Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.3 assetto del territorio |
Data: | 02/07/2004 |
Numero: | 11 |
§ 3.3.53 - L.R. 2 luglio 2004, n. 11.
Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11.
(B.U. 27 luglio 2004, n. 30).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto ed ambito di applicazione della legge).
1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera g), e 3, comma primo, lettera c), della
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l’utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.
Art. 2. (Espropriazione di beni appartenenti a particolari categorie).
1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, nonché quelli sui quali siano esercitati usi civici o diritti collettivi possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d’intesa tra le amministrazioni interessate mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma o un qualsiasi altro atto di intesa comunque denominato.
2. La dichiarazione di pubblica utilità, connessa all’approvazione dell’intervento o del programma da realizzare, determina l’immediata cessazione del vincolo di indisponibilità, nonché degli usi civici o di qualsiasi altro diritto collettivo precedentemente esistente sui beni da espropriare.
3. I soggetti, pubblici o privati, ovvero le consorterie tra gli stessi, che fruiscono a qualsiasi titolo delle utilità derivanti dall’uso civico o dall’esercizio di diritti collettivi comunque denominati, ovvero dall’uso esclusivo degli stessi diritti, trasferiscono sulle indennità di espropriazione le prerogative già esercitabili sui beni espropriati.
Art. 3. (Funzioni comunali e regionali).
1. Spettano ai Comuni le funzioni espropriative nei casi in cui l’approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità di un’opera pubblica o di pubblica utilità sia di competenza comunale. In ogni altro caso, nonché per le opere di pubblica utilità promosse da privati, le funzioni espropriative sono esercitate dalla Regione.
2. L’esercizio delle funzioni espropriative è subordinato alla costituzione e all’organizzazione di un ufficio per le espropriazioni, al quale è preposto un dirigente ovvero, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, il responsabile del servizio, individuato dal Comune stesso. I Comuni possono costituire l’ufficio anche in forma associata, attraverso le Comunità montane.
3. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell’ausilio di tecnici esterni.
4. Se l’opera pubblica o di pubblica utilità è realizzata da un concessionario, l’amministrazione concedente può delegargli, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi, determinando l’ambito della delega nel provvedimento di concessione, i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
Art. 4. (Commissione regionale per le espropriazioni).
1. È istituita la Commissione regionale per le espropriazioni, di seguito denominata Commissione, composta da:
a) il dirigente dell’ufficio regionale per le espropriazioni, con funzioni di presidente;
b) il dirigente responsabile dell’Agenzia del territorio;
c) il dirigente dell’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER);
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di urbanistica;
e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di territorio;
f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura;
g) due esperti in materia di agricoltura e di foreste, designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
h) un rappresentante designato dal Consiglio permanente degli enti locali.
2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura; nell’atto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi di cui al comma 1, lettere g) e h), in ogni caso di assenza o di impedimento; i componenti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), possono, di volta in volta, nominare, per iscritto, un delegato che li sostituisca.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente dell’ufficio regionale per le espropriazioni, designato dal dirigente.
Art. 5. (Competenze della Commissione).
1. La Commissione esercita le seguenti competenze:
a) determina, entro il 31 gennaio di ogni anno, i valori agricoli medi, riferiti al precedente anno solare, dei terreni ricompresi nel territorio regionale;
b) determina, ad istanza dell’ente espropriante, l’indennità definitiva di espropriazione, l’indennità di occupazione temporanea, l’indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, nonché quella di retrocessione, qualora sulla misura delle predette indennità 3653 non vi sia stato accordo tra le parti.
Art. 6. (Osservatorio regionale dei valori immobiliari).
1. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme sul territorio regionale dei criteri estimativi vigenti e dei criteri per la determinazione dei contributi di cui alla
2. I dati contenuti nella banca dati dell’ORVI sono messi a disposizione degli enti esproprianti e dei professionisti incaricati di redigere le perizie di stima per la determinazione dell’indennità di espropriazione.
3. I criteri per l’istituzione dell’ORVI e le modalità di funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni).
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti dalla presente legge possono essere trasmessi al destinatario mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.
3. Per destinatario delle notificazioni di cui ai commi 1 e 2, si intende il proprietario che risulti al momento della notifica intestatario catastale del bene da espropriare.
