§ 2.1.294 - L.R. 18 giugno 2012, n. 29.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:18/06/2012
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996
Art. 2.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 23/2007
Art. 4.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 62/2007
Art. 5.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 62/2007
Art. 6.  Modifiche all’articolo 26 della l.r. 62/2007
Art. 7.  Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 62/2007
Art. 8.  Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 62/2007
Art. 9.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/2007
Art. 10.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 4/2008
Art. 11.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2008
Art. 12.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2008
Art. 13.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 5/2008
Art. 14.  Modifiche all’articolo 27 della l.r. 19/2009
Art. 15.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009
Art. 16.  Modifiche all’articolo 29 della l.r. 26/2009
Art. 17.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2009
Art. 18.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 26/2010
Art. 19.  Modifiche al preambolo della l.r. 51/2010
Art. 20.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 51/2010
Art. 21.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 51/2010
Art. 22.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 51/2010
Art. 23.  Modifiche all’articolo 118 quater della l.r. 65/2010
Art. 24.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 68/2011
Art. 25.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011
Art. 26.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011
Art. 27.  Modifiche all’articolo 36 della l.r. 68/2011
Art. 28.  Modifiche all’articolo 39 della l.r. 68/2011
Art. 29.  Modifiche all’articolo 57 della l.r. 68/2011
Art. 30.  Modifiche all’articolo 60 della l.r. 68/2011
Art. 31.  Modifiche all’articolo 61 della l.r. 68/2011
Art. 32.  Modifiche all’articolo 76 della l.r. 68/2011
Art. 33.  Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
Art. 34.  Modifiche all’articolo 112 della l.r. 68/2011
Art. 35.  Modifiche all’allegato A della l.r. 68/2011
Art. 36.  Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/1994
Art. 37.  Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994
Art. 38.  Modifiche all’articolo 37 ter della l.r. 3/1994
Art. 39.  Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994
Art. 40.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 50/1995
Art. 41.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 50/1995
Art. 42.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 50/1995
Art. 43.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 50/1995
Art. 44.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 50/1995
Art. 45.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 50/1995
Art. 46.  Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995
Art. 47.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 83/1995
Art. 48.  Modifiche all’articolo 14 della l.r. 83/1995
Art. 49.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 83/1995
Art. 50.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 49/1997
Art. 51.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1997
Art. 52.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1998
Art. 53.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1999
Art. 54.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1999
Art. 55.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/1999
Art. 56.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 36/1999
Art. 57.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 36/1999
Art. 58.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 33/2000
Art. 59.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 33/2000
Art. 60.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 53/2000
Art. 61.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2001
Art. 62.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 34/2001
Art. 63.  Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 34/2001
Art. 64.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 34/2001
Art. 65.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002
Art. 66.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003
Art. 67.  Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/2003
Art. 68.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 64/2004
Art. 69.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 64/2004
Art. 70.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 64/2004
Art. 71.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 64/2004
Art. 72.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 64/2004
Art. 73.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 64/2004
Art. 74.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 64/2004
Art. 75.  Sostituzione dell’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005
Art. 76.  Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005
Art. 77.  Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005
Art. 78.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 66/2005
Art. 79.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2007
Art. 80.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2007
Art. 81.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/2008
Art. 82.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 21/2008
Art. 83.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 28/2008
Art. 84.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2008
Art. 85.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2010
Art. 86.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2010
Art. 87.  Sostituzione della denominazione PAR con PRAF
Art. 88.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2000
Art. 89.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004
Art. 90.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 38/2004
Art. 91.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 38/2004
Art. 92.  Modifiche all’articolo 32 della l.r. 38/2004
Art. 93.  Modifiche all’articolo 33 della l.r. 38/2004
Art. 94.  Modifiche all’articolo 35 della l.r. 38/2004
Art. 95.  Modifiche all’articolo 36 della l.r. 38/2004
Art. 96.  Modifiche all’articolo 37 della l.r. 38/2004
Art. 97.  Modifiche all’articolo 42 della l.r. 38/2004
Art. 98.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005
Art. 99.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 2/2005
Art. 100.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 2/2005
Art. 101.  Modifiche all’articolo 20 della l.r. 41/2005
Art. 102.  Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/2005
Art. 103.  Modifiche all’articolo 34 della l.r. 59/2009
Art. 104.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/2011
Art. 105.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 20/1984
Art. 106.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995
Art. 107.  Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 45/1997
Art. 108.  Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998
Art. 109.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998
Art. 110.  Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998
Art. 111.  Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 89/1998
Art. 112.  Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/1998
Art. 113.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/98
Art. 114.  Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 89/1998
Art. 115.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2005
Art. 116.  Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 39/2005
Art. 117.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2005
Art. 118.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2007
Art. 119.  Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
Art. 120.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2009
Art. 121.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2009
Art. 122.  Modifiche al preambolo della l.r. 58/2009
Art. 123.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/2009
Art. 124.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 58/2009
Art. 125.  Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010
Art. 126.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2010
Art. 127.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010
Art. 128.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2010
Art. 129.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010
Art. 130.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2010
Art. 131.  Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 9/2010
Art. 132.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2010
Art. 133.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010
Art. 134.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 9/2010
Art. 135.  Modifiche all’articolo 41 della l.r. 10/2010
Art. 136.  Modifiche all’articolo 73 bis della l.r. 10/2010
Art. 137.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2010
Art. 138.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011
Art. 139.  Modifica all’articolo 4 della l.r. 55/2011
Art. 140.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2011
Art. 141.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2011
Art. 142.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011
Art. 143.  Modifiche all’articolo 36 della l.r. 69/2011
Art. 144.  Modifiche all’articolo 37 della l.r. 69/2011
Art. 145.  Modifiche all’articolo 38 della l.r. 69/2011
Art. 146.  Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1996
Art. 147.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 36/2001
Art. 148.  Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 77/2004
Art. 149.  Modifiche all’articolo 10 della l.r. 31/2005
Art. 150.  Modifiche all’articolo 34 della l.r. 1/2009
Art. 151.  Modifiche all’articolo 37 della l.r. 1/2009
Art. 152.  Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009
Art. 153.  Modifiche all’articolo 39 della l.r. 1/2009


§ 2.1.294 - L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012.

(B.U. 22 giugno 2012, n. 31)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere a, c), l), n) e z), e l’articolo 44 dello Statuto;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa);

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2012”);

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Vista la legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico);

Vista la legge regionale 12 febbraio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Vista la legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione

degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 4);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

Vista la legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica);

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 (Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M”);

Vista la legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale);

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali);

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura);

Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”);

Vista la legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli);

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Vista la legge 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”);

Vista la legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico);

Vista la legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”);

Vista la legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza);

Vista la legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);

Vista la legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza);

Vista la legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);

Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 7 maggio 2012;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il capo I, sezione I (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 “Ordinamento dell’IRPET”):

1. Al fine di semplificare la procedura di approvazione del programma istituzionale dell’IRPET è necessario modificare l’articolo 15 della l.r. 59/1996 per coordinarne il testo con altre modifiche intervenute sulla legge. Per quanto concerne il capo I, sezione II (Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 “Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso gli atti”):

2. La sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 23/2007 è finalizzata ad adeguare le previsioni dello stesso alle innovazioni tecnologiche già introdotte per il collegamento telematico tra il Bollettino ufficiale della Regione (BURT) e la Raccolta normativa, destinate ad offrire agli utenti un servizio di ricerca informatica più efficace. Per quanto concerne il capo I, sezione III (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”):

3. Gli interventi di modifica sono stati resi necessari in conseguenza della previsione introdotta dalla l. 183/2011, ai sensi della quale le pubbliche amministrazioni non possono acquisire certificazioni dai privati, ma sono tenute ad acquisire d’ufficio le informazioni ed i dati in possesso delle altre pubbliche amministrazioni. Ciò determina l’obbligo per il Consiglio regionale di accertare d’ufficio, presso gli uffici elettorali comunali, l’iscrizione nelle liste elettorali degli elettori che sottoscrivono la richiesta di referendum. Tale attività di verifica, che ai sensi della disciplina vigente è solo eventuale, comporta maggiori oneri e adempimenti da parte degli uffici consiliari e rende necessario prolungare i termini previsti dalla legge per la verifica delle firme e per la stampa e la vidimazione dei fogli, considerando nel computo degli stessi termini solo i giorni lavorativi. Per quanto concerne il capo I, sezione IV (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 “Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”) e la sezione VII (Modifica della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 “Disciplina del difensore civico regionale”):

4. Risulta opportuno, a fini di chiarezza interpretativa, specificare nella disciplina dell’indennità, corrisposta a favore dell’Autorità regionale per la partecipazione e del Difensore civico regionale, che la trattenuta a cui si fa riferimento mediante rinvio all’articolo 4, comma 1, della l.r. 3/2009, è quella del 17 per cento applicata alla corresponsione dell’assegno vitalizio. Per quanto concerne il capo I, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione”):

