Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 4. servizi sociali |
Capitolo: | 4.11 formazione professionale |
Data: | 31/03/2003 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Pari opportunità). |
Art. 3. (Politiche regionali del lavoro). |
Art. 4. (Piano triennale). |
Art. 5. (Programma annuale). |
Art. 6. (Consiglio per le politiche del lavoro). |
Art. 7. (Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro). |
Art. 8. (Sistema regionale di formazione professionale). |
Art. 9. (Formazione iniziale). |
Art. 10. (Formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale). |
Art. 11. (Formazione per il lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di impresa). |
Art. 12. (Formazione per l’inserimento o il reinserimento lavorativo). |
Art. 13. (Formazione per i rapporti di apprendistato). |
Art. 14. (Formazione per i disabili). |
Art. 15. (Formazione professionale integrata superiore). |
Art. 16. (Formazione permanente). |
Art. 17. (Formazione professionale e università). |
Art. 18. (Attuazione delle iniziative formative). |
Art. 19. (Sistema dei crediti e delle certificazioni). |
Art. 20. (Convenzioni). |
Art. 21. (Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l’impiego) |
Art. 22. (Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale). |
Art. 23. (Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l’impiego). |
Art. 24. (Ufficio del consigliere di parità). |
Art. 25. (Osservatorio economico e del mercato del lavoro). |
Art. 26. (Centro di orientamento). |
Art. 27. (Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati). |
Art. 28. (Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati). |
Art. 29. (Sistema informativo lavoro). |
Art. 30. (Centri per l’impiego). |
Art. 31. (Trasferimento del personale). |
Art. 32. (Dotazione organica). |
Art. 33. (Modalità di inquadramento). |
Art. 34. (Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili) |
Art. 35. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 36. (Abrogazioni). |
Art. 37. (Disposizione finale). |
§ 4.11.25 – L.R. 31 marzo 2003, n. 7.
Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego.
(B.U. 29 aprile 2003, n. 19).
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione disciplina le politiche attive del lavoro, la formazione professionale, la riorganizzazione dei servizi per l’impiego, nonché le modalità di esercizio delle funzioni alla stessa conferite ai sensi del
2. La Regione interviene nei settori di cui al comma 1 con modalità atte ad assicurare l’efficienza, l’economicità e la trasparenza dell’attività amministrativa, nonché nel rispetto dei seguenti principi:
a) rendere effettiva sul territorio l’integrazione tra i servizi per l’impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative;
b) garantire la partecipazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi alla proposta, alla valutazione ed alla verifica delle linee programmatiche.
3. La Regione raccorda la propria azione con quella dello Stato e dell’Unione europea in materia di promozione dell’occupazione e dello sviluppo.
Art. 2. (Pari opportunità).
1. La Regione raccorda e conforma la propria azione in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione e di servizi per l’impiego al principio di pari opportunità tra uomini e donne ed al raggiungimento della condivisione e della conciliazione tra tempi di lavoro ed attività di cura.
Art. 3. (Politiche regionali del lavoro).
1. Le politiche attive regionali del lavoro sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere iniziative volte ad incrementare l’occupazione e l’occupabilità dei giovani e dei disoccupati;
b) perseguire l’adattabilità delle forze di lavoro, anche mediante incentivi alle imprese, la promozione dell’apprendistato, i tirocini formativi e d’orientamento, le borse di lavoro, i lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
c) incentivare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle categorie degli svantaggiati, al diritto al lavoro dei disabili, ai destinatari della riserva di cui all’articolo 25 della
d) promuovere e sostenere il lavoro autonomo, il lavoro associato e la creazione di imprese, individuali e collettive;
e) favorire le pari opportunità mediante azioni positive;
f) creare le condizioni fondamentali per la valorizzazione della concertazione con le parti sociali sui temi dello sviluppo economico e sociale in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Patto per lo sviluppo della Valle d’Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000;
g) dotare la Valle d’Aosta di servizi per l’impiego innovativi, in coerenza con le politiche di sviluppo regionale;
h) potenziare l’osservatorio del mercato del lavoro regionale e del sistema economico;
i) rafforzare e consolidare le iniziative e gli strumenti per l’orientamento;
j) dotare la Valle d’Aosta di un sistema di formazione professionale innovativo, raccordato alle politiche del lavoro;
k) promuovere e diffondere la cultura del lavoro in tutte le sue forme, l’osservanza della legalità e delle norme contrattuali collettive, l’elevazione della professionalità e l’affermazione della mobilità sociale;
l) svolgere ogni altro compito in materia di politiche del lavoro e ogni altra funzione già esercitati alla data di entrata in vigore del
2. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro, la Giunta regionale istituisce nuove strutture organizzative, modifica e aggiorna le strutture esistenti e ne definisce l’articolazione e le competenze, secondo quanto previsto agli articoli 4, 6, 7 e 8 della
CAPO II
ATTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 4. (Piano triennale).
