§ 5.4.208 - L.R. 6 ottobre 2011, n. 49.
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:06/10/2011
Numero:49


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito oggettivo
Art. 4.  Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale
Art. 5.  Catasto regionale degli impianti
Art. 6.  Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali
Art. 7.  Comitato tecnico per gli impianti
Art. 8.  Funzioni comunali
Art. 9.  Programma comunale degli impianti
Art. 10.  Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti
Art. 11.  Criteri localizzativi
Art. 12.  Azioni di risanamento
Art. 13.  Vigilanza e controllo
Art. 14.  Sanzioni amministrative
Art. 15.  Disposizioni attuative
Art. 16.  Piano di risanamento
Art. 17.  Disposizioni transitorie
Art. 18.  Abrogazione
Art. 19.  Norma finanziaria


§ 5.4.208 - L.R. 6 ottobre 2011, n. 49.

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.

(B.U. 12 ottobre 2011, n. 47)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;

 

Considerato quanto segue

1. La disciplina regionale in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novità intervenute dall’anno 2000 ad oggi;

2. Negli anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 54/2000 è infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimità costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si può esplicare la potestà normativa regionale;

3. In particolare la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è demandata, tra l’altro, l’individuazione degli “obiettivi di qualità”, intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali;

4. Inoltre il d.lgs. 259/2003 ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;

5. Il d.lgs. 259/2003 ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed è stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005;

6. Ulteriori pronunce della Corte costituzionale, ex multis, sentenza n. 307/2003, punto 7 del considerato in diritto, hanno chiarito che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

7. Per quanto sopraesposto si è posta dunque la necessità di procedere alla revisione della normativa regionale in materia di impianti di radiocomunicazione;

8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, e ambiti appartenenti alla competenza concorrente delle regioni: la tutela della salute, il governo del territorio e l’ordinamento della comunicazione;

9. Con la presente legge la Regione intende dare attuazione alla l. 36/2001 e, nel rispetto del principio di precauzione del trattato istitutivo dell’Unione europea e delle competenze dello Stato, perseguire finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento quando necessario;

10. L’ambito di applicazione della presente legge è limitato agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, in quanto la disciplina degli elettrodotti che operano con frequenza inferiore a 100 KHz (50 Hz), è contenuta in altre normative regionali di settore;

11. Sull’ambito di applicazione si è ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power “EIRP”), legate la prima, all’entità complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell’ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che può determinare l’impianto ad una certa distanza dallo stesso. Tale semplificazione non esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l’assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal d.lgs 259/2003, nonché la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale;

12. Al fine di assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto regionale degli impianti deve essere gestito in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di sistemi informativi e società dell’informazione, secondo criteri che assicurino l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001;

13. Rispondono a criteri di semplificazione amministrativa le novità sugli adempimenti posti a carico dei gestori nonché l’istituzione all’interno del catasto di un’apposita sezione, denominata inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche;

14. In attuazione di quanto previsto dalla l. 36/2001, si è proceduto all’individuazione di criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di minimizzare l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e di garantire la funzionalità della rete e la copertura del servizio e l’esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che appare anche all’articolo 9, comma 1, tra i criteri del programma comunale degli impianti;

15. Tra i criteri localizzativi è previsto il divieto di installazione su ospedali, scuole e altri edifici pubblici, di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile;

16. Si è ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti solo per gli impianti di telefonia mobile perché, per loro natura e diversamente dagli impianti di radiodiffusione televisivi, servono porzioni di territorio limitate e quindi, in taluni casi, di aree ospedaliere e universitarie particolarmente estese, potrebbe essere necessaria la loro installazione all’interno delle aree stesse;

17. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, si conferma l’attribuzione delle competenze ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all’installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento;

18. Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi è stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del d.lgs. 259/2003 in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative;

