Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.8 nomine |
Data: | 29/10/2004 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all’articolo 8). |
Art. 2. (Modificazione all’articolo 9). |
Art. 3. (Modificazioni all’articolo 10). |
Art. 4. (Modificazione all’articolo 11). |
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza). |
§ 1.8.4 - L.R. 29 ottobre 2004, n. 24.
Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).
(B.U. 12 novembre 2004, n. 46).
Art. 1. (Modificazione all’articolo 8).
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 8 della
«f) le modalità per la presentazione delle candidature;».
Art. 2. (Modificazione all’articolo 9).
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della
Art. 3. (Modificazioni all’articolo 10).
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della
2. Il comma 4 dell’articolo 10 della
«4. È consentito integrare o perfezionare la documentazione di cui al comma 3 fino al terzo giorno successivo alla data di presentazione della candidatura. Decorso tale termine, le candidature incomplete non sono prese in considerazione ai fini dell’inserimento nell’albo.».
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della
«4 bis. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 11, comma 1, le candidature devono pervenire alla struttura di cui all’articolo 6, comma 4, non oltre i quindici giorni antecedenti i predetti termini, necessari all’espletamento dell’istruttoria di cui al comma 5.».
Art. 4. (Modificazione all’articolo 11).
1. Il comma 1 dell’articolo 11 della
«1. L’organo regionale competente, esaminata la documentazione presentata dai soggetti inseriti nell’albo, provvede alle nomine o alle designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale scadenza, l’organo regionale competente vi provvede entro il quarantacinquesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza; delle predette cariche è dato avviso attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione.».
Art. 5. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.