Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 21/08/2006 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all’anno 2006, derivanti dal riconoscimento degli assegni familiari ai Lavoratori di Pubblica Utilità, giusto accordo tra la Regione e [...] |
Art. 2. 1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2005 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti [...] |
Art. 3. 1. Al fine di consentire la copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all’anno 2006, derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai del comparto idraulico forestale [...] |
Art. 4. 1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi [...] |
Art. 5. 1. Per consentire il ripiano dei disavanzi dell’esercizio 2006 delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di [...] |
Art. 6. 1. Per far fronte agli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal competente Dipartimento dei Lavori Pubblici nei confronti di diversi comuni della Calabria interessati dall’emergenza neve [...] |
Art. 7. 1. Lo stanziamento disposto dall’articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 allocato all’UPB 3.2.02.06 (capitolo 4344104) dello stato di previsione della spesa del bilancio [...] |
Art. 8. 1. Ai fini dell’attuazione del disposto dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 e per consentire il totale finanziamento dei progetti di cui alla delibera della Giunta [...] |
Art. 9. 1. Al fine di consentire le operazioni di completamento, consolidamento e rifacimento di Viale Parco sulla direttrice Cosenza- Rende nonché la ricostruzione delle campate del viadotto di [...] |
Art. 10. 1. Al fine di garantire la realizzazione di un programma regionale per il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche, la Giunta regionale – previo parere [...] |
Art. 11. 1. |
Art. 12. 1. Per il finanziamento delle spese di avvio e funzionamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche promossa dall’Università della Calabria è autorizzato per [...] |
Art. 13. 1. La Giunta regionale – previa verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 1, comma 23 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – è autorizzata a ricorrere all’indebitamento sulla base [...] |
Art. 14. 1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di [...] |
Art. 15. 1. La Giunta regionale può procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato del personale tecnico in servizio alla [...] |
Art. 16. 1. Alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 17. 1. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 dopo la lettera g) sono aggiunti i seguenti punti: |
Art. 18. 1. All’articolo 40, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 dopo le parole «...enti locali...» sono aggiunte le parole: «... e, nell’ambito della quota pubblica di capitale, enti ed [...] |
Art. 19. 1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 20. 1. L’articolo 2-ter, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 è abrogato. |
Art. 21. 1. La superficie di vendita degli esercizi commerciali, appartenenti al settore non alimentare che hanno ad oggetto esclusivo la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili a [...] |
Art. 22. 1. Per la produzione di referti di natura cartografica richiesti a corredo di pareri, approvazioni e rilasci di nulla osta o autorizzazioni emanati dalla Regione Calabria è obbligatorio [...] |
Art. 23. 1. L’art. 27 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente: |
Art. 24. 1. Alla legge 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 25. 1. È istituito il Fondo Regionale di Garanzia (Fondo) per agevolare l’accesso al credito delle PMI operanti nel territorio calabrese. |
Art. 26. 1. Per consentire la riorganizzazione secondo criteri di efficienza, razionalità e trasparenza degli Enti nonché per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 2, dello [...] |
Art. 27. 1. Alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 28. 1. Ai fini dell’applicazione dell’Articolo 6 ter della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7 e della razionalizzazione ed economizzazione nell’impiego delle risorse utilizzate per gli interventi di [...] |
Art. 29. 1. Analogamente a quanto disposto per le strutture speciali dalla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, il trattamento economico del segretario particolare e del responsabile amministrativo di [...] |
Art. 30. 1. Relativamente all’attuazione del POR Calabria 2000/2006 – Asse IV – parte FEOGA al Complemento di Programmazione è riconosciuta efficacia direttamente integrativa ed eventualmente [...] |
Art. 31. 1. Sono autorizzate le assunzioni a seguito delle procedure di idoneità per l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 [...] |
Art. 32. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 6.3.180 - L.R. 21 agosto 2006, n. 7.
Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
(B.U. 28 agosto 2006, n. 15 - S.S. n. 3).
TITOLO I
(Disposizioni di carattere finanziario)
1. Alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all’anno 2006, derivanti dal riconoscimento degli assegni familiari ai Lavoratori di Pubblica Utilità, giusto accordo tra la Regione e le parti sociali sottoscritto in data 22 marzo 2006, si provvede sia con le risorse del Fondo per l’Occupazione di cui all’articolo 1 del
2. La somma di euro 4.750.000,00 – destinata, ai sensi della
3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l’anno 2006 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l’attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della
4. La somma di euro 3.688.297,20 – destinata, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della
5. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese già sostenute negli anni 2003, 2004 e 2005 dai Comuni interessati per la realizzazione di progetti a sostegno dell’occupazione, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la maggiore spesa di c 4.000.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 [1].
6. I contratti per la fornitura di servizi stipulati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della
1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2005 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef – ai sensi dell’articolo 1 della
2. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al Servizio Sanitario Regionale – derivante da atti giudiziali di pignoramento relativi all’anno 2005, di cui al residuo attivo accertato nel capitolo 60000037 dell’entrata del bilancio relativo all’esercizio finanziario 2006 – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 3.000.000,00 con accantonamento nell’apposito fondo di riserva di cui all’UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010412) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2006.
3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni sulla base di formali comunicazioni da parte dell’Avvocatura regionale alla Ragioneria generale dei dati necessari per l’individuazione del beneficiario e della natura della spesa.
4. Al fine di monitorare la spesa derivante dagli atti giudiziari di pignoramento della Regione, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti, compresi gli Enti Strumentali, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, nonché tutti gli Enti i cui oneri gravano comunque sul bilancio regionale, in riferimento al
5. La Commissione di cui al comma 4 è composta dal Presidente del «Comitato regionale di controllo contabile» che la presiede, e da due Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, indicati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
6. Per l’espletamento delle attività ad essa affidate, la Commissione, fermo restando il diritto di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 114 del Regolamento interno del Consiglio regionale, potrà avvalersi dell’Ufficio dell’Avvocatura regionale.
7. La Commissione concluderà la sua attività entro sei mesi dall’insediamento.
8. Al termine dei lavori, la Commissione relazionerà al Consiglio regionale e, ferma restando l’applicazione, da parte dell’Ente competente, delle eventuali sanzioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, trasmetterà gli atti relativi alle accertate inadempienze, negligenze e omissioni alle competenti autorità giurisdizionali per i provvedimenti conseguenti.
