Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.5 fiere, mercati, commercio |
Data: | 11/06/1999 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Ripartizione del territorio comunale. |
Art. 4. Classificazione dei Comuni. |
Art. 5. Priorità per il rilascio delle autorizzazioni. |
Art. 6. Automatismi per concentrazione o accorpamento. |
Art. 7. Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita. |
Art. 8. Subingresso. |
Art. 9. Dotazione di aree a parcheggio. |
Art. 10. Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale. |
Art. 11. Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione. |
Art. 12. Progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane. |
Art. 13. Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico, artistico, archeologico e ambientale. |
Art. 14. Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica. |
Art. 15. Procedura per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte. |
Art. 16. Vendite di liquidazione. |
Art. 17. Vendite di fine stagione o saldi. |
Art. 18. Disposizioni comuni. |
Art. 19. Osservatorio regionale del commercio |
Art. 20. Attività di formazione per gli operatori commerciali. |
Art. 21. Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali. |
Art. 22. Disposizioni transitorie. |
Art. 23. Sanzioni. |
Art. 24. Dichiarazione di urgenza. |
§ 4.5.9 - L.R. 11 giugno 1999, n. 17.
Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.
(B.U. n. 59 del 15 giugno 1999).
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. Obiettivi ed articolazione dell'intervento regionale.
1. Con la presente legge e con i provvedimenti ad essa collegati e successivi, la Regione disciplina, in attuazione del
2. Al fine di rendere, operativo il contenuto della presente legge e di disciplinare gli altri aspetti della materia che forma oggetto del d.lgs n. 114/98, il Consiglio regionale provvede, con atto amministrativo da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare un provvedimento attuativo contenente gli indirizzi e i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita, in sostituzione delle indicazioni della deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1984, n. 455 in materia di "indicazioni programmatiche di urbanistica commerciale" nonché ulteriore direttive ai Comuni per l'esercizio delle loro funzioni.
3. Gli indirizzi e criteri di programmazione regionale, hanno la durata di quattro anni. A tal fine la Giunta regionale, almeno 120 giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio regionale una proposta di aggiornamento, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio predisposte dall'osservatorio regionale del commercio, anche con riferimento alla fase di programmazione precedente.
4. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria. Con cadenza biennale, sulla base di un rapporto sullo sviluppo della rete distributiva e sullo stato di attuazione degli indirizzi e criteri quadriennali di programmazione predisposto dall'Osservatorio regionale del commercio, la Giunta regionale può sottoporre al Consiglio una proposta di aggiornamento del provvedimento di cui al precedente comma 2.
5. I provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono adottati sentite le rappresentanze dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
Art. 2. Finalità.
1. Tenuto conto delle caratteristiche del sistema distributivo della Calabria, la presente legge e i provvedimenti previsti all'articolo precedente perseguono, ciascuno per il proprio ambito di intervento, le seguenti finalità:
a) la gradualità del passaggio al nuovo assetto normativo previsto dal d.lgs 114/98, attraverso la promozione, dei processi di ristrutturazione e, riconversione delle attività commerciali esistenti;
b) lo sviluppo della rete commerciale secondo i criteri di efficienza e modernizzazione, promuovendo l'evoluzione tecnologica dell'offerta e incentivando forme di affiliazione contrattuale o di associazionismo tra gli operatori al fine di conseguire il pluralismo e l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) l'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture commerciali in rapporto con l'uso del suolo e delle risorse territoriali in raccordo con le disposizioni delle leggi regionali 2 giugno 1980, n. 20, 11 luglio 1994, n. 16 e 25 febbraio 1995, n. 3 e successive modificazioni, in materia di urbanistica, tutela del territorio e delle zone di particolare interesse ambientale e paesaggistico;
d) il riequilibrio territoriale della presenza delle medie e grandi strutture di vendita, assicurando il rispetto dei princìpi della concorrenza e della libertà di impresa, attraverso l'articolazione della programmazione per aree e sub-aree sovracomunali anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nelle rispettive aree;
e) il concorso alla valorizzazione delle produzioni tipiche calabresi, delle attività turistiche e del patrimonio storico e culturale regionale e, in special modo, alla conservazione e rivitalizzazione dei centri storici;
f) la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale sia nei centri storici, sia nelle zone rurali e di montagna, anche mediante la promozione di centri polifunzionali;
g) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla correttezza dell'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
h) la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori commerciali con particolare riguardo ai titolari di piccole e medie imprese;
i) la predisposizione di un sistema di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva regionale, attraverso il coordinamento operativo tra Regione, Comuni e Camere di Commercio per la gestione dei flussi informativi;
j) la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso un sistema decisionale coordinato tra le Regioni le Province Comuni e le Camere di commercio.
Titolo II
Programmazione della rete distributiva
Art. 3. Ripartizione del territorio comunale.
1. Al fine di formulare, indirizzi e obiettivi di espansione della rete distributiva che garantiscano un equilibrato sviluppo territoriale delle diverse tipologie, di vendita, il territorio della Calabria è suddiviso in 17 aree sovracomunali di gravitazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza.
2. Nell'ambito di determinate aree di gravitazione commerciale viene individuata un'ulteriore ripartizione in sub- aree aventi caratteristiche socio-economiche omogenee, che possono costituire oggetto di previsione di specifici obiettivi e indici di sviluppo della rete di vendita o di scelte di priorità al fine di perseguire un'equilibrata distribuzione delle tipologie di vendita sul territorio.
3. L'elenco dei Comuni appartenenti alle singole aree sovracomunali omogenee e alle sub-aree è contenuto nell'allegato A.
Art. 4. Classificazione dei Comuni.
1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti attuativi, i Comuni sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:
- Classe I - Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- Classe II - Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
- Classe III - Comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti;
- Classe IV - Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.
Art. 5. Priorità per il rilascio delle autorizzazioni.
1. Tra più domande concorrenti relative all'apertura di medie o grandi strutture di vendita è data priorità a quelle che prevedono la concentrazione di due o più preesistenti medie o grandi strutture, purché sussistano tutte le ulteriori seguenti condizioni:
a) le strutture di vendita concentrate siano ubicate nella medesima sub-area di cui all'art. 3, comma 2;
b) tra le strutture di vendita concentrate ve ne sia almeno una della medesima tipologia dimensionale o della tipologia dimensionale immediatamente inferiore a quella della nuova struttura che si intende realizzare;
c) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura alimentare o mista, la somma delle superfici di vendita alimentari delle strutture concentrate sia almeno pari al 70 per cento della superficie alimentare richiesta per la nuova struttura e la domanda sia corredata da impegno di reimpiego del personale;
d) trattandosi di realizzazione di una nuova struttura non alimentare il richiedente abbia partecipato ad uno dei corsi di cui al comma 5 o sia comunque in possesso del requisito di adeguata qualificazione ai sensi del comma 4.
2. Tra tali domande hanno una ulteriore priorità quelle che dimostrino:
a) l'impegno al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi secondo le modalità di cui al successivo comma 6;
b) un'adeguata formazione professionale dei titolari, o loro delegati attraverso la frequenza dei corsi di aggiornamento di cui all'art. 5, comma 9, del d.lgs 114/1998.