1. In coerenza con le indicazioni del Patto per lo sviluppo della Valle d’Aosta, sottoscritto il 17 maggio 2000, e in armonia con l’intervento del Fondo sociale europeo, la Regione definisce un piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, di seguito denominato Piano triennale [2].
2. Il Piano triennale indica:
a) gli obiettivi, le priorità e la tipologia degli interventi e delle azioni;
b) i destinatari, gli strumenti e i dispositivi realizzativi degli interventi e delle azioni;
c) la ripartizione delle risorse finanziarie complessivamente attivate;
d) le modalità della valutazione e della verifica dell’efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni.
3. Il Piano triennale è adottato in base alla seguente procedura:
a) la Giunta regionale delibera gli indirizzi del Piano triennale e affida l’elaborazione dello stesso alla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
b) la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale redige il Piano triennale e la Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all’articolo 6, adotta la proposta di Piano da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale;
c) il Consiglio regionale approva con deliberazione il Piano triennale e le relative spese complessive per il triennio.
4. Il Piano triennale può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio per le politiche del lavoro di cui all’articolo 6, e dei soggetti firmatari del Patto per lo sviluppo della Valle d’Aosta, in concomitanza con l’approvazione del programma annuale di cui all’articolo 5.
5. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale, preferibilmente in concomitanza con l’approvazione del bilancio annuale di previsione, sullo stato di attuazione del Piano triennale.
6. All’attuazione del Piano triennale provvede la struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale.
Art. 5. (Programma annuale). [3]
1. In esecuzione del Piano triennale, la Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all’articolo 6, adotta il programma annuale degli interventi di politiche attive del lavoro, delle azioni di formazione professionale, delle attività di orientamento e di sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, predisposto dalla struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale [4].
1 bis. Il programma annuale può prevedere iniziative che per loro natura, pur iniziando nell'anno di riferimento, richiedono un'attuazione pluriennale [5].
Art. 6. (Consiglio per le politiche del lavoro).
1. È istituito il Consiglio per le politiche del lavoro quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all’attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale.
2. Il Consiglio per le politiche del lavoro svolge altresì le seguenti funzioni:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge, nonché quelli eventualmente richiesti dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale;
b) formula proposte alla Giunta regionale sui problemi del mercato del lavoro, dell’occupazione, della formazione professionale in relazione alle politiche di sviluppo economico e sociale e dei servizi per l’impiego;
c) valuta la congruità delle attività della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale con gli obiettivi del Piano triennale;
d) sovraintende all’attività dei servizi per l’impiego con particolare riferimento alla trasparenza del servizio informativo e dei procedimenti di preselezione e d’incontro tra domanda e offerta del lavoro;
e) esprime parere preventivo sugli indirizzi e sulle direttive della Giunta regionale per la gestione delle risorse del Fondo regionale della Valle d’Aosta per l’occupazione delle persone disabili di cui all’articolo 34;
f) svolge ogni altra funzione demandata a organismi analoghi dalla legislazione nazionale in materia di politica del lavoro, di formazione professionale e di servizi per l’impiego.
3. Il Consiglio per le politiche del lavoro è composto:
a) dal Presidente della Regione, o suo delegato scelto tra i membri del Consiglio regionale, che lo presiede [6];
b) da quattro rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;
c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;
d) dal consigliere di parità;
e) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) da un rappresentante delle associazioni dei disabili maggiormente rappresentative a livello regionale.
[4. Il dirigente della struttura competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale partecipa alle sedute del Consiglio per le politiche del lavoro, al fine di garantire un adeguato supporto tecnico alle decisioni del medesimo.] [7]
5. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
6. Ai membri del Consiglio, esterni all’Amministrazione regionale, è corrisposto per ogni seduta valida un gettone di presenza il cui importo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.
