Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 2. organizzazione regionale |
Capitolo: | 2.2 bilancio e contabilità |
Data: | 08/01/2001 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale di cui alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16). |
Art. 2. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP). |
Art. 3. (Trasferimento giacenze dei fondi di rotazione presso la Finaosta S.p.A.). |
Art. 4. (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale). |
Art. 5. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale). |
Art. 6. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent). |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37). |
Art. 8. (Piano politiche del lavoro). |
Art. 9. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale). |
Art. 10. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 11. (Norme in materia di fondi pensione). |
Art. 12. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Abrogazione della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70). |
Art. 13. (Interventi nel settore sociale). |
Art. 14. (Strutture sanitarie). |
Art. 15. (Modificazione all'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1991, n. 37). |
Art. 16. (Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 70). |
Art. 17. (Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 20). |
Art. 18. (Partecipazioni azionarie). |
Art. 19. (Attuazione progetto pilota "sistemi di qualità"). |
Art. 20. (Piano di sviluppo rurale 2000/2006). |
Art. 21. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic). |
Art. 22. (Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2001). |
Art. 23. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche). |
Art. 24. (Interventi in materia di pubblica istruzione). |
Art. 25. (Indennizzi per incidenti stradali provocati a veicoli dalla fauna selvatica). |
Art. 26. (Abrogazioni). |
Art. 27. (Concessione di agevolazioni regionali). |
Art. 28. (Bilanci delle aziende di promozione turistica). |
Art. 29. (Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44). |
Art. 30. (Modificazioni alla legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1). |
Art. 31. (Istituzione "Fondo per interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000"). |
Art. 32. (Fondo per speciali programmi di investimento). |
Art. 33. (Interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche - Legge regionale 8 agosto 1989, n. 54). |
Art. 34. (Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 35. (Contratti di locazione immobili di proprietà regionale). |
Art. 36. (Disposizioni generali). |
Art. 37. (Disposizioni per i mutui a favore di chi ha subito danni materiali). |
Art. 38. (Distruzione di fabbricato gravato da mutuo a valere sui fondi di rotazione regionali). |
Art. 39. (Disposizioni per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76). |
Art. 40. (Disposizioni per l'applicazione del Capo I della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33). |
Art. 41. (Disposizioni particolari per le attività economiche). |
Art. 42. (Proroga di termini. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54). |
Art. 43. (Adeguamento dei contratti). |
Art. 44. (Imposta Regionale Trascrizione - IRT). |
Art. 45. (Disposizioni in merito al costo dei servizi di gestione dei rifiuti). |
Art. 46. (Proroga degli organi elettivi del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco) |
Art. 47. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali). |
Art. 48. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 49. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 2.2.251 - L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta - legge finanziaria per gli anni 2001/2003.
(B.U. 17 gennaio 2001, n. 4).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1. (Recupero di somme dalle disponibilità del fondo di dotazione della gestione speciale di cui alla
1. La Giunta regionale è autorizzata a richiedere alla Finaosta S.p.A. il rimborso, anche in più soluzioni, della somma disponibile sul fondo di dotazione della gestione speciale di cui all'articolo 5 della
Art. 2. (Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP).
1. Anche per l'anno 2001, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi, sono gestite dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del
Art. 3. (Trasferimento giacenze dei fondi di rotazione presso la Finaosta S.p.A.).
1. A decorrere dall'anno 2001, le giacenze dei fondi di rotazione, istituiti con legge regionale e disponibili presso la Finaosta S.p.A., possono essere trasferite dalla Giunta regionale, con atto amministrativo, in relazione alle richieste di utilizzo dei singoli fondi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
FINANZA LOCALE, ENTI LOCALI E PROGRAMMI D'INVESTIMENTO
Art. 4. (Determinazione delle risorse da destinare alla finanza locale).
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 2001, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della
a) trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 160.825,7 milioni (euro 83.059.542) (capitoli 20501 e 20745);
b) interventi per programmi di investimento lire 64.330,3 milioni (euro 33.223.827) da utilizzarsi, quanto a lire 58.569,3 milioni (euro 30.248.519) per il completamento dei programmi del Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO) di cui alla
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della
2. Per l'anno 2001, in deroga al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, e articolo 13, comma 2, della
a) per lire 8.600 milioni (euro 4.441.529) al finanziamento dei Comuni ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2 bis, della
b) per lire 128.907,7 milioni (euro 66.575.271) al finanziamento dei Comuni (cap. 20501 parz.) e per lire 23.318 milioni (euro 12.042.742) al finanziamento delle Comunità montane (cap. 20745).