3. Nei casi in cui il reimpiego del personale già operante presso esercizi commerciali per i quali si prevede l'accorpamento o la concentrazione costituisca presupposto, in conformità con quanto disposto all'art. 10 del d.lgs 114/98, per usufruire di criteri di priorità o di automatismi all'apertura o all'ampliamento di medie o grandi strutture di vendita, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'onere del reimpiego del personale si intende assolto, quale che sia l'esito della trattativa di assunzione, qualora l'istanza di apertura o ampliamento di esercizi sia accompagnata da proposta formale, indirizzata all'impresa da accorpare o concentrare di assunzione in prova del personale in essa operante;
b) l'accettazione della proposta di assunzione, nel termine di 90 giorni, può intervenire da parte del titolare stesso dell'esercizio da accorpare o concentrare da parte di altro personale dell'impresa, con l'assenso del titolare.
4. Il requisito del possesso di adeguata qualificazione nel settore del commercio è riconosciuto a coloro che, secondo la pregressa disciplina, facente capo alla
5. Per l'individuazione del soggetto al quale il possesso di adeguata formazione attribuisce titolo di priorità ai sensi del presente articolo, si applicano i medesimi principi valevoli in tema di requisito professionale per il commercio alimentare.
Art. 6. Automatismi per concentrazione o accorpamento.
1. Non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita in caso di concentrazione o accorpamento di più esercizi di vicinato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) , del d.lgs 114/1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'art. 24 della
2. Non può essere negata l'autorizzazione all'ampliamento di superficie di medie o grandi strutture di vendita qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) vi sia concentrazione o accorpamento di due o più esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della
b) l'ampliamento sia contenuto entro i limiti dimensionali massimi previsti per le medie strutture di vendita o, nel caso di grandi strutture di vendita, entro il 20 per cento di superficie in più, rispetto a quella autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge o indicata nel provvedimento di autorizzazione all'apertura, se ad essa successivo.
3. La superficie di vendita della nuova media struttura, nell'ipotesi di cui al comma 1, e la superficie aggiuntiva concessa, nel caso dell'ampliamento di cui al comma 2, non possono essere superiori al valore di 250 o 150 mq. a seconda che il comune abbia più o meno di 10.000 abitanti moltiplicato per il numero degli esercizi concentrati o accorpati.
4. Le medie e le grandi strutture, in relazione ai settori merceologici di cui è autorizzata la vendita, si suddividono nelle seguenti categorie:
A - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare o per entrambi i settori, alimentare e non alimentare;
B - Strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare.
5. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g ), del d.lgs 114/1998, necessitano:
a) di autorizzare per il centro come tale, in quanto media o grande struttura di vendita che è richiesta dal suo promotore o, in assenza congiuntamente da tutti i titolari degli esercizi commerciali che vi danno vita;
b) di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.
Art. 7. Procedura di rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita.
1. Le domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita sono inoltrate al Comune competente, utilizzando la modulistica di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs 114/98, unitamente alla seguente documentazione:
a) una relazione illustrativa contenente gli elementi per la valutazione della conformità dell'insediamento alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e alla programmazione territoriale regionale;
b) il progetto definitivo dell'intervento, comprendente piani e sezioni del fabbricato con indicazione delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali, planimetrie con indicazioni delle superfici delle, aree a parcheggio e delle aree libere, e degli accessi e dei percorsi veicolari;
c) relazione tecnico-economica sulla iniziativa proposta, contenente le previsioni occupazionali per la nuova struttura e una valutazione dell'impatto sulla rete di vendita e, sulla viabilità nell'area di presunta attrazione, tenendo conto della popolazione residente e fluttuante.
2. Nel caso di domande prive delle indicazioni di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs 114/98 o degli elementi di cui al comma precedente, il Comune, entro dieci giorni dal suo ricevimento, invita l'interessato a procedere alla loro integrazione o regolarizzazione nel termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale le stesse si intendono rinunciate. Le domande prendono data dal giorno del ricevimento della loro integrazione o regolarizzazione.
3. L'esame delle domande in sede di conferenza di servizi avviene solo se l'ubicazione della struttura commerciale è prevista in aree o immobili conformi per insediamenti commerciali al dettaglio. In difetto, la domanda si intende respinta.
4. Al fine della comparazione delle domande in relazione ai criteri di priorità, sono considerate concorrenti quelle regolarmente inoltrate ai Comuni di una medesima area di gravitazione commerciale nel corso dello stesso mese [1].
5. I Comuni entro il giorno 15 di ciascun mese, trasmettono alla Regione le istanze regolarmente inoltrate nel mese precedente, indicendo la relativa conferenza di servizi da svolgersi, nel corso del mese successivo, in data fissata dalla Regione sulla base di apposito calendario.
6. La Regione, nel corso della seconda metà di ogni mese, valuta i titoli di priorità delle istanze trasmesse dai Comuni, attribuendo alle stesse eventuali punteggi previsti nel provvedimento di cui all'art. 1, comma 2.
7. La conferenza di servizi si svolge presso la sede della Regione, con la partecipazione di un rappresentante della Regione, di uno della Provincia e di uno del Comune. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti; il rilascio della autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. Alla conferenza partecipano, a titolo consultivo, l'ANCI, nonché le organizzazioni dei consumatori, le imprese del Commercio e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
8. Al fine di una puntuale valutazione dello sviluppo omogeneo del territorio, la Camera di commercio, nell'ambito della conferenza dei Servizi, relaziona sullo stato di avanzamento della rete delle medie e grandi strutture di vendita nel proprio territorio, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui al successivo art. 19.
9. L'Assessorato regionale competente specifica gli elementi informativi che il Comune deve fornire ai componenti la conferenza di servizi e ai partecipanti a titolo consultivo e le modalità di comunicazione.
10. La domanda documentata a norma, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 120 giorni dall'indizione della conferenza, è ritenuta accolta.
11. L'esercizio deve essere attivato entro il termine di due anni dall'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità [2].
12. Anche sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio dell'osservatorio Regionale, le province e le Camere di Commercio possono promuovere intese tra Comuni al fine di coordinare e armonizzare le scelte programmatiche in materia di grandi strutture di vendita e garantire la migliore integrazione fra le differenti forme distributive all'interno dei bacini di utenza omogenei. Nel caso di intese riferite a bacini di utenza omogenee che interessino più province, tali intese sono promosse dalla regione.
Art. 8. Subingresso.
1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione, sempre che il subentrante possieda i requisiti di cui all'art. 5 del d.lgs 114/1998.
2. La comunicazione di subingresso è presentata entro un anno dalla morte del titolare o entro sei mesi dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio [3].
3. In caso di morte del titolare l'autorizzazione è reintestata all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché gli stessi abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone, sempre che abbiano i requisiti di cui all'art. 5 del decreto.
4. Qualora si tratti di esercizi relativi al settore merceologico alimentare, gli eredi reintestatari dell'autorizzazione che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del d.lgs n. 114/98 entro sei mesi dalla reintestazione.