7. Il Consiglio può costituire comitati per l’approfondimento di tematiche specifiche, determinandone le funzioni, il presidente e la composizione e assicurando, in proporzione, la partecipazione di tutte le componenti rappresentate nel Consiglio.
8. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio, su proposta del presidente, con proprio regolamento, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio medesimo.
Art. 7. (Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro).
1. Al fine di assicurare il contributo scientifico di esperti alla progettazione, alla proposta, alla valutazione e alla verifica delle attività di programmazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale della Regione, è costituito il Comitato tecnico-scientifico per le politiche del lavoro.
2. Fanno parte del Comitato, per un massimo di cinque componenti, esperti in materia di diritto del lavoro, politiche del lavoro e della formazione professionale, nominati dalla Giunta regionale.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 8. (Sistema regionale di formazione professionale).
1. La Regione definisce il sistema della formazione professionale assicurando il raccordo con il sistema dell’istruzione e del mercato del lavoro, con le politiche attive del lavoro e con i servizi per l’impiego.
2. La formazione professionale mira a rendere effettivo il diritto al lavoro e la sua libera scelta, nonché a favorire l’elevazione professionale dei lavoratori nel quadro degli indirizzi dell’Unione europea e degli obiettivi del Fondo sociale europeo.
3. La formazione professionale è rivolta ai cittadini italiani, ai cittadini di altri Stati appartenenti all’Unione europea e, secondo la normativa vigente, ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e agli apolidi.
4. La Regione promuove e sostiene altresì le azioni formative attuate dalle imprese a favore degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti, nonché dei lavoratori autonomi singoli o associati.
Art. 9. (Formazione iniziale).
1. La formazione iniziale è rivolta ai giovani che hanno adempiuto l’obbligo scolastico o che ne sono prosciolti, nonché a quelli che hanno abbandonato i cicli di istruzione superiore.
2. La formazione iniziale è finalizzata all’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro mediante il conseguimento di attestati di qualifica, di specializzazione e di competenze, rilasciati dalla Regione.
3. La formazione iniziale concorre a realizzare un canale alternativo al sistema di istruzione scolastico e all’apprendistato al fine di assolvere all’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 68 della
Art. 10. (Formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale).
1. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è rivolta ai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, anche ai sensi dell’articolo 118 della
2. La formazione continua per lo sviluppo e il cambiamento professionale è finalizzata:
a) all’innalzamento della qualità delle risorse umane;
b) ad una maggiore utilizzazione del lavoro qualificato;
c) alla realizzazione di una più efficace competitività dell’impresa;
d) a favorire l’innovazione tecnologica e organizzativa dell’impresa.
3. Ai fini della formazione continua per lo sviluppo ed il cambiamento professionale, sono considerati prioritari i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali o promossi dai loro enti bilaterali.
Art. 11. (Formazione per il lavoro autonomo, cooperativo e per la creazione di impresa).
1. La formazione professionale può essere finalizzata al lavoro autonomo, singolo o associato, al lavoro nelle cooperative e alla creazione di impresa.
Art. 12. (Formazione per l’inserimento o il reinserimento lavorativo).
1. La formazione professionale rivolta ai disoccupati e ai soggetti socialmente svantaggiati mira a far conseguire strumenti professionali, cognitivi e motivazionali, per entrare o rientrare in modo attivo nel mercato del lavoro.
Art. 13. (Formazione per i rapporti di apprendistato).
1. La formazione professionale rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato si svolge nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo di lavoro.
Art. 14. (Formazione per i disabili).
1. La formazione professionale rivolta ai disabili mira al raggiungimento delle finalità previste dalla
2. La formazione professionale rivolta ai disabili può svolgersi anche mediante la stipulazione delle convenzioni d’integrazione lavorativa, ai sensi dell’articolo 11 della
Art. 15. (Formazione professionale integrata superiore).
1. La formazione professionale integrata superiore è rivolta ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, in possesso di un diploma d’istruzione superiore, o di competenze accreditate acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo scolastico, tenendo conto, in particolare, della qualifica conseguita nell’assolvimento dell’obbligo formativo.
