Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.14 industria |
Data: | 31/03/2003 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto). |
Art. 2. (Programma triennale per lo sviluppo dell’industria e dell’artigianato). |
Art. 3. (Formazione del programma). |
Art. 4. (Osservatorio regionale dell’industria e dell’artigianato). |
Art. 5. (Oggetto). |
Art. 6. (Disposizioni generali). |
Art. 7. (Tipologia dei procedimenti istruttori). |
Art. 8. (Istruttoria automatica). |
Art. 9. (Istruttoria valutativa). |
Art. 10. (Concessione, diniego e revoca degli interventi). |
Art. 11. (Rinvio). |
Art. 12. (Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni). |
Art. 13. (Ispezioni e controlli). |
Art. 14. (Revoca degli interventi). |
Art. 15. (Sanzioni). |
Art. 16. (Strumenti di intervento). |
Art. 17. (Iniziative finanziabili). |
Art. 18. (Contributi in conto capitale). |
Art. 19. (Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi). |
Art. 20. (Prestiti partecipativi). |
Art. 21. (Fideiussioni). |
Art. 22. (Strumenti). |
Art. 23. (Iniziative dirette). |
Art. 24. (Contributi). |
Art. 25. (Limiti di spesa). |
Art. 26. (Beneficiari e strumenti). |
Art. 27. (Cessione aree produttive). |
Art. 27 bis. (Scioglimento di consorzi e società consortili). |
Art. 28. (Interventi). |
Art. 29. (Fondi di rotazione). |
Art. 30. (Gestione dei fondi di rotazione). |
Art. 31. (Fondi rischi). |
Art. 32. (Norme finanziarie). |
§ 5.14.19 – L.R. 31 marzo 2003, n. 6.
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane.
(B.U. 15 aprile 2003, n. 16).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità e oggetto).
1. La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d’Aosta nei settori dell’industria e dell’artigianato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, le iniziative dirette e gli interventi finanziari, di seguito denominati interventi, volti a promuovere in particolare:
a) la realizzazione di investimenti produttivi da parte di imprenditori singoli o associati;
b) la commercializzazione dei prodotti;
c) l’associazionismo tra imprese.
3. La presente legge disciplina, inoltre, gli strumenti di programmazione e di monitoraggio diretti a coordinare e a migliorare l’efficacia degli interventi diretti allo sviluppo delle imprese, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.
Art. 2. (Programma triennale per lo sviluppo dell’industria e dell’artigianato).
1. La Regione, nel quadro degli obiettivi programmatici comunitari, nazionali e regionali, approva il programma triennale per lo sviluppo dell’industria e dell’artigianato, di seguito denominato programma.
2. Il programma contiene:
a) la valutazione della consistenza strutturale ed economica del settore, articolata distintamente per l’industria e l’artigianato, dei principali ostacoli allo sviluppo del settore stesso e delle tendenze evolutive prevedibili;
b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;
c) le linee di politica da perseguire per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente;
d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, quantificando le risorse pubbliche da destinare al settore;
e) la suddivisione previsionale delle risorse pubbliche tra quelle di fonte comunitaria, statale, regionale e locale;
f) il coordinamento tra le risorse riservate al sostegno specifico del settore e quelle, relative ad altri settori, atte a determinare un favorevole contesto di economie esterne.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, e può essere aggiornato annualmente, in tutto o in parte, per essere adattato all’evolversi delle esigenze di sostegno del settore o delle condizioni della sua realizzazione.
Art. 3. (Formazione del programma).
1. Per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con il Consiglio permanente degli enti locali di cui all’articolo 60 della
2. Per l’elaborazione dei contenuti del programma, la Giunta regionale tiene conto delle risultanze delle attività svolte dall’Osservatorio regionale dell’industria e dell’artigianato di cui all’articolo 4.
3. Il triennio di vigenza del programma coincide con tre esercizi finanziari completi. La Giunta regionale, entro il 30 giugno precedente la scadenza del triennio, sottopone al Consiglio regionale la proposta di programma relativa al triennio successivo per la sua approvazione.
4. Il primo programma è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Osservatorio regionale dell’industria e dell’artigianato).
1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad una efficace programmazione di settore, è istituito, nell’ambito della struttura regionale competente in materia, l’Osservatorio regionale dell’industria e dell’artigianato, di seguito denominato Osservatorio.