1. Al fine di consentire la copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all’anno 2006, derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai del comparto idraulico forestale utilizzati dall’A.FO.R. e dagli Enti convenzionati, quantificati per l’anno 2006 in c 45.000.000,00, lo stanziamento dell’UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 è incrementato di euro 23.000.000,00.
2. La Giunta regionale è impegnata a reperire le ulteriori risorse pari ad euro 22.000.000,00 per la copertura del fabbisogno finanziario totale in sede di predisposizione ed approvazione della legge di variazione del bilancio 2006.
3. Lo stanziamento allocato all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006, destinato al finanziamento dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (A.R.S.S.A), è incrementato di euro 11.000.000,00, di cui euro 3.500.000,00 destinati alla copertura di debiti pregressi dell’Agenzia maturati nel corso dell’esercizio finanziario 2005 ed euro 1.050.000,00 destinati al finanziamento delle attività di promozione previste dall’accordo stipulato dall’ARSSA con le cantine dell’area Melissa-Cirò nell’ottobre del 2005.
4. Alla parziale copertura dei maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede con la contestuale riduzione per euro 3.500.000,00 dello stanziamento di cui all’UPB 4.2.01.01 (capitolo 8045302) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
5. Per l’esercizio finanziario 2006 il fondo di dotazione necessario al funzionamento e all’espletamento delle attività proprie dell’Organismo Pagatore Regionale per il settore agricolo (ARCEA) – istituito ai sensi dell’articolo 12 della
6. Al fine di assicurare il funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di Azienda Calabria – Lavoro istituita con
7. Al fine di consentire la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della media Valle del Crati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla gestione commissariale del Consorzio un’anticipazione straordinaria di euro 5.000.000,00 finalizzata al pagamento degli oneri del personale e delle spese di funzionamento degli uffici consortili, con obbligo di restituzione da parte della stessa a valere sulle somme riscosse a seguito dell’emissione dei ruoli irrigui e di bonifica relativi alla gestione dei servizi del comprensorio del Consorzio.
8. L’erogazione della suddetta somma potrà avvenire previa verifica dell’emissione dei ruoli che dovranno essere ceduti alla Regione per un ammontare pari alla somma anticipata.
9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 5.000.000,00 allocati all’UPB 2.2.04.09 (capitolo 22040907) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le entrate derivanti dalla cessione dei ruoli di pari importo allocate all’UPB 3.4.03 (capitolo 34030010) dello stato di previsione dell’entrata del medesimo bilancio.
10. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle attività già realizzate negli esercizi precedenti per il tramite delle Associazioni Allevatori e Associazioni di Prodotto, attraverso il programma SATA, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 1.500.000,00 allocata all’UPB 2.2.04.02 (capitolo 22040210) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
11. La somma di cui al precedente comma è destinata per euro 210.999,32 all’erogazione del saldo inerente al programma SATA 2004 da utilizzare dalle Associazioni Allevatori, per euro 517.317,59 all’erogazione del saldo inerente al Piano Qualità Carni 2002-2004 da utilizzare dalle Associazioni di prodotto e per euro 771.683,09 all’erogazione dell’acconto inerente al programma SATA 2005 da utilizzare dalle Associazioni Allevatori.
12. Le somme erogate dallo Stato per il finanziamento delle funzioni amministrative trasferite alla Regione Calabria ai sensi del
13. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle richieste di risarcimento dei danni causati dall’aggressione dei lupi o cani randagi agli allevamenti zootecnici presentate presso l’Ufficio regionale Caccia e Pesca fino al 30 giugno 2006, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 355.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.04.04 (capitolo 5123105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
14. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all’UPB 2.2.06.02 (capitolo 2133104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
15. La
1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società consortile per azioni «Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone» – deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 16 dicembre 2005 – in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (44,444%), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 154.932,00 con allocazione all’UPB 5.2.01.03 (capitolo 52010303) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
2. Per la parziale sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della SoRiCal S.p.A. – deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 27 settembre 2005 – in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (53,5%), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 2.169.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.05.02 (capitolo 32050201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del «Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria – Co.M.A.C. S.r.l.» – deliberato dall’Assemblea dei soci nella seduta dell’11 novembre 2005 – nella misura massima della partecipazione detenuta (65,01%), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 2.067.936,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020413) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
4. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del «Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria – COMALCA S.c.r.l.» nella misura massima della partecipazione detenuta è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020414) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
5. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria dell’aumento di capitale sociale della società «Terme Sibarite S.p.A.» – il cui capitale è detenuto al 100% dalla Regione – è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 600.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.01.05 (capitolo 22010503) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
6. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della società SACAL S.p.A. nella misura massima della partecipazione detenuta è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 258.000,00 con allocazione all’UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050106) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
7. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla Società Consortile CERERE un contributo di euro 100.000,00 per il finanziamento delle attività da realizzare nel corso del 2006, con allocazione all’UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2006.
8. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società SOGAS S.p.A. nella misura massima della partecipazione detenuta (50%) è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 2.000.000,00 con allocazione all’UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020415) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Lo stesso stanziamento può, anche, essere erogato come contributo alla medesima Società per le finalità di cui all’art. 35, commi 2, 3 e 4 della
9. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi.
10. Alla
a) dopo le parole «...operanti nel territorio regionale...» sono inserite le parole «...o che abbiano lo scopo prevalente di promuovere programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell’area del Mediterraneo»;
b) dopo l’alinea relativa alla Fondazione «Italo Falcomatà» sono inserite le seguenti alinee:
— «Fondazione Odissea, con sede in Crotone per le attività di gestione del Museo del Parco Archeologico di Capo Colonna e per valorizzazione dei beni culturali della provincia di Crotone;
— «Fondazione “I sud del mondo” per la promozione di programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell’area del Mediterraneo».
11. LaGiunta regionale è autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 2006, alla Fondazione Odyssea un contributo di euro 100.000,00 per la gestione del Museo del Parco Archeologico di Capo Colonna a valere sulle risorse stanziate all’UPB. 5.2.01.01 (Capitolo 3131204).