2. La formazione professionale integrata superiore è finalizzata ad ampliare l’offerta formativa mediante l’acquisizione di specifiche professionalità o ruoli professionali.
3. La formazione professionale integrata superiore è svolta in raccordo con gli istituti di istruzione superiore, con le università e con il mondo del lavoro, anche in attuazione di disposizioni di legge e di programmi dello Stato e dell’Unione europea.
Art. 16. (Formazione permanente).
1. La formazione permanente è rivolta ai soggetti che hanno assolto l’obbligo formativo, indipendentemente dalla loro professionalità o titolo di studio.
2. La formazione permanente è finalizzata a garantire la continuità dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita, quale diritto di cittadinanza nella società della conoscenza.
3. La formazione permanente è svolta in raccordo con il sistema dell’istruzione scolastica e delle università.
Art. 17. (Formazione professionale e università).
1. La formazione professionale rivolta a coloro che sono in possesso di un titolo di studio rilasciato da una università mira a far conseguire elevate professionalità, in particolare per profili carenti nel mercato del lavoro o necessari per lo svolgimento di ruoli manageriali.
Art. 18. (Attuazione delle iniziative formative).
1. Le iniziative formative e orientative previste dal Piano triennale, dal Programma annuale e dai programmi operativi del Fondo sociale europeo, sono realizzate da soggetti pubblici o privati, purché accreditati, se previsto da specifica normativa.
2. L’accreditamento è l’atto con cui la Giunta regionale riconosce al richiedente la possibilità di progettare e realizzare interventi di formazione professionale e di orientamento.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro, definisce le modalità e i requisiti per l’accreditamento di cui al comma 2.
Art. 19. (Sistema dei crediti e delle certificazioni).
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:
a) il sistema di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da percorsi formativi e da apprendimenti professionali ed individuali;
b) i dispositivi di certificazione delle competenze conseguite in esito ai percorsi formativi e agli apprendimenti in situazione di lavoro.
Art. 20. (Convenzioni).
1. L’attuazione delle iniziative formative o orientative è regolata da apposite convenzioni stipulate, a seguito di bando di gara a evidenza pubblica, se necessario, tra l’Amministrazione regionale e gli organismi erogatori di servizi formativi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:
a) gli obblighi assunti reciprocamente dalle parti;
b) i tempi e le modalità di svolgimento delle iniziative;
c) i tempi e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
d) le modalità della valutazione;
e) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) la previa accettazione della possibilità di verifiche e ispezioni.
CAPO IV
SERVIZI PER L’IMPIEGO
Art. 21. (Organizzazione delle funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l’impiego) [8]
1. Le funzioni amministrative in materia di politiche del lavoro, formazione professionale e servizi per l’impiego sono ripartite tra le strutture organizzative individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
Art. 22. (Struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale).
1. La struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale:
a) elabora la proposta del Piano triennale e di aggiornamento annuale, nonché la proposta di Programma annuale;
b) attua gli interventi previsti dal Piano triennale e dal Programma annuale ed ogni altra attività in materia di politiche del lavoro che non sia demandata ad altre strutture;
c) elabora programmi ai fini della fruizione di fondi statali e comunitari e ne garantisce la realizzazione e la valutazione;
d) adempie alle funzioni di programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dai programmi operativi del Fondo sociale europeo;
e) attua le linee di intervento regionali per lo sviluppo del sistema della formazione professionale e del lavoro per il raccordo degli stessi con il sistema dell’istruzione;
f) fornisce assistenza tecnica alla progettazione, alla valutazione degli apprendimenti ai fini del riconoscimento di crediti formativi e della certificazione delle competenze e favorisce la sperimentazione e l’innovazione didattica e organizzativa;
g) promuove strumenti e sussidi, anche multimediali, per la formazione professionale;
h) organizza seminari e convegni volti alla conoscenza e all’approfondimento delle tematiche oggetto della presente legge;
i) attua ogni altro intervento di politica del lavoro ad essa affidata dalla Giunta regionale.
Art. 23. (Struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l’impiego).