19. La previsione del programma comunale degli impianti, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l’impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l’esigenza, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi “tempestive, non discriminatorie e trasparenti”. Esso infatti garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi perché essi verranno richiesti in ragione di parametri predefiniti;

20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della l. 36/2001, è essenziale ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia le azioni di risanamento che la possibilità di procedere anche tramite la delocalizzazione delle infrastrutture;

21. Il piano di risanamento è elaborato ed attuato dalla Regione per ragioni di opportunità inerenti l’adeguatezza del livello regionale di governo; l’approvazione regionale non esclude che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente;

22. Per quanto riguarda l’articolo 14, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste sanzioni solo per gli ambiti di competenza legislativa sostanziale regionale mentre, ai commi 2 e 6 del medesimo articolo, ci si limita a richiamare le sanzioni previste dalla l. 36/2001 senza intento novativo;

23. Infine, si è posta la necessità di introdurre disposizioni transitorie per cadenzare gli adempimenti previsti per la piena operatività della legge e volte a:

a) stabilire i termini entro i quali i soggetti obbligati devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente legge;

b) disciplinare la fase di prima applicazione della legge relativamente alla presentazione, da parte dei gestori, dei programmi di sviluppo della rete e all’elaborazione dei programmi comunali degli impianti;

c) stabilire il termine entro il quale gli impianti già esistenti, privi di titolo abilitativo, devono ottenerne il rilascio dal comune per l’installazione o la modifica dei medesimi; si tratta di quegli impianti privi di autorizzazione in quanto non è stata adottata la disciplina regionale delle relative modalità prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera a), della l.r. 54/2000. La disciplina delle modalità di rilascio del titolo abilitativo comunale, successivamente alla l.r. 54/2000, è stata assunta dal livello statale e, precisamente, dal d.lgs. 259/2003 che questa legge si limita a richiamare per ciò che concerne tutte le relative formalità. Si fa presente che, anche dopo l’emanazione del d.lgs.

259/2003, la sanzione per mancata autorizzazione prevista dalla l.r.

54/2000 non era concretamente irrogabile per il difetto della disciplina regionale delle formalità sopra richiamate;

d) assicurare una transizione ordinata nella fase di conversione del segnale da analogico a digitale per gli impianti di radiodiffusione televisiva, prevedendo ipotesi specifiche di semplificazioni procedurali e garantendo la continuità dell’emissione nel periodo necessario all’ottenimento del titolo abilitativo.

24. Non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d’obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo; infatti la la Corte costituzionale con sentenza n.

336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in diritto, ha ritenuto l’articolo 93 del d.lgs. 259/2003 “..espressione di un principio fondamentale..” della materia dell’ordinamento delle comunicazioni, “..in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni.”. Su queste basi la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2 del considerato in diritto, ha dunque confermato che, “…in mancanza di un tale principio..”, ogni singola regione “..potrebbe liberamente prevedere obblighi “pecuniari” a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti”.

25. In accoglimento del sopracitato parere del Consiglio delle autonomie locali, all’articolo 12, comma 4, è precisato ulteriormente che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre, all’articolo 16, comma 6, è prevista un’attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematicità che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale,;

 

Approva la presente legge

CAPO I

Oggetto e principi

 

Art. 1. Finalità

1. La presente legge disciplina la localizzazione, l’installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell’Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

3. La Regione assicura che l’esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’articolo 2, al fine di garantire:

a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) l’ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l’accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;

c) il contenimento dell’inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell’esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2.

4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all’articolo 2, la realizzazione degli impianti e l’adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.

5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

 

     Art. 2. Definizioni

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;

b) esercizio degli impianti fissi: l’attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

c) obiettivi di qualità:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi.

d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l. 36/2001;

e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 36/2001;

f) microimpianti: gli impianti fissi per l’accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;

g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;

i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall’antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;

l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti, del d.lgs. 259/2003 e dall’articolo 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

     Art. 3. Ambito oggettivo

1. La presente legge si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla l. 36/2001, operanti nell’intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati “impianti”.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge:

a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;

b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.