2. Per il conseguimento delle sue finalità, l’Osservatorio:
a) promuove studi, ricerche ed indagini, generali e specialistici, relativi all’industria e all’artigianato in ambito regionale;
b) organizza la raccolta e l’aggiornamento di dati statistici significativi;
c) effettua il monitoraggio dell’efficacia degli interventi pubblici a sostegno del settore;
d) realizza strumenti di informazione periodica;
e) realizza un centro di informazione e di documentazione sugli interventi pubblici a sostegno del settore da utilizzare anche per la formazione del programma di cui all’articolo 2.
3. Per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati che abbiano specifica competenza nei settori dell’industria e dell’artigianato.
4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’organizzazione e il funzionamento dell’Osservatorio.
CAPO II
DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI
Art. 5. (Oggetto).
1. Il presente capo detta la disciplina comune delle forme di intervento a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane e industriali aventi sede operativa in Valle d’Aosta, con particolare riguardo ai procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione degli interventi medesimi.
Art. 6. (Disposizioni generali).
1. La dimensione delle imprese è quella definita dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2. Gli interventi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.
3. Gli interventi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, gli interventi sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda [1].
5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, l’apporto finanziario del soggetto beneficiario dell’intervento non può in ogni caso essere inferiore al 25 per cento del valore complessivo dell’iniziativa oggetto dell’intervento medesimo.
Art. 7. (Tipologia dei procedimenti istruttori).
1. Le domande di intervento sono sottoposte all’istruttoria automatica di cui all’articolo 8 qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a euro 50.000 e all’istruttoria valutativa di cui all’articolo 9 qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 50.000.
Art. 8. (Istruttoria automatica).
1. L’istruttoria automatica consiste nell’accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.
2. La domanda di intervento è presentata alla struttura regionale competente per materia in relazione al settore oggetto dell’intervento, di seguito denominata struttura competente.
3. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei ventiquattro mesi antecedenti la presentazione della domanda, a condizione che si tratti di interventi finanziati in regime de minimis [2].
Art. 9. (Istruttoria valutativa).
1. L’istruttoria valutativa consiste nell’accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici, finanziari e occupazionali attesi, nonché della pertinenza, compatibilità ed impatto delle spese previste in relazione all’iniziativa oggetto dell’intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa.
2. La domanda di intervento è presentata alla Finanziaria regionale Valle d’Aosta – Società per azioni (Finaosta s.p.a.), che provvede a trasmetterne copia alla struttura competente; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento dell’attività istruttoria, compresa l’entità dei compensi da corrispondere.
3. Finaosta s.p.a. effettua l’istruttoria delle domande presentate e ne comunica l’esito alla struttura competente.
Art. 10. (Concessione, diniego e revoca degli interventi).
1. La concessione, il diniego e la revoca degli interventi nei casi previsti dall’articolo 14 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva l’accettazione da parte di Finaosta s.p.a., sulla base delle garanzie offerte, qualora l’intervento sia concesso sotto forma di mutuo a tasso agevolato, di contributo in conto interessi o di prestito partecipativo.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, l’erogazione dei contributi in conto capitale, dei contributi in conto interessi, dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di intervento.
Art. 11. (Rinvio).
1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione, al diniego e alla revoca degli interventi di cui alla presente legge, nonché l’individuazione di eventuali criteri cui subordinare il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità ed i criteri per l’erogazione degli interventi, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 12. (Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni).
1. Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall’azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
2. Qualora il soggetto beneficiario dell’intervento, prima della scadenza dei periodi di cui al comma 1, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d’uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.
3. L’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso o all’alienazione anticipata dei beni finanziati è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell’intervento deve restituire l’ammontare dei finanziamenti e dell’equivalente sovvenzione dell’intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell’intervento.
4. L’autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell’intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene. L’autorizzazione può prevedere inoltre eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
5. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
6. La cessione, l’alienazione e il mutamento di destinazione dei beni oggetto di intervento, trascorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l’obbligo di estinguere eventuali mutui e prestiti partecipativi in corso di ammortamento.
7. Fermi restando i vincoli di cui al comma 1, il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo [3].
8. Nei casi di cui al comma 7, è ammessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Art. 13. (Ispezioni e controlli).
