Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 5. sviluppo economico |
Capitolo: | 5.17 sport e tempo libero |
Data: | 17/03/2005 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione all’articolo 7). |
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 7 bis). |
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 10). |
Art. 4. (Modificazioni all’articolo 11). |
Art. 5. (Modificazione all’articolo 25). |
Art. 6. (Modificazioni all’articolo 28). |
Art. 7. (Modificazione all’articolo 30). |
Art. 8. (Disposizioni finanziarie). |
Art. 9. (Disposizioni transitorie). |
Art. 10. (Entrata in vigore). |
§ 5.17.73 - L.R. 17 marzo 2005, n. 6.
Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1 dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).
(B.U. 5 aprile 2005, n. 14).
Art. 1. (Modificazione all’articolo 7).
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
«l. Si considera esercizio saltuario della professione nella regione l’attività ivi svolta da maestri di sci provenienti con i loro clienti da altre regioni italiane, regolarmente iscritti all’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.».
Art. 2. (Inserimento dell’articolo 7 bis).
1. Dopo l’articolo 7 della
«Art. 7 bis. (Maestri di sci stranieri).
1. L’esercizio stabile della professione da parte di maestri di sci stranieri è subordinato all’iscrizione all’albo professionale regionale; l’iscrizione è concessa previo riconoscimento del titolo posseduto dal richiedente, in applicazione delle disposizioni di cui al
2. A seguito dell’iscrizione di cui al comma 1, il maestro di sci interessato è tenuto a frequentare, nell’ambito del primo corso di formazione utile, indetto e organizzato dall’AVMS d’intesa con la struttura regionale competente, un corso di aggiornamento vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:
a) geografia e ambiente montano della Valle d’Aosta;
b) topografia e orientamento;
c) impiantistica funiviaria;
d) normativa regionale sul turismo, con particolare riguardo a quella concernente la professione di maestro di sci.
3. L’esercizio temporaneo della professione, di durata non superiore a quattro settimane nel corso della medesima stagione invernale, da parte di maestri di sci provenienti, con i propri clienti, da Stati membri dell’UE diversi dall’Italia o di maestri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, non iscritti in un albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma, è subordinato all’accertamento, da effettuarsi a cura della Regione, su proposta e con l’ausilio tecnico dell’AVMS, che il maestro interessato possegga, anche sulla base dell’esperienza professionale maturata, una idonea formazione professionale.
4. Qualora all’esito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3 risultino differenze sostanziali, consistenti nel difetto di conoscenze essenziali funzionali alla salvaguardia della sicurezza dei clienti, rispetto alla formazione prescritta ai sensi della presente legge per l’esercizio in Valle d’Aosta della professione di maestro di sci, la Regione, su proposta e con l’ausilio tecnico dell’AVMS, dispone nei confronti del richiedente l’applicazione di misure compensative. All’applicazione delle misure compensative provvede l’AVMS, d’intesa con la struttura regionale competente.
5. Le determinazioni concernenti, nei singoli casi, l’accertamento di cui al comma 3 e l’applicazione delle misure compensative di cui al comma 4 sono assunte con decreto dell’assessore regionale competente in materia di turismo. L’assolvimento delle misure compensative costituisce titolo permanente di idoneità ai fini dell’esercizio temporaneo della professione in Valle d’Aosta, ma non comporta in nessun caso il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio stabile della professione.
6. La Giunta regionale, sentita l’AVMS, disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore aspetto concernente l’esercizio temporaneo della professione, ivi comprese le procedure di cui ai commi 3 e 4 per l’accertamento e per l’applicazione di misure compensative. La deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
7. Non è soggetto agli obblighi di cui al presente articolo l’esercizio saltuario della professione, di durata non superiore a sette giorni non consecutivi nel corso della medesima stagione invernale, da parte di maestri di sci provenienti con i propri clienti da altri Stati dell’UE o da Paesi terzi, salvo, in ogni caso, da parte degli interessati, l’obbligo di segnalare preventivamente la loro presenza alla locale scuola di sci.».
Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 10).
1. L’articolo 10 della
«Art. 10. (Albo professionale regionale).
1. È istituito presso 1’AVMS l’albo professionale regionale dei maestri di sci.
2. L’AVMS conserva l’albo e ne cura l’aggiornamento.
3. I maestri di sci iscritti ad altro albo professionale regionale o provinciale possono ottenere il trasferimento, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 11.
4. I maestri di sci di cui al comma 3 sono tenuti a frequentare, nell’ambito del primo corso di formazione utile, successivo all’avvenuto trasferimento, indetto e organizzato dall’AVMS d’intesa con la struttura regionale competente, un corso di aggiornamento vertente sulle seguenti materie teorico-culturali:
a) geografia e ambiente montano della Valle d’Aosta;
b) topografia e orientamento;
c) impiantistica funiviaria;
d) normativa regionale concernente la professione di maestro di sci;
e) norme di sicurezza e primo soccorso in montagna;
f) conoscenze della terminologia tecnica, inerente all’insegnamento dello sci, in lingua inglese e francese.».
Art. 4. (Modificazioni all’articolo 11).
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della
2. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 5. (Modificazione all’articolo 25).
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della
Art. 6. (Modificazioni all’articolo 28).
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 della
«b bis) un finanziamento, fino ad un massimo del cento per cento, dedotte le quote poste a carico dei richiedenti, delle spese previste per l’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 7bis, comma 4;».
2. Il comma 3 dell’articolo 28 della
«3. Le quote di iscrizione poste a carico dei partecipanti ai corsi di cui al comma 1, lettera b), e quelle poste a carico dei soggetti nei cui confronti è disposta l’applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 7bis, comma 4, sono previamente concordate dall’AVMS con la struttura regionale competente.».
Art. 7. (Modificazione all’articolo 30).
1. Ai commi 4 e 5 dell’articolo 30 della
Art. 8. (Disposizioni finanziarie).
1. L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 6 è determinato in annui euro 10.000 a decorrere dall’anno 2005.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell’obiettivo programmatico 2.2.2.12 (Interventi promozionali per il turismo).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante l’utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell’obiettivo programmatico 3.2. (Altri oneri non ripartibili) del bilancio per l’anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. (Disposizioni transitorie).
1. Nel caso di maestri di sci stranieri che dimostrano, con idonea documentazione, di aver esercitato temporaneamente l’attività in Valle d’Aosta per almeno dodici giorni nel corso di ciascuna delle stagioni invernali 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, le eventuali misure compensative da applicare ai sensi dell’articolo 7bis, comma 4, della
2. Gli oneri derivanti dall’organizzazione dei corsi sono a totale carico dei partecipanti.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’AVMS, definisce con propria deliberazione ogni altro aspetto relativo all’organizzazione e allo svolgimento dei corsi.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente al primo accertamento utile, successivo all’entrata in vigore della presente legge, effettuato ai sensi dell’articolo 7bis, comma 3, della
Art. 10. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entrerà in vigore il 1° giugno 2005.
[1] Comma così modificato dall’art. 36 della