3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli articoli 6, 13, 14 e 15:

a) microimpianti;

b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.

4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.

 

CAPO II

Funzioni e criteri localizzativi

 

     Art. 4. Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale

1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), i criteri tecnici per:

a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell’inventario dei microimpianti, in modo da assicurare l’interoperabilità con il catasto nazionale di cui all’articolo 7 della l. 36/2001;

b) la definizione e l’attuazione delle azioni di risanamento di cui all’articolo 12, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti;

c) la definizione e l’attuazione del piano di risanamento di cui all’articolo 16;

d) la presentazione delle dichiarazioni sugli impianti e dei relativi programmi di sviluppo della rete di cui all’articolo 5, comma 3;

e) lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 13;

f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e dei radioamatori di cui all’articolo 6, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1:

a) si attengono a principi di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale ai sensi della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;

b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:

a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;

b) la valutazione dell’impatto sanitario, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

c) un resoconto dell’attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.

4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base dei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

 

     Art. 5. Catasto regionale degli impianti

1. Il catasto regionale degli impianti, di seguito denominato catasto regionale, istituito presso l’ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

2. Il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;

b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla l.r. 54/2009.

3. Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, i gestori presentano contestualmente entro il 31 ottobre di ogni anno:

a) la dichiarazione sugli impianti, la quale contiene, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni;

b) il programma di sviluppo della rete.

4. La documentazione di cui al comma 3, è inviata in forma telematica ed è aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta regionale.

5. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo.

6. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all’aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.

 

     Art. 6. Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali

1. E’ istituito l’inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.

2. Ai fini della formazione e gestione dell’inventario, i gestori presentano una dichiarazione, la quale contiene in particolare le seguenti informazioni:

a) le generalità dei gestori;

b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;

c) la tipologia d’impianto o servizio del microimpianto.

3. La dichiarazione è inviata in via telematica all’ARPAT e ai comuni interessati ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.

 

     Art. 7. Comitato tecnico per gli impianti

1. È istituito, presso l’Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa e con funzioni di:

a) consulenza tecnica nell’ambito delle procedure sostitutive di cui all’articolo 12, comma 6;

b) consulenza tecnica e giuridica di cui all’articolo 16, comma 6;

c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all’approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9.

2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:

a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;

b) due funzionari dell’ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;

c) due membri scelti tra quattro nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.

3. In relazione all’oggetto dei lavori:

a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;

b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti, un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’azienda unità sanitaria locale competente.

4. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

 

     Art. 8. Funzioni comunali

1. I comuni provvedono:

a) all’elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, curandone la trasmissione al SUAP;

b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;

c) alle azioni di risanamento ai sensi dell’articolo 12;

d) all’esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall’articolo 13, avvalendosi dell’ARPAT;

e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;

f) all’adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.

2. Al fine dell’ottenimento di una progressiva riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell’ARPAT.

 

     Art. 9. Programma comunale degli impianti

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1;

b) delle aree individuate come idonee dal piano operativo sulla base dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1 [1];

c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell’anno precedente.

3. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d’uso del territorio, nonché favorire l’accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d).

4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

 

     Art. 10. Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti

1. Il titolo abilitativo per l’installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;

b) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2);

c) dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11;

d) del programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.

2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell’ambito di un procedimento:

a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003;

b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui al titolo II, capo III della l.r. 40/2009 [2].

3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all’articolo 5, comma 3, trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all’articolo 9, comma 2.

4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.

5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della l. 36/2001 entro novanta giorni dall’installazione e possono inviarne documentazione fotografica all’ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:

a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;

b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;

c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità [3].

 

     Art. 11. Criteri localizzativi

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;

c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;

d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

3. L’osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all’articolo 87, comma 9, del d.lgs. 259/2003 e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell’inquinamento elettromagnetico.