12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro Servizi Avanzati di Lamezia Terme un contributo straordinario di euro 200.000,00 – allocato all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040313) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – per lo svolgimento delle attività statutarie.
13. Al fine di favorire il consolidamento delle attività di Alta formazione già avviate dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria presso il Polo didattico universitario del Centro di Ricerca Agroalimentare della Calabria S.p.A. di Lamezia Terme in collaborazione con il medesimo CRA è autorizzata, per l’esercizio 2006, la spesa di euro 150.000,00, allocata all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040312) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. La somma è destinata al supporto formativo e logistico a cura del CRA per lo sviluppo del Polo Universitario, per lo svolgimento del secondo ciclo del Master universitario di I livello in Qualità e Sicurezza degli alimenti mediterranei, per il supporto formativo di giovani calabresi nell’ambito delle attività di formazione del dottorato nazionale in Salubrità degli alimenti, nonché per le attività istituzionali di promozione ed orientamento del Polo medesimo.
14. Per consentire la partecipazione della Regione Calabria al Consorzio «Piana Sicura» è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all’UPB 7.2.03.01 (capitolo 72030102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
15. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività statutarie della «Fondazione Calabria Etica», costituita in esecuzione dell’articolo 18-bis della
16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo sviluppo della formazione e per l’attuazione di politiche per l’emersione del lavoro irregolare (FIELD) – istituita con l’articolo 8 della
1. Per consentire il ripiano dei disavanzi dell’esercizio 2006 delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, è autorizzato l’ulteriore stanziamento di euro 16.500.000,00 con allocazione all’UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2006.
2. Per consentire la chiusura definitiva dei rapporti economico- finanziari tra la Regione e le aziende pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose derivanti dai ripiani dei disavanzi relativi al triennio 2003-2005 è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2007 e 2008 in due annualità di euro 15.000.000,00 ciascuna, con allocazione all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010235) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008.
3. Al fine di avviare il piano di rinnovo degli autobus affidati a Ferrovie della Calabria S.r.l. per l’effettuazione dei servizi del Trasporto Pubblico Locale di cui all’Accordo di programma Stato- Regioni del 11 febbraio 2000, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 2.000.000,00 allocato all’UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010236) dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.
4. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per l’esercizio finanziario 2006, con le risorse allocate all’UPB 2.3.03.01 (capitolo 23030103) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
5. Per gli esercizi successivi e comunque fino all’anno 2021, la copertura finanziaria è garantita con le risorse allocate nelle UPB 2.3.01.02 e 2.3.03.01 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.
1. Per far fronte agli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal competente Dipartimento dei Lavori Pubblici nei confronti di diversi comuni della Calabria interessati dall’emergenza neve relativa agli anni 2000-2001 e non soddisfatti per mancanza della necessaria copertura finanziaria, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040250) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
2. Al fine di favorire l’attuazione da parte degli Enti Locali di interventi di ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzato, per l’esercizio finanziario 2006, l’ulteriore limite di impegno di euro 350.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030124) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
3. Per favorire l’accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale – ai sensi degli articoli 1 e 4 della
4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo di una parte degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2004 e precedenti oltre il limite dello stanziamento di competenza previsto per la gestione degli acquedotti regionali ed accertati con
5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte, per la quota parte corrispondente, con le risorse allocate nell’UPB 3.2.05.01 (capitoli 32050124 e 2233214) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della
1. Lo stanziamento disposto dall’articolo 9, comma 2, della
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, si provvede con quota parte dei fondi per l’edilizia agevolata già trasferiti dallo Stato alla Regione Calabria in attuazione del
3. La Regione Calabria riconosce il ruolo sociale svolto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e degli assegnatari di alloggi di ERP finalizzato alla tutela ed ai servizi per l’utenza.
4. La Giunta regionale destina un contributo annuale di euro 10.000,00 – allocato all’UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020142) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – da ripartirsi tra le predette OO.SS. più rappresentative nel territorio regionale, purché operanti come enti non commerciali di tipo associativo, ai sensi del
1. Ai fini dell’attuazione del disposto dell’articolo 4, comma 3, della
2. Al fine di consentire la realizzazione di attività e manifestazioni inerenti le tematiche ambientali, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 100.000,00 allocata all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010144) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. Lo stanziamento di cui all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010203) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 – relativo all’erogazione dei servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria di cui alla
4. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della
5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 75.000,00 a ciascuna delle famiglie delle vittime del nubifragio che ha colpito l’area del Vibonese nel mese di luglio 2006. L’importo complessivo di euro 300.000,00 è allocato all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010204) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006.
6. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della
[7. Al fine di far fronte alle obbligazioni – determinate in complessivi euro 9.871.077,44 – già assunte nel periodo 2001-2005 con i Comuni interessati ricompresi nel programma urbano dei parcheggi di cui alla
1. Al fine di consentire le operazioni di completamento, consolidamento e rifacimento di Viale Parco sulla direttrice Cosenza- Rende nonché la ricostruzione delle campate del viadotto di collegamento tra Cosenza ed Amantea, la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi della
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 il limite di impegno complessivo di euro 250.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.03.01 (Capitolo 32030141) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
3. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cerzeto un contributo di euro 250.000,00 – allocato all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040251) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 – da destinare ad interventi ed attività necessarie al sostegno della popolazione colpita dal crollo dell’abitato a seguito del movimento franoso del 7 marzo 2005.
1. Al fine di garantire la realizzazione di un programma regionale per il potenziamento e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche, la Giunta regionale – previo parere vincolante della competente commissione consiliare nonché verifica ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della
2. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale – quantificato nella misura massima di euro 390.000.000,00 – sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall’Istituto finanziario ai fini del suo intervento.
3. Alla copertura degli oneri relativi si provvede a valere sulle risorse stanziate all’UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 e successivi, da allocare su appositi capitoli di bilancio, da istituire con specifici atti della Giunta Regionale.
