Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 06/11/1998 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 2. Cartografia regionale. |
Art. 3. Integrazione normativa procedurale L.R. 26 luglio 1988, n. 30. |
Art. 4. Sistema informativo regionale. |
Art. 5. Costruzione sede organi e servizi regionali. |
Art. 6. Interventi per la bonifica e l'irrigazione. |
Art. 7. Localizzazione di aree produttive. |
Art. 8. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica. |
Art. 9. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica. |
Art. 10. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche. |
Art. 11. Riutilizzo mezzi regionali rivenienti dalla riprogrammazione dell'Obiettivo 5b |
Art. 12. Mercati e strutture annonarie. Rettifica riferimenti legislativi. |
Art. 13. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici. |
Art. 14. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente. |
Art. 15. Fondo per la conservazione della natura. |
Art. 16. Porti regionali e comunali. |
Art. 17. Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI). |
Art. 18. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico. |
Art. 19. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa). |
Art. 20. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia. |
Art. 21. Fondo regionale biblioteche. |
Art. 22. Strutture formativo-professionali. |
Art. 23. Trasferimento all'esercizio 1998 delle autorizzazioni di spesa relative al 1997 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 24. Copertura finanziaria. |
Art. 25. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.36 - Legge Regionale 6 novembre 1998, n. 35.
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, primo provvedimento generale di variazione.
(B.U. n. 138 del 10 novembre 1998).
Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1998, un ulteriore contributo di Lire 90.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).
Art. 2. Cartografia regionale.
1. Per le finalità di cui alla
Art. 3. Integrazione normativa procedurale
1. [1]
Art. 4. Sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della
a) Cap. 03910 Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2,
Esercizio 1998: + Lire 50.000.000
b) Cap. 03917 Contributi agli Enti Locali per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3
Esercizio 1998: + Lire 1.000.000.000
Art. 5. Costruzione sede organi e servizi regionali.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6, comma 2, della
Art. 6. Interventi per la bonifica e l'irrigazione.
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di opere ed interventi di bonifica e di irrigazione a norma dell'art. 26, comma 2, lett. b) della
Art. 7. Localizzazione di aree produttive.
1. La Regione Emilia-Romagna finanzia, in tutto o in parte, l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere per urbanizzazione primaria e secondaria necessarie alla localizzazione degli impianti produttivi previsti nei programmi speciali d'area di cui alla
- territoriale.
2. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dei programmi speciali d'area di cui al comma 1, definisce l'ammontare e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi finanziari, nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della
3. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 22210 Contributi per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area (
Esercizio 1998: Lire 5.602.000.000.
Art. 8. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della
a) Cap. 25528 «Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. b) e art. 7 comma 3 lett. c)
Esercizio 1998: + Lire 745.000.000
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e ricompresi nei «Programmi d'area» di cui alla
a) Cap. 25524 Contributi in conto capitale a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica. (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6 lett. a), c), e d) e art. 7, comma 3, lett. c),
Esercizio 1998: + Lire 5.000.000.000
Esercizio 1999: + Lire 5.000.000.000
Esercizio 2000: + Lire 5.000.000.000.
Art. 9. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla
a) Cap. 25554 Spese per le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi (art. 2 comma 3, art. 7 comma 2 lett. c), art. 12
Esercizio 1998: Lire 400.000.000
b) Cap. 25556 Cofinanziamento tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle «Unioni» di cui all'art. 13
Esercizio 1999: Lire 7.000.000.000
c) Cap. 25558 Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale (art. 7 comma 2, lett. a) ed art. 8 comma 3 della
Esercizio 1998: Lire 600.000.000
Esercizio 1999: Lire 7.000.000.000.
Art. 10. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della
a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:
Esercizio 1998: - Lire 117.000.000 (Cap. 25780);
b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:
Esercizio 1998: - Lire 428.000.000 (Cap. 25785).
Art. 11. Riutilizzo mezzi regionali rivenienti dalla riprogrammazione dell'Obiettivo 5b
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riutilizzare i propri mezzi regionali, precedentemente stanziati a cofinanziamento dell'Obiettivo 5b, e da ridursi a seguito della riprogrammazione prevista dalla
2. A tal fine sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 25808 Obiettivo 5b Sottoprogramma 2 - Valorizzazione turistica
- misure 1, 2, 4, 5 - Programma regionale di reintegro delle risorse
riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e
Marche. (C.N.I.).
