Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 27/02/1997 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 01. (Finalità) |
Art. 1. (Agevolazione delle attività amministrativo-contabili conseguenti all'adesione ai Fondi pensione). |
Art. 1 bis. (Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione). |
Art. 1 ter. Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione. |
Art. 2. (Statuti dei Fondi). |
Art. 3. (Società di servizi e consulenza). |
Art. 4. (Incompatibilità). |
Art. 5. (Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate |
Art. 6. (Interventi a favore della previdenza complementare) |
Art. 7. (Adeguamento delle strutture regionali). |
Art. 8. (Relazione annuale). |
Art. 8 bis. (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare) |
Art. 8 ter. (Comitato di sviluppo della previdenza complementare) |
Art. 9. (Norma finanziaria). |
§ 2.1.141 - L.R. 27 febbraio 1997, n. 3.
Interventi di promozione e sostegno al welfare complementare regionale [1].
(B.U. 4 marzo 1997, n. 11).
1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, nonché delle norme di attuazione approvate con
Art. 1. (Agevolazione delle attività amministrativo-contabili conseguenti all'adesione ai Fondi pensione).[3]
1. La Regione, tramite la società di cui all'articolo 3, sostiene l'adesione dei soggetti residenti in regione, iscritti ai Fondi pensione di cui al
Art. 1 bis. (Fondi pensione istituiti o promossi dalla Regione). [4]
1. La Regione autonoma Trentino-Alto Adige può, ai sensi e per gli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2) della
2. I Fondi possono avvalersi delle strutture e degli organismi costituiti dalla Regione per il supporto amministrativo e contabile. I suddetti organismi e strutture promuovono al contempo la collaborazione ed il coordinamento tra tutti i Fondi istituiti o promossi ai sensi della presente legge, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla seconda parte dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 6) della
3. Salvo che per esigenze di mantenimento di eventuali garanzie finanziarie, tali Fondi pensione non dovranno in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei/delle lavoratori/trici dipendenti nell’ambito del sistema della previdenza complementare.
4. Salva diversa esplicita volontà espressa dal/dalla lavoratore/trice, sia i/le datori/trici di lavoro di dipendenti che hanno la residenza nel territorio regionale o che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale, sia i/le datori/trici di lavoro le cui aziende operano prevalentemente sul territorio regionale, destinano ai fondi pensione così istituiti o promossi il trattamento di fine rapporto prima che si determini qualsiasi destinazione ad Enti previdenziali, tra cui anche quella residuale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 7) della
5. Salvo diverse previsioni degli accordi collettivi, nei confronti dei/delle lavoratori/trici, che al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della
6. Onde permettere una scelta consapevole e responsabile sul proprio futuro previdenziale, in conformità dell’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1) della
Art. 1 ter. Garanzie della restituzione del capitale e di rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR da parte della Regione. [9]
1. La Regione può, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 5 e per il tramite delle proprie strut-ture istituite, garantire agli iscritti ai fondi pensione, con le limitazioni e le modalità determinate con regolamento di attuazione e comunque nei limiti delle disposizioni del Fondo di Solidarietà istituito nell'ambito della presente legge, la restituzione del capitale e rendimenti comparabili o corrispondenti al tasso di rivalutazione del TFR ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile.
Art. 2. (Statuti dei Fondi). [10]
1. Gli statuti dei Fondi devono prevedere la possibilità di adesione di tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale, nonché di tutti coloro che nel territorio stesso espletano in via preminente la propria attività lavorativa o professionale ovvero sono dipendenti di aziende che ivi operano prevalentemente.
2. Gli statuti dei Fondi devono prevedere il rispetto dei criteri di massima redditività ed economicità della gestione e di sicurezza degli investimenti.
3. Negli organi di amministrazione e di controllo stabiliti dagli statuti devono essere garantiti il rispetto del principio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, in quanto si tratti di Fondi per lavoratori dipendenti, nonché la presenza delle componenti lavorative e professionali in proporzione alle quote di rispettiva partecipazione economica ai Fondi.
4. [Gli statuti devono ottenere il visto dell'Amministrazione regionale ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge] [11].
Art. 3. (Società di servizi e consulenza).
1. La Regione contribuisce, mediante adeguati mezzi e strutture, anche comportanti l'istituzione di appositi organismi secondo le norme di diritto comune, al sostegno e alla promozione della previdenza complementare e fornisce altresì adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate [12].