1. Al fine di sostenere le manifestazioni per la ricorrenza del V centenario della morte e del VI centenario della nascita di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, da realizzarsi nel periodo 2007-2016, previsto dal programma «È vento di Santo Francesco», la Giunta regionale è autorizzata a definire un programma strategico integrato, finalizzato alla creazione di condizioni per uno sviluppo che valorizzi l’intero territorio regionale, coordinato e diretto dal Presidente della Regione, di concerto con i Dipartimenti competenti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Paola, o da loro delegati, avvalendosi delle strutture degli Enti sopraindicati, in collaborazione con l’Ordine dei Minimi [3].
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del progetto di cui al precedente comma, determinati per l’esercizio finanziario 2006 in euro 300.000,00, si provvede con le risorse allocate all’UPB 5.2.03.01 (capitolo 52030114) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
3. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente può essere utilizzata anche al fine della promozione e della stipula di un Accordo di Programma Quadro nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma tra Stato e Regione Calabria.
4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ad un contributo già concesso a carico del POP Calabria 1994/99 al Comune di Catanzaro per il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista (2o lotto) – il cui impegno contabile è stato prescritto in esercizi precedenti in sede di revisione dei residui passivi in perenzione amministrativa, a seguito di comunicazione del Dipartimento interessato – è autorizzata la spesa di euro 103.291,38, allocata all’UPB 5.2.03.01 (capitolo 52030113) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2006.
5. Al fine di sostenere le cooperative sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 150.000,00 – da ripartire in misura proporzionata al volume di attività realizzato dalle stesse, allocato all’UPB 4.3.02.04 (capitolo 43020402) dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2006.
6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare della Calabria – Onlus un contributo di euro 150.000,00 per le spese di gestione e di funzionamento, con allocazione all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010517) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
7. L’erogazione del contributo avviene sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti fra le parti da stipularsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 si provvede con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010514) della parte spesa del bilancio di previsione 2006.
1. Per il finanziamento delle spese di avvio e funzionamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche promossa dall’Università della Calabria è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 200.000,00 con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020314) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
2. Per la completa attuazione delle procedure relative al riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all’UPB 1.4.01.01 (capitolo 14010101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. Al fine di contribuire al sostegno delle attività poste in essere dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all’articolo 9, comma 2, del
4. Per il sostegno delle spese di funzionamento della Consulta Antimafia, istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 287 del 22 novembre 2005, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 150.000,00, con allocazione all’UPB 1.2.04.05 (capitolo 12040507) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
5. Per la realizzazione di interventi di recupero dell’area interessata alla demolizione dell’ecomostro di Copanello ubicato nel comune di Stalettì è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 400.000,00, con allocazione all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010143) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
6. Per il finanziamento di borse di studio da assegnare a giovani laureati calabresi è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all’UPB 4.2.02.02 (capitolo 3313102) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
7. Per la progettazione di attività culturali e formative – da realizzare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 19/11/ 1990, n. 341 – in collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di euro 300.000,00 con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
8. Al fine di consentire l’istituzione dei Laboratori Urbani denominati «Urban Center» per una adeguata partecipazione alle scelte urbanistiche territoriali, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020308) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
9. Ai fini dell’attuazione della Convenzione Europea del paesaggio, ratificata dal Consiglio d’Europa in data 4 maggio 2006, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 100.000,00 finalizzata alla istituzione dell’«Osservatorio del paesaggio calabrese» con allocazione all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020309) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
10. Per il finanziamento di attività finalizzate alla promozione del territorio e del paesaggio regionali è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020310) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
11. Al fine di pianificare le attività emergenziali e di programmazione del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, si autorizza lo stesso Dipartimento ad attuare un progetto triennale, mediante manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di professionalità adeguate alla realizzazione dei predetti scopi.
12. Per le attività di cui al precedente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di euro 150.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010145) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Per gli esercizi successivi si provvede con le risorse allocate nella medesima UPB del bilancio pluriennale 2006-2008.
13. [Per la realizzazione di attività di informazione, di educazione sanitaria e di assistenza dei diabetici calabresi e delle loro famiglie, ai sensi dell’art. 1 della
14. [Per le attività di cui al precedente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 15.000,00 allocata all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010519) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo] [5].
15. Per il sostegno delle manifestazioni connesse al Festival Leoncavallo di Montalto Uffugo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Montalto Uffugo per l’esercizio finanziario 2006 un contributo di euro 30.000,00 con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010254) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
16. Per il sostegno di attività di volontariato a favore di persone indigenti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione «Lucianum Mensa della Fraternità» per l’esercizio finanziario 2006 un contributo di euro 15.000,00 – allocato all’UPB 6.2.01.05 capitolo (62010518) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
17. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Crotone un contributo di euro 200.000,00 – allocato all’UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020106) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – per l’organizzazione del progetto socio- culturale internazionale «Giovani per la pace» – torneo calcistico tra squadre giovanili.
18. Avalere sulle risorse allocate all’UPB 4.2.02.02 (capitolo 3313109) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006, la somma di euro 50.000,00 è destinata all’Istituto Politecnico internazionale denominato «Scienza ed Ars» di Vibo Valentia per il finanziamento di borse di studio a favore di alunni in possesso di particolari requisiti reddituali da individuarsi con bando ad hoc e previa stipula di apposita convenzione tra l’Assessorato regionale alla Cultura e il Direttore del Politecnico.
1. La Giunta regionale – previa verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 1, comma 23 della
2. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale per un importo massimo di euro 45.000.000,00, sarà contratto per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni e a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall’istituto finanziario ai fini del suo intervento.
3. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di cui al comma 1 alla competente Commissione consiliare che l’approva entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.
1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’articolo 22 della
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della
TITOLO II
(Disposizioni di carattere normativo)
1. La Giunta regionale può procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato del personale tecnico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami, ai sensi della
2. I termini del rapporto di lavoro di cui alla
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, si provvede per l’esercizio finanziario 2006 con le risorse già allocate all’UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040227) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
4. Alla scadenza del contratto, l’ARPACAL è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, alle medesime condizioni contrattuali nonché con il medesimo inquadramento giuridico, le 12 unità di personale selezionate dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’articolo 118, comma 14, della
5. Per sopperire agli effetti del trasferimento delle competenze agli Enti locali e dell’esodo volontario del personale, in occasione del concorso per dirigenti bandito con
a) diploma di laurea, non breve e dieci anni di anzianità nell’ex ottava qualifica funzionale;
b) diploma di maturità e quindici anni di anzianità nell’ex ottava qualifica funzionale.
