Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 18/07/2011 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Calabria può attribuire ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti nell'ambito del sistema aeroportuale calabrese, la missione di servizio di [...] |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 6.3.247 - L.R. 18 luglio 2011, n. 25.
Modificazioni all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34.
(B.U. 16 luglio 2011, n. 13 - S.S. 22 luglio 2011, n. 1)
1. La Regione Calabria può attribuire ai servizi aeroportuali, connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolti nell'ambito del sistema aeroportuale calabrese, la missione di servizio di interesse economico generale, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con imposizione di obblighi di servizio pubblico, a vantaggio della collettività regionale.
2. Al fine di imporre gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, approva la convenzione da stipulare tra la Regione e le rispettive società di gestione, previo nulla osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.