Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 30/08/1991 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Obiettivi. |
Art. 3. Definizione di barriera architettonica e localizzativa. |
Art. 4. Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto. |
Art. 5. Campo di applicazione. |
Art. 6. Norme tecniche di attuazione. |
Art. 7. Censimento degli immobili ed edifici pubblici. |
Art. 8. Atti di programmazione regionale. |
Art. 9. Atti di programmazione comunale e provinciale. |
Art. 10. Disposizioni generali. |
Art. 11. Autorizzazioni e concessioni ad edificare. |
Art. 12. Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata. |
Art. 13. Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 14. Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica. |
Art. 15. Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. |
Art. 16. Variazione della destinazione d'uso degli immobili. |
Art. 17. Consulenza regionale agli enti locali. |
Art. 18. Sovvenzioni regionali. |
Art. 19. Interventi sui mezzi di trasporto collettivo e sulle strutture di servizio. |
Art. 20. Abolizione delle barriere localizzative. |
Art. 21. Concessioni. |
Art. 22. Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza. |
Art. 23. Norma finanziaria. |
§ 4.1.25 - L.R. 30 agosto 1991, n. 32.
Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche.
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge dispone interventi diretti ad assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente da età, sesso, caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse, la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito.
Art. 2. Obiettivi.
1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.
Art. 3. Definizione di barriera architettonica e localizzativa.
1. Ai fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce o rende pericolosa la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
2. Ai fini della presente legge per barriera localizzativa si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tale da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.
Art. 4. Progettazione e modalità di attuazione delle opere. Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto.
1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.
2. In relazione a quanto previsto al primo comma, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione di manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità in connessione con le diverse esigenze degli utenti.
Art. 5. Campo di applicazione.
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.
2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:
a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità e quelli di carattere artistico, storico, culturale;
b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
d) le aree ed i percorsi pedonali urbani nonchè i parcheggi;
e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
r) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti;
g) i mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro, fune, nonchè i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
h) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale o locale.
Art. 6. Norme tecniche di attuazione.
1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di applicazione della presente legge quali definiti dall'articolo 5, devono essere conformi alle disposizioni statali in materia, contenute nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, nel
Art. 7. Censimento degli immobili ed edifici pubblici.
1. La Regione promuove il censimento degli immobili ed edifici pubblici e di uso pubblico di cui al precedente articolo 5, secondo comma, lettera a), interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche
2. Al censimento provvedono i Comuni sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale.
3. I dati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonchè per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, ventunesimo comma, della
Art. 8. Atti di programmazione regionale.
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari - dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale.
Art. 9. Atti di programmazione comunale e provinciale.
1. I Comuni e le Province predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposti ai sensi dell'articolo 32, ventunesimo comma, della
2. Trascorso il previsto termine la Regione nomina un Commissario ad acta per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 32, ventiduesimo comma, della
3. L'approvazione dei piani biennali di cui al precedente comma abilita i Comuni e le Province alla richiesta delle sovvenzioni regionali di cui al successivo capo III, in base all'articolo 2, lettera a), della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER
L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CONVENZIONATA
Art. 10. Disposizioni generali.
1. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali introducendo ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli articoli 1 e 2 della presente legge.
Art. 11. Autorizzazioni e concessioni ad edificare.
1. In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare, ai fini della verifica della conformità dei progetti alle norme della presente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.
Art. 12. Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata.
1. Fermo restando che devono sempre essere garantiti l'accessibilità, il dimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l'intero patrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, i progetti relativi alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psicomotorie e senso-percettive.
2. Gli alloggi devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all'interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.
Art. 13. Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica.
1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni quaranta, o frazioni di quaranta, con caratteristiche conformi alle disposizioni della presente legge ai fini del loro utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico-motorie e senso percettive.
2. Gli alloggi dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 14, l'ente gestore, su richiesta dell'assegnatario, provvede, a proprie spese, alle modifiche dell'alloggio per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare, affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/o psichiche.
Art. 14. Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
1. Gli enti gestori di alloggi edilizia residenziale pubblica devono predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatari, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche: i dati rilevati devono essere tenuti costantemente aggiornati.
