§ 3.6.15 - L.R. 30 aprile 1999, n. 8.
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.6 casa
Data:30/04/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all'articolo 14).
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 23).
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 24).
Art. 4.  (Modificazioni all'articolo 26).
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 35).
Art. 6.  (Limiti di costo).
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.6.15 - L.R. 30 aprile 1999, n. 8. [1]

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35.

(B.U. 11 maggio 1999, n. 21).

 

Art. 1. (Modificazioni all'articolo 14). [2]

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 23). [3]

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 24). [4]

 

     Art. 4. (Modificazioni all'articolo 26). [5]

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 35). [6]

 

     Art. 6. (Limiti di costo). [7]

     [1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione ed i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga a detti massimi. [8]

     2. I costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.]

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Sostituisce il comma 10 bis, art. 14, della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28. Sostituisce l'art. 23 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[4] Sostituisce l'art. 24 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[5] Sostituisce il comma 7, art. 26, della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[6] Sostituisce l'art. 35 della L.R. 4 settembre 1995, n. 39.

[7] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28.

[8] Comma così sostituito dall’art. 32 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.