6. Al fine di garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Regione Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a coprire il 30 per cento dei posti di funzione dirigenziale vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei al concorso indetto ai sensi dell’art. 41, comma 4, della
1. Alla
a) l’articolo 4, comma 2, è così sostituito:
«2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Regione provvede al trasferimento del personale che ne faccia richiesta, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8 del 17 febbraio 2006.»;
b) l’articolo 4, comma 3, è abrogato;
c) l’articolo 7 è così sostituito:
«1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della
2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province ed ai Comuni interessati.
3. Ogni Provincia convoca una Conferenza di programmazione con i Comuni per un esame congiunto della proposta entro 45 giorni dalla data di ricezione.
4. In mancanza di osservazioni, e comunque decorsi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede all’adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
5. Le stesse procedure stabilite dai precedenti commi sono adottate per le varianti al piano approvato.
6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica e non inficia l’aspetto dominicale del demanio marittimo.»
d) L’articolo 8, comma 1, lett. a) è abrogato;
e) all’articolo 12, comma 1, punto c, è aggiunto il seguente punto:
VIII – Le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere
2. Alla
— il comma 6 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.»
— Al comma 6 dell’articolo 2 sono abrogate le seguenti parole:
«fatto salvo quanto disposto all’articolo 1, comma 6».
1. All’articolo 2, comma 2, della
h) promuove ed espleta le azioni relative al controllo ed alla certificazione dei prodotti tipici di qualità;
i) promuove ed espleta le azioni relative al controllo ed alla certificazione nel comparto della vivaistica.
2. La gestione degli impianti di risalita della stazione sciistica Gambarie in Aspromonte è a totale carico dell’ARSSA.
3. Alla
a. all’articolo 7, comma 1, le parole da «... sul prezzo...» a «...o permutare.» sono soppresse.
b. l’articolo 7, comma 1-bis, è abrogato.
1. All’articolo 40, comma 3, della
2. Alla tabella A, allegata alla
3. All’articolo 34 della
«13 bis. L’elezione dei delegati è valida con il 10% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati da almeno 3 anni».
4. L’art. 30, comma 3, della
«3. all’art. 1, comma 1, della
1. Alla
a) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«1. L’Ente adotta il proprio Statuto che, ai sensi dell’articolo 24 della
a. la sede dell’ente;
b. le modalità di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonché i loro compiti;
c. la rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell’ente;
d. le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;
e. l’organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;
f. i criteri per la determinazione dell’indennità di carica;
g. le modalità di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente.
2. Lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio regionale può apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformità dello Statuto stesso alle leggi vigenti.
3. In caso di inadempienza della Comunità del Parco, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale, per l’approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.
4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.
5. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.C. ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.
b) all’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:
4 bis. Per far fronte agli adempimenti di cui al comma precedente l’Ente Parco regionale è autorizzato, nelle more della predisposizione della dotazione organica, ad istituire lo sportello unico provvedendo a dotarlo di personale tecnico ed amministrativo scelto con modalità disciplinate dallo Statuto.
c) all’articolo 30 è aggiunto il seguente comma:
«9 bis. L’individuazione dei siti di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.
9 ter. Gli atti in materia già esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere;
d) all’art. 31, i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;
e) dopo l’articolo 31 è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 31 bis
1. Il Direttore è nominato dal Presidente dell’ente previa selezione pubblica indetta dal Consiglio direttivo volta ad accertare l’esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella dell’Ente Parco Regionale.
2. Lo Statuto disciplina le modalità concorsuali per l’accesso.
3. I rapporti tra l’Ente ed il Direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
4. Il Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, dirige e coordina il personale dell’ente, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.»;
f) all’articolo 32, il comma 2 è abrogato;
g) all’articolo 40, comma 1, dopo la parola «...priorità...» sono inserite le parole «...da indicare espressamente in sede di pubblicazione di avvisi pubblici o bandi».
1. L’articolo 2-ter, comma 6, della
2. L’articolo 1, comma 14, della
3. Alla
— all’articolo 10:
* il comma 1 è così sostituito:
«1. Ai Presidenti delle ARDIS spetta un’indennità di carica annua lorda pari al 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1, lett. e) della
— èaggiunto il seguente comma 2-bis:
2 bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, determinato dallo Statuto dell’Ente;
— all’articolo 6, comma 3, le parole «...durano in carica cinque anni...» sono sostituite dalle parole: «...durano in carica fino al termine della legislatura nella quale sono stati nominati...»;
— all’articolo 17, comma 3, le parole «...o di diploma universitario...» sono soppresse.
4. All’articolo 12, comma 3, della
— dopo le parole «...per la gestione del patrimonio bibliotecario e l’erogazione dei relativi servizi...» sono aggiunte le seguenti parole: «... e per contributi di analisi, studi e ricerche finalizzati alla programmazione delle attività di promozione culturale.»;
— dopo le parole «...a tali finalità.» sono aggiunte le parole:
«Agli oneri conseguenti si provvede con apposite risorse stanziate nell’ambito della programmazione annuale degli interventi di cui alle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 16 e 19 aprile 1985, n. 17».
5. All’articolo 10, comma 7, della
— le parole «...L. 30.000...» sono sostituite dalle parole «...Euro 60,00...»
— dopo le parole «...alle riunioni.» sono aggiunte le seguenti parole: «L’aggiornamento triennale dell’importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
6. Alla
— all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2 bis. Ai componenti il Comitato tecnico Scientifico è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per i funzionari regionali ed un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L’aggiornamento triennale dell’importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica».
— all’articolo 18, comma 3, dopo le parole «...regionali» sono aggiunte le seguenti parole: «...ed un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L’aggiornamento triennale dell’importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l’indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.».