Art. 5. (Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale).
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
a) anno 2001 lire 15.000 milioni (euro 7.746.853);
b) anno 2002 euro 12.808.131;
c) anno 2003 euro 7.746.853.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura autorizzata al comma 1, lettera a).
Art. 6. (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent).
1. Per il finanziamento del piano degli interventi per la riqualificazione di Saint-Vincent di cui all'articolo 10 della
Art. 7. (Modificazione all'articolo 24 della
CAPO II
POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 8. (Piano politiche del lavoro).
1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale 1999/2001, di cui alla
Art. 9. (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale).
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento degli investimenti, di cui all'articolo 11, comma 1, della
a) anno 2001: lire 8.033.971.000 (euro 4.149.200), al lordo di lire 1.780 milioni (euro 919.293) autorizzate dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della
b) anno 2002: euro 4.992.114, al lordo di euro 858.000 autorizzati dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della
c) anno 2003: euro 5.060.000.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento, in attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000/06, oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al
a) documento unico di programmazione "INTERREG IIIA italo francese 2000/06" lire 1.698,058 milioni (euro 876.974) per l'anno 2001, euro 876.974 per l'anno 2002 ed euro 257.226 per l'anno 2003 (cap. 25030);
b) documento unico di programmazione "INTERREG IIIA italo - svizzero 2000/06" lire 284,051 milioni (euro 146.700) per l'anno 2001, euro 146.700 per l'anno 2002 ed euro 43.409 per l'anno 2003 (cap. 25029).
c) iniziativa comunitaria Interreg III B, DOCUP "Mediterraneo occidentale e alpi latine (Medocc)" e DOCUP "Spazio alpino", lire 190 milioni (euro 98.127) per l'anno 2001, euro 100.000 per l'anno 2002 ed euro 100.000 per l'anno 2003 (cap. 25033).
CAPO III
PERSONALE E FONDI PENSIONE
Art. 10. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della
4. Per il rinnovo del contratto del personale regionale per il biennio economico 2000/2001 la spesa è rideterminata in lire 14.491 milioni (euro 7.483.976) per l'anno 2001 e in annui 7.777.800 euro a decorrere dall'anno 2002 (capitoli 20000 parz., 30500 parz., 30501 parz., 30505 parz., 30560 parz. e 30650 parz.); per il biennio economico 2002/2003 è autorizzata la spesa di euro 2.582.200 per l'anno 2002 e di euro 5.164.500 a decorrere dall'anno 2003.
5. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 2001 e successivi, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione ai contratti collettivi regionali di lavoro.
6. In deroga all'articolo 36, comma 2, della
Art. 11. (Norme in materia di fondi pensione).
1. L'autorizzazione di spesa, per l'ulteriore applicazione della
2. Il trasferimento al Fondo cessazione servizio previsto dalla
3. Il trasferimento al fondo di previdenza del personale direttivo e docente della scuola elementare di cui alla
4. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
Art. 12. (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Abrogazione della
1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata per l'anno 2001 in lire 330.542 milioni (euro 17.710.696), di cui:
a) trasferimenti all'USL per complessive lire 294.615 milioni (euro 152.155.949) così ripartite:
1) assegnazione quale "quota indistinta" per il finanziamento di spese correnti, lire 280.800 milioni (euro 145.021.097) (cap. 59900 parz.);
2) prestazioni sanitarie aggiuntive lire 3.800 milioni (euro 1.962.536) (cap. 59980);
3) iniziative di formazione lire 150 milioni (euro 77.469) (cap. 59900 parz.);
4) attuazione e potenziamento di iniziative di assistenza sanitaria lire 1.100 milioni (euro 568.103) (cap. 59900 parz.);
5) prestazioni sanitarie particolari e ricerca lire 1.300 milioni (euro 671.394) (cap. 59900 parz.);
6) accordo integrativo di lavoro del personale dipendente e convenzionato lire 5.400 milioni (euro 2.788.867) (cap. 59900 parz.);
7) implementazione del sistema informativo gestionale lire 2.000 milioni (euro 1.032.914) (cap. 60470 parz.);
8) "accreditamento" dei centri veterinari, lire 65 milioni (euro 33.570) (cap. 59900 parz.);
b) trasferimenti all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) quale finanziamento annuale per spese di funzionamento lire 5.000 milioni (euro 2.582.284) (cap. 67380);
c) interventi diretti della Regione lire 1.408 milioni (euro 727.171) (capitoli 21450 parz., 59920 parz., 61730, 61265, 60470 parz.);
d) trasferimenti straordinari all'Azienda USL per il ripiano del disavanzo di gestione dell'esercizio 1999 lire 10.000 milioni (euro 5.164.569) (cap. 59925);
e) mobilità passiva: saldo anni 1997 e 1998 e acconto anno 2001 lire 19.519 milioni (euro 10.080.722) (cap. 59910).
