Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 24/04/1997 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi. |
Art. 2. Organizzazione dei servizi di Polizia locale. |
Art. 3. Fondo regionale per la montagna. |
Art. 4. Cartografia regionale. |
Art. 5. Sistema informativo regionale. |
Art. 6. Compensi e rimborsi al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per le politiche ambientali "IDROSER Agenzia". |
Art. 7. Costruzione sede organi e servizi regionali (modifiche ed integrazioni). |
Art. 8. Interventi nel settore dell'apicoltura. |
Art. 9. Interventi per la forestazione. |
Art. 10. Interventi nel settore delle bonifiche. |
Art. 11. Ricerca e innovazione in agricoltura. |
Art. 12. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo. |
Art. 13. Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. |
Art. 14. Provvidenze creditizie regionali per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice (modifiche all'art. 2 della L.R. 6 luglio 1974, n. 26). |
Art. 15. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale. |
Art. 16. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese. |
Art. 17. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa. |
Art. 18. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali. |
Art. 19. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione. |
Art. 20. Interventi nel settore dell'artigianato. |
Art. 21. Interventi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi. |
Art. 22. Valorizzazione delle attività ittiche. |
Art. 23. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica. |
Art. 24. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche. |
Art. 25. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso. |
Art. 26. Piani di circolazione urbana e strumenti urbanistici (contributi ai Comuni). |
Art. 27. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici. |
Art. 28. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine". |
Art. 29. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente. |
Art. 30. Disciplina smaltimento rifiuti. |
Art. 31. Parchi regionali e riserve naturali. |
Art. 32. Fondo per la conservazione della natura. |
Art. 33. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati. |
Art. 34. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI). |
Art. 35. Aggiornamento Piano regionale dei trasporti. |
Art. 36. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico. |
Art. 37. Progettazione di sistemi di trasporto su ferro. |
Art. 38. Opere stradali. |
Art. 39. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci. |
Art. 40. Protezione civile - Interventi di emergenza. |
Art. 41. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione. |
Art. 42. Fondo socio-assistenziale regionale. |
Art. 43. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali. |
Art. 44. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia. |
Art. 45. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini". |
Art. 46. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza. |
Art. 47. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche. |
Art. 48. Modifiche all'art. 3 della L.R. 6 settembre 1993, n. 33. |
Art. 49. Servizi culturali polivalenti. |
Art. 50. Fondo regionale biblioteche. |
Art. 51. Opere urgenti di edilizia scolastica. |
Art. 52. Edilizia residenziale universitaria. |
Art. 53. Partecipazione all'aumento del capitale sociale dell'ISFOD. |
Art. 54. Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione. |
Art. 55. Interventi di sostegno per la realizzazione di impianti sportivi per il gioco del golf. |
Art. 56. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero. |
Art. 57. Trasferimento agli esercizi 1997 e 1998 di autorizzazioni di spesa relative al 1996 finanziate con mezzi regionali. |
Art. 58. L.R. 6 luglio 1984, n. 38 "Qualificazione e potenziamento dell'offerta turistica" (proroga termini). |
Art. 59. L.R. 11 gennaio 1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica (proroga termini). |
Art. 60. Copertura finanziaria. |
Art. 61. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.2.25 – L.R. 24 aprile 1997, n. 7.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e del Bilancio pluriennale 1997-1999.
(B.U. 29 aprile 1997, n. 43).
Art. 1. Contributo al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 1997, un contributo di Lire 65.000.000 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia- Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro (Cap. 02705).
Art. 2. Organizzazione dei servizi di Polizia locale.
1. Per la concessione di contributi a favore di Enti locali, singoli o associati, per l'acquisto di attrezzature e strumenti operativi per l'esercizio, in forma comune, delle funzioni di Polizia locale, a norma di quanto disposto dall'art. 2 della
Art. 3. Fondo regionale per la montagna.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 4 della
Art. 4. Cartografia regionale.
1. All'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 5 della
Esercizio 1997: + Lire 500.000.000
Esercizio 1998: - Lire 2.500.000.000 (Cap. 03850).
