Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 enti locali, enti regionali |
Data: | 03/05/1995 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Scadenze degli organi). |
Art. 2. (Proroga degli organi non riconosciuti entro la scadenza). |
Art. 3. (Poteri sostitutivi). |
Art. 4. (Efficacia dell'atto di ricostituzione e regime dei controlli). |
Art. 5. (Decadenza degli organi non ricostituiti entro il periodo di proroga). |
Art. 6. (Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi e sulle scadenze delle nomine). |
Art. 7. (Doveri dei rappresentanti). |
Art. 8. (Adeguamento degli atti costitutivi delle società partecipate). |
Art. 9. (Norme finali e transitorie). |
Art. 10. (Urgenza). |
§ 1.4.59 - L.R. 3 maggio 1995, n. 11.
Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione.
Art. 1. (Scadenze degli organi).
1. Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione e degli enti amministrativi regionali, esclusi gli organi aventi rilevanza statutaria e compresi i comitati e le commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati e società finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, le cui norme istitutive prevedano una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, scadono il centottantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio.
2. Per gli organi di cui al comma 1, le cui norme istitutive prevedano una durata inferiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, restano ferme le scadenze ordinarie.
3. Per i componenti di organi amministrativi, consultivi e di controllo di enti o istituzioni soggetti a vigilanza, tutela o controllo della Regione, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, la cui nomina compete ad organi della Regione, ovvero per i componenti di nomina regionale in organi paritetici o di coordinamento con altre amministrazioni, restano ferme le scadenze ordinarie previste dalle norme istitutive, se queste stabiliscono una durata interiore a quella della legislatura del Consiglio regionale, mentre si ha la cessazione dalla carica dopo centottanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale per quelli per i quali sia prevista una durata indeterminata, pari o superiore a quella della legislatura del Consiglio regionale.
4. Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di concorso che abbiano iniziato le operazioni, ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali e agli organi di amministrazione delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere ed ai coordinatori dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.
Art. 2. (Proroga degli organi non riconosciuti entro la scadenza).
1. Gli organi amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.
2. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
4. Gli atti non rientranti tra quelli indicati nel comma 3 adottati nel periodo di proroga, sono nulli.
Art. 3. (Poteri sostitutivi).
1. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione degli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 siano il Consiglio o la Giunta regionale o altri organi collegiali, i rispettivi presidenti sono tenuti a convocare gli organi collegiali per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di proroga. Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza e trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
2. Nei casi in cui soggetti estranei alla pubblica amministrazione, cui compete la designazione di componenti degli organi di cui all'articolo 1, non vi provvedano prima della scadenza ordinaria dell'organo, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina, che vi provvede prescindendo dalle designazioni; qualora la nomina competa ad un organo collegiale, si applica il comma 1. Se i soggetti estranei alla pubblica amministrazione devono designare singoli componenti di un organo da sostituire nel corso della sua durata ed essi non vi provvedono entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di designazione, la relativa competenza è trasferita al titolare del potere di nomina, che vi provvede, prescindendo dalle designazioni, entro i successivi quarantacinque giorni; qualora la nomina competa ad un organo collegiale, si applica il comma 4.
3. Tutte le altre nomine e designazioni che competono ad organi della Regione e degli enti regionali, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, devono essere effettuate entro il quarantacinquesimo giorno successivo alle rispettive scadenze o alla ricezione della richiesta di designazione.
4. Se tali nomine o designazioni competono ad organi collegiali, i rispettivi presidenti sono tenuti a convocarli per una data precedente di almeno quindici giorni la scadenza del termine di cui al comma 3. Qualora gli organi collegiali non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.
Art. 4. (Efficacia dell'atto di ricostituzione e regime dei controlli).
1. L'esecutività dei provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga è regolata dalla normativa vigente in materia.
2. Nella pendenza dei controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2.
3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo e obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.
4. Nel periodo intercorrente fra l'annullamento dei provvedimenti di cui al comma 1 e la ricostituzione degli organi amministrativi degli enti regionali, i coordinatori generali degli Assessorati competenti nella materia oggetto dell'attività degli enti adottano gli atti di ordinaria amministrazione che siano assolutamente indifferibili.
Art. 5. (Decadenza degli organi non ricostituiti entro il periodo di proroga).
