§ 4.5.87 - L.R. 11 luglio 2011, n. 28.
Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile).


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:11/07/2011
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Sostituzione del titolo della l.r. 21/2008
Art. 2.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 21/2008
Art. 3.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 21/2008
Art. 4.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 21/2008
Art. 5.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2008
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 21/2008
Art. 7.  Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 21/2008
Art. 8.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2008
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 21/2008
Art. 10.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2008
Art. 11.  Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 21/2008
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 21/2008
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 21/2008
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2008
Art. 15.  Norma transitoria
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 4.5.87 - L.R. 11 luglio 2011, n. 28. [1]

Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile).

(B.U. 18 luglio 2011, n. 34)

 

Art. 1. Sostituzione del titolo della l.r. 21/2008

1. Il titolo della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), è sostituito dal seguente: “Promozione dell’imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 21/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

“1. La presente legge, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), promuove:

a) la costituzione e l’espansione di imprese di giovani;

b) la costituzione e l’espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto innovativo;

c) la costituzione e l’espansione di imprese femminili;

d) la costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali.”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 21/2008

1. Il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 21/2008, è sostituito dal seguente: “4. Le imprese in espansione di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) devono essere costituite nel corso dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 21/2008 è inserito il seguente:

“4 bis. Si considerano in espansione le imprese che effettuano investimenti allo scopo di aumentare la capacità produttiva o di favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o di incrementare il personale nel corso dei due anni successivi alla richiesta di agevolazioni.”.

3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 2 della l.r. 21/2008 è inserito il seguente:

“4 ter. Le imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), devono essere costituite da soggetti che abbiano usufruito di ammortizzatori sociali per un periodo minimo di sei mesi nei ventiquattro mesi precedenti la domanda di agevolazione.”.

4. Al comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 21/2008 dopo le parole: “rami di azienda” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione di quelle per cui la cessione o il conferimento riguarda imprese in crisi.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 21/2008

1. La rubrica dell’articolo 3 della l.r. 21/2008 è sostituita dalla seguente: “Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di nuova costituzione di giovani”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2008 la parola: “trentacinque” è sostituita dalla seguente: “quaranta”.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2008 la parola: “trentacinque” è sostituita dalla seguente: “quaranta”.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 21/2008 la parola: “trentacinque” è sostituita dalla seguente: “quaranta”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2008

1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 21/2008 è sostituita dalla seguente: “Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese di giovani in espansione”

2. Al comma 1 dell’ articolo 4 della l.r. 21/2008, le parole “comma 4” sono sostituite dalle seguenti “comma 4 bis”.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2008 la parola “trentacinque” è sostituita dalla seguente: “quaranta”.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2008 la parola “trentacinque” è sostituita dalla seguente: “quaranta”.

5. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2008 la parola “trentacinque” è sostituita dalla seguente: “quaranta”.

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 21/2008

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 21/2008, è aggiunto il seguente: “Art. 4 bis. Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese femminili

1. L’impresa femminile di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) la titolare dell’impresa deve essere donna; b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere donne;

c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere donne al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni.

2. I soggetti indicati al comma 1, non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa o società che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. Nel caso di variazione della titolare dell’impresa, dei legali rappresentanti o della compagine sociale, il requisito di genere previsto dal comma 1 deve essere comunque rispettato; a tal fine l’impresa è tenuta a comunicare alla Giunta regionale le avvenute variazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalle stesse.

4. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.

5. L’impresa femminile in espansione per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei requisiti indicati al comma 1 al momento della presentazione della domanda. Alle imprese in espansione si applicano i commi 2, 3 e 4.”.

 

     Art. 7. Inserimento dell’articolo 4 ter nella l.r. 21/2008

1. Dopo l’articolo 4 bis della l.r. 21/2008, è aggiunto il seguente: “Art. 4 ter

Requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per le imprese costituite da lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali

1. L’impresa di nuova costituzione, come indicata dall’articolo 2, comma 3, avviata da lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali come previsto dall’articolo 2, comma 4 ter, per l’accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) il titolare dell’impresa deve essere stato destinatario di ammortizzatori sociali;

b) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale, ad esclusione delle società cooperative, al momento della costituzione della società devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali;

c) i rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci lavoratori che detengono almeno il 51 per cento del capitale sociale delle società cooperative devono essere stati destinatari di ammortizzatori sociali al momento della costituzione della società medesima. L’assunzione di partecipazioni nel capitale sociale dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della l. 59/1992 non è preclusiva dell’accesso alle agevolazioni. 2. Per le società indicate al comma 1, lettera b), il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2008, è sostituito dal seguente: “1. Le agevolazioni per l’avvio e per l’espansione dell’attività sono erogate nelle seguenti forme:

a) concessione di un contributo per l’abbattimento del tasso di interesse applicato su finanziamenti e operazioni di leasing;

b) prestazione di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing;

c) assunzione di partecipazioni di minoranza nel capitale dell’impresa da parte del soggetto gestore degli interventi agevolativi, individuato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all’articolo 6, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c).”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2008, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. L’agevolazione di cui al comma 1, lettera c), è limitata alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b).

