Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.6 casa |
Data: | 30/04/1999 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 14). |
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 23). |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 24). |
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 26). |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 35). |
Art. 6. (Limiti di costo). |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.6.15 - L.R. 30 aprile 1999, n. 8. [1]
Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 20 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35.
(B.U. 11 maggio 1999, n. 21).
Art. 1. (Modificazioni all'articolo 14). [2]
Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 23). [3]
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 24). [4]
Art. 4. (Modificazioni all'articolo 26). [5]
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 35). [6]
Art. 6. (Limiti di costo). [7]
[1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri di determinazione ed i costi massimi ammissibili per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché i criteri di deroga a detti massimi. [8]
2. I costi massimi ammissibili si applicano a tutti i programmi costruttivi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta l'approvazione del progetto esecutivo.]
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Sostituisce il comma 10 bis, art. 14, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[4] Sostituisce l'art. 24 della
[5] Sostituisce il comma 7, art. 26, della
[6] Sostituisce l'art. 35 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[8] Comma così sostituito dall’art. 32 della