Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente - parchi e riserve |
Data: | 18/05/2017 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Istituzione dell’Autorità idrica della Calabria) |
Art. 3. (Funzioni dell’AIC) |
Art. 4. (Partecipazione degli enti territoriali all’AIC) |
Art. 5. (Organi dell’AIC) |
Art. 6. (Assemblea) |
Art. 7. (Funzioni dell’assemblea) |
Art. 8. (Individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea) |
Art. 9. (Direttore generale) |
Art. 10. (Consiglio direttivo) |
Art. 11. (Revisore unico dei conti) |
Art. 12. (Articolazione organizzativa dell’AIC. Conferenze territoriali di zona) |
Art. 13. (Funzionamento delle CTZ) |
Art. 14. (Gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti) |
Art. 15. (Vigilanza e controllo sul soggetto gestore) |
Art. 16. (Trasmissione dei dati e delle informazioni) |
Art. 17. (Funzioni della Regione) |
Art. 18. (Tutela degli utenti e partecipazione) |
Art. 19. (Subentro dell’AIC alle autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse) |
Art. 20. (Disposizioni transitorie relative al personale) |
Art. 21. (Disposizioni transitorie) |
Art. 22. (Poteri sostitutivi) |
Art. 23. (Relazione annuale) |
Art. 24. (Abrogazioni) |
Art. 25. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 26. (Entrata in vigore) |
§ 5.4.72 - L.R. 18 maggio 2017, n. 18.
Disposizioni per l’organizzazione del servizio idrico integrato.
(B.U. 18 maggio 2017, n. 48)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del
2. In particolare, con la presente legge:
a) è riconosciuta e istituita l’Autorità idrica della Calabria, rappresentativa dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell’ambito territoriale ottimale individuato con l’articolo 47 della
b) è disciplinata l’organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
Art. 2. (Istituzione dell’Autorità idrica della Calabria)
1. E’ istituito l’ente pubblico Autorità idrica della Calabria (AIC).
2. L’ente di cui al comma 1 è individuato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 bis del decreto -
3. L’AIC è un ente pubblico non economico rappresentativo dei comuni della Calabria tutti ricadenti nell’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a).
4. L’AIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
5. L’AIC è titolare di un proprio patrimonio costituito:
a) da un fondo di dotazione composto da beni risultanti dalla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei cessati ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui alla
b) da ogni diritto devoluto all’Ente o da esso acquisito;
c) a eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.
Art. 3. (Funzioni dell’AIC)
1. All’AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d’ambito ai sensi della legislazione vigente.
2. L’AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell’AEEGSI.
3. L’AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l’amministrazione regionale.
Art. 4. (Partecipazione degli enti territoriali all’AIC)
1. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 3, esercitano le funzioni previste dalla legislazione vigente in materia di servizio idrico integrato tramite l’AIC alla quale partecipano obbligatoriamente.
Art. 5. (Organi dell’AIC)
1. Gli organi dell’AIC sono:
a) l’assemblea;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti.
Art. 6. (Assemblea)
1. L’assemblea dell’AIC è costituita dai quaranta comuni individuati mediante il procedimento disciplinato dall’articolo 8. Ai fini dello svolgimento dei lavori l’assemblea è composta dai sindaci dei comuni di cui al primo periodo, o loro delegati.
2. I quaranta comuni individuati ai sensi del comma 1 costituiscono l’assemblea per cinque anni decorrenti dalla convalida dei risultati del procedimento di cui all’articolo 8.
3. I componenti dell’assemblea eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di coordinamento e direzione dei lavori. Nelle more dell’elezione di cui al primo periodo le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune capoluogo di regione, o suo delegato.
4. Qualora un componente dell’assemblea cessi per qualsiasi causa, nel corso dei cinque anni di cui al comma 2, dalla carica di sindaco, allo stesso subentra il nuovo titolare della carica fino alla scadenza originaria del quinquennio.
5. Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti e a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali di zona di cui all’articolo 12. In seconda convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti in carica.
