§ 6.2.36 - Legge Regionale 6 novembre 1998, n. 35.
Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:06/11/1998
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 2.  Cartografia regionale.
Art. 3.  Integrazione normativa procedurale L.R. 26 luglio 1988, n. 30.
Art. 4.  Sistema informativo regionale.
Art. 5.  Costruzione sede organi e servizi regionali.
Art. 6.  Interventi per la bonifica e l'irrigazione.
Art. 7.  Localizzazione di aree produttive.
Art. 8.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 9.  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.
Art. 10.  Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 11.  Riutilizzo mezzi regionali rivenienti dalla riprogrammazione dell'Obiettivo 5b
Art. 12.  Mercati e strutture annonarie. Rettifica riferimenti legislativi.
Art. 13.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 14.  Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
Art. 15.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 16.  Porti regionali e comunali.
Art. 17.  Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI).
Art. 18.  Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
Art. 19.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 20.  Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
Art. 21.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 22.  Strutture formativo-professionali.
Art. 23.  Trasferimento all'esercizio 1998 delle autorizzazioni di spesa relative al 1997 finanziate con mezzi regionali.
Art. 24.  Copertura finanziaria.
Art. 25.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.36 - Legge Regionale 6 novembre 1998, n. 35.

Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1998, primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. n. 138 del 10 novembre 1998).

 

Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1998, un ulteriore contributo di Lire 90.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

 

     Art. 2. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24 «Formazione di una cartografia regionale», è disposta, per l'esercizio 1998, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 51.402.000 (Cap. 03850).

 

     Art. 3. Integrazione normativa procedurale L.R. 26 luglio 1988, n. 30.

     1. [1]

 

     Art. 4. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte, per l'esercizio 1998, le ulteriori autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     a) Cap. 03910 Impianto di un sistema informativo regionale (art. 17, comma 2, L.R. 26 luglio 1988, n. 30).

     Esercizio 1998: + Lire 50.000.000

     b) Cap. 03917 Contributi agli Enti Locali per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, commi 2 e 3 L.R. 26 luglio 1988, n. 30).

     Esercizio 1998: + Lire 1.000.000.000

 

     Art. 5. Costruzione sede organi e servizi regionali.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 6, comma 2, della L.R. 23 aprile 1998, n. 13, a valere sulla L.R. 9 aprile 1990, n. 29, è integrata, per l'esercizio 1998, di Lire 1.508.904.549 (Cap. 04270).

 

     Art. 6. Interventi per la bonifica e l'irrigazione.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di opere ed interventi di bonifica e di irrigazione a norma dell'art. 26, comma 2, lett. b) della L.R. 2 agosto 1984, n. 42, è disposta, per l'esercizio 1998, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 715.622.650 (Cap. 16337).

 

     Art. 7. Localizzazione di aree produttive.

     1. La Regione Emilia-Romagna finanzia, in tutto o in parte, l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere per urbanizzazione primaria e secondaria necessarie alla localizzazione degli impianti produttivi previsti nei programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, mediante la concessione di contributi a Enti locali e loro consorzi, ovvero a enti e società a partecipazione pubblica, costituiti a norma di legge, aventi ad oggetto la valorizzazione economico

- territoriale.

     2. La deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dei programmi speciali d'area di cui al comma 1, definisce l'ammontare e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi finanziari, nell'ambito delle risorse previste dalla legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche.

     3. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 22210 Contributi per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai fini della localizzazione di impianti produttivi previsti nei programmi d'area (L.R. 19 agosto 1996, n. 30) (C.N.I.).

     Esercizio 1998: Lire 5.602.000.000.

 

     Art. 8. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 25528 «Contributi in conto capitale a Enti locali territoriali e relativi consorzi ed altri enti pubblici per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti all'attività turistica (art. 5 comma 1 lett. a), art. 6 comma 1 lett. b) e art. 7 comma 3 lett. c) L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalla L.R. 18 gennaio 1995, n. 4

     Esercizio 1998: + Lire 745.000.000

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 e ricompresi nei «Programmi d'area» di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30 è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 25524 Contributi in conto capitale a imprese singole o associate per la realizzazione e la ristrutturazione di opere inerenti l'attività turistica. (art. 5, comma 1, lett. a), art. 6 lett. a), c), e d) e art. 7, comma 3, lett. c), L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 come modificata dalle leggi regionali 18 gennaio 1995, n. 4 e 27 giugno 1997, n. 19).

