Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 04/11/2009 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Atti ricognitivi |
Art. 3. Principi per la legislazione regionale |
Art. 4. Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunità montana Alta Valmarecchia |
Art. 5. Struttura organizzativa interistituzionale. Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese |
Art. 6. Norme transitorie in materia di governo del territorio |
Art. 7. Modalità d'esercizio di attività autorizzate |
Art. 8. Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale |
Art. 9. Funzioni comunali in materia sismica |
Art. 10. Esercizio attività venatoria per la stagione 2009-2010 |
Art. 11. Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 2.3.48 - L.R. 4 novembre 2009, n. 17.
Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna
(B.U. 4 novembre 2009, n. 184)
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1. Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la
2. Gli adempimenti di competenza della Regione Emilia-Romagna, in conformità all'articolo 2, comma 1, della
Art. 2. Atti ricognitivi
1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, adotta decreti ricognitivi degli interventi che la Regione deve porre in essere al fine di attuare compiutamente il processo di aggregazione.
2. Gli interventi sono individuati, graduandone le priorità, con particolare riguardo all'esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, la salute dei cittadini e gli altri interessi primari dei cittadini interessati e con l'obiettivo di garantire parità di accesso alle prestazioni per la nuova popolazione residente della Regione Emilia-Romagna.
3. Gli atti di ricognizione sono finalizzati, altresì, a fornire supporto al Commissario nello svolgimento delle attività e nel rispetto dei tempi previsti dalla
4. I suddetti atti di ricognizione, ferme restando, ove necessario, ulteriori norme regionali di adeguamento, hanno ad oggetto:
a) la ricognizione degli effetti già integralmente prodotti dalla
b) l'indicazione dei casi nei quali gli effetti prodotti dalla
c) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori e abilitativi che, prossimi alla scadenza, si ritiene debbano essere rinnovati sulla base della disciplina della Regione Marche;
d) l'individuazione dei provvedimenti autorizzatori, abilitativi e delle certificazioni ad efficacia permanente che si ritiene debbano essere adeguati alla disciplina della Regione Emilia-Romagna entro un termine da stabilire;
e) l'individuazione delle procedure di ammissione ad ogni forma di incentivazione e finanziamento, anche di derivazione comunitaria, al fine di adeguarne i contenuti ed i tempi alla programmazione regionale e con la finalità di garantire la parità di accesso a tali misure con la popolazione già residente in Emilia-Romagna;
f) l'individuazione degli atti di programmazione e pianificazione che devono essere assoggettati gradualmente alla disciplina legislativa regionale, con priorità per gli atti di pianificazione sovraordinati;
g) l'individuazione, in raccordo con la Regione Marche, dei casi in cui la definizione delle situazioni richiede adempimenti congiunti delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, delle Province di Rimini e di Pesaro e Urbino e del Commissario, promuovendo la sottoscrizione di intese tra i livelli interessati.
5. Per le ipotesi indicate nel comma 4, lettera b), nelle more dell'adozione dei nuovi atti amministrativi programmatori e generali ivi previsti ed entro i termini di adeguamento previsti dall'articolo 2, comma 1 della
a) continuano ad avere efficacia tutti i provvedimenti amministrativi adottati alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) i procedimenti amministrativi in corso per il rilascio di atti di natura autorizzatoria e abilitativa sono conclusi dalle amministrazioni locali, dalla Provincia di Rimini o dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione delle norme della Regione Marche vigenti al momento dell'entrata in vigore della
6. Ai fini dell'adeguamento alla disciplina della Regione Emilia-Romagna delle modalità di esercizio delle attività già autorizzate in base alla normativa della regione Marche, la Regione può disporre con proprio atto modalità e termini entro i quali l'adeguamento deve essere completato.
7. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, restano in vigore i piani ed i programmi della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino fino alla loro ridefinizione da parte della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b).
8. Resta fermo che ove la competenza è statale o di altre amministrazioni, le ulteriori norme, nonché gli ulteriori adempimenti amministrativi, sono adottati dalle competenti autorità.
Art. 3. Principi per la legislazione regionale
1. La Regione, in coerenza con gli atti ricognitivi di cui all'articolo 2, adotta apposite misure legislative, ovvero atti programmatori e amministrativi, per regolare la nuova disciplina relativa a:
a) autorizzazioni, licenze, abilitazioni, dichiarazioni di inizio attività e altri atti di assenso comunque denominati, al fine di regolare il regime dell'efficacia degli atti;
b) strumenti di pianificazione e programmazione, al fine di disporre l'adeguamento alla legislazione della Regione Emilia-Romagna ed ai relativi piani e programmi regionali e degli enti locali;
c) statuti e regolamenti dei Comuni, al fine di regolarne l'adeguamento all'ordinamento della Regione Emilia-Romagna;
d) servizi, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
e) opere e interventi pubblici o di interesse pubblico, al fine di garantire la continuità nella loro realizzazione.