1 ter. L’imprenditore che ha ricevuto il contributo della Regione Toscana ai sensi della presente legge ha l’obbligo di informare, nel caso di cessione di quote azionarie della propria impresa, il compratore degli eventuali obblighi derivanti da essa.”.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 21/2008

1. L’articolo 6 della l.r. 21/2008 è sostituito con il seguente:

“Art. 6

Condizioni e modalità delle agevolazioni

1. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi agevolativi di cui all’articolo 5, comma 1.

2. La Giunta regionale stabilisce in particolare:

a) i settori di attività economica ammissibili;

b) le modalità di selezione per l’accesso alle agevolazioni;

c) gli importi massimi ammissibili;

d) la misura del contributo in conto interessi, della garanzia e della partecipazione al capitale delle imprese;

e) la durata massima del piano di smobilizzo delle partecipazioni;

f) i criteri per assicurare la pubblicizzazione degli strumenti stabiliti dalla presente legge e ne garantisce la maggiore informazione possibile nei confronti dei rispettivi destinatari.

3. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale stabilisce inoltre:

a) la quota dello stanziamento distinta tra le varie tipologie di imprese indicate dall’articolo 1, comma 1;

b) la quota degli stanziamenti destinati alle agevolazioni indicate dall’articolo 5, comma 1.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 21/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 21/2008 le parole: “di sviluppo tecnologico” sono sostituite con le seguenti: “di investimento”.

2. Al comma 3 dell’articolo 7 della l.r. 21/2008 le parole: “del piano di rientro” sono sostituite con le seguenti: “dei progetti di investimento”.

 

     Art. 11. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 21/2008

1. L’articolo 8 della l.r. 21/2008 è sostituito con il seguente:

“Art. 8 Riduzione e revoca delle agevolazioni

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell’ammontare dell’agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. 3. Qualora sia accertata l’indebita percezione dell’agevolazione per carenza dei requisiti essenziali oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, si dispone la revoca delle agevolazioni, la restituzione delle somme erogate e si procede, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), all’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico delle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della l. 15 marzo 1997, n. 59).”.

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 21/2008

1. L’articolo 9 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione stabilisce:

a) le modalità per la determinazione del potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo dei progetti presentati dalle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b);

b) le modalità per la determinazione delle imprese in espansione;

c) le modalità di individuazione del soggetto gestore delle agevolazioni previste all’articolo 5, comma 1;

d) le spese ammissibili;

e) le modalità di concessione delle agevolazioni;

f) le modalità di realizzazione dei progetti di investimento;

g) le modalità dei controlli alle imprese, nel rispetto dell’articolo 7;

h) le condizioni per la revoca delle agevolazioni;

i) le modalità di raccordo con le banche dati regionali al servizio delle imprese.”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 21/2008

1. L’articolo 10 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione in cui sono indicati:

a) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;

b) il numero di domande presentate e di quelle accolte, nonché l’ammontare dei finanziamenti erogati, distinti per categoria di beneficiario, tipologia di finanziamento ed area territoriale;

c) le principali cause di esclusione delle domande dall’erogazione dei finanziamenti.

2. A conclusione di ciascun ciclo quinquennale di programmazione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che analizza i risultati ottenuti dalle imprese beneficiarie.”.

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 21/2008

1. L’articolo 11 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Norma finanziaria

1. Il finanziamento delle agevolazioni è assicurato, in coerenza con il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse previste dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002. 2. A decorrere dall’adozione degli atti attuativi di cui all’articolo 5, comma 3, articolo 6 ed articolo 9 della presente legge, le risorse per l’anno 2011 sono determinate nell’importo massimo di euro 5.000.000,00 e sono stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 6.1.2 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio di previsione 2011. 3. Per le annualità 2012 e 2013 le risorse destinate all’attuazione della presente legge fanno riferimento all’UPB 6.1.2 "Lavoro - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013, per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuna delle due annualità 2012 e 2013. 4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 15. Norma transitoria

1. Alle domande di agevolazione presentate dalle imprese giovanili con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo fino al giorno antecedente il decreto del dirigente regionale di cui all’articolo 5, comma 3, della l.r. 21/2008, adottato in attuazione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della l.r. 21/2008 nel testo antecedente alle modifiche disposte con la presente legge.

2. In sede di prima applicazione, la deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r. 21/2008, è approvata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 9.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.