6. Lo statuto dell’AIC, da approvarsi da parte dell’assemblea nella prima seduta, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti della medesima, regolamenta il funzionamento dell’AIC e della stessa assemblea, nonché del consiglio direttivo. Lo statuto dell’AIC regola, altresì, il funzionamento delle conferenze territoriali di zona di cui all’articolo 12. Nel caso in cui non si riesca a raggiungere il voto favorevole dei due terzi dei componenti nella prima seduta, l’assemblea è riconvocata entro sette giorni per procedere ad una seconda votazione. In caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi è sufficiente, dalla terza votazione in poi, la maggioranza semplice dei partecipanti al voto.
7. Alle sedute dell’assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, l’assessore regionale e il dirigente generale del dipartimento della Giunta regionale competenti in materia di servizio idrico integrato, nonché i presidenti delle quattro province calabresi ed il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria.
8. Per la partecipazione all’assemblea non è prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone o indennità.
Art. 7. (Funzioni dell’assemblea)
1. L’assemblea svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo dell’AIC in coerenza con quanto previsto dalla legislazione nazionale e comunitaria e dalle determinazione dell’AEEGESI. In particolare provvede:
a) all’approvazione dello statuto;
b) alla nomina del consiglio direttivo;
c) all’approvazione e aggiornamento del piano di ambito e dei correlati piani operativi;
d) alla determinazione della tariffa di base del servizio di cui all’articolo 154, comma 4, del
e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
f) alla scelta della forma di gestione;
g) alla definizione dei principi e criteri per l’affidamento del servizio idrico integrato in favore del soggetto gestore;
h) all’approvazione della convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché del relativo disciplinare;
i) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
j) all’approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, sulla base delle proposte di ciascuna conferenza di zona;
k) alla regolamentazione dei rapporti con il fornitore d’acqua all’ingrosso;
l) alla nomina del direttore generale, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, nonché alla nomina del revisore unico dei conti;
m) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l’amministrazione dell’AIC;
n) all’approvazione del programma annuale delle attività e dei bilanci dell’ente predisposti dal direttore generale;
o) all’approvazione della relazione annuale, predisposta dal direttore generale, sullo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati ed al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito.
Art. 8. (Individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea)
1. I comuni capoluogo delle quattro province calabresi e il Comune di Reggio Calabria fanno parte di diritto dei quaranta comuni che, ai sensi dell’articolo 6, costituiscono l’assemblea dell’AIC. Fermo quanto disposto al comma 3, gli altri trentacinque comuni sono individuati mediante il procedimento disciplinato dal presente articolo, al quale partecipano i sindaci dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al primo periodo e al comma 3.
2. Al fine di garantire una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale dei comuni delle quattro province calabresi e della Città metropolitana di Reggio Calabria, sulla base delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, i comuni di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati in conformità ai parametri indicati nella tabella di cui all’allegato A della presente legge, in relazione alle seguenti fasce demografiche:
a) popolazione maggiore o uguale a 15.001 abitanti;
b) popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti;
c) popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
d) popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
e) popolazione minore o uguale a 1.000 abitanti.
3. Nel caso in cui un comune sia l’unico appartenente a una delle fasce demografiche di cui al comma 2, esso fa parte di diritto dell’assemblea.
4. L’individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea è effettuata nell’ambito dei comuni della Calabria con esclusione di quelli di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 3.
5. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data, di cui al comma 10, secondo periodo, per lo svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea, in una domenica compresa tra il decimo e il quarantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 6, comma 2. Col medesimo decreto sono individuate le sezioni da istituire presso ciascun seggio ai sensi del comma 9.
6. Tra la data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria del decreto di cui al comma 5 e la data fissata ai sensi del medesimo comma devono intercorrere non meno di trenta giorni.
7. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo le quattro province calabresi e la Città metropolitana di Reggio Calabria costituiscono ciascuna una circoscrizione territoriale, per come specificato nella tabella di cui all’allegato A.
