§ 6.2.40 - Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 5.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:28/04/1999
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 2.  Cartografia regionale.
Art. 3.  Sistema informativo regionale.
Art. 4.  Sistema informativo agricolo regionale.
Art. 5.  Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).
Art. 6.  Interventi per la forestazione.
Art. 7.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 8.  Ricerca e innovazione in agricoltura (Revoca di autorizzazione di spesa).
Art. 9.  Agriturismo.
Art. 10.  Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
Art. 11.  Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole (Revoche di autorizzazioni di spesa).
Art. 12.  Cofinanziamenti regionali in agricoltura - Modalità di erogazione.
Art. 13.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 14.  Partecipazione alla "Sogemer SpA".
Art. 15.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 16.  Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.
Art. 17.  Interventi nel settore dell'artigianato.
Art. 18.  Conferimento all'Artigiancassa.
Art. 19.  Mezzi regionali a finanziamento della riprogrammazione dell'Obiettivo 5b - Reintegro dei fondi oggetto delle riduzioni pro- terremoto.
Art. 20.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 21.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 22.  Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 23.  Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 24.  Riapertura di termini per interventi di incentivazione in materia turistica.
Art. 25.  Definizione nuovi termini e revoca o riduzione dei contributi.
Art. 26.  Mercati e strutture annonarie.
Art. 27.  Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 28.  Qualificazione e sviluppo del termalismo.
Art. 29.  Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.
Art. 30.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 31.  Modifica alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana".
Art. 32.  Interventi di edilizia residenziale.
Art. 33.  Opere acquedottistiche.
Art. 34.  Piani di risanamento atmosferico.
Art. 35.  Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
Art. 36.  Pianificazione e risanamento delle acque.
Art. 37.  Pianificazione e incentivazione smaltimento rifiuti.
Art. 38.  Recupero ambientale dei suoli inquinati.
Art. 39.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 40.  Parchi e riserve regionali.
Art. 41.  Interventi per la difesa del suolo della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 42.  Programmi d'Area.
Art. 43.  Porti regionali.
Art. 44.  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
Art. 45.  Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere.
Art. 46.  Investimenti nel settore dei trasporti.
Art. 47.  Opere stradali.
Art. 48.  Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 49.  Interventi per la sicurezza dei trasporti.
Art. 50.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 51.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 52.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 53.  Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.
Art. 54.  Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 55.  Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
Art. 56.  Interventi volti al controllo della popolazione canina.
Art. 57.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
Art. 58.  Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 59.  Iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali.
Art. 60.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 61.  Partecipazione alla Spa per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale.
Art. 62.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 63.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 64.  Strutture formativo-professionali.
Art. 65.  Trasferimento all'esercizio 1999 delle autorizzazioni di spesa relative al 1998 finanziate con mezzi regionali.
Art. 66.  Copertura finanziaria.
Art. 67.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.40 - Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 5.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e del Bilancio pluriennale 1999-2001.

(B.U. n. 56 del 29 aprile 1999).

 

Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1999, un contributo di Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53) al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

 

     Art. 2. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap. 03850).

 

     Art. 3. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

     a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: Lire 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19)

     Esercizio 2000: Lire 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19);

     b) Cap. 03910 "Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     Esercizio 2000: Lire 800.000.000 (Euro 413.165,52);

     c) Cap. 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25)

     Esercizio 2000: Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25);

     d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)"

     Esercizio 1999: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)

     Esercizio 2000: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     Esercizio 2001: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39).

 

     Art. 4. Sistema informativo agricolo regionale.

     1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 1999, una autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 03925).

 

     Art. 5. Costruzione sede Organi e Servizi regionali (Modifiche ed integrazioni).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 9 aprile 1990, n. 29 sono modificate nel modo seguente:

     Esercizio 1999: - Lire 14.908.637.238 (Euro 7.699.668,56)

     Esercizio 2000: - Lire 73.917.722 (Euro 38.175,32)

     Esercizio 2001: + Lire 15.229.771.660 (Euro 7.865.520,65) (Cap. 04270).

 

     Art. 6. Interventi per la forestazione.

     1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 14070 "Interventi per la forestazione e il miglioramento agro- silvo-pastorale del patrimonio forestale regionale nonché per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6)"

     Esercizio 1999: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39);

     b) Cap. 14170 "Contributi per la promozione e attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30)"

     Esercizio 1999: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35);

     c) Cap. 14435 "Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazione (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - Reg. CEE 269/79)"

     Esercizio 1999: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).

 

     Art. 7. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 16332 "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 1999: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     Esercizio 2000: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50);

     b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 1999: Lire 3.150.000.000 (Euro 1.626.839,23);

     c) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 e articoli 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)"

     Esercizio 1999: Lire 6.500.000.000 (Euro 3.356.969,84)

     Esercizio 2000: Lire 4.500.000.000 (Euro 2.324.056,05).

 

     Art. 8. Ricerca e innovazione in agricoltura (Revoca di autorizzazione di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dalla lett. b) del comma 1 dell'art 11 della L.R. 24 aprile 1997, n. 7, è revocata (Cap. 18042).