4. Qualora l’ente espropriante abbia accertato che l’intestazione catastale, per inevasa voltura, non coincide con quella risultante dai pubblici registri immobiliari, le notificazioni di cui al presente articolo sono inviate, oltre che all’intestatario catastale, anche al diverso soggetto che al momento dell’accertamento risulti proprietario nei registri immobiliari.
5. Le comunicazioni relative ad espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere effettuate mediante notifica all’amministratore del condominio.
6. Una copia delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla presente legge può essere affissa per quindici giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune nel cui territorio si trovano gli immobili da espropriare. L’affissione è obbligatoria e sostituisce la comunicazione o l’avviso in tutti i casi in cui questi non possono aver luogo per irreperibilità o per assenza del proprietario risultante dai registri catastali o ipotecari, ovvero se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulti il proprietario attuale, e in tutti i casi nei quali non sia stato possibile rinvenire gli indirizzi dei destinatari per incompletezza del dato catastale, ovvero quando l’accertamento risulti eccessivamente oneroso per l’irreperibilità dell’intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare.
CAPO II
REGIME DEI VINCOLI ESPROPRIATIVI
Art. 8. (Vincoli espropriativi derivanti da piani urbanistici).
1. Non può procedersi all’espropriazione se il bene non è stato preventivamente sottoposto ad un vincolo di inedificabilità preordinato all’espropriazione.
2. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all’espropriazione quando diventa efficace l’atto di approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero che destini l’area ad un pubblico servizio.
3. Il vincolo preordinato all’espropriazione decade se nei cinque anni successivi alla sua apposizione non sia dichiarata la pubblica utilità dell’opera, ovvero non sia approvato uno strumento attuativo del piano regolatore generale cui consegua la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi in esso previsti.
Art. 9. (Vincoli espropriativi derivanti da modificazioni dei piani urbanistici).
1. Quando l’opera da realizzare ricade su aree che il piano regolatore non destina a servizi pubblici, si provvede ad una modificazione del piano regolatore. Si applicano, a tal fine, le procedure previste dai titoli III e IV della
2. Il vincolo preordinato all’esproprio si intende apposto quando diventa efficace il provvedimento di modificazione del piano regolatore.
3. Il promotore dell’opera pubblica o di pubblica utilità provvede a far sì che, all’avvio della procedura finalizzata alla modificazione del piano regolatore, a tutti i proprietari delle aree interessate dalla modificazione sia inviata una comunicazione recante l’avviso:
a) dell’avvio del procedimento da cui deriva il vincolo preordinato all’espropriazione;
b) del luogo e delle modalità per la consultazione della relativa documentazione;
c) della possibilità e delle modalità per l’eventuale presentazione di osservazioni concernenti la modificazione del piano regolatore ed i vincoli che ne derivano.
4. Le comunicazioni di cui al comma 3 devono essere contestuali al deposito in pubblica visione degli atti concernenti la modificazione che si intende apportare al piano regolatore, qualora si debba provvedere al deposito ai sensi della
Art. 10. (Reiterazione dei vincoli espropriativi e loro indennizzabilità).
1. Il Comune può riconfermare il vincolo espropriativo decaduto, per una durata non superiore a cinque anni, a condizione che sia contestualmente previsto in favore dei proprietari delle aree interessate, ancorché non ancora conosciuti al momento della reiterazione del vincolo, un indennizzo commisurato al 4 per cento delle indennità di espropriazione iniziali riferibili ai beni vincolati, per ogni anno o frazione di anno di reiterazione del vincolo.
2. L’indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo è corrisposto a richiesta del proprietario, entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data in cui è divenuto efficace l’atto impositivo e non può essere portato in detrazione dall’indennità di espropriazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui la reiterazione del vincolo espropriativo derivi direttamente dall’approvazione del progetto dell’opera pubblica o di pubblica utilità, e a tale approvazione consegua la contestuale dichiarazione di pubblica utilità preordinata alla promozione della procedura di espropriazione.
CAPO III
PROGETTAZIONE DEL PIANO ESPROPRIATIVO
Art. 11. (Autorizzazione all’accesso).
1. Per le attività di qualsiasi natura preordinate alla progettazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad accedere ai luoghi interessati.
2. L’autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, indica i nominativi delle persone che possono accedere ai luoghi interessati ed è comunicata al proprietario del bene risultante dai registri catastali, nonché al suo possessore, se conosciuto, almeno tre giorni prima dell’inizio delle operazioni.
