§ 5.2.98 – L.R. 27 giugno 1997, n. 45.
Norme in materia di risorse energetiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:27/06/1997
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità.
Art. 2.  Piano Energetico Regionale.
Art. 3.  Comitato regionale per l'energia.
Art. 4.  Elaborazione e approvazione del Piano Energetico Regionale.
Art. 5.  Progetti energetici di interesse regionale.
Art. 6.  Contributi per il risparmio energetico.
Art. 7.  (Risorse geotermiche e minerarie)
Art. 7 bis.  Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche
Art. 8.  Norme transitorie
Art. 9. 
Art. 10.  Istituzione della R.E.A. S.p.A.
Art. 11.  Abrogazioni.
Art. 12.  Norma finale.


§ 5.2.98 – L.R. 27 giugno 1997, n. 45.

Norme in materia di risorse energetiche.

(B.U. 7 luglio 1997, n. 27).

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E PROGRAMMAZIONE

 

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità. [1]

     [1. La presente legge individua e definisce gli atti di programmazione e gli interventi operativi in materia di risorse energetiche in attuazione delle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10, dell'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché in attuazione dei principi della legge 15 marzo 1997, n. 59 [2].

     2. Con la presente legge, la Regione:

     a) orienta e promuove la riduzione dei consumi energetici e l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza energetica della domanda come priorità strategica;

     b) favorisce e promuove l'uso delle fonti rinnovabili di energia;

     c) favorisce e promuove l'integrazione delle fonti rinnovabili o assimilate di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, con le attività produttive, economiche ed urbane, che organizzano i processi finalizzati al risparmio energetico con possibilità di recuperi di energia, anche tramite il coordinamento con gli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale;

     d) promuove, attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, l'uso del finanziamento da terze parti, anche mediante locazione finanziaria, per interventi di riduzione dei consumi come modalità privilegiata per finanziarie l'attuazione del punto a) del presente comma.

     3. La presente legge disciplina inoltre:

     a) l'attribuzione di funzioni ai Comuni in materia di contributi finanziari per il risparmio energetico;

     b) l'attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, per il finanziamento degli interventi nelle aree geotermiche.]

 

     Art. 2. Piano Energetico Regionale. [3]

     [1. La Regione individua nel Piano Energetico Regionale, di seguito denominato PER, lo strumento attuativo degli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo col quale perseguire, sulla base delle indicazioni del Piano Energetico Nazionale, gli obiettivi di cui all'art. 1.

     2. Il PER è approvato dal Consiglio regionale con le procedure di cui all'art. 4 ed ha un aggiornamento almeno triennale [4] .

     3. Il PER si articola in tre parti.

     La prima parte, denominata "quadro conoscitivo", costituisce la base informativa del sistema energetico regionale, sui cui sono definite le scelte del Piano di Indirizzo e contiene, fra l'altro, la caratterizzazione:

     a) della produzione e dei consumi;

     b) della domanda energetica del tessuto sociale e produttivo;

     c) georeferenziata del fabbisogno termico (mappa termica);

     d) georeferenziata delle risorse energetiche potenziali;

     e) eliotermica e anemometrica della regione;

     f) dell'utilizzo energetico dei rifiuti ai sensi del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22;

     g) mappatura delle esigenze di tutela ambientale legate agli impianti energetici.

     4. La seconda parte, denominata "piano di indirizzo", definisce, sulla base del quadro conoscitivo, le scelte di pianificazione e programmazione e in particolare:

     a) i bacini energetici territoriali individuati sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

     b) gli obiettivi e gli strumenti per l'orientamento degli Enti locali, dei produttori e dei consumatori in materia di risparmio energetico ed impiego delle fonti rinnovabili di energia ed assimilate;

     c) le politiche per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);

     d) gli indicatori ed i parametri attraverso cui verificare il livello di ottenimento dei risultati attesi;

     e) le regole, le procedure, anche di concertazione fra gli Enti, e i criteri per l'attuazione degli obiettivi del PER, in riferimento alle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10 ed al DPR 26 agosto 1993, n. 412, le direttive per gli interventi di interesse regionali, di cui all'art. 5 ed all'art. 7, comma 3, nonché lo schema di bando per le erogazioni dei contributi [5] ;

     f) la qualificazione degli operatori pubblici e privati per le attività di cui al PER, anche in riferimento al DPR 26 agosto 1993, n. 412, mediante programmi di formazione della Regione;

     g) le indicazioni per gli interventi derivanti dalle esigenze di tutela ambientale.

