§ 2.1.271 - L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.
Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici
Data:08/01/2009
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 1 bis.  Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale
Art. 2.  Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza
Art. 3.  Struttura organizzativa 
Art. 4.  Direzione generale della Giunta regionale
Art. 4 bis.  Direttore generale
Art. 4 ter.  Direzioni
Art. 5.  Comitato di direzione
Art. 6.  Settori e posizioni dirigenziali individuali 
Art. 7.  Direttore 
Art. 7 bis.  Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 8.  Coordinatore di area
Art. 9.  Responsabile di settore
Art. 9 bis.  Soggetti delegati al trattamento dei dati personali
Art. 10.  Delega di funzioni dirigenziali
Art. 11.  Posizioni dirigenziali individuali
Art. 12.  Accesso alla qualifica dirigenziale
Art. 13.  Dirigenti con contratto a tempo determinato
Art. 14.  Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori
Art. 15.  Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori
Art. 16.  Cessazione del Direttore generale e dei direttori dell'incarico
Art. 17.  Incarichi di responsabile di settore
Art. 18.  Mobilità dei dirigenti
Art. 18 bis.  Comando e trasferimento dei dirigenti
Art. 19.  Soggetti della valutazione 
Art. 20.  Criteri e procedure per la valutazione
Art. 21.  Comitato dei garanti
Art. 22.  Dotazione organica e articolazione degli organici
Art. 23.  Piano dei fabbisogni di personale
Art. 24.  Reclutamento del personale
Art. 25.  Requisiti generali per l'accesso
Art. 26.  Titoli di studio
Art. 27.  Posti disponibili da coprire mediante selezione
Art. 28.  Graduatorie delle selezioni pubbliche
Art. 29.  Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione
Art. 30.  Ambito di applicazione
Art. 31.  Attività incompatibili
Art. 32.  Attività extraimpiego compatibili
Art. 33.  Incarichi extraimpiego autorizzabili
Art. 33 bis.  Adempimenti inerenti agli incarichi extraimpiego privi di compenso
Art. 34.  Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali
Art. 34 bis.  Limiti dei compensi
Art. 35.  Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni
Art. 36.  Piano delle azioni positive
Art. 37.  Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive
Art. 38.  Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale
Art. 39.  Finanziamenti
Art. 40.  Strutture di supporto agli organi di governo
Art. 41.  Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 42.  Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 43.  Portavoce del Presidente della Giunta regionale
Art. 44.  Personale delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 45.  Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo
Art. 46.  Forme di supporto all’esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica
Art. 47.  Prestazioni esterne
Art. 48.  Coordinamento con le disposizioni sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale
Art. 49.  Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 49 bis.  Criteri prioritari di selezione del personale
Art. 50.  Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 51.  Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 52.  Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale
Art. 53.  Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 54.  Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale
Art. 55.  Segreterie dei gruppi consiliari
Art. 56.  Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari
Art. 57.  Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari
Art. 58.  Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari
Art. 59.  Struttura speciale di segreteria del gruppo misto
Art. 60.  Modifiche all’articolo 13 della l.r. 4/2008
Art. 61.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 4/2008
Art. 62.  Modifiche all’articolo 19 della l.r. 4/2008
Art. 63.  Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 4/2008
Art. 64.  Modifiche all’articolo 24 della l.r. 4/2008
Art. 65.  Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 4/2008
Art. 66.  Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 4/2008
Art. 67.  Inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 4/2008
Art. 68.  Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 4/2008
Art. 68 bis.  Norma finanziaria
Art. 69.  Regolamento
Art. 70.  Disposizioni di coordinamento
Art. 71.  Disposizione transitoria
Art. 72.  Modifiche alla l.r. 27/2007
Art. 73.  Abrogazioni
Art. 74.  Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore
Art. 74 bis.  Attuazione di disposizioni statali in ordine alla validità delle graduatorie concorsuali prorogate
Art. 75.  Entrata in vigore


§ 2.1.271 - L.R. 8 gennaio 2009, n. 1. [1]

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

(B.U. 16 gennaio 2009, n. 1)

 

CAPO I - Principi generali

 

Art. 1. Principi e finalità

1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 52 e 53 dello Statuto regionale.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

     Art. 1 bis. Intese tra Consiglio regionale e Giunta regionale

1. Gli atti di carattere generale in materia di personale, destinati a trovare applicazione o comunque a produrre effetti anche per il personale del Consiglio regionale, sono assunti dalla Giunta regionale, oppure dalla sua direzione generale previa intesa, rispettivamente, con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, oppure con il Segretario generale del medesimo. In difetto di intesa, gli atti sono inefficaci ed inapplicabili nei confronti del