     Esercizio 1998: + Lire 5.000.000.000

     Esercizio 1999: + Lire 5.000.000.000

     Esercizio 2000: + Lire 5.000.000.000.

 

     Art. 9. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica.

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 4 marzo 1998, n. 7 «Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica», sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sotto riportati:

     a) Cap. 25554 Spese per le attività di supporto tecnico svolte dall'APT Servizi (art. 2 comma 3, art. 7 comma 2 lett. c), art. 12 L.R. 4 marzo 1998, n. 7).

     Esercizio 1998: Lire 400.000.000

     b) Cap. 25556 Cofinanziamento tramite l'APT Servizi SRL di progetti di promozione turistica e di commercializzazione turistica elaborati dai soggetti aderenti alle «Unioni» di cui all'art. 13 L.R. n. 7 del 1998 (art. 7 comma 2 lett. b), art. 13 ed art. 19 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7).

     Esercizio 1999: Lire 7.000.000.000

     c) Cap. 25558 Spese per l'attuazione attraverso l'APT Servizi, del piano annuale delle azioni di promozione turistica regionale di carattere generale (art. 7 comma 2, lett. a) ed art. 8 comma 3 della L.R. 4 marzo 1998, n. 7).

     Esercizio 1998: Lire 600.000.000

     Esercizio 1999: Lire 7.000.000.000.

 

     Art. 10. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

     1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 23 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13:

     a) Contributi per interventi di sistemazione ambientale nelle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa:

     Esercizio 1998: - Lire 117.000.000 (Cap. 25780);

     b) Contributi per le revisioni generali, le revisioni speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di attrezzature ed immobili:

     Esercizio 1998: - Lire 428.000.000 (Cap. 25785).

 

     Art. 11. Riutilizzo mezzi regionali rivenienti dalla riprogrammazione dell'Obiettivo 5b

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a riutilizzare i propri mezzi regionali, precedentemente stanziati a cofinanziamento dell'Obiettivo 5b, e da ridursi a seguito della riprogrammazione prevista dalla decisione della Commissione europea C[98]1927 del 14 luglio 1998, al fine di reintegrare le disponibilità necessarie al finanziamento di interventi da realizzare nell'ambito del DocUP Ob. 5b e ritenuti di rilevanza regionale.

     2. A tal fine sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 25808 Obiettivo 5b Sottoprogramma 2 - Valorizzazione turistica

- misure 1, 2, 4, 5 - Programma regionale di reintegro delle risorse

riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e

Marche. (C.N.I.).

     Esercizio 1998: Lire 1.324.267.608

     Esercizio 1999: Lire 1.692.973.897

     b) Cap. 38108 Obiettivo 5b Sottoprogramma 4 - Ambiente - misure 3, 4 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche. (C.N.I.).

     Esercizio 1999: Lire 1.000.000.000

     c) Cap. 75360 Obiettivo 5b Sottoprogramma 5 - Sviluppo delle risorse umane-misure 1, 2, 3, 5, 6 - Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche. (C.N.I.).

     Esercizio 1998: Lire 399.185.478

     Esercizio 1999: Lire 811.639.765

     d) Cap. 03728 Obiettivo 5b Sottoprogramma 6 - Attuazione - misure 1, 2

- Programma regionale di reintegro delle risorse riprogrammate a seguito

del contributo di solidarietà alle Regioni Umbria e Marche. (C.N.I.).

     Esercizio 1998: Lire 70.000.000

     Esercizio 1999: Lire 20.000.000

     3. Le modalità e le procedure di gestione di detti finanziamenti sono quelle stabilite dagli atti deliberativi con i quali sono stati definiti i criteri attuativi per ciascuna misura.

 

     Art. 12. Mercati e strutture annonarie. Rettifica riferimenti legislativi.

     1. All'art. 25 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13, i riferimenti alle leggi regionali 7 novembre 1979, n. 42 e 24 dicembre 1981, n. 49 sono sostituiti con il riferimento alla L.R. 24 aprile 1995, n. 47.

 

     Art. 13. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 «Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici» e ricompresi nei «Programmi d'area» di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 30890 «Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, legge 24 dicembre 1993, n. 537

     Esercizio 1998: + Lire 2.300.000.000.

 

     Art. 14. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.

     1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, l'ulteriore spesa di Lire 100.000.000 (Cap. 37150).