2. E' abrogata la
Art. 13. (Interventi nel settore sociale).
1. [2].
2. Per i seguenti ulteriori interventi previsti dalla
a) lire 33 milioni (euro 17.043) per lo sviluppo del servizio sociale territoriale (cap. 61630);
b) lire 6.700 milioni (euro 3.460.261) per l'erogazione di contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili (cap. 61700).
3. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento delle spese di gestione della Comunità E. Désaymonet per il recupero dei
tossicodipendenti, di cui alla
4. La spesa per gli interventi previsti dalla
5. Gli articoli 14, 15 e 16 della
6. L'autorizzazione di spesa per l'applicazione della
Art. 14. (Strutture sanitarie).
1. La spesa per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture sanitarie, da trasferire all'Azienda USL, per l'anno 2001, è determinata in lire 2.800 milioni (euro 1.446.079) (cap. 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie, è determinata in lire 550 milioni (euro 284.051) per l'anno 2001, in euro 2.530.638 per l'anno 2002 ed euro 154.937 per l'anno 2003 (cap. 60310).
3. La spesa per la realizzazione di opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere, è determinata in lire 2.800 milioni (euro 1.446.079) per l'anno 2001, in euro 8.108.157 per l'anno 2002 ed euro 16.274.391 per l'anno 2003 (cap. 60420).
4. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 15. (Modificazione all'articolo 5 della
Art. 16. (Modificazione alla
CAPO V
INTERVENTI PER LO SVILUPPO ED ALTRE
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 17. (Modificazione all'articolo 3 della
Art. 18. (Partecipazioni azionarie).
1. L'autorizzazione di spesa, per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A., ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 19. (Attuazione progetto pilota "sistemi di qualità").
1. Per l'attuazione di un progetto pilota per l'introduzione di sistemi di qualità nell'attività delle Confidi (Consorzi Garanzia Fidi), da realizzarsi in via sperimentale presso la "Confidi Commercianti", è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa di lire 100 milioni (euro 51.600) da erogarsi nel rispetto della regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C. 68 del 6 marzo 1996) (cap. 35670).
Art. 20. (Piano di sviluppo rurale 2000/2006).
1. La Giunta regionale, in attesa di approvazione da parte della Commissione europea, è autorizzata a provvedere, con atto amministrativo, alle variazioni di bilancio necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del "Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 - Aiuti di stato - approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 4958 in data 30/12/1999 e ratificata dal Consiglio con deliberazione n. 1137/XI del 9/2/2000, utilizzando le risorse iscritte in bilancio per le finalità di cui alle leggi regionali 6 luglio 1984, n. 30, 12 agosto 1987, n. 70, 30 novembre 1993, n. 81, 23 gennaio 1996, n. 4 e 14 gennaio 1998, n. 2.
2. E' fatta salva la spesa per la copertura degli impegni pluriennali già assunti in attuazione delle predette leggi.
Art. 21. (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic).
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi nella medesima misura autorizzata al comma 1 (cap. 11175).
Art. 22. (Autorizzazioni di limiti di impegno per l'anno 2001).
1. Per la concessione di contributi in conto interessi previsti dalla
2. Per la concessione di contributi in conto interessi, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della
3. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli, di cui all'articolo 8 della
4. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico previsti dall'articolo 22 della
Art. 23. (Disposizioni in materia di razionalizzazione, diversificazione e risparmio di fonti energetiche).
