§ 1.2.51 - L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.
Norme per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 consiglio regionale
Data:07/02/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 1 bis.  (Indizione delle elezioni)
Art. 2.  (Composizione delle liste regionali)
Art. 3.  (Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali)
Art. 4.  (Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario)


§ 1.2.51 - L.R. 7 febbraio 2005, n. 1.

Norme per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.

(B.U. 9 febbraio 2005, n. 2 – S.S. n. 7).

 

Art. 1.

     1. Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

     2. Il numero dei Consiglieri regionali, in armonia con quanto previsto nello Statuto della Regione, è fissato in trenta, oltre il Presidente della Giunta regionale. [Resta salva l’applicazione dell’articolo 15, commi 13 e 14, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall’articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 [1]] [2].

     2 bis. Il territorio della regione è ripartito in tre circoscrizioni elettorali così denominate:

a) circoscrizione nord;

b) circoscrizione centro;

c) circoscrizione sud [3].

     2 ter. Le circoscrizioni elettorali di cui al comma 2 bis sono così composte:

a) la circoscrizione nord comprende i Comuni dell’attuale Provincia di Cosenza;

b) la circoscrizione centro comprende i Comuni delle attuali Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

c) la circoscrizione sud comprende i Comuni dell’attuale Provincia di Reggio Calabria [4].

     2 quater. Per la circoscrizione elettorale di cui alla lettera b) del comma 2 bis, le liste sono composte, a pena di inammissibilità, in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province corrispondenti. Per la Circoscrizione di cui al precedente periodo l’Ufficio centrale circoscrizionale è istituito presso il Tribunale di Catanzaro [5].

     3. Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo, anche se collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale dell’8 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera Regione, almeno il 4 per cento dei voti validi [6].

     4. In deroga a quanto previsto dall’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali [7].

     5. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore.

     6. Al fine di assicurare la parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, le liste elettorali devono comprendere, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi.

     6 bis. [Nelle more dell’approvazione di una legge regionale che disciplini in forma specifica le modalità della supplenza del Consigliere regionale nominato Assessore, l’istituto della sospensione di diritto dall’incarico di Consigliere regionale, previsto dall’articolo 35, comma 4 bis, dello Statuto regionale, non trova applicazione] [8].

     6 ter. [Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 L. 154/1981 e dell'articolo 65 D.lgs. 267/2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica] [9].

     7. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni di legge si applicano le vigenti norme della legislazione statale.

     8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 1 bis. (Indizione delle elezioni) [10]

     1. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

 

     Art. 2. (Composizione delle liste regionali) [11]

1. All’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) al comma 2 le parole «Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti: «Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione» [12];

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Sei dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.» [13];

c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;

d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato;

e) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo».

2. L’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:

«1. La votazione per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L’elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L’elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato.

Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata» [14].

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in luogo della parola «capolista» deve leggersi «candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale».

 

     Art. 3. (Numero delle candidature nelle liste circoscrizionali) [15]

1. All’articolo 9, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole «non inferiore ad un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a due terzi».

 

     Art. 4. (Assegnazione dei seggi con criterio maggioritario) [16]

1. Ai seggi da assegnare con sistema maggioritario, sono proclamati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall’Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all’articolo 15, comma sedicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell’articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni [17]:

a) al numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale»;

b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti:

«3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste tre dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti tre seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2)».

c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 15, assegna al medesimo gruppo di liste i sei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)»;

d) non si applica la disposizione di cui al numero 5);

e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«7) nel caso in cui la verifica prevista al numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3), ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. Tali seggi aggiuntivi vengono tolti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto a partire dai seggi assegnati con il resto minore o il minor voto residuo ai sensi del nono comma e, in subordine, qualora tutti i seggi siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, vengono tolti i seggi attribuiti alle liste circoscrizionali non collegate al candidato alla carica di Presidente eletto che hanno riportato la minore cifra elettorale. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio.» [18];

f) [al quattordicesimo comma le parole «ai sensi dell’articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1] [19];

g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968 n. 108.


[1] Periodo soppresso dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2014, n. 19. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2016, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 19/2014, per la parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della L.C. 22 novembre 1999, n. 1, anziché al solo ultimo periodo del comma 1 di tale articolo.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4 e ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[5] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2014, n. 19.

[6] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2014, n. 19.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2010, n. 12 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[9] Comma aggiunto dall'art. 46 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 2011, n. 310, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 46, L.R. 34/2010.

[10] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[11] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

[12] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[13] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[15] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2010, n. 4 e modificato dall'art. 4 della L.R. 6 giugno 2014, n. 8.

[17] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2014, n. 19.

[18] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2014, n. 19.

[19] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 12 settembre 2014, n. 19.