§ 6.2.7 - L.R. 7 agosto 2002, n. 30.
Provvedimenti tributari in materia addizionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 tributi regionali
Data:07/08/2002
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei [...]
Art. 2.      1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive [...]
Art. 2 bis.  (Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
Art. 2 ter.  (Norma finanziaria)
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 6.2.7 - L.R. 7 agosto 2002, n. 30.

Provvedimenti tributari in materia addizionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche.

(B.U. 1 agosto 2002, n. 14 - S.S. n. 7).

 

Art. 1.

     1. Al fine di assicurare, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, ivi compresi eventuali fabbisogni delle Aziende ospedaliere derivanti da perdite non altrimenti ripianabili, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera r, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già fissata nella misura dello 0,5 per cento ed elevata, per l’anno 2000, allo 0,9 per cento ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, a decorrere dall’1 gennaio 2003 è rideterminata nella misura dell’1,4 per cento. [1]

     2. All’addizionale di cui al comma 1, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

     Art. 2.

     1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

     2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell’anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall’1 gennaio 2003 e relativi periodi fissi posteriori a tale data.

 

     Art. 2 bis. (Esenzione a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) [2]

1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale le ONLUS che possiedono i requisiti di cui all'articolo 10 del D.lgs 4 dicembre 1997, n. 460 [3].

2. L’esenzione, è concessa con decreto del dirigente della struttura tributaria regionale previa istanza di ammissione al beneficio.

3. L’istanza è prodotta alla struttura tributaria regionale con i seguenti allegati:

a) la carta di circolazione del veicolo;

b) il certificato di proprietà;

c) l’attestazione di iscrizione all’albo indicato nel comma 1.

4. L’istanza è prodotta secondo le modalità determinate con decreto del dirigente generale del dipartimento che sovraintende alla struttura tributaria.

5. Il beneficio della esenzione è concesso limitatamente ad un singolo veicolo, utilizzato esclusivamente per l’attività propria di servizio di cilindrata non superiore ai 1.200 centimetri cubi se alimentato a benzina o a gasolio, ovvero non superiore ai 1.400 centimetri cubi se alimentato ancorché non esclusivamente tramite combustibile gassoso ovvero dotato ancorché non esclusivamente di motore elettrico.

6. In deroga al comma 5, il beneficio della esenzione è concesso indipendentemente dal numero e dalla cilindrata nel caso di veicoli che, dalla carta di circolazione, risultino adibiti esclusivamente a trasporto di natura sanitaria.

 

     Art. 2 ter. (Norma finanziaria) [4]

1. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti l’attuazione dell’articolo 2bis, quantificati in euro 26.000,00 si tiene conto in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio 2011

 

     Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2010, n. 26.

[3] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2010, n. 26.