Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.14 finanziamenti vari |
Data: | 15/11/2004 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione del titolo). |
Art. 2. (Modificazione all’articolo 1). |
Art. 3. (Modificazioni all’articolo 4). |
Art. 4. (Modificazione all’articolo 5). |
Art. 5. (Modificazione all’articolo 7). |
Art. 6. (Modificazione all’articolo 8). |
Art. 7. (Modificazione all’articolo 9). |
Art. 8. (Modificazione all’articolo 12). |
Art. 9. (Modificazione all’articolo 15). |
Art. 10. (Inserimento del capo Vbis). |
Art. 11. (Modificazione all’articolo 23). |
Art. 12. (Descrizione dei capitoli di spesa). |
§ 2.14.58 - L.R. 15 novembre 2004, n. 28.
Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell’ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11).
(B.U. 30 novembre 2004, n. 49).
Art. 1. (Modificazione del titolo).
1. Al titolo della
Art. 2. (Modificazione all’articolo 1).
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della
«c bis) sistemi di gestione della responsabilità sociale.».
Art. 3. (Modificazioni all’articolo 4).
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
Art. 4. (Modificazione all’articolo 5).
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 della
«b bis) un esperto di sistemi di gestione della responsabilità sociale;».
Art. 5. (Modificazione all’articolo 7).
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 6. (Modificazione all’articolo 8).
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
Art. 7. (Modificazione all’articolo 9).
1. Al comma 5 dell’articolo 9 della
Art. 8. (Modificazione all’articolo 12).
1. Al comma 5 dell’articolo 12 della
Art. 9. (Modificazione all’articolo 15).
1. Al comma 5 dell’articolo 15 della
Art. 10. (Inserimento del capo Vbis).
1. Dopo il capo V della
«CAPO V BIS
SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
Art. 17bis. (Iniziative agevolabili).
1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d’Aosta:
a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell’introduzione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;
b) adozione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;
c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale rispetto a norme nazionali o internazionali;
d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.
2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:
a) consulenze esterne;
b) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;
c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;
d) acquisto di norme tecniche;
e) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.
4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.
5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.
6. L’ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale è condizione necessaria per l’erogazione dei contributi previsti per l’adozione dei sistemi stessi.
Art. 17ter. (Entità massima dei contributi).
1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:
a) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera a);
b) euro 26.000 per le iniziative di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera b);
c) euro 5.200 per le iniziative di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera c);
d) euro 2.600, in ragione di ogni anno, per le iniziative di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera d).
Art. 17quater. (Erogazione dei contributi).
1. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
2. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.
3. L’erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all’articolo 17bis, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.».
Art. 11. (Modificazione all’articolo 23).
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
Art. 12. (Descrizione dei capitoli di spesa).
1. La descrizione del capitolo 46865 è così modificata: «Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni – settore industriale –
2. La descrizione del capitolo 47570 è così modificata: «Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni – settore artigianale –
3. La descrizione del capitolo 47845 è così modificata: «Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni – settore commerciale –
4. La descrizione del capitolo 64340 è così modificata: «Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni – settore turistico –
5. La descrizione del capitolo 65300 è così modificata: «Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi per la gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale, per la loro certificazione, per la certificazione di prodotti nonché per il mantenimento delle certificazioni – settore alberghiero –
6. La descrizione del capitolo 46880 è così modificata: «Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate alla qualità, all’ambiente, alla sicurezza e alla responsabilità sociale».