Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 22/10/2008 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge |
Art. 2. Principi in materia di qualità della normazione |
Art. 3. Programma di azione normativa |
Art. 4. Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi |
Art. 4 bis. Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa |
Art. 5. Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi |
Art. 6. Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari |
Art. 7. Documentazione a corredo delle proposte di legge |
Art. 8. Documentazione a corredo delle proposte di regolamento |
Art. 9. Motivazione delle leggi e dei regolamenti |
Art. 10. Coordinamento finale e formale delle leggi |
Art. 11. Tutela delle norme statutarie sulla qualità della normazione |
Art. 12. Testi unici |
Art. 13. Manutenzione della normativa |
Art. 14. Comunicazione degli atti normativi |
Art. 15. Rapporto sulla normazione |
Art. 16. Strutture di supporto |
Art. 17. Formula di promulgazione delle leggi |
Art. 18. Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti |
Art. 19. Numerazione delle leggi e dei regolamenti |
Art. 20. Strumenti attuativi |
Art. 21. Disposizioni transitorie |
§ 1.2.80 - L.R. 22 ottobre 2008, n. 55.
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
(B.U. 29 ottobre 2008, n. 34)
CAPO I
Qualità della normazione
Art. 1. Finalità della legge
1. La presente legge, attuativa dell’articolo 44 dello Statuto, stabilisce la disciplina generale dell’attività normativa regionale al fine di assicurare la qualità delle leggi e dei regolamenti e la collaborazione, a questo scopo, tra tutti i soggetti che sono coinvolti nella loro stesura ed approvazione.
2. La presente legge disciplina la motivazione delle fonti normative regionali, in attuazione dell’articolo 39 dello Statuto.
3. La presente legge può essere modificata solo in modo espresso da leggi regionali successive.
Art. 2. Principi in materia di qualità della normazione
1. La Regione Toscana persegue la qualità della normazione quale strumento essenziale della certezza del diritto, della trasparenza dell’azione pubblica e della partecipazione dei cittadini.
2. La Regione Toscana adegua il proprio ordinamento ai principi di qualità della normazione ed in particolare a quelli di:
a) programmazione normativa;
b) snellezza delle procedure;
c) semplicità, chiarezza, comprensibilità e organicità delle norme;
d) manutenzione e riordino costanti della normativa;
e) analisi preventiva e verifica successiva dell’impatto della normazione;
f) contenimento degli oneri amministrativi.
Art. 3. Programma di azione normativa
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla
2. Il programma di azione normativa prevede le linee fondamentali per periodici interventi legislativi di riordino dell’ordinamento regionale.
3. Il programma di azione normativa è aggiornato periodicamente mediante gli strumenti previsti per l’aggiornamento e l’attuazione del PRS.
Art. 4. Strumenti di analisi preventiva degli effetti degli atti normativi
1. L’analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva socio-economica, mediante comparazione di differenti ipotesi di intervento normativo, degli effetti di detti interventi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. L’AIR tiene conto delle conseguenze delle opzioni normative sulla condizione di donne e uomini [2].
2. L’analisi di fattibilità è l’attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l’idoneità delle norme proposte a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici chiamati ad applicare le norme stesse.
3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano con propri atti, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'analisi di fattibilità e dell'AIR [3].
Art. 4 bis. Qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa [4]
1. La Regione definisce specifici strumenti per la qualità della normazione in materia di micro, piccola e media impresa, al fine di favorire le politiche di sviluppo economico della Regione, garantendo la comprensibilità dei testi normativi, la diminuzione degli oneri amministrativi e la partecipazione alla formazione dei testi normativi, in coerenza con i principi della comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa “uno Small Business Act per l’Europa”), recepiti a livello nazionale nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.
2. Con gli atti di intesa di cui all’articolo 20, il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano la procedura di valutazione preventiva degli effetti sulle micro, piccole e medie imprese delle proposte di leggi e regolamenti regionali, di atti di programmazione e amministrativi e di avvisi pubblici, mediante l’adozione del test micro, piccole, medie imprese (Test MPMI).
