Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/04/2011 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Interventi per l’attuazione dell’Accordo di Programma del 13 dicembre 2007 |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale n. 34/2010 |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 3.1.119 - L.R. 6 aprile 2011, n. 9.
Provvedimenti in materia sanitaria.
(B.U. 1 aprile 2011, n. 6 - S.S. 13 aprile 2011, n. 2)
Art. 1. Interventi per l’attuazione dell’Accordo di Programma del 13 dicembre 2007
1. Al fine di garantire la necessaria ulteriore copertura finanziaria derivante dai maggiori costi riferibili alla costituzione dei quattro presidi ospedalieri previsti dall’Accordo di programma integrativo del 13 dicembre 2007 per il settore degli investimenti sanitari, secondo le indicazioni contenute nel parere del 24 marzo 2010 (prot. n. DG-PROG. 7/1.6.a.h/19002), del Ministero della salute, la Giunta regionale, previa verifica della ulteriore disponibilità di risorse a valere sui fondi ex articolo 20 della
2. Il mutuo o prestito obbligazionario per spese di investimento a carico del bilancio regionale è contratto per un importo massimo di € 80.000.000,00, per una durata massima di 20 anni, in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, da assumere a partire dall’esercizio finanziario 2014, data presumibile di utilizzo effettivo delle risorse in argomento.
3. Gli atti di erogazione saranno eseguiti per le necessità di cassa in seguito all’esaurimento della dotazione finanziaria, attualmente a disposizione per le finalità di cui al comma 1, esistente sulla contabilità speciale n. 5106 intrattenuta presso la Banca d’Italia di Catanzaro e relativa al precedente mutuo di € 110.000.000,00 già contratto dalla Regione Calabria per l’attuazione del medesimo accordo di programma.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dagli atti di erogazione e quietanza di volta in volta previsti per gli interessi e rate di ammortamento si provvede mediante iscrizione delle somme necessarie in specifici capitoli di spesa del bilancio annuale 2014 e successivi.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono autorizzate le procedure per la messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’
a) articolo 71 della legge 448/98 – finanziamento di € 16.952.735,67 a carico dello Stato;
b) articolo 20 della legge 67/88 – Accordo di programma stralcio 2004 per il settore degli investimenti sanitari – finanziamento residuo complessivo al netto di quanto in precedenza erogato all’ASP di Cosenza (ex asl n. 3 di Rossano) di € 6.710.928,33 di cui € 6.375.381,91 a carico dello Stato ed € 335.546,42 a carico della Regione Calabria (quota allocata al capitolo n. 61060120 del Bilancio annuale 2011 – Stato di previsione della spesa) finalizzato al Presidio di Rossano – Dipartimento di emergenza o urgenza.
Art. 2. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della
«2. A tale scopo è istituito nell’UPB 6.1.01.01 della spesa del bilancio 2011 e pluriennale 2011-2013 il corrispondente capitolo 61010183 con lo stanziamento di € 30.000.000,00 quale rata annua comprensiva degli interessi e per la durata di 30 anni il cui utilizzo è subordinato alla sottoscrizione del contratto di prestito e all’effettivo livello delle somme attinte».
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.