§ 2.1.20 – L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:2. organizzazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale
Data:20/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa della Regione. Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3).
Art. 2.  (Disposizioni in materia di fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 7 agosto 1986, n. 46).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di elisuperfici. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).
Art. 4.  (Disposizioni in materia di interventi forestali. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere culturale o scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69).
Art. 7.  (Interventi a sostegno dello sviluppo delle aree naturali protette. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40).
Art. 10.  (Disposizioni in materia di affidamento e di esecuzione di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).
Art. 11.  (Disposizioni in materia di coltivazione di cave e torbiere. Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1996, n. 15).
Art. 12.  (Disposizioni in materia di progetti linguistici in ambito scolastico. Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50).
Art. 13.  (Disposizioni in materia di regime dei beni di proprietà della Regione. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12).
Art. 14.  (Disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).
Art. 15.  (Disposizioni in materia di sostegno alle attività teatrali. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45).
Art. 16.  (Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).
Art. 17.  (Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all’artigianato. Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 30).
Art. 18.  (Disposizioni in materia di finanziamento della Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser. Modificazione alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47).
Art. 19.  (Proroga di termini concernenti adempimenti vari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e disposizioni in materia di finanza locale).
Art. 20.  (Disposizioni in materia di destinazione della «Casa Barillier». Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5).
Art. 21.  (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27).
Art. 22.  (Disposizioni in materia di organizzazione sanitaria. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, e 4 settembre 1995, n. 41).
Art. 23.  (Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche autonome. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19).
Art. 24.  (Disposizioni in materia di personale ATAR. Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2000, n. 21).
Art. 25.  (Disposizioni urbanistiche conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5).
Art. 26.  (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19).
Art. 27.  (Sanzioni amministrative in materia di attività di panificazione. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 20).
Art. 28.  (Disposizioni in materia di personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta. Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 23, e 8 luglio 2002, n. 12).
Art. 29.  (Disposizioni concernenti la composizione della Commissione regionale per l’artigianato. Modificazione alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34).
Art. 30.  (Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7).
Art. 31.  (Disposizioni in materia di complessi ricettivi all’aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8).
Art. 32.  (Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5).
Art. 33.  (Disposizioni in materia di incentivi alle imprese artigiane. Interpretazione autentica dell’articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6).
Art. 34.  (Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazione alla l.r. 21/2003).
Art. 35.  (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3).
Art. 36.  (Disposizioni in materia di abilitazione all’esercizio della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4).
Art. 37.  (Disposizioni in materia di utilizzazioni forestali).
Art. 38.  (Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo nazionale per la montagna).
Art. 39.  (Disposizioni in materia di compensi ai componenti dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali).
Art. 40.  (Disposizioni in materia di interventi a sostegno degli impianti a fune).
Art. 41.  (Disposizioni per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l’esercizio delle attività di installazione di impianti di gas).
Art. 42.  (Abrogazioni).
Art. 43.  (Disposizioni finanziarie).


§ 2.1.20 – L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.

(B.U. 8 febbraio 2005, n. 6).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di organizzazione amministrativa della Regione. Modificazione alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3). [1]

     1. Il quarto comma dell’articolo 70 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull’ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15, è sostituito dal seguente:

«4. Le deleghe devono risultare da atto scritto, comunicato, rispettivamente, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e alla Giunta regionale per presa d’atto; gli atti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.».

 

     Art. 2. (Disposizioni in materia di fornitura gratuita dei libri di testo. Modificazioni alle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 7 agosto 1986, n. 46).

     1. Dopo la lettera d) del primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 (Assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della regione), è aggiunta la seguente:

«d bis) scuole secondarie di secondo grado di tipo esistente nella Regione ma ubicate fuori dal territorio regionale, a condizione che le scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione non li abbiano ammessi in quanto prevedono un numero programmato di iscrizioni.».

     2. Dopo il primo comma dell’articolo 1 della l.r. 40/1975 è aggiunto il seguente:

«1 bis. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell’arco dell’anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d’anno per documentati motivi.».

     3. L’articolo 3 della l.r. 40/1975, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 19 giugno 2000, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l’acquisto e l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni, nonché i criteri per l’assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui all’articolo 1, comma 1 bis.

2. I libri di testo sono assegnati in uso agli alunni delle scuole o istituti interessati e rimangono di proprietà dell’Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo da parte degli alunni assegnatari di restituirli al termine dell’anno scolastico.».

     4. L’articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), come da ultimo sostituito dall’articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. La Regione assegna gratuitamente gli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, agli alunni regolarmente iscritti e frequentanti:

a) le scuole primarie dipendenti dalla Regione;

b) le scuole paritarie;

c) le scuole sussidiate.

2. La spesa relativa alla fornitura gratuita è ammessa per ogni alunno una sola volta nell’arco dell’anno scolastico; è tuttavia ammessa la spesa relativa ad una seconda fornitura gratuita in caso di trasferimento in corso d’anno per documentati motivi.

3. La Giunta regionale, nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio, stabilisce con propria deliberazione i parametri di spesa, le modalità per l’acquisto degli strumenti didattici, nonché i criteri per l’assegnazione della seconda fornitura gratuita nei casi di cui al comma 2.».

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di elisuperfici. Modificazione alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15).

     1. Dopo il comma 5bis dell’articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è aggiunto il seguente:

«5 ter. È consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), la costituzione di elisuperfici ad una quota superiore ai 1.500 metri s.l.m., con particolare riferimento a ghiacciai e terreni innevati, per operazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo, anche turistico, del territorio regionale; dette elisuperfici sono assimilabili a quelle occasionali di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), e non sono soggette a limitazioni dei movimenti.».

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di interventi forestali. Modificazione alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44).

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.».

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di Fondazione Istituto musicale della Valle d’Aosta. Modificazione alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8).

     1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d’Aosta), è sostituita dalla seguente:

«e) i componenti dell’organo di amministrazione e di quello di revisione, designati dalla Regione, sono nominati dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale);».

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di sostegno alle iniziative di carattere culturale o scientifico. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 69).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 69 (Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico), è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Contributi alle corali e ai gruppi folcloristici).