1. L'applicazione della
33751).
Art. 24. (Interventi in materia di pubblica istruzione).
1. Per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia scolastica a favore di studenti universitari previste dall'articolo 23 del
2. Nelle more della riforma di cui al combinato disposto degli articoli 21, comma 20, della
3. L'Amministratore temporaneo dura in carica fino all'insediamento dei nuovi organi di gestione previsti dalla legge regionale di riforma dell'IRRSAE per la Valle d'Aosta.
4. All'Amministratore temporaneo compete, a carico del bilancio dell'Istituto, un compenso definito con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 25. (Indennizzi per incidenti stradali provocati a veicoli dalla fauna selvatica).
1. In relazione al verificarsi di incidenti stradali cagionati nel territorio regionale dalla fauna selvatica, la Regione può corrispondere indennizzi a favore dei proprietari dei veicoli danneggiati per i danni non altrimenti risarcibili patiti dagli stessi veicoli dell'urto con animali selvatici.
2. Gli indennizzi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica entro i limiti degli stanziamenti di bilancio (cap. 40895). [6]
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di concessione degli indennizzi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato alla Regione istanza per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica.
Art. 26. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 28 dicembre 1984, n. 83;
b) 30 ottobre 1987, n. 86;
c) 17 giugno 1992, n. 27;
d) 3 maggio 1993, n. 24.
Art. 27. (Concessione di agevolazioni regionali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le disposizioni vigenti di leggi regionali che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, laddove ne sia determinato l'ammontare secondo importi o percentuali espressi in cifra o in misura fissa, i medesimi importi o percentuali si intendono riferiti alla misura
massima di agevolazione concedibile.
2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione e del principio della competenza finanziaria.
3. Alla determinazione dei criteri e delle modalità relative alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della
Art. 28. (Bilanci delle aziende di promozione turistica).
1. Le aziende di promozione turistica (APT), di cui alla
Art. 29. (Modificazioni all'articolo 20 della
1. [7].
2. [8].
3. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 20 della
Art. 30. (Modificazioni alla
TITOLO III
DISPOSIZIONI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2000
CAPO I
INTERVENTI STRAORDINARI CONSEGUENTI ALL'ALLUVIONE
Art. 31. (Istituzione "Fondo per interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000").
1. Per tutti gli interventi che si rendono necessari a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000 è istituito, nello stato di previsione della spesa, un fondo denominato "Fondo per interventi conseguenti agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000" la cui dotazione è determinata per l'anno 2001 in lire 100.000 milioni (euro 51.650.000), per l'anno 2002 in euro 51.650.000 e per l'anno 2003 in euro 25.800.000 (cap. 37945).
2. Per gli interventi di cui al comma 1, che possono essere realizzati direttamente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie.
3. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con atto amministrativo, i prelievi dal Fondo di cui al comma 1 e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire in bilancio.
Art. 32. (Fondo per speciali programmi di investimento).
1. A modificazione di quanto determinato dall'articolo 10, comma 1, della
- Anno 2000 lire 13.420 milioni (euro 6.930.851);
- Anno 2001 lire 17.892 milioni (euro 9.240.447);
- Anno 2002 euro 2.161.370;
- Anno 2003 euro 8.366.000.
2. La realizzazione del programma definitivo 2001/2003 di cui al capo II del Titolo IV della
3. Il termine fissato dall'articolo 20, comma 3, della
4. In deroga al disposto dell'articolo 20, comma 2, della
5. E' revocata l'autorizzazione della spesa di lire 3.619 milioni, recata dall'articolo 10, comma 4, della
6. E' autorizzata la spesa di euro 2.013.164 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - cap. 21255) per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della
7. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati ai sensi della
8. Le risorse finanziarie di complessive lire 25.036 milioni (euro 12.930.015) per l'anno 2001 e di euro 17.842.000 per l'anno 2002, rese disponibili a seguito dell'applicazione dei commi 1, 2 e 5 sono trasferite, in deroga ai principi di cui alla
9. Sono parimenti trasferite al fondo di cui all'articolo 31 le risorse finanziarie che si rendessero disponibili a seguito dell'intervenuta inattuabilità, per effetto degli eventi alluvionali dell'ottobre 2000, di interventi inclusi nei programmi già approvati.
10. La Giunta regionale provvede con propri atti alle variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del comma 9.