Esercizio 1998: Lire 1.324.267.608
Esercizio 1999: Lire 1.692.973.897
b) Cap. 38108 Obiettivo 5b Sottoprogramma 4 - Ambiente - misure 3, 4 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche. (C.N.I.).
Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000
c) Cap. 75360 Obiettivo 5b Sottoprogramma 5 - Sviluppo delle risorse umane-misure 1, 2, 3, 5, 6 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche. (C.N.I.).
Esercizio 1998: Lire 399.185.478
Esercizio 1999: Lire 811.639.765
d) Cap. 03728 Obiettivo 5b Sottoprogramma 6 - Attuazione - misure 1, 2
- Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito
del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche. (C.N.I.).
Esercizio 1998: Lire 70.000.000
Esercizio 1999: Lire 20.000.000
3. Le modalità e le procedure di gestione di detti finanziamenti sono quelle stabilite dagli atti deliberativi con i quali sono stati definiti i criteri attuativi per ciascuna misura.
Art. 12. Mercati e strutture annonarie. Rettifica riferimenti legislativi.
1. All'art. 25 della
Art. 13. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 30890 «Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6,
Esercizio 1998: + Lire 2.300.000.000.
Art. 14. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della
Art. 15. Fondo per la conservazione della natura.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, dell'art. 33 della
Art. 16. Porti regionali e comunali.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 41250 «Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c),
Esercizio 1998: + Lire 250.000.000;
b) Cap. 41570 «Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4 lett. f),
Esercizio 1998: - Lire 250.000.000.
Art. 17. Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI).
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dal comma 1 lett. b) dell'art. 13 della
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e ricompresi nei «Programmi d'area» di cui alla
Art. 18. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Cap. 43221 «Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2,
Esercizio 1998: + Lire 4.948.000.000.
Art. 19. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 44 della
a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio Sanitario Nazionale: + Lire 95.000.000;
b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio Sanitario Nazionale: - Lire 164.480.000;
c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio Sanitario Nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con enti pubblici e privati: + Lire 309.480.000;
d) Acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative: - Lire 240.000.000.
Art. 20. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi socio- educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Art. 21. Fondo regionale biblioteche.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. a) dell'art. 51 della
Art. 22. Strutture formativo-professionali.
1. Per la concessione di contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale, a norma della
Art. 23. Trasferimento all'esercizio 1998 delle autorizzazioni di spesa relative al 1997 finanziate con mezzi regionali.
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 56 della
1) Cap. 02608 - L. 100.000.000 |
2) Cap. 02715 + L. 117.240.152 |
3) Cap. 03455 - L. 1.605.113.967 |
4) Cap. 03470 - L. 230.243.888 |
5) Cap. 03850 + L. 205.856.802 |
6) Cap. 03905 + L. 488.242.122 |
7) Cap. 03911 + L. 617.773.919 |
8) Cap. 04270 + L. 13.879.567.425 |
9) Cap. 04427 + L. 300.000.000 |
10) Cap. 10590 - L. 330.102.871 |
11) Cap. 12045 - L. 265.986.584 |
12) Cap. 13010 - L. 2.470.971.199 |
13) Cap. 16332 + L. 1.151.703.625 |
14) Cap. 16337 + L. 45.500.000 |
15) Cap. 16400 + L. 270.333.195 |
|
