Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 23/07/2010 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale |
Art. 2. Cartografia regionale |
Art. 3. Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico |
Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche |
Art. 5. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa |
Art. 6. Fondo per la mobilità al servizio delle fiere |
Art. 7. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009) |
Art. 8. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica |
Art. 9. Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale |
Art. 10. Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a. |
Art. 11. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa |
Art. 12. Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile |
Art. 13. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale |
Art. 14. Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009) |
Art. 15. Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì |
Art. 16. Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009 |
Art. 17. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza |
Art. 18. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale |
Art. 19. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009) |
Art. 20. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla legge finanziaria [...] |
Art. 21. Edilizia universitaria |
Art. 22. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla legge finanziaria regionale n. 24 del 2009) |
Art. 23. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini |
Art. 24. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale |
Art. 25. Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009 |
Art. 26. Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984 |
Art. 28. Modifica alla legge regionale n. 30 del 1992 |
Art. 29. Modifica alla legge regionale n. 30 del 1993 |
Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1995 |
Art. 31. Modifica alla legge regionale n. 4 del 2000 |
Art. 32. Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2000 |
Art. 33. Modifiche alla legge regionale n. 40 del 2002 |
Art. 34. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2003 |
Art. 35. Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2003 |
Art. 36. Modifica alla legge regionale n. 29 del 2004 |
Art. 37. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 2008 |
Art. 38. Modifica alla legge regionale n. 24 del 2009 |
Art. 39. Modifica alla legge regionale n. 4 del 2010 |
Art. 40. Copertura finanziaria |
Art. 41. Entrata in vigore |
§ 6.2.105 - L.R. 23 luglio 2010, n. 7.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione.
(B.U. 23 luglio 2010, n. 94)
Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale
1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla
a) |
Cap. 03905 |
"Spese per l'automazione dei servizi regionali ( |
Esercizio 2010: |
Euro |
2.321.314,05 |
2011: |
Euro |
2.212.440,16 |
2012: |
Euro |
392.175,76; |
b) |
Cap. 03910 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, |
Esercizio 2010: |
Euro |
2.371.170,00 |
2011: |
Euro |
5.768.032,31; |
c) |
Cap. 03937 |
"Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (art. 17, |
Esercizio 2010: |
Euro |
5.205.272,04 |
2011: |
Euro |
9.200.709,67 |
2012: |
Euro |
8.035.000,00. |
Art. 2. Cartografia regionale
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della
2. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della
Art. 3. Misure di intervento per lo sviluppo del patrimonio zootecnico
1. Al fine di favorire la salvaguardia ed il miglioramento genetico delle razze bovine autoctone da carne, la Regione è autorizzata a concedere ad imprese agricole, ad indirizzo zootecnico, contributi per l'acquisto di riproduttori maschi, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici.
2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2010, una autorizzazione di spesa pari a Euro 40.000,00, a valere sul Capitolo 10596 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6025 - Tutela delle varietà e razze locali di interesse agrario.
Art. 4. Interventi nel settore delle bonifiche
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della
2. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'esercizio 2010, dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della
Art. 5. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
a) |
Cap. 21222 |
"Contributi per l'integrazione del fondo consortile del consorzio fidi regionale tra imprese cooperative (artt. 7 e 7-bis, |
Esercizio 2010: |
Euro |
500.000,00.". |
Art. 6. Fondo per la mobilità al servizio delle fiere
1. Per la realizzazione di infrastrutture al servizio della fiera di Bologna di cui all'articolo 1, comma 3 della
Art. 7. Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007/2013 (modifiche alla
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
"2 bis. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.2.1. Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative, prevista nel programma operativo regionale FESR 2007/2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel programma operativo stesso. A tal fine è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali
Cap. 23758 |
"Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013" |
|
Esercizio 2010: |
Euro |
2.000.000,00.". |
2. Al comma 3 dell'articolo 8 della
Art. 8. Organizzazione turistica regionale. Interventi per la promozione e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della
Art. 9. Qualificazione e manutenzione dell'area invernale Corno alle Scale [1]
1. Al fine della qualificazione, acquisizione di beni e attrezzature per conto della Regione e della manutenzione straordinaria dell'area invernale Corno alle Scale, la Regione è autorizzata a concedere al soggetto affidatario dell'universalità dei beni, oggetto della concessione e delle funzioni connesse, ivi comprese le opere stabili acquisite, giusta la convenzione con la Regione Emilia-Romagna, un contributo annuale di Euro 250.000,00, a valere sul Capitolo 25792, nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.
