente punto 4.2.

 

12 Controllo ed informazione al pubblico

 

12.1 La Regione, attraverso i settori competenti dei Dipartimenti Attività Produttive ed Ambiente, ciascuno per le proprie competenze, esercita la vigilanza ed il controllo per la corretta applicazione della convenzione stipulata, delle presenti linee di indirizzo e per quanto previsto ai sensi della normativa vigente in materia.

 

 

 

13 Disposizioni generali

 

13.1 Tutte le spese amministrative relative alle procedure fino alla conclusione dell’iter autorizzativo sono a carico del soggetto proponente.

 

13.2 Al fine di ottimizzare lo svolgimento e la tempistica del procedimento autorizzativo, il Settore Politiche Energetiche potrà stipulare specifiche convenzioni e/o protocolli d’intesa con i soggetti titolari del rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri ed assensi comunque denominati.

 

14 Fase transitoria

 

14.1 La presente procedura si applica anche a tutti i progetti di impianti da fonti rinnovabili presentati al Settore Politiche Energetiche per i quali la relativa procedura non risulti ancora conclusa.

 

14.2 Il Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente procedura, procederà alla richiesta di integrazione documentale delle domande già presentate al Dipartimento sino alla saturazione della potenza massima autorizzabile di cui al precedente punto 5.1 secondo il seguente ordine:

 

a) domande con conferenza di servizi conclusa;

 

b) domande con conferenza di servizi non conclusa;

 

c) domande con conferenza di servizi non indetta.

 

A parità di condizione prevarrà in primo luogo l’ordine cronologico di chiusura della conferenza di servizi, in secondo luogo l’ordine cronologico di apertura della conferenza di servizi, in terzo luogo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di autorizzazione.

 

14.3 Il termine massimo per l’adeguamento della domanda di autorizzazione alla nuova procedura, ad eccezione della sola documentazione di cui al successivo punto 14.4, è fissato in 90 giorni a decorrere dalla richiesta di integrazione, pena l’automatico rigetto.

 

14.4 In sede di prima applicazione la durata della misura anemometrica sul sito di interesse di cui al punto 4.2 lettera f), ad integrazione delle sole domande di autorizzazione già presentate al Settore Politiche Energetiche del Dipartimento Attività Produttive alla data di entrata in vigore della presente procedura, potrà essere quadrimestrale anziché annuale.

 

14.5 Fermo restando il vincolo di inoltrare idonea richiesta e di presentare le fideiussioni in ottemperanza alla presente procedura, sono altresì assoggettate alla tempistica di cui ai precedenti punti 10 ed 11 le richieste di autorizzazione unica già assentite alla data di entrata in vigore della presente procedura.

 

APPENDICE

 

Requisiti di ordine generale

 

Non possono presentare richiesta di autorizzazione unica i soggetti:

 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

 

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004\18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;

 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

 

f) che, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione regionale, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate, concesse e/o autorizzate dall’Amministrazione regionale; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Amministrazione regionale;

 

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

 

1) che non siano in regola con gli obblighi presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

 

Il proponente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

 

Per gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza di connessione maggiore o uguale a 10 MVA le richieste di connessione sono presentate a Terna S.p.a. in qualità di gestore della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, mentre per gli impianti di produzione con potenza inferiore a tale soglia le richieste di connessione sono presentate alle imprese distributrici (paragrafo 1A.5.1.1 del Codice di Rete).


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] Articolo inserito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29, L.R. 34/2010.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità del presente punto.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 1 aprile 2010, n. 124, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[9] Paragrafo inserito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 29, L.R. 34/2010.