7. All’articolo 5, comma 6, della
1. La superficie di vendita degli esercizi commerciali, appartenenti al settore non alimentare che hanno ad oggetto esclusivo la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili a consegna differita (concessionarie auto-moto, autocarri, imbarcazioni, rivendite di legnami, materiali per l’edilizia, mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 2500 mq nei restanti comuni. La parte di superficie in eccedenza, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue, di qualunque materiale, e si deve destinare a uffici, servizi, magazzino, deposito nonché ambienti finalizzati a lavorazione e riparazione.
2. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno tra il Comune e l’operatore commerciale che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’articolo 7 del
3. Con tale atto l’operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate; eventuali richieste di variazioni, in difformità a quanto sopra, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all’apertura di media grande struttura di vendita.
1. Per la produzione di referti di natura cartografica richiesti a corredo di pareri, approvazioni e rilasci di nulla osta o autorizzazioni emanati dalla Regione Calabria è obbligatorio l’impiego della cartografia ufficiale dalla Regione Calabria in scala 1:5000, prodotta a seguito della
2. La Giunta regionale è allo scopo autorizzata alla stipula di appositi accordi di servizio con gli Enti strumentali della Regione medesima e con gli Enti locali per l’erogazione di servizi ed il riuso di prodotti di proprietà regionale realizzati dal Centro cartografico regionale, rinveniente dal Progetto Speciale Multiassiale «Villa Margherita» e dall’Accordo per il Sistema Cartografico di riferimento, stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero dell’Ambiente, della Difesa, delle Finanze, del Tesoro e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare un piano tariffario relativo alle istruttorie e al rilascio di autorizzazioni previste dalla normativa vigente per gli interventi da realizzarsi in zona sismica. Le tariffe dovranno essere stabilite sulla base della tipologia e della destinazione d’uso dell’opera nonché della volumetria e della complessità strutturale della stessa.
1. L’art. 27 della
«Valutazione dei risultati
1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all’art. 5 del
2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell’incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.
3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.
4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell’attività svolta dall’interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell’esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.
5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all’Avvocatura regionale è effettuata dall’Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.
6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.
7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell’Avvocato dirigente dell’Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.
8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all’inizio di ogni semestre, una relazione sull’attività svolta nel semestre precedente.
9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell’art. 21, del
10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l’accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l’adozione dell’atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato.
Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l’incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.
11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l’entrata in vigore della presente legge».
1. Alla
a) l’articolo 59-bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 59 bis – Adempimenti transitori
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 51, gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalleATERP provinciali, che alla data del 31 luglio 2006, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l’importa dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate tra le parti, nel termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Sulle somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 luglio 2006 non vengono applicati interessi legali o moratori.
3. Per il periodo antecedente il 1° gennaio 1997, le somme dovute sono al netto degli interessi legali o di mora che si applicano al canone rapportato alla sola quota da riversare nella contabilità speciale.
4. L’assegnatario, in deroga all’articolo 38, comma 4, che sia stato collocato ai fini della determinazione del canone dell’alloggio, nella fascia di reddito di cui all’articolo 35, comma 1, lett. c), per non aver prodotto la documentazione richiesta a dimostrazione del reddito del suo nucleo familiare, può inoltrare all’ATERP, nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, domanda per la rideterminazione, con effetto retroattivo, del canone di locazione del proprio alloggio in relazione all’effettivo reddito complessivo del nucleo familiare.
5. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle ATERP competenti»;
b) dopo l’articolo 59-bis, è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 59-ter – Estinzione del diritto di prelazione.
1. Il diritto di prelazione previsto dall’articolo 1, comma 20, della
2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex
3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della
1. È istituito il Fondo Regionale di Garanzia (Fondo) per agevolare l’accesso al credito delle PMI operanti nel territorio calabrese.
2. La Regione Calabria apporta al Fondo le risorse necessarie nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia. Il Fondo è altresì alimentato da apporti di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio calabrese. Tali ultime risorse sono destinate alle PMI operanti nello stesso ambito territoriale dei predetti soggetti.
3. Il Fondo opera attraverso la prestazione di co-garanzie e controgaranzie esplicite, incondizionate ed irrevocabili, a favore dei Confidi garanzie, a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine da questi erogati alle PMI di cui al comma 1.
4. Il Fondo costituisce patrimonio separato della Regione Calabria. Il patrimonio del Fondo è, altresì, costituito dalle commissioni percepite per il rilascio delle cogaranzie e delle controgaranzie e dai proventi finanziari comunque maturati ed è impignorabile.
5. Il Fondo presta le garanzie, se i Confidi hanno prestato garanzia per finanziamenti diretti:
a) all’innovazione e allo sviluppo tecnologico;
b) al miglioramento dei processi produttivi e della competitività dell’impresa, anche nei mercati internazionali;
c) alle imprese giovanili, femminili e sociali;
d) ad incrementare l’occupazione e migliorare la qualificazione professionale;
e) al miglioramento dell’ambiente e del contesto sociale;
f) a favorire processi di ricapitalizzazione aziendale, di riequilibrio nelle fonti di finanziamento dell’impresa e consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
g) ad acquisire servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle imprese.
6. Possono richiedere le controgaranzie e cogaranzie di cui al punto 2 i Confidi operanti nel territorio calabrese:
a) i cui statuti non contengano clausole statutarie che subordinano l’acquisto della qualità di socio all’iscrizione ad associazioni ed organismi di rappresentanza imprenditoriale;
b) che adottino idonee procedure di valutazione, monitoraggio e controllo dei rischi assunti nonché di rivalsa a seguito dell’escussione della garanzia;
c) che abbiano stipulato una convenzione con più di due banche, di cui almeno una con sede legale in Calabria;
d) che garantiscano finanziamenti erogati ad un tasso d’interesse che, in nessun caso, potrà essere superiore al tasso indicato dalla Banca d’Italia, al momento della stipula del contratto di finanziamento, quale media dei tassi a medio e lungo termine applicati ai finanziamenti per cassa relativi ad operazioni accese nell’ultimo trimestre in Calabria, ridotto di 50 punti base.
7. La Regione Calabria seleziona il gestore del Fondo mediante una procedura di evidenza pubblica fra le banche, che esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva fidi a favore dei soci, gli intermediari finanziari ed i Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
8. I soggetti partecipanti alla procedura di cui al precedente comma, dovranno dimostrare di possedere capacità tecniche, organizzazione, ed economiche e finanziarie, idonee ad assicurare la prestazione del servizio oggetto della procedura, come disciplinato nella Convenzione di gestione predisposta dalla Regione Calabria nella quale saranno definite e disciplinate le modalità operative del Fondo.