Art. 33. (Interventi di recupero idrogeologico - ambientale sulle strutture sciistiche -
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di cui alla
1 bis. L'approvazione da parte della Giunta regionale del progetto degli interventi di regimazione e governo delle acque, di sistemazione e inerbimento dei terreni interessati da strutture sciistiche per il loro recupero idrogeologico - ambientale, di ottimizzazione e potenziamento delle strutture esistenti, anche mediante impianti di innevamento artificiale, di cui alla
Art. 34. (Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).
1. Al fine di consentire una rapida sistemazione, anche per un temporaneo trasferimento, le unità abitative di edilizia residenziale pubblica disponibili sono, dagli enti proprietari, riservate, nella percentuale del cinquanta per cento, a coloro che hanno perduto l'abitazione primaria e non dispongono di altra abitazione in proprietà.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 5 della
Art. 35. (Contratti di locazione immobili di proprietà regionale).
1. I contratti di locazione concernenti immobili di proprietà regionale temporaneamente inagibili, conseguentemente all'alluvione dell'ottobre 2000, per ragioni connesse alla sicurezza delle aree o all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui fanno parte, sono sospesi e riprendono efficacia, alle stesse condizioni e con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, salvo disdetta da parte del conduttore. Il periodo di inagibilità non è computato ai fini del calcolo della durata della locazione e per lo stesso periodo è sospeso il pagamento del relativo canone.
CAPO II
INTERVENTI STRAORDINARI
SUI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI
Art. 36. (Disposizioni generali).
1. In seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, la Giunta regionale è autorizzata a disporre gli interventi di cui al presente capo sui fondi di rotazione a valere sulle seguenti leggi regionali e successive modificazioni:
a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta);
b) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);
c) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);
d) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio), come integrata dalla
e) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);
f) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);
g) 20 agosto 1993, n. 62 (Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili);
h) 30 agosto 1995, n. 37 (Concessione di finanziamenti per il trasferimento di impianti nell'area industriale Cogne di Aosta);
i) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);
j) 4 maggio 1998, n. 22 (Interventi a favore delle piccole imprese per l'effettuazione di investimenti).
2. La Giunta regionale è autorizzata, al fine di dare concreta applicazione alle norme previste dal presente Capo, a definire disposizioni particolari e procedurali, comprese la valutazione e documentazione dei danni subiti.
Art. 37. (Disposizioni per i mutui a favore di chi ha subito danni materiali).
1. Per coloro che, in conseguenza agli eventi alluvionali, hanno subito danni su immobili o su attrezzature oggetto di mutui regionali agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui all'articolo 36, è prevista la sospensione delle rate di ammortamento del mutuo, con annullamento della quota di interessi, con conseguente differimento della scadenza dell'ammortamento del mutuo di una durata pari al periodo di sospensione, secondo le seguenti modalità:
a) se il danno subito, al netto degli eventuali contributi a fondo perso ottenuti a titolo risarcitorio, è maggiore o uguale alla somma delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza fino al 1/1/2002, il pagamento delle rate è sospeso e riprende a decorrere dalla rata con scadenza in data successiva al 2/1/2002;
b) se il danno subito, al netto degli eventuali contributi a fondo perso ottenuti a titolo risarcitorio, è inferiore alla somma delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza fino al 1/1/2002, il pagamento delle rate è sospeso e riprende a decorrere dalla rata con scadenza in data successiva al 2/7/2001.
2. Nel caso di mutui in corso di preammortamento, indipendentemente dall'ammontare del danno subito, è sospeso il pagamento delle rate di preammortamento in scadenza fino al 1/7/2001, con annullamento della quota di interessi; il pagamento delle rate riprende a decorrere dalla rata con scadenza in data successiva al 2/7/2001 e la scadenza dell'ammortamento è differita di una durata pari al periodo di sospensione.
Art. 38. (Distruzione di fabbricato gravato da mutuo a valere sui fondi di rotazione regionali).
1. Per coloro che, in seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000, hanno avuto il fabbricato, gravato da un mutuo regionale, dichiarato definitivamente inagibile, la Regione rinuncia alla restituzione del debito risultante dal piano di ammortamento alla data del 13/10/2000.