5. Gli interventi sulla disciplina delle nomine di cui alla l.r. 5/2008 si rendono necessari per ovviare ad una serie di dubbi interpretativi e di difficoltà applicative emerse nel corso della sua vigenza. E’ infatti necessario prevedere, nel caso di in cui si debba procedere, nel corso dell’anno, a nomine o designazioni non previste negli elenchi pubblicati ogni anno entro il 30 settembre, una deroga agli ordinari, e particolarmente ampi, termini di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura, il cui rispetto può determinare, in questo caso, l’impossibilità tecnica di procedere alla nomina entro il termine di scadenza dell’organo da rinnovare. E’ necessario, inoltre, precisare il significato dell’espressione “stesso incarico” presente nell’articolo 13, commi 4 e 5, della stessa l.r. 5/2008, al fine di individuare con certezza, sulla base della ratio delle citate disposizioni, il limite ivi previsto per l’esercizio degli incarichi. Si provvede quindi a riformulare i commi 4 e 5 stabilendo espressamente che, ai fini del computo dei due mandati nello stesso incarico utile a far scattare, per almeno due anni, il divieto di nomina in un terzo incarico, si calcolano anche i mandati conferiti da soggetti diversi dalla Regione, nonché i mandati, svolti presso lo stesso ente, ma in cariche diverse. Infine, si provvede a disciplinare l’applicazione del limite ora descritto, di cui allo stesso articolo 13, commi 4 e 5, ai casi di mandati la cui durata naturale è pari o inferiore ai tre anni, finora non espressamente regolato. Per quanto concerne il capo I, sezione X (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 “Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”) e la sezione XI (Modifiche alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 “Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza”):

6. L’intervento di modifica equipara il calcolo dell’indennità da corrispondere al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed al Garante per l’infanzia e l’adolescenza, a quanto previsto a proposito dell’indennità corrisposta al Difensore civico regionale e dell’Autorità regionale per la partecipazione, la quale viene calcolata al netto della sola trattenuta del 17 per cento di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 3/2009, e non anche, come avviene per i primi, della trattenuta del 5 per cento di cui alla stessa norma. Per quanto concerne il capo I, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi”):

7. Si opera l’identica modifica disposta alla disciplina dei referendum di cui alla l.r. 62/2007, e si dispone il prolungamento dei termini previsti per gli adempimenti consiliari in materia, computando negli stessi solo i giorni lavorativi. Per quanto concerne il capo I, sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”):

8. Norme statali sopravvenute (articolo 29, comma 1 bis, del d.l. 216/2011, convertito dalla l. 14/2012), hanno prorogato di nove mesi i termini di cui all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riprodotti nel testo originario dell’articolo 60, comma 3, lettera b), della l.r. 68/2011. E’ pertanto necessario provvedere all’adeguamento ai termini stabiliti da legge dello Stato. Conseguentemente, è necessario adeguare anche l’articolo 61 della stessa l.r. 61/2011, che dispone su effetti automatici.

9. Ulteriori norme statali sopravvenute con l’approvazione della legge 4 aprile 2012, n. 35, (Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), stabiliscono, all’articolo 47 ter, l’obbligo di esercizio associato, per tutti i comuni fino a cinquemila abitanti, delle funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, consentendo alle regioni, entro due mesi dall’entrata in vigore delle norme suddette, di stabilire con legge gli ambiti di esercizio. È pertanto necessario prevedere, con modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011, che l’esercizio associato si svolge negli stessi ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all’allegato A della stessa l.r. 68/2011 e, con integrazione dell’allegato A, completare il quadro di detti ambiti al fine di ricomprendervi anche i tre comuni (Scansano, Pescaglia e Casole d’Elsa), precedentemente non considerati perché non obbligati all’esercizio associato di funzioni fondamentali;

10. Relativamente alla procedura prevista dall’articolo 76 della l.r. 68/2011, al fine di evitare che la complessità delle operazioni finalizzate all’estinzione della comunità montana determini di fatto l’interruzione dell’esercizio delle funzioni regionali conferite a quest’ultima, è opportuno consentire che, nelle more del procedimento di presa d’atto, il Presidente della Giunta regionale possa disporre il trasferimento di tali funzioni, nonché dei beni e delle risorse necessarie al loro esercizio, a favore degli enti interessati alla successione nelle funzioni stesse. Per quanto concerne il capo II, sezione I (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e sezione XI (Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”):

11. In fase di applicazione dell’articolo 10 bis della l.r. 3/1994 sono state riscontrate difficoltà nell’individuazione delle associazioni di protezione ambientale da consultare per la nomina dei tre rappresentanti nella Commissione consultiva regionale. È necessario pertanto modificare il criterio di individuazione delle associazioni stesse uniformandosi a quanto già previsto all’articolo 11 della stessa l.r. 3/1994 per la composizione del comitato di gestione dell’ambito territoriale di caccia (ATC);

12. A seguito di un rilievo sollevato dalla Commissione europea nella lettera di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 260 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione alla procedura di infrazione 2006/2131, è necessario intervenire sull’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo e facilitarne la lettura. Si modifica, pertanto, l’elenco di cui al comma 3 dell’articolo 37 ter, specificando i contenuti della deliberazione della Giunta regionale di deroga;

13. È necessario abrogare il rinvio normativo di cui dell’articolo 58 comma 1, lettera o), della l.r. 3/1994, in quanto il comma 11 dell’articolo 30 è già stato abrogato da una precedente legge di modifica;

14. Con riferimento alla sezione XI, gli interventi modificativi della derivano dalla necessità di adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 105/2012 che ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Poiché è tuttora pendente un giudizio di costituzionalità avente ad oggetto disposizioni della normativa toscana analoghe a quelle della Regione Liguria dichiarate illegittime, si ritiene necessario intervenire sulle prime nel tentativo di far cessare, nell’ambito del giudizio pendente, la materia del contendere. Per quanto concerne il capo II, sezione II (Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni”):

15. La soppressione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA), e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 50/1995 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. Per quanto concerne il capo II, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 “Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese”):

16. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare l’articolo 2 della l.r. 83/1995.

Per quanto concerne il capo II, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 “Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici”):

17. la soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 49/1997 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia, anche al fine di chiarire i rapporti tra la competente struttura della Giunta regionale e la Giunta regionale medesima. Per quanto concerne il capo II, sezione V (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 “Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 4”):

18. L’intervento di modifica del comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 60/1998 relativo all’ assistenza agli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale, è necessario al fine di adeguare tale disposizione ai sopravvenuti interventi legislativi che hanno riguardato la competenza a svolgere il servizio fitosanitario regionale e la soppressione dell’ARSIA. In particolare, con la legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale ARSIA) le funzioni del servizio fitosanitario regionale erano state trasferite dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) all’ARSIA, successivamente, con la l.r. 65/2010, l’ARSIA è stata soppressa e le sue funzioni sono state trasferite alla Regione. Poiché il sopracitato comma 7 dell’articolo 3 attribuiva all’ARPAT l’assistenza agli alberi monumentali per gli aspetti agronomici e fitopatologici, a seguito dei citati interventi legislativi, tale assistenza non può che essere esercitata dalle strutture della Regione competenti in materia agronomica e fitopatologica. Per quanto concerne il capo II, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 “Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole”):

19. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 25/1999 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, è necessario abrogare la disposizione che fa riferimento alla competenza che l’ARSIA svolgeva come agenzia formativa accreditata. Per quanto concerne il capo II, sezione VII (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 “Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura”):

20. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 36/1999 nelle parti in cui si prevedono le competenze dell’Agenzia al rilascio dell’abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici e nella parte in cui si attribuisce all’Agenzia la vigilanza sul rispetto della legge. Per quanto concerne il capo II, sezione VIII (Modifiche legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 “Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica”):

21. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 33/2000 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia, anche al fine di chiarire i rapporti tra la competente struttura della Giunta regionale e la Giunta stessa, e di eliminare la funzione di supporto che l’Agenzia svolgeva nella fase istruttoria di atti regionali. Per quanto concerne il capo II, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 “Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M.”):

22. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 53/2000 nella parte in cui si prevede la competenza dell’Agenzia. Per quanto concerne il capo II, sezione X (Modifiche legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 “Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale”):

23. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 34/2001 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, è necessario abrogare la disposizione che fa riferimento alla competenza che l’ARSIA svolgeva come agenzia formativa accreditata. Inoltre è abrogato l’articolo 7 della l.r. 34/2001 relativo alle competenze dell’ARSIA, avendo integrato il precedente articolo che specifica le competenze regionali. Per quanto concerne il capo II, sezione XII (Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”):

24. È necessario indicare esplicitamente nell’articolo 24 della l.r. 30/2003 che la provincia è il soggetto competente all’applicazione delle sanzioni relative all’uso di prodotti non conformi a quanto previsto dalla legge o regolamento in materia di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. L’omissione costituisce un mero errore materiale, in quanto l’articolo 23, comma 4, della l.r. 30/2003, individua nelle province i soggetti che effettuano le verifiche sulla natura dei prodotti di cui all’articolo 15, nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande;

25. È necessario modificare la lettera d) del comma 1 dell’articolo 30, nella quale è previsto che la Giunta regionale, nella relazione biennale al Consiglio regionale, faccia riferimento ai dati risultanti dall’archivio regionale delle aziende agrituristiche aggiornati con riferimento alle attività iniziate o modificate. Per mero errore materiale, nella modifica introdotta con la l.r. 80/2009 per adeguare la suddetta norma all’introduzione della dichiarazione di inizio attività (DIA) in luogo dell’autorizzazione, le parole “autorizzazioni rilasciate” non sono state soppresse. Per quanto concerne il capo II, sezione XIII (Modifiche legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale):

26. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 64/2004 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia;

27. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 64/2004 è oggetto di modifica per adeguare il riferimento all’attuale regolamento comunitario in materia di produzione e etichettatura dei prodotti biologici. Per quanto concerne il capo II, sezione XIV (Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”):

28. È necessario integrare la disposizione dell’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 laddove, incongruamente, non esplicitava che, in caso di esito negativo del controllo successivo alla comunicazione di subingresso, il titolo abilitativo è sospeso prima della revoca, fattispecie, invece, espressamente prevista rispetto alla verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2) della stessa l.r. 28/2005;

29. Nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, è opportuno, ai fini di semplificazione, con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche), limitare l’attività di verifica, da parte dei comuni, alla regolarità contributiva del solo soggetto subentrante. Per quanto concerne il capo II, sezione XV (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 “Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura”):

30. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 66/2005 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, l’intervento abroga il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 con riferimento all’ARSIA, in quanto le competenze della soppressa Agenzia sono svolte dalla Regione, e quindi ricomprese nelle competenze regionali elencate all’articolo 2. Si modifica, inoltre, la rubrica dell’articolo 4 e si aggiornano i riferimenti normativi di cui all’articolo 4, comma 2, per adeguarli alla sopravvenuta l.r. 30/2009. Per quanto concerne il capo II, sezione XVI (Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 “Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli”):

31. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 30/2007 nelle parti in cui si prevedono competenze dell’Agenzia. In particolare, è necessario abrogare la disposizione che fa riferimento alla competenza che l’ARSIA svolgeva come agenzia formativa accreditata. Parimenti si abroga la disposizione che prevede la possibilità per la Regione di avvalersi dell’Agenzia per la promozione di interventi integrati per specifici progetti inerenti la tutela della salute e la sicurezza; Per quanto concerne il capo II, sezione XVIII (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 “Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”):

32. È necessario intervenire sulla disposizione contenuta nell’articolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 21/2008, così come modificata dall’articolo 12 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 “Promozione dell’imprenditoria giovanile”), in quanto, per mero errore materiale, è rimasta l’espressione utilizzata nel testo della legge vigente prima della citata modifica. Il linguaggio va, pertanto, adeguato all’espressione utilizzata nelle altre parti del testo della l.r. 21/2008 che fanno riferimento alle imprese con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo, anche al fine di non ingenerare dubbi, nei potenziali beneficiari delle agevolazioni, circa i requisiti di ammissibilità e, in generale, sul campo di applicazione della nuova disciplina. Per quanto concerne il capo II, sezione XXI (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”) e alle leggi regionali concernenti il PAR :

33. La soppressione dell’ARSIA e il trasferimento delle sue funzioni alla Regione, avvenuti con la l.r. 65/2010, rendono necessario modificare le disposizioni della l.r. 24/2010 nelle parti in cui sono previste competenze dell’Agenzia, anche al fine di eliminare la funzione di supporto che l’Agenzia svolgeva nella fase istruttoria di atti regionali. Per quanto concerne il capo III (Diritti di cittadinanza e coesione sociale), sezione I (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 “Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica”):

34. È necessario abrogare il comma 9 dell’articolo 17 della l.r. 16/2000, in quanto la fattispecie prevista nel primo periodo risulta essere superflua ed equivoca poiché, non innovando rispetto a quanto già previsto dall’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e tacendone, invece, i presupposti, ingenera l’equivoco che il “decentramento” possa essere sempre e comunque obbligatorio. È opportuno, altresì, eliminare anche il secondo periodo, in quanto la relativa norma è inapplicabile, perché il presupposto per l’istituzione di una proiezione è l’esistenza di una sede con titolare, circostanza che nel caso di specie non sussiste. Per quanto concerne il capo III, sezione II (Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”):

35. A decorrere dall’entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”), è stata abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell’attività di estetista); ciò ha determinato un vuoto normativo per quanto riguarda il riconoscimento del periodo lavorativo necessario per accedere ai percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di estetista, riconoscimento che la l.r. 74/1994 attribuiva alle Commissioni provinciali dell’artigianato (CPA);

36. Poiché la l.r. 53/2008 ha soppresso le CPA, e ha attribuito espressamente alla camera di commercio territorialmente competente le funzioni relative all’annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, non prevedendo, tuttavia, l’attribuzione della funzione relativa all’accertamento dell’attività lavorativa necessaria per accedere al percorso di qualifica professionale di estetista, è necessario introdurre una norma che attribuisca tale funzione alla camera di commercio territorialmente competente. Per quanto concerne il capo III, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali”):

37. È necessario adeguare la legge regionale alle disposizioni del d. lgs. 176/2011 che ha attuato la direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali, in particolare correggendo i riferimenti normativi non più in vigore; Per quanto concerne il capo III, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali”):

38. La l.r. 2/2005 prevede “a regime”, che gli operatori delle discipline del benessere e bio-naturali, definite dall’articolo 2, per poter esercitare la loro attività, debbano frequentare un corso di formazione regionale, di cui all’articolo 3. L’articolo 5, comma 4, stabilisce che in fase transitoria, e comunque per un periodo di tre anni dall’entrata in vigore della stessa legge, possano iscriversi all’elenco regionale delle discipline del benessere e bionaturali gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale “adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata”. Questa disposizione confligge in modo palese con la previsione dell’articolo 5, comma 1, il quale prevede che entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale, di cui all’articolo 4, comma 5, con la quale, saranno definiti, fra l’altro, i contenuti del corso formativo obbligatorio, verrà istituito l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, mentre l’articolo 5, comma 4, presuppone che l’istituzione dell’elenco sia già avvenuta al momento dell’entrata in vigore della legge. Il corso formativo regionale, inoltre, non è stato ancora attivato, per cui, ad oggi, la fase transitoria non si è conclusa. Le modifiche introdotte rispondono sostanzialmente a due esigenze: la prima di consentire a tutti gli operatori che non hanno potuto, fino ad oggi, partecipare al corso di formazione regionale, di iscriversi all’elenco regionale, autocertificando un’adeguata formazione, secondo i criteri definiti nella deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 2009, n. 1; la seconda di evitare che ritardi nello svolgimento dei corsi, sempre possibili considerata la complessità del procedimento, possano ripercuotersi negativamente sugli operatori. Per far questo sono stati previsti termini molto ampi per la conclusione della fase transitoria, tali da consentire a tutti gli operatori di partecipare al corso di formazione regionale ed ottenere il relativo attestato.

39. È necessario modificare la struttura del comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, abrogando la lettera h) del comma 2 dell’articolo 4, che inseriva, tra i suoi componenti “tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale”, in quanto. questa disposizione è risultata inattuabile per la difficoltà di individuare le scuole e le associazioni “maggiormente rappresentative”. Per quanto concerne il capo III, sezione V (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”):

40. È necessario eliminare la parola “trattamento” in quanto la maggior parte delle strutture residenziali per tossicodipendenti sono inserite tra quelle sanitarie, come risulta dall’allegato A, sottosezione d1.4 del regolamento emanato con decreto dal Presidente della Giunta 24 dicembre 2010, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”, in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie). Le strutture di cui si occupa la legge sul sociale, pertanto, non possono essere le medesime, ma strutture diverse, con altri requisiti e finalità diverse, di reinserimento e non di cura. Per quanto concerne il capo III, sezione VI (Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 “Norme per la tutela degli animali. abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”):

41. È necessario, a fini di correttezza formale del testo, eliminare il riferimento a un regolamento che non trova riscontri nel resto dell’articolato. Per quanto concerne il capo IV (Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità), sezione I (Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1984 n. 20 “Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia”):

42. Occorre anticipare al 30 aprile il termine di scadenza per la presentazione delle domande volte ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla l.r. 20/1984, in quanto il termine attualmente previsto non consente di impegnare le risorse entro la fine dell’anno, tenuto conto delle procedure stabilite dalla medesima legge per l’erogazione di tali contributi. Per quanto concerne il capo IV, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 “Norme in materia di risorse energetiche”), e sezione VII (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia”):

43. È necessario abrogare le disposizioni contenute nell’articolo 10 della l.r. 45/1997 e nell’articolo 9 della l.r. 39/2005, concernenti la Regional Energy Agency (R.E.A.) S.p.A, in quanto la società stessa è stata sciolta e messa in liquidazione a seguito della deliberazione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 756;

44. È necessario adeguare le leggi regionali in materia di energia per renderle conformi al dispositivo delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1526/2008 e n. 1527/2008 che hanno annullato, rispettivamente, i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 2000 e 9 aprile 1999, concernenti la normativa tecnica e le relative procedure da applicare per la costruzione delle linee elettriche aeree esterne che imponevano la conformità e la piena osservanza delle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 457/1998, ritenendo le linee elettriche aeree esterne non assoggettabili alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), essendo le stesse già assoggettate ad adempimenti procedurali previsti in norme tecniche e provvedimenti legislativi separati, anche in relazione agli aspetti antisismici. Per quanto concerne il capo IV, sezione IV (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”):