     5. La terza, parte, denominata "piano finanziario", ripartisce le risorse e detta criteri per il finanziamento degli obiettivi del PER.

     6. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi previsti e sullo stato di attuazione del PER.]

 

     Art. 3. Comitato regionale per l'energia. [6]

     [1. E' istituito il Comitato Regionale per l'Energia.

     2. Il Comitato è un organismo di consulenza tecnico-scientifica della Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge, ed esprime pareri e proposte in merito alla predisposizione di specifiche iniziative di settore, atti di pianificazione, iniziative ed interventi in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

     3. Il Comitato regionale per l'energia è presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore da lui delegato ed è composto da:

     a) un esperto designato da ciascuno dei seguenti soggetti: ENEL, ENEA, ENI, CNR, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, ARPAT, URPT, CISPEL Regionale, UNCEM, ANCI, UNAPACE;

     b) un esperto designato dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio regionale e rappresentante nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

     c) cinque esperti designati uno per ciascuno delle associazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli agricoltori, e delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo;

     d) un esperto designato dalle organizzazioni regionali dei sindacati dei lavoratori.

     4. Fanno inoltre parte del Comitato il Coordinatore del Dipartimento competente in materia di energia ed il Dirigente responsabile per l'energia dello stesso Dipartimento, che assicura, tramite un funzionario, il servizio di segreteria.

     5. Le designazioni sono trasmesse alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla richiesta, accompagnate da un dettagliato curriculum professionale. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale richiede le designazioni ai soggetti di cui al comma 3 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. La Giunta provvede alla costituzione del Comitato quando sia pervenuta almeno la metà delle designazioni complessive.

     7. I termini di scadenza e di rinnovo dei componenti del Comitato sono disciplinati dall'art. 10/bis della legge regionale 8 marzo 1979, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 3 aprile 1995, n. 45.]

 

     Art. 4. Elaborazione e approvazione del Piano Energetico Regionale. [7]

     [1. La Giunta regionale predispone lo schema di Piano Energetico Regionale avvalendosi del concorso degli enti locali e con collaborazione degli enti universitari e di ricerca, sentito l'ENEA ai sensi dell'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

     2. Lo schema di piano, quale risulta determinato dal concorso dei soggetti di cui al comma precedente, è sottoposto al parere del Comitato Regionale per l'energia di cui all'art. 3 che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il parere si intende acquisito.

     3. Entro i successivi novanta giorni la Giunta regionale adotta la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

     4. Le localizzazioni delle infrastrutture previste dal Piano Energetico Regionale per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili d'energia, qualora non siano già previste nel Piano di Indirizzo Territoriale di cui all'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, hanno efficacia, soltanto dopo la conclusione della procedura di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 9 giugno 1992, n. 26, così come risulta modificato dall'art. 7, undicesimo comma, della citata legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.

     5. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale predispone lo schema di PER con le procedure di cui ai commi precedenti entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 5. Progetti energetici di interesse regionale. [8]

     [1. I progetti energetici corrispondenti alle caratteristiche previste dagli artt. 11, 12, 13, 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono considerati di interesse regionale e per la loro attuazione il Presidente della Giunta regionale può promuovere un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 o altri accordi volontari [9] .

     2. A tal fine il piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5, prevede un apposito fondo.]

 

Capo II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 6. Contributi per il risparmio energetico. [10]

     [1. Le funzioni concernenti la erogazione dei contributi di cui agli artt. 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 sono attribuite ai Comuni.

