Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.14 industria |
Data: | 18/04/2000 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84). |
Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 7 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84). |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84). |
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84). |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 5.14.17 - Legge regionale 18 aprile 2000, n. 11.
Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), già modificata dalle leggi regionali 21 febbraio 1996, n. 7 e 2 settembre 1997, n. 33.
(B.U. 26 aprile 2000, n. 19).
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3 della
Art. 2. (Modificazioni dell'articolo 7 della
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 8 della
Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 11 della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 13 della
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. La presente legge non comporta maggiore spesa rispetto agli stanziamenti previsti sui capitoli 20420 "Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni", 46850 "Contributi per la ricerca e lo sviluppo nel settore industriale", 46855 "Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale", 46860 "Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendale, di prodotti e di processi" e 46870 "Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione sulla qualità nel settore industriale" del Bilancio per l'anno 2000 e del Bilancio pluriennale 2000/2002 per l'attuazione degli interventi di cui alla
Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall’art. 21 della
[2] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 7 della
[3] Sostituisce l'art. 8 della
[4] Sostituisce l'art. 11 della
[5] Sostituisce l'art. 13 della