Art. 12. (Attività che precedono l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità).
1. Il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, di cui all’articolo 4 della
a) di una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché gli eventuali nulla osta, le autorizzazioni, le dichiarazioni di compatibilità ambientale o gli altri atti di assenso comunque denominati, acquisiti ai sensi della normativa vigente;
b) del piano particellare grafico e descrittivo degli immobili da espropriare, corredato del rilievo topografico e del progetto di frazionamento delle aree da espropriare parzialmente, con indicazione dei proprietari e degli altri soggetti che risultino iscritti nei registri catastali e di quelli accertati presso l’ufficio dei registri immobiliari, nonché degli indirizzi di ciascuno di essi desunti dai registri anagrafici comunali, salvo il caso in cui il progettista attesti che tale ultimo accertamento sia risultato impossibile per incompletezza del dato catastale, ovvero eccessivamente oneroso per l’irreperibilità dell’intestatario nei registri anagrafici del Comune di nascita o del Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare; i predetti accertamenti catastali ed anagrafici devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del deposito;
c) della relazione giustificativa dei criteri estimativi adottati per la determinazione delle indennità di espropriazione, nonché della stima analitica, per ciascun bene da espropriare, del più probabile valore di mercato e delle indennità di espropriazione, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree interessate dai lavori, della natura e consistenza dei manufatti e fabbricati da demolire, delle indennità per la soppressione o lo spostamento di attività commerciali o produttive, delle indennità per deviazioni provvisorie di strade o di altre opere interferenti, e di ogni altra circostanza valutabile.
2. Il responsabile del procedimento dell’ufficio per le espropriazioni effettua una verifica, anche a campione, dell’attendibilità e dell’aggiornamento dei dati di cui al comma 1, lettere b) e c), e qualora riscontri gravi incongruenze od omissioni invita il coordinatore del ciclo, ovvero il promotore dell’espropriazione, a compiere i necessari supplementi di indagine e le dovute integrazioni.
3. I soggetti di cui al comma 1, dopo aver proceduto alle eventuali integrazioni richieste ai sensi del comma 2, provvedono altresì, mediante un unico atto, ad inviare al proprietario dell’area ove è prevista la realizzazione dell’opera:
a) l’avviso del deposito del progetto definitivo, precisando che all’approvazione del progetto consegue la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
b) l’avviso della messa a disposizione, a favore del proprietario, degli elaborati progettuali, indicando il nominativo del coordinatore del ciclo, ovvero del promotore dell’espropriazione, al quale possono essere inviate osservazioni da parte degli interessati nei quindici giorni successivi alla ricezione dell’avviso.
4. Il proprietario dell’area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l’espropriazione si estenda anche alle frazioni residue dei suoi beni, qualora di esse, in esito all’espropriazione, risulti un’utilizzazione eccessivamente onerosa.
5. L’ente espropriante si pronuncia sulle osservazioni con atto motivato. Se l’accoglimento, in tutto o in parte, delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei confronti di quest’ultimo le comunicazioni di cui al comma 3.
6. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell’opera, l’amministrazione può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.
Art. 13. (Acquisizione integrativa di immobili non previsti dal piano particellare di espropriazione).
1. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l’opportunità di espropriare o di asservire altri beni, attigui a quelli già espropriati, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 della
2. Il piano particellare integrativo è depositato presso l’ufficio per le espropriazioni, che provvede agli adempimenti di cui all’articolo 12.
3. I termini per proporre osservazioni sono ridotti a cinque giorni se i destinatari dell’avviso sono proprietari di aree già espropriate per la realizzazione dello stesso intervento.
4. Qualora le nuove aree da espropriare siano già destinatarie di un vincolo urbanistico preordinato all’espropriazione e la loro acquisizione comporti un costo che possa trovare copertura nella somma stanziata per l’opera, il piano particellare integrativo è approvato dal coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, che si pronuncia anche sulle osservazioni ricevute. Negli altri casi, il nuovo piano è approvato nelle stesse forme previste per l’approvazione del progetto originario.
5. L’approvazione del piano particellare integrativo comporta, oltre alla nuova dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, anche la dichiarazione di particolare urgenza della procedura espropriativa e di indifferibilità dei lavori.
