§ 5.2.139 - L.R. 20 aprile 2000, n. 5.
Bilancio per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:20/04/2000
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 giusta [...]
Art. 2.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. E' approvato in lire 11.159.445.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.
Art. 5.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 6.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità [...]
Art. 7.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in [...]
Art. 8.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 9.      1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari [...]
Art. 10.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo di concerto [...]
Art. 11.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di [...]
Art. 12.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della [...]
Art. 13.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di [...]
Art. 14.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, emessi su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata [...]
Art. 15.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di [...]
Art. 16.      1. E' autorizzato il pagamento dello spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 17.      1. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1999 sono portati in aumento del [...]
Art. 18.      1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a [...]
Art. 19.      1. I fondi iscritti al capitolo 08028 possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i [...]
Art. 20.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 21.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in [...]
Art. 22.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, [...]
Art. 23.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 35013, le [...]
Art. 24.      1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio [...]
Art. 25.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di [...]
Art. 26.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con [...]
Art. 27.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 28.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.
Art. 29.      1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1998, per l'utilizzazione degli [...]
Art. 30.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su [...]
Art. 31.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote [...]
Art. 32.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con [...]
Art. 33.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con [...]
Art. 34.      1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, [...]
Art. 35.      1. Le somme sussistenti nel conto dei residui dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, impegnate e non pagate entro il 31 dicembre [...]
Art. 36.      1. Gli stanziamenti indicati nei sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa sono finalizzati al finanziamento degli interventi relativi ai Programmi integrati d'area i cui [...]
Art. 37.      1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all'imposta regionale sulle [...]
Art. 38.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, l'adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi [...]
Art. 39.      1. Nel rispetto della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, così come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28, è approvato il bilancio stralcio dell'Azienda delle foreste [...]
Art. 40.      1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2001-2002 nel testo allegato alla presente legge.
Art. 41.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2001-2002.
Art. 42.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.139 - L.R. 20 aprile 2000, n. 5.

Bilancio per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002.

(B.U. 20 aprile 2000, n. 13 - S.O. n. 2).

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 3. [1]

     1. I capitoli d'entrata 5108, 51011 soppressi nell'anno 2000, trovano corrispondenza, rispettivamente nei capitoli di nuova istituzione 23507/01 e 23440.

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

 

     Art. 4.

     1. E' approvato in lire 11.159.445.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

STATO DI PREVISIONE DELLA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI

GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

 

     Art. 6.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E

ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 7.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

 

     Art. 8.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

 

     Art. 9.

     1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo 29 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonché del capitolo 08070/01 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

     3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a lire 500.000.000.

 

     Art. 10.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo di concerto con gli Assessori competenti, provvede al recupero di avanzi di amministrazione accertati al 31 dicembre 1999, sino ad un importo di lire 15.000.000.000, dagli enti strumentali regionali (cap. 36128).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI

ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

 

     Art. 11.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella E).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

 

     Art. 12.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

 

     Art. 14.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, emessi su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con l'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dai capitoli 06065/01, 06067/01, 06068/01 e 06210/01 ai rispettivi capitoli 06065, 06067, 06068, 06210, le occorrenze finanziarie destinate all'erogazione di concorsi negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario (art. 9, Legge 2 giugno 1961, n. 454; artt. 4 e 5, comma 2, Legge 23 maggio 1964, n. 404, art. 18, Legge 27 dicembre 1977, n. 984 e art. 3, comma 2, Legge 8 novembre 1986, n. 752) e per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina (art. 27, comma 2, Legge 2 giugno 1961, n. 454).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI

LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 16.

     1. E' autorizzato il pagamento dello spese dell'Assessorato dei lavori pubblici per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella I).

 

     Art. 17.

     1. Ai termini dell'articolo 18, comma 7, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1999 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici e rispettivamente dei capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 2000.

     2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dei lavori pubblici, è autorizzato a disporre, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18.

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d'entrata 36126, l'iscrizione al capitolo di spesa 08096 delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi dei contributi erogati per interventi di edilizia agevolata.

 

     Art. 19.