Art. 10. Partecipazione alla ricapitalizzazione della Società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a.
1. La Regione è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria della società Terme di Salsomaggiore e di Tabiano s.p.a., a norma di quanto previsto dalla
Art. 11. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa
1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2010 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 12. Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
1. Per la realizzazione degli interventi rientranti nel programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" e al fine di ottimizzare le risorse di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 26 marzo 2008 (Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile), la Regione è autorizzata a stanziare risorse aggiuntive, da utilizzare con le medesime modalità e destinazioni del programma, pari a Euro 15.000.000,00, a valere sul Capitolo 31116 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12650 - Programmi di riqualificazione urbana.
Art. 13. Interventi di sistemazione idraulica e ambientale
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2010 dall'articolo 18, comma 1 della
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 19, comma 1 della
Art. 14. Rete viaria di interesse regionale (modifiche alla
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1, lettera a) della
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 26 della
"b) |
Cap. 45177 |
"Finanziamenti a Province per interventi sulla rete stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art. 167, comma 2, lett. c), |
Esercizio 2010: |
Euro |
4.000.000,00; |
c) |
Cap. 45175 |
"Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, |
Esercizio 2010: |
Euro |
5.000.000,00.". |
Art. 15. Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 27, comma 1 della
Art. 16. Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio della Regione Abruzzo colpito dal sisma del 6 aprile 2009
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 18 della
Art. 17. Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della
Art. 18. Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 30, comma 1 della
Art. 19. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale (modifiche alla
1. L'articolo 31 della
"Art. 31. Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del
a) |
Cap. 51771 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria Regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 3.620.512,00; |
b) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
|
Euro 19.800.000,00; |
c) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
|
|
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo complessivo di Euro 2.451.587,20, costituendo per l'esercizio 2009 economia di spesa a valere sui Capitoli 51720, 51721, 51773, 51776; il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2010, sui seguenti capitoli di spesa per gli importi a fianco di ciascuno indicati e per l'attuazione delle rispettive finalità:
a) |
Cap. 51773 |
"Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (articolo 2 del |
|
|
Euro 98.421,60; |
b) |
Cap. 51776 |
"Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 2.326.300,69; |
c) |
Cap. 51720 |
"Quota del Fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (articolo 2 del |
|
|
Euro 26.864,91. |
3. Sono altresì autorizzate per l'esercizio 2010, per l'attuazione delle rispettive finalità, le quote di seguito indicate a fianco di ciascun capitolo afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120:
a) |
Cap. 51799 |
"Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (articolo 2 del |
|
|
Euro 1.901.579,18; |
b) |
Cap. 51801 |
"Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia Sanitaria e Sociale per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali (art. 2 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502)" |
|
|
Euro 571.680,68.". |
Art. 20. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari (modifiche alla
1. L'articolo 39 della
"Art. 39. Contributi straordinari alle Amministrazioni locali per interventi su immobili, strutture e aree per il potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari
1. La Regione è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale agli enti delle Amministrazioni locali per l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale di immobili, strutture e aree, anche di proprietà di soggetti privati, da destinare al potenziamento dei poli didattico-scientifici universitari. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti straordinari alle Amministrazioni locali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono disposte, per l'esercizio 2010, autorizzazioni di spesa di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73140 e di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 73142, nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria.".