Art. 5. Sistema informativo regionale.
1. Per le attività inerenti al sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui all'art. 34 della
a) Cap. 03905: + Lire 3.500.000.000 Esercizio 1997
b) Cap. 03910: - Lire 70.000.000 Esercizio 1998
c) Cap. 03911: + Lire 860.000.000 Esercizio 1997.
Art. 6. Compensi e rimborsi al Commissario liquidatore dell'Ente regionale per le politiche ambientali "IDROSER Agenzia".
1. Per la corresponsione del compenso e di eventuali rimborsi spese al Commissario, nominato ai sensi dell'art. 9 della
2. La determinazione dei compensi di cui al comma 1 sarà effettuata a norma di quanto disposto dall'art. 46, comma 5 dello Statuto regionale.
Art. 7. Costruzione sede organi e servizi regionali (modifiche ed integrazioni).
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 8, comma 1, della
Esercizio 1997: - Lire 10.000.000.000
Esercizio 1998: - Lire 8.000.000.000
Esercizio 1999: + Lire 5.671.887.441.
2. Sono inoltre disposte, sempre per gli interventi previsti dalla
Esercizio 1997: + Lire 666.727.795
Esercizio 1999: + Lire 155.343.887 (Cap. 04270).
3. Per gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della
Esercizio 1998: + Lire 700.000.000
Esercizio 1999: + Lire 700.000.000 (Cap. 04272).
Art. 8. Interventi nel settore dell'apicoltura.
1. Per gli interventi volti a tutelare e sviluppare il patrimonio apistico favorendone il potenziamento ed il miglioramento, a norma di quanto disposto dalla
(Omissis).
Art. 9. Interventi per la forestazione.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 11 della
Art. 10. Interventi nel settore delle bonifiche.
1. Per i sottoelencati interventi, nei settori dell'irrigazione e della bonifica di pianura, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dall'art. 13 della
(Omissis).
Art. 11. Ricerca e innovazione in agricoltura.
1. Per i sottoelencati interventi, nel settore della ricerca e l'innovazione in agricoltura, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dagli articoli 14 e 15 della
(Omissis).
Art. 12. Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo.
1. Per la concessione di contributi in c/interessi su prestiti di conduzione a favore delle aziende e delle cooperative agricole, a norma dell'art. 2 della
2. In attuazione della
Art. 13. Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole.
1. Per la concessione di contributi in c/capitale per la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione o l'acquisto di impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, a norma dell'art. 3, comma 1, della
Art. 14. Provvidenze creditizie regionali per la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice (modifiche all'art. 2 della
Art. 15. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla
(Omissis).
Art. 16. Interventi per favorire la formazione dei fondi rischi dei consorzi e delle società consortili fidi regionali di piccole e medie imprese.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1997, un contributo per favorire la formazione dei fondi rischi ai consorzi e alle società consortili fidi regionali, ai sensi della
Art. 17. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
(Omissis).
Art. 18. Fondo di garanzia dei Consorzi regionali.
1. Per la concessione di contributi alla formazione del fondo di garanzia dei Consorzi regionali aventi per scopo la concessione di fidejussioni a forme associative artigiane di primo grado, a norma di quanto disposto dalla
Art. 19. Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.
1. Per la concessione di contributi in c/interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto a norma dell'art. 11,
Art. 20. Interventi nel settore dell'artigianato.
1. Per le finalità di cui alla
Cap. 22255 "Fondo da ripartire fra le Province per interventi di qualificazione e di innovazione di cui agli articoli 4, lett. c), 5, 6, comma 2, lettere b), c) e d) e comma 3, lett. b), 8, comma 2, lett. a), 14, 15, 18 a favore delle imprese artigiane. Spese di investimento (art. 27, comma 1, lett. b),
Art. 21. Interventi per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi.
1. Per il concorso alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi, al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate, ai sensi dell'art. 17 della
Art. 22. Valorizzazione delle attività ittiche.