 

     Art. 9. Agriturismo.

     1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 18232).

 

     Art. 10. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.

     1. In attuazione della L.R. 6 luglio 1974, n. 26 e successive modifiche "Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa" come modificata dall'art. 14 della L.R. 24 aprile 1997, n. 7 ed ai sensi dell'art. 12 della L.R. 31 maggio 1987, n. 22 che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di miglioramento, è autorizzata, per l'esercizio 2000, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 18877).

 

     Art. 11. Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole (Revoche di autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 13 della L.R. 24 aprile 1997, n. 7 e dall'art. 13 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13 sono revocate (Cap. 20020).

 

     Art. 12. Cofinanziamenti regionali in agricoltura - Modalità di erogazione.

     1. In sede di attuazione dei programmi di intervento in agricoltura che prevedono il cofinanziamento nazionale e/o comunitario, la Regione è autorizzata ad utilizzare l'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - per la erogazione ai beneficiari finali delle risorse impegnate a titolo di cofinanziamento regionale quando ciò sia richiesto dalle procedure previste nei singoli programmi approvati dall'Unione Europea e/o dallo Stato.

     2. A tal fine sono istituiti appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale alle cui dotazioni finanziarie si provvede nella misura necessaria alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e nei limiti dei fondi a tale scopo annualmente accantonati nell'ambito dei Fondi globali di cui all'art. 14 della legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1999 e seguenti, secondo le esigenze di specificazione di cui al comma 3 dell'art. 26 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche e nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire i capitoli di cui al comma 2 e ad apportare, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa ai suddetti capitoli, entro i limiti di spesa stabiliti annualmente nei Fondi globali.

     4. Le variazioni di cui al comma 3 devono essere effettuate nel rispetto del principio della competenza e delle norme di salvaguardia degli equilibri economico-finanziari del bilancio e non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

     5. Le modalità di trasferimento all'AIMA nonché agli organismi di cui al comma 6 delle risorse regionali relative al cofinanziamento sono stabilite dalla Giunta regionale in relazione al contenuti di ciascun programma [1].

     6. Per le finalità di cui al primo comma, la Regione è altresì autorizzata ad utilizzare altro organismo riconosciuto dalla Unione Europea e a disporre in suo favore, o in favore di altro soggetto allo scopo indicato dallo Stato, il trasferimento delle risorse previste a titolo di cofinanziamento [2].

 

     Art. 13. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21062 "Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 1999: Lire 9.000.000.000 (Euro 4.648.112,09);

     b) Cap. 21068 "Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)"

     Esercizio 1999: Lire 2.100.000.000 (Euro 1.084.559,49).

 

     Art. 14. Partecipazione alla "Sogemer SpA".

     1. Per la partecipazione alla "Sogemer SpA" con sede a Reggio Emilia, a norma del Capo II della L.R. 6 aprile 1998, n. 12, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69) (Cap. 21102) (CNI).

 

     Art. 15. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 recante "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1999, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

     a) Cap. 21200 "Interventi per la promozione e la qualificazione delle imprese cooperative (articoli 2 e 3, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76);

     b) Cap. 21205 "Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 550.000.000 (Euro 284.051,29);

     c) Cap. 21222 "Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (articoli 7 e 7 bis, L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)"

     Lire 1.930.000.000 (Euro 996.761,82).

 

     Art. 16. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.

     1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 1999, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 21945).

 

     Art. 17. Interventi nel settore dell'artigianato.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, è disposta, per l'esercizio finanziario 1999, la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli articoli 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche)"

     Lire 23.000.000.000 (Euro 11.878.508,68).

 

     Art. 18. Conferimento all'Artigiancassa.

     1. Per il finanziamento dell'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti per le imprese artigiane, a norma della lett. b) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) (Cap. 22274).

 

     Art. 19. Mezzi regionali a finanziamento della riprogrammazione dell'Obiettivo 5b - Reintegro dei fondi oggetto delle riduzioni pro- terremoto.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad utilizzare propri mezzi regionali a finanziamento dell'Obiettivo 5b, e ridotti a seguito della riprogrammazione prevista dalla decisione della Commissione europea C[98]1927 del 14 luglio 1998, al fine di reintegrare le disponibilità necessarie al finanziamento di interventi da realizzare nell'ambito del DOCUP Ob. 5b e ritenuti di rilevanza regionale.

     2. A tal fine sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 22298 "Obiettivo 5b Sottoprogramma 3 - Industria, artigianato e servizi - misure 4 e 6 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 1.942.030.000 (Euro 1.002.974,79);

     b) Cap. 25808 "Obiettivo 5b Sottoprogramma 2 - Valorizzazione turistica - misure 1, 2, 4, 5 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche"

     Esercizio 1999: Lire 7.788.134.068 (Euro 4.022.235,57);

     c) Cap. 37188 "Obiettivo 5b Sottoprogramma 3 - Industria, artigianato e servizi - misura 9 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 3.454.871.370 (Euro 1.784.292,15);

     d) Cap. 38108 "Obiettivo 5b Sottoprogramma 4 - Ambiente - misure 3, 4

- Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito

del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche"

     Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90);

     e) Cap. 75360 "Obiettivo 5b Sottoprogramma 5 - Sviluppo delle risorse umane - misure 1, 2, 3, 5, 6 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche"

     Esercizio 1999: Lire 1.706.529.537 (Euro 881.348,95).