Art. 21. Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, ai sensi della
Art. 22. Azioni di sostegno al reddito e di politica attiva in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi (modifiche alla
1. Il punto 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 40 della
"1) |
Cap. 75763 |
"Assegnazione all'INPS per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione (art. 9, |
|
|
Euro 10.436.935,00.". |
Art. 23. Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 41, comma 1 della
Art. 24. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 42, comma 1 della
Art. 25. Attuazione della
1. La Regione Emilia-Romagna, per i progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni di cui alla
2. La Regione Emilia-Romagna, al fine di favorire la riqualificazione e il recupero di manutenzione pregressa sulla rete viaria provinciale ricadente nei comuni di cui alla
Art. 26. Trasferimento all'esercizio 2010 delle autorizzazioni di spesa relative al 2009 finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'articolo 45 della
Progr. |
Capitolo |
UPB |
|
EURO |
1) |
2698 |
1.2.3.3.4420 |
- |
444.640,61 |
2) |
2701 |
1.2.3.3.4420 |
- |
274.000,00 |
3) |
2708 |
1.2.3.3.4420 |
- |
6.974,59 |
4) |
2775 |
1.2.3.3.4420 |
- |
1.954.416,80 |
5) |
3455 |
1.2.2.3.3100 |
+ |
141.324,03 |
6) |
3840 |
1.2.1.3.1510 |
+ |
57.269,28 |
7) |
3850 |
1.2.3.3.4440 |
+ |
47.837,38 |
8) |
3905 |
1.2.1.3.1500 |
- |
141.180,65 |
9) |
3910 |
1.2.1.3.1510 |
+ |
7.367,36 |
10) |
3925 |
1.2.1.3.1520 |
+ |
1.350.220,96 |
11) |
3937 |
1.2.1.3.1510 |
- |
1.611.645,13 |
12) |
4270 |
1.2.1.3.1600 |
- |
14.800,00 |
13) |
4339 |
1.2.1.3.1611 |
+ |
18.720,72 |
14) |
16332 |
1.3.1.3.6300 |
+ |
102.245,57 |
15) |
16400 |
1.3.1.3.6300 |
- |
1.422.320,45 |
16) |
23028 |
1.3.2.3.8300 |
- |
9.500.000,00 |
17) |
23419 |
1.3.2.3.8350 |
- |
68.936,06 |
18) |
25525 |
1.3.3.3.10010 |
- |
918.230,45 |
19) |
30640 |
1.4.1.3.12630 |
- |
861.287,08 |
20) |
30885 |
1.4.1.3.12620 |
- |
154.937,07 |
21) |
31110 |
1.4.1.3.12650 |
- |
3.862.637,99 |
22) |
32097 |
1.4.1.3.12735 |
+ |
2.263.157,06 |
23) |
32116 |
1.4.1.3.12820 |
- |
1.500.000,00 |
24) |
32123 |
1.4.1.3.12820 |
- |
1.200.000,00 |
25) |
35305 |
1.4.2.3.14000 |
- |
1.000.000,00 |
26) |
36188 |
1.4.2.3.14062 |
- |
353.928,39 |
27) |
37250 |
1.4.2.3.14170 |
- |
163.600,00 |
28) |
37374 |
1.4.2.3.14220 |
- |
410.000,00 |
29) |
37378 |
1.4.2.3.14223 |
+ |
92.525,00 |
30) |
37385 |
1.4.2.3.14223 |
+ |
251.158,20 |
31) |
38027 |
1.4.2.3.14310 |
- |
500.759,91 |
32) |
39050 |
1.4.2.3.14500 |
+ |
228.053,06 |
33) |
39220 |
1.4.2.3.14500 |
- |
158.889,08 |
34) |
39360 |
1.4.2.3.14555 |
- |
426.527,02 |
35) |
41995 |
1.4.3.3.15820 |
- |
585.910,24 |
36) |
43027 |
1.4.3.3.16000 |
- |
119.682,38 |
37) |
43270 |
1.4.3.3.16010 |
+ |
507.022,39 |
38) |
43672 |
1.4.3.3.16501 |
- |
15.975.315,20 |
39) |
45175 |
1.4.3.3.16200 |
- |
7.037.888,53 |
40) |
45177 |
1.4.3.3.16200 |
- |
742.000,00 |
41) |
45184 |
1.4.3.3.16200 |
- |
2.600.000,00 |
42) |
46125 |
1.4.3.3.16600 |
- |
1.000.000,00 |
43) |
47114 |
1.4.4.3.17400 |
- |
89.316,79 |
44) |
48050 |
1.4.4.3.17450 |
- |
2.133.423,07 |
45) |
57680 |
1.5.2.3.21060 |
+ |
101.252,21 |
46) |
65714 |
1.5.1.3.19050 |
- |
33.569,69 |
47) |
65717 |
1.5.1.3.19050 |
- |
525.000,00 |
48) |
65770 |
1.5.1.3.19070 |
- |
6.345.000,00 |
49) |
70678 |
1.6.5.3.27500 |
- |
224.397,55 |
50) |
70718 |
1.6.5.3.27520 |
- |
3.603.488,09 |
51) |
71572 |
1.6.5.3.27540 |
- |
376.543,27 |
52) |
73060 |
1.6.2.3.23500 |
+ |
98.926,88 |
53) |
73140 |
1.6.3.3.24510 |
+ |
300.000,00 |
54) |
78410 |
1.4.2.3.14384 |
- |
128,95 |
55) |
78705 |
1.6.6.3.28500 |
- |
562.110,81 |
Art. 27. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della