2. Entro i successivi sei mesi gli enti gestori inseriscono nei programmi generali concernenti gli interventi da effettuare sul patrimonio gestito, l'indicazione dei lavori da eseguire a seguito della rilevazione di cui al primo comma ed individuano le priorità di esecuzione e le possibili fonti di finanziamento.
3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alla necessità del richiedente, gli enti gestori debbono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.
4. In deroga alle procedure di assegnazione di cui all'articolo 16 della
5. Gli alloggi di cui al comma precedente, sia di risulta che di nuova costruzione, debbono insistere nei piani terra o, comunque, prossimi agli accessi degli edifici di edilizia residenziale pubblica.
Art. 15. Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della
2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell'estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.
Art. 16. Variazione della destinazione d'uso degli immobili.
1. La variazione di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo è subordinata al rilascio - qualora ricorrano i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente - della concessione o autorizzazione edilizia, quali eventualmente richieste dalla normativa in vigore.
2. Il Sindaco, ove intenda assentire all'istanza di variazione d'uso, accerta il possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dalla presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.
Art. 17. Consulenza regionale agli enti locali.
1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge, la Regione fornisce agli enti locali la consulenza in ordine e questioni tecniche ed amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di loro competenza.
2. L'attività di consulenza è svolta dal Servizio regionale dell'edilizia abitativa.
CAPO III
CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.
INTERVENTI A FAVORE DEI PRIVATI
Art. 18. Sovvenzioni regionali.
1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la regione concede sovvenzioni ai Comuni ed alle Province per l'adeguamento degli edifici esistenti alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le sovvenzioni sono concesse ed erogate con le modalità indicate dagli articoli 4 e 10 della
3. Per le medesime finalità della
3-bis. Limitatamente agli interventi conseguenti all'adattabilità di cui all'articolo 2, lettera i), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), le risorse di cui al comma 3 possono essere destinate anche ad edifici privati costruiti o integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l'11 agosto 1989. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, definisce le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3. Con riferimento a tali risorse, la Giunta regionale può individuare metodologie di calcolo del contributo o criteri per la definizione delle priorità tra i beneficiari finali differenti da quelli riferiti alle risorse statali di cui all'articolo 9 della
CAPO IV
TRASPORTI
Art. 19. Interventi sui mezzi di trasporto collettivo e sulle strutture di servizio. [2]
[1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto collettivo di superficie, di mezzi che - conformi alle normative statali di omologazione - siano dotati di caratteristiche che garantiscano prestazioni adeguate per i cittadini portatori di handicap, e l'adeguamento delle strutture di servizio ad essi connesse.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma la Regione, nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali prevede la destinazione di risorse finanziarie per il progressivo adeguamento dei mezzi previsti dai diversi sistemi di trasporto collettivo, da determinarsi con riferimento allo sviluppo tecnico- produttivo e per l'adeguamento e realizzazione delle strutture, infrastrutture e arredi di servizio ad essi connessi.
3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale, per la sua approvazione, la proposta di regolamento contenente le disposizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei mezzi di trasporto e nelle strutture ed infrastrutture connesse.]
Art. 20. Abolizione delle barriere localizzative. [3]
[1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e allo scopo di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto e nelle stazioni dei sistemi tecnici finalizzati a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti con difficoltà uditive e visive.
2. Decorsi sei mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazione di tali prescrizioni tecniche, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi sprovvisti dei prescritti sistemi tecnici.
3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al primo comma, è autorizzata a concedere adeguati contributi ad enti ed imprese di trasporto pubblico.]
Art. 21. Concessioni.
1. Decorsi tre anni dall'esecutività della deliberazione di approvazione delle prescrizioni tecniche finalizzate all'abolizione delle barriere localizzative, non possono essere affidate nuove concessioni per servizio di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende o imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei prescritti sistemi tecnici.
Art. 22. Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza.
1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotella ripiegata.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23. Norma finanziaria.
1. Nel bilancio della regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
2. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
[1] Comma aggiunto dall'art. 21 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 47 della