1. Le corali e i gruppi folcloristici della Valle d’Aosta possono fruire di contributi per:

a) lo svolgimento dell’attività annuale, subordinatamente alla partecipazione del gruppo o del coro alla tradizionale manifestazione annuale denominata Assemblea di canto corale, nei seguenti limiti:

1) fino a euro 800, per l’attività annuale delle corali e dei gruppi aventi almeno quindici componenti;

2) fino a euro 300, per l’attività annuale delle corali e dei gruppi aventi meno di quindici componenti;

3) fino a euro 20, per ogni componente;

b) la confezione di costumi storici e tradizionali. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l’ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000. Il giudizio sulla storicità dei costumi spetta alla Commissione di cui all’articolo 5, comma 3;

c) l’acquisto di divise. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l’ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 6.500;

d) l’organizzazione in Valle d’Aosta di manifestazioni di particolare rilevanza, da concordare con la struttura regionale competente in materia di sostegno alle iniziative culturali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 3.100;

e) la partecipazione delle corali segnalate dalla giuria dell’Assemblea di canto corale a manifestazioni di particolare rilevanza, fuori del territorio regionale, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo annuale non superiore a euro 1.600. I contributi a tal fine concessi in più anni possono essere utilizzati cumulativamente.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo è erogato ogni dieci anni e l’ammontare relativo è determinato nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 10.000.».

     3. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente: «Il contributo è erogato ogni dieci anni e l’ammontare relativo è determinato nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 13.000.».

     4. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 69/1993 è sostituito dal seguente:

«2. Le bande musicali della Valle d’Aosta possono fruire di un contributo per l’organizzazione del tradizionale raduno annuale nella misura massima del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo complessivo non superiore a euro 18.000.».

 

     Art. 7. (Interventi a sostegno dello sviluppo delle aree naturali protette. Modificazioni alla legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75).

     1. L’articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75 (Promozione di turismo naturalistico e culturale nell’ambito delle aree naturali protette), è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità).

1. La Regione, al fine di favorire e sostenere le attività di turismo naturalistico e culturale nell’ambito del versante valdostano del Parco nazionale Gran Paradiso, delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l’istituzione di aree naturali protette), e dei siti Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, realizza direttamente o eroga contributi per l’acquisto, la costruzione o il recupero funzionale di:

a) strutture destinate ad uffici operativi e di coordinamento;

b) strutture ad uso pubblico destinate a centri visita, centri di accoglienza, punti di informazione o di divulgazione didattica e scientifica sulle caratteristiche del Parco, delle aree naturali protette e dei siti.».

     2. L’articolo 2 della l.r. 75/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Soggetti beneficiari).

1. Possono usufruire dei contributi di cui all’articolo 1 il Parco nazionale Gran Paradiso, nonché gli altri enti parco, le fondazioni, i Comuni e le Comunità montane i cui territori o il cui ambito territoriale di attività siano, almeno in parte, ricompresi nell’ambito di un’area naturale protetta o di un sito Natura 2000 ricadente nel territorio valdostano.».

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di assegnazione, determinazione dei canoni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39). [2]

     1. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l’assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell’assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, si considera il reddito annuo complessivo di ciascun componente il nucleo familiare, determinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili, e relativo all’ultima dichiarazione la cui scadenza sia precedente la data di pubblicazione del bando.».

     2. Al comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 39/1995, le parole: «imponibile fiscale» sono soppresse.

     3. Il comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Si considera reddito annuo complessivo la somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare, determinati ai sensi del d.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, al netto dei soli oneri deducibili.».

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40). [3]

     1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), come sostituito dall’articolo 33, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui nei dieci anni antecedenti quello di approvazione da parte dell’ente proprietario della proposta del piano di vendita sul singolo alloggio o sull’intero stabile siano effettuati interventi di manutenzione straordinaria, di cui all’articolo 31, comma primo, lettera b), della l. 457/1978, la percentuale di abbattimento per la vetustà, di cui all’ultimo periodo del comma 1, è applicata a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori in ragione del 2 per cento per ogni anno trascorso, fino ad un massimo del 20 per cento. In ogni caso, il prezzo di vendita dell’alloggio non può essere superiore al valore determinato ai sensi del comma 1, maggiorato dell’importo dei lavori di manutenzione straordinaria.».

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di affidamento e di esecuzione di lavori pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12).

     [1. Dopo il comma 10 dell’articolo 23 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), è aggiunto il seguente:

«10 bis. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o inferiore a euro 75.000, la qualificazione dei soggetti in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente è conseguita con l’iscrizione nel registro delle imprese.».] [4]

     2. Il comma 2 dell’articolo 45 della l.r. 12/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Gli oneri inerenti ai servizi di ingegneria e di architettura, ivi comprese le prove e le indagini, gli studi di fattibilità e le attività di supporto al coordinatore del ciclo e ai tecnici incaricati della progettazione o della direzione lavori, le spese connesse alle procedure di affidamento dei predetti servizi e dei lavori, nonché le spese relative agli atti pianificatori di cui agli articoli 7 e 8 fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.».

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia di coltivazione di cave e torbiere. Modificazioni alla legge regionale 11 luglio 1996, n. 15).

     1. [Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 luglio 1996, n. 15 (Norme per la coltivazione di cave e torbiere, per il reperimento dei materiali di cava e per il riassetto delle cave abbandonate), è sostituito dal seguente:

«2. Sino a quando non sono approvati i piani regionali delle attività estrattive redatti ai sensi della presente legge, la Giunta regionale può autorizzare l’apertura di nuove cave, esclusivamente nelle aree già previste nei piani approvati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.»] [5].

     2. [Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 15/1996, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2 bis. Decorsi tre anni dall’approvazione dei piani regionali delle attività estrattive redatti ai sensi della presente legge senza che siano stati approvati i relativi aggiornamenti, la Giunta regionale può autorizzare l’apertura di nuove cave, esclusivamente nelle aree già previste dai piani vigenti, previo parere favorevole dei Comuni interessati, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 8.»] [6].

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di progetti linguistici in ambito scolastico. Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50).

     1. Il primo comma dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 50 (Interventi propedeutici all’applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nelle scuole secondarie di secondo grado della Regione) è sostituito dal seguente :

«1. I criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sono approvati annualmente con deliberazione della Giunta regionale. »

     2. Il comma 2 dell’art. 4 della l.r. 50/96 è sostituito dal seguente:

«2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede alla determinazione e al trasferimento dei finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base della valutazione dei progetti formulata dall’Ufficio ispettivo-tecnico dell’assessorato regionale competente in materia di istruzione. »

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di regime dei beni di proprietà della Regione. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12).

