Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 02/11/1989 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. 1. Al fine di promuovere la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, onde consentire loro una migliore [...] |
Art. 2. Contenuto dei piani di circolazione urbana. 1. I piani di circolazione urbana, previsti dalla presente legge, individuano prioritariamente i percorsi urbani protetti, provvedono ad eliminare o [...] |
Art. 3. Modalità di formazione e approvazione dei programmi annuali. 1. Per la definizione dei programmi annuali, di cui al precedente art. 1, le Amministrazioni comunali - in sede di prima applicazione [...] |
Art. 4. Comuni obbligati alla formazione dei piani di circolazione urbana. 1. Fermo restando l'obbligo per tutti i Comuni della regione di eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle [...] |
Art. 5. Copertura finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, con l'istituzione di un apposito [...] |
Art. 6. Dichiarazione di urgenza. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della [...] |
§ 5.2.23 - Legge Regionale 2 novembre 1989, n. 38. - Concessione di
contributi in conto capitale ai Comuni per la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate.
(B.U. n. 74 del 6-11-1989).
Art. 1. Finalità della legge. 1. Al fine di promuovere la formazione di piani di circolazione urbana a servizio dei portatori di handicap e delle categorie svantaggiate, onde consentire loro una migliore fruizione della città e facilitarne la vita di relazione, la Regione concede ai Comuni contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di programmi annuali approvati dal Consiglio regionale.
Art. 2. Contenuto dei piani di circolazione urbana. 1. I piani di circolazione urbana, previsti dalla presente legge, individuano prioritariamente i percorsi urbani protetti, provvedono ad eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici dotando gli stessi di apposite aree di parcheggio, predispongono il necessario adeguamento dell'arredo urbano organizzando anche aree di sosta ed assicurano accurate misure di segnaletica.
2. I piani di circolazione urbana sono adottati e approvati dal Consiglio comunale e costituiscono variante allo strumento urbanistico vigente. La delibera consiliare di approvazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 59 della
Art. 3. Modalità di formazione e approvazione dei programmi annuali. 1. Per la definizione dei programmi annuali, di cui al precedente art. 1, le Amministrazioni comunali - in sede di prima applicazione degli adempimenti di cui all'art. 2 - devono avanzare richiesta di contributo, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, e - per i successivi programmi - entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Le richieste di contributo devono essere corredate da copia delle deliberazioni relative all'affidamento degli incarichi di progettazione dei piani di circolazione urbana che si intendono predisporre a liberi professionisti o ad uffici pubblici, da un preventivo di spesa comprensivo degli oneri occorrenti per le consulenze e le indagini preliminari nonché da copia del prospetto riassuntivo del bilancio preventivo del Comune richiedente riferentesi all'ultimo esercizio finanziario.
3. Sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma annuale, tenendo conto della situazione di bilancio dei Comuni richiedenti e dell'importanza ed urgenza dei piani di circolazione urbana proposti in relazione alle caratteristiche socio-strutturali dell'area considerata ed alla densità delle strutture pubbliche, per le quali va garantita l'accessibilità, presenti nella medesima.
4. I contributi per la formazione dei piani di circolazione urbana previsti nel programma annuale saranno erogati dalla Giunta regionale a seguito della loro approvazione da parte dell'Amministrazione comunale.
Art. 4. Comuni obbligati alla formazione dei piani di circolazione urbana. 1. Fermo restando l'obbligo per tutti i Comuni della regione di eliminare o ridurre le barriere architettoniche presenti nelle strutture e negli spazi pubblici, sono obbligati alla formazione dei piani di circolazione urbana i Comuni aventi una popolazione superiore a 5.000 abitanti.
Art. 5. Copertura finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposite specifiche autorizzazioni di spesa che saranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della
Art. 6. Dichiarazione di urgenza. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, ultimo comma, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.