16) Cap. 16810 - L. 164.070.435 |
17) Cap. 16819 - L. 767.791.567 |
18) Cap. 18031 + L. 100.000.000 |
19) Cap. 18250 - L. 15.771.709 |
20) Cap. 18350 + L. 1.508.732.098 |
21) Cap. 18877 + L. 1.000.000.000 |
22) Cap. 21078 + L. 3.134.301.414 |
23) Cap. 22160 - L. 160.550.914 |
24) Cap. 22200 + L. 830.219.022 |
25) Cap. 22202 + L. 700.655.176 |
26) Cap. 22270 + L. 16.560.000 |
27) Cap. 22300 - L. 116.457.361 |
28) Cap. 22306 - L. 34.846.893 |
29) Cap. 22318 - L. 362.778.478 |
30) Cap. 22392 - L. 87.108.000 |
31) Cap. 25520 - L. 1.377.011.129 |
32) Cap. 25810 - L. 282.341.849 |
33) Cap. 25816 - L. 1.040.727.457 |
34) Cap. 25828 - L. 215.489.147 |
35) Cap. 25834 - L. 130.923.176 |
36) Cap. 27500 - L. 900.000.000 |
37) Cap. 30550 - L. 7.534.800 |
38) Cap. 30555 - L. 112.848.000 |
39) Cap. 30880 + L. 368.470.017 |
40) Cap. 30885 + L. 3.205.000.000 |
41) Cap. 30890 + L. 549.310.257 |
42) Cap. 30895 + L. 60.000.000 |
43) Cap. 32287 + L. 2.298.000.000 |
44) Cap. 35720 - L. 1.772.193.000 |
45) Cap. 36198 - L. 49.900.000 |
46) Cap. 37043 - L. 560.000.000 |
47) Cap. 37090 - L. 150.000.000 |
48) Cap. 37120 + L. 100.000.000 |
49) Cap. 37150 + L. 141.827.000 |
50) Cap. 37189 - L. 283.437.904 |
51) Cap. 37250 + L. 294.072.227 |
52) Cap. 37336 - L. 1.538.841.599 |
53) Cap. 37337 + L. 300.000.000 |
54) Cap. 37338 + L. 200.000.000 |
55) Cap. 38025 - L. 50.000.000 |
56) Cap. 38030 + L. 996.951.077 |
57) Cap. 38044 - L. 78.642.445 |
58) Cap. 38085 + L. 115.000.000 |
59) Cap. 38090 - L. 314.560.451 |
60) Cap. 38095 - L. 4.321.868 |
61) Cap. 38110 - L. 326.800.000 |
62) Cap. 38122 - L. 248.666.000 |
63) Cap. 38128 - L. 384.751.146 |
64) Cap. 39050 - L. 485.769.074 |
65) Cap. 39051 + L. 94.037.249 |
66) Cap. 39185 - L. 1.500.000.000 |
67) Cap. 39220 - L. 969.046.225 |
68) Cap. 41250 + L. 635.000.000 |
69) Cap. 41360 - L. 200.000.000 |
70) Cap. 41900 - L. 150.000.000 |
71) Cap. 43027 + L. 600.000.000 |
72) Cap. 43105 - L. 144.717.500 |
73) Cap. 43110 - L. 313.541.000 |
74) Cap. 43219 + L. 2.935.036.000 |
|
75) Cap. 43221 + L. 6.886.530.000 |
76) Cap. 45180 - L. 2.402.100.350 |
77) Cap. 45530 + L. 500.000.000 |
78) Cap. 45535 + L. 400.000.000 |
79) Cap. 46125 + L. 111.402.462 |
80) Cap. 47100 + L. 186.710.128 |
81) Cap. 47105 + L. 292.401.336 |
82) Cap. 47114 + L. 1.013.080.570 |
83) Cap. 48050 + L. 23.115.254 |
84) Cap. 48060 - L. 1.880.000 |
85) Cap. 48245 + L. 1.194.000.000 |
86) Cap. 57200 + L. 3.291.311.749 |
87) Cap. 57210 + L. 1.500.000.000 |
88) Cap. 57680 - L. 500.000.000 |
89) Cap. 57695 + L. 11.396.717 |
90) Cap. 57697 + L. 50.000.000 |
91) Cap. 57699 + L. 50.000.000 |
92) Cap. 57703 + L. 227.050.386 |
93) Cap. 58435 - L. 500.000.000 |
94) Cap. 65407 - L. 84.000.000 |
95) Cap. 65492 - L. 416.000.000 |
96) Cap. 65527 - L. 418.000.000 |
97) Cap. 65537 - L. 190.000.000 |
98) Cap. 65567 - L. 42.105.000 |
99) Cap. 65577 - L. 237.000.000 |
100) Cap. 65607 - L. 237.000.000 |
101) Cap. 65647 - L. 79.000.000 |
102) Cap. 65652 - L. 58.000.000 |
103) Cap. 65657 - L. 1.605.000.000 |
104) Cap. 70547 - L. 1.488.000.000 |
105) Cap. 70655 + L. 165.138.000 |
106) Cap. 70710 - L. 10.000.000 |
107) Cap. 70750 + L. 600.000.000 |
108) Cap. 73135 + L. 810.220.005 |
109) Cap. 75300 + L. 222.219.630 |
110) Cap. 75301 + L. 500.000.000 |
111) Cap. 78738 + L. 32.198.510 |
112) Cap. 78741 - L. 194.394.940 |
113) Cap. 86997 - L. 200.000.000 |
Art. 24. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, la Regione fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della
Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Assestamento 1998. Quadro riassuntivo delle spese autorizzate dalla presente legge e delle modifiche apportate a precedenti autorizzazioni. (Omissis)
[1] Aggiunge il comma 3 all'art. 17 della