2. In particolare la Regione è autorizzata a costituire, coinvolgendo eventualmente gli Istituti di credito locali e qualificati operatori del settore, una Società di servizi e consulenza, denominata Centro pensioni complementari regionali, per la gestione amministrativa dei Fondi di cui all'articolo 1, per la cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti e per il coordinamento dell'attività dei Fondi stessi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori. La Regione deve in ogni caso mantenere il controllo della Società mediante detenzione della maggioranza delle quote societarie.
2-bis. La società di cui al comma 2, sulla base degli indirizzi della Regione o degli enti soci nell'ambito del controllo analogo è tenuta a:
a) offrire, tramite apposita convenzione con i Fondi pensione, servizi di carattere amministrativo-contabile ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione stessi al fine di abbattere i relativi costi;
b) offrire ai soggetti residenti in regione iscritti ai Fondi pensione non convenzionati con la società stessa un sostegno alternativo all'offerta dei servizi amministrativi-contabili di cui alla lettera a) al fine di abbattere i relativi costi;
c) effettuare gli interventi di cui all'articolo 6 finalizzati ad incentivare l'adesione alla previdenza complementare o a sostenerne la contribuzione;
d) investire strumentalmente, utilizzando anche gestori terzi, le risorse finanziarie ricevute dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 e dagli altri enti pubblici territoriali per la realizzazione dei fini pubblicistici-istituzionali di cui alla presente legge;
e) offrire servizi e consulenze tecniche connessi alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari integrativi, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili;
f) realizzare studi, ricerche e progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale, anche per il tramite del risparmio previdenziale;
g) realizzare progetti volti al finanziamento e/o alla copertura di misure in caso di non autosufficienza anche per il tramite del risparmio previdenziale o attraverso enti ed organismi, anche associativi o mutualistici;
h) attuare un programma di informazione, promozione e di educazione finanziaria, al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi pensione e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione del Trentino e dell'Alto Adige, nonché di favorire la definizione da parte dei/delle singoli/e iscritti/e di un volume di risparmio previdenziale congruo con le aspettative degli/delle stessi/e per quanto attiene i trattamenti pensionistici complementari;
i) eseguire ogni ulteriore incarico di volta in volta conferito dalla Regione e dalle Province autonome [13].
2-ter. Le attività di trattamento di dati personali necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti previsti al comma 2-bis sono considerate di interesse pubblico rilevante ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Con regolamento regionale sono individuate le specifiche attività di trattamento eseguibili e tipologie di dati trattabili per le finalità ed i compiti sopra indicati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. La comunicazione di dati personali fra Regione, Centro pensioni complementari regionali ed altri titolari che effettuano trattamenti di tali dati per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico in materia previdenziale, assistenziale e di welfare complementare è ammessa quando è necessaria per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2-bis. I Fondi pensione convenzionati di cui al comma 2-bis lettera a) comunicano alla Regione e/o al Centro pensioni complementari regionali i documenti, le informazioni e i dati personali relativi alle posizioni previdenziali dei rispettivi aderenti, che risultino necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 01 e per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 2-bis [14].
3. [Oltre ai Fondi pensione di cui all’articolo 1, la società può offrire servizi e consulenze tecniche connesse alla materia della previdenza in genere, nonché connessi con la gestione amministrativa, contabile e liquidativa, a Fondi sanitari, Fondi per la non autosufficienza e organismi simili. La società può inoltre realizzare progetti volti alla costituzione di forme di tutela sociale da realizzare anche per il tramite del risparmio previdenziale ivi compresa l’attuazione di progetti di welfare attraverso l’istituzione di enti ed organismi, anche associativi, connessi alla sanità integrativa o alle altre materie di cui al presente articolo, nell’ambito delle quali può altresì svolgere studi e ricerche. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto poi ad operare gli interventi di cui all’articolo 6, secondo le modalità stabilite dal regolamento nello stesso previsto. Il Centro pensioni complementari regionali è tenuto infine ad impostare e portare a compimento un programma di promozione e di comunicazione al fine di incrementare al massimo le adesioni ai Fondi e raggiungere il maggior grado possibile di copertura di previdenza complementare per tutta la popolazione della regione, anche avvalendosi, mediante apposita convenzione che abbia ottenuto l’assenso del Garante per la protezione dei dati personali, delle informazioni e dei dati personali riguardanti lavoratori/lavoratrici ed aziende operanti nel territorio regionale messi a disposizione dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dagli enti gestori dei Fondi, nel rispetto degli obblighi e misure di sicurezza previsti in materia di protezione dei dati personali. Allo stesso modo il Centro pensioni complementari regionali è autorizzato a comunicare all’INPS le informazioni e i dati personali degli aderenti ai Fondi necessari all’Istituto per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, secondo quanto stabilito dalla suddetta convenzione in base alla quale sono definite le modalità di attuazione e gestione dei flussi informativi tra il Centro pensioni complementari regionali e l’INPS. Il Centro pensioni complementari regionali può rendere disponibili tutte le informazioni e i dati sopra indicati anche nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, in forma aggregata e per scopi statistici correlati all’espletamento dei relativi compiti di sostegno e promozione della previdenza complementare] [15].
