§ 4.7.35 - L.R. 10 agosto 2004, n. 14.
Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:4. servizi sociali
Capitolo:4.7 beni culturali
Data:10/08/2004
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Natura giuridica).
Art. 3.  (Scopi).
Art. 4.  (Soci).
Art. 5.  (Patrimonio).
Art. 6.  (Organi).
Art. 7.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 8.  (Comitato esecutivo).
Art. 9.  (Revisore legale)
Art. 10.  (Direttore).
Art. 11.  (Proventi).
Art. 12.  (Abrogazioni).
Art. 13.  (Disposizioni transitorie).
Art. 14.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 15.  (Dichiarazione d’urgenza).


§ 4.7.35 - L.R. 10 agosto 2004, n. 14.

Nuova disciplina della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis. Abrogazione delle leggi regionali 14 aprile 1998, n. 14, e 16 novembre 1999, n. 34.

(B.U. 24 agosto 2004, n. 34).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, la presente legge detta nuove disposizioni in materia di Fondazione Gran Paradiso – Grand Paradis, istituita ai sensi della legge regionale 14 aprile 1998, n. 14 (Istituzione della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis), di seguito denominata Fondazione.

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE

 

     Art. 2. (Natura giuridica).

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione sostiene le attività della Fondazione, con sede presso il villaggio minerario di Cogne.

     2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato e non persegue scopi di lucro.

     3. Per le finalità di sostegno di cui al comma 1, la Regione assicura, mediante comodato d’uso per la durata della Fondazione, gli immobili o le porzioni di immobili di proprietà regionale siti nell’area del villaggio minerario di Cogne, interessati dall’attività della Fondazione, con le relative pertinenze, gli arredi e gli allestimenti.

 

     Art. 3. (Scopi).

     1. La Fondazione persegue, nei comuni valdostani territorialmente interessati dal Parco nazionale Gran Paradiso, i seguenti scopi:

     a) promozione del turismo naturalistico;

     b) promozione, sviluppo, coordinamento e gestione del complesso dei centri visitatori e dei centri di educazione ambientale del Parco nazionale Gran Paradiso;

     c) promozione, coordinamento e gestione di:

     1) giardini alpini e arboreti;

     2) musei locali, esposizioni temporanee e centri congressi;

     3) ogni altra attività ritenuta utile ed opportuna al fine della valorizzazione delle caratteristiche naturalistiche e culturali del territorio interessato;

     d) informazione, offerta di servizi e diffusione di mate riale e di pubblicazioni a carattere turistico.

     2. Al fine del raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, la Fondazione può svolgere o gestire attività commerciali, di accoglienza e di ristorazione.

 

     Art. 4. (Soci).

     1. Aderiscono alla Fondazione, previa riconferma dell’adesione da parte dei rispettivi organi competenti:

     a) la Regione Valle d’Aosta;

     b) la Comunità montana Grand Paradis;

     c) i Comuni di Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche, Villeneuve;

     d) il Parco nazionale Gran Paradiso;

     e) [il Museo minerario regionale] [1];

     f) [l’Associazione professionale Guide del Parco nazionale Gran Paradiso] [2].

     2. Possono altresì aderire alla Fondazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, gli enti, pubblici o privati, idonei a concorrere al raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 3.

     3. I requisiti di idoneità cui subordinare l’adesione sono stabiliti dallo statuto.

 

     Art. 5. (Patrimonio).

     1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti in comodato di immobili regionali o di altri enti, pubblici o privati, ritenuti utili allo svolgimento dei compiti e al perseguimento degli scopi della Fondazione.

     2. Il patrimonio può essere alimentato, oltre che con i proventi dell’attività della Fondazione, con elargizioni, donazioni, eredità, legati, mobiliari e immobiliari, di quanti, condividendo gli scopi e l’operato della Fondazione, abbiano la volontà di contribuire alla sua attività.

     3. La Fondazione può stipulare contratti e convenzioni, nonché compiere quanto necessario per il raggiungimento dei propri scopi.

 

     Art. 6. (Organi).

     1. Sono organi della Fondazione:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il comitato esecutivo;

     d) il revisore legale [3].