Titolo III
Disposizioni di carattere urbanistico
Art. 9. Dotazione di aree a parcheggio.
1. I Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o nella revisione di quelli vigenti provvedono a definire, previa analisi dello stato di fatto e delle previsioni di nuovi insediamenti commerciali, le zone destinate a parcheggio nei limiti di seguito indicati oltre quelli previsti dalla legislazione nazionale.
2. La dotazione di aree destinate a parcheggio è stabilita:
a) per le aree di centro storico, nella misura stabilita nei piani di parcheggi dei Comuni che, di norma, non può risultare inferiore a 0,4 mq. Per ogni mq. di superficie di vendita e può essere disponibile, in un raggio di almeno 300 mt. dal perimetro dell'area dell'intervento;
b) nelle altre zone territoriali nella misura di 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore alimentare, di 0,8 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per gli esercizi di vicinato del settore non alimentare, di 2 mq. per ogni mq. di superficie delle medie e grandi strutture autorizzate per il settore alimentare e di 1,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita per le medie e grandi strutture non alimentari;
c) per le zone di espansione, limitatamente alle grandi strutture di vendita del settore alimentare nella misura di 2,5 mq. per ogni mq. di superficie di vendita.
3. I requisiti relativi alle aree destinate a parcheggio devono sussistere anche a seguito di modifiche della superficie di vendita che comportino il rilascio di nuova autorizzazione.
4. Per gli esercizi di vicinato le dotazioni dei parcheggi, da reperire anche su aree pubbliche, possono essere ridimensionate dal Comune nei seguenti casi:
a) ubicazione del punto vendita in zone a traffico limitato o escluso;
b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;
c) aree interessate all'operatività di programmi integrati per la rivitalizzazione della rete degli esercizi di vicinato e per la riqualificazione ambientale.
5. Specifici accordi di programma possono essere promossi tra Comuni, Province e Regione, finalizzati alla definizione della destinazione urbanistica e delle problematiche di viabilità di aree territoriali a dimensione sovracomunale, caratterizzate da elevate presenze o previsioni di sviluppo delle grandi strutture di vendita.
Art. 10. Correlazione tra concessione edilizia ed autorizzazione commerciale.
1. Il rilascio delle concessioni edilizie per le medie e grandi strutture di vendita avviene, in raccordo con quanto previsto nei regolamenti edilizi relativamente alla disciplina per il rilascio delle stesse, non oltre 60 giorni dal rilascio delle autorizzazioni amministrative al commercio, al termine dei procedimenti previsti per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie delle stesse.
2. Per le medesime finalità le istanze volte all'ottenimento di autorizzazioni per le medie o grandi strutture di vendita debbono essere corredate da un attestato di conformità urbanistica delle aree e dei locali indicati, rilascio dai componenti uffici comunali, o da dichiarazione sostitutiva.
3. L'autorizzazione amministrativa per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita può essere rilasciata dai Comuni soltanto in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica e previa verifica delle condizioni di compatibilità e delle dotazioni di standards urbanistici in relazione alla tipologia dell'esercizio insediato o risultante dall'ampliamento, nonché del rispetto della normativa regionale sul rilascio dell'autorizzazione paesistica.
Titolo IV
Indicazione ai comuni
Art. 11. Strumenti comunali di programmazione ed incentivazione.
1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza e secondo le specifiche indicazioni contenute negli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1 comma 2, entro 120 giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo si dotano di appositi piani o provvedimenti contenenti:
a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, da indicare previa analisi ricognitiva e valutazione della rete distributiva comunale, nonché il termine, non superiore ad un anno entro il quale l'esercizio commerciale deve essere attivato, decorso il quale l'autorizzazione s'intende decaduta;
b) gli strumenti di promozione e sviluppo del tessuto commerciale nei centri storici.
2. In caso di inerzia da parte dei Comuni nell'esercizio delle funzioni di programmazione, la Regione provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs 114/98, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione dei piani o provvedimenti comunali.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono inibire o sospendere, per un periodo definito o comunque non oltre il termine previsto dall'art. 10, comma 1 lettera c), del d.lgs 114/98, gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, con un provvedimento che individui per l'intero territorio comunale, o parte di esso, la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
a) esistenza di aree urbane non idonee all'insediamento commerciale per vincoli o limiti previsti in provvedimenti normativi;
b) esecuzione di programmi comunali di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale diretti alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
c) esigenze di tutela di specifiche aree localizzate nei centri storici, o di edifici di interesse storico, archeologico e ambientale.
4. L'ultimo periodo della lettera a) dell'art. 3 della
5. [4].
Art. 12. Progetti di valorizzazione commerciale delle aree urbane.
1. Per centri storici, oggetto del presente articolo, si intendono le aree riconosciute tali dai Comuni ai fini degli interventi di promozione e programmazione delle attività commerciali o, in mancanza, come delimitate negli strumenti urbanistici comunali.
2. I Comuni approvano progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane al fine di promuovere il rilancio e la qualificazione dell'assetto commerciale dei centri storici e delle aree di servizio consolidate.
3. Ai fini dell'elaborazione dei progetti, i Comuni individuano le aree urbane nelle quali sussistono problemi di salvaguardia della rete commerciale tradizionale e di valorizzazione dell'attività commerciale e urbana.
4. Il progetto di valorizzazione commerciale è elaborato d'iniziativa del Comune mediante la concertazione fra i diversi soggetti pubblici e privati interessati che ne facciano richiesta. Sono soggetti interessati tutti gli operatori del settore commercio, sia in sede fissa che su aree pubbliche, compresi gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla
5. Il progetto di valorizzazione commerciale prevede la realizzazione di opere infrastrutturali e di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica e può inoltre prevedere:
a) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
b) il riuso di contenitori utilizzabili per l'insediamento di nuove attività o per la riqualificazione di quelle esistenti;
c) la formazione di nuovi complessi commerciali di vicinato intesi come aggregazione di singoli esercizi di vicinato che usufruiscono di servizi e spazi in comune;
d) l'attuazione di azioni di promozione.
6. Ai fini della realizzazione del progetto, il Comune stipula una convenzione che fissa i reciproci impegni delle parti coinvolte.
7. Il Comune, sulla base del progetto, può:
a) incentivare la riqualificazione delle, attività economiche esistenti o la loro concentrazione o accorpamento;
b) vietare i cambi di destinazione d'uso degli immobili da attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio ad altri usi che comportino la cessazione dell'attività.
8. Nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 11, comma 3 e del comma 3 del presente articolo, la sospensione o inibizione degli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato, nei termini indicati dal predetto art. 11, è disposta sulla base di specifiche valutazioni circa l'impatto dei nuovi esercizi sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano anche in relazione agli obiettivi ed alla tempistica dei progetti di cui al presente articolo.
9. La Regione attribuisce titolo di priorità agli interventi compresi nei progetti di valorizzazione, di cui al presente articolo, ai fini della concessione dei contributi previsti all'art. 3, lett. b ), della
Art. 13. Tutela dei centri storici e delle aree di valore storico, artistico, archeologico e ambientale.