1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.
2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Art. 6. (Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi e sulle scadenze delle nomine).
1. Il Presidente del Consiglio regionale, per le nomine di competenza del Consiglio, e il Presidente della Giunta regionale per tutte le altre nomine provvedono alla tenuta e all'aggiornamento dei dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e delle nomine di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 8.
Art. 7. (Doveri dei rappresentanti).
1. Tutti gli eletti o designati da organi della Regione o da enti amministrativi della Regione devono annualmente inviare all'organo che li ha eletti o designati una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'organo di cui fanno parte. I soggetti destinatari delle relazioni ne trasmettono copia al Consiglio regionale.
2. Gli eletti o designati hanno l'obbligo di riferire sollecitamente ogni fatto che possa comportare danno, anche non patrimoniale, alla Regione e di provvedere entro dieci giorni a fornire le informazioni e ad inviare copia degli atti che venissero loro richiesti dalle commissioni consiliari e dai componenti della Giunta regionale competenti.
3. L'organo competente per la designazione la nomina può revocare il nominato od eletto:
a) per inosservanza, nonostante diffida, del dovere di relazione di cui al comma 1;
b) per aver cagionato danno, anche non patrimoniale, alla Regione o per altra grave violazione dei doveri di cui al comma 2;
c) per grave violazione degli indirizzi generali contenuti negli atti di programmazione regionale.
4. La deliberazione di revoca è adottata previa contestazione dei fatti, con concessione di un termine per le giustificazioni non inferiore a quindici giorni.
5. La revoca di eletti dal Consiglio regionale con voto limitato può essere effettuata soltanto nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 3; nell'ipotesi di cui alla lettera b) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ma è sufficiente la maggioranza semplice qualora la revoca riguardi l'intero organo.
6. Il presente articolo si applica solo ove i doveri degli eletti o nominati e le procedure di revoca non siano previsti da norme speciali.
Art. 8. (Adeguamento degli atti costitutivi delle società partecipate).
1. E' fatto divieto all'Amministrazione regionale e agli enti amministrativi della Regione di partecipare a società il cui atto costitutivo:
a) non conferisca ad essi la facoltà di nominare amministratori e sindaci, in misura adeguata alla quota di partecipazione detenuta, nelle forme previste dall'articolo 2458 del codice civile;
b) non preveda che la sottoscrizione di partecipazioni in altre società o la costituzione di società derivate sia subordinata all'assenso dell'azionista pubblico.
2. L'amministrazione regionale e gli enti amministrativi della Regione dispongono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento, nei sensi di cui al comma 1, degli atti costitutivi delle società nelle quali detengono la maggioranza e lo propongono nelle società nelle quali non la detengono.
3. Nei casi in cui la Giunta regionale ritenga che la particolare situazione di determinate società sia tale da rendere inopportuna, in tutto o in parte, l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, ha facoltà di proporre, con il programma di cui al comma 4, una deroga alle prescrizioni sul contenuto degli statuti delle società partecipate recate dal presente articolo.
4. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un programma nel quale, dato conto dello stato di attuazione del comma 2 e delle iniziative assunte o da assumersi per liquidare le partecipazioni in società nelle quali non sia possibile ottenere l'adeguamento dell'atto costitutivo, vengono definiti i casi in cui si applicano le deroghe di cui al comma 3, nonché i casi in cui specifiche ragioni di interesse pubblico richiedono il mantenimento delle partecipazioni nonostante il mancato adeguamento, in tutto o in parte, degli atti costitutivi.
Art. 9. (Norme finali e transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge:
a) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono essere ricostituiti entro il 31 ottobre 1995; decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono, con le conseguenze previste dal comma 2 dell'articolo 5;
b) gli organi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge scadono il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati ricostituiti dopo il 30 settembre 1994;
c) i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1 cessano dalla carica il 31 ottobre 1995, salvo che essi siano stati nominati dopo il 30 settembre 1994 [1].
2. Il presente articolo non si applica alle commissioni di gara e di concorso che abbiano iniziato le operazioni, ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali ed ai coordinatori dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali.
2 bis. Le commissioni provinciali per l'artigianato, in deroga al comma 3 dell'articolo 4 della
Art. 10. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della