§ 6.2.25 – L.R. 24 aprile 1997, n. 7.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:24/04/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
Art. 2.  Organizzazione dei servizi di Polizia locale.
Art. 3.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 4.  Cartografia regionale.
Art. 5.  Sistema informativo regionale.
Art. 6.  Compensi e rimborsi al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per le politiche ambientali "IDROSER Agenzia".
Art. 7.  Costruzione sede organi e servizi regionali (modifiche ed integrazioni).
Art. 8.  Interventi nel settore dell'apicoltura.
Art. 9.  Interventi per la forestazione.
Art. 10.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 11.  Ricerca e innovazione in agricoltura.
Art. 12.  Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
Art. 13.  Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.
Art. 14.  Provvidenze creditizie regionali per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice (modifiche all'art. 2 della L.R. 6 luglio 1974, n. 26).
Art. 15.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 16.  Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.
Art. 17.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 18.  Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.
Art. 19.  Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
Art. 20.  Interventi nel settore dell'artigianato.
Art. 21.  Interventi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi.
Art. 22.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 23.  Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
Art. 24.  Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
Art. 25.  Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 26.  Piani di circolazione urbana e strumenti urbanistici (contributi ai Comuni).
Art. 27.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 28.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine".
Art. 29.  Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
Art. 30.  Disciplina smaltimento rifiuti.
Art. 31.  Parchi regionali e riserve naturali.
Art. 32.  Fondo per la conservazione della natura.
Art. 33.  Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
Art. 34.  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
Art. 35.  Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.
Art. 36.  Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
Art. 37.  Progettazione di sistemi di trasporto su ferro.
Art. 38.  Opere stradali.
Art. 39.  Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.
Art. 40.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 41.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 42.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 43.  Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
Art. 44.  Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
Art. 45.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
Art. 46.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.
Art. 47.  Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
Art. 48.  Modifiche all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 33.
Art. 49.  Servizi culturali polivalenti.
Art. 50.  Fondo regionale biblioteche.
Art. 51.  Opere urgenti di edilizia scolastica.
Art. 52.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 53.  Partecipazione all'aumento del capitale sociale dell'ISFOD.
Art. 54.  Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.
Art. 55.  Interventi di sostegno per la realizzazione di impianti sportivi per il gioco del golf.
Art. 56.  Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.
Art. 57.  Trasferimento agli esercizi 1997 e 1998 di autorizzazioni di spesa relative al 1996 finanziate con mezzi regionali.
Art. 58.  L.R. 6 luglio 1984, n. 38 "Qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica" (proroga termini).
Art. 59.  L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica (proroga termini).
Art. 60.  Copertura finanziaria.
Art. 61.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.25 – L.R. 24 aprile 1997, n. 7.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999.

(B.U. 29 aprile 1997, n. 43).

 

Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1997, un contributo di Lire 65.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).

 

     Art. 2. Organizzazione dei servizi di Polizia locale.

     1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali, singoli o associati, per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio, in forma comune, delle funzioni di Polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di Lire 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 (Cap. 02715).

 

     Art. 3. Fondo regionale per la montagna.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 4 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1, per l'esercizio 1998, è revocata (Cap. 03455).

 

     Art. 4. Cartografia regionale.

     1. All'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, ai sensi della L.R. 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale", sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     Esercizio 1997: + Lire 500.000.000

     Esercizio 1998: - Lire 2.500.000.000 (Cap. 03850).

 

     Art. 5. Sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della Legge 19 maggio 1976, n. 335 ed a norma di quanto previsto dalla L.R. 26 luglio 1988, n. 30, sono disposte le seguenti modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati capitoli e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

     a) Cap. 03905: + Lire 3.500.000.000 Esercizio 1997

     b) Cap. 03910: - Lire 70.000.000 Esercizio 1998

     c) Cap. 03911: + Lire 860.000.000 Esercizio 1997.

 

     Art. 6. Compensi e rimborsi al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per le politiche ambientali "IDROSER Agenzia".

     1. Per la corresponsione del compenso e di eventuali rimborsi spese al Commissario, nominato ai sensi dell'art. 9 della L.R. 18 agosto 1994, n. 32, per la gestione successoria e liquidatoria dell'Ente regionale per le politiche ambientali "IDROSER Agenzia", è autorizzata, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 50.000.000 (Cap. 04158).

     2. La determinazione dei compensi di cui al comma 1 sarà effettuata a norma di quanto disposto dall'art. 46, comma 5 dello Statuto regionale.