Art. 4. Procedure per l'adeguamento dell'assetto istituzionale della Comunità montana Alta Valmarecchia
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della
2. In deroga alla procedura per la ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane prevista all'articolo 4, commi da 2 a 7, della
3. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, comma 8, della
4. Fino all'adozione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 ed alla conseguente revisione dello statuto e della disciplina degli organi della Comunità montana in adeguamento al Capo I del Titolo II della
5. Le funzioni in materia di agricoltura e di vincolo idrogeologico conferite alle Comunità montane da leggi della Regione Emilia-Romagna sono esercitate per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, dalla Provincia di Rimini fino alla definizione del nuovo assetto istituzionale della Comunità montana dell'Alta Valmarecchia.
6. Per le domande di autorizzazione relative al vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 150, comma 2, della
Art. 5. Struttura organizzativa interistituzionale. Informazioni e assistenza ai cittadini, a enti e imprese
1. La Regione promuove apposita intesa con la Regione Marche, le Province ed i Comuni interessati ed il Commissario, allo scopo di istituire una struttura organizzativa interistituzionale, con il compito di coordinare l'attività necessaria a garantire la piena realizzazione della procedura di aggregazione, nel rispetto delle competenze di ciascun livello istituzionale.
2. Compete alla stessa struttura la funzione di sportello informativo, con il compito di fornire costanti informazioni ai cittadini, alle imprese ed agli enti interessati, anche al fine di tutelare la trasparenza e l'accesso agli atti amministrativi.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SETTORIALI
Art. 6. Norme transitorie in materia di governo del territorio
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e la Provincia di Rimini promuovono un accordo territoriale tra le rispettive amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della
2. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, adeguano la propria strumentazione urbanistica alle disposizioni della
3. Fino all'approvazione del Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico edilizio, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della
4. Per gli stessi Comuni è applicabile la disciplina straordinaria per la qualificazione del patrimonio edilizio abitativo di cui al Titolo III della
Art. 7. Modalità d'esercizio di attività autorizzate
1. Ove le modalità di esercizio delle attività autorizzate siano disciplinate da regolamenti comunali sulla base di leggi regionali, i regolamenti devono essere adeguati alla legislazione della Regione Emilia-Romagna. Nel frattempo l'esercizio delle attività si conforma alla disciplina contenuta nei regolamenti in vigore.
Art. 8. Misure ricognitive di beni mobili, immobili e personale
1. La Regione, in accordo con la Regione Marche, le altre amministrazioni locali e provinciali interessate ed il Commissario, effettua una ricognizione dei beni mobili e immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che, in quanto strumentali all'esercizio di funzioni pubbliche, devono essere trasferiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g), dalla Regione Marche e dalla Provincia di Pesaro e Urbino alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di Rimini, salvo conguaglio dei relativi oneri. Nell'ambito della ricognizione è compresa, in particolare, la consegna della rete strutturale e viaria di competenza, nonché il patrimonio immobiliare.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, il personale dei livelli regionale, provinciale e del servizio sanitario regionale, che svolge funzioni per il territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, può essere trasferito negli organici dei corrispondenti livelli della Regione Emilia-Romagna.
3. Nelle more della definizione delle procedure di trasferimento, comando o distacco del personale di cui al comma 2, sono adottati accordi tra le amministrazioni interessate per garantire continuità nelle prestazioni e nell'erogazione dei servizi.
Art. 9. Funzioni comunali in materia sismica
1. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che, nell'osservanza degli standard minimi di cui all'articolo 3, comma 4 della
2. In caso di mancata trasmissione dell'atto entro tale termine, i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali.
3. Per i Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, le disposizioni della
Art. 10. Esercizio attività venatoria per la stagione 2009-2010
1. Fino al termine della stagione 2009-2010, l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio dei comuni individuati all'articolo 1, comma 1 è regolato in ottemperanza al calendario venatorio ed alla disciplina delle deroghe al prelievo venatorio vigenti nella Regione Marche.
Art. 11. Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini
1. La Giunta regionale è autorizzata, d'intesa con la Provincia di Rimini e con i Comuni della stessa Provincia, a sottoscrivere l'Intesa per l'integrazione delle politiche territoriali della Provincia di Rimini allo scopo di estendere le misure del Documento unico di programmazione anche ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, per effetto della loro aggregazione al territorio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.