2. Per l'applicazione del comma 1 la Finaosta S.p.A. è autorizzata ad imputare ai fondi di rotazione le relative somme.
Art. 39. (Disposizioni per l'applicazione della
1. Coloro che hanno avuto il fabbricato di proprietà distrutto o danneggiato nel corso degli eventi calamitosi del mese di ottobre 2000 e che non potranno ricostruirlo o ripristinarlo nello stesso luogo per dichiarata inedificabilità del sito, ai sensi della
2. I soggetti di cui al comma 1 precedono in graduatoria tutti gli altri richiedenti che non si trovano nelle stesse condizioni.
3. Il tasso d'interesse applicato agli interventi di cui al comma 1 è quello relativo alla fascia reddituale più bassa.
4. I finanziamenti degli investimenti di cui al comma 1, sono cumulabili con gli indennizzi, a titolo di risarcimento del danno, previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali.
Art. 40. (Disposizioni per l'applicazione del Capo I della
1. Relativamente alle richieste di finanziamento, formulate ai sensi del Capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) della
2. I finanziamenti degli investimenti di cui al comma 1, sono cumulabili con gli indennizzi, a titolo di risarcimento del danno, previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali.
3. Il limite di finanziamento, salvo per gli interventi di cui al comma 1, per i mutui erogati con i fondi di rotazione di cui al Capo I della
Art. 41. (Disposizioni particolari per le attività economiche).
1. Per tutti i beneficiari di mutui agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui alle
CAPO III
PROROGHE E SOSPENSIONI
Art. 42. (Proroga di termini. Modificazioni alla
1. [12].
2. [13].
3. [14].
4. [15].
5. [16].
6. [17].
7. [18].
Art. 43. (Adeguamento dei contratti).
1. E' sospesa fino al 31 dicembre 2001 l'adozione degli atti conseguenti all'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 della
Art. 44. (Imposta Regionale Trascrizione - IRT).
1. L'Imposta Regionale Trascrizione - I.R.T. - non è dovuta per le formalità richieste al PRA fino al 31 dicembre 2001 relativamente a veicoli acquistati da parte di coloro che hanno denunciato al PRA la totale distruzione ovvero la perdita di possesso del proprio veicolo in seguito agli eventi alluvionali del mese di ottobre 2000.
Art. 45. (Disposizioni in merito al costo dei servizi di gestione dei rifiuti).
1. La Giunta regionale individua i Comuni, nonché gli enti e le imprese titolari di impianti di smaltimento di rifiuti che, a seguito delle difficoltà emerse nella gestione dei rifiuti urbani e speciali inerti in conseguenza degli eventi alluvionali, sono esentati dal versamento alla Regione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti di cui all'articolo 3, comma 24, della
2. L'esenzione del tributo speciale di cui alla
3. La riduzione della tariffa è riferita all'intero anno 2000 ed al primo semestre 2001.
Art. 46. (Proroga degli organi elettivi del personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco)
1. In considerazione della necessità di procedere ad una riforma della vigente legislazione regionale sul personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, gli organi elettivi di cui all'articolo 6 della
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 47. (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali).
1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A e dalle leggi regionali modificative delle stesse, sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della
Art. 48. (Disposizioni finanziarie).
1. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura con le risorse iscritte nel bilancio di previsione annuale 2001 e pluriennale 2001/2003, stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni indicate dallo stato di previsione della spesa.
Art. 49. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
DETERMINAZIONE PER GLI ANNI 2001, 2002 E 2003 DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI REGIONALI (art. 43)
(Omissis)
ALLEGATO B
AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER TRASFERIMENTI FINANZIARI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE (art. 4 comma 1 lettera c)
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[2] Modifica il comma 1, art. 48 della
[3] Sostituisce il comma 1, art. 5 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 6 della
[5] Sostituisce il comma 2, art. 3 della
[6] Comma così modificato dall’art. 11 della
[7] Sostituisce il comma 1, art. 20 della
[8] Sostituisce il comma 3, art. 20 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[10] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[12] Modifica il comma 1, art. 7 della
[13] Modifica il comma 1, art. 84 della
[14] Modifica il comma 1, art. 117 della
[15] Modifica il comma 1, art. 120 della
[16] Modifica il comma 1, art. 121 della
[17] Modifica il comma 1, art. 122 della
[18] Sostituisce il comma 1, art. 125 della