 

     Art. 7. Costruzione sede organi e servizi regionali (modifiche ed integrazioni).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 8, comma 1, della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, a valere sulla L.R. 9 aprile 1990, n. 29 è modificata nel modo seguente:

     Esercizio 1997: - Lire 10.000.000.000

     Esercizio 1998: - Lire 8.000.000.000

     Esercizio 1999: + Lire 5.671.887.441.

     2. Sono inoltre disposte, sempre per gli interventi previsti dalla L.R. 9 aprile 1990, n. 29, le ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1997: + Lire 666.727.795

     Esercizio 1999: + Lire 155.343.887 (Cap. 04270).

     3. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della L.R. 17 marzo 1995, n. 14 sono disposte le seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1998: + Lire 700.000.000

     Esercizio 1999: + Lire 700.000.000 (Cap. 04272).

 

     Art. 8. Interventi nel settore dell'apicoltura.

     1. Per gli interventi volti a tutelare e sviluppare il patrimonio apistico favorendone il potenziamento ed il miglioramento, a norma di quanto disposto dalla L.R. 25 agosto 1988, n. 35, sono autorizzate, per l'esercizio 1997, le spese per gli interventi sottoelencati:

     (Omissis).

 

     Art. 9. Interventi per la forestazione.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, per l'esercizio 1998, sono revocate (Capitoli 14070, 14170 e 14435).

 

     Art. 10. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dall'art. 13 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Ricerca e innovazione in agricoltura.

     1. Per i sottoelencati interventi, nel settore della ricerca e l'innovazione in agricoltura, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dagli articoli 14 e 15 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.

     1. Per la concessione di contributi in c/interessi su prestiti di conduzione a favore delle aziende e delle cooperative agricole, a norma dell'art. 2 della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 25 maggio 1974, n. 19 è disposta, per l'esercizio 1997, un'autorizzazione di spesa di Lire 12.000.000.000 (Cap. 18350).

     2. In attuazione della L.R. 6 luglio 1974, n. 26 "Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa" ed ai sensi dell'art. 12 della L.R. 31 maggio 1987, n. 22 che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di miglioramento, è autorizzata, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 18877).

 

     Art. 13. Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.

     1. Per la concessione di contributi in c/capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, a norma dell'art. 3, comma 1, della L.R. 4 aprile 1973, n. 20 e dell'art. 1, comma 1, della L.R. 25 maggio 1974, n. 19, è disposta, per l'esercizio 1997, un'autorizzazione di spesa di Lire 2.300.000.000 (Cap. 20020).

 

     Art. 14. Provvidenze creditizie regionali per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice (modifiche all'art. 2 della L.R. 6 luglio 1974, n. 26). [1]

 

     Art. 15. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1997, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della L.R. 22 novembre 1991, n. 31, per l'ammontare di Lire 3.000.000.000 (Cap. 21096).

 

     Art. 17. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 "Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione" sono disposte, per l'esercizio 1997, le seguenti autorizzazioni di spesa a favore dei sottoelencati interventi:

     (Omissis).

 

     Art. 18. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.

     1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla L.R. 2 aprile 1977, n. 13, è autorizzata, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 1.500.000.000 (Cap. 21945).

 

     Art. 19. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

     1. Per la concessione di contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto a norma dell'art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 22202).

 

     Art. 20. Interventi nel settore dell'artigianato.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, è disposta, per l'esercizio finanziario 1997, la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli articoli 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)" Lire 22.400.000.000.

 

     Art. 21. Interventi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi.

     1. Per il concorso alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi, al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, è disposta, per l'esercizio 1997, un'autorizzazione di spesa di Lire 100.000.000 (Cap. 22270).

 

     Art. 22. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1997, la somma di Lire 1.000.000.000 (Cap. 24400).

 

     Art. 23. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.

     1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3, sono disposte le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 25 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9:

     (Omissis).

 

     Art. 24. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.

     1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della L.R. 24 agosto 1987, n. 26, sono disposte le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 26 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9:

     (Omissis).

     2. La concessione dei contributi afferenti agli interventi realizzati negli esercizi 1995 e 1996 sarà effettuata a consuntivo a valere sugli stanziamenti recati sui Capitoli 25780 e 25785 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 25. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

     1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della L.R. 10 dicembre 1987, n. 40, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare la somma di Lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1997 (Cap. 27500).

 

     Art. 26. Piani di circolazione urbana e strumenti urbanistici (contributi ai Comuni).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per gli interventi sottoelencati, sono così modificate:

     (Omissis).