3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell’organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall’articolo 2 della
4. [All'uopo lo statuto del Centro pensioni complementari regionali contiene adeguati strumenti di consultazione e di coinvolgimento delle parti sociali e delle Province autonome] [17].
Art. 4. (Incompatibilità).
1. Chi ha svolto il mandato di Consigliere regionale non può ricoprire l'incarico di Presidente della Società di servizi e consulenza di cui all'articolo 3, tranne il caso in cui siano trascorsi almeno 10 anni dal termine del mandato di Consigliere.
Art. 5. (Riscossione dei contributi tramite l'Agenzia delle Entrate [18]).
1. [La Regione è altresì autorizzata ad assumere in via amministrativa, nei limiti della disponibilità finanziaria prevista dalla presente legge, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire il pieno sostegno, sotto il profilo amministrativo-contabile, ai Fondi di cui all'articolo 1 ed a fornire adeguate garanzie in ordine alle prestazioni dagli stessi erogate] [19].
1-bis. La Regione può affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all’Agenzia delle Entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al
Art. 6. (Interventi a favore della previdenza complementare) [21].
1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono indicati gli interventi finalizzati ad incentivare l'adesione ai Fondi pensione complementare o a sostenere la contribuzione ai Fondi stessi dei soggetti residenti in regione, sulla base dei seguenti principi:
a) gli interventi regionali devono essere destinati a fronteggiare le meno favorevoli situazioni economiche, familiari e contributive degli/delle iscritti/e;
a-bis) gli interventi regionali devono incentivare l'adesione di particolari categorie di soggetti allo scopo di dare sicurezza e serenità alla popolazione non solo dopo la maturazione del diritto alla pensione, ma anche durante l'arco della vita dell'aderente;
b) gli interventi devono essere mantenuti entro una soglia massima per ciascun soggetto fissata dall'Amministrazione regionale;
c) nell'erogazione degli interventi deve essere tenuta in particolare riguardo la presenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale degli iscritti o di loro familiari, sia all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari stessi.
Art. 7. (Adeguamento delle strutture regionali).
1. Al fine del corretto assolvimento da parte dell'Amministrazione regionale degli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge, le Ripartizioni seconda e quarta di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e d) della
- Ripartizione seconda - Affari sociali, credito e cooperazione;
- Ripartizione quarta - Enti locali e servizi elettorali.
2. Alla nuova Ripartizione seconda competono, in aggiunta alle attribuzioni elencate per la Ripartizione seconda - Credito e cooperazione nell'Allegato A) della
- Cura gli aspetti necessari per rendere operativo il sostegno della Regione ai Fondi pensione.
3. Alla nuova Ripartizione quarta - Enti locali e servizi elettorali competono le attribuzioni di cui ai primi nove commi elencati nell'allegato A) della
- Cura i rapporti con gli enti locali territoriali e le loro Associazioni;
- Esamina le proposte degli Enti locali territoriali e delle loro Associazioni su problemi di comune interesse, prospettando ipotesi di soluzione relative soprattutto all'assunzione di provvedimenti di carattere legislativo o amministrativo con riferimento all'assetto istituzionale.
4. Nella fase di prima costituzione delle strutture di cui all'articolo 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione personale proprio e del Consiglio regionale nella misura indispensabile per lo svolgimento dell'attività delle stesse, senza aumentare la dotazione organica della Regione.
5. Al personale di cui al comma 4 spetta, in relazione alle mansioni svolte ed alle responsabilità ricoperte, l'attribuzione della differenza tra il trattamento economico acquisito nella qualifica di appartenenza e quello previsto per lo svolgimento delle nuove funzioni nelle strutture di cui alla presente legge.
Art. 8. (Relazione annuale).
1. La società di cui all'articolo 3 relaziona annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio in merito all'andamento di tutti gli interventi e iniziative adottati dalla Regione ai sensi della presente legge [22].