8. Le operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea sono effettuate nell’ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali di cui al comma 7. A tal fine presso la sede di ciascuno dei comuni capoluogo delle quattro province calabresi e presso la sede del Comune di Reggio Calabria è istituito un seggio.
9. Presso i seggi di cui al comma 8, secondo periodo, è istituita una sezione per ciascuna delle fasce demografiche in relazione alle quali, in base alla tabella di cui all’allegato A e tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, si deve procedere all’individuazione di uno o più comuni.
10. L’individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea è effettuata con voto diretto, libero e segreto dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo. Le operazioni sono svolte contemporaneamente e in unica giornata, tra le ore 8 e le ore 22, presso i seggi istituiti ai sensi del comma 8, secondo periodo, nelle sezioni di cui al comma 9. Le schede sono fornite a cura dei comuni di cui al comma 8, secondo periodo. Ciascuno dei sindaci di cui al comma 1, secondo periodo, può esprimere una sola preferenza, nell’ambito dei comuni, di cui al comma 4, ricompresi nella stessa circoscrizione territoriale e nella stessa fascia demografica del comune di appartenenza dei sindaci predetti.
11. Per ciascuna delle sezioni di cui al comma 8 risultano individuati quali comuni che costituiscono l’assemblea i comuni che hanno riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di comuni da individuare in relazione alla sezione medesima in base alla tabella di cui all’allegato A. Nel caso di parità di preferenze tra più comuni l’ordine progressivo è determinato in base al maggior valore della popolazione residente in tali comuni secondo i dati dell’ultimo censimento.
12. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro cinque giorni dalla data di svolgimento delle operazioni di cui al presente articolo:
a) sono convalidati i risultati delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea e sono determinati i comuni medesimi;
b) è indetta la prima seduta dell’assemblea conseguente alle operazioni di cui al presente articolo.
13. I componenti dell’assemblea cessano dalla carica per effetto dell’insediamento dei nuovi componenti nella seduta di cui al comma 12, lettera b), ed esercitano le loro funzioni fino al ventesimo giorno antecedente alla data fissata ai sensi del comma 5, primo periodo.
14. L’assemblea disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono la stessa assemblea.
15. Con regolamento della Giunta regionale può essere modificata la tabella di cui all’allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, primo periodo, nonché dai commi 1, 2, 3 e 7 del presente articolo, qualora la variazione delle risultanze ufficiali del censimento della popolazione residente, con riferimento all’anno precedente a quello in cui vengono effettuate le operazioni per il rinnovo della composizione dell’assemblea dell’AIC, comporti una diversa determinazione dei valori espressi nella tabella predetta in relazione alle fasce demografiche e alle circoscrizioni territoriali.
Art. 9. (Direttore generale)
1. Il direttore generale è l’organo di amministrazione dell’autorità idrica ed è individuato tra soggetti che abbiano maturato una particolare qualificazione professionale nel settore della gestione delle risorse idriche. Nello statuto dell’AIC sono determinate le modalità e i requisiti per l’individuazione del direttore nonché la durata del relativo incarico.
2. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’AIC e provvede, in particolare, all’organizzazione interna e al suo funzionamento, dirigendone la struttura operativa, ed all’affidamento del servizio. La retribuzione non può essere superiore a quella di dirigente di settore della Regione.
3. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell’AIC è attribuita al presidente dell’assemblea.
Art. 10. (Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, garantendo la rappresentanza delle conferenze territoriali di zona di cui all’articolo 12.
2. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e verifica la coerenza dell’attività del direttore rispetto agli indirizzi formulati dall’assemblea, informandone la stessa.
3. Il consiglio direttivo delibera validamente con la presenza di quattro membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I membri del consiglio direttivo eleggono al loro interno un presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori del consiglio medesimo.