     2. I Comuni erogano i contributi di cui al comma 1 previa approvazione di un bando pubblico conforme ai criteri e allo schema di bando definiti dal PER.

     3. I Comuni possono svolgere le funzioni di cui ai commi precedenti in forma singola o associata, ai sensi della legge 142/90 e in attuazione della LR 77/95.]

 

     Art. 7. (Risorse geotermiche e minerarie) [11].

     1. [I contributi di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche) come modificata dalla legge 8 novembre 1995, n. 470, dovuti dal soggetto utilizzatore in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3MW che utilizzano risorse geotermiche, sono così stabiliti:

     a) 0,001148 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all’area delimitata dal titolo o dall’insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

     b) 0,000574 euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alla Regione [12].

     1 bis. [I contributi, come stabiliti dal comma 1, decorrono a partire dalla produzione geotermoelettrica 2003; gli aggiornamenti annuali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 1995, n. 470 concernente modifiche alla l. 896/1986, sono stabiliti per un importo pari al 100 per cento della variazione percentuale annua dell’indice dei prezzi al consumo indicata dall’ISTAT] [13].

     1 ter. [La Regione e i comuni geotermici destinano il gettito dei contributi come determinati dal comma 1, e i canoni previsti dall’articolo 17 della l. 896/1986 secondo quanto disposto al comma 8 del medesimo articolo] [14].

     2. Con deliberazione della Giunta regionale le risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) nonché le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del medesimo d.lgs. 22/2010, sono destinate annualmente:

a) per una quota almeno pari al 70 per cento, alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010, assegnandole al Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l (CoSviG);

b) per una quota non superiore al 30 per cento, a copertura dell'attività annuale di monitoraggio della qualità dell'aria delle aree geotermiche svolta dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) in base al piano delle attività di cui all'articolo 16 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") e dell'attività di gestione delle risorse stesse svolta dal CoSviG s.c.r.l. [15].

     2 bis. Per le finalità di cui al comma 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2 ter, gli enti locali delle aree geotermiche, previa stipula di apposita intesa tra di loro, destinano le risorse di cui al comma 2, lettera a), a progetti di investimenti finalizzati agli obiettivi indicati all'articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010 e volti in particolare a:

a) realizzare o innovare, al fine di una loro maggiore efficienza energetica, impianti di teleriscaldamento;

b) aumentare l'efficienza energetica degli immobili e degli impianti;

c) attrarre investimenti di operatori economici nei settori dell'ambiente o dell'energia, con particolare riferimento alle attività di recupero e bonifica, nonché a quelle di produzione di energia sostenibile ed efficienza energetica;

d) realizzare interventi, anche infrastrutturali, funzionali allo sviluppo sociale ed economico [16].

     2 ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e le modalità a cui gli enti locali delle aree geotermiche e CoSviG s.c.r.l. si attengono nella destinazione delle risorse di cui al comma 2, lettera a) [17].

     3. [La Giunta regionale assegna annualmente, mediante deliberazione, le risorse derivanti dai canoni geotermici di cui all'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 22/2010 a CoSviG s.c.r.l., che destina tali risorse per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 16, comma 9, del d.lgs. 22/2010] [18].

     3 bis. La consegna di cui all’articolo 35 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), da parte del concessionario della miniera e delle sue pertinenze all’amministrazione ha luogo mediante un atto di consegna accettato dall’amministrazione. L’atto si perfeziona con l’accettazione da parte dell’amministrazione, previo accertamento dell’avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza. Fino all’accettazione, il titolo minerario si intende prorogato solo per quanto attiene agli oneri e agli impegni del concessionario derivanti dalla concessione [19].

     3 ter. In caso di inerzia o inadempienza il concessionario è comunque tenuto a risarcire ogni danno conseguente l’esercizio della miniera [20].

     3 quater. Il gettito dei canoni minerari è tassativamente destinato ai comuni minerari per la promozione di investimenti finalizzati alle migliori utilizzazioni delle aree minerarie, alla tutela ambientale dei territori interessati dalle concessioni minerarie, nonché allo sviluppo socio economico dei territori stessi [21].