6. Se i proprietari dei nuovi immobili da espropriare, anche prima dell’approvazione del piano particellare integrativo, accettano bonariamente l’espropriazione, la sottoscrizione del verbale di accordo sostituisce ogni informativa o comunicazione e dà titolo all’ente espropriante e all’ente, pubblico o privato, incaricato della esecuzione dei lavori di procedere senza ulteriori formalità all’occupazione d’urgenza delle aree da acquisire al fine della prosecuzione immediata dei lavori.
7. In favore dei proprietari che abbiano sottoscritto il verbale di accordo sull’espropriazione prima dell’approvazione del nuovo piano particellare e che abbiano pertanto consentito l’immediata occupazione dei propri beni, è riconosciuta una indennità aggiuntiva pari al 20 per cento delle corrispondenti indennità di espropriazione, da liquidarsi contestualmente a queste nelle forme e nei termini ordinari.
8. Qualora non si raggiunga l’immediato accordo con i proprietari delle aree, il dirigente o il responsabile dell’ufficio espropriazioni, sulla base del nuovo piano particellare approvato, dispone, ai sensi dell’articolo 32, su richiesta motivata del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, l’occupazione d’urgenza delle aree integrative da espropriare.
CAPO IV
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ
Art. 14. (Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità).
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando è approvato il progetto definitivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità;
b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di un accordo di programma, di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto equivalente.
2. Qualora dopo l’approvazione del progetto definitivo siano ancora necessari concerti, intese, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, compreso l’eventuale perfezionamento della procedura di variante urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta con la deliberazione successiva con la quale l’amministrazione che ha approvato il progetto dà atto dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti e della immediata espropriabilità delle aree, anche nelle more del completamento della progettazione esecutiva.
Art. 15. (Contenuto ed effetti dell’atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità).
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell’opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all’esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera devono essere indicati gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo espropriativo e deve essere altresì stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio deve essere emanato.
4. Se manca l’espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera acquista efficacia.
5. L’ente che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera può disporre la proroga dei termini di cui ai commi 3 e 4, per giustificate ragioni.
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
7. Restano ferme le disposizioni che consentono l’esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini più ampi rispetto a quelli di cui al comma 4.
Art. 16. (Istituzione del registro degli atti che dichiarano la pubblica utilità).
1. L’ente che approva uno degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero che emana un decreto di espropriazione, se diverso dalla Regione, ne trasmette una copia all’ufficio regionale per le espropriazioni.
2. Presso l’ufficio regionale per le espropriazioni è tenuto il registro degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità, nonché degli atti con cui è disposta l’espropriazione, distinti in relazione ai diversi enti che li hanno adottati.
3. L’ente espropriante comunica inoltre all’ufficio regionale per le espropriazioni:
a) se sia stato emanato entro il prescritto termine il decreto di esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto, e se il decreto sia stato eseguito;
b) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera o il decreto di esproprio;
c) se nel corso dell’esecuzione del lavoro si sia reso necessario procedere ad acquisizioni integrative di aree non ricomprese nell’originario piano particellare di espropriazione e per quali ragioni.
4. I dati raccolti sono trasmessi dall’ufficio regionale per le espropriazioni alla banca dati-osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 41 della
CAPO V
PROCEDURA DI ESPROPRIAZIONE
Art. 17. (Determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione).
1. Divenuto efficace l’atto che dichiara la pubblica utilità, nei successivi trenta giorni, il coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro pubblico, ovvero il promotore dell’espropriazione negli altri casi, trasmette all’ufficio per le espropriazioni tutti gli elaborati progettuali necessari alla conduzione della procedura acquisitiva, compresa copia delle osservazioni inviate dai proprietari nella fase di elaborazione del progetto.
2. Il dirigente, o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, nomina il responsabile del singolo procedimento espropriativo il quale:
a) dispone lo svolgimento delle operazioni topografiche necessarie alla redazione e alla approvazione dei tipi di frazionamento delle aree da espropriare, ove non ancora acquisiti, anche avvalendosi di tecnici esterni;
b) effettua l’aggiornamento dei dati anagrafici e catastali risultanti dal piano particellare di espropriazione;
c) verifica gli indirizzi dei nuovi intestatari, compiendo indagini presso gli uffici anagrafici dei Comuni di nascita e dei Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili da espropriare;
d) notifica a ciascun proprietario un avviso di avvio del procedimento espropriativo e, contestualmente, indica, con un preavviso di almeno sette giorni, il giorno e l’ora fissati per il compimento di un sopralluogo sui fondi da espropriare, del quale è dato conto in apposito verbale sullo stato di consistenza redatto in contraddittorio con il proprietario o il possessore.