45. A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 (Norme in materia di programmazione integrata ambientale) la denominazione “piano regionale di azione ambientale (PRAA)” è stata sostituita con la denominazione “piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”; è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio;

46. Occorre precisare, in attuazione di quanto già previsto dall’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), così come modificato dalla l.r. 52/2011, che il piano regionale di gestione dei rifiuti definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica, nel rispetto delle finalità, degli obiettivi generali e degli indirizzi che il PAER detta al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore in materia ambientale. Per quanto concerne il capo IV, sezione V (Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”):

47. A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio;

48. Occorre recepire, nella normativa regionale in materia di inquinamento acustico, la disposizione di cui al comma 3 bis, recentemente inserito, dell’articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), anche al fine di chiarire, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento, quando è possibile ricorrere alla certificazione di un tecnico competente in materia, in luogo della relazione previsionale di clima acustico, e quali sono le indicazioni che detta certificazione deve riportare. Per quanto concerne il capo IV, sezione VIII (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 “Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale”):

49. Poiché l’articolo 1 bis della l.r. 89/1998, introdotto dalla legge regionale 5 agosto 2011, n. 39, stabilisce che le politiche regionali di tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico sono contenute nel PAER di cui alla l.r. 14/2007, occorre inserire all’interno dell’articolo 3 della stessa l.r. 14/2007, uno specifico richiamo ai contenuti del PAER, al fine di coordinare le due disposizioni. Per quanto concerne il capo IV, sezione IX (Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 “Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT”):

50. A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio. Per quanto concerne il capo IV, sezione X (Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”):

51. A seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio. Per quanto concerne il capo IV, sezione XI (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”):

52. È necessario adeguare gli articoli 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 17 della l.r. 9/2010 alle modificazioni introdotte nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nonché alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/ CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), e alla contestuale abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 e del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152.

53. in particolare, è necessario conformare le disposizioni della l.r. 9/2010 a quanto previsto dal d.lgs. n. 128/2010 che:

- modifica il comma 4 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006, prevedendo la possibilità che i piani regionali stabiliscano valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli allegati I, II, III e V alla parte Quinta dello stesso d.lgs. 152/2006;

-sostituisce il comma 5 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006, eliminando la possibilità per le regioni di stabilire valori limite di emissioni e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006;

-sopprime il comma 9 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006 che prevedeva, tra l’altro, la possibilità per le regioni di individuare zone di particolare pregio naturalistico;

-sopprime il comma 10 dell’articolo 271 del d.lgs. 152/2006, eliminando la possibilità per le regioni di stabilire valori limite di emissione e prescrizioni più severi di quelli stabiliti dagli allegati di cui alla parte Quinta, titolo I, dello stesso d.lgs. 152/2006;

-modifica il comma 2 dell’articolo 272 del d.lgs. 152/2006, utilizzando il termine “stabilimento” in luogo dei termini “impianto e attività”;

-sostituisce il comma 8 dell’articolo 281 del d.lgs. 152/2006 eliminando i riferimenti agli inventari delle fonti di emissioni statali, regionali, delle province autonome e provinciali, che trovano attualmente il loro fondamento nell’articolo 22, comma 3, del d.lgs. 155/2010, limitatamente agli inventari statali e regionali e delle province autonome;

54. E’ altresì necessario adeguare i riferimenti della l.r. 9/2010 alla normativa statale e comunitaria in materia di valutazione e gestione dell’aria ambiente, oggi costituiti dalle disposizioni del d.lgs. 155/2010, anche al fine di recepire le novità introdotte dal medesimo decreto, con particolare riferimento all’obbligo per la Regione di trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione, nonché del progetto di rete di rilevamento al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi degli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010, e alle modalità di zonizzazione, classificazione e valutazione della qualità dell’aria con riferimento ai relativi indicatori, come definiti nel medesimo decreto;

55. E’ opportuno adeguare l’articolo 6, comma 7, della l.r. 9/2010 al d.lgs. 155/2010, che prevede una cadenza triennale, anziché biennale, per l’aggiornamento dell’inventario regionale sulle sorgenti di emissione in aria ambiente (IRSE), tenuto conto che un aggiornamento triennale garantisce comunque un efficace monitoraggio consentendo, contemporaneamente, un consistente risparmio di risorse;

56. In ragione delle modifiche apportate, si è reso altresì necessario procedere ad una revisione testuale della legge, al fine di eliminare duplicazioni di norme e disposizioni superflue e ridondanti;

57. Poiché a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio. Per quanto concerne il capo IV, sezione XIII (Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010 n. 28 “Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”):

58. Poiché a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 52/2011 la denominazione PRAA è stata sostituita con la denominazione PAER, è necessario, quindi, adeguare la normativa regionale, che a tale piano fa espresso rinvio. Per quanto concerne il capo IV, sezione XVI (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”):

59. Al fine di coordinare le disposizioni relative all’autorità idrica toscana e all’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in analogia con quanto già previsto all’articolo 8 per l’autorità idrica, l’approvazione dello schema tipo dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti viene ricondotta nella competenza del Consiglio regionale. Per quanto concerne il capo V (Organizzazione e risorse), sezione I (Modifiche alla l.r. 29 luglio 1996, n. 60 “Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549”) e sezione IV (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 “Norme generali in materia di tributi regionali”):

60. A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 23, comma 31, del d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011, all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), si è disposta l’abrogazione sia dell’articolo 16, comma 4 bis, della l.r. 60/1996, sia dell’articolo 10, comma 3, della l.r. 31/2005, per rendere coerente il sistema di sanzioni disposte in materia di tributi regionali al più favorevole regime introdotto dal legislatore statale con la disciplina di cui allo stesso d.l. 98/2011. Per quanto concerne il capo V, sezione II (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n.36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”):

61. Occorre recepire la modifica dell’aliquota disposta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2012”). Per quanto concerne il capo V, sezione III (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”):

62. È opportuno semplificare e snellire la procedura per la cancellazione dei vincoli, ipoteca e patto di riservato dominio, gravanti sui beni del disciolto Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF), gestiti da Regione Toscana, ma non consolidati nel patrimonio della stessa, in modo automatico una volta attestato dal settore competente l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, evitando il ricorso al notaio. Per quanto concerne il capo V, sezione V (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”):

63. È necessario rendere congruente la disciplina dettata dall’articolo 34, comma 3, della l.r. 1/2009, che attribuisce agli organi di direzione politica la competenza al conferimento ai dipendenti di incarichi retribuiti in rappresentanza e per conto della Regione in seno ad enti ed organismi esterni, e la disposizione dettata dall’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della l.r. 5/2008, che, invece, esclude dal campo di applicazione della stessa legge l’individuazione, da parte dei dirigenti, di dipendenti regionali per la partecipazione ad organismi, anche esterni, con compiti istruttori e consultivi.

64. Si aggiunge, pertanto, il comma 3 bis nell’articolo 34 della l.r. 1/2009, in cui si precisa che le designazioni di dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di organismi esterni di natura prettamente tecnica sono effettuate con atto del direttore generale;

65. L’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), prevede che le pubbliche amministrazioni costituiscano al proprio interno il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), quale organismo unico operante in sostituzione dei precedenti comitati per le pari opportunità e comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Affari istituzionali

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59

(Ordinamento dell’IRPET)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 59/1996

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET), le parole: “secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio” sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 59/1996 è inserito il seguente:

“3 bis. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, acquisito il parere del Consiglio regionale che viene reso nell’ambito della procedura di cui all’articolo 19, commi 3 e 3 bis.”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 59/1996

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della l. r. 59/1996 le parole: “, incluse quelle previste nel programma istituzionale di cui all’art. 15, comma 2, lett. a)” sono soppresse.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

(Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”)

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 23/2007

1. L’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Testi coordinati degli atti normativi

1. Il Consiglio regionale cura la tenuta e la pubblicazione sul proprio sito informatico della banca dati giuridica, denominata “Raccolta normativa”, nella quale sono pubblicati, in formato digitale, i testi storici delle leggi e dei regolamenti della Regione e i testi vigenti coordinati con le modifiche normative sopravvenute. La Raccolta normativa rende inoltre accessibile la successione di tutte le modifiche normative sopravvenute sulle leggi e sui regolamenti.

2. I testi coordinati pubblicati nella Raccolta normativa hanno solo carattere informativo, che non incide sul valore legale degli atti ufficiali.

3. L’accesso alla Raccolta normativa è libero e gratuito.

4. E’ garantito il collegamento telematico tra i testi ufficiali delle leggi e dei regolamenti recanti modifiche a leggi e regolamenti precedenti, pubblicati sul BURT, e i relativi testi coordinati pubblicati sulla Raccolta normativa.

5. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo. Dei lavori preparatori dei regolamenti è dato conto nella motivazione degli stessi di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione).

6. La redazione dei testi e delle annotazioni di cui al presente articolo è curata dalle strutture del Consiglio regionale o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze.”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

(Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto)

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 62/2007

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), le parole: “dell’interruzione” sono sostituite dalle seguenti: “della sospensione”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 62/2007

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 62/2007 dopo la parola: “giorni”, è inserita la seguente: “lavorativi”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 62/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 62/2007 dopo la parola: “giorni”, è inserita la seguente: “lavorativi”.