5. I membri del consiglio direttivo non percepiscono alcuna indennità.
Art. 11. (Revisore unico dei conti)
1. L’assemblea nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente, secondo le modalità previste dallo statuto, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al
2. Il revisore resta in carica tre anni e non può essere riconfermato.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
Art. 12. (Articolazione organizzativa dell’AIC. Conferenze territoriali di zona)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l’AIC è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche. Queste ultime operano su zone territoriali coincidenti con gli ambiti come delimitati ai sensi degli articoli 38 e 39 della
2. In ciascuna zona territoriale opera una conferenza territoriale di zona (CTZ) composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nel corrispondente ambito territoriale.
3. I sindaci di ciascuna CTZ, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
a) definire, nei limiti delle risorse stabilite dall’assemblea, l’elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo pluriennale da proporre all’assemblea;
b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell’organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento di utenza.
4. L’assemblea può accogliere anche parzialmente o respingere le proposte di cui al comma 3, lettera a), dandone espressa motivazione. Qualora le CTZ non provvedano a formulare le proposte di cui al comma 3, lettera a), l’assemblea assegna loro un congruo termine decorso il quale delibera autonomamente.
5. La Giunta regionale, previa intesa con l’assemblea dell’AIC e sentiti i comuni interessati, può accorpare più zone di cui al comma 1.
6. Il coordinamento delle attività delle singole CTZ è demandato alle province rispettivamente competenti per territorio ed alla Città metropolitana di Reggio Calabria.
Art. 13. (Funzionamento delle CTZ)
1. Le deliberazioni di ciascuna CTZ sono valide, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci o loro delegati che la compongono a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nella zona di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
2. Le CTZ sono presiedute dai presidenti delle province rispettivamente competenti per territorio o dal Sindaco metropolitano di Reggio Calabria i quali provvedono alla loro convocazione.
3. I sindaci o i loro delegati, i presidenti delle province ed il Sindaco metropolitano che partecipano alle riunioni delle conferenze non percepiscono alcuna indennità.
Art. 14. (Gestione del servizio idrico integrato e salvaguardia delle gestioni esistenti)
1. I servizi di cui all’articolo 141, comma 2, del
2. Nella convenzione per la gestione del servizio idrico, e relativo disciplinare, sono individuate le gestioni esistenti da salvaguardare in conformità alle disposizioni dell’articolo 172 del
3. Con specifico riferimento alle procedure di project finance finanziate con i fondi previsti dalla
Capo II
Vigilanza e controllo
Art. 15. (Vigilanza e controllo sul soggetto gestore)
1. L’AIC vigila sull’attività del soggetto gestore, secondo quanto previsto all’articolo 152 del
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale dell’AIC redige una relazione con i contenuti di cui al comma 3, da inviare all’assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa alla Regione ed ai comuni.
3. La relazione illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario;
e) la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni.
Art. 16. (Trasmissione dei dati e delle informazioni)
1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di servizio idrico, un’apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall’Autorità nazionale di regolazione del settore.
2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall’AIC mediante sistemi informativi che consentano la condivisione delle informazioni.
3. L’AIC, con il coinvolgimento dei gestori, trasmette al dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e per ogni singola gestione:
a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
b) le convenzioni stipulate con i gestori;
c) le tariffe applicate all’utenza;
d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell’adempimento di obblighi nazionali o comunitari.
Art. 17. (Funzioni della Regione)
1. Nell’ambito del servizio idrico la Regione:
a) verifica la coerenza del piano d’ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell’approvazione definitiva da parte del soggetto competente. In tale contesto, al fine di assicurare la gestione sostenibile delle risorse idriche, in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del
1) predispone un apposito programma finalizzato al conseguimento del risparmio idrico di cui all’articolo 146, comma 1, lettera f), del
2) individua gli interventi strategici di interesse regionale, tra quelli già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del
sistema, sentito il gestore del servizio idrico integrato e l’AIC, con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi di dimensione sovra comunale;
3) individua le risorse, i criteri, le modalità e le priorità per la concessione dei contributi per la realizzazione del programma e degli interventi di cui ai numeri 1 e 2, al fine di ottenere effetti calmieranti sulla tariffa del servizio per tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche della Regione;
b) può promuovere la determinazione di criteri per la articolazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali, in armonia con le disposizioni normative nazionali in materia di costi del servizio per le determinazioni delle tariffe.