1. I Comuni possono individuare gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, artistico, archeologico o ambientale, sono previste disposizioni regolamentari o urbanistiche di salvaguardia in relazione all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori e dell'arredo urbano.
2. Ferme, restando le competenze statali in materia di tutela di beni storici, le disposizioni di salvaguardia di cui al precedente comma, possono riguardare:
a) l'esclusione della vendita di determinati prodotti o merceologie;
b) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine, degli elementi di arredo esterno degli esercizi commerciali, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi preesistenti;
c) specifiche deroghe, nel rispetto della legge, ai requisiti igienico-edilizi relativi alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi esistenti, tendenti a consentirne la permanenza;
d) specifici divieti di cambiamento di destinazione d'uso degli immobili.
3. I Comuni possono prevedere misure di agevolazioni tributaria per la ristrutturazione degli esercizi commerciali, in attuazione di quanto previsto nelle lettere b ) e c ) del precedente comma 2.
Art. 14. Sviluppo e rivitalizzazione dei centri di minor consistenza demografica.
1. Per la rivitalizzazione e lo sviluppo della rete di vendita nel territorio comunale nelle frazioni e nelle altre aree con popolazione inferiore a 3.000 [*] "abitanti, nonché nelle zone montane, individuate con atto della Provincia ove le stesse ricadono, i Comuni possono dotarsi di appositi strumenti" di promozione e sviluppo, comprendenti la possibilità di realizzazione di centri polifunzionali di servizio.
2. Ai fini dell'efficacia degli strumenti di promozione e sviluppo, i comuni possono prevedere, per gli esercizi interessati:
a) l'esenzione da vincoli di orario o di chiusura domenicale e festiva;
b) l'esenzione da tributi locali e regionali.
3. I centri polifunzionali prevedono la presenza in unica struttura o complesso unitario, di:
a) attività di vendita di prodotti vari con valorizzazione delle produzioni agroalimentari ed artigianali calabresi;
b) servizi per la promozione del territorio;
c) attività di pubblico esercizio, di vendita di giornali, di servizi di informazione e telecomunicazione, compresi servizi pubblici e di interesse pubblico da affidare in convenzione.
4. I centri polifunzionali sono promossi curando la massima accessibilità all'utenza e la loro collocazione anche al servizio di più centri abitati circonvicini. Della loro presenza è data idonea informazione agli utenti, anche mediante segnalazione a distanza con apposita segnaletica Stradale.
5. Ai centri polifunzionali è dato riconoscimento con deliberazioni della Giunta regionale, su istanza dei Comuni sul cui territorio gli stessi sono costituiti.
6. La Regione può disporre che l'allestimento dei centri polifunzionali avvenga con criteri unitari mediante strutture ed attrezzature uniformi in tutto il territorio calabrese e può intervenire con finanziamenti volti ad agevolarne la costituzione e il funzionamento.
7. I Comuni possono procedere all'autointestazione e contestuale cessione di azienda a terzi di attività commerciali, assunte per finalità di servizio alla collettività.
8. Con appositi provvedimenti, la Giunta regionale definisce gli ulteriori adempimenti necessari all'applicazione del presente articolo.
Art. 15. Procedura per l'individuazione dei Comuni turistici e delle città d'arte.
1. Ai fini di quanto previsto nell'articolo 12 del d.lgs 114/98, presso l'Assessorato al commercio della Regione è tenuto l'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte nel quale sono iscritti, su indicazione dell'Assessorato al turismo, i Comuni e le città d'arte che rientrano nei parametri indicati nell'allegato B alla presente legge.
2. Condizione per l'inserimento nell'elenco regionale, di cui al precedente comma 1, è la sussistenza di almeno due parametri tra quelli riportati nell'allegato B, ovvero la presenza di almeno un sito di interesse artistico individuato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 13 dicembre 1995.
3. I Comuni possono proporre alla Giunta regionale l'inserimento nell'elenco regionale, indicando le zone interessate da flussi turistici, nonché i periodi di maggiore afflusso turistico, sulla base di quanto indicato nel presente articolo e dei parametri contenuti nell'allegato B, con la consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello comunale, della quale si dà conto nella richiesta di inserimento nell'elenco.
4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, i comuni potranno comunque avanzare richiesta di inserimento nell'elenco, inoltrando alla Giunta regionale adeguata documentazione attestante l'esistenza del piano di indirizzo e di regolazione degli orari adottato dal comune sulla base di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della
5. Per l'individuazione di zone del territorio, il Comune verifica la presenza in tali aree di un'adeguata densità di strutture ricettive, pubblici esercizi e strutture commerciali, anche di vicinato, funzionali alle esigenze della domanda turistica, anche in relazione a limitati periodi dell'anno. Per le città d'arte tali zone coincidono con le aree classificate dallo strumento urbanistico comunale come centro storico.
Titolo V
Vendite di liquidazione e di fine stagione
Art. 16. Vendite di liquidazione.
1. L'operatore che intenda effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:
a) in caso di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie o grandi strutture di vendita ovvero, per gli esercizi di vicinato, dichiarazione di cessazione dell'attività;
b) in caso di liquidazione per cessione d'azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;
c) in caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato, ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;
d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, dichiarazione di esecuzioni dei lavori per un importo non inferiore a Lire 100.000, IVA esclusa, a metro quadrato, fino ad un valore di 10 milioni, da comprovare successivamente con copia delle fatture;
e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa.
2. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo o la trasformazione dei locali l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e comunque per un periodo non inferiore a cinque giorni.
3. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno esclusi il mese di dicembre ed i trenta giorni precedenti l'inizio di ciascun periodo di vendite di fine stagione.
Art. 17. Vendite di fine stagione o saldi.
1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.
2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le Associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne comunicazione al Comune, almeno 5 giorni prima, indicando:
a) la data di inizio e la durata della vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita;
c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione, da tutti gli altri.
3 bis. L'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4 [5].
4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale [6].
5. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive né si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 (quindici) giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti [7].
Art. 18. Disposizioni comuni.
1. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione è vietato il riferimento a vendite fallimentari, aste, vendite giudiziarie, giochi a premio nonché la vendita con il sistema del pubblico incanto.
2. Il venditore deve essere in grado di dimostrate la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che debbono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l'oggetto della vendita.
3. I prodotti offerti in vendita straordinaria debbono essere nettamente separati da quelli eventualmente, posti in vendita alle condizioni ordinarie. In mancanza di separazione tutti i prodotti esposti debbono essere venduti alle condizioni più favorevoli previste per la vendita straordinaria, salvo il caso in cui gli stessi non possano essere oggetto di tale forma di vendita.
4. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.
5. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.
6. I prezzi pubblicizzati debbono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. Durante il periodo di vendita di fine stagione o di liquidazione è ammesso vendere solo prodotti già presenti nell'esercizio, con divieto di introdurne di nuove, sia acquistate sia in conto deposito.