 

     Art. 12. Azioni di risanamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal d.p.c.m. di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2.

2. Le azioni di risanamento:

a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall’accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4;

b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;

c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d’urgenza per la tutela della salute, l’immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.

4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.

5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall’attuale, si provvede in tal senso d’intesa tra i comuni interessati.

6. Nel casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l’intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall’articolo 6, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

 

CAPO III

Controllo e sanzioni

 

     Art. 13. Vigilanza e controllo

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell’ARPAT ai sensi dall’articolo 14, comma 1, della l. 36/2001, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).

2. I controlli verificano:

a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;

b) l’attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;

c) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell’articolo 5.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.

4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni.

5. I costi ed il numero dei controlli, di norma con cadenza biennale, sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attività prevista dalla l.r. 30/2009.

 

     Art. 14. Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all’articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 e alla cessazione immediata dell’esercizio dell’impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.

1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;

b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico dell’impianto;

c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità [4].

2. L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo di cui all’articolo 10 è soggetta alla sanzione prevista dall’articolo 15, comma 4, della l. 36/2001; tale sanzione è irrogata dal comune competente.

3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettere a) e b) e di cui all’articolo 6, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 per ogni impianto; la sanzione complessiva non può comunque superare euro 300.000,00. La sanzione è irrogata dalla Regione, la quale contestualmente ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione prescritta entro un termine perentorio, pena la cessazione dell’attività dell’impianto di cui si tratti.

4. La sanzione di cui al comma 3, è ridotta:

a) ad un decimo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli impianti radioamatoriali e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile;

b) ad un quinto nel caso in cui le dichiarazioni siano presentate entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all’articolo 5, comma 3 e all’articolo 6, comma 3.

5. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all’articolo 12, da parte dei titolari degli impianti, così come del rispetto dei relativi tempi e modalità stabiliti dal comune, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 100.000,00; tale sanzione è irrogata dal comune competente.

6. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 15, comma 1, della l. 36/2001. Tale sanzione è irrogata dal comune competente il quale contemporaneamente ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all’articolo 12.

7. L’inosservanza di quanto previsto all’articolo 10, comma 5, comporta l’irrogazione, da parte del comune competente, di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ogni impianto.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:

a) la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche del sistema penale);

b) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

9. Sono fatte salve disposizioni statali che, anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge, prevedono autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 15. Disposizioni attuative

1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:

a) i criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c), e) ed f);

b) le modalità di funzionamento e di partecipazione ai lavori del comitato tecnico per gli impianti di cui all’articolo 7.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e d).

3. Le dichiarazioni dei gestori dei microimpianti di cui all’articolo 6, comma 2, sono presentate alla Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dei criteri tecnici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f).

4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti presentano alla Regione e trasmettono ai comuni, per la parte di competenza, il programma di sviluppo della rete di cui all’articolo 9, comma 2.

5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti muniti di titolo abilitativo appongono l’etichetta di cui all’articolo 10, comma 5.

6. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei programmi di sviluppo dei gestori di cui al comma 4, i comuni approvano il programma comunale degli impianti nel rispetto di quanto previsto all’articolo 9.

 

     Art. 16. Piano di risanamento

1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.

2. Il piano di risanamento:

a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;

b) dopo l’approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;

c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal d.p.c.m. di cui all’articolo 4, comma 2, della l. 36/2001.

3. Il piano può prevedere la delocalizzazione degli impianti nelle aree individuate dal regolamento urbanistico comunale qualora:

a) la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;

b) sia accertata l’incompatibilità degli impianti con i criteri localizzativi di cui all’articolo 11, comma 1.

4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c).

5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l’articolo 28, comma 7, del d.lgs. 177/2005.

6. La Regione fornisce consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le problematicità di risanamento che emergono dopo l’attuazione del piano di risanamento.

 

     Art. 17. Disposizioni transitorie

1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all’articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f), sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 54/2000.