3. Il responsabile del procedimento, tenuto conto della stima delle indennità predisposta dal progettista e delle risultanze dei sopralluoghi effettuati sui beni da espropriare, nonché delle eventuali osservazioni inoltrate dai proprietari, indica le somme che valuta congrue per le espropriazioni.
Art. 18. (Pronuncia dell’espropriazione).
1. Il dirigente, o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, in relazione alle risultanze dell’attività istruttoria compiuta per la stima delle indennità dal responsabile del procedimento ed acquisiti, se necessari, i tipi di frazionamento delle aree da espropriare approvati dall’ufficio competente, determina la misura delle indennità provvisorie e adotta il decreto di esproprio.
Art. 19. (Contenuto ed effetti del decreto di esproprio).
1. Il decreto di esproprio:
a) è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;
b) indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all’esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell’opera;
c) indica l’indennità determinata in via provvisoria;
d) dispone, in favore del beneficiario, il trasferimento del diritto di proprietà o del diritto oggetto dell’espropriazione;
e) è eseguito mediante l’immissione del beneficiario nel possesso del bene espropriato.
2. Il decreto di esproprio, a cura e a spese del beneficiario, è registrato in termini di urgenza, trascritto presso l’ufficio per la tenuta dei registri immobiliari e volturato nei registri catastali.
3. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso, entro cinque giorni dalla data di adozione, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 20. (Esecuzione del decreto di esproprio).
1. L’esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell’ente espropriante o del suo beneficiario, con la redazione del verbale sullo stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso nei beni espropriati, purché sia stata offerta al proprietario l’indennità provvisoria di espropriazione.
2. Un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione, è notificato all’espropriato almeno sette giorni prima della stessa.
3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l’espropriato ovvero, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell’espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene.
4. L’immissione in possesso si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
5. La notifica del decreto di esproprio e della connessa indennità provvisoria può avere luogo anche contestualmente alla sua esecuzione, qualora le precedenti notifiche o comunicazioni siano state indirizzate ad un soggetto che, per inevasa volturazione catastale, risultava ancora intestatario dell’immobile alla data di avvio del procedimento espropriativo. In tal caso, e comunque in ogni circostanza in cui l’interessato dichiari di non aver ricevuto avviso del decreto di esproprio, la notifica si intende effettuata con la consegna a mani del destinatario, a cura del soggetto incaricato delle operazioni di immissione in possesso, di copia conforme del decreto stesso; una seconda copia è sottoscritta dal destinatario per ricevuta. Qualora vi sia l’opposizione del proprietario o del possessore del bene alla immissione in possesso, ovvero sorgano oggettive difficoltà di esecuzione del provvedimento, nel verbale si dà atto di tali circostanze e le operazioni possono essere differite ad altra data.
6. L’ente che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all’ufficio regionale per le espropriazioni.
Art. 21. (Occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione).
1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 17, può essere disposta, su richiesta motivata dei soggetti di cui al medesimo articolo 17, comma 1, l’occupazione anticipata dei beni immobili necessari, con decreto contenente l’elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, l’indicazione dei beni da occupare, nonché la determinazione dell’indennità provvisoria.
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere in particolare emanato nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
b) per la realizzazione di opere relative a servizi a rete d’interesse pubblico in materia di telecomunicazioni, acque ed energia;
c) per gli interventi di cui alla
d) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.
3. La Giunta regionale può adottare, nell’ambito della propria attività di programmazione, pianificazione ed indirizzo, ulteriori modalità di applicazione del presente articolo in ordine alla specificazione del carattere di particolare urgenza previsto dal comma 1.
4. L’esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell’immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all’articolo 20 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.
5. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità è riconosciuto un acconto dell’80 per cento dell’indennità stessa, previa presentazione di un’autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.
6. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione è dovuta l’indennità per l’occupazione, da determinare ai sensi dell’articolo 33.
7. Il decreto che dispone l’occupazione d’urgenza perde efficacia qualora non sia emanato il decreto di esproprio nei termini di cui all’articolo 15.