8. L'esaurimento delle scorte deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale.
Titolo VI
Strumenti di qualificazione e sviluppo
imprenditoriale, professionale ed economico
Art. 19. Osservatorio regionale del commercio
1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g ), del d.lgs 114/1998, è istituito l'Osservatorio regionale del commercio allo scopo di monitorare l'entità e l'efficienza della rete distributiva.
2. L'Osservatorio regionale opera in raccordo con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di garantire la realizzazione del sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva.
3. L'Osservatorio regionale persegue le seguenti finalità:
a) realizzare un sistema informativo della rete distributiva con la collaborazione delle Camere di Commercio e dei Comuni per l'utilizzazione dei dati contenuti nella modulistica relativa alle comunicazioni, alle autorizzazioni e alle denunce all'ufficio del registro delle imprese;
b) valutare l'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella Regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore della riforma di settore;
c) fornire le basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;
d) valutare il grado di attuazione e l'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;
e) promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la diffusione delle statistiche per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla struttura dell'offerta, alla diffusione delle forme associative e alla consistenza ed articolazione delle associazioni di categoria;
f) diffondere l'informazione sui programmi comunitari e nazionali che contemplano il coinvolgimento di imprese commerciali o loro forme consortili.
4. Il sistema informativo regionale del commercio è finalizzato alla valutazione della consistenza e della evoluzione delle caratteristiche strutturali della rete distributiva al dettaglio, alla comparazione del fenomeno distributivo tra le varie parti del territorio e con la rete distributiva nazionale.
5. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'osservatorio regionale, i soggetti incaricati della conduzione dell'Osservatorio a livello istituzionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Camere di Commercio nonché delle organizzazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, sono stabilite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento attuativo, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20. Attività di formazione per gli operatori commerciali.
1. La Regione promuove la formazione professionale degli operatori richiedenti l'accesso all'attività commerciale e di quelli che già esercitano tale attività, allo scopo di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo, in conformità con le disposizioni regionali in materia di attività di formazione professionale e di politiche attive del lavoro e di formazione e servizi all'impiego.
2. L'attività formativa regionale si ispira ai seguenti principi generali:
a) garanzia di un'ampia ed efficiente offerta formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati che possono essere ammessi alla gestione dei corsi;
b) contenimento dei costi di accesso alla formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola impresa;
c) elevata qualità della formazione, anche in considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
d) integrabilità dei programmi formativi di base e loro personalizzazione, in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree intensamente interessate da fenomeni turistici;
e) gradualità del progetto di elevazione del livello formativo generale;
f) garanzia di omogeneità dei livelli minimi di formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di prove finali.
3. I corsi di formazione possono essere gestiti prioritariamente, mediante apposita convenzione di affidamento, dai seguenti soggetti:
a) le Associazioni di categoria del commercio legalmente costituite a livello regionale e gli enti di formazione dalle stesse istituiti;
b) le Camere di Commercio e le strutture di formazione da esse promosse;
c) le strutture incaricate dell'attività di assistenza tecnica di cui al successivo art. 21.
4. Con apposito provvedimento attuativo sono stabiliti:
a) il numero di corsi qualificanti previsti annualmente in ciascuna provincia e le modalità per la loro determinazione;
b) le materie previste e le ore minime di insegnamento, eventualmente integrabili dai soggetti gestori dei corsi curando il livello qualitativo degli stessi e la loro omogeneità nell'ambito regionale, tenendo conto che, al fine di garantire idonei requisiti professionali, i corsi stessi devono avere per oggetto materie che garantiscano l'approfondimento delle disposizioni relative alla salute e alla sicurezza del lavoro, alla tutela e alla informazione del consumatore, alla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari nonché idonee a fornire elementi di gestione e marketing aziendale;
c) le modalità di svolgimento delle prove finali che, per i corsi qualificanti, consistono in una prova scritta ed in un colloquio;
d) ogni altro aspetto organizzativo o regolamentare indicato ai commi 7 e 9 dell'art. 5 del d.lgs 114/98 che fosse opportuno disciplinare o integrare, compresi criteri e direttive per l'organizzazione di corsi facoltativi di aggiornamento.
Art. 21. Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.
1. La Regione favorisce le iniziative volte a promuovere nelle imprese della distribuzione, ed in particolare nelle piccole e medie imprese, la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva, migliorando i sistemi aziendali anche al fine di ottenere le certificazioni di qualità e di elevarne il livello tecnologico.
2. Con apposito regolamento sono definiti:
a) i requisiti affinché centri istituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria, dalle Camere di Commercio e da altri enti possano essere autorizzati a svolgere attività di assistenza tecnica riconosciuta ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 114/98;
b) le modalità di autorizzazione regionale ai centri le cui attività di assistenza tecnica devono essere svolte a favore di tutti gli operatori commerciali che ne facciano richiesta;
c) l'individuazione delle attività di assistenza tecnica considerate prioritarie in relazione alle esigenze delle piccole e medie imprese commerciali, tenendo anche conto delle direttive per il cofinanziamento di interventi regionali contenute nella
d) ogni altra disposizione necessaria alla sollecita istituzione e funzionamento dei Centri di assistenza tecnica.
Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 22. Disposizioni transitorie.
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono: a) alla ricognizione dei principali dati e caratteristiche dell'apparato distributivo al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche esistenti nel proprio territorio ed alle relative problematiche, con particolare riguardo alle medie strutture di vendite ed alla rete distributiva del centro storico;
b) alla redazione di studi preliminari, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera precedente, finalizzata all'emanazione dei provvedimenti comunali di cui all'art. 11, primo comma, della presente legge;
c) alla ricognizione dello stato di informatizzazione della gestione dei dati e delle procedure relative al commercio ed alla comunicazione delle risultanze all'Assessorato regionale competente.
2. Non appena approvati dal Consiglio regionale gli indirizzi e criteri per la programmazione di cui all'art. 1, comma 2 i Comuni integrano le analisi e gli studi preliminari trasformandoli in progetti di regolamentazione, sviluppo e promozione delle reti distributive locali.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale, al fine di individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione provvede ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs 114/98.
4. Fino a quando non si provvederà all'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica ed alle città d'arte, secondo quanto previsto nel precedente articolo 15, restano in vigore, per le finalità di cui all'art. 12 del d.lgs 114/98, le disposizioni relative
all'individuazione dei comuni turistici contenute nel Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 1985, n. 1314, ai sensi dell'art. 6 della
5. L'esame delle istanze relative alle grandi strutture di vendita ha luogo sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel provvedimento di cui all'articolo 2, comma 1.
6. L'esame delle istanze relative alle medie strutture di vendita ha luogo sulla base dei provvedimenti comunali di indirizzo e programmazione di cui al precedente art. 11.
7. Nell'esame delle istanze relative alle domande di autorizzazione di cui agli artt. 26 e 27 della
8. [***]
9. Le richieste di incentivazione da parte dei Comuni per la redazione dei "piani di adeguamento della rete distributiva", già ammesse ai benefici della legge regionale n. 26/87 con provvedimento della Giunta regionale anteriore alla data del 16 gennaio 1998, possono usufruire delle agevolazioni concesse per gli importi già determinati se gli stessi elaborati risulteranno corrispondenti ai criteri di cui alla presente legge.
10. Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento in materia di formazione di cui all'art. 20 comma 4, i corsi di qualificazione per il settore alimentare, di cui all'art. 5 del decreto, possono essere effettuati dai medesimi soggetti e con le medesime modalità con cui, all'entrata in vigore della presente legge, sono effettuati i corsi per la qualificazione al Registro Esercenti il Commercio per il settore alimentare.
Art. 23. Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni regionali previste negli strumenti attuativi è sanzionata sulla base degli articoli del d.lgs 114/98 ai quali le stesse sono riconducibili. Negli altri casi gli strumenti attuativi possono disporre la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non superiore a lire 500.000 nel minimo ed a lire 3.000.000 nel massimo.
Art. 24. Dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato A |
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Area di gravitazione Commerciale 1 - Praia a Mare |
|
Comune Provincia |
Aieta Cosenza |
Papasidero Cosenza |
Praia a Mare Cosenza |
San Nicola Arcella Cosenza |
Santa Domenica Talao Cosenza |
Scalea Cosenza |
Tortora Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 2 - Castrovillari |
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|
Comune Provincia |
Acquaformosa Cosenza |
Altomonte Cosenza |
Cassano allo Jonio Cosenza |
Castrovillari Cosenza |
Cerchiara di Calabria Cosenza |
Civita Cosenza |
Firmo Cosenza |
Francavilla Marittima Cosenza |
Frascineto Cosenza |
Laino Borgo Cosenza |
Laino Castello Cosenza |
Lungro Cosenza |
Morano Calabro Cosenza |
Mormanno Cosenza |
Mottafollone Cosenza |
San Basile Cosenza |
San Lorenzo Bellizzi Cosenza |
San Lorenzo del Vallo Cosenza |
Saracena Cosenza |
Spezzano Albanese Cosenza |
Terranova da Sibari Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 3 - Trebisacce |
|
Comune Provincia |
Albidona Cosenza |
Alessandria del Carretto Cosenza |
Amendolara Cosenza |
Canna Cosenza |
Castroregio Cosenza |
Montegiordano Cosenza |
Nocara Cosenza |
Oriolo Cosenza |
Plataci Cosenza |
Rocca Imperiale Cosenza |
Roseto Capo Spulico Cosenza |
Trebisacce Cosenza |
Villapiana Cosenza |
|
Area di gravitazione Commerciale 4 - Diamante |
|
Comune Provincia |
Belvedere Marittimo Cosenza |
Buonvicino Cosenza |
Diamante Cosenza |
Grisolia Cosenza |
Maierà Cosenza |
Orsomarso Cosenza |
San Donato di Ninea Cosenza |
San Sosti Cosenza |
Santa Maria del Cedro Cosenza |
Sant'Agata di Esaro Cosenza |
Verbicaro Cosenza |
|
Area di gravitazione Commerciale 5 - Corigliano Calabro |
|
Comune Provincia |
Bocchigliero Cosenza |
|
Calopezzati Cosenza |
Caloveto Cosenza |
Campana Cosenza |
Cariati Cosenza |
Corigliano Calabro Cosenza |
Cropalati Cosenza |
Crosia Cosenza |
Longobucco Cosenza |
Mandatoriccio Cosenza |
Paludi Cosenza |
Pietrapaola Cosenza |
Rossano Cosenza |
San Cosmo Albanese Cosenza |
San Giorgio Albanese Cosenza |
Scala Coeli Cosenza |
Terravecchia Cosenza |
Vaccarizzo Cosenza |
|
Area di gravitazione Commerciale 6 - Paola |
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Comune Provincia |
Acquappesa Cosenza |
Bonifati Cosenza |
Cetraro Cosenza |
Fagnano Castello Cosenza |
Falconara Albanese Cosenza |
Fiumefreddo Bruzio Cosenza |
Fuscaldo Cosenza |
Guardia Piemontese Cosenza |
Malvito Cosenza |
Paola Cosenza |
San Lucido Cosenza |
Sangineto Cosenza |
Santa Caterina Albanese Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 7 - Cosenza |
|
Comune Provincia |
Acri Cosenza |
Altilia Cosenza |
Aprigliano Cosenza |
Belsito Cosenza |
Bianchi Cosenza |
Bisignano Cosenza |
Carolei Cosenza |
Carpanzano Cosenza |
Casole Bruzio Cosenza |
Castiglione Cosentino Cosenza |
Castrolibero Cosenza |
Celico Cosenza |
Cellara Cosenza |
Cerisano Cosenza |
Cervicati Cosenza |
Cerzeto Cosenza |
Colosimi Cosenza |
Cosenza Cosenza |
Dipignano Cosenza |
Domanico Cosenza |
Figline Vegliaturo Cosenza |
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Grimaldi Cosenza |
Lago Cosenza |
Lappano Cosenza |
Lattarico Cosenza |
Luzzi Cosenza |
Malito Cosenza |
Mangone Cosenza |
Marano Marchesato Cosenza |
Marano Principato Cosenza |
Marzi Cosenza |
Mendicino Cosenza |
Mongrassano Cosenza |
Montalto Uffugo Cosenza |
Panettieri Cosenza |
Parenti Cosenza |
Paterno Calabro Cosenza |
Pedace Cosenza |
Pedivigliano Cosenza |
Piane Crati Cosenza |
Pietrafitta Cosenza |
Rende Cosenza |
Roggiano Gravina Cosenza |
Rogliano Cosenza |
Rose Cosenza |
Rota Greca Cosenza |
Rovito Cosenza |
San Benedetto Ullano Cosenza |
San Demetrio Corone Cosenza |
San Fili Cosenza |
San Marco Argentano Cosenza |
San Martino di Finita Cosenza |
San Pietro in Guarano Cosenza |
San Vincenzo la Costa Cosenza |
Santa Sofia d'Epiro Cosenza |
Santo Stefano di Rogliano Cosenza |
Scigliano Cosenza |
Serra Pedace Cosenza |
Spezzano della Sila Cosenza |
Spezzano Piccolo Cosenza |
Tarsia Cosenza |
Torano Castello Cosenza |
Trenta Cosenza |
Zumpano Cosenza |
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Area di gravitazione Commerciale 8 - Crotone |
|
Comune Provincia |
Belvedere di Spinello Crotone |
Caccuri Crotone |
Carfizzi Crotone |
Casabona Crotone |
Cerenzia Crotone |
Cirò Crotone |
Cirò Marina Crotone |
Crotone Crotone |
Crucoli Crotone |
Cutro Crotone |
Isola di Capo Rizzuto Crotone |
Melissa Crotone |
|
Pallagorio Crotone |
Rocca di Neto Crotone |
Roccabernarda Crotone |
San Mauro Marchesato Crotone |
San Nicola dell'Alto Crotone |
Santa Severina Crotone |
Scandale Crotone |
Strongoli Crotone |
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Area di gravitazione Commerciale 8/a - San Giovanni in Fiore |
|
Comune Provincia |
Castelsilano Crotone |
San Giovanni in Fiore Cosenza |
Savelli Crotone |
Umbriatico Crotone |
Verzino Crotone |
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Area di gravitazione Commerciale 8/b - Taverna |