1. Le strutture competenti, anche avvalendosi di Finaosta s.p.a., possono disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e sulle iniziative oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell’intervento.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti delle imprese interessate, nonché ad ogni documentazione necessaria.
Art. 14. (Revoca degli interventi).
1. Gli interventi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:
a) non adempia l’obbligo di cui all’articolo 12, comma 1;
b) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili entro il termine previsto dalla concessione edilizia o, in presenza di altro titolo abilitativo, entro tre anni [4];
c) non ultimi le iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell’intervento;
d) attui l’iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell’intervento.
2. La revoca dell’intervento è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell’intervento medesimo, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell’intervento, l’iniziativa non sia stata ancora avviata.
3. La revoca dell’intervento comporta l’obbligo di restituire alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, di prestiti partecipativi e di fideiussioni, a Finaosta s.p.a. l’intero importo dell’intervento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 12, comma 3, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
4. La revoca dell’intervento può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.
5. La mancata restituzione dell’intervento entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto per il soggetto inadempiente di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Art. 15. (Sanzioni).
1. La revoca, anche parziale, dell’intervento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell’intero importo del beneficio indebitamente fruito.
2. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della
CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
Art. 16. (Strumenti di intervento).
1. La Regione promuove la realizzazione di investimenti produttivi da parte delle imprese, singole o associate, di cui all’articolo 5, mediante la concessione di contributi in conto capitale, di mutui a tasso agevolato, di contributi in conto interessi, di prestiti partecipativi e di fideiussioni.
2. Le spese di cui all’articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.
3. Per le imprese operanti nel settore dell’artigianato tipico e tradizionale, le spese di cui all’articolo 17, comma 2, sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 75 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.
Art. 17. (Iniziative finanziabili).
1. Possono essere ammesse agli interventi di cui all’articolo 16 le iniziative dirette alla dotazione, alla realizzazione, all’ampliamento e all’ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all’attività di impresa.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell’ambito delle seguenti categorie:
a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;
b) acquisto di immobili, aree o altri beni di pertinenza funzionalmente connessi all’attività di impresa;
c) acquisto di macchinari, arredi, attrezzature, automezzi e altri beni strettamente necessari all’esercizio dell’attività di impresa;
d) acquisto di programmi informatici, di brevetti, di licenze di sfruttamento e di conoscenze tecniche, brevettate e non brevettate;
e) adozione di misure di tutela ambientale connesse al funzionamento di insediamenti produttivi;
f) adozione di misure per l’uso razionale dell’energia.
Art. 18. (Contributi in conto capitale).
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 5.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese; limitatamente alle spese di cui all’articolo 17, comma 2, lettere a), b), c) e d), il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 15.000. [5]
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.
Art. 19. (Mutui a tasso agevolato e contributi in conto interessi).
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato e ai contributi in conto interessi è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 2.500.000 per le piccole e medie imprese e di euro 10.000.000 per le grandi imprese. [6]
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni o, nel caso dei consorzi e delle società consortili di cui all’articolo 26, a venti anni, incluso l’eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione dell’iniziativa [7].
4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. per la concessione dei mutui a tasso agevolato e dei contributi in conto interessi, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento del contributo in conto interessi.
Art. 20. (Prestiti partecipativi).
1. I prestiti partecipativi sono concessi esclusivamente ad imprese costituite in forma di società di capitali e consistono in finanziamenti, di durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a cinque anni, la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata e da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata.
2. I prestiti partecipativi sono concessi per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 17, comma 1, in misura non superiore al 70 per cento degli aumenti del capitale sociale o dei finanziamenti dei soci in conto aumento capitale sociale.
3. L’importo del prestito partecipativo non può essere inferiore a euro 150.000 e superiore a euro 1.000.000.
Art. 21. (Fideiussioni).
1. Gli interventi di cui agli articoli 19 e 20 possono essere assistiti da fideiussione prestata dalla Regione per il tramite di Finaosta s.p.a..
2. La fideiussione è prestata per una durata massima di dieci anni e non può superare il 50 per cento dell’importo dell’intervento.
3. La fideiussione può essere prestata a fronte di interventi di importo non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 2.000.000.