1. La struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l’impiego svolge le seguenti funzioni:
a) indirizza e coordina l’attività dei servizi per l’impiego costituiti sul territorio regionale e vigila sulla stessa;
b) cura la progettazione, il coordinamento e il mantenimento del Sistema informativo lavoro di cui all’articolo 29, in coerenza con le disposizioni sulla trasparenza, sul riconoscimento e sulla certificazione di qualifiche, competenze e apprendimenti degli individui;
c) adotta disposizioni in ordine ai servizi erogati e ne verifica la qualità;
d) elabora gli indirizzi interpretativi e applicativi delle leggi sul mercato del lavoro;
e) cura la formazione, lo sviluppo e la gestione del personale dei servizi territoriali;
[f) gestisce le vertenze collettive;] [9]
[g) effettua l’istruttoria per l’accesso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e svolge le procedure previste dalle leggi per la messa in mobilità dei lavoratori;] [10]
h) svolge ogni altra funzione sui servizi per l’impiego, demandata alla Regione da leggi statali e regionali e non attribuita dalla Giunta regionale ad altre strutture.
Art. 24. (Ufficio del consigliere di parità). [11]
[1. La Regione assicura spazi e servizi idonei all’espletamento delle funzioni del consigliere di parità, secondo le prescrizioni del
Art. 25. (Osservatorio economico e del mercato del lavoro).
1. È attivato l’Osservatorio economico e del mercato del lavoro. [13]
2. L’Osservatorio economico e del mercato del lavoro:
a) predispone il sistema permanente informativo di base sul mercato del lavoro e sul quadro evolutivo degli aggregati economici regionali. A tal fine effettua indagini e rilevazioni statistiche, nonché promuove ricerche ed elabora studi sul mercato del lavoro, sulla struttura produttiva e occupazionale della regione, sul fabbisogno qualitativo e quantitativo delle professionalità e sulle dinamiche demografiche e scolastiche della popolazione, curandone la diffusione mediante pubblicazioni, anche periodiche, o altre forme di comunicazione;
b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia e di efficienza delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dei servizi per l’impiego;
c) valuta l’impatto occupazionale e formativo delle politiche del lavoro, delle politiche settoriali e di bilancio, delle politiche di sviluppo;
d) promuove attività di monitoraggio e ricerca in materia di accesso e inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli svantaggiati;
e) effettua ogni altra attività di studio in materia di lavoro demandata dalla Giunta regionale.
Art. 26. (Centro di orientamento).
1. È costituito il Centro di orientamento. [14]
2. Il Centro di orientamento fornisce alle persone gli strumenti per operare le scelte formative e professionali adeguate alle loro capacità e aspirazioni, nonché alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. L’attività di orientamento si realizza, in particolare, mediante:
a) l’informazione orientativa, fornita con tutti gli strumenti idonei, ivi compresi i mezzi di comunicazione di massa, i sussidi audiovisivi, i supporti informatici, sia a livello collettivo che individuale;
b) gli stages formativi in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e gli stages di orientamento rivolti ai disoccupati, ai diplomati e ai laureati;
c) l’orientamento formativo, mediante l’offerta di moduli
mirati all’acquisizione di capacità orientative anche in relazione alle iniziative previste dal Piano triennale;
d) la consulenza orientativa, anche mediante attività di tutoraggio e di accompagnamento delle persone nel percorso di ricerca del lavoro o di formazione;
e) il bilancio e l’evidenziazione delle competenze, anche avvalendosi di specifiche strutture, allo scopo di accertare l’effettiva professionalità;
f) ogni altra iniziativa orientativa connessa con il Piano triennale o collegata a nuovi insediamenti produttivi, anche mediante l’utilizzo del telelavoro, o del reperimento di professionalità mancanti sul territorio regionale.
Art. 27. (Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati).
1. Allo scopo di attuare il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, è istituito il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati. [15]
2. Il Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati assicura l’applicazione dei principi del collocamento mirato secondo le indicazioni della
Esso in particolare:
a) cura la tenuta dell’elenco e la compilazione della graduatoria degli aspiranti al collocamento mirato, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio per le politiche del lavoro;
b) riceve la richiesta di avviamento da parte dei datori di lavoro interessati;
c) effettua gli avviamenti e gestisce il collocamento mirato;
d) stipula le convenzioni d’integrazione lavorativa;
e) eroga gli incentivi previsti dal Piano triennale o dalle norme vigenti;
f) svolge ogni altra attività demandata alla Regione dalle leggi in materia di diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.
