Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 19/10/2011 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al titolo della l.r. 14/2007 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 14/2007 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 14/2007 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 14/2007 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 14/2007 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 39/2005 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2005 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2005 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 39/2005 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 39/2005 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 39/2005 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 39/2005 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 39/2005 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 39/2005 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 39/2005 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 39/2005 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 39/2005 |
Art. 19. Abrogazioni |
Art. 20. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/1995 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/1995 |
Art. 22. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 49/1995 |
Art. 23. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/1995 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 49/1995 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 49/1995 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/1995 |
Art. 27. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 49/1995 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 49/1995 |
Art. 29. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/1995 |
Art. 30. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 49/1995 |
Art. 31. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 49/1995 |
Art. 32. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 49/1995 |
Art. 33. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 56/2000 |
Art. 34. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 65/97 |
Art. 35. Norma transitoria |
Art. 36. Disposizioni finali |
§ 5.4.210 - L.R. 19 ottobre 2011, n. 52.
Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.
(B.U. 26 ottobre 2011, n. 50)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione,
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 30 settembre 2011;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;
Considerato quanto segue:
1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) 2011 – 2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale 29 giugno 2011, n. 49, prevede per il nuovo ciclo di programmazione regionale un accorpamento ed una riduzione del numero dei piani e programmi, insieme ad una riduzione dei tempi di elaborazione delle politiche regionali di settore, nel rispetto della normativa in materia di valutazione ambientale strategica;
2. Occorre dare attuazione all’obiettivo sopra indicato nei settori di intervento attinenti alla tutela ambientale attraverso l’assorbimento all’interno di un unico strumento di programmazione dei contenuti di alcuni piani e programmi previsti dalla normativa regionale, consentendo altresì di superare i limiti derivanti da un approccio settoriale al governo delle problematiche ambientali, per loro natura complesse ed interdipendenti;
3. Il piano regionale di azione ambientale (PRAA), di cui alla
4. La presente legge prevede quindi che le politiche regionali di settore in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità siano contenute all’interno del PRAA, che conseguentemente assume la denominazione di piano ambientale ed energetico regionale (PAER), e che a queste sia data attuazione, tramite la specificazione degli obiettivi operativi e l’individuazione delle modalità di intervento, con le procedure previste dalla
5. Rimane comunque confermata la natura di piano di indirizzo del PAER, volto ad assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore, sia nel caso in cui la programmazione di settore sia demandata ad uno specifico piano o programma, sia nel caso in cui questa sia effettuata nell’ambito del PAER stesso;
6. In conseguenza di questa scelta, occorre modificare le leggi regionali in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili, siano definiti all’interno del PAER;
7. In particolare, occorre modificare la
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
(Istituzione del piano regionale di azione ambientale)
Art. 1. Modifiche al titolo della
1. Il titolo della
Art. 2. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 2 della
1. La rubrica dell’articolo 2 della
2. Al comma 1 dell’articolo 2 della
3. Al comma 2 dell’articolo 2 della
4. Il comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
“Art. 3
Contenuti del PAER
1. Il PAER definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell’ambiente, individua finalità e obiettivi generali, sia di natura settoriale che intersettoriale, e detta indirizzi al fine di assicurare l’integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali nei seguenti settori di intervento:
a) inquinamento atmosferico;
b) inquinamento acustico, elettromagnetico e radiazioni ionizzanti;
c) difesa del suolo e risorse idriche;
d) rischio sismico;
e) aziende a rischio di incidente rilevante;
f) aree protette e biodiversità;
g) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
h) energia e miniere;
i) cambiamenti climatici.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il PAER, in attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui al comma 1, individua obiettivi specifici, tipologie di intervento settoriali ed intersettoriali e definisce il quadro delle risorse attivabili per i settori di cui al medesimo comma 1, contenendo in particolare quanto previsto:
a) all’articolo 6 della
b) all’articolo 4 della
c) all’articolo 5 della
d) all’articolo 3 bis della
3. Le politiche regionali di settore in materia di qualità dell’aria ambiente, di gestione dei rifiuti e bonifica nonché di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica sono definite, in coerenza con le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi generali di cui al comma 1, nell’ambito, rispettivamente, del piano regionale per la qualità dell’aria ambiente di cui all’articolo 9 della
4. Nelle more dell’approvazione o dell’aggiornamento dei piani di settore di cui al comma 3, il PAER può prevedere obiettivi specifici e tipologie di intervento nelle materie di riferimento, definendo il quadro delle risorse attivabili e autorizzando la relativa spesa.”.
Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Attuazione, monitoraggio e valutazione del PAER
1. I contenuti del PAER, di cui all’articolo 3, comma 2, vengono attuati tramite le procedure di cui all’articolo 10 bis, commi 1 e 2, della
2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale un documento di valutazione e monitoraggio, che descrive gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione del piano.”.