     3. Al fine della ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse autorizzate dal presente articolo ed entro i limiti di spesa definiti dallo stesso, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, ove necessario, con proprio atto, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa agli appositi capitoli di spesa per l'adeguamento degli stanziamenti stessi alle necessità di realizzazione degli interventi, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio. Le variazioni di cui al presente comma non possono essere deliberate dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, a norma del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche [3].

 

     Art. 20. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3 e della L.R. 2 dicembre 1988, n. 48, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 24400).

 

     Art. 21. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 25517 "Conferimento ai consorzi-fidi e cooperative di garanzia di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati ai soci operanti nel settore turistico (art. 10 ter, comma 2 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, come inserito dall'art. 7 della L.R. 27 giugno 1997, n. 19)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70);

     b) Cap. 25520 "Contributi in c/interessi in forma attualizzata a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a); art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. b), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 1999: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60);

     c) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 1999: Lire 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29)

     Esercizio 2000: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).

 

     Art. 22. Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 "Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica", sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sotto riportati:

     a) Cap. 25554 "Spese per le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi (art. 2, comma 3, art. 7, comma 2, lett. c), art. 12, L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

     Esercizio 1999: Lire 900.000.000 (Euro 464.811,21)

     b) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale e per il cofinanziamento tramite l'APT Servizi Srl di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle "Unioni" di cui all'art. 13 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7 (art. 7, comma 2, lettere a) e b) ed art. 8, comma 3 e articoli 13 e 19)" (Cambio denominazione)

     Esercizio 1999: Lire 11.300.000.000 (Euro 5.835.962,96)

     Esercizio 2000: Lire 17.850.000.000 (Euro 9.218.755,65).

     2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 1999, dall'art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. 6 novembre 1998, n. 35, è revocata.

 

     Art. 23. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

     1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:

     Esercizio 1999: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 25780)

     b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:

     Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) (Cap. 25785).

 

     Art. 24. Riapertura di termini per interventi di incentivazione in materia turistica.

     1. Al fine di consentire il completamento dei programmi regionali di intervento nel settore dell'incentivazione turistica di cui alle Leggi regionali 23 giugno 1978, n. 19, 6 luglio 1984, n. 38, 17 agosto 1988, n. 32 e 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modificazioni per i quali non sia stato possibile da parte di pubbliche Amministrazioni beneficiarie il rispetto dei termini stabiliti dalle leggi stesse, sono stabiliti i nuovi termini per la conclusione del procedimento di cui all'art. 25.

 

     Art. 25. Definizione nuovi termini e revoca o riduzione dei contributi.

     1. La presentazione della documentazione tecnico-contabile relativa agli interventi finanziati dai programmi regionali, di cui all'art. 24, approvati e non conclusi o rendicontati entro i termini stabiliti dagli atti di concessione, deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Le opere finanziate nei programmi di cui al comma 1, devono risultare concluse e collaudate entro il termine improrogabile di mesi 9 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La Regione provvede alla revoca del contributo totale o parziale rispettivamente, per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 e per la mancata realizzazione ovvero per la parziale realizzazione dell'intervento. La revoca totale è comunque disposta qualora l'intervento risulti realizzato solo parzialmente e le somme rendicontate siano inferiori all'ottanta per cento dell'importo ammesso a contributo, ovvero l'intervento non soddisfi gli obiettivi per i quali è stato ritenuto finanziabile.

 

     Art. 26. Mercati e strutture annonarie.

     1. Per la concessione di contributi per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 27000).

 

     Art. 27. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

     1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della L.R. 10 dicembre 1987, n. 40, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) (Cap. 27500).

 

     Art. 28. Qualificazione e sviluppo del termalismo.

     1. Per le concessioni di contributi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 3 dell'art. 43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 recante "Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo" sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     Esercizio 2000: Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25) (Cap. 29300).

 

     Art. 29. Piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, ai sensi della L.R. 2 novembre 1989, n. 38, è disposta, la seguente autorizzazione di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 40.000.000 (Euro 20.658,28) (Cap. 30555).

 

     Art. 30. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Per l'attuazione dei provvedimenti volti al recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici, a norma di quanto disposto dalla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e successive modifiche, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (articoli 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)"

     Esercizio 2000: Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)

     b) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6)"

     Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).

 

     Art. 31. Modifica alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19 "Norme in materia di riqualificazione urbana". [4]

 

     Art. 32. Interventi di edilizia residenziale.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali a valere sulle Leggi regionali 2 giugno 1980, n. 46, 30 agosto 1982, n. 40 e 25 marzo 1991, n. 5 sono revocate, a decorrere dall'esercizio 1999, per l'ammontare di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 32285).