Art. 22. (Effetti dell’espropriazione per i terzi).
1. L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.
3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità.
4. Qualora a seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, o nel corso dell’esecuzione dei lavori, siano riscontrate problematiche, non precedentemente risolte in fase progettuale, relative ai rapporti con enti terzi o soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, il Presidente della Regione convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta da parte del coordinatore del ciclo di realizzazione del lavoro, un’apposita conferenza di servizi, anche per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica o di spostamento delle interferenze non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche definite nel corso della conferenza di servizi.
CAPO VI
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
SEZIONE I
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
Art. 23. (Rinvio alle disposizioni statali).
1. Salvo quanto previsto dal presente capo, alla determinazione delle indennità di espropriazione si applicano le disposizioni statali vigenti.
Art. 24. (Determinazione delle indennità).
1. L’indennità di espropriazione e quella di asservimento sono determinate sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di esproprio, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli aventi natura espropriativa.
2. Il valore del bene è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle migliorie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano, in ogni caso, realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell’avvio del procedimento di espropriazione.
3. Al fine della stima del valore del bene e dell’applicazione dei criteri indennitari previsti per le aree edificabili, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di esproprio.
4. Sono considerate edificabili le aree comprese nelle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui all’articolo 22 della
SEZIONE II
CONCORDAMENTO DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA
Art. 25. (Offerta dell’indennità provvisoria).
1. Il provvedimento di espropriazione e di determinazione in via provvisoria della corrispondente indennità è notificato per estratto al proprietario, nelle forme degli atti processuali civili, e trasmesso al promotore o al beneficiario dell’esproprio, se quest’ultimo sia soggetto diverso dall’ente espropriante e sia tenuto al pagamento delle indennità; unitamente al predetto atto, al proprietario deve essere altresì notificato un invito del responsabile del procedimento a voler dichiarare, nei trenta giorni successivi, l’eventuale accettazione delle somme offerte, nonché la disponibilità alla cessione volontaria e a voler predisporre in tempo utile la documentazione da esibire per ottenerne il pagamento, con l’avvertenza che, ove l’ammontare dell’indennità provvisoria offerta sia inferiore a cento euro, il mancato riscontro nei trenta giorni successivi al ricevimento dell’offerta equivale ad accettazione della stessa.
Art. 26. (Concordamento dell’indennità).
1. Qualora intenda accettare la misura dell’indennità espropriativa offerta, il proprietario, ovvero l’enfiteuta, sottoscrive una dichiarazione di accettazione; tale dichiarazione può essere inviata all’ufficio per le espropriazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nel caso di beni in proprietà comune ed indivisa, la dichiarazione di accettazione è sottoscritta dal comproprietario limitatamente alla sua quota.
3. Con la dichiarazione di accettazione dell’indennità, il proprietario, ovvero l’enfiteuta deve produrre, oltre al codice fiscale e ad una copia del documento di identità personale:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che il bene, alla data dell’espropriazione, era nella proprietà esclusiva del dichiarante, ovvero, nel caso di bene in comproprietà, quali fossero le quote appartenenti a ciascun comproprietario, e che sullo stesso bene non gravavano pesi o diritti di terzi che possano impedire il pagamento diretto delle indennità;
b) una dichiarazione dell’usufruttuario, del concedente o del garantito di accettazione dell’indennità e di concordamento con il proprietario delle modalità di ripartizione, nel caso di bene sul quale gravava un usufrutto o di bene enfiteutico, o di bene sul quale gravava una garanzia ipotecaria o di altra natura.
SEZIONE III
PAGAMENTO E DEPOSITO DELLE INDENNITÀ
Art. 27. (Pagamento diretto dell’indennità concordata).
1. Il dirigente o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, esaminata la documentazione prodotta dal proprietario e accertata la titolarità di questi alla percezione delle indennità, nei quindici giorni successivi, dispone il pagamento diretto delle somme concordate, con provvedimento immediatamente esecutivo qualora non risultino diritti di terzi.
2. Il provvedimento che autorizza il pagamento diretto delle indennità è notificato ai terzi titolari di diritti reali risultanti dalla documentazione esibita.
3. Decorsi quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2, il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto diviene esecutivo se non sono state presentate opposizioni; in tal caso, il responsabile del procedimento annota in calce al provvedimento l’avvenuta esecutività.