 

     Art. 7. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il consiglio di amministrazione è costituito da un rappresentante per ogni singolo ente aderente alla Fondazione.

     2. La rappresentanza della Regione spetta ad un consigliere regionale, appartenente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette, designato dalla Giunta regionale.

     3. Il presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Fondazione salvo che per gli atti espressamente riservati al direttore dallo statuto, e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica cinque anni. Il presidente della Fondazione è scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione.

     4. Il consiglio di amministrazione approva lo statuto e il bilancio. Le relative deliberazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro quindici giorni dalla loro adozione.

     5. Al consiglio di amministrazione spetta ogni altro compito attribuitogli dallo statuto, il quale ne disciplina altresì le modalità di funzionamento.

 

     Art. 8. (Comitato esecutivo).

     1. Il comitato esecutivo, nominato dal consiglio di amministrazione, è composto:

     a) dal presidente della Fondazione;

     b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, o suo delegato;

     b bis) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di ambiente, o suo delegato; [4]

     c) da uno dei sindaci dei Comuni il cui territorio ricade nei confini del Parco nazionale Gran Paradiso a rotazione, o suo delegato;

     d) dal direttore dell’ente Parco nazionale Gran Paradiso, o suo delegato;

     e) da un rappresentante degli altri enti che abbiano aderito alla Fondazione, designato dai medesimi enti, o suo delegato.

     2. I compiti e le modalità di funzionamento del comitato esecutivo sono disciplinati dallo statuto.

 

     Art. 9. (Revisore legale) [5]

     1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile della Fondazione spetta ad un revisore legale nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica cinque anni.

     2. Il revisore legale invia annualmente alla Giunta regionale una relazione, allegata al rendiconto, che illustra l'attività svolta.

 

     Art. 10. (Direttore).

     1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone in possesso di idonei titoli e di comprovata esperienza professionale.

     2. Il direttore:

     a) esegue le decisioni del comitato esecutivo;

     b) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione del programma di attività e della gestione del personale della Fondazione;

     c) propone agli organi della Fondazione iniziative e progetti preordinati allo sviluppo dell’attività della Fondazione stessa.

     d) partecipa ai lavori degli organi della Fondazione, senza diritto di voto.

 

     Art. 11. (Proventi).

     1. Alle spese necessarie al funzionamento della Fondazione si provvede con i contributi annui versati dagli enti aderenti, il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione, nonché con i contributi a qualsiasi titolo versati da enti pubblici o privati.

     2. La concessione del contributo annuo da parte della Giunta regionale è subordinata, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, alla presentazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo, relativo all’anno per il quale si richiede il contributo e di un dettagliato piano di attività redatto nel quadro di una più ampia programmazione triennale. Il contributo regionale è corrisposto fino ad un massimo del 70 per cento del bilancio preventivo. La Giunta regionale può concedere un acconto sul contributo spettante, nella misura massima del 70 per cento; il saldo è erogato alla presentazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio al quale il contributo si riferisce [6].

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 14 aprile 1998, n. 14;

     b) 16 novembre 1999, n. 34.

 

          Art. 13. (Disposizioni transitorie).

     1. Il consiglio di amministrazione provvede, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento dello statuto in conformità alle disposizioni della presente legge.

     2. Gli organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino all’adeguamento dello statuto e, comunque, sino all’insediamento dei nuovi organi, nominati in conformità al nuovo statuto e nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

     3. Limitatamente all’anno 2004, il bilancio preventivo per il 2005 della Fondazione è presentato entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Disposizioni finanziarie).

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato in euro 174.810 per l’anno 2004 e in euro annui 250.000 a decorrere dall’anno 2005.

     2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nell’obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) ed al relativo finanziamento si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39620 (Contributo per il funzionamento della Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis) dello stesso obiettivo programmatico del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006.

     3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. (Dichiarazione d’urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Lettera abrogata dall'art. 13 della L.R. 18 aprile 2008, n. 12.

[2] Lettera abrogata dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[4] Lettera inserita dall’art. 12 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.

[6] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 dicembre 2012, n. 36.