 

     Art. 7. Modifiche dell’articolo 31 della l.r. 62/2007

1. Al comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 62/2007 dopo la parola: “giorni”, è inserita la seguente: “lavorativi”.

2. Al comma 7 dell’articolo 31 della l.r. 62/2007, dopo la parola: “giorni”, è inserita la seguente: “lavorativi”.

 

     Art. 8. Modifiche dell’articolo 33 della l.r. 62/2007

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 62/2007, dopo la parola: “giorni”, è inserita la seguente: “lavorativi”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69

(Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/2007

1. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: “previdenziale obbligatoria” sono sostituite dalle seguenti: “del 17 per cento”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale)

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 4/2008

1. Dopo la lettera f) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), è inserita la seguente:

“f bis) la disciplina delle modalità di svolgimento e di rimborso spese forfettario per l’effettuazione di tirocini curriculari e non curriculari preso le strutture del Consiglio regionale;”

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione)

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2008

1. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), sono aggiunte, in fine, le parole: “indicando, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, il termine di scadenza per la presentazione delle proposte di candidatura.”.

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2008

1. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell’entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l’inizio del secondo intercorre un periodo inferiore ad un anno.”.

3. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 13 della l.r. 5/2008 è introdotto il seguente:

“5 bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.”.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano a decorrere dal primo avviso di cui all’articolo 7 della l.r. 5/2008 successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 5/2008

1. Al comma 5 dell’articolo 21 della l.r. 5/2008 dopo la parola: “quindici” è inserita la seguente: “giorni”.

 

SEZIONE VII

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

(Disciplina del difensore civico regionale)

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 19/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale), le parole: “previdenziale obbligatoria” sono sostituite dalle seguenti: “del 17 per cento”.

 

SEZIONE VIII

Modifiche alla legge regionale 27 aprile 2009, n. 20

(Disposizioni in materia di ricerca e innovazione)

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 20/2009

1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione), è sostituita dalla seguente:

“e) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o suo delegato;”.

 

SEZIONE IX

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

(Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana)

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 26/2009

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), la parola: “sono” è sostituita dalla seguente: “erano”.

 

SEZIONE X

Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2009, n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), le parole: “delle trattenute previdenziali obbligatorie” sono sostituite dalle seguenti: “della trattenuta del 17 per cento” e le parole: “n. 1” sono sostituite dalle seguenti: “n. 3”.

 

SEZIONE XI

Modifiche alla legge regionale 1 marzo 2010, n. 26

(Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza)

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 26/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2010, n. 26 (Istituzione del Garante per l’infanzia e l’adolescenza), le parole: “delle trattenute previdenziali obbligatorie” sono sostituite dalle seguenti: “della trattenuta del 17 per cento” e le parole: “ n. 1” sono sostituite dalle seguenti: “n. 3”.

 

SEZIONE XII

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51

(Norme sull’iniziativa popolare delle leggi)

 

     Art. 19. Modifiche al preambolo della l.r. 51/2010

1. Il punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull’iniziativa popolare delle leggi) è sostituito dal seguente:

“6. È d’obbligo per il Consiglio regionale procedere alla verifica dell’iscrizione di sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della Regione;”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 51/2010

1. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 51/2010 dopo le parole: “quaranta giorni” è inserita la seguente: “lavorativi”.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 51/2010

1. Al comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 51/2010 dopo la parola: “giorni” è inserita la seguente: ”lavorativi”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 51/2010

1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 51/2010, dopo la parola: “giorni”, è inserita la seguente: “lavorativi”.

 

SEZIONE XIII

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65

(Legge finanziaria per l’anno 2011)

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 118 quater della l.r. 65/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 118 quater della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), le parole: “30 mila” sono sostituite dalle seguenti: “30.000.000,00”.

 

SEZIONE XIV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68

(Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 24. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 68/2011

1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), la parola: “suddivide” è sostituita dalla seguente: “suddiviso”.

 

     Art. 25. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“2 bis. L’esercizio associato obbligatorio delle funzioni legate alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per i comuni fino a 5. 000 abitanti, esclusi i Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, di cui all’articolo 47 ter del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono svolte negli ambiti di cui all’allegato A. Nell’ambito di tali territori, i comuni obbligati osservano gli stessi limiti dimensionali di cui all’articolo 55, comma 1, lettere a), b) e c).”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Il numero 5) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 68/2011 è soppresso.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 68/2011

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 il primo periodo è soppresso. Nel secondo periodo la parola: “comunque” è soppressa.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e chi presta comunque servizio presso la stessa unione, in posizione di comando o distacco”.

 

     Art. 28. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “In caso di trasferimento di personale dai comuni all’unione, si applicano le disposizioni dell’articolo 78, comma 3, in quanto compatibili”.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni trasmettono gli atti associativi e le loro modifiche, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, alla Giunta regionale ed alle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio.”.

 

     Art. 30. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 68/2011

1. Nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 60 della l.r. 68/2011, le parole: “30 novembre 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 agosto 2013”.

 

     Art. 31. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 68/2011

1. Nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 61 della l.r. 68/2011 le parole: “ 1° dicembre 2012” sono, in entrambi i casi, sostituite dalle seguenti: “1° settembre 2013”.

 

     Art. 32. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 76 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“2 bis. Quando sono state richieste le integrazioni di cui all’articolo 74, comma 2, nelle more del procedimento di presa d’atto, al fine di assicurare la continuità di esercizio, da parte degli enti di cui all’articolo 75, commi 1 e 9, delle funzioni conferite dalla Regione all’ente in via di estinzione, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, può disporre con proprio decreto, sulla base di quanto previsto dall’articolo 75, il trasferimento di dette funzioni, dei beni e delle risorse strumentali necessarie al loro esercizio e del personale dell’ente, e la conseguente assegnazione delle risorse regionali di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dettando, ove necessario, ulteriori disposizioni per assicurare la continuità amministrativa tra gli enti interessati al subentro e alla successione. Il decreto di estinzione dà atto degli effetti che si sono già prodotti con i suddetti provvedimenti. Sono fatti salvi i provvedimenti regionali adottati all’entrata in vigore della presente disposizione.”.

 

     Art. 33. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 90 della l.r. 68/2011, le parole: “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo”.

 

     Art. 34. Modifiche all’articolo 112 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “alle unioni di comuni di cui deve provvedersi all’estinzione” sono inserite le seguenti: “, e quelle che fanno riferimento alla provincia si intendono riferite alla provincia competente in via prevalente sul territorio dell’unione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 112 della l.r. 68/2011 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Le attività e le passività, derivanti dalla successione, a carico degli enti subentranti, sono neutre ai fini del patto di stabilità degli enti medesimi per gli anni 2012 e 2013. A tal fine, gli enti subentranti comunicano l’entità delle attività e delle passività al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF).”.

 

     Art. 35. Modifiche all’allegato A della l.r. 68/2011

1. Nell’allegato A della l.r. 68/2011, dopo gli ambiti 16, 23 e 37 rispettivamente, sono inseriti i seguenti ulteriori tre ambiti:

 

AMBITO 16/2

 

Comune

Popolazione residente 31/12/2009

Grosseto

79.965

Scansano

4.600

 

84.565

 

AMBITO 23/2

 

Comune

Popolazione residente 31/12/2009

Lucca

84.186

Pescaglia

3.781

 

87.967

 

AMBITO 37/2

 

Comune

Popolazione residente 31/12/2009

Casole d’Elsa

3.764

Colle di Val d’Elsa

21.346

Poggibonsi

29.195

San Gimignano

7.783

 

62.088

 

CAPO II

Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

 

     Art. 36. Modifiche all’articolo 10 bis della l.r. 3/1994

1. Al comma 3 dell’articolo 10 bis della legge regionale 12 febbraio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), le parole “riconosciute dalla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e operanti sul territorio regionale”.

 

     Art. 37. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 3/1994

1. Il comma 12 dell’articolo 28 della l.r. 3/1994 è abrogato.

 

     Art. 38. Modifiche all’articolo 37 ter della l.r. 3/1994

1. Il comma 2 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è abrogato.

2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:

“a bis) le ragioni e i motivi che giustificano il provvedimento;”.

3. Dopo la lettera a bis) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita le seguente:

“a ter) l’esame delle altre soluzioni possibili;”.

4. Dopo la lettera a ter) del comma 3 dell’articolo 37 ter della l.r. 3/1994 è inserita la seguente:

“a quater) l’autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate;”.

 

     Art. 39. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 3/1994

1. Alla lettera o) del comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 3/1994 le parole: “di cui all’articolo 30, comma 11” sono soppresse.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 50

(Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

 

     Art. 40. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 50/1995

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: “dell’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “della competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 41. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 50/1995

1. Alla lettera c) del comma 1.3 dell’articolo 6 della l.r. 50/1995 le parole: “dall’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

2. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 50/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Il comune per la verifica del progetto e dei lavori realizzati può avvalersi della competente struttura della Giunta regionale. I termini della procedura amministrativa s’intendono, in tal caso, interrotti per il tempo necessario alla competente struttura della Giunta regionale per formulare il suo parere tecnico, che, comunque, non può essere superiore a sessanta giorni.”.

 

     Art. 42. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 50/1995

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 50/1995 le parole: “dell’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “della competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 43. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 50/1995

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 50/1995 le parole: “dell’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione”.