"4 bis I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.".
Art. 28. Modifica alla
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
"d) la realizzazione di interventi volti al miglioramento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture e alla dotazione di strutture per la comunicazione e formazione dell'utenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale;".
Art. 29. Modifica alla
1. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo.".
Art. 30. Modifiche alla
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della
3. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 della
Art. 31. Modifica alla
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della
Art. 32. Modifiche alla
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della
"3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.".
2. Al comma 3 dell'articolo 31 della
Art. 33. Modifiche alla
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della
2. Il comma 1 dell'articolo 16 della
"1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi Fidi e le Cooperative di Garanzia di cui al presente titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonché una rendicontazione sulle modalità e le forme di utilizzo delle risorse concesse dalla Regione, a firma del Presidente, da trasmettere entro un mese dall'approvazione del bilancio.".
Art. 34. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della
"2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.".
Art. 35. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 30 della
"2. Al fine di garantire che i titoli e le qualifiche acquisibili in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale abbiano validità nazionale, se rispondenti ai livelli essenziali di cui al comma 1, gli studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado accedono alla formazione professionale iniziale frequentando, almeno per un anno, la scuola secondaria di secondo grado.".
Art. 36. Modifica alla
1. Il comma 6 dell'articolo 10 della
"6. La Regione nomina i componenti del Collegio sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dallo Stato.".
Art. 37. Modifiche alla
1. Al comma 2 dell'articolo 14 della
2. Al comma 1 dell'articolo 21 bis della
3. Al comma 3 dell'articolo 21 bis della
Art. 38. Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della
"1 bis. Per le opere e i lavori da realizzarsi nell'ambito dell'avvalimento di cui al comma 1, AIPO attuerà le relative procedure espropriative.".
Art. 39. Modifica alla
1. Dopo l'articolo 41 della
"Art. 41 bis. Sanzioni
1. Si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 22, comma 1 del
a) esercizio dell'attività commerciale in violazione delle disposizioni dell'articolo 41;
b) esercizio dell'attività commerciale in violazione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della
c) esercizio dell'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui all'articolo 71 del
2. A chiunque eserciti l'attività commerciale in mancanza dei requisiti morali o professionali di cui al comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 22, commi 4 e 5, del
3. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano in mancanza di diversa disposizione sanzionatoria prevista dalla legge dello Stato.
4. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della
Art. 40. Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2010-2012 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 41. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ASSESTAMENTO 2010 QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE AUTORIZZATE DALLA PRESENTE LEGGE E DELLE MODIFICHE APPORTATE A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI
(Omissis)
[1] Articolo così sostituito dall'art. 29 della