§ 3.8.30 - Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76.
Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:28/12/1984
Numero:76


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la costituzione presso la "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta" siglabile "FINAOSTA SpA" di cui alla LR 28 giugno 1982, n. 16 di un fondo di rotazione regionale di Lire [...]
Art. 2.      I finanziamenti previsti dall'articolo precedente sono concessi per i seguenti interventi:
Art. 3.      I finanziamenti di cui al precedente articolo 2 sono destinati ai privati
Art. 4.      Con apposito Regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissati:
Art. 5.      I mutui concessi ai sensi della presente legge devono essere sempre assistiti da garanzia reale.
Art. 6.  [7]
Art. 7.      La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione con la FINAOSTA di apposita Convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui alla presente legge sulla [...]
Art. 8.      L'Assessorato regionale alle Finanze, avvalendosi dei dati forniti dalla FINAOSTA, provvederà al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi.
Art. 9.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 25355 che viene istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.
Art. 10.      Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 3.8.30 - Legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76. [1]

Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia.

(B.U. 29 dicembre 1984, n. 18).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la costituzione presso la "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta" siglabile "FINAOSTA SpA" di cui alla LR 28 giugno 1982, n. 16 di un fondo di rotazione regionale di Lire 20.000.000.000 per la promozione di iniziative dirette a favorire la ripresa dell'industria edilizia mediante la concessione di mutui agevolati.

 

     Art. 2.

     I finanziamenti previsti dall'articolo precedente sono concessi per i seguenti interventi:

     a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;

     b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, così come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione degli interventi già previsti dal Capo I della LR 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni [2].

     La Giunta regionale stabilisce annualmente la ripartizione dei mutui concedibili in relazione agli interventi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma, dando precedenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'accorpamento della proprietà immobiliare [3].

 

     Art. 3.

     I finanziamenti di cui al precedente articolo 2 sono destinati ai privati e alle cooperative edilizie a proprietà individuale [4].

 

     Art. 4.

     Con apposito Regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio regionale entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno fissati:

     1) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge;

     2) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 percento;

     3) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare del reddito familiare, nonché le sue modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;

     4) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti [5];

     5) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT;

     6) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici di cui alla presente legge, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;

     7) i tempi di attuazione, le procedure per l'ammissione ai benefici della presente legge, con particolare riferimento alle modalità di compilazione delle graduatorie dei beneficiari;

     8) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali penali previste in caso di violazione degli stessi;

     9) [il numero dei membri e la composizione della Commissione di cui al successivo articolo 6 e le sue modalità di funzionamento] [6].

 

     Art. 5.

     I mutui concessi ai sensi della presente legge devono essere sempre assistiti da garanzia reale.

 

     Art. 6. [7]

     [Per l'esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie dovrà essere istituita presso l'Amministrazione regionale apposita Commissione nominata dalla Giunta regionale, composta secondo le previsioni del regolamento di cui all'articolo 4.]

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la stipulazione con la FINAOSTA di apposita Convenzione per la costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui alla presente legge sulla base del regolamento di cui al precedente articolo 4.

     La stipulanda Convenzione dovrà prevedere l'obbligo da parte della FINAOSTA di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti.

 

     Art. 8.

     L'Assessorato regionale alle Finanze, avvalendosi dei dati forniti dalla FINAOSTA, provvederà al controllo amministrativo e contabile dei finanziamenti agevolati concessi.

     L'Amministrazione regionale provvederà, inoltre, al controllo della regolare destinazione dei fondi e, in caso di comprovata irregolarità, potrà richiedere l'immediata estinzione dei mutui.

 

     Art. 9.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 25355 che viene istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

     Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per Lire 20.000.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso, concernente il finanziamento della spesa per l'attuazione del collegamento autostradale Sarre - Courmayeur. In tale intervento rimane disponibile la minor somma di Lire 11.000.000.000.

 

     Art. 10.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione:

     cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento "

     L. 20.000.000.000

     Variazione in aumento:

     Settore primo: Assetto del Territorio e Tutela dell'ambiente.

     Programma secondo: Interventi per l'edilizia abitativa.

     cap. 25355 (di nuova istituzione)

     "Spese per la costituzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia"

     LR 28 dicembre 1984 n. 76

     L. 20.000.000.000

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Per l'interpretazione autentica di questa lettera vedi l'art. 1 della L.R. 4 maggio 1998, n. 25.

[3] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2009, n. 10.

[5] Numero così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2009, n. 10.

[6] Numero abrogato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2009, n. 10.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 26 maggio 2009, n. 10.