 

     Art. 27. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 "Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici" per gli interventi sottoelencati, sono così modificate:

     (Omissis).

 

     Art. 28. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine".

     1. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto disposto dalla L.R. 22 novembre 1991, n. 30, è autorizzata a sottoscrivere, nell'esercizio 1997, una ulteriore quota di capitale sociale della società "Centro di ricerche marine" del valore complessivo di Lire 240.000.000 (Cap. 37043).

 

     Art. 29. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.

     1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1 della L.R. 31 agosto 1978, n. 39, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di Lire 700.000.000 (Cap. 37150).

 

     Art. 30. Disciplina smaltimento rifiuti.

     1. Per i sottoelencati interventi, nel settore della disciplina dello smaltimento dei rifiuti, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dall'art. 36 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9:

     (Omissis).

 

     Art. 31. Parchi regionali e riserve naturali.

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, intitolate rispettivamente "Disciplina dei parchi regionali" e "Istituzione del parco regionale del Delta del Po", per gli interventi sottoelencati, sono così modificate:

     (Omissis).

 

     Art. 32. Fondo per la conservazione della natura.

     1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco" è disposta un'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 per l'esercizio 1997 (Cap. 38050).

     2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, è autorizzata la spesa di Lire 75.000.000 per l'esercizio 1997 (Cap. 38070).

 

     Art. 33. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.

     1. Per i sottoelencati interventi nel settore della difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dall'art. 38 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9:

     (Omissis).

 

     Art. 34. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).

     1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, è autorizzata, a favore dell'ARNI, la concessione di un contributo di Lire 500.000.000 per l'esercizio 1997 (Cap. 41995).

 

     Art. 35. Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.

     1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma degli articoli 3 e seguenti della L.R. 1 dicembre 1979, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di Lire 400.000.000 per l'esercizio 1997 (Cap. 43025).

 

     Art. 36. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico" sono disposte le seguenti modificazioni ed integrazioni alle precedenti autorizzazioni di spesa per i sottoelencati interventi:

     (Omissis).

 

     Art. 37. Progettazione di sistemi di trasporto su ferro.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 40 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7 è revocata (Cap. 43650).

 

     Art. 38. Opere stradali.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 43 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9, per l'esercizio 1998, è revocata (Cap. 45180).

 

     Art. 39. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 20 dicembre 1993, n. 44 "Interventi per la realizzazione di infrastrutture e di servizi nel settore del trasporto delle merci" sono disposte le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 44 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9 per i sottoelencati interventi:

     (Omissis).

 

     Art. 40. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DL 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 7.500.000.000 (cap. 48050).

 

     Art. 41. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. La quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione per interventi di rilievo interaziendale o regionale finalizzati al perseguimento del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché dell'art. 2 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e del DPR 1 marzo 1994 è determinata, per l'esercizio 1997, in Lire 7.395.195.480 e viene utilizzata nell'ambito dei compiti relativi a:

     a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale: Lire 605.000.000;

     b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale: Lire 360.000.000;

     c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati: Lire 1.515.000.000;

     d) Acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative: Lire 874.000.000;

     e) Progetti di superamento degli ospedali psichiatrici: Lire 278.000.000;

     f) Finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale: Lire 2.500.000.000;

     g) Spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: Lire 1.263.195.480.

     2. L'autorizzazione di spesa disposta alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9 è revocata per l'importo di Lire 1.200.000.000 costituendo, per l'esercizio 1996, economia di spesa e a tale titolo viene reiscritta al Cap. 51720 del Bilancio per l'esercizio 1997. Tale importo viene utilizzato per la gestione e l'analisi dei flussi informativi relativi alla scheda nosologica.

 

     Art. 42. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, sono disposte le seguenti modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa:

     Esercizio 1997: + Lire 4.500.000.000

     Esercizio 1998: - Lire 6.356.026.276

     Esercizio 1999: + Lire 6.356.026.276 (Cap. 57200).

 

     Art. 43. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.

     1. Per le finalità previste dalla L.R. 4 febbraio 1994 n. 7 "Norme per la promozione e lo-sviluppo della cooperazione sociale" sono disposte le seguenti modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi sotto specificati:

     a) contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a), L.R. 4 febbraio 1994, n. 7

     Esercizio 1998: - Lire 50.000.000

     Esercizio 1999: + Lire 50.000.000 (Cap. 57699);

     b) contributi in c/interessi attualizzati a favore delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale sui finanziamenti da queste ottenuti a titolo di anticipazione su commesse o contratti o per il consolidamento di passività onerose, nonché per spese d'investimento di sviluppo a norma dell'art. 18 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7

     Esercizio 1999: + Lire 300.000.000 (Cap. 57703).