1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche ai sensi della
Art. 23. Interventi per la disciplina dell'offerta turistica.
1. Per gli interventi finalizzati alla disciplina dell'offerta turistica, a norma della
(Omissis).
Art. 24. Interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche.
1. Per gli interventi a favore degli impianti di risalita e delle stazioni sciistiche, a norma della
(Omissis).
2. La concessione dei contributi afferenti agli interventi realizzati negli esercizi 1995 e 1996 sarà effettuata a consuntivo a valere sugli stanziamenti recati sui Capitoli 25780 e 25785 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
Art. 25. Partecipazione regionale in società consortili per la costruzione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.
1. Per la partecipazione azionaria a società consortili per la costruzione e la gestione di mercati agro-alimentari all'ingrosso, a norma della
Art. 26. Piani di circolazione urbana e strumenti urbanistici (contributi ai Comuni).
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, per gli interventi sottoelencati, sono così modificate:
(Omissis).
Art. 27. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla
(Omissis).
Art. 28. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società "Centro di ricerche marine".
1. La Regione Emilia-Romagna, a norma di quanto disposto dalla
Art. 29. Ricerca applicata finalizzata al miglioramento dell'ambiente.
1. Per il finanziamento di iniziative di ricerca e di progettazione nell'ambito delle finalità previste dall'art. 1, comma 1 della
Art. 30. Disciplina smaltimento rifiuti.
1. Per i sottoelencati interventi, nel settore della disciplina dello smaltimento dei rifiuti, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dall'art. 36 della
(Omissis).
Art. 31. Parchi regionali e riserve naturali.
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulle Leggi regionali 2 aprile 1988, n. 11 e 2 luglio 1988, n. 27, intitolate rispettivamente "Disciplina dei parchi regionali" e "Istituzione del parco regionale del Delta del Po", per gli interventi sottoelencati, sono così modificate:
(Omissis).
Art. 32. Fondo per la conservazione della natura.
1. Per la dotazione di spesa del fondo regionale per la conservazione della natura istituito ai sensi dell'art. 3 della
2. Per l'apprestamento degli interventi necessari alla tutela degli esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, aventi notevole pregio scientifico e monumentale, è autorizzata la spesa di Lire 75.000.000 per l'esercizio 1997 (Cap. 38070).
Art. 33. Interventi per la difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati.
1. Per i sottoelencati interventi nel settore della difesa del suolo, della costa e per il consolidamento dei centri abitati sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni alle autorizzazioni di spesa già disposte dall'art. 38 della
(Omissis).
Art. 34. Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI).
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dal comma 1, lett. b) dell'art. 13 della
Art. 35. Aggiornamento Piano regionale dei trasporti.
1. Per l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti, redatto a norma degli articoli 3 e seguenti della
Art. 36. Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
1. Per gli interventi previsti dalla
(Omissis).
Art. 37. Progettazione di sistemi di trasporto su ferro.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 40 della
Art. 38. Opere stradali.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 43 della
Art. 39. Realizzazione di infrastrutture nel settore del trasporto delle merci.
1. Per gli interventi previsti dalla
(Omissis).
Art. 40. Protezione civile - Interventi di emergenza.
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal
Art. 41. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
1. La quota del Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione per interventi di rilievo interaziendale o regionale finalizzati al perseguimento del Piano sanitario nazionale e regionale ai sensi dell'art. 27, comma 5 della
a) Promozione di iniziative di comunicazione e di informazione ad utenti ed operatori, pubblicazione di studi e ricerche finalizzate al miglioramento di attività rese dal Servizio sanitario nazionale: Lire 605.000.000;
b) Promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale: Lire 360.000.000;
c) Realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati: Lire 1.515.000.000;
d) Acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative: Lire 874.000.000;
e) Progetti di superamento degli ospedali psichiatrici: Lire 278.000.000;
f) Finanziamento dell'Agenzia sanitaria regionale: Lire 2.500.000.000;
g) Spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531: Lire 1.263.195.480.