3. La procedura di valutazione di cui al comma 2 prevede, in particolare, il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle MPMI.
4. Le risultanze del Test MPMI sono adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale della Regione.
Art. 5. Strumenti di verifica successiva degli effetti degli atti normativi
1. La verifica dell’impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull’organizzazione e sul funzionamento della pubblica amministrazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 nelle leggi possono essere inserite le clausole valutative di cui all’articolo 45, comma 2, dello Statuto, in attuazione delle quali la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio, entro un determinato termine, una relazione contenente precise informazioni quantitative e qualitative necessarie a valutare le conseguenze che sono scaturite per i destinatari, per le pubbliche amministrazioni esercenti le funzioni e per la collettività dalla applicazione della legge dopo il periodo di tempo indicato.
3. Il regolamento interno del Consiglio disciplina:
a) i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione della VIR;
b) le modalità di programmazione e svolgimento, da parte del Consiglio e delle sue commissioni permanenti, delle attività di VIR e di valutazione delle politiche regionali, anche tramite forme di consultazione e di confronto con le rappresentanza economiche, sociali ed istituzionali.
4. Il Consiglio, anche tramite il rapporto sulla normazione di cui all’articolo 15, assicura idonee forme di pubblicizzazione degli esiti della VIR.
Art. 6. Cura della qualità normativa nelle commissioni consiliari
1. I presidenti delle commissioni consiliari, tramite le strutture tecniche di assistenza, curano la qualità normativa dei testi sottoposti all’esame delle stesse, nei modi stabiliti dal regolamento interno del Consiglio.
Art. 7. Documentazione a corredo delle proposte di legge [5]
1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-
finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto [6].
3. La relazione tecnico-normativa indica l’eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.
4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:
a) relazione sugli esiti dell’AIR;
b) scheda di legittimità;
c) scheda di fattibilità;
d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.
5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all’articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.
6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all’articolo 20.
Art. 8. Documentazione a corredo delle proposte di regolamento
1. Le proposte di regolamento sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali e della relazione tecnico-normativa, nonché, qualora il regolamento sia stato sottoposto ad AIR o ad analisi di fattibilità, della relazione sugli esiti delle medesime.
Art. 9. Motivazione delle leggi e dei regolamenti
1. La motivazione delle leggi e dei regolamenti è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo ed è composta dai “visto” e dai “considerato”.
2. I “visto” indicano:
a) il quadro giuridico di riferimento;
b) le fasi essenziali del procedimento di formazione dell’atto, quali i pareri obbligatori e le eventuali pronunce del Collegio di garanzia di cui all’articolo 57 dello Statuto.
3. I “considerato” motivano, in modo conciso, le disposizioni essenziali dell’articolato senza riprodurre o parafrasare il dettato normativo e formulano adeguata spiegazione dei motivi dell’eventuale mancato o parziale accoglimento dei pareri e delle pronunce di cui al comma 2, lettera b).
4. La motivazione delle leggi è posta in votazione prima del voto finale, con le modalità definite dal regolamento interno del Consiglio.
5. Ulteriori specificazioni sulle caratteristiche ed i contenuti dei “visto” e dei “considerato” possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base delle intese di cui all’articolo 20.
Art. 10. Coordinamento finale e formale delle leggi
1. Il regolamento interno del Consiglio disciplina le modalità di esercizio, da parte del Presidente, del potere di coordinamento finale e formale delle leggi.
Art. 11. Tutela delle norme statutarie sulla qualità della normazione
1. La violazione, da parte di leggi e regolamenti regionali, delle norme statutarie in materia di qualità della normazione può essere sottoposta al giudizio del Collegio di garanzia di cui all’articolo 57 dello Statuto, ai sensi e con le modalità della legge regionale che disciplina tale organo.