9. Nel caso i Confidi non eseguano il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, a causa dell’inadempimento delle PMI, la controgaranzia è escutibile direttamente dai soggetti finanziatori. Il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo, il Gestore applica, così come previsto dall’articolo 9, comma 5, del
10. La Regione Calabria favorisce le aggregazioni dei Confidi operanti nel territorio regionale, realizzate nei trenta mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento del Dipartimento all’Economia della Regione Calabria, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di tali aggregazioni nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni previste dai successivi commi.
11. Per beneficiare delle agevolazioni, i Confidi risultanti dall’aggregazione dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
a) unità operative in ciascuna delle province della Calabria;
b) un fondo consortile o un capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad euro 500.000,00;
c) un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e di quelli costituiti mediante accantonamenti di conto economico operanti a fronte di previsione di rischio sulle garanzie prestate, non inferiore ad euro 5.000.000,00.
12. La Regione contribuisce, mediante l’erogazione di contributi in conto capitale, alle spese sostenute per l’attuazione delle aggregazioni di cui al precedente punto 10. Il contributo è concesso secondo le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla Comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.
13. Le spese ammissibili possono riguardare:
a) acquisto di elaboratori e programmi informatici;
b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all’attività dei Confidi;
c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa;
d) ottenimento della certificazione di qualità in base alle norme Iso 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di società autorizzate dalla Banca d’Italia.
Le spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo del trenta per cento dei costi sostenuti e documentati. Non sono ammissibili le spese concernenti imprese, interessi, oneri accessori, e le spese amministrative e di gestione.
14. La Regione concede un contributo, diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia destinato alla prestazione di garanzia a favore delle imprese associate, a ciascuno dei Confidi risultanti dell’aggregazione di cui al precedente punto 10. Il contributo è concesso nella misura massima di 5 volte la consistenza del predetto fondo e, in ogni caso, non superiore ad euro 5.000.000,00.
15. Per favorire le procedure di aggregazione di cui al comma 10 e per consentire il raggiungimento dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa in vigore dal 1 gennaio 2007 ai Confidi che saranno operanti sul territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare i fondi dati in gestione nei precedenti anni previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale vigente.
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati per l’esercizio finanziario 2006 in euro 500.000,00, si provvede con le risorse allocate all’UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della
17. Per gli esercizi successivi, la legge di approvazione del bilancio determina le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
1. Per consentire la riorganizzazione secondo criteri di efficienza, razionalità e trasparenza degli Enti nonché per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 2, dello Statuto regionale miranti alla razionalizzazione e/o alla progressiva dismissione delle partecipazioni in enti e società, la Giunta regionale propone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, uno specifico piano di razionalizzazione delle partecipazioni ed una proposta di riforma complessiva degli enti strumentali e delle società partecipate, con particolare riferimento ad Afor, Arssa, Aterp e Fincalabra S.p.A.
2. Nelle more, è fatto divieto agli Enti sub regionali, Afor, Arssa, Aterp e Fincalabra S.p.A. di procedere all’assunzione di personale a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, ferma restando, per quanto già contemplato nella vigente normativa, l’approvazione in Consiglio regionale del Piano annuale e triennale del fabbisogno di personale. Per fronteggiare eventuali fabbisogni urgenti di personale da impiegare in attività istituzionali, gli enti sopra citati possono attingere risorse umane dai bacini dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità o comunque utilizzare personale in soprannumero presso altri Enti o attivare le procedure previste dalla normativa vigente per il trasferimento di personale di ruolo dell’Amministrazione regionale.
3. Il Consiglio e la Giunta regionale, ciascuno in relazione alle proprie competenze, avranno cura di vigilare sull’applicazione di tale obiettivo, assegnando ai propri rappresentanti nominati in Enti sub regionali o Società partecipate, funzionale ed idoneo atto di indirizzo.
1. Alla
a) l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche, è istituito un Comitato regionale per le minoranze linguistiche della Calabria che esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante, sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte, elaborato dagli Uffici competenti. Il Comitato è così composto:
a) l’Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato;
b) i Presidenti della province, o i loro delegati, in cui risiedono le comunità linguistiche storiche;
c) quattro Sindaci dei Comuni albanesi, due sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
d) quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela ed indicate dall’Albo delle Associazioni, di cui due di lingua albanese, una di lingua greca ed una di lingua occitana;
e) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e di Reggio Calabria.
2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell’organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all’insediamento del nuovo Comitato.
3. Le riunioni sono presiedute dall’Assessore ai beni Culturali o da un suo delegato.
4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.
5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell’Assessore ai Beni Culturali, di livello non inferiore alla categoria D”.
b) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
1. Il programma degli interventi per la valorizzazione delle comunità alloglotte è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di maggio.
2. Le istanze di contributo dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata da apposita scheda descrittiva delle attività da realizzare, predisposta dagli Uffici competenti».
1. Ai fini dell’applicazione dell’Articolo 6 ter della
2. In tempo utile affinché possa essere redatto il Piano Annuale di cui all’articolo 6 della
3. A decorrere dal 1 gennaio 2007, fatti salvi gli accordi stipulati fra gli Enti gestori della Forestazione e le Province, gli operai idraulico forestali a tempo indeterminato di cui al
4. L’articolo 1, comma 5, della
5. [Il compenso a titolo di spese generali, spettante alle Comunità Montane per l’impiego dei lavoratori idraulico forestali, è determinato nella misura massima del 3,50 per cento del relativo costo] [8].
6. A decorrere dall’1 gennaio 2007 il compenso a titolo di spese generali, spettante ai Consorzi di Bonifica ed all’A.FO.R. per gli interventi di cui all’articolo 2 della
7. Ai Consorzi di Bonifica può essere riconosciuta un’aliquota aggiuntiva del 3 per cento a titolo di oneri cantieristici per gli interventi di natura non identica a quelli affidati all’A.FO.R., previo esame e giustificazione delle effettive spese generali sostenute.