2. L'autorizzazione di spesa disposta alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 della
Art. 42. Fondo socio-assistenziale regionale.
1. Per la costruzione, il riattamento o l'acquisto di strutture immobiliari al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma della
Esercizio 1997: + Lire 4.500.000.000
Esercizio 1998: - Lire 6.356.026.276
Esercizio 1999: + Lire 6.356.026.276 (Cap. 57200).
Art. 43. Promozione e sviluppo delle cooperative sociali.
1. Per le finalità previste dalla
a) contributi per l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento del posto di lavoro al fine di favorire l'assunzione di persone svantaggiate nelle imprese a norma dell'art. 9, comma 2, lett. a),
Esercizio 1998: - Lire 50.000.000
Esercizio 1999: + Lire 50.000.000 (Cap. 57699);
b) contributi in c/interessi attualizzati a favore delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale sui finanziamenti da queste ottenuti a titolo di anticipazione su commesse o contratti o per il consolidamento di passività onerose, nonché per spese d'investimento di sviluppo a norma dell'art. 18 della
Esercizio 1999: + Lire 300.000.000 (Cap. 57703).
Art. 44. Investimenti per i servizi socio-educativi per l'infanzia.
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi socio- educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla
Art. 45. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della
Art. 46. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.
1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della
2. A tal fine è disposta, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 70630).
Art. 47. Promozione attività teatrali, musicali e cinematografiche.
1. Per il finanziamento del Fondo unico regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche ed audiovisive - spese di investimento
- a norma di quanto stabilito dalla
per l'esercizio 1997, un'autorizzazione di spesa di Lire 3.000.000.000
(Cap. 70655).
Art. 48. Modifiche all'art. 3 della
Art. 49. Servizi culturali polivalenti.
1. Per il finanziamento di interventi per la creazione di servizi culturali polivalenti e per iniziative di rilevazione e conservazione del patrimonio bibliografico e artistico, a norma di quanto disposto dalla
Art. 50. Fondo regionale biblioteche.
1. Per gli interventi previsti dalla
a) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese correnti Lire 300.000.000 (Cap. 70755);
b) Fondo unico regionale legge sulle biblioteche - Spese d'investimento Lire 3.500.000.000 (Cap. 70760).
Art. 51. Opere urgenti di edilizia scolastica.
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative pertinenze, a norma di quanto previsto dalla
Art. 52. Edilizia residenziale universitaria.
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 57 della
Art. 53. Partecipazione all'aumento del capitale sociale dell'ISFOD.
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale dell'ISFOD Srl - Istituto per la formazione dei dirigenti della pubblica amministrazione regionale e locale - cui partecipa a norma della
2. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio 1997, la spesa di Lire 80.000.000 (Cap. 75118).
Art. 54. Contributi agli Enti pubblici di gestione di formazione professionale sui fondi di dotazione.
1. Per la concessione di contributi per la costituzione dei fondi di dotazione degli Enti pubblici di gestione in materia di formazione professionale, a norma dell'art. 10 della
Art. 55. Interventi di sostegno per la realizzazione di impianti sportivi per il gioco del golf.
1. Per gli interventi a sostegno della realizzazione di impianti sportivi per il gioco del golf, a norma della
Cap. 78702 "Contributi in c/capitale a soggetti privati per la realizzazione, l'ampliamento ed il completamento di campi da golf e dei servizi complementari alla loro funzionalità (
Art. 56. Promozione pratica sportiva e attività motorie e ricreative nel tempo libero.
1. Per gli interventi previsti dalla
(Omissis).
Art. 57. Trasferimento agli esercizi 1997 e 1998 di autorizzazioni di spesa relative al 1996 finanziate con mezzi regionali.
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite agli esercizi 1997 e 1998 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio 1996:
(Omissis).
Art. 58.
1. Gli interventi finanziati ai sensi della
Art. 59.
1. Gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 8 della
Art. 60. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, a norma del secondo comma dell'art. 5 della
Art. 61. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2 della Costituzione e 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
[1] Il testo è riportato nella
[2] Il testo è riportato nella