     2. Per la concessione di contributi in c/interessi per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana, a norma della lett. b) del comma 2 e dei commi 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, è disposta, a decorrere dall'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 31112) (CNI).

 

     Art. 33. Opere acquedottistiche.

     1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche a norma del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80) (Cap. 35720).

 

     Art. 34. Piani di risanamento atmosferico.

     1. Per la realizzazione dei piani di risanamento atmosferico, ai sensi dell'art. 3 e della lett. a) dell'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     Esercizio 2000: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) (Cap. 37120).

 

     Art. 35. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.

     1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 31 agosto 1978, n. 39, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 1.800.000.000 (Euro 929.622,42)

     Esercizio 2000: Lire 1.800.000.000 (Euro 929.622,42) (Cap. 37150).

 

     Art. 36. Pianificazione e risanamento delle acque.

     1. Per le finalità previste dalla L.R. 1 febbraio 1983, n. 9, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 37250 "Spese per la redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque (art. 8, L.R. 1 febbraio 1983, n. 9)"

     Esercizio 1999: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     Esercizio 2000: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).

 

     Art. 37. Pianificazione e incentivazione smaltimento rifiuti.

     1. Per i sottoelencati interventi, nel settore dello smaltimento dei rifiuti, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 37334 "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Esercizio 1999: Lire 2.100.000.000 (Euro 1.084.559,49)

     b) Cap. 37336 "Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Esercizio 2000: Lire 18.000.000.000 (Euro 9.296.224,18)

     Esercizio 2001: Lire 15.000.000.000 (Euro 7.746.853,49)

     c) Cap. 37338 "Spese per le attività di pianificazione e di ricerca in materia di rifiuti (art. 32, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"

     Esercizio 1999: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38)

     Esercizio 2000: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).

 

     Art. 38. Recupero ambientale dei suoli inquinati.

     1. Per l'attuazione degli interventi, o di stralci funzionali dei medesimi, finalizzati al recupero ambientale dei suoli inquinati e ricompresi nel piano di cui al comma 1 dell'art. 33 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, a norma della lett. e) del comma 2 e dei commi 3 e 4 dell'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99) (Cap. 37362) (CNI).

 

     Art. 39. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Per la dotazione del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07) (Cap. 38050).

     2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppo, in bosco o in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, a norma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 75.000.000 (Euro 38.734,27) (Cap. 38070).

 

     Art. 40. Parchi e riserve regionali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione dei parchi regionali e delle riserve naturali, ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) (Cap. 38095).

 

     Art. 41. Interventi per la difesa del suolo della costa e per il consolidamento dei centri abitati.

     1. Per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 39050 "Alluvioni, piene, frane, mareggiate, consolidamento e trasferimento di abitati (Legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modifiche)"

     Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     b) Cap. 39051 "Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione del piani di bacino idrografico a carattere regionale e per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 e art. 30, L.R. 6 settembre 1982, n. 44)"

     Esercizio 1999: Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07)

     Esercizio 2000: Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07)

     c) Cap. 39185 "Spese per i servizi di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale (Legge 25 luglio 1904, n. 523)"

     Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     d) Cap. 39220 "Opere e sistemazioni idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale (DPR n. 616 del 1977, art. 89; L.R. 6 luglio 1974, n. 27)"

     Esercizio 1999: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     Esercizio 2000: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70).

 

     Art. 42. Programmi d'Area.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai programmi d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli esercizi finanziari indicati per ognuno dei sottoelencati interventi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:

     a) Cap. 12124 "Contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi per la ristrutturazione di impianti ortofruttiviticoli e olivicoli, nonché per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola a norma degli articoli 2 e 5 della L.R. 14 maggio 1975, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, e dell'art. 7, L.R. 2 settembre 1978, n. 42." (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 1.750.000.000 (Euro 903.799,57)

     Esercizio 2000: Lire 1.250.000.000 (Euro 645.571,12);

     b) Cap. 22210 "Contributi per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area (L.R. 19 agosto 1996, n. 30)"

     Esercizio 1999: Lire 18.830.000.000 (Euro 9.724.883,41)

     Esercizio 2000: Lire 3.498.000.000 (Euro 1.806.566,23);

     c) Cap. 25524 "Contributi in conto capitale a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lettere a), c) e d) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 1999: Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25)

     Esercizio 2001: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39);

     d) Cap. 25528 "Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi e ad altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, commi 1 e 2, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle Leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19)"

     Esercizio 1999: Lire 7.642.000.000 (Euro 3.946.763,62)

     Esercizio 2000: Lire 1.819.000.000 (Euro 939.435,10);

     e) Cap. 27716 "Contributi in conto capitale alle imprese commerciali, loro forme associative e strutture operative promosse dalle associazioni di categoria per la riqualificazione di aree commerciali e mercatali (art. 3, lettere b) e c) della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41)"