2. Il dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, avvalendosi delle informazioni di cui all’articolo 16, esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale, relativamente all’organizzazione dei servizi, segnala all’AEEGSI eventuali criticità e formula alla stessa proposte per la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio, formula pareri preventivi o osservazioni, se richiesti, sugli atti di stretta competenza dell’assemblea dell’AIC.
Capo III
Tutela degli utenti e partecipazione
Art. 18. (Tutela degli utenti e partecipazione)
1. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso l’AIC è istituito il Comitato consultivo degli utenti del servizio e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l’erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di un regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale che determina, in particolare, i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
2. Il Comitato consultivo degli utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale.
3. L’AIC mette a disposizione del Comitato consultivo degli utenti del servizio idrico integrato e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.
Capo IV
Disposizioni transitorie e finali e norma finanziaria
Art. 19. (Subentro dell’AIC alle autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse)
1. Dalla data dell’effettivo insediamento degli organi, l’AIC subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, agli enti e alle autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse in virtù dell’articolo 2, comma 186 bis, della
2. A seguito della ricognizione effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 47, comma 3, della
Art. 20. (Disposizioni transitorie relative al personale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale dipendente già assunto mediante le procedure di cui all’articolo 35 del
2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale è posto alle dipendenze dell’AIC e mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l’anzianità di servizio già maturata. I contratti di lavoro subordinati a tempo determinato, in atto presso gli Enti d’ambito e trasferiti all’AIC, cessano alla scadenza del relativo termine.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall’effettivo insediamento, il direttore generale dell’AIC definisce la dotazione organica e la sottopone per l’approvazione all’assemblea.
4. I costi per il personale e quelli di funzionamento degli organi e della struttura operativa dell’AIC, in sede di prima applicazione della presente legge e fino alla definizione a regime del costo del servizio idrico, fanno carico agli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale.
Art. 21. (Disposizioni transitorie)
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale è fissata la data per lo svolgimento delle operazioni per la prima individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea dell’AIC. Alle operazioni di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate in sede di prima applicazione le modalità di svolgimento delle operazioni di individuazione dei comuni che costituiscono l’assemblea dell’AIC sentita l’ANCI Calabria.
3. Nella prima seduta convocata, all’esito delle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l’assemblea delibera l’approvazione dello statuto dell’AIC ai sensi del comma 12 dell’articolo 8.
4. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e fino all’effettivo insediamento degli organi dell’AIC, la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest’ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale.
5. Le procedure di cui all’articolo 47, comma 3 della
6. Entro trenta giorni dalla seduta di cui al comma 3, l’AIC delibera la forma di gestione tra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell’articolo 149 bis del
Art. 22. (Poteri sostitutivi)
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione vigila sulle attività dell’ente di governo dell’ambito e, in caso di inadempimento, ovvero nella
ipotesi di accertata inerzia nell’adozione di tutti gli atti relativi all’organizzazione del servizio idrico integrato nonché di quelli necessari a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d’ambito o dei comuni inadempienti.
Art. 23. (Relazione annuale)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il direttore generale provvede alla predisposizione di una relazione annuale, con i contenuti di cui al comma 2, da inviare all’assemblea per la relativa approvazione. La relazione approvata è trasmessa ai consigli comunali dei comuni rientranti nell’ambito territoriale ottimale nonché al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
2. La relazione di cui al comma 1, illustra:
a) lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati;
b) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi;
c) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti;
d) le caratteristiche delle tariffe applicate e le entrate del gettito tariffario.
Art. 24. (Abrogazioni)
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) i commi 1 e 2 dell’articolo 47 della
Art. 25. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 26. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Tabella «allegato A»