Art. 28. (Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati).
1. Nell’ambito del Consiglio per le politiche del lavoro è istituito il Comitato per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati.
2. Fanno parte del Comitato tre esperti nel settore sociale e medico legale designati dalla Giunta regionale ai sensi della
3. Il Comitato relaziona al Consiglio per le politiche del lavoro in merito alla propria attività, collabora e fornisce indicazioni al Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, in particolare sui seguenti argomenti:
a) valutazione delle residue capacità lavorative finalizzate alle attività del collocamento mirato;
b) individuazione degli strumenti idonei all’inserimento lavorativo;
c) eventuali controlli sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
d) realizzazione del collocamento mirato.
Art. 29. (Sistema informativo lavoro).
1. È organizzato il sistema informativo regionale di osservazione e monitoraggio permanente sul mercato del lavoro. Esso opera in connessione con il Sistema informativo lavoro (SIL), mediante accessi e scambi di dati secondo modalità da concordarsi tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. [16]
2. Il sistema di cui al comma 1 è alimentato da immissioni di dati attinenti l’offerta e la domanda di lavoro nei Centri per l’impiego di cui all’articolo 30, nonché relativi alla partecipazione degli individui alle attività di formazione professionale previste nella presente legge.
Art. 30. (Centri per l’impiego).
1. Nell’ambito del territorio regionale sono istituiti, al fine di gestire i servizi territoriali per l’impiego, i Centri per l’impiego.
2. Il bacino d’utenza dei Centri per l’impiego è determinato dalla Giunta regionale, anche sulla base delle Sezioni circoscrizionali per l’impiego e il collocamento agricolo (SCICA), esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I Centri per l’impiego sono inseriti funzionalmente nella struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l’impiego.
4. I Centri per l’impiego svolgono le seguenti funzioni:
a) accoglienza ed erogazione del servizio di informazione alle persone in cerca di occupazione, agli occupati, ai datori di lavoro, agli studenti ed agli enti locali;
b) alimentazione degli archivi dell’offerta e della domanda di lavoro, avvalendosi del SIL, anche in relazione all’esercizio dell’obbligo formativo;
c) consulenza ai datori di lavoro per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e la preselezione;
d) consulenza orientativa ed inserimento lavorativo in collegamento con il Centro orientamento regionale;
e) attività connesse con l’attuazione dei piani triennali e assegnazione, quando necessario, dei casi particolari ai servizi specialistici o centralizzati;
f) selezione e avviamento dei lavoratori negli enti pubblici;
g) trasmissione dei dati rilevati e delle informazioni richieste alla struttura regionale competente in materia di servizi territoriali per l’impiego e all’Osservatorio economico e del mercato del lavoro.
5. I Centri per l’impiego sono destinatari della comunicazione dell’avvenuta costituzione dei rapporti di lavoro, anche relativi alle quote di riserva, e della cessazione degli stessi.
6. Il Consiglio per le politiche del lavoro ha il diritto di accesso agli atti di gestione dei Centri per l’impiego allo scopo di verificare la trasparenza dell’attività svolta, anche sulla base di segnalazione da parte dei cittadini.
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 31. (Trasferimento del personale).
1. Il personale di cui all’articolo 8, comma 2, del
Art. 32. (Dotazione organica).
1. La Regione provvede a rideterminare la dotazione organica complessiva, in relazione all’effettivo trasferimento del personale di cui all’articolo 31, con la prima legge finanziaria successiva all’avvenuto trasferimento del personale stesso.
Art. 33. (Modalità di inquadramento).
1. Al personale di cui all’articolo 31 sono attribuiti categorie, posizioni e profili regionali corrispondenti alle aree funzionali, posizioni economiche e profili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell’allegato A alla presente legge. L’inquadramento è disposto con il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.
1 bis. Il personale di cui all’articolo 31, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 17bis, comma 1, del
2. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e la posizione corrispondenti, come definite all’allegato A alla presente legge, oltre le eventuali indennità previste dai contratti collettivi regionali di cui al titolo III della
3. Nell’ipotesi in cui, all’atto dell’inquadramento, il trattamento economico lordo composto dagli emolumenti fissi, continuativi ed aventi carattere di generalità, sia inferiore a quello in godimento presso l’ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.