     [1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d’Aosta), è inserito il seguente:

     «3 bis. Limitatamente alle strade regionali, l’uso particolare può essere accordato oltre che mediante concessione, anche mediante autorizzazione o nulla osta secondo la normativa vigente in materia. I relativi atti, compresi quelli di revoca nei casi di cui al comma 7, sono adottati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di viabilità.».] [7]

     2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 12/1997, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il primo incanto vada deserto si procede ad un secondo esperimento d’asta e, nel caso d’ulteriore esito infruttuoso, ad un terzo, abbattendo ciascuna volta il prezzo a base d’asta del 15 per cento. Nel caso in cui anche il terzo incanto abbia esito negativo, si procede alla vendita mediante procedura di confronto pubblico concorrenziale ad offerte libere, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La struttura regionale di cui all’articolo 18 provvede, ai fini dell’aggiudicazione, a valutare la congruità delle offerte pervenute.».

     3. La lettera a) del comma 6 dell’articolo 13 della l.r. 12/1997 è abrogata.

 

     Art. 14. (Disposizioni in materia di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29).

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:

     «2. La Regione svolge le funzioni programmatorie e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale con qualunque modalità esercitati.».

     2. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

     «4. Il piano è valido per dieci anni e può essere modificato annualmente con l’osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione; i contenuti del piano di cui al comma 3, lettere a), b) ed e), limitatamente ad aumenti di percorrenza chilometrica non superiori al 3 per cento della percorrenza massima indicata nel piano per ogni sub-bacino, possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di trasporti.».

     3. Dopo l’articolo 13 della l.r. 29/1997, è inserito il seguente:

     «Art. 13 bis. (Iniziative volte allo studio, alla divulgazione e alla promozione nel settore dei trasporti).

     1. In relazione alle finalità e agli ambiti di applicazione della presente legge, la struttura regionale competente in materia di trasporti:

     a) promuove lo sviluppo di iniziative volte allo studio e alla sensibilizzazione nel settore del trasporto pubblico e di merci, dell’intermodalità, e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e documentale dei trasporti nella regione;

     b) mette in atto ogni iniziativa ritenuta idonea per la promozione e la divulgazione dei risultati delle iniziative di cui alla lettera a).».

     4. L’articolo 14 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14. (Orari).

     1. Gli orari dei servizi di trasporto pubblico sono approvati con decreto dell’assessore regionale competente in materia di trasporti, coerentemente con i programmi di esercizio approvati dalla Giunta regionale.

     2. I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, con le modalità e nelle forme stabilite dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.

     3. Alla struttura regionale competente in materia di trasporti è demandata, inoltre, la definizione dei modi di diffusione e delle altre forme di promozione e di pubblicità dell’orario.».

     5. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

     «3 bis. I criteri e le modalità, tecniche organizzative e procedurali, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di trasporti.».

     6. All’articolo 21 della l.r. 29/1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, la parola: «partecipa» è sostituita dalle seguenti: «può partecipare»;

     b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo può provvedersi nel caso in cui la struttura unitaria di cui al comma 1 non risulti in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 20, comma 2.».

     7. Il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

     «5. La Giunta regionale, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri relativi, può concedere particolari agevolazioni, fino ad un massimo del 40 per cento di sconto sugli abbonamenti, per l’uso, da parte dei residenti in Valle d’Aosta, dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui al capo IV. Analoghe agevolazioni possono essere previste e concesse dalla Giunta regionale per altre modalità di trasporto pubblico, al fine di incentivare l’utilizzo del sistema di tariffazione integrata.».

     8. [L’articolo 38 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 38. (Programmazione regionale).

     1. Le linee funiviarie in servizio pubblico che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra centri abitati e che siano costituite da impianti dotati di veicoli chiusi sono realizzate in conformità al piano di bacino di traffico di cui all’articolo 6.

     2. Le linee funiviarie, diverse da quelle di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con i contenuti del programma regionale per gli impianti a fune.

     3. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di impianti funiviari, previa acquisizione, anche mediante apposita conferenza di servizi, del parere delle strutture regionali competenti in materia di turismo, di assetto idrogeologico, di valanghe, di foreste, di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di pianificazione territoriale.

     4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti l’Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e il Consiglio permanente degli enti locali, ed è approvato dal Consiglio regionale.»] [8].

     9. [L’articolo 39 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

     «Art. 39. (Contenuti del programma regionale per gli impianti a fune).

     1. Il programma regionale per gli impianti a fune individua, mediante l’analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici, le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste.

     2. Il programma indica:

     a) i dati dell’ultimo triennio relativi alla frequentazione e ai conti economici di gestione degli esercenti degli impianti funzionanti;

     b) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;

     c) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;

     d) i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti, nonché gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare.

     3. Il programma è valido per cinque anni e può essere aggiornato, annualmente, con l’osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.» ] [9].

     10. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 29/1997, le parole: «ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «a tre mesi».

     11. Dopo il comma 2 dell’articolo 56 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Al fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze alle quali sono preordinati i servizi di cui al comma 1, possono essere autorizzati, senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti, a favore dei soggetti di cui al medesimo comma servizi ulteriori resi dai soggetti affidatari dei contratti di servizio stipulati ai sensi del comma 2 al di fuori dei limiti di orario o di chilometraggio previsti dai contratti stessi.».

     12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai servizi comunque resi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a cura dei soggetti affidatari dei contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

     13. Il comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 29/1997 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono definiti atipici di linea i servizi, effettuati con autobus di linea o di noleggio, destinati al raggiungimento di luoghi di lavoro, di ricreazione o di studio ed esercitati senza oneri per la Regione.».

     14. [La lettera c) del comma 6 dell’articolo 68 della l.r. 29/1997 è sostituita dalla seguente:

     «c) realizzazione di impianti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

     1) impianti che, singolarmente o in successione con altri, consentano l’alimentazione dell’area sciabile o della stazione turistica, e la cui fonte di traffico sia esterna all’area sciabile o alla stazione turistica;

     2) impianti di lunghezza inferiore ai 500 metri e che non comportino un apprezzabile aumento del carico urbanistico, né alterino apprezzabilmente l’assetto ambientale;

     3) impianti realizzati in sostituzione di una o più linee, a condizione che siano rispettate tutte le finalità di trasporto delle linee sostituite;

     4) impianti realizzati per la completa rilocalizzazione di un comprensorio all’interno del medesimo comune;» ] [10].

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di sostegno alle attività teatrali. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45).