 

     Art. 15. Fondo per la conservazione della natura.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, dell'art. 33 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13 è elevata, per l'esercizio 1998, di Lire 10.000.000 (Cap. 38050).

 

     Art. 16. Porti regionali e comunali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 36 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13:

     a) Cap. 41250 «Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11

     Esercizio 1998: + Lire 250.000.000;

     b) Cap. 41570 «Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4 lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11

     Esercizio 1998: - Lire 250.000.000.

 

     Art. 17. Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dal comma 1 lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, è disposta, a favore dell'ARNI, una ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 750.000.000 per l'esercizio 1998 (Cap. 41995).

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 e ricompresi nei «Programmi d'area» di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30 è inoltre disposta, per l'esercizio 1998, un'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 500.000.000.

 

     Art. 18. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 15 «Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico» e ricompresi nei «Programmi d'area» di cui alla L.R. 19 agosto 1996 n. 30, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

     a) Cap. 43221 «Contributi a Comuni e Province per interventi volti alla riorganizzazione e qualificazione della mobilità urbana (art. 2, comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15

     Esercizio 1998: + Lire 4.948.000.000.

 

     Art. 19. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione (Modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 44 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13 sono modificate, per i soli interventi sotto riportati, nel seguente modo:

     a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio Sanitario Nazionale: + Lire 95.000.000;

     b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio Sanitario Nazionale: - Lire 164.480.000;

     c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio Sanitario Nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con enti pubblici e privati: + Lire 309.480.000;

     d) Acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative: - Lire 240.000.000.

 

     Art. 20. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi socio- educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 17, è disposta, per l'esercizio 1998, l'ulteriore autorizzazioni di spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 58435).

 

     Art. 21. Fondo regionale biblioteche.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. a) dell'art. 51 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13, ai sensi della L.R. 27 dicembre 1983, n. 42 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di Enti locali o di interesse locale», è elevata di Lire 100.000.000. (Cap. 70755).

 

     Art. 22. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la concessione di contributi alle Province e ai Comuni per l'acquisizione di aree edificabili, l'acquisizione, la costruzione, l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e di locali e di attrezzature destinati alle attività di formazione professionale ivi compresi gli impianti per il tempo libero connessi alle strutture di formazione professionale, a norma della L.R. 24 luglio 1979, n. 19, art. 28, è disposta, per l'esercizio 1998, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 30.000.000.(Cap. 75301).

 

     Art. 23. Trasferimento all'esercizio 1998 delle autorizzazioni di spesa relative al 1997 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 56 della L.R. 23 aprile 1998, n. 13 sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 1998:

 

1) Cap. 02608          - L. 100.000.000

2) Cap. 02715          + L. 117.240.152

3) Cap. 03455          - L. 1.605.113.967

4) Cap. 03470          - L. 230.243.888

5) Cap. 03850          + L. 205.856.802

6) Cap. 03905          + L. 488.242.122

7) Cap. 03911          + L. 617.773.919

8) Cap. 04270          + L. 13.879.567.425

9) Cap. 04427          + L. 300.000.000

10) Cap. 10590         - L. 330.102.871

11) Cap. 12045         - L. 265.986.584

12) Cap. 13010         - L. 2.470.971.199

13) Cap. 16332         + L. 1.151.703.625

14) Cap. 16337         + L. 45.500.000

15) Cap. 16400         + L. 270.333.195

 