4. La fideiussione può essere concessa solo per la parte dell’intervento che non può essere coperta con idonee garanzie di cui dispongano l’impresa richiedente ed i suoi soci.
5. La fideiussione si riduce in misura proporzionale, sulla base del piano di ammortamento, e si estende, limitatamente alla parte di intervento garantito, a tutte le perdite definitive che l’ente erogatore dimostri di aver subito dopo aver attivato la preventiva escussione del debitore principale.
6. I rapporti tra Regione e Finaosta s.p.a. sono disciplinati da apposita convenzione.
CAPO IV
INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE
Art. 22. (Strumenti).
1. La Regione promuove l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale mediante la realizzazione di iniziative dirette e la concessione di contributi.
Art. 23. (Iniziative dirette).
1. Per le finalità di cui all’articolo 22, la Regione provvede mediante la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) elaborazione di studi e ricerche di mercato, con particolare riferimento alle indagini conoscitive sui canali più efficaci di penetrazione nei diversi Paesi;
b) partecipazione collettiva a manifestazioni fieristiche;
c) organizzazione di congressi, di seminari, di convegni e di dibattiti.
2. Per la realizzazione congiunta di programmi di attività diretti all’attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Regione può stipulare accordi con le Camere di commercio e il Ministero competente.
3. La Giunta regionale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività relativo all’anno successivo; per la definizione dei contenuti del programma, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori industriali ed artigiani, nonché con gli istituti e gli enti, pubblici e privati, interessati allo sviluppo del sistema produttivo regionale.
4. Per la realizzazione del programma, la Regione può avvalersi della collaborazione e del concorso finanziario di altri enti, pubblici e privati, operanti nei settori dell’industria e dell’artigianato.
Art. 24. (Contributi).
1. La Regione può concedere contributi alle imprese, singole e associate, di cui all’articolo 5 per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo dell’attività promozionale e commerciale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finanziabili, oltre che nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in regime de minimis, fino alla misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile, calcolata in equivalente sovvenzione lorda.
3. La Giunta regionale individua con propria deliberazione l’ammontare percentuale concedibile dei contributi, differenziandolo per imprese, singole o associate e per le diverse tipologie di investimento, nonché le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nell’ambito delle seguenti categorie:
a) studi relativi a strategie di marketing finalizzate all’internazionalizzazione delle imprese, compresa la ricerca di collaborazioni interaziendali, nonché l’assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente la definizione dei relativi accordi;
b) partecipazione a manifestazioni fieristiche e promozionali;
c) progettazione e realizzazione di nuove campagne pubblicitarie.
Art. 25. (Limiti di spesa).
1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui all’articolo 24 è di euro 2.500 e quello massimo è di euro 50.000.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.
CAPO V
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI CONSORZI DI IMPRESE
Art. 26. (Beneficiari e strumenti).
1. La Regione promuove l’associazionismo tra imprese mediante la concessione di diritti di superficie o l’alienazione di diritti di proprietà e di interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese industriali, tra imprese artigiane o tra piccole imprese industriali e imprese artigiane [8].
2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno cinque imprese.
Art. 27. (Cessione aree produttive). [9]
1. Per la realizzazione di insediamenti produttivi, la Regione o le società controllate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, del codice civile, possono concedere ai consorzi o alle società consortili di cui all’articolo 26 un diritto di superficie su aree di loro proprietà, di durata trentennale, o alienare le aree stesse.
Art. 27 bis. (Scioglimento di consorzi e società consortili). [10]
1. L’alienazione o la cessione di fabbricati realizzati da consorzi o società consortili su aree alienate o sulle quali sia stato concesso un diritto di superficie dalla Regione o da società controllate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, del codice civile sono consentite, in deroga al divieto di cui all’articolo 12, comma 1, nei soli casi di scioglimento ai sensi dell’articolo 2611 del codice civile. In tali casi, le porzioni di fabbricato non assegnate ai consorziati o ai soci possono essere alienate o cedute al solo fine del loro utilizzo per la localizzazione di insediamenti industriali o artigianali.
2. In capo ai consorziati, ai soci assegnatari o agli acquirenti terzi, restano fermi i vincoli e gli obblighi di cui all’articolo 12, comma 1. Nel caso di fabbricati realizzati sulle aree concesse in superficie, il vincolo di destinazione è elevato a trenta anni, decorrenti dalla data di costituzione del relativo diritto.