     1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 (Disposizioni a favore dell’attività

teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «dal 70% all’85%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 90 per cento»;

     b) alla lettera b), le parole: «dal 10% al 25%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 25 per cento»;

     c) alla lettera c), le parole: «dal 5% al 15%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento»;

     d) alla lettera d), le parole: «dal 5% al 10%» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento».

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11).

     1. All’alinea del comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), le parole: «ufficialmente censiti o classificati» sono sostituite dalle seguenti: «elencati nell’Appendice “4 Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario – Aree di pertinenza di laghi – L” della Relazione illustrativa del PTP».

     2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 11/1998 è abrogata.

     3. [Dopo il comma 2 dell’articolo 34 della l.r. 11/1998 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. I Comuni, per i laghi artificiali, intesi come una massa d’acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia e disciplinano le destinazioni d’uso consentite in esse nell’ambito dei Piani regolatori comunali.».] [11]

     4. Il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     «3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, negli ambiti di cui al comma 1 sono ammessi:

     a) per una profondità di 20 metri dalle sponde, gli interventi previsti all’articolo 40, comma 2, delle norme di attuazione del PTP;

     b) per una profondità compresa tra 20 e 100 metri dalle sponde, oltre agli interventi di cui alla lettera a), interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, è ammesso l’ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l’edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna. È altresì consentito il mutamento della destinazione d’uso, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di laghi e zone umide.».

     5. Il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     «4. In caso di motivata necessità, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3, la Giunta regionale, acquisiti, tramite conferenza di servizi, i pareri delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e di urbanistica, nonché di quelle competenti in relazione alla specifica natura dell’intervento proposto, può deliberare l’approvazione dei progetti di interventi d’interesse generale aventi particolare rilevanza sociale ed economica; la rilevanza predetta o l’interesse generale devono essere riconosciuti, con adeguata motivazione, nella deliberazione che ammette la deroga; i progetti devono essere corredati di specifiche valutazioni idrogeologiche e ambientali e devono essere coerenti con la tutela e valorizzazione delle zone umide e dei laghi naturali o artificiali.».

     6. Dopo il comma 4 dell’articolo 34 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 5, è inserito il seguente:

     «4 bis. Per le zone umide e i laghi, la procedura di deroga di cui al comma 4 è ricompresa in quella di cui all’articolo 4 delle norme di attuazione del PTP.».

     7. Al comma 5 dell’articolo 34 della l.r. 11/1998 le parole: «in base alle definizioni recate dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle definizioni recate dai commi 2 e 2bis».

     8. Il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     «2. Nelle aree di cui al comma 1, lettera a), è vietato ogni intervento edilizio o infrastrutturale ad eccezione:

     a) degli interventi di demolizione senza ricostruzione;

     b) degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, senza aumento del carico insediativo o modifica della destinazione d’uso; i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;

     c) degli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti, a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;

     d) degli interventi di consolidamento, risanamento e restauro conservativo di beni di interesse storico, compatibili con la normativa di tutela, senza aumenti di superficie e volume e senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente;

     e) delle opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei dissesti;

     f) delle opere di regimazione delle acque, superficiali e sotterranee, nonché di sistemazione agraria, comprensive di ogni intervento infrastrutturale necessario, nel rispetto degli equilibri statici e idrodinamici delle aree, della ristrutturazione e della realizzazione di infrastrutture puntuali, lineari, ad esclusione di quelle viarie, e a rete non altrimenti localizzabili; i relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente valutato dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.».

     9. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 8, è inserito il seguente:

     «2 bis. Gli interventi di cui al comma 2 devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie. Il Comune può deliberare l’eventuale aumento del carico insediativo per gli interventi di cui al comma 2 realizzati all’interno delle zone A di cui all’articolo 22, sulla base delle indicazioni derivanti da uno specifico studio della situazione di pericolosità del bacino che individui le possibili misure di mitigazione del rischio.».

     10. Il comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     «3. Fatto salvo il rispetto di eventuali disposizioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree di cui al comma 1, lettera b), sono consentiti, oltre alle opere di cui al comma 2, gli interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici e delle infrastrutture esistenti, senza aumento di superficie, di volume e del carico insediativo. All’interno dei centri edificati, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti e con le norme del piano regolatore, è ammesso l’ampliamento, compresa la sopraelevazione, per adeguare l’edificio a specifiche leggi in materia di sicurezza o norme igienico-sanitarie, ed in particolare per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna, il mutamento della destinazione d’uso senza aumento del carico insediativo, nonché la costruzione di autorimesse strettamente connesse con gli edifici esistenti. I relativi progetti devono essere corredati di uno specifico studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, compatibilmente con lo stato di dissesto in essere o potenziale. La Giunta regionale può deliberare l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di importanti interessi economici e sociali; tali progetti devono fondarsi su specifiche indagini geognostiche, sulla specifica valutazione dell’adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di difesa necessarie.».

     11. Al comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 11/1998, le parole: «tramite specifiche indagini geognostiche» sono sostituite dalle seguenti: «tramite specifica valutazione geologica e geotecnica».

     12. Al comma 2 dell’articolo 36 della l.r. 11/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 4bis».

     13. Al comma 4 dell’articolo 36 della l.r. 11/1998, le parole: «si applicano, rispettivamente, le disposizioni del piano stralcio e» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni».

     14. Il comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     «4. La cartografia di cui al comma 1 è sottoposta a revisione da parte del Comune interessato o della Giunta regionale, per recepire le modificazioni verificatesi a seguito:

     a) di eventi calamitosi o di aggiornamenti del quadro dei dissesti idrogeologici;

     b) di indagini e studi di dettaglio della pericolosità idrogeologica di parti del territorio;

     c) del mutamento sostanziale del quadro di riferimento alla base delle delimitazioni già approvate.».

     15. Dopo il comma 4 dell’articolo 38 della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 14, è aggiunto il seguente:

     «4 bis. La revisione della cartografia di cui al comma 1 avviene con le procedure di cui ai commi 1 e 2 ove proposta dal Comune interessato, oppure da parte della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di urbanistica, sulla base del parere espresso dalla conferenza di pianificazione di cui all’articolo 15, alla quale partecipano i responsabili delle strutture regionali competenti in materia di urbanistica, difesa del suolo, vincoli idrogeologici, il Sindaco, o suo delegato, del Comune interessato dalle perimetrazioni e altri eventualmente individuati dal responsabile del procedimento in relazione ai contenuti della modifica, entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla base di specifiche indagini di approfondimento della situazione di dissesto, da parte della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.».