8. [Il compenso a titolo di spese generali riconosciuto ai Consorzi di Bonifica, all’AFOR ed alle Comunità Montane è aumentato di un punto percentuale nel caso in cui il costo sostenuto per la corresponsione dell’indennità chilometrica agli operai idraulico forestali sia minore del dieci percento di quella corrisposta nello stesso periodo del precedente anno al netto della percentuale d’incremento o decremento medio del costo dei carburanti] [9].
9. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano poliennale di incentivazione alle dimissioni volontarie e al pensionamento anticipato degli operai idraulico forestali – che dovrà essere approvato dalla Commissione consiliare competente – impiegando, in via prioritaria, le economie derivanti dall’applicazione del presente articolo ed altre risorse che potranno essere stanziate con successivi provvedimenti.
10. Il piano poliennale dovrà prevedere che agli operai idraulico- forestali in servizio presso gli Enti attuatori degli interventi di cui ai precedenti commi che, entro il 1 gennaio 2007 presentino al proprio datore di lavoro proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro, viene erogata, subordinatamente all’accettazione della proposta medesima da parte dell’Ente, una indennità supplementare pari a 15 mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, al netto di ogni ulteriore indennità, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l’età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di tre anni.
11. Per le istanze presentate entro il termine di cui al precedente comma la cessazione del rapporto di lavoro è fissata al 30 giugno 2007.
12. L’indennità supplementare, come determinata dal comma 1, sarà corrisposta in quote di pari importo da erogarsi entro il primo semestre di ciascun anno a decorrere dal 2007.
13. Non saranno riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute durante il periodo di servizio.
14. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l’applicazione della presente norma.
15. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, istituisce un sistema di simulazione degli scenari organizzativi della forza lavoro della forestazione.
1. Analogamente a quanto disposto per le strutture speciali dalla
2. Gli incarichi di segretario particolare e di responsabile amministrativo, conferiti prima dell’entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All’articolo 50, comma 2, lett. c), della
4. È abrogato il comma 2 dell’art 32 della
5. Al Consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale ed europeo, il trattamento indennitario ed ogni altro rimborso regionale non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea fino all’esercizio del diritto di opzione per la carica regionale.
6. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale ed europeo, il trattamento indennitario ed ogni altro rimborso regionale non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea fino all’esercizio del diritto di opzione per la carica regionale.
1. Relativamente all’attuazione del POR Calabria 2000/2006 – Asse IV – parte FEOGA al Complemento di Programmazione è riconosciuta efficacia direttamente integrativa ed eventualmente modificativa delle Linee Guida e degli atti adottati sulla scorta delle medesime.
2. All’articolo 14 della
3. All’articolo 32, comma 5, della
4. [I programmi di recupero urbano, già rilocalizzati con la stipula di accordi di programma quadro e non pervenuti all’avvio dei lavori nei termini previsti, sono rideterminati e l’avvio dei lavori in essi previsti sono prorogati di ulteriori 82 mesi dalla data della presente legge. Sono altresì prorogati, dallo stesso periodo, i termini di validità della variante urbanistica] [10].
1. Sono autorizzate le assunzioni a seguito delle procedure di idoneità per l’inquadramento nei ruoli della dirigenza medica ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, del
2. Nelle more della revisione del vigente Piano regionale per la salute è sospesa l’attribuzione alle Province ed ai Comuni delle funzioni e dei compiti indicati nell’art. 126 e nell’art. 127, lettera c) della
3. [Il termine previsto dal Piano regionale per la salute per l’adeguamento degli erogatori privati agli ulteriori requisiti di accreditamento è prorogato al 31 dicembre 2006] [11].
4. Le strutture che svolgono attività di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso ai sensi dell’articolo 4 della
5. L’articolo 14, lettera c), della
«c) al paragrafo intitolato «C). Aspettativa dell’utenza» inserito a pagina 113 del supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dopo l’ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «Nei limiti del fabbisogno, sono fatte salve, secondo le modalità preesistenti, le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture finalizzate alla tutela della salute mentale. Il fabbisogno di residenzialità è individuato nel rapporto percentuale dello 0,30 per mille abitanti su base complessiva regionale. Il riferito fabbisogno è comprensivo dei posti letto attualmente accreditati presso le case di cura neuropsichiatriche i quali, nel limite del 50% dell’attuale dotazione, dovranno essere riconvertiti, entro il 31 dicembre 2007, secondo le indicazioni formulate con deliberazione di Giunta regionale. Nei limiti del fabbisogno pari a 0,50 posti letto ogni mille abitanti su base complessiva regionale, con le modalità previste dalla legge preesistente, possono essere autorizzate ed accreditate senza limiti territoriali strutture finalizzate alla riabilitazione estensiva territoriale e domiciliare».
6. [Il mancato adeguamento entro i termini previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comporta la sospensione degli accreditamenti e della possibilità di esercitare attività sanitarie con remunerazione a carico del servizio sanitario regionale, prevista dai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinques del
7. [Il termine per la riconversione dei posti letto previsto dall’articolo 8, comma 2, della
8. Al fine di consentire l’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio regionale di soccorso aereo, il termine previsto dall’articolo 31, comma 1, della
9. I contratti previsti dall’articolo 8-quinques del
10. Nell’anno 2006, i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale e le relative remunerazioni, sono determinati con deliberazione di Giunta regionale in applicazione del sistema tariffario e dei livelli programmati di ospedalizzazione attuativi delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni; in ogni caso, i predetti volumi di prestazioni, e le relative remunerazioni, non potranno superare quelli previsti per l’anno 2005 dagli articoli 1 e 2 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 31 della
[4] Comma abrogato dall'art. 45 della
[5] Comma abrogato dall'art. 45 della
[6] Comma così modificato dall'art. 28 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[8] Comma abrogato dall'art. 12 della
[9] Comma abrogato dall'art. 12 della
[10] Comma già modificato dall'art. 20 della
[11] Comma abrogato dall'art. 15 della
[12] Comma abrogato dall'art. 15 della
[13] Comma abrogato dall'art. 15 della
[14] Comma così modificato dall'art. 16 della