 

     Art. 44. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 50/1995

1. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 50/1995 le parole: “dell’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “della competente struttura della Giunta regionale”.

2. Ai commi 4 e 6 dell’articolo 13 della l.r. 50/1995 le parole: “e l’ARSIA” sono soppresse.

 

     Art. 45. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 50/1995

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 50/1995 le parole:

“, delle Comunità montane e dell’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “e delle Comunità montane”.

2. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 50/1995 le parole: “dell’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “della competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 46. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 50/1995

1. Al comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 le parole: “nella misura del venti per cento a favore dell’ARSIA e” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell’articolo 25 della l.r. 50/1995 le parole: “dell’ARSIA e” sono soppresse.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83

(Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese)

 

     Art. 47. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 83/1995

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese), le parole: “dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura e foreste (ARSIA), di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale)” sono sostituite dalle seguenti: “della Giunta regionale”.

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 83/1995 le parole “tecnico-scientifica dell’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “tecnico-specialistica della competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 48. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 83/1995

1. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 83/1995 è sostituito dal seguente:

“2. Col medesimo decreto viene nominato un commissario, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), per l’amministrazione dell’Azienda che resta in carica fino al rinnovo degli organi aziendali.”.

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 83/1995

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 83/1995 le parole: “proventi derivanti dalle attività di cui al comma 2) e 3) del precedente art. 2;” sono sostituite dalle seguenti: “proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, commi 2 e 4;”

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1997, n. 49

(Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici)

 

     Art. 50. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 49/1997

1. L’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati

1. La Regione Toscana svolge i compiti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati in base al d. lgs. 220/1995.

2. Per vigilanza s’intende la verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell’allegato II, nell’allegato III e nell’allegato IV del d. lgs. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati che operano sul territorio regionale. Rientra, altresì, nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d. lgs. 220/1995.

3. La competente struttura della Giunta regionale svolge l’attività di vigilanza predisponendo, secondo le indicazioni della Giunta stessa, un programma annuale che prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo degli operatori biologici, pari almeno al 3 per cento degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 3.

4. La competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dall’accertamento di irregolarità riscontrate durante lo svolgimento dell’attività di vigilanza dispone, ove lo ritenga opportuno, tempi e modalità affinché l’organismo di controllo metta in atto i necessari correttivi. Trascorso tale termine la competente struttura della Giunta regionale valuta i risultati raggiunti.

5. La competente struttura della Giunta regionale sulla base delle irregolarità riscontrate propone al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) la revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. 220/1995.

6. Congiuntamente al programma annuale di vigilanza la competente struttura della Giunta regionale predispone e invia alla Giunta un resoconto dell’attività di vigilanza svolta nell’anno precedente.”.

 

     Art. 51. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1997

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole: “l’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”.

2. Al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole: “all’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “alla Giunta regionale”.

3. Al comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 le parole: “all’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “al competente ufficio della Giunta regionale”.

4. Il comma 6 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:

“6. Qualora l’organismo di controllo accerti la perdita dei requisiti di idoneità dell’operatore biologico, ne dà immediata comunicazione al competente ufficio della Giunta regionale che provvede alla cancellazione dall’elenco regionale e a darne comunicazione all’operatore.”.

5. Il comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 49/1997 è sostituito dal seguente:

“7. La competente struttura della Giunta regionale comunica annualmente l’elenco regionale degli operatori biologici al MIPAAF.”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60

(Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 4)

 

     Art. 52. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 60/1998 [1]

1. Il comma 7 dell’articolo 3 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 4), è sostituito dal seguente:

“7. Le competenti strutture della Giunta regionale assicurano l’assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1.”.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

(Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole)

 

     Art. 53. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/1999

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole), è sostituito dal seguente:

“2. I disciplinari di produzione integrata sono predisposti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni regionali delle imprese interessate. Possono essere consultate istituzioni, enti e associazioni competenti nel settore agroalimentare.”.

 

     Art. 54. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1999

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1999 è sostituito dal seguente:

“1. La competente struttura della Giunta regionale verifica il rispetto delle disposizioni della presente legge e del “regolamento d’uso” del marchio.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 25/1999 le parole: “L’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “La competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 55. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/1999

1. Il comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 25/1999 è abrogato.

 

SEZIONE VII

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36

(Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura)

 

     Art. 56. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 36/1999

1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura) le parole: “dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione del settore agricolo e forestale (ARSIA)” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 57. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 36/1999

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 36/1999 le parole: “dell’ARSIA” sono sostituite con: “la competente struttura della Giunta regionale”.

 

SEZIONE VIII

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 33

(Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica)

 

     Art. 58. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 33/2000

1. L’articolo 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell’acquacoltura e della produzione ittica), è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Programmazione

Il piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), individua gli interventi regionali rivolti a favorire lo sviluppo dell’acquacoltura.”.

 

     Art. 59. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 33/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 33/2000 le parole: “dal programma di sviluppo dell’acquacoltura sono attuati dall’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “dal PRAF sono attuati”.

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 33/2000 è abrogato.

 

SEZIONE IX

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 53

(Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M.”)

 

     Art. 60. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 53/2000

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 53 (Disciplina regionale in materia di Organismi geneticamente modificati “O.G.M.”) le parole: “dall’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale, di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”) e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

 

SEZIONE X

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 34

(Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2001

1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) le parole: “, fatte salve le competenze dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo - forestale “ARSIA”)” sono soppresse.

2. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 34/2011 le parole: “dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA)” sono sostituite dalle seguenti: “della competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 34/2001

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 34/2001 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) le attività di coordinamento e promozione della ricerca applicata, le azioni di sperimentazione e collaudo dell’innovazione, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).”

 

     Art. 63. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 34/2001

1. L’articolo 7 della l.r. 34/2001 è abrogato.

 

     Art. 64. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 34/2001

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 sono aggiunte, in fine, le parole: “all’interno del piano regionale agricolo forestale (PRAF), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).”.

2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 34/2001 è sostituita dalla seguente:

“f) determina la ripartizione delle risorse tra Regione e province. Le risorse destinabili alla Regione non possono superare il 35 per cento del totale;”.

 

SEZIONE XI

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

(Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

 

     Art. 65. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 20/2002

1. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), è abrogato.

2. Il comma 6 dell’articolo 7 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:

“6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”.

 

SEZIONE XII

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

(Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)

 

     Art. 66. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2003

1. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana), dopo le parole: “al comma 6” sono inserite le seguenti: “e 6 bis”.

 

     Art. 67. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 30/2003

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 30 le parole: “autorizzazioni rilasciate” sono soppresse.

 

SEZIONE XIII

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2004, n. 64

(Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale)

 

     Art. 68. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 64/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), le parole: “dall’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 69. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 64/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 le parole: “dall’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:

“2. L’iscrizione ai repertori avviene su iniziativa dalla competente struttura della Giunta regionale, ovvero su proposta di enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni private e singoli cittadini.”.

 

     Art. 70. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 64/2004

1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 64/2004 le parole: “l’ ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “la competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 71. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 64/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole: “dall’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

2. Al comma 5 dell’articolo 7 della l.r. 64/2004 le parole: “all’ARSIA” sono sostituite con: “alla competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 72. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 64/2004

1. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole: “dall’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

2. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 64/2004 le parole: “l’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “la competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 73. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 64/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 64/2004 le parole: “dall’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “dalla competente struttura della Giunta regionale”.

 

     Art. 74. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 64/2004

1. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 64/2004 è sostituito dal seguente:

“2. L’uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla competente struttura della Giunta regionale ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda, secondo il metodo biologico di cui al regolamento (CE) n. 837/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991, o secondo il metodo della produzione integrata di cui alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).”.

 

SEZIONE XIV

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)

 

     Art. 75. Sostituzione dell’articolo 40 quinquies della l.r. 28/2005 [2]

1. L´articolo 40 quinquies della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) è sostituito dal seguente:

“Art. 40 quinquies

Sospensione e revoca

1. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono sospesi per centottanta giorni oppure sino al giorno della regolarizzazione se antecedente:

a) in caso di esito negativo della verifica annuale di cui all’articolo 40 bis, comma 2;

b) in caso di esito negativo delle verifiche di cui all’articolo 77, commi 2 bis e 2 ter.

2. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione non si computano ai fini della decadenza di cui all’articolo 108.

3. Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:

a) qualora l´interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;

b) in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 40 bis, comma 3.”.

 

     Art. 76. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 28/2005 [3]

1. Al comma 2 bis dell’articolo 77 della l.r. 28/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Per quanto concerne i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 (Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 “Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”), nel caso di subingresso per scadenza del contratto di affitto o per risoluzione o rescissione del contratto, la verifica da parte del comune è limitata al solo subentrante.”.

 

     Art. 77. Modifiche all’articolo 104 della l.r. 28/2005 [4]

1. Al comma 3 dell’articolo 104 della l.r. 28/2005 dopo le parole: ”capi V,” sono aggiunte le seguenti: “V bis,”.

 

SEZIONE XV

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura)

 

     Art. 78. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 66/2005

1. La rubrica dell’articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell’acquacoltura), è sostituita dalla seguente: “Competenze ARPAT”.

2. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 è abrogato.

3. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

“2. L’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge per il settore della pesca e dell’acquacoltura le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all’articolo 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).”.

 

SEZIONE XVI

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2007, n. 30

(Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli)

 

     Art. 79. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 30/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2007, n. 30 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli), le parole: “l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA),” sono soppresse.

 

     Art. 80. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2007

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 30/2007 le parole: “anche attraverso ARSIA e” sono soppresse.

 

SEZIONE XVII

Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10

(Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”)

 

     Art. 81. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana. Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2000, n. 45 “Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana”), le parole: “di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane)”.

 

SEZIONE XVIII

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21

(Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)

 

     Art. 82. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 21/2008 [5]

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali), le parole: “tecnologico e” sono soppresse.

 

SEZIONE XIX

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)

 

     Art. 83. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 28/2008

1. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.), le parole: “appositi protocolli di natura organizzativa,” sono sostituite dalla seguente: “convenzioni”.

 

SEZIONE XX

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53

(Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese)

 

     Art. 84. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 53/2008

1. Al comma 6 dell’articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese), le parole: “e 4” sono sostituite dalle seguenti: “, 4 e 4 bis”.

 

SEZIONE XXI

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e alle leggi regionali concernenti il PAR

 

     Art. 85. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2010, n. 24 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), le parole: “presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura (ARSIA)” sono sostituite dalle seguenti: “presso la Giunta regionale”.

 

     Art. 86. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/2010

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/2010 le parole: “l’ARSIA” sono sostituite dalle seguenti: “la competente struttura della Giunta regionale”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 24/2010 è sostituito dal seguente:

“2. Con deliberazione del Consiglio regionale, previa proposta della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco dei poderi sociali.”.

 

SEZIONE XXII

Sostituzione della denominazione PAR con PRAF

 

     Art. 87. Sostituzione della denominazione PAR con PRAF

1. Ovunque ricorrano le parole: “piano agricolo regionale” e “PAR” queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “piano regionale agricolo forestale” e “PRAF”.”

 

CAPO III

Diritti di cittadinanza e coesione sociale

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)

 

     Art. 88. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 16/2000

1. Il comma 9 dell’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), è abrogato.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28

(Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)

 

     Art. 89. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 28/2004

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), è inserito il seguente:

“3 bis. L’attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica professionale di estetista è accertata dalla camera di commercio territorialmente competente.”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004 n. 38

(Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

 

     Art. 90. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 38/2004

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali)” sono sostituite dalle seguenti: “decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/ CE, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali)”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 38/2004 le parole: “decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE)” sono sostituite dalle seguenti: “d.lgs. 176/2011”.

 

     Art. 91. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 38/2004

1. Il comma 5 bis dell’articolo 8 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

“5 bis. Il permesso di ricerca costituisce titolo valido per la richiesta di riconoscimento di acqua minerale naturale e di acqua di sorgente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, e dell’ articolo 21, comma 3, del d.lgs. 176/2011.”.

 

     Art. 92. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 38/2004

1. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

“2. È consentito attribuire all’acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 32 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

“3. La variazione di denominazione di un’acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011.”.

 

     Art. 93. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 38/2004

1. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 33 della l.r. 38/2004, dopo le parole: “(anidride carbonica)” sono inserite le seguenti: “in conformità alla normativa vigente in materia di additivi alimentari”.

 

     Art. 94. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 38/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 38/2004 le parole: “all’articolo 11 del d.lgs. 105/1992 e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 12 del d. lgs. 176/2011”.

2. Al comma 3 dell’articolo 35 della l.r. 38/2004 le parole: “dall’articolo 11, comma 6, del d.lgs. 105/1992” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 12 del d. lgs. 176/2011”.

 

     Art. 95. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 38/2004

1. Al comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 38/2004 le parole: “all’articolo 8 del d. lgs. 339/1999” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 26 del d. lgs. 176/2011”.

 

     Art. 96. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 38/2004

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.”.

 

     Art. 97. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 38/2004

1. Il comma 2 dell’articolo 42 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La captazione, le canalizzazioni, i serbatoi, e comunque tutti gli impianti destinati al contatto con l’acqua devono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2

(Discipline del benessere e bio-naturali)

 

     Art. 98. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bionaturali), le parole: “percorso di formazione” sono sostituite dalle seguenti: “corso di formazione”.

 

     Art. 99. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 2/2005

1. L’articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato “Comitato”. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

a) i direttori generali delle direzioni regionali competenti in materia sanitaria, di sviluppo economico e di politiche formative;

b) due rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

c) due rappresentanti designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

d) tre esperti nelle discipline del benessere e bionaturali, su proposta della direzione generale competente in materia sanitaria.

3. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all’approvazione della Giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo corso di formazione;

b) l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;

c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;

d) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni, di cui all’articolo 5.

4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3.

5. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.

6. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato.”.

 

     Art. 100. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 2/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2005 le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.

2. Il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“4. Entro centottantagiorni dall’entrata in vigore del presente comma, l’Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per la progettazione di corsi, almeno triennali, di formazione delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all’articolo 3. Fino alla conclusione del primo corso di formazione, e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell’elenco regionale, gli operatori che autocertifichino all’Amministrazione regionale adeguata preparazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all’articolo 4, comma 4, e dimostrino di aver svolto attività lavorativa continuativa per almeno due anni antecedentemente alla data della richiesta, sulla base di una formazione finalizzata.”

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41

(Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

 

     Art. 101. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 41/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: “legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 8 luglio 2003, n. 34”, sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento)”.

 

     Art. 102. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 41/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 41/2005, le parole: “e di trattamento” sono soppresse.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59

(Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”)

 

     Art. 103. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 59/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo”), le parole: “come previste dal regolamento presenti in tali zone” sono soppresse.

 

SEZIONE VII

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 19

(Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana)

 

     Art. 104. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 19/2011

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), dopo la parola “mobilità” sono aggiunte le seguenti: “, o suo sostituto”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 dopo la parola “salute” sono aggiunte le seguenti “o suo sostituto”.

3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011, dopo la parola “formative” sono aggiunte le seguenti: “, o suo sostituto”.

4. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole: “L’Osservatorio è comunque costituito quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti, salvo successiva integrazione.”

5. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 sono aggiunte, in fine, le parole: “L’assessore designato quale Presidente dell’Osservatorio può essere sostituito esclusivamente da un componente della Giunta regionale.”

6. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 19/2011 è inserito il seguente:

“4 bis.Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.”.

 

CAPO IV

Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1984 n. 20

(Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia)

 

     Art. 105. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 20/1984

1. Al primo comma dell’articolo 9 della legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia), la parola: “settembre” è sostituita dalla seguente: “aprile” .

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49

(Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)

 

     Art. 106. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995

1. Il comma 7 bis dell’articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), è sostituito dal seguente:

“7 bis. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare un esperto dell’ARPAT ed uno della competente struttura della Giunta regionale e rappresentanti delle amministrazioni locali eventualmente interessate.”

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45

(Norme in materia di risorse energetiche)

 

     Art. 107. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 45/1997

1. L’articolo 10 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche) è abrogato.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)

 

     Art. 108. Modifiche all’articolo 3 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: “piano regionale di azione ambientale (PRAA) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale )”, sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)”.

 

     Art. 109. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998

1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998, dopo le parole: “Il piano regionale” sono inserite le seguenti: “definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali individuati nel PAER ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 14/2007, ed in particolare”.

 

     Art. 110. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 10 dell’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 le parole: “legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale)” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 14/2007”.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

(Norme in materia di inquinamento acustico)

 

     Art. 111. Modifiche all’articolo 1 bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 1 bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) le parole: “piano regionale di azione ambientale (PRAA)”, sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 1 bis della l.r. 89/1998 la parola “PRAA” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 112. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 89/1998

1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 la parola: “PRAA” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 113. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/98

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“3 bis.In attuazione di quanto previsto all’articolo 8, comma 3 bis, della l. 447/1995, nei comuni che hanno provveduto, nel rispetto delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della presente legge, al coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale con i piani di classificazione acustica, la relazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 è sostituita, per gli edifici adibiti a civile abitazione e ai fini del rilascio del permesso a costruire, nonché dell’esercizio dell’attività edilizia di cui all’articolo 79 e di cui all’articolo 80, comma 5, della l.r. 1/2005, da una certificazione con i contenuti di cui al comma 3 ter, rilasciata da un tecnico competente ai sensi dell’articolo 16.”.

2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“3 ter. La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua le indicazioni che la certificazione di cui al comma 3 bis deve contenere al fine di attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zona acustica di riferimento individuata nel piano comunale di classificazione acustica.”.

 

     Art. 114. Modifiche all’articolo 17 ter della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 17 ter della l.r. 89/1998 la parola “PRAA” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

SEZIONE VI

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1

(Norme per il governo del territorio)

 

     Art. 115. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2005 [6]

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), la parola: “dalla” è sostituita dalla seguente: “della”.

2. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 1/2005, dopo le parole: “dell’articolo 29” sono inserite le seguenti: “della l.r. 10/2010”.