CAPO II
Modifiche alla
(Disposizioni in materia di energia)
Art. 6. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della
“c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
Art. 7. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 8. Modifiche all’articolo 5 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della
1. La rubrica dell’articolo 6 della
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della
3. Al comma 2 dell’articolo 6 della
4. Il comma 3 dell’articolo 6 della
5. Il comma 4 dell’articolo 6 della
6. Il comma 5 dell’articolo 6 della
7. Il comma 6 dell’articolo 6 della
“6. Successivamente alla sua approvazione, il PAER è trasmesso al Ministero per le attività produttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas.”.
8. Il comma 7 dell’articolo 6 della
Art. 10. Modifiche all’articolo 8 della
1. Alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 8 della
2. Al comma 2 dell’articolo 8 della
3. Al comma 3 dell’articolo 8 della
Art. 11. Modifiche all’articolo 16 della
1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 16 della
Art. 12. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
2. Al comma 2 dell’articolo 25 della
Art. 15. Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 2 dell’articolo 27 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 34 della
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della
Art. 17. Modifiche all’articolo 35 della
1. Al comma 3 dell’articolo 35 della
2. Al comma 7 dell’articolo 35 della
3. Al comma 9 dell’articolo 35 della
Art. 18. Modifiche all’articolo 36 della
1. Al comma 4 dell’articolo 36 della
Art. 19. Abrogazioni
1. Gli articoli 7 e 37 della
CAPO III
Modifiche alla
(Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)
Art. 20. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. I parchi si distinguono in regionali e provinciali in base alla rilevanza delle emergenze naturalistiche ed ambientali, alla loro estensione e continuità territoriale, al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all’entità delle risorse necessarie.”.
Art. 21. Modifiche all’articolo 3 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della
“c) elaborazione ed attuazione dei contenuti del PAER di cui alla
Art. 22. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4
Programmazione in materia di aree protette
1. Il PAER, di cui alla
2. Ai fini di cui al comma 1, il PAER in particolare contiene:
a) l’individuazione, in coerenza con gli atti di pianificazione regionali, delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale, nonché la valutazione di compatibilità ambientale delle proposte delle province di cui all’articolo 5;
b) l’individuazione delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per la gestione delle aree protette già istituite;
c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette di interesse locale, nell’attuazione dello stesso PAER, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei piani, dei piani pluriennali economici e sociali e dei regolamenti nonché alla informazione ed all’educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;
d) i criteri per l’attribuzione ed erogazione dei contributi o dei finanziamenti comunitari, statali e regionali;
e) i criteri per l’attribuzione ai parchi regionali dei contributi ordinari di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della
f) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali e le modalità del riparto delle risorse tra gli enti gestori delle aree protette.
3. Al PAER è allegato, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5 della
4. L’allegato di cui al comma 3, è aggiornato annualmente, ove necessario, con le deliberazioni di attuazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3 bis della
Art. 23. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della
“Art. 5
Proposte provinciali per l’istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti
1. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le province, sentiti i comuni e le comunità montane ed in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, trasmettono alla Giunta regionale le proposte per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale.
2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate almeno dodici mesi prima della scadenza del PAER.”.
Art. 24. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della
Art. 25. Modifiche all’articolo 9 della
1. Al comma 3 dell’articolo 9 della
Art. 26. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
Art. 27. Modifiche all’articolo 13 della
1. Al comma 5 dell’articolo 13 della
Art. 28. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 29. Modifiche all’articolo 16 della
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della
Art. 30. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della
2. Al comma 3 dell’articolo 19 della
Art. 31. Modifiche all’articolo 20 della
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della
“2. La Provincia, le comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta in attuazione della presente legge e degli indirizzi, obiettivi e finalità in materia di aree protette contenuti nel PAER.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 20 della
Art. 32. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 2 dell’articolo 24 della
CAPO IV
Modifiche alla
Art. 33. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Programmazione in materia di tutela della biodiversità
1. La Regione detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili, nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla
CAPO V
Modifiche alla
(Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio)
Art. 34. Modifiche all’articolo 14 della
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della
CAPO VI
Disposizioni transitorie e finali
Art. 35. Norma transitoria
1. Fino all’approvazione del PAER, conservano validità i seguenti atti di programmazione vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge:
a) il piano regionale di azione ambientale approvato ai sensi della
b) il piano di indirizzo energetico regionale approvato ai sensi dell’articolo 6 della
c) il programma delle aree protette approvato ai sensi degli articoli 4 e 5 della
Art. 36. Disposizioni finali
1. Ovunque ricorrano le parole “piano regionale di azione ambientale” e “PRAA”, queste sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “piano ambientale ed energetico regionale” e “PAER”.
[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 140 della