4. Divenuto esecutivo il provvedimento di pagamento diretto, la procedura per la liquidazione delle indennità deve concludersi nei successivi sessanta giorni, decorsi i quali le somme non pagate sono maggiorate degli interessi determinati nella misura legale.
5. Al pagamento dell’indennità provvede l’ente espropriante ovvero il soggetto, pubblico o privato, che vi sia altrimenti tenuto.
6. L’ufficio per le espropriazioni procede ad idonei controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal proprietario e nel caso in cui ne accerti la falsità ne fa denuncia all’autorità competente.
Art. 28. (Deposito delle indennità).
1. Il responsabile del procedimento forma l’elenco:
a) dei proprietari che hanno concordato la misura delle indennità loro offerte, ma che non hanno tempestivamente prodotto la documentazione attestante la titolarità alla loro percezione;
b) dei proprietari rispetto ai quali è intervenuta l’accettazione tacita dell’indennità;
c) dei proprietari dai quali sia stata proposta opposizione al pagamento diretto.
2. L’elenco, con l’indicazione delle indennità spettanti a ciascun proprietario, è allegato al provvedimento con il quale il dirigente o il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni dispone il deposito delle corrispondenti somme presso la Cassa depositi e prestiti.
3. Dell’avvenuto deposito è data comunicazione al proprietario e ai terzi che risultino dalla documentazione in possesso dell’ufficio.
Art. 29. (Svincolo delle indennità depositate).
1. Il provvedimento di svincolo delle indennità espropriative depositate presso la Cassa depositi e prestiti è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio per le espropriazioni, nelle forme e con le modalità previste per il provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto.
2. Non può essere disposto lo svincolo delle indennità se queste non siano divenute definitive rispetto a tutti gli aventi diritto.
3. Nel caso di indennità depositate a seguito dell’esistenza di diritti di terzi non risolti in sede di concordato, ovvero a seguito di opposizioni al pagamento diretto, lo svincolo può essere disposto allorché sia esibito l’atto di concordamento sulla ripartizione delle somme, ovvero la pronuncia dell’autorità giudiziaria che abbia deciso la controversia insorta tra il proprietario ed il terzo.
SEZIONE IV
DETERMINAZIONE DELL’INDENNITÀ DEFINITIVA
Art. 30. (Stima delle indennità).
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notifica del provvedimento di determinazione dell’indennità provvisoria di cui all’articolo 25, la misura dell’indennità provvisoria di espropriazione si intende non concordata, salvo il caso di accettazione tacita per le indennità inferiori a cento euro.
2. Il responsabile del procedimento forma l’elenco dei proprietari che non hanno accettato le indennità loro offerte, con l’indicazione delle somme da sottoporre alla stima della Commissione di cui all’articolo 4, ridotte del 40 per cento se riferite ad aree edificabili.
3. L’elenco è trasmesso, a cura del responsabile del procedimento, alla Commissione; all’elenco devono essere allegati gli stati di consistenza redatti ai sensi dell’articolo 20, nonché, se del caso, ogni altro documento o elaborato in possesso dell’ente espropriante che possa essere utile alla stima delle indennità.
4. La Commissione determina l’indennità di secondo grado entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, sulla base della documentazione ricevuta, effettuando, se necessario, un sopralluogo.
5. La Commissione trasmette la relazione di stima al responsabile del procedimento, il quale, nei quindici giorni successivi, provvede a notificarla al proprietario espropriato, nonché al concessionario dell’opera pubblica, al beneficiario dell’espropriazione o al promotore, se soggetti diversi dall’ente espropriante; una seconda copia della relazione di stima è affissa per quindici giorni all’albo pretorio del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili espropriati.
6. Qualora nessuno dei soggetti interessati, compreso l’ente espropriante, abbia proposto, entro trenta giorni dal compimento dell’ultimo degli adempimenti di pubblicità di cui al comma 5, opposizione alla stima, le somme stimate dalla Commissione si intendono definitive; delle somme così determinate si provvede al pagamento ovvero al deposito nella Cassa depositi e prestiti.
CAPO VII
OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Art. 31. (Occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio).
1. L’ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, può disporre l’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, ivi comprese le aree da assoggettare ad asservimento, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori risultanti dall’approvazione del progetto.