 

SEZIONE VII

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39

(Disposizioni in materia di energia)

 

     Art. 116. Abrogazione dell’articolo 9 della l.r. 39/2005

1. L’articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è abrogato.

 

     Art. 117. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2005

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 le parole: “Le opere e i lavori oggetto” sono sostituite dalle seguenti : “Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le opere e i lavori oggetto”.

2. Il comma 5 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente :

“5. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree e relativi impianti, non si applica quanto previsto dagli articoli 105, 105-bis, 105 ter e 105 quater della l.r. 1/2005.”.

3. Il comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 39/2005 è abrogato.

 

SEZIONE VIII

Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14

(Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale)

 

     Art. 118. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2007

1. Dopo la lettera d) bis del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale), è inserita la seguente:

“d ter) all’articolo 1 bis della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)”.

 

SEZIONE IX

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

(Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”)

 

     Art. 119. Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

1. Al punto 6 del considerato del preambolo della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) le parole: “Istituzione del piano regionale di azione ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale”.

 

     Art. 120. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 le parole: “piano regionale di azione ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale”.

 

     Art. 121. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 30/2009

1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 30/2009 le parole: “piano regionale di azione ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale”.

 

SEZIONE X

Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58

(Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)

 

     Art. 122. Modifiche al preambolo della l.r. 58/2009

1. Al punto 13 del considerato del preambolo della legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico) le parole “piano regionale di azione ambientale (PRAA)” sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”.

 

     Art. 123. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 58/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 58/2009 le parole: “piano regionale di azione ambientale (PRAA)” sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale (PAER)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 58/2009 la parola: “PRAA” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

     Art. 124. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 58/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 58/2009 la parola: “PRAA” è sostituita dalla seguente: “PAER”.

 

SEZIONE XI

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9

(Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente)

 

     Art. 125. Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010

1 Il terzo, quinto, settimo e ottavo visto del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente), sono abrogati.

2. Nel preambolo della l.r. 9/2010 dopo il quarto visto sono inseriti i seguenti:

a) “visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);”;

b) “visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa);”.

3. Il punto 2 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

“2. In particolare con l’entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 è stata recepita la normativa comunitaria di settore costituita dalla direttiva quadro 2008/50/CE (Relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa) e abrogati: il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell’aria ambiente), il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria), ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente);”.

4. Il punto 3 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente: “3. oltre alle norme nazionali citate al precedente punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, così modificate dal d.lgs.128/2010;”.

5. Il punto 4 del considerato del preambolo della l.r.9/2010 è abrogato.

6. Il punto 8 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

“8. Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per l’individuazione e l’attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell’aria ambiente, nonché delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell’aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali;”.

7. Al punto 18 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 le parole: “approvare del piano” sono sostituite dalle seguenti: “approvare il piano”.

8. Il punto 19 del considerato del preambolo della l.r. 9/2010 è abrogato.

 

     Art. 126. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 9/2010

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 9/2010 le parole: “Istituzione del piano regionale di azione ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale”.

 

     Art. 127. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 9/2010

1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) all’individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall’articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010.”.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole “dalla normativa statale e comunitaria” sono sostituite dalle seguenti: “dal d.lgs. 155/2010”.

3. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è abrogata.

4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 è inserita la seguente:

“d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010;”.

5. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole “nonché al coordinamento ed indirizzo degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione” sono soppresse.

6. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 9/2010 le parole: “impianti e attività, ulteriori rispetto a quelle indicate nella” sono sostituite dalle seguenti: “stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla”.

 

     Art. 128. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 9/2010

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2010 è abrogata.

 

     Art. 129. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2010

1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 9/2010 le parole: “in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto stabilito dal d.lgs. 155/2010”.

 

     Art. 130. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2010

1. Al comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole “8, comma 5, del d. lgs. 351/1999 e di cui all’articolo 281, comma 8, del d. lgs. 152/2006” sono sostituite dalle seguenti: “22, comma 3, del d.lgs. 155/2010”.

2. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole “ed alle province” e le parole “e degli inventari provinciali delle sorgenti di emissione” sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole “ed alle province” sono soppresse.

4. La lettera c) del comma 6 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 è abrogata.

5. Al comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 9/2010 le parole “ogni due anni” sono sostituite dalle seguenti: “con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede alla redazione dell’inventario nazionale su base provinciale”.

 

     Art. 131. Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 9/2010

1. L’articolo 8 della l.r. 9/2010 è abrogato.

 

     Art. 132. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2010

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Il piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle priorità definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) ed in accordo con il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla l.r. 14/2007, persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell’aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell’aria secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 2 lettere a) e b).”.

2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole “8, comma 2, anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici” sono sostituite dalle seguenti: “2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010”.

3. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 le parole “agli articoli 271, commi 4 e 5, e 281, comma 10,” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 271, comma 4.”.

4. La lettera g) del comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 è abrogata.

5. Al comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 9/2010 sono aggiunte, in fine, le parole: “e secondo quanto stabilito dall’articolo 11 del d.lgs. 155/2010”.

 

     Art. 133. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 9/2010

1. Al comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 9/2010 le parole “delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “valori obiettivo e delle soglie di allarme di cui all’articolo 10 del d.lgs. 155/2010”.

 

     Art. 134. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 9/2010

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 9/2010 è abrogato.

 

SEZIONE XII

Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10

(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)

 

     Art. 135. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), le parole: “elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera”.

 

     Art. 136. Modifiche all’articolo 73 bis della l.r. 10/2010

1. Al comma 5 dell’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole: “è richiesta” sono sostituite dalle seguenti: “può essere rilasciata”.

 

SEZIONE XIII

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2010 n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)

 

     Art. 137. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 28/2010

1. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2010 n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi dei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”), le parole “piano regionale di azione ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale”.

 

SEZIONE XIV

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49

(Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione)

 

     Art. 138. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), le parole: “di cui all’articolo 12” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al capo III”.

 

SEZIONE XV

Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale)

 

     Art. 139. Modifica all’articolo 4 della l.r. 55/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), le parole: “le procedure” sono sostituite dalle seguenti: “la deliberazione della Giunta regionale”.

 

SEZIONE XVI

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)

 

     Art. 140. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), le parole: “articolo 14” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 13, comma 4”.

 

     Art. 141. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 69/2011

1. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 69/2011 le parole: “articoli 10 e 11” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 10, 11 e 12”.

 

     Art. 142. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 69/2011

1. Al comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 69/2011 le parole: “all’articolo 2, comma 3, della l.r. 39/2004” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)”.

 

     Art. 143. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 69/2011

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 69/2011 è sostituita dalla seguente:

“a) all’approvazione dello statuto contenente le norme di funzionamento dell’autorità servizio rifiuti, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2012;”.

 

     Art. 144. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 69/2011

1. Al comma 5 dell’articolo 37 della l.r. 69/2011 le parole: “articoli 10 e 11” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 10, 11 e 12”.

 

     Art. 145. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1, lettera c) dell’articolo 1 della l.r. 69/2011 il numero: “44” è sostituito dal seguente: “43”.

 

CAPO V

Organizzazione e risorse

 

SEZIONE I

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60

(Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549)

 

     Art. 146. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 60/1996

1. Il comma 4 bis dell’articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), è abrogato.

 

SEZIONE II

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36

(Ordinamento contabile della Regione Toscana).

 

     Art. 147. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 36/2001 [7]

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti:”20 per cento”.

 

SEZIONE III

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)

 

     Art. 148. Inserimento dell’articolo 37 bis nella l.r. 77/2004

1. Dopo l’articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) è inserito il seguente:

“Art 37 bis. Norma in materia di beni ex ETSAF

1. L’avvenuto pagamento da parte dell’acquirente dei beni del disciolto Ente toscano di sviluppo agricolo e forestale (ETSAF), alienati con patto di riservato dominio e con iscrizione di ipoteca legale, costituisce titolo idoneo per la cancellazione dai registri immobiliari dell’ipoteca e del patto di riservato dominio.

2. La competente struttura regionale in materia di contabilità rilascia l’attestazione comprovante l’avvenuto completo pagamento a seguito di richiesta da parte degli interessati.”.

 

SEZIONE IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31

(Norme generali in materia di tributi regionali)

 

     Art. 149. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 31/2005

1. Il comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è abrogato.

 

SEZIONE V

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)

 

     Art. 150. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 1/2009

1. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di

organizzazione e ordinamento del personale), prima delle parole “Spettano agli organi” sono inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis, “.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“3 bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), spetta ai direttori generali competenti per materia la designazione di dipendenti regionali in qualità di esperti all’interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.”.

 

     Art. 151. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 37 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Le azioni positive sono individuate sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell’articolo 57 del d. lgs. 165/2001, in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) e con le strutture regionali competenti in materia.”.

 

     Art. 152. Modifiche all’articolo 38 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1. Gli atti con cui sono approvate le azioni positive sono trasmessi al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità e portati a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 38 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed alle organizzazioni sindacali.”.

 

     Art. 153. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 1/2009 le parole “Comitato per le pari opportunità” sono sostituite dalle seguenti: “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”.


[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[3] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[4] Articolo abrogato dall'art. 131 della L.R. 23 novembre 2018, n. 62.

[5] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[6] Articolo abrogato dall'art. 254 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.

[7] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 gennaio 2015, n. 1.