§ 5.5.43 - L.R. 11 maggio 1998, n. 30.
Agevolazioni creditizie all'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:5. sviluppo economico
Capitolo:5.5 artigianato
Data:11/05/1998
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Agevolazioni per l'accesso al credito).
Art. 2.  (Conferimento di fondi all'Artigiancassa S.p.A.).
Art. 3.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 4.  (Variazioni di bilancio).
Art. 5.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 5.5.43 - L.R. 11 maggio 1998, n. 30.

Agevolazioni creditizie all'artigianato.

(B.U. 19 maggio 1998, n. 21).

 

Art. 1. (Agevolazioni per l'accesso al credito).

     1. La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese artigiane attraverso il concorso nel pagamento degli interessi sugli interventi finanziari attivati dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa S.p.A., sotto forma di prestiti agli istituti di credito destinati al finanziamento di investimenti, alla trasformazione dei debiti a breve termine in debiti a medio termine, al finanziamento di contratti di subfornitura e all’acquisizione di scorte, nonché sui finanziamenti e sui leasing attivati dagli istituti di credito e dalle società di leasing, rispettivamente ai sensi delle leggi 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), e 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste), e successive modificazioni, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. [1]

     2. Il concorso nel pagamento degli interessi si attua mediante l’abbattimento del tasso a carico dell’impresa artigiana nella misura massima del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, in conformità alla normativa europea [2].

     3. Gli interventi di cui al comma 2 rientrano nei limiti stabiliti per l'applicazione della regola comunitaria de minimis. Qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis, sommato ai benefici ottenuti ai sensi della presente legge, non deve superare, in un triennio, il limite indicato dalla suddetta regola.

 

     Art. 2. (Conferimento di fondi all'Artigiancassa S.p.A.).

     1. La Giunta regionale è autorizzata, per le finalità di cui all'art. 1, ad effettuare conferimenti annuali all'Artigiancassa S.p.A..

     2. Le disponibilità finanziarie derivanti dai conferimenti regionali sono assoggettate dall'Artigiancassa S.p.A. a gestione contabile separata; le relative deliberazioni vengono assunte dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione).

     3. La Giunta regionale indirizza la gestione dei relativi interventi agevolativi, con particolare riferimento a:

     a) intensità dell'agevolazione, importo massimo e durata dei finanziamenti ammissibili al contributo;

     b) criteri selettivi e prioritari;

     c) controlli sulla effettiva destinazione economica dei finanziamenti.

     4. I rapporti tra la Regione Valle d'Aosta e l'Artigiancassa S.p.A. sono regolati da una convenzione approvata dalla Giunta regionale che prevede le modalità di utilizzo dei conferimenti regionali, il rimborso delle spese di gestione, nonché delle spese di funzionamento del Comitato Tecnico di cui al comma 2.

     5. L'Artigiancassa S.p.A. provvede con periodicità semestrale a fornire alla struttura regionale competente in materia di artigianato adeguate informazioni sulle operazioni effettuate e sull'andamento della gestione dei conferimenti di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate, per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000, rispettivamente le spese di lire 200.000.000, 400.000.000 e 600.000.000 che graveranno sul capitolo 47530, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

     2. A decorrere dall'anno 2001 l'onere sarà determinato annualmente con legge finanziaria.

     3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di lire 200.000.000 per l'anno 1998 di lire 400.000.000 per l'anno 1999 e di lire 600.000.000 per l'anno 2000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sulla disponibilità dell'accantonamento previsto dall'allegato n. 1 al bilancio per l'anno 1998 e triennale 1998/2000, codice B.1.2 (Interventi finalizzati al risparmio energetico e alla diversificazione delle fonti di energia).

 

     Art. 4. (Variazioni di bilancio).

     1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e per l'anno 1998 anche in termini di cassa:

     a) in diminuzione:

     cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

     anno 1998 lire 200.000.000

     anno 1999 lire 400.000.000

     anno 2000 lire 600.000.000

     cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

     anno 1998 lire 200.000.000;

     b) in aumento:

     programma regionale 2.2.2.10.

     codificazione 2.1.2.4.3.5.10.23.

     cap. 47530 (di nuova istituzione)

     "Contributo all'Artigiancassa per l'abbattimento del tasso d'interesse relativi a finanziamenti concessi alle imprese artigiane"

     anno 1998 competenza lire 200.000.000

     anno 1998 cassa lire 200.000.000

     anno 1999 competenza lire 400.000.000

     anno 2000 competenza lire 600.000.000.

 

     Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Comma modificato dall’art. 17 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1 e così sostituito dall’art. 16 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[2] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.