3. I consorziati, i soci assegnatari o gli acquirenti terzi subentrano, a tutti gli effetti, nei rapporti con la Regione o con le società controllate dalla Regione ai sensi dell’articolo 2359, comma primo, del codice civile facenti capo al consorzio o alla società consortile.
Art. 28. (Interventi).
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 17, comma 1, la Regione può concedere ai consorzi e alle società consortili di cui all’articolo 26 contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, mutui a tasso agevolato e fideiussioni nei limiti e con le modalità stabilite dagli articoli 16, 18, 19 e 21.
2. Ad ogni impresa consorziata possono inoltre essere concessi, in regime de minimis e per una sola volta, contributi pari a euro 5.000, la cui erogazione è subordinata all’avvenuto ottenimento della concessione edilizia relativa alla realizzazione dell’edificio consortile e contributi sulle spese di costituzione e di primo impianto, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di euro 20.000.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi a consorzi e società consortili di nuova costituzione, nonché a quelli costituiti nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
3 bis. Nel caso di assegnazione delle unità immobiliari realizzate e di intervento sotto forma di mutuo a tasso agevolato o di contributo in conto interessi, il capitale mutuato è frazionato in quote relative ad ogni lotto assegnato, con accollo da parte di ciascun assegnatario o acquirente della quota di mutuo corrispondente al lotto assegnato [11].
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 29. (Fondi di rotazione).
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all’articolo 19 e dei prestiti partecipativi di cui all’articolo 20.
2. La Giunta regionale può ripartire, secondo quote percentuali e per ciascun esercizio finanziario, le risorse necessarie per la concessione degli interventi di cui al comma 1.
3. Al conto consuntivo della Regione sono allegati, per ciascun esercizio finanziario, i rendiconti sulla situazione dei fondi di cui al comma 1, al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 30. (Gestione dei fondi di rotazione).
1. I fondi di cui all’articolo 29 sono alimentati per l’anno 2003 e per quelli successivi dalle seguenti risorse:
a) stanziamento iniziale previsto dalla presente legge, nonché appositi stanziamenti annuali del bilancio regionale;
b) rimborso, in conto di capitale e in conto d’interessi, delle rate dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
c) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato e dei prestiti partecipativi;
d) interessi maturati sulle giacenze dei fondi;
e) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi previsti dagli articoli 12, comma 3, e 14, comma 3.
2. Nella convenzione di cui all’articolo 9, comma 2, sono disciplinate le modalità di costituzione e di gestione dei fondi di rotazione, anche con riferimento all’entità dei compensi da corrispondere e alle modalità di rendicontazione dell’attività svolta, i cui oneri sono posti a carico dei fondi medesimi.
Art. 31. (Fondi rischi).
1. Per far fronte alle esigenze di copertura di eventuali insolvenze relative ai finanziamenti assistiti da fideiussioni concesse ai sensi dell’articolo 21, sono costituiti, presso Finaosta s.p.a., appositi fondi rischi.
2. Le modalità concernenti il funzionamento dei fondi rischi sono disciplinate nella convenzione di cui all’articolo 21, comma 6.
Art. 32. (Norme finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.394.434 per l’anno 2003 e in annui euro 1.394.434 a decorrere dall’anno 2004.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 negli obiettivi programmatici 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) per le finalità di cui agli articoli 9, comma 2, 13, comma 1, 19, comma 4 e 21, comma 6, 2.2.2.09. (Interventi promozionali per l’industria) e 2.2.2.10. (Interventi promozionali per l’artigianato) per le finalità di cui agli articoli 16, 22, 28 e 31, e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), dell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull’accantonamento previsto dall’allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 codice A.1.3. (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 15 sono introitati al capitolo 7700 «Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni» della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
4. Per l’applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio, e, nell’ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.
[1] Comma già sostituito dall'art. 13 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[5] Comma già modificato dall’art. 18 della
[6] Comma così modificato dall’art. 18 della
[7] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[8] Comma così modificato dall’art. 2 della
[9] Articolo così sostituito dall’art. 3 della
[10] Articolo inserito dall’art. 4 della
[11] Comma aggiunto dall’art. 5 della