     16. Il comma 4 dell’articolo 79 della l.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:

     «4. Qualora le violazioni riguardino immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e della l.r. 56/1983, l’assessore regionale competente in materia di beni culturali o di tutela del paesaggio, in relazione alla natura del vincolo, salva restando l’applicazione di misure e sanzioni previste da altre norme, può ordinare, qualora lo ritenga necessario, la totale o parziale restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili dell’abuso, indicando i criteri e le modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, o disporre l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a euro 600 e non superiore a euro 6.000.».

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all’artigianato. Modificazioni alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 30).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1998, n. 30 (Agevolazioni creditizie all’artigianato), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché sui finanziamenti attivati dagli istituti di credito ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), e successive modificazioni, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione».

     2. Il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Il concorso nel pagamento degli interessi si attua mediante l’abbattimento del tasso a carico dell’impresa artigiana nella misura massima del 75 per cento del tasso di riferimento stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, in conformità alla normativa europea.».

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di finanziamento della Consulta permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura walser. Modificazione alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47).

     1. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), è aggiunto il seguente:

«7 bis. La Presidenza della Regione concorre al finanziamento delle spese di funzionamento della Consulta, nel limite dell’ammontare annuo stabilito dalla Giunta regionale. A tal fine, la Consulta, entro il 30 novembre di ogni anno, presenta la rendicontazione delle spese sostenute unitamente ad una relazione sull’attività svolta.».

 

     Art. 19. (Proroga di termini concernenti adempimenti vari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e disposizioni in materia di finanza locale).

     1. Al comma 1 dell’articolo 118 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta), le parole: «entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo statuto comunale adottato ai sensi della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2005».

     2. Al comma 1 dell’articolo 120 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 29, comma 3, della l.r. 21/2003, le parole: «Entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

     3. Al comma 1 dell’articolo 121 della l.r. 54/1998, come da ultimo modificato dall’articolo 29, comma 4, della l.r. 21/2003, le parole: «Entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».

     4. [In deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta), per le Comunità montane ed il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2012, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento] [12].

     5. [In deroga a quanto disposto dall’articolo 23, comma 3, del regolam. reg. 1/1999, fino al 31 dicembre 2012, le Comunità montane possono utilizzare l’avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti correlate all’esercizio associato di funzioni comunali o dall’esercizio di funzioni ad esse delegate dai Comuni; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l’avanzo di amministrazione per tutte le spese correnti] [13].

     5 bis. L'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, oltre che per la restituzione del capitale residuo, per far fronte a interessi e a indennizzi correlati all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari [14].

     5 ter. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali valdostani è ammesso nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il totale delle entrate dei titoli I, II e III per i Comuni e I e II per le Comunità montane, ai fini della definizione del loro rapporto con gli interessi passivi, deve essere calcolato attribuendo ai trasferimenti regionali senza vincolo settoriale di destinazione, erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), il 20 per cento del loro valore monetario [15].

     5 quater. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 5ter non si applicano ai mutui da contrarre per opere Fospi ammesse a finanziamento ai programmi 2010/2012 e 2011/2013 [16].

     5 quinquies. Per i mutui da contrarre per opere Fo.S.P.I. ammesse a finanziamento ai programmi 2012/2014 e 2013/2015, la percentuale da applicare nel calcolo di cui al secondo periodo del comma 5ter è pari al 60 per cento [17].

 

     Art. 20. (Disposizioni in materia di destinazione della «Casa Barillier». Modificazione alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 (Concessione di contributo per il restauro ed il recupero funzionale del fabbricato denominato «Casa Barillier», sito in Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o didattico-culturale».

 

     Art. 21. (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27).

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell’organizzazione del servizio idrico integrato), le parole: «I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei dal punto di vista territoriale o per settore specialistico» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei».

     2. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 27/1999 è sostituito dal seguente:

«3. Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, provvedendo:

a) all’attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;

b) al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità;

c) alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso;

d) alla predisposizione del programma di cui al comma 2, lettera b), a livello di ambito regionale e all’approvazione dei programmi medesimi a livello di sottoambito;

e) alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l’attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.».

     3. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 27/1999, le parole: «I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei,» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei».

     4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 27/1999, come modificato dall’articolo 10 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, le parole: «entro il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».

     5. Al comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 27/1999, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008».

 

     Art. 22. (Disposizioni in materia di organizzazione sanitaria. Modificazioni alle leggi regionali 25 gennaio 2000, n. 5, e 4 settembre 1995, n. 41).

     1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

«1. È istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria, così composto:

a) il direttore sanitario dell’azienda USL, con funzioni di presidente;

b) quattordici rappresentanti del personale medico, di cui otto dirigenti medici ospedalieri, tre medici dirigenti delle attività extra-ospedaliere, di cui uno del dipartimento di prevenzione e un medico veterinario, da tre medici convenzionati, di cui un medico di medicina generale, un medico specialista pediatra di libera scelta ed un medico specialista ambulatoriale interno. La metà degli eletti della componente medica ospedaliera è riservata a personale responsabile di struttura complessa. Nella componente medica extraospedaliera due posti sono riservati a responsabili di struttura complessa;

c) due eletti tra gli altri laureati del ruolo sanitario;

d) un eletto tra il personale infermieristico;

e) un eletto tra il personale tecnico-sanitario;

f) un eletto tra il personale della riabilitazione;

g) un eletto tra il personale di vigilanza ed ispezione;

h) un eletto tra il personale ostetrico.».

     2. Il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 5/2000 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) sono elettori ed eleggibili i dipendenti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) e h);

b) sono elettori ed eleggibili i medici ed i sanitari non medici titolari di rapporto convenzionale appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui all’articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

c) la votazione avviene mediante l’espressione di un’unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti componenti:

1) medici ospedalieri;

2) medici non ospedalieri;

3) medici di medicina generale;

4) medici specialisti ambulatoriali interni;

5) medici specialisti pediatri di libera scelta;

6) medici veterinari;

7) laureati sanitari non medici;

8) personale infermieristico;

9) personale tecnico sanitario;

10) personale della riabilitazione;

11) personale di vigilanza ed ispezione;

12) personale ostetrico.

d) l’elettorato attivo per l’elezione della componente dipendente medica spetta a tutto il personale dipendente medico.».