Art. 8 bis. (Comitato consultivo per lo sviluppo del welfare complementare) [23]
1. La Giunta regionale può nominare con propria deliberazione, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori delle province di Trento e Bolzano, un comitato consultivo con il compito di sviluppare strategie nell'ambito del welfare complementare e supportare i soci della società di cui all'articolo 3 nella individuazione e realizzazione delle strategie da indicare alla stessa.
2. Il comitato è composto da nove membri ed in particolare:
a) dall'Assessore/a pro-tempore competente in materia previdenziale;
b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla "coordinatore/trice" pro-tempore della società;
c) da due rappresentanti della Regione;
d) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Bolzano;
e) da due rappresentanti della Provincia autonoma di Trento.
3. I/Le rappresentanti dei tre enti sono scelti fra personalità, appartenenti al mondo accademico o associativo-sociale, aventi particolare esperienza nell'ambito della previdenza complementare, del welfare e delle politiche sociali.
4. Il funzionamento del comitato è disciplinato con la deliberazione di nomina di cui al comma 1.
Art. 8 ter. (Comitato di sviluppo della previdenza complementare) [24]
1. La Regione costituisce un comitato di sviluppo della previdenza complementare quale strumento di collaborazione e coordinamento tra tutti i Fondi pensione di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 3, nonché quale strumento di coinvolgimento e di consultazione delle parti sociali a livello regionale.
2. Il comitato è composto:
a) dall'Assessore/a regionale competente per materia in qualità di Presidente;
b) dal/dalla Presidente pro-tempore e dal/dalla "coordinatore/trice" pro-tempore della società di cui all'articolo 3;
c) dai/dalle rappresentanti dei Fondi pensione di cui all'articolo 3 comma 2-bis lettera a) in relazione al numero di aderenti;
d) da un/una rappresentante rispettivamente della Provincia autonoma di Trento, della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
e) da un/una rappresentante per ogni provincia indicato dalle associazioni a tutela dei/delle consumatori/trici maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;
f) da due rappresentanti per ogni provincia degli Istituti di patronato maggiormente rappresentativi nei rispettivi territori, uno/a dei/delle quali individuato/a tra gli Istituti di patronato costituiti dagli organismi o dalle confederazioni espressione delle categorie dei/delle lavoratori/trici autonomi/e;
g) da due rappresentanti per ogni provincia delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei rispettivi territori;
h) da due rappresentanti per ogni provincia delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche operanti nei rispettivi territori.
3. Il funzionamento del comitato, i compiti e la determinazione del numero dei/delle rappresentanti di cui al comma 1 lettera c) sono stabiliti con regolamento regionale.
Art. 9. (Norma finanziaria).
1. Per le finalità di cui alla presente legge è previsto un onere di lire 50 miliardi per l'anno 1997 da assegnare al Centro pensioni complementari regionali di cui all'articolo 3.
2. Alla copertura dell'onere di lire 50 miliardi gravante sull'esercizio 1997 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 2.300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti previsti dall'articolo 14 della
3-bis. [Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 con particolare, riferimento alla realizzazione di un progetto volto alla creazione di un sistema organico di fondi sanitari integrativi, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla società PensPlan Centrum S.p.A., un importo annuo non superiore a euro 150 mila per gli esercizi 2013-2015] [25].
3-ter. [Alla copertura dell'onere di cui al comma 3-bis per l'anno 2013 si provvede mediante utilizzo di pari importo dell'avanzo degli esercizi finanziari precedenti a favore del capitolo di nuova istituzione 09105.010 "Misure di sostegno per la creazione di fondi sanitari integrativi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio] [26].
[1] Titolo già sostituito dall'art. 7 della
[2] Articolo inserito dall'art. 1 della
[3] Articolo già modificato dall’art. 12 della
[4] Articolo inserito dall’art. 12 della
[5] Comma così modificato dall'art. 6 della
[6] Comma già modificato dall'art. 6 della
[7] Comma così modificato dall'art. 6 della
[8] Comma così modificato dall'art. 6 della
[9] Articolo inserito dall'art. 6 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[11] Comma abrogato dall'art. 13 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1 della
[13] Comma inserito dall'art. 1 della
[14] Comma inserito dall'art. 4 della
[15] Comma sostituito dall'art. 13 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[17] Comma abrogato dall'art. 4 della
[18] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della
[19] Comma abrogato dall'art. 1 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[21] Articolo così modificato dall'art. 1 della
[22] Comma così modificato dall'art. 1 della
[23] Articolo inserito dall'art. 1 della
[24] Articolo inserito dall'art. 1 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della