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Comune Provincia |
Albi Catanzaro |
Andali Catanzaro |
Belcastro Catanzaro |
Cerva Catanzaro |
Cotronei Crotone |
Fossato Serralta Catanzaro |
Magisano Catanzaro |
Marcedusa Catanzaro |
Mesoraca Crotone |
Pentone Catanzaro |
Petilia Policastro Crotone |
Petronà Catanzaro |
Sellia Catanzaro |
Sersale Catanzaro |
Sorbo San Basile Catanzaro |
Taverna Catanzaro |
Zagarise Catanzaro |
|
Area di gravitazione Commerciale 9 - Amantea |
|
Comune Provincia |
Aiello Calabro Cosenza |
Amantea Cosenza |
Belmonte Calabro Cosenza |
Cleto Cosenza |
Longobardi Cosenza |
Martirano Catanzaro |
Martirano Lombardo Catanzaro |
Motta Santa Lucia Catanzaro |
San Pietro in Amantea Cosenza |
Serra d'Aiello Cosenza |
|
Area di gravitazione Commerciale 10 - Lamezia Terme |
|
Comune Provincia |
Conflenti Catanzaro |
Curinga Catanzaro |
Decollatura Catanzaro |
|
Falerna Catanzaro |
Feroleto Antico Catanzaro |
Gizzeria Catanzaro |
Jacurso Catanzaro |
Lamezia Terme Catanzaro |
Maida Catanzaro |
Nocera Terinese Catanzaro |
Pianopoli Catanzaro |
Platania Catanzaro |
San Mango d'Aquino Catanzaro |
San Pietro a Maida Catanzaro |
|
Area di gravitazione Commerciale 11 - Catanzaro |
|
Comune Provincia |
Amaroni Catanzaro |
Amato Catanzaro |
Borgia Catanzaro |
Botricello Catanzaro |
Caraffa di Catanzaro Catanzaro |
Carlopoli Catanzaro |
Catanzaro Catanzaro |
Cicala Catanzaro |
Cortale Catanzaro |
Cropani Catanzaro |
Gimigliano Catanzaro |
Girifalco Catanzaro |
Marcellinara Catanzaro |
Miglierina Catanzaro |
San Floro Catanzaro |
San Pietro Apostolo Catanzaro |
Sellia Marina Catanzaro |
Serrastretta Catanzaro |
Settingiano Catanzaro |
Simeri Crichi Catanzaro |
Soveria Mannelli Catanzaro |
Soveria Simeri Catanzaro |
Squillace Catanzaro |
Stalettì Catanzaro |
Tiriolo Catanzaro |
Vallefiorita Catanzaro |
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Area di gravitazione Commerciale 12 - Vibo Valentia |
|
Comune Provincia |
Acquaro Vibo Valentia |
Arena Vibo Valentia |
Briatico Vibo Valentia |
Cessaniti Vibo Valentia |
Dasà Vibo Valentia |
Dinami Vibo Valentia |
Drapia Vibo Valentia |
Filadelfia Vibo Valentia |
Filandari Vibo Valentia |
Filogaso Vibo Valentia |
Francavilla Angitola Vibo Valentia |
Francica Vibo Valentia |
Gerocarne Vibo Valentia |
Ionadi Vibo Valentia |
|
Limbadi Vibo Valentia |
Maierato Vibo Valentia |
Mileto Vibo Valentia |
Monterosso Calabro Vibo Valentia |
Nicotera Vibo Valentia |
Parghelia Vibo Valentia |
Pizzo Vibo Valentia |
Pizzoni Vibo Valentia |
Rombiolo Vibo Valentia |
San Calogero Vibo Valentia |
San Costantino Calabro Vibo Valentia |
San Gregorio d'Ippona Vibo Valentia |
San Nicola da Crissa Vibo Valentia |
Sant'Onofrio Vibo Valentia |
Sorianello Vibo Valentia |
Soriano Calabro Vibo Valentia |
Stefanaconi Vibo Valentia |
Vazzano Vibo Valentia |
Vibo Valentia Vibo Valentia |
Zaccanopoli Vibo Valentia |
Zambrone Vibo Valentia |
Zungri Vibo Valentia |
[***]"Polia Vibo Valentia" |
|
Area di gravitazione Commerciale 12/a - Ricadi |
|
Comune Provincia |
Ioppolo Vibo Valentia |
Ricadi Vibo Valentia |
Spilinga Vibo Valentia |
Tropea Vibo Valentia |
|
Area di gravitazione Commerciale 12/b - Serra San Bruno |
|
Comune Provincia |
Brognaturo Vibo Valentia |
Capistrano Vibo Valentia |
Cardinale Catanzaro |
Fabrizia Vibo Valentia |
Mongiana Vibo Valentia |
Nardodipace Vibo Valentia |
Serra San Bruno Vibo Valentia |
Simbario Vibo Valentia |
Spadola Vibo Valentia |
Torre di Ruggiero Catanzaro |
Vallelonga Vibo Valentia |
|
Area di gravitazione Commerciale 13 - Soverato |
|
Comune Provincia |
Argusto Catanzaro |
Badolato Catanzaro |
Cenadi Catanzaro |
Centrache Catanzaro |
Chiaravalle Centrale Catanzaro |
Davoli Catanzaro |
Gagliato Catanzaro |
Gasperina Catanzaro |
Guardavalle Catanzaro |
|
Isca sullo Jonio Catanzaro |
Montauro Catanzaro |
Montepaone Catanzaro |
Olivadi Catanzaro |
Palermiti Catanzaro |
Petrizzi Catanzaro |
San Sostene Catanzaro |
San Vito sullo Jonio Catanzaro |
Santa Caterina dello Jonio Catanzaro |
Sant'Andrea Apostolo dello J. Catanzaro |
Satriano Catanzaro |
Soverato Catanzaro |
|
Area di gravitazione Commerciale 14 - Gioia Tauro |
|
Comune Provincia |
Anoia Reggio Calabria |
Bagnara Calabra Reggio Calabria |
Candidoni Reggio Calabria |
Cosoleto Reggio Calabria |
Delianuova Reggio Calabria |
Feroleto della Chiesa Reggio Calabria |
Galatro Reggio Calabria |
[***] "Giffone Reggio Calabria |
Gioia Tauro Reggio Calabria |
Laureana di Borrello Reggio Calabria |
Maropati Reggio Calabria |
Melicuccà Reggio Calabria |
Melicucco Reggio Calabria |
Palmi Reggio Calabria |
Rizziconi Reggio Calabria |
Rosarno Reggio Calabria |
San Ferdinando Reggio Calabria |
San Pietro di Caridà Reggio Calabria |
San Procopio Reggio Calabria |
Sant'Eufemia d'Aspromonte Reggio Calabria |
Scido Reggio Calabria |
Seminara Reggio Calabria |
Serrata Reggio Calabria |
Sinopoli Reggio Calabria" |
|
[***]"Area di gravitazione Commerciale 14/a - Taurianova |
|
Comune Provincia |
Cinquefrondi Reggio Calabria |
Cittanova Reggio Calabria |
Molochio Reggio Calabria |
Oppido Mamertina Reggio Calabria |
Polistena Reggio Calabria |
San Giorgio Morgeto Reggio Calabria |
Santa Cristina d'Aspromonte Reggio Calabria |
Taurianova Reggio Calabria |
Terranova Sappo Minulio Reggio Calabria |
Varapodio Reggio Calabria" |
|
Area di gravitazione Commerciale 15 - Locri |
|
Comune Provincia |
Grotteria Reggio Calabria |
|
Locri Reggio Calabria |
Mammola Reggio Calabria |
Marina di Gioiosa Jonica Reggio Calabria |
Martone Reggio Calabria |
Monasterace Reggio Calabria |
Pazzano Reggio Calabria |
Placanica Reggio Calabria |
Platì Reggio Calabria |
Portigliola Reggio Calabria |
Riace Reggio Calabria |
Roccella Jonica Reggio Calabria |
Samo Reggio Calabria |
San Giovanni di Gerace Reggio Calabria |