     3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta procede ad indire elezioni integrative nell’ambito del Consiglio dei sanitari, secondo modalità definite con apposita deliberazione della Giunta regionale. I componenti che sono nominati a seguito delle elezioni integrative rimangono in carica sino alla scadenza dei membri che già compongono il Consiglio dei sanitari alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Dopo il comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 5/2000, è inserito il seguente:

«1 bis. L’area della prevenzione assolve inoltre ai compiti di natura sanitaria propri della materia medico-legale e svolge funzioni inerenti all’appropriatezza delle procedure clinico assistenziali effettuate dai servizi sanitari e a tutela dei diritti degli utenti del servizio sanitario regionale.».

     5. L’articolo 33 della l.r. 5/2000 è abrogato.

     6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) e creazione, nell’ambito dell’Unità sanitaria locale della Valle d’Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell’Unità operativa di microbiologia), è inserita la seguente:

«c bis) servizio di medicina legale;».

     7. Dopo il capo IV del titolo II della l.r. 41/1995, è inserito il seguente:

«CAPO IV BIS

SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

Art. 30 bis. (Servizio di medicina legale).

1. I compiti del Servizio di medicina legale sono i seguenti:

a) accertamento, valutazione, certificazione medicolegale anche in tema di idoneità varie, in forma monocratica, previsti da normative specifiche;

b) istruttoria per indennizzo a danneggiati da emotrasfusioni o vaccinazioni prevista da normativa specifica;

c) attività di polizia mortuaria ai sensi della normativa vigente;

d) accertamento collegiale della morte;

e) gestione del registro regionale delle cause di morte;

f) attività necrosettoria;

g) accertamento, valutazione, certificazione in ambito di idoneità all’impiego e visite di controllo;

h) accertamento, valutazione, certificazione, organizzazione ed informazione in materia di tutela sociale e sanitaria dei portatori di minorazioni e di handicap;

i) accertamento, valutazione, certificazione collegiale in tema di idoneità alle mansioni dei lavoratori, dispensa dal servizio, riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, equo indennizzo, idoneità in tema di armi, invalidità civile, idoneità allo sport agonistico, patenti speciali e a validità limitata, nonché tutti gli altri giudizi collegiali previsti dalle normative vigenti;

j) commissioni in tema di bioetica;

k) attività specifiche richieste dall’autorità giudiziaria e per esigenze aziendali;

l) collaborazione in materia di educazione sanitaria, epidemiologia, partecipazione a gruppi di studio integrati e attività di formazione ed aggiornamento;

m) attività di consulenza medico-legale, deontologica, normativa, procedurale per questioni attinenti alle funzioni del Servizio sanitario regionale e in tema di responsabilità professionale a favore dell’Azienda USL, nonché del personale dipendente e convenzionato;

n) osservatorio epidemiologico medico-legale per la tutela civica del cittadino e l’azione combinata di prevenzione dei conflitti, inquadramento medicolegale dell’evento/conflitto, analisi dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria, analisi dell’adeguatezza tecnico-professionale;

o) valutazione dell’attività delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché dell’esercizio delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.».

 

     Art. 23. (Disposizioni in materia di istituzioni scolastiche autonome. Modificazione alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19).

     1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), è sostituito dal seguente:

«3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento rivolte agli studenti, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa, nonché delle attività di formazione rivolte ai docenti.».

 

     Art. 24. (Disposizioni in materia di personale ATAR. Modificazioni alla legge regionale 28 luglio 2000, n. 21). [18]

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 luglio 2000, n. 21 (Nuove disposizioni sulla disciplina del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione (ATAR). Abrogazione delle leggi regionali 27 dicembre 1979, n. 81, 10 maggio 1985, n. 31 e 11 maggio 1998, n. 29), dopo la parola: «bidello» sono inserite le seguenti:«ed accudiente».

     2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 21/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di assenza e di vacanza del posto in organico, limitatamente ai posti di aiutante tecnico, di cuoco, di capo cuoco, di custode e di magazziniere, le sostituzioni possono essere disposte, se l’assenza si protrae oltre i venti giorni, su richiesta motivata del dirigente scolastico, e sempre che le stesse si rendano necessarie per garantire il normale funzionamento dell’istituzione scolastica, con una delle seguenti modalità, prescelta dal dirigente scolastico:

a) utilizzazione di graduatoria di concorso o di selezione o avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l’impiego;

b) conferimento di incarico ad un dipendente in servizio nella medesima istituzione scolastica in possesso di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo per cui è disposta l’attribuzione temporanea di mansioni superiori o, in via subordinata, dei requisiti, ivi compresi quelli per le procedure di progressione interna, richiesti per l’accesso al posto per il quale l’incarico è conferito.».

 

     Art. 25. (Disposizioni urbanistiche conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5).

     1. L’articolo 27 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è sostituito dal seguente:

«Art. 27. (Disposizioni urbanistiche).

1. In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazioni, valanghe o slavine, le aree interessate dal dissesto sono classificate come aree ad elevata pericolosità idrogeologica e in esse si applicano rispettivamente i vincoli di utilizzo previsti dagli articoli 35, 36 e 37 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), per le aree a pericolosità più elevata per frana, inondazione, valanga o slavina, nelle more dell’approvazione da parte dei Comuni della revisione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della l.r. 11/1998.

2. In caso di calamità riferibili a valanghe o slavine, in relazione alle quali le possibili opere di protezione specifiche risultino tecnicamente o economicamente non compatibili con le preesistenti destinazioni d’uso del territorio, gli immobili privati destinati a seconda casa danneggiati, ma non completamente distrutti, possono essere ripristinati, in deroga a quanto previsto dall’articolo 37 della l.r. 11/1998, secondo le indicazioni della concessione edilizia, interamente a cura e spese del proprietario e resi fruibili, sotto la responsabilità esclusiva del proprietario, solo nel periodo estivo in assenza di pericolo valanghivo. Di tale condizione è data notizia in ogni certificazione urbanistica concernente l’immobile interessato.».

 

     Art. 26. (Disposizioni in materia di agevolazioni alle imprese turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19).

     1. All’articolo 15 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico- ricettive e commerciali), l’espressione: «contributi in conto capitale», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «contributi a fondo perduto».

     2. Al comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole: «, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente» sono soppresse.

     3. Il comma 5 ter dell’articolo 23 della l.r. 19/2001, inserito dall’articolo 44, comma 2, della l.r. 21/2003, è sostituito dal seguente:

«5 ter. L’autorizzazione di cui al comma 5bis è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Salvo il caso in cui sia concessa la rateizzazione ai sensi dell’articolo 25, comma 5, l’agevolazione percepita è restituita, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’autorizzazione, alla Regione o, nel caso di mutui a tasso agevolato, a Finaosta S.p.A., con le modalità di cui all’articolo 25, commi 3 e 4bis.».