2. Fino all’adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1.

3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall’entrata in vigore della presente legge:

a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;

b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;

c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;

d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.

4. I titolari degli impianti il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dal comune antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 259/2003, presentano al comune la documentazione concernente l’impatto di inquinamento elettromagnetico quando tale aspetto non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo; tale documentazione è redatta coi moduli prescritti dal d.lgs. 259/2003 ed è presentata in copia all’ARPAT entro i termini di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini, il comune verifica l’osservanza dell’obbligo di presentazione della documentazione e ne controlla la conformità e l’adeguatezza. In caso di mancata presentazione della documentazione o in caso di mancata conformità o inadeguatezza della stessa, il comune invita alla regolarizzazione entro trenta giorni, pena l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 14, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 3, il rilascio del titolo abilitativo prescinde dal rispetto dei criteri localizzativi di cui all’articolo 11, comma 1, fermo restando il rispetto dell’articolo 10, comma 1, lettera a), nonché quanto previsto dall’articolo 16.

7. Se nel periodo in cui è pendente il termine previsto dal comma 3, lettera b), si verifica la scadenza per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, il termine si interrompe e inizia nuovamente a decorrere dalla data della sopracitata scadenza.

8. Fino all’approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:

a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) [5];

b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all’articolo 9, comma 2;

c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

9. Per le modifiche radioelettriche agli impianti e per le modifiche alle infrastrutture esistenti che ospitano gli impianti stessi necessarie al rispetto delle scadenze per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale stabilite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 8 novies, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101:

a) si applica l’articolo 10;

b) il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale;

c) nel caso di modifiche che non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, per il rilascio del titolo abilitativo, è sufficiente allegare la documentazione sull’aggiornamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti modificate; ai fini della valutazione dell’aumento dei livelli di campo si considerano tutti i punti del territorio circostante l’impianto ad una distanza non superiore a trecento metri per impianti fino a 5 kW EIRP, e non superiore a cinquecento metri per impianti di EIRP superiore.

10. Al fine di favorire l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, nei casi di spostamento degli impianti presso altra postazione, a condizione che lo spostamento avvenga su infrastrutture esistenti e già ospitanti impianti per la diffusione in esercizio; le infrastrutture e gli impianti esistenti devono altresì essere compatibili coi criteri localizzativi di cui all’articolo 11, e con gli strumenti urbanistici.

11. Fino al rilascio del titolo abilitativo, gli impianti di cui ai commi 3, 9 e 10, possono continuare a trasmettere.

12. Per ogni modifica agli impianti e alle infrastrutture per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, che non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10, si applica l’articolo 10. Sono ridotti di un terzo i termini previsti per il procedimento di cui agli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 nei seguenti casi:

a) impianti che servono le aree con difficoltà di ricezione identificate ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);

b) impianti obbligati a lasciare la localizzazione attuale in base a provvedimento statale.

13. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.

14. Il programma comunale degli impianti di cui all’articolo 9, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all’articolo 86, comma 2, del d.lgs. 259/2003, conformi agli obiettivi di qualità di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a):

a) già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) già sottoscritti e adeguati agli stessi obiettivi di qualità entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Abrogazione

1. La legge regionale 6 aprile 2000, n. 54 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), è abrogata.

 

     Art. 19. Norma finanziaria

1. Agli oneri relativi all’istituzione dell’inventario di cui all’articolo 6, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziate per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013, a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 431 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese di investimento” per euro 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 “Azioni di sistema per la tutela dell’ambiente – Spese correnti” per euro 30.000,00 nel 2011, euro 50.000,00 nel 2012 ed euro 50.000,00 nel 2013.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


[1] Lettera così modificata dall'art. 23 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.

[2] Lettera già modificata dall'art. 138 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2018, n. 17.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 aprile 2018, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 17 aprile 2018, n. 17.

[5] Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 12 dicembre 2017, n. 70.