2. Al proprietario del fondo è notificata l’ordinanza che dispone l’occupazione temporanea, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui ne è prevista l’esecuzione. Copia dell’avviso è affissa per la durata di quindici giorni all’albo pretorio del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili da occupare.
3. Al momento della immissione in possesso, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.
4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto di questi, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. Il possessore e i titolari di diritti, reali o personali, di godimento sul bene da occupare possono partecipare alle operazioni.
Art. 32. (Occupazione temporanea e d’urgenza di aree assoggettabili ad esproprio).
1. L’ente espropriante, su richiesta motivata dei soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, può procedere all’occupazione temporanea ed urgente di fondi assoggettabili alla procedura espropriativa nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui debbano utilizzarsi beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità.
2. L’occupazione d’urgenza non può in ogni caso protrarsi, in assenza dell’avvio della procedura espropriativa, oltre il termine di un anno dalla data di immissione in possesso.
Art. 33. (Indennità per l’occupazione).
1. Nel caso di occupazione di un’area, è dovuta al proprietario una indennità commisurata al mancato reddito ricavabile dal bene occupato, ovvero, in mancanza di prova sull’ammontare del reddito, una somma pari, per un anno di occupazione, ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell’area e, per ogni mese o frazione di mese, ad un dodicesimo dell’indennità annua.
2. Se manca l’accordo, su istanza di chi vi abbia interesse, l’indennità è determinata dalla Commissione.
CAPO VIII
11 NOVEMBRE 1974, N. 44, E 6 APRILE 1998, N. 11
Art. 34. (Modificazioni alla
1. L’articolo 3 della
«Art. 3
1. Il contributo di cui al primo comma dell’articolo 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’avviso dell’ente espropriante circa l’ammontare dell’indennità provvisoria di espropriazione.».
2. L’articolo 4 della
«Art. 4
1. L’importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree non edificabili è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente ai sensi dell’articolo 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare, diminuito dell’importo dell’indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area.
2. Ai proprietari coltivatori diretti o conduttori diretti di aziende agricole, iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane, istituita con
3. La somma tra l’indennità di espropriazione calcolata ai sensi della normativa vigente ed il contributo straordinario di cui ai commi 1 e 2 non può superare il valore venale dei terreni espropriati. In caso di superamento, il contributo straordinario è erogato soltanto per la differenza utile al raggiungimento di tale valore.».
4. L’articolo 7 della
5. L’articolo 8 della
6. L’articolo 10 della
«Art. 10
1. I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla struttura regionale competente in materia di espropriazioni.
2. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del decreto di esproprio o dalla data del ricevimento della richiesta di determinazione del contributo straordinario da parte degli enti esproprianti.».
7. Il primo comma dell’articolo 12 della
«1. Su proposta dell’assessore regionale competente in materia di agricoltura, la Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell’ambito del territorio regionale, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati e tenuto conto delle qualità colturali inserite, ai fini della concessione delle indennità compensative per le zone svantaggiate, nel piano regionale di sviluppo rurale, approvato ai sensi del
8. Il secondo comma dell’articolo 12 della
9. Ogni riferimento a disposizioni statali contenuto nella
Art. 35. (Modificazione alla
1. Al comma 1 dell’articolo 91 della
CAPO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 36. (Rinvio alle disposizioni statali in materia di espropriazione).
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico approvato con
Art. 37. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere per l’applicazione delle disposizioni dei capi VI e VII della presente legge è determinato in euro 130.000 per l’anno 2004 e in annui euro 2.554.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006 nell’obiettivo programmatico 2.1.4.01 «Interventi su beni patrimoniali», e si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso obiettivo programmatico:
a) al capitolo 35080 (Spese per l’acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa, nonché per la corresponsione della indennità di occupazione temporanea e d’urgenza), per euro 100.000 per l’anno 2004 e per annui euro 950.000 per gli anni 2005 e 2006;
b) al capitolo 35081 (Spese per l’acquisizione di beni immobili a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedure espropriative, nonché per corresponsione di somme dovute per occupazioni divenute illegittime), per euro 15.000 per l’anno 2004 e per annui euro 104.000 per gli anni 2005 e 2006;
c) al capitolo 35100 (Contributi straordinari per l’esproprio e l’occupazione d’urgenza di beni immobili), per euro 15.000 per l’anno 2004 e per annui euro 1.500.000 per gli anni 2005 e 2006.
3. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 38. (Dichiarazione d’urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.