 

     Art. 7 bis. Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche [22]

     1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (Co.SviG) in società "in house" della Regione e, comunque, fino e non oltre il 31 dicembre 2022, le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.

     2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 8. Norme transitorie [23]

 

     Art. 9. [24]

     [1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1998 con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della spesa del bilancio corrente, per analogo importo di competenza e di cassa:

     (omissis)

     2. Agli oneri derivanti dalla presente legge per gli anni successivi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

     3. Il piano finanziario di cui all'art. 2, comma 5 stabilisce la ripartizione dei fondi per il finanziamento delle azioni programmatiche definite del P.E.R.]

 

     Art. 10. Istituzione della R.E.A. S.p.A. [25]

     [1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni, denominata R.E.A. (Regional Energy Agency), a prevalente partecipazione della Regione e degli Enti locali, ai sensi degli artt. 57 e 59 dello statuto. La R.E.A. S.p.A. é aperta alla partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'energia, ed in particolare delle agenzie per l'energia costituite ed operanti a livello locale.

     2. La R.E.A. S.p.A. opera in materia di risparmio e razionalizzazione delle risorse energetiche, dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e costituisce supporto tecnico-conoscitivo per la pianificazione e per l'esercizio delle funzioni della Regione e degli Enti locali nonché per gli interventi degli altri soggetti pubblici e privati nel settore.

     3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone all'approvazione del Consiglio regionale lo schema dello statuto della R.E.A. S.p.A., previa verifica con gli organismi rappresentativi degli Enti locali, perseguendo la massima partecipazione ed il coinvolgimento degli Enti locali stessi. Contestualmente la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in ordine alla disponibilità dei soggetti partecipanti alla R.E.A. S.p.A. e sullo stato di attuazione della presente legge e del P.E.R. a livello locale. A seguito dell'approvazione dello schema di statuto la Giunta regionale é autorizzata a compiere gli atti necessari per la costituzione della R.E.A. S.p.A.

     4. I rapporti tra la Regione e la R.E.A. S.p.A. in ordine alle attività di cui al comma 2, svolte dalla R.E.A. S.p.A. e riferite all'esercizio delle funzioni regionali, sono regolati da apposita convenzione]

 

     Art. 11. Abrogazioni. [26]

     [1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge regionale 25-07-1989 n. 46 e la legge regionale 3 dicembre 1990 n. 72.

     2. Sono fatte salve le obbligazioni e le procedure assunte in conformità alle predette leggi regionali.]

 

          Art. 12. Norma finale. [27]

     [1. La Giunta regionale per le finalità di cui alla presente legge e per garantire un raccordo tra le politiche dello sviluppo e la tutela della qualità ambientale nel settore della produzione di energia istituisce una struttura presso l'ARPAT a tal fine dedicata.

     2. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma precedente, la Giunta regionale, con propria deliberazione, trasferisce all'ARPAT, nei limiti della dotazione organica e compatibilmente con le funzioni da svolgere, il personale, a qualsiasi titolo dipendente dalla Regione ed addetto alla materia dell'energia.]


[1] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[2] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 4 febbraio 2004, n. 4.

[3] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14.

[6] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[7] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[8] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14.

[10] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[11] Rubrica così sostituita dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 5.

[12] Comma sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 5 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 63.

[13] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 5 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 63.

[14] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 5 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 63.

[15] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 98.

[16] Comma inserito dall'art. 136 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[17] Comma inserito dall'art. 136 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66, già sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 febbraio 2019, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[18] Comma sostituito, da ultimo, dall'art. 5 della L.R. 5 febbraio 2019, n. 7 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 80.

[19] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 5.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 5.

[21] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 27 gennaio 2004, n. 5.

[22] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2021, n. 42.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 dela L.R. 2 aprile 2002, n. 11 e dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 giugno 1998, n. 31 e abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[25] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 e abrogato dall'art. 107 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[26] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.

[27] Articolo abrogato dall’art. 42 della L.R. 24 febbraio 2005, n. 39.