4. L’inquadramento nel ruolo unico regionale è subordinato al possesso della conoscenza della lingua francese acquisito negli enti di provenienza o accertato ai sensi del
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 34. (Fondo regionale della Valle d'Aosta per l'occupazione delle persone disabili) [19]
1. La Regione istituisce, ai sensi dell'articolo 14 della
2. Il Fondo è alimentato dai versamenti previsti dagli articoli 5 e 15 della
3. Il Fondo è destinato al finanziamento delle attività previste dall'articolo 14, comma 4, della
4. Il Fondo è amministrato da un Comitato composto da:
a) il Presidente del Consiglio per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 6;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di programmazione e gestione delle politiche del lavoro e della formazione professionale;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di disabilità;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f);
e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro, designato dal Consiglio per le politiche del lavoro tra i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e);
f) il rappresentante delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 6, comma 3, lettera g);
g) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio stesso.
5. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni.
6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 35. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’attuazione della presente legge trova copertura:
a) con i trasferimenti statali previsti all’articolo 9 del
b) con appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa di bilancio autorizzati annualmente con legge finanziaria, secondo criteri di gradualità collegati all’effettivo esercizio delle nuove funzioni conferite.
2. Gli oneri per la fornitura dei locali necessari per il funzionamento dei Centri per l’impiego trovano copertura ai sensi delle disposizioni riferite alle sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’articolo 3 della
3. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 36. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 17 febbraio 1989, n. 13;
b) 5 maggio 1983, n. 28.
2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 2 della
b) il numero 15 della lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della
3. Fino all’adozione della deliberazione di cui all’articolo 19, continuano ad applicarsi gli articoli 22 e 23 della
Art. 37. (Disposizione finale).
1. Le strutture regionali costituite ai sensi dell’articolo 3, comma 2, sono operative entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8, comma 1, del
ALLEGATO A
(Articolo 33, commi 1 e 2)
TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI PROFILI, AREE FUNZIONALI E POSIZIONI ECONOMICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON I PROFILI CATEGORIE E POSIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
AREE FUNZIONALI E POSIZIONI ECONOMICHE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
PROFILI CATEGORIE E POSIZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
||||
PROFILO |
AREA FUNZIONALE |
POSIZIONE ECONOMICA |
PROFILO |
CATEGORIA |
POSIZIONE |
Coordinatore amministrativo |
C |
C3 |
Istruttore amministrativo |
D |
D |
Funzionario amministrativo |
C |
C2 |
Istruttore amministrativo |
D |
D |
Funzionario socio - statistico economico |
C |
C2 |
Istruttore tecnico |
D |
D |
Specialista informatico |
C |
C2 |
Istruttore tecnico |
D |
D |
Collaboratore amministrativo |
C |
C1 |
Istruttore amministrativo |
D |
D |
Collaboratore socio - statistico economico |
C |
C1 |
Istruttore tecnico |
D |
D |
Esperto informatico |
C |
C1 |
Istruttore tecnico |
D |
D |
Assistente amministrativo |
B |
B3 |
Segretario |
C |
C2 |
Tecnico informatico |
B |
B3 |
Programmatore |
C |
C2 |
Operatore amministrativo |
B |
B2 |
Operatore amministrativo |
C |
C1 |
Coadiutore |
B |
B1 |
Coadiutore |
B |
B2 |
Ausiliario |
A |
A |
Usciere |
A |
A |
[1] Comma così modificato dall’art. 6 della
[2] Comma così modificato dall'art. 14 della
[3] Articolo così sostituito dall’art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 14 della
[5] Comma inserito dall'art. 17 della
[6] Lettera così sostituita dall'art. 10 della
[7] Comma abrogato dall’art. 6 della
[8] Articolo così sostituito dall’art. 6 della
[9] Lettera abrogata dall’art. 6 della
[10] Lettera abrogata dall’art. 6 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[12] Comma così modificato dall’art. 6 della
[13] Comma così modificato dall’art. 6 della
[14] Comma così modificato dall’art. 6 della
[15] Comma così modificato dall’art. 6 della
[16] Comma così modificato dall’art. 6 della
[17] Comma inserito dall’art. 6 della
[18] Comma già modificato dall’art. 6 della
[19] Articolo così sostituito dall'art. 16 della
[20] Comma così modificato dall’art. 3 della