     4. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 19/2001 è sostituita dalla seguente:

«b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 9, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dalle rispettive concessioni edilizie o, in presenza di altri titoli abilitativi, entro tre anni, o effettui dette opere in difformità dalle concessioni o dagli altri titoli abilitativi medesimi.».

     5. Al comma 3 dell’articolo 25 della l.r. 19/2001, dopo la parola: «provvedimento,» sono inserite le seguenti: «o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 5,».

     6. Dopo il comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 19/2001, è inserito il seguente:

«4 bis. Nei casi di cui all’articolo 23, comma 5bis, autorizzati dalla Giunta regionale, gli interessi, calcolati con le modalità di cui al comma 4, sono ridotti in proporzione al periodo di mantenimento del vincolo di destinazione, rapportato alla durata originaria dello stesso, secondo quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale.».

     7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 27. (Sanzioni amministrative in materia di attività di panificazione. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 20).

     1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64, 30 agosto 1995, n. 38, 7 marzo 1995, n. 7 e dell’articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15), è sostituito dal seguente:

«2. In caso di accertamento di esercizio dell’attività di panificazione con modalità diverse rispetto a quelle comunicate ai sensi dell’articolo 14, il Comune in cui ha sede l’impianto provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75 a euro 225, secondo le procedure di cui alla l. 689/1981.».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 20/2001, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

«2 bis. Nel caso in cui sia accertata una nuova violazione ai sensi del comma 2 prima che siano decorsi ventiquattro mesi dall’accertamento della precedente, il Comune dispone inoltre la chiusura dell’impianto fino ad un massimo di quindici giorni.».

 

     Art. 28. (Disposizioni in materia di personale del Corpo forestale della Valle d’Aosta. Modificazioni alle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 23, e 8 luglio 2002, n. 12).

     1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la particolare disciplina prevista per il personale appartenente al Corpo forestale della Valle d’Aosta con funzioni di polizia.».

     2. Al comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d’Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e abrogazioni di leggi regionali in materia di personale forestale), le parole: «e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale,» sono soppresse.

     3. [Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 12/2002, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

«1 bis. Alla mobilità per esigenze organizzative, compresi i casi di accertata incompatibilità ambientale, del personale forestale di cui al comma 1 provvede il dirigente del Corpo forestale di più alto livello.»] [19].

 

     Art. 29. (Disposizioni concernenti la composizione della Commissione regionale per l’artigianato. Modificazione alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 34).

     1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato), sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

     b) dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f bis) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.».

 

     Art. 30. (Disposizioni in materia di riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7).

     1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta), le parole «venticinque componenti» sono sostituite dalle seguenti: «ventotto componenti».

     2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale nomina il presidente del Collegio, scelto tra i componenti effettivi del Collegio stesso.».

     3. In relazione alla composizione numerica del Consiglio della Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales e alle modalità di nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, sono fatti salvi gli atti adottati dall’Amministrazione regionale e dagli organi della Chambre a far data dall’entrata in vigore della l.r. 7/2002.

 

     Art. 31. (Disposizioni in materia di complessi ricettivi all’aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8).

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è aggiunto il seguente:

«5 bis. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui ai commi 4 e 5, concernenti la capacità ricettiva complessiva, si tiene conto dei soli allestimenti fissi e delle strutture abitative in possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 2bis, per i quali è stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.».

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all’aperto, intendendosi per tali sia quelle relative alle strutture destinate ai servizi comuni, sia quelle relative agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative, è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.».

     3. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2002, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

«2 bis. Le strutture abitative che, pur avendo la parvenza di mobilità, in quanto dotate di congegni che potenzialmente ne consentono gli spostamenti, sono incardinate al suolo con accorgimenti tecnici finalizzati a garantirne la materiale stabilità e sono oggettivamente destinate a soddisfare esigenze non temporanee, costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono equiparate alle costruzioni, ai fini del rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.».

     4. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 8/2002 è sostituita dalla seguente:

«b) il possesso dei requisiti di sicurezza, igienico-sanitari ed edilizi, secondo le disposizioni vigenti;».

     5. Dopo la lettera b) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 8/2002, è aggiunta la seguente:

«b bis) violi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3;».

     6. Dopo la lettera b bis) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 8/2002, aggiunta dal comma 5, è aggiunta la seguente:

«b ter) eserciti l’attività in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10;».

     7. Dopo la lettera b ter) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 8/2002, aggiunta dal comma 6, è aggiunta la seguente:

«b quater) rifiuti di fornire alla struttura competente le informazioni richiestegli al fine della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa struttura al medesimo fine.».

     8. Il termine di cui all’articolo 25, comma 3, della l.r. 8/2002 è differito al 31 dicembre 2008, salvo che si tratti di mezzi non immatricolati. In relazione al predetto differimento, le sanzioni di cui all’articolo 14, comma 2, della l.r. 8/2002, limitatamente alle violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, della medesima legge, non si applicano relativamente ai procedimenti in corso e non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo VIII della l.r. 11/1998, i titolari di complessi ricettivi all’aperto sono tenuti, entro il 30 giugno 2005, a rimuovere gli allestimenti fissi e le strutture abitative, presenti all’interno dei complessi, per i quali risulti che non sia stato rilasciato il prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

 

     Art. 32. (Disposizioni in materia di incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5). [20]

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 (Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata), è inserito il seguente:

«2 bis. I periodi di cui al comma 2, lettera a), decorrono dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione ed eventuali interruzioni dello stesso sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all’articolo 13bis, comma 2.».

     2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 5/2003, dopo la parola: «beneficiari» sono inserite le seguenti: «ad ultimazione dei lavori».

     3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 5/2003, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre meccanismi correttivi ai criteri previsti dal citato decreto al fine di rendere il calcolo della superficie complessiva coerente con le finalità della presente legge;».

     4. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dagli articoli 9, comma 2, e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell’edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificato dal regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1, con esclusione del limite minimo di reddito di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo regolamento.».

     5. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell’istruttoria e, sentita la commissione di cui all’articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, approva la graduatoria provvisoria.».