     1. I fondi iscritti al capitolo 08028 possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall'Assessorato dei lavori pubblici per l'attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1988, relativi all'azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

STATO DI PREVISIONE

DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

 

     Art. 20.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

 

     Art. 21.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE,

SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 22.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

 

     Art. 23.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo d'entrata 35013, le somme provenienti dalle sanzioni erogate ai termini dell'articolo 15 della Legge 25 giugno 1939, n. 1497, in conto del capitolo di spesa 11137, per le finalità previste dal comma 4 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al Decreto Legislativo del 29 ottobre 1999.

 

     Art. 24.

     1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO

DELL'IGIENE, SANITA' E DELL'ASSISTENZA

SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 25.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

 

     Art. 26.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115, ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI

 

     Art. 27.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

 

     Art. 28.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 29.

     1. Le articolazioni dei capitoli di spesa effettuate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell'anno finanziario 1998, per l'utilizzazione degli stanziamenti, in conto competenza e in conto residui, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla Legge 1 marzo 1986, n. 64, sulla base delle singole iniziative finanziate restano valide anche nell'anno finanziario 2000.

 

     Art. 30.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 31.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 32.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 2000, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 1999.

     2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

     3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - ai termini rispettivamente dell'articolo 4, comma 6, e dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi, degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

 

     Art. 33.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti ai termini dell'articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme; si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l'economia di stanziamento nell'anno finanziario 1999 con contestuale minore accertamento della relativa entrata; con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

     2. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

     a) l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;

     b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi integrati d'area approvati ai termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, attingendo alle disponibilità del capitolo 03056;

     c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a programmi e iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all'apposita riserva iscritta nel fondo di cui al capitolo 03017.

 

     Art. 34.

     1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell'Unione Europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti le necessarie variazioni di bilancio, anche con l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all'apposita riserva iscritta nel fondo di cui al capitolo 03017.

 

     Art. 35.

     1. Le somme sussistenti nel conto dei residui dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici, impegnate e non pagate entro il 31 dicembre 1999, permangono nel conto dei residui del bilancio 2000:

     08001, 08002, 08015-03, 08029, 08029-05, 08033-01, 08035-03, 08042-07, 08052, 08056, 08059-03, 08069-01, 08069-11, 08070-03, 08073-01, 08082, 08092, 08093, 08094, 08098, 08105, 08109, 08151, 08164, 08164-01, 08171, 08176, 08180, 08182, 08264, 08306, 08306-01.

 

     Art. 36.

     1. Gli stanziamenti indicati nei sottoelencati capitoli degli stati di previsione della spesa sono finalizzati al finanziamento degli interventi relativi ai Programmi integrati d'area i cui accordi di programma sono stati approvati nel corso degli anni 1997 e 1998:

     2000

     08 - Lavori pubblici

     Cap. 08029 lire 950.000.000

     10 - Lavoro

     Cap. 10001 lire 500.000.000

     11 - Pubblica istruzione

     Cap. 11107 lire 179.000.000

 

     Art. 37.

     1. Per gli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre con propri decreti in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d'entrata 11607 e 11608, l'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03105, 03106, 03107, 04162/11 e 12132 anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli.

 

     Art. 38.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti, l'adeguamento degli stanziamenti di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli.

 

     Art. 39.

     1. Nel rispetto della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, così come modificata dalla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 28, è approvato il bilancio stralcio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda concernente il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2000.

     2. Il contributo da erogare alla stessa azienda ai sensi dell'articolo 8, lett. f) del suo Statuto è stabilito in lire 5.000.000.000 per le spese correnti (cap. 05036) e in lire 1.000.000.000 per le spese d'investimento (cap. 05036/01).

 

     Art. 40.

     1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2001-2002 nel testo allegato alla presente legge.

 

     Art. 41.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2001-2002.

 

     Art. 42.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI

PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 E DEL

BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2000-2001-2002

(Omissis)

 

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    (1) L'art. 47 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17 dispone che il riferimento al "capitolo 51011" di cui al presente articolo deve intendersi al "capitolo 51010".

 

 


(1) L'art. 47 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17 dispone che il riferimento al "capitolo 51011" di cui al presente articolo deve intendersi al "capitolo 51010".

 

 

 


[1] L'art. 47 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17 dispone che il riferimento al "capitolo 51011" di cui al presente articolo deve intendersi al "capitolo 51010".