Art. 12. Testi unici
1. La Giunta e il Consiglio promuovono la formazione e la manutenzione di testi unici legislativi e regolamentari, in conformità alle disposizioni dell’articolo 44 dello Statuto.
2. I testi unici, o loro parti, di mero coordinamento di leggi o di regolamenti contengono la puntuale individuazione delle fonti normative inserite nel testo coordinato.
Art. 13. Manutenzione della normativa [7]
1. Il Consiglio e la Giunta, nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:
a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
b) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
c) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
d) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell’uomo o della Corte costituzionale;
e) l’interpretazione autentica di disposizioni regionali.
2. Con un’unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.
Art. 14. Comunicazione degli atti normativi
1. La Regione, ferme restando le disposizioni sulla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, favorisce la più ampia conoscenza dei propri atti normativi attraverso la comunicazione, anche in via telematica, dei loro contenuti essenziali e di ogni altro elemento informativo utile.
Art. 15. Rapporto sulla normazione
1. Il Consiglio, mediante le competenti strutture tecniche, cura l’elaborazione e la pubblicazione periodica del rapporto sulla normazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, i dati quantitativi e qualitativi delle leggi e dei regolamenti regionali nel periodo considerato.
2. Il rapporto illustra anche gli esiti della valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche svolta ai sensi della presente legge.
3. Il Consiglio conforma il rapporto alle intese definite con le altre assemblee legislative regionali e nazionali per la redazione coordinata di tale tipo di documenti.
4. La Giunta, mediante le competenti strutture tecniche, collabora all’elaborazione del rapporto per la parte concernente gli atti normativi di propria competenza.
Art. 16. Strutture di supporto
1. Il Consiglio e la Giunta individuano le strutture tecniche per il presidio della qualità della normazione, il supporto alla redazione dei testi normativi e l’elaborazione del rapporto sulla legislazione, assicurandone la congrua dotazione organica, l’elevata qualificazione ed il costante aggiornamento professionale.
2. Le strutture tecniche di cui al comma 1 assicurano l’assistenza ai titolari del potere di iniziativa legislativa per la formulazione delle proposte di legge e per la predisposizione della documentazione di accompagnamento.
CAPO II
Elementi formali delle fonti normative
Art. 17. Formula di promulgazione delle leggi
1. La promulgazione delle leggi regionali è espressa con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
(testo della legge)
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.”.
Art. 18. Formule di emanazione e disposizioni formali relative ai regolamenti [8]
1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di “regolamento”.
2. L’emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:
“La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
(testo del regolamento)
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”
3. L’emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:
“Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana il seguente regolamento:
(testo del regolamento)
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.”
4. Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge [9].
Art. 19. Numerazione delle leggi e dei regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti regionali hanno un’unica numerazione progressiva per ciascun anno solare. A tal fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al momento della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
2. Nei regolamenti il numero progressivo assegnato è seguito da “/R”.
3. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta sono numerati con autonome serie numeriche progressive, senza limitazione temporale.
4. I regolamenti interni del Consiglio vigenti all’entrata in vigore della presente legge acquisiscono la rispettiva numerazione secondo l’ordine cronologico della loro approvazione, a seguito di deliberazione dell’Ufficio di presidenza.
CAPO III
Disposizioni di attuazione
Art. 20. Strumenti attuativi
1. Il Consiglio e la Giunta, con uno o più atti adottati d’intesa, definiscono regole sulla qualità normativa, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e in conformità alle regole stabilite di comune accordo fra le regioni e fra le regioni e lo Stato, e le forme e le modalità di collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualità normativa.
Art. 21. Disposizioni transitorie
1. Il Consiglio e la Giunta adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
[1] Comma così modificato dall'art. 11 della
[2] Comma così modificato dall'art. 9 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[4] Articolo inserito dall'art. 4 della
[5] Articolo sostituito dall'art. 34 della
[6] Comma così modificato dall'art. 4 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 35 della
[8] Rubrica così sostituita dall'art. 36 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della