16) Cap. 16810         - L. 164.070.435

17) Cap. 16819         - L. 767.791.567

18) Cap. 18031         + L. 100.000.000

19) Cap. 18250         - L. 15.771.709

20) Cap. 18350         + L. 1.508.732.098

21) Cap. 18877         + L. 1.000.000.000

22) Cap. 21078         + L. 3.134.301.414

23) Cap. 22160         - L. 160.550.914

24) Cap. 22200         + L. 830.219.022

25) Cap. 22202         + L. 700.655.176

26) Cap. 22270         + L. 16.560.000

27) Cap. 22300         - L. 116.457.361

28) Cap. 22306         - L. 34.846.893

29) Cap. 22318         - L. 362.778.478

30) Cap. 22392         - L. 87.108.000

31) Cap. 25520         - L. 1.377.011.129

32) Cap. 25810         - L. 282.341.849

33) Cap. 25816         - L. 1.040.727.457

34) Cap. 25828         - L. 215.489.147

35) Cap. 25834         - L. 130.923.176

36) Cap. 27500         - L. 900.000.000

37) Cap. 30550         - L. 7.534.800

38) Cap. 30555         - L. 112.848.000

39) Cap. 30880         + L. 368.470.017

40) Cap. 30885         + L. 3.205.000.000

41) Cap. 30890         + L. 549.310.257

42) Cap. 30895         + L. 60.000.000

43) Cap. 32287         + L. 2.298.000.000

44) Cap. 35720         - L. 1.772.193.000

45) Cap. 36198         - L. 49.900.000

46) Cap. 37043         - L. 560.000.000

47) Cap. 37090         - L. 150.000.000

48) Cap. 37120         + L. 100.000.000

49) Cap. 37150         + L. 141.827.000

50) Cap. 37189         - L. 283.437.904

51) Cap. 37250         + L. 294.072.227

52) Cap. 37336         - L. 1.538.841.599

53) Cap. 37337         + L. 300.000.000

54) Cap. 37338         + L. 200.000.000

55) Cap. 38025         - L. 50.000.000

56) Cap. 38030         + L. 996.951.077

57) Cap. 38044         - L. 78.642.445

58) Cap. 38085         + L. 115.000.000

59) Cap. 38090         - L. 314.560.451

60) Cap. 38095         - L. 4.321.868

61) Cap. 38110         - L. 326.800.000

62) Cap. 38122         - L. 248.666.000

63) Cap. 38128         - L. 384.751.146

64) Cap. 39050         - L. 485.769.074

65) Cap. 39051         + L. 94.037.249

66) Cap. 39185         - L. 1.500.000.000

67) Cap. 39220         - L. 969.046.225

68) Cap. 41250         + L. 635.000.000

69) Cap. 41360         - L. 200.000.000

70) Cap. 41900         - L. 150.000.000

71) Cap. 43027         + L. 600.000.000

72) Cap. 43105         - L. 144.717.500

73) Cap. 43110         - L. 313.541.000

74) Cap. 43219         + L. 2.935.036.000

 

75) Cap. 43221         + L. 6.886.530.000

76) Cap. 45180         - L. 2.402.100.350

77) Cap. 45530         + L. 500.000.000

78) Cap. 45535         + L. 400.000.000

79) Cap. 46125         + L. 111.402.462

80) Cap. 47100         + L. 186.710.128

81) Cap. 47105         + L. 292.401.336

82) Cap. 47114         + L. 1.013.080.570

83) Cap. 48050         + L. 23.115.254

84) Cap. 48060         - L. 1.880.000

85) Cap. 48245         + L. 1.194.000.000

86) Cap. 57200         + L. 3.291.311.749

87) Cap. 57210         + L. 1.500.000.000

88) Cap. 57680         - L. 500.000.000

89) Cap. 57695         + L. 11.396.717

90) Cap. 57697         + L. 50.000.000

91) Cap. 57699         + L. 50.000.000

92) Cap. 57703         + L. 227.050.386

93) Cap. 58435         - L. 500.000.000

94) Cap. 65407         - L. 84.000.000

95) Cap. 65492         - L. 416.000.000

96) Cap. 65527         - L. 418.000.000

97) Cap. 65537         - L. 190.000.000

98) Cap. 65567         - L. 42.105.000

99) Cap. 65577         - L. 237.000.000

100) Cap. 65607        - L. 237.000.000

101) Cap. 65647        - L. 79.000.000

102) Cap. 65652        - L. 58.000.000

103) Cap. 65657        - L. 1.605.000.000

104) Cap. 70547        - L. 1.488.000.000

105) Cap. 70655        + L. 165.138.000

106) Cap. 70710        - L. 10.000.000

107) Cap. 70750        + L. 600.000.000

108) Cap. 73135        + L. 810.220.005

109) Cap. 75300        + L. 222.219.630

110) Cap. 75301        + L. 500.000.000

111) Cap. 78738        + L. 32.198.510

112) Cap. 78741        - L. 194.394.940

113) Cap. 86997        - L. 200.000.000

 

     Art. 24. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, la Regione fa fronte, a norma del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1998/2000 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definitive dello stato di previsione della spesa.

 

     Art. 25. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Assestamento 1998. Quadro riassuntivo delle spese autorizzate dalla presente legge e delle modifiche apportate a precedenti autorizzazioni. (Omissis)

 

 

 


[1] Aggiunge il comma 3 all'art. 17 della L.R. 26 luglio 1988, n. 30.