     6. Il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2003 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 70 per cento all’avvio dell’intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell’area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all’intero contributo, a garanzia della realizzazione dell’intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;

b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, subordinatamente alla presentazione di:

1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;

2) certificato di agibilità;

3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano;

4) copia della convenzione di cui all’articolo 5, trascritta nei registri immobiliari.».

     7. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 5/2003, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

«1 bis. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest’ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora, invece, le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.».

     8. Dopo l’articolo 13 della l.r. 5/2003, come modificato dai commi 6 e 7, è inserito il seguente:

«Art. 13 bis. (Vincoli e sanzioni).

1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all’articolo 9, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all’articolo 5 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all’inadempimento riscontrato.».

     9. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 5/2003, dopo le parole: «in qualsiasi momento» sono inserite le seguenti: «,anche su richiesta della struttura regionale competente,».

     10. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. (Disposizioni in materia di incentivi alle imprese artigiane. Interpretazione autentica dell’articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6).

     1. Al comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), il riferimento ai beneficiari delle agevolazioni ivi previste si interpreta nel senso di ricomprendervi anche i consorzi e le società consortili iscritti nella sezione separata dell’Albo regionale delle imprese artigiane, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell’artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato).

 

     Art. 34. (Disposizioni in materia di controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazione alla l.r. 21/2003). [21]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 21/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle more del completo recepimento delle norme europee di settore, gli impianti che giungono alla scadenza di revisione generale o di vita tecnica entro il 31 dicembre 2005 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto. Alle medesime condizioni, la proroga può essere elevata a due anni quando si tratti di sciovie.».]

 

     Art. 35. (Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3).

     1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), dopo le parole: «non sono cumulabili» sono inserite le seguenti: «per la medesima attività».

     2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 3/2004, le parole: «7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «7, 7bis e 8».

     3. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 3/2004, è inserito il seguente:

«7 bis. Limitatamente al triennio 2005/2007, una quota dei contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 6.000 annui, può essere destinata a favore dell’Associazione cronometristi della Valle d’Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell’attività di cronometraggio, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.».

     4. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 3/2004, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto».

     5. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 3/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto è disposta riducendone l’importo in proporzione al numero di eventi ai quali l’atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato.».

 

     Art. 36. (Disposizioni in materia di abilitazione all’esercizio della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazione alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4).

     1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11), le parole: «presso la struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «presso la struttura regionale competente in materia di turismo e di professioni turistiche, di seguito denominata struttura competente».

 

     Art. 37. (Disposizioni in materia di utilizzazioni forestali).

     1. L’adozione da parte degli enti locali e delle consorterie di atti concernenti le utilizzazioni forestali è preceduta dal parere conforme della struttura regionale competente in materia di foreste; decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta del suddetto parere, esso si intende acquisito e i relativi atti possono essere adottati.

 

     Art. 38. (Disposizioni per il trasferimento della quota parte del Fondo nazionale per la montagna).

     1. La quota del Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) spettante alla Regione è trasferita alle Comunità montane, in quanto strumenti di attuazione della politica regionale per la montagna, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, della l.r. 54/1998.

     2. Alla ripartizione della quota tra le Comunità montane si provvede con le modalità e sulla base dei criteri di cui all’articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

 

     Art. 39. (Disposizioni in materia di compensi ai componenti dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali).

     1. Alla determinazione della misura delle indennità e dei gettoni di presenza da corrispondere, rispettivamente, al presidente e agli altri componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3, provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 40. (Disposizioni in materia di interventi a sostegno degli impianti a fune).

     1. I contributi relativi alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2000 ai sensi delle leggi regionali 7 agosto 1986, n. 42 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale), e 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio), possono essere integrati, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), sulla base di criteri e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione; gli interessati devono a tal fine presentare apposita domanda alla struttura regionale competente in materia di sostegno al settore degli impianti funiviari entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 41. (Disposizioni per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l’esercizio delle attività di installazione di impianti di gas).

     1. I soggetti iscritti nel registro delle imprese come imprese di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, dimostrino di aver svolto professionalmente la loro attività nel corso di periodi pregressi, in qualità di titolari di imprese regolarmente iscritte all’Albo regionale delle imprese artigiane, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla Commissione regionale per l’artigianato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

     2. I soggetti che dimostrino di aver svolto attività alle dipendenze di un’impresa esercente l’attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, per un periodo non inferiore a due anni, con la qualifica di operaio specializzato, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare alla Commissione regionale per l’artigianato entro e non oltre il 31 dicembre 2005.

     3. Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 è in ogni caso subordinato alla frequenza di un apposito corso di aggiornamento professionale, della durata di almeno cinquanta ore, organizzato ai sensi della normativa vigente in materia di formazione professionale.

 

     Art. 42. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

     a) 7 agosto 1986, n. 42;

     b) 20 agosto 1993, n. 72;

     c) 4 agosto 1995, n. 29;

     d) 27 febbraio 1998, n. 8;

     e) 31 dicembre 1998, n. 56.

     2. Sono abrogate, inoltre, le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 3 e la lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1995, n. 15;

     b) il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1;

     c) l’articolo 6 del regolamento regionale 2 dicembre 1996, n. 5;

     d) l’articolo 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 10.

 

     Art. 43. (Disposizioni finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 2, 6, 7, 14, commi 3, 7, 11 e 12, 15, 17, 18, 29, 35, comma 3, 39 e 40 trovano copertura negli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2005/2007 e non alterano gli equilibri di bilancio.


[1] Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[4] Comma abrogato dall’art. 45 della L.R. 5 agosto 2005, n. 19.

[5] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5.

[6] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 13 marzo 2008, n. 5.

[7] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 20 novembre 2006, n. 26.

[8] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 18 aprile 2008, n. 20.

[9] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 18 aprile 2008, n. 20.

[10] Comma abrogato dall'art. 37 della L.R. 18 aprile 2008, n. 20.

[11] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 16 ottobre 2006, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 164, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[12] Comma modificato dall’art. 19 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34, dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30, dall'art. 13 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29, dall'art. 16 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40, dall'art. 16 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

[13] Comma modificato dall’art. 19 della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34, dall'art. 8 della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30, dall'art. 13 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29, dall'art. 16 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 40, dall'art. 16 della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30 e abrogato dall'art. 8 della L.R. 21 novembre 2012, n. 31.

[14] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29.

[15] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

[16] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 23 luglio 2010, n. 21.

[17] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 giugno 2012, n. 19.

[18] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 2.

[19] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 24 maggio 2007, n. 9.

[20] Articolo abrogato dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[21] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.