 

     Art. 44. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.

     1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi socio- educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 21 giugno 1978, n. 17, è autorizzata, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 1.500.000.000 (Cap. 58435).

 

     Art. 45. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27, è disposta, per l'esercizio 1997, un'autorizzazione di spesa di Lire 4.500.000.000 (Cap. 70602).

 

     Art. 46. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione Centro regionale della danza, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci.

     2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 70630).

 

     Art. 47. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.

     1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento

- a norma di quanto stabilito dalla L.R. 4 aprile 1985, n. 11, è disposta,

per l'esercizio 1997, un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000

(Cap. 70655).

 

     Art. 48. Modifiche all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 33. [2]

 

     Art. 49. Servizi culturali polivalenti.

     1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla L.R. 27 giugno 1977, n. 28, è disposta, per l'esercizio 1997, un'autorizzazione di spesa di Lire 600.000.000 (Cap. 70750).

 

     Art. 50. Fondo regionale biblioteche.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 dicembre 1983, n. 42, sono disposte, per l'esercizio 1997, le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti Lire 300.000.000 (Cap. 70755);

     b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento Lire 3.500.000.000 (Cap. 70760).

 

     Art. 51. Opere urgenti di edilizia scolastica.

     1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla L.R. 23 marzo 1984, n. 14 e successive modificazioni, è disposta, per l'esercizio 1997, una autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000 (Cap. 73060).

 

     Art. 52. Edilizia residenziale universitaria.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 57 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9 per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36, è revocata, per l'esercizio 1998, per Lire 2.600.000.000 (Cap. 73135).

 

     Art. 53. Partecipazione all'aumento del capitale sociale dell'ISFOD.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ISFOD Srl - Istituto per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione regionale e locale - cui partecipa a norma della L.R. 23 novembre 1987, n. 36, in proporzione alla propria quota di partecipazione.

     2. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 80.000.000 (Cap. 75118).

 

     Art. 54. Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.

     1. Per la concessione di contributi per la costituzione dei fondi di dotazione degli Enti pubblici di gestione in materia di formazione professionale, a norma dell'art. 10 della L.R. 7 novembre 1995, n. 54 è disposta, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 75660).

 

     Art. 55. Interventi di sostegno per la realizzazione di impianti sportivi per il gioco del golf.

     1. Per gli interventi a sostegno della realizzazione di impianti sportivi per il gioco del golf, a norma della L.R. 20 maggio 1992, n. 24, è disposta, per l'esercizio finanziario 1997, la seguente autorizzazione di spesa:

     Cap. 78702 "Contributi in c/capitale a soggetti privati per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento di campi da golf e dei servizi complementari alla loro funzionalità (L.R. 20 maggio 1992, n. 24)" Lire 600.000.000.

 

     Art. 56. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 25 agosto 1986, n. 30 "Interventi per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorie e ricreative nel tempo libero" sono disposte le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa recate dall'art. 61 della L.R. 22 aprile 1996, n. 9:

     (Omissis).

 

     Art. 57. Trasferimento agli esercizi 1997 e 1998 di autorizzazioni di spesa relative al 1996 finanziate con mezzi regionali.

     1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite agli esercizi 1997 e 1998 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1996:

     (Omissis).

 

     Art. 58. L.R. 6 luglio 1984, n. 38 "Qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica" (proroga termini).

     1. Gli interventi finanziati ai sensi della L.R. 6 luglio 1984, n. 38 per i quali non sia ancora intervenuta la conclusione dei lavori per cause accertate di forza maggiore, non dipendente dalla volontà del beneficiario, possono essere ultimati nel termine perentorio di 12 mesi, a partire dalla data di approvazione della presente legge, conservando il relativo finanziamento.

 

     Art. 59. L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica (proroga termini).

     1. Gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 per i quali non sia stato possibile, per cause accertate di forza maggiore non dipendente dalla volontà del beneficiario, aprire i cantieri entro i tempi stabiliti dalla legge stessa, possono essere iniziati nel termine perentorio di 12 mesi, a partire dalla data di approvazione della presente legge, conservando il relativo finanziamento.

 

     Art. 60. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1997-1999 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 61. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Il testo è riportato nella L.R. 6 luglio 1974, n. 26.

[2] Il testo è riportato nella L.R. 6 settembre 1993, n. 33.