San Luca Reggio Calabria |
Sant'Agata del Bianco Reggio Calabria |
Sant'Ilario dello Jonio Reggio Calabria |
Siderno Reggio Calabria |
Staiti Reggio Calabria |
Stignano Reggio Calabria |
Stilo Reggio Calabria |
[***] "Africo Reggio Calabria |
Agnana Calabra Reggio Calabria |
Antonimina Reggio Calabria |
Ardore Reggio Calabria |
Benestare Reggio Calabria |
Bianco Reggio Calabria |
Bivongi Reggio Calabria |
Bovalino Reggio Calabria |
Brancaleone Reggio Calabria |
Bruzzano Zeffirio Reggio Calabria |
Camini Reggio Calabria |
Canolo Reggio Calabria |
Caraffa del Bianco Reggio Calabria |
Careri Reggio Calabria |
Casignana Reggio Calabria |
Caulonia Reggio Calabria |
Ciminà Reggio Calabria |
Ferruzzano Reggio Calabria |
Gerace Reggio Calabria |
Gioiosa Ionica Reggio Calabria" |
|
Area di gravitazione Commerciale 16 - Reggio Calabria |
|
Comune Provincia |
Calanna Reggio Calabria |
Campo Calabro Reggio Calabria |
Cardeto Reggio Calabria |
Fiumara Reggio Calabria |
Laganadi Reggio Calabria |
Motta San Giovanni Reggio Calabria |
Reggio di Calabria Reggio Calabria |
San Roberto Reggio Calabria |
Sant'Alessio in Aspromonte Reggio Calabria |
Santo Stefano in Aspromonte Reggio Calabria |
Scilla Reggio Calabria |
Villa San Giovanni Reggio Calabria |
|
Area di gravitazione Commerciale 17 - Melito di Porto Salvo |
|
|
Comune Provincia |
Bagaladi Reggio Calabria |
Bova Reggio Calabria |
Bova Marina Reggio Calabria |
Condofuri Reggio Calabria |
Melito di Porto Salvo Reggio Calabria |
Montebello Jonico Reggio Calabria |
Palizzi Reggio Calabria |
Roccaforte del Greco Reggio Calabria |
Roghudi Reggio Calabria |
San Lorenzo Reggio Calabria |
Allegato B
Parametri per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente
turistica e delle città d'arte.
1) I parametri per l'inserimento dei Comuni nell'elenco regionale di cui all'art. 15 della legge regionale sono così definiti:
a) Parametri riferiti alla domanda turistica.
a.1. arrivi su popolazione residente ...
a.2. presenze su popolazione residente ...
a.3. arrivi su superficie territoriale (kmq) ...
a.4. presenza su superficie territoriale (kmq) ...
a.5. presenze più popolazione residente su superficie territoriale (kmq) ...
b) Parametri riferiti all'offerta turistica.
b.1 capacità ricettiva (posti letto) totale su popolazione residente (per 100 abitanti): ...;
b.2. strutture ricettive su popolazione residente (per 1000 abitanti): ...;
b.3. unità locali attività sul totale unità locali (%) ...;
b.4. addetti unità locali attività sul totale addetti unità locali (%) ...
2) I parametri di cui al comma precedente sono calcolati:
- per la lett. a ): rapportando gli arrivi e le presenze annuali con la popolazione residente e con la superficie territoriale; sono calcolati per Comune e, per mese e sono riferiti all'ultimo anno disponibile della rilevazione sul movimento mensile della popolazione validata dall'Ufficio regionale di statistica;
- per la lett. b ) dai dati del Censimento intermedio dell'industria e dei servizi al 31 dicembre 1996, nonché dalle Statistiche sul turismo rese dall'ISTAT, calcolando gli indicatori sulle unità locali e sugli addetti delle unità locali per Comune rispetto alle categorie di seguito indicate, tratte dall'elenco E
Attività connesse al turismo della Classificazione delle attività economiche dell'ISTAT:
55.1 Alberghi
55.2 Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
63.30.1 Attività delle agenzie di viaggi e turismo compresi tour operators
63.30.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
71.1 Noleggio autovetture
71.2 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
74.83.1 Organizzazioni di convegni e mostre
92.72.1 Stabilimenti balneari
92.5 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali
93.04.02 Stabilimenti idropinici e idrotermali
3) Ai fini della verifica della sussistenza dei parametri è necessario che il dato relativo al comune sia superiore o uguale al parametro sopra riportato. Rispetto ai parametri riferiti alla domanda turistica di cui al precedente comma 1, lett. a) è ammessa una tolleranza inferiore pari al 10%.
4) Sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei seguenti requisiti:
- insieme di edifici o di complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della legge n. 1089/39;
- ampia presenza di opere d'arte singole o in collezioni, dichiarate di notevole interesse storico o artistico ai sensi della prodotta legge n. 1089/39, a condizione che siano visibili al pubblico;
- presenza di almeno tre musei, aperti al pubblico per almeno otto mesi l'anno con articolata offerta di mostre e manifestazioni. I musei devono essere almeno di rilievo regionale ed almeno uno di essi dedicato ad argomenti storici, artistici o archeologici;
- presenza di offerta di servizi culturali, quali biblioteche, emeroteche, archivi di Stato, raccolte di documenti, di rilievo provinciale relativi a materie storiche, artistiche o archeologiche;
- presenza di attività culturali quali mostre, convegni, manifestazioni culturali o tradizionali svolte con il patrocinio della Regione, della Provincia o del Comune;
- presenza di una domanda turistica e di una offerta turistica calcolata sulla base dei parametri di cui al precedente comma 1, rapportata alla popolazione della città.
[*] "come da telegramma del Presidente del Consiglio Regionale n. 827 del 10 maggio 1999";
[**] "comma soppresso, come da telegramma del Presidente del Consiglio Regionale n. 919 del 27 maggio 1999";
[***] "come da telegramma del Presidente del Consiglio Regionale n. 927 del 28 maggio 1999".
[1] Comma così modificato dall'art. 36 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[4] Sostituisce la lettera b), art. 3 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 36 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 4 della