     Esercizio 1999: Lire 1.600.000.000 (Euro 826.331,04)

     Esercizio 2000: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14);

     f) Cap. 27718 "Contributi in conto capitale agli Enti locali per la riqualificazione di aree commerciali e mercatali (art. 3, comma 3, lettere b) e c) della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41)"

     Esercizio 1999: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14)

     Esercizio 2000: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14);

     g) Cap. 30885 "Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (articoli 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     Esercizio 1999: Lire 4.150.000.000 (Euro 2.143.296,13)

     Esercizio 2000: Lire 2.100.000.000 (Euro 1.084.559,49);

     h) Cap. 30890 "Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)"

     Esercizio 1999: Lire 300.000.000 (Euro 154.937,07);

     i) Cap. 31110 "Contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana (art. 8, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19)"

     Esercizio 1999: Lire 14.402.000.000 (Euro 7.438.012,26)

     Esercizio 2000: Lire 10.003.000.000 (Euro 5.166.118,36);

     l) Cap. 38030 "Contributi per spese d'investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio del Delta del Po (L.R. 2 aprile 1988, n. 11; art. 13, L.R. 2 luglio 1988, n. 27)"

     Esercizio 1999: Lire 800.000.000 (Euro 413.165,52);

     m) Cap. 38090 "Contributi per spese d'investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)"

     Esercizio 1999: Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15);

     n) Cap. 41102 "Interventi per il potenziamento funzionale della navigabilità del porto-canale e per il miglioramento dell'accessibilità del porto di Ravenna con particolare riferimento all'escavazione e all'approfondimento dei fondali (L.R. 24 febbraio 1995, n. 9)"

     Esercizio 1999: Lire 7.400.000.000 (Euro 3.821.781,05);

     o) Cap. 41120 "Concorso delle Regioni per l'elaborazione di un programma di studi e di interventi comprendente la progettazione delle opere per il consolidamento dei collegamenti ferroviari, stradali ed idroviari con il porto di Ravenna (L.R. 4 giugno 1988, n. 23)"

     Esercizio 2000: Lire 2.500.000.000 (Euro 1.291.142,25);

     p) Cap. 41995 "Contributo all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI) per l'espletamento di specifiche attività (art. 13, lett. b), L.R. 14 gennaio 1989, n. 1)"

     Esercizio 1999: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45);

     q) Cap. 43027 "Contributi per la progettazione di opere in attuazione del PRIT e per le valutazioni di tipo territoriale e ambientale connesse con la loro realizzazione (L.R. 5 settembre 1989, n. 31 abrogata; art. 31, comma 2, lett. d), e art. 34, comma 2, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). (Cambio denominazione)"

     Esercizio 1999: Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69);

     r) Cap. 43260 "Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53);

     s) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 11.716.000.000 (Euro 6.050.809,03)

     Esercizio 2000: Lire 700.000.000 (Euro 361.519,83);

     t) Cap. 45180 "Contributi in capitale a Comuni, Province e loro consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza (art. 18, lett. a), L.R. 8 marzo 1976, n. 10)"

     Esercizio 1999: Lire 925.000.000 (Euro 477.722,63)

     Esercizio 2000: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45);

     u) Cap. 78732 "Contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui al punto a) dell'art. 4 della L.R. 25 agosto 1986, n. 30, per la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e l'acquisto di impianti sportivi e ricreativi destinati ad uso pubblico, nonché per l'acquisto di attrezzature ad uso sportivo e ricreativo (L.R. 25 agosto 1986, n. 30 art. 2 lettere a), b), c) e d), art. 5, comma 1)"

     Esercizio 1999: Lire 1.600.000.000 (Euro 826.331,04)

     Esercizio 2000: Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14).

 

     Art. 43. Porti regionali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90);

     b) Cap. 41550 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 1999: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45);

     c) Cap. 41570 "Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

     Esercizio 2000: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).

 

     Art. 44. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, è disposta, a favore dell'ARNI, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 230.000.000 (Euro 118.785,09) e per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) (Cap. 41995).

 

     Art. 45. Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere.

     1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35) (Cap. 43027).

 

     Art. 46. Investimenti nel settore dei trasporti.

     1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto specificati:

     a) Cap. 43015 "Spese per i progetti, l'acquisto di beni, la realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici per il trasporto pubblico (art. 31, comma 2, lett. e), art. 36, lettere a), b) e d), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45);

     b) Cap. 43260 "Contributi agli esercenti il trasporto pubblico per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lettere b) e c), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     Esercizio 2000: Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)

     Esercizio 2001: Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39);

     c) Cap. 43270 "Contributi agli Enti locali per investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto (art. 31, comma 2, lett. c), art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     Esercizio 2000: Lire 5.300.000.000 (Euro 2.737.221,57)

     Esercizio 2001: Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60).

 

     Art. 47. Opere stradali.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e loro Consorzi per la sistemazione, il miglioramento e la costruzione di opere stradali di loro competenza, a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)

     Esercizio 2000: Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     Esercizio 2001: Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15) (Cap. 45180).

 

     Art. 48. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1993, n. 44, sono parzialmente revocate per l'ammontare di Lire 230.000.000 (Euro 118.785,09) (Cap. 45530).

 

     Art. 49. Interventi per la sicurezza dei trasporti.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 dell'art. 13 della L.R. 19 agosto 1996, n. 35, a norma del comma 1 lettere a) e c) della L.R. 20 luglio 1992, n. 30, è revocata (Cap. 46110).

     2. Per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi sulla piattaforma stradale a norma delle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 20 luglio 1992, n. 30, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     Esercizio 2000: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50) (Cap. 46125).

 

     Art. 50. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma del D.Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29)

     Esercizio 2000: Lire 7.000.000.000 (Euro 3.615.198,29) (Cap. 48050).

 

     Art. 51. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 è determinata, per l'esercizio 1999, in Lire 9.750.080.000 (Euro 5.035.496,08) e viene utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale

     Lire 1.555.000.000 (Euro 803.090,48);

     b) promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale

     Lire 630.000.000 (Euro 325.367,85);

     c) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale anche attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati

     Lire 1.977.000.000 (Euro 1.021.035,29);

     d) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative

     Lire 1.288.080.000 (Euro 665.237,80);

     e) finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale

     Lire 2.800.000.000 (Euro 1.446.079,32);

     f) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531

     Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35).

 

     Art. 52. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio- assistenziali, a norma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1999: Lire 10.000.000.000 (Euro 5.164.568,99)

     Esercizio 2000: Lire 12.400.000.000 (Euro 6.404.065,55)

     Esercizio 2001: Lire 20.000.000.000 (Euro 10.329.137,98) (Cap. 57200).

 

     Art. 53. Aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi.

     1. Per la concessione di contributi in c/capitale a Comuni singoli o associati per l'acquisto e la realizzazione di infrastrutture volte alla creazione di aree di sosta e di transito per le minoranze nomadi, a norma della L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante "Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna" come modificata dalla L.R. 6 settembre 1993, n. 34, è disposta, per l'esercizio 2000, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 350.000.000 (Euro 180.759,91) (Cap. 57680).

 

     Art. 54. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per la concessione di contributi a favore delle cooperative sociali ai sensi della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, sono disposte, per l'esercizio 1999, le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa per gli interventi sottoelencati:

     a) Cap. 57695 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per le spese di avviamento (art. 16, comma 1, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Lire 80.000.000 (Euro 41.316,55);

     b) Cap. 57697 "Contributi a fondo perduto alle cooperative sociali e loro consorzi per l'adeguamento del posto di lavoro di soci lavoratori o lavoratori con invalidità superiore ai 2/3 (art. 16, comma 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6)"

     Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98);

     c) Cap. 57699 "Contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a) L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 come modificata dalla L.R. 18 marzo 1997, n. 6"

     Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69).

 

     Art. 55. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi socio- educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 17, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39) (Cap. 58435).

 

     Art. 56. Interventi volti al controllo della popolazione canina.

     1. Per il rimborso alle Amministrazioni provinciali di contributi pagati ad imprese agricole e zootecniche per la perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali predatori in attuazione dell'art. 23 della L.R. 25 febbraio 1988, n. 5 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 120.000.000 (Euro 61.974,83) (Cap. 64410).

 

     Art. 57. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 4.500.000.000 (Euro 2.324.056,05) (Cap. 70602).

 

     Art. 58. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento

- a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985, n. 11 e successive

modifiche, è disposta, per l'esercizio 2000, un'autorizzazione di spesa di

Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap. 70655).

 

     Art. 59. Iniziative straordinarie per la valorizzazione delle espressioni storiche, artistiche e culturali.

     1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza culturale per l'insieme del territorio regionale, a norma del comma 2, dell'art. 1 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 70718 "Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale, nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - Progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)" (CNI)

     Esercizio 1999: Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50).

 

     Art. 60. Fondo regionale biblioteche.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 70755 "Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti"

     Esercizio 1999: Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38).

 

     Art. 61. Partecipazione alla Spa per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 9 marzo 1990, n. 17 recante "Partecipazione alla Spa per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale" (AICER) è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45) (Cap. 70810).

 

     Art. 62. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14 e successive modificazioni, è disposta, per l'esercizio 1999, un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap. 73060).

 

     Art. 63. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni è disposta, per l'esercizio 2000, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) (Cap. 73135).

 

     Art. 64. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la realizzazione di strutture scolastiche e formative nonché per la dotazione di beni e arredi previste dall'art. 28 dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche, sono disposte, per l'esercizio 1999 le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 75295 "Contributi per la manutenzione straordinaria degli edifici, dei locali, delle attrezzature e degli impianti dei centri di formazione professionale riconosciuti o dipendenti da enti, associazioni e fondazioni"

     Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80);

     b) Cap. 75301 "Contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione. l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale"

     Lire 850.000.000 (Euro 438.988,36).

 

     Art. 65. Trasferimento all'esercizio 1999 delle autorizzazioni di spesa relative al 1998 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 1999 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 1998:

     1) Cap. 2715 Lire 117.240.152 (Euro 60.549,49)

     2) Cap. 3470 Lire 120.812.560 (Euro 62.394,48)

     3) Cap. 3905 Lire 377.672.601 (Euro 195.051,62)

     4) Cap. 3910 Lire 166.393.165 (Euro 85.934,90)

     5) Cap. 3911 Lire 471.685.126 (Euro 243.605,04)

     6) Cap. 4270 Lire 16.813.180.015 (Euro 8.683.282,81)

     7) Cap. 10590 Lire 420.056.065 (Euro 216.940,85)

     8) Cap. 12045 Lire 394.238.401 (Euro 203.607,14)

     9) Cap. 13010 Lire 2.467.233.338 (Euro 1.274.219,68)

     10) Cap. 13026 Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)

     11) Cap. 16332 Lire 13.832.429.921 (Euro 7.143.853,86)

     12) Cap. 16337 Lire 761.122.650 (Euro 393.087,04)

     13) Cap. 16400 Lire 1.770.333.195 (Euro 914.300,79)

     14) Cap. 16810 Lire 1.404.311.644 (Euro 725.266,44)

     15) Cap. 16819 Lire 865.848.753 (Euro 447.173,56)

     16) Cap. 18250 Lire 696.959.550 (Euro 359.949,57)

     17) Cap. 18344 Lire 800.000.000 (Euro 413.165,52)

     18) Cap. 18346 Lire 1.200.000.000 (Euro 619.748,28)

     19) Cap. 18350 Lire 9.722.516.561 (Euro 5.021.260,75)

     20) Cap. 18877 Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     21) Cap. 20076 Lire 2.409.050.828 (Euro 1.244.170,92)

     22) Cap. 21078 Lire 3.134.301.414 (Euro 1.618.731,59)

     23) Cap. 21134 Lire 320.759.328 (Euro 165.658,37)

     24) Cap. 21222 Lire 70.000.000 (Euro 36.151,98)

     25) Cap. 22210 Lire 5.602.000.000 (Euro 2.893.191,55)

     26) Cap. 22270 Lire 477.526.455 (Euro 246.621,83)

     27) Cap. 22300 Lire 118.758.282 (Euro 61.333,53)

     28) Cap. 22306 Lire 331.669.891 (Euro 171.293,20)

     29) Cap. 22318 Lire 215.731.212 (Euro 111.415,87)

     30) Cap. 22392 Lire 144.892.000 (Euro 74.830,47)

     31) Cap. 22499 Lire 4.376.000.000 (Euro 2.260.015,39)

     32) Cap. 22500 Lire 1.706.880.000 (Euro 881.529,95)

     33) Cap. 22512 Lire 299.520.000 (Euro 154.689,17)

     34) Cap. 25520 Lire 19.807.988.871 (Euro 10.229.972,51)

     35) Cap. 25524 Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39)

     36) Cap. 25605 Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     37) Cap. 25650 Lire 672.000.000 (Euro 347.059,04)

     38) Cap. 25785 Lire 12.853.704 (Euro 6.638,38)

     39) Cap. 25808 Lire 1.324.267.608 (Euro 683.927,14)

     40) Cap. 25810 Lire 196.189.933 (Euro 101.323,64)

     41) Cap. 25816 Lire 730.241.511 (Euro 377.138,27)

     42) Cap. 25828 Lire 232.932.997 (Euro 120.299,85)

     43) Cap. 25834 Lire 150.023.068 (Euro 77.480,45)

     44) Cap. 29300 Lire 2.507.470.633 (Euro 1.295.000,51)

     45) Cap. 30550 Lire 294.144.338 (Euro 151.912,87)

     46) Cap. 30555 Lire 65.540.879 (Euro 33.849,04)

     47) Cap. 30880 Lire 368.470.017 (Euro 190.298,88)

     48) Cap. 30885 Lire 13.761.542.925 (Euro 7.107.243,79)

     49) Cap. 30890 Lire 6.116.035.254 (Euro 3.158.668,60)

     50) Cap. 30895 Lire 329.000.000 (Euro 169.914,32)

     51) Cap. 31110 Lire 1.650.000.000 (Euro 852.153,88)

     52) Cap. 32276 Lire 340.434.772 (Euro 175.819,89)

     53) Cap. 32287 Lire 5.000.000.000 (Euro 2.582.284,50)

     54) Cap. 36198 Lire 1.375.983.000 (Euro 710.635,91)

     55) Cap. 37046 Lire 250.000.000 (Euro 129.114,22)

     56) Cap. 37328 Lire 50.000.000 (Euro 25.822,84)

     57) Cap. 37334 Lire 12.900.000.000 (Euro 6.662.294,00)

     58) Cap. 37336 Lire 16.811.613.401 (Euro 8.682.473,73)

     59) Cap. 38027 Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15)

     60) Cap. 38030 Lire 3.901.951.077 (Euro 2.015.189,55)

     61) Cap. 38048 Lire 349.650.000 (Euro 180.579,15)

     62) Cap. 38059 Lire 266.660.501 (Euro 137.718,66)

     63) Cap. 38085 Lire 150.000.000 (Euro 77.468,53)

     64) Cap. 38090 Lire 10.242.048.985 (Euro 5.289.576,86)

     65) Cap. 38095 Lire 101.178.132 (Euro 52.254,14)

     66) Cap. 38110 Lire 161.644.512 (Euro 83.482,42)

     67) Cap. 38122 Lire 250.214.384 (Euro 129.224,94)

     68) Cap. 38128 Lire 379.213.872 (Euro 195.847,62)

     69) Cap. 39050 Lire 1.721.684.106 (Euro 889.175,63)

     70) Cap. 39051 Lire 194.037.249 (Euro 100.211,88)

     71) Cap. 39220 Lire 3.470.219.975 (Euro 1.792.219,05)

     72) Cap. 41102 Lire 2.000.000.000 (Euro 1.032.913,80)

     73) Cap. 41120 Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70)

     74) Cap. 41250 Lire 5.958.615.600 (Euro 1077.368,14)

     75) Cap. 41360 Lire 500.000.000 (Euro 258.228,45)

     76) Cap. 41570 Lire 250.000.000 (Euro 129.114,22)

     77) Cap. 41850 Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90)

     78) Cap. 41995 Lire 2.753.000.000 (Euro 1.421.805,84)

     79) Cap. 43027 Lire 1.970.470.000 (Euro 1.017.662,83)

     80) Cap. 43100 Lire 1.640.000.000 (Euro 846.989,31)

     81) Cap. 43105 Lire 121.423.947 (Euro 62.710,24)

     82) Cap. 43110 Lire 2.561.459.000 (Euro 1.322.883,17)

     83) Cap. 43115 Lire 1.900.000.000 (Euro 981.268,11)

     84) Cap. 43219 Lire 14.744.094.000 (Euro 7.614.689,07)

     85) Cap. 43221 Lire. 27.254.871.245 (Euro 14.075.966,29)

     86) Cap. 43223 Lire 2.100.000.000 (Euro 1.084.559,49)

     87) Cap. 45180 Lire 4.009.948.556 (Euro 2.070.965,60)

     88) Cap. 45530 Lire 6.470.900.000 (Euro 3.341.940,95)

     89) Cap. 45535 Lire 1.560.920.300 (Euro 806.148,06)

     90) Cap. 46115 Lire 950.000.000 (Euro 490.634,05)

     91) Cap. 46125 Lire 680.807.503 (Euro 351.607,73)

     92) Cap. 47100 Lire 363.344.665 (Euro 187.651,86)

     93) Cap. 47105 Lire 592.401.336 (Euro 305.949,76)

     94) Cap. 47114 Lire 513.080.570 (Euro 264.984,00)

     95) Cap. 48050 Lire 4.772.587.675 (Euro 2.464.835,83)

     96) Cap. 48060 Lire 16.121.931 (Euro 8.326,28)

     97) Cap. 48245 Lire 2.380.000.000 (Euro 1.229.167,42)

     98) Cap. 57200 Lire 7.303.255.353 (Euro 3.771.816,61)

     99) Cap. 57210 Lire 1.500.000.000 (Euro 774.685,35)

     100) Cap. 57680 Lire 1.700.000.000 (Euro 877.976,73)

     101) Cap. 57703 Lire 552.224.296 (Euro 285.200,05)

     102) Cap. 58435 Lire 3.500.000.000 (Euro 1.807.599,15)

     103) Cap. 65057 Lire 473.684.000 (Euro 244.637,37)

     104) Cap. 65152 Lire 55.263.155 (Euro 28.541,04)

     105) Cap. 65317 Lire 156.211.000 (Euro 80.676,25)

     106) Cap. 65662 Lire 449.000.000 (Euro 231.889,15)

     107) Cap. 70547 Lire 2.512.000.000 (Euro 1.297.339,73)

     108) Cap. 70655 Lire 825.138.000 (Euro 426.148,21)

     109) Cap. 70822 Lire 100.000.000 (Euro 51.645,69)

     110) Cap. 71606 Lire 450.000.000 (Euro 232.405,60)

     111) Cap. 73135 Lire 4.516.107.205 (Euro 2.332.374,72)

     112) Cap. 75300 Lire 249.219.630 (Euro 128.711,20)

     113) Cap. 86997 Lire 823.694.700 (Euro 425.402,81).

 

     Art. 66. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1999-2001 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 67. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2, della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE 1999

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

(Omissis)

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 1999, n. 20.

[2] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 1999, n. 20.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 22 novembre 1999, n. 32.

[4] Modifica il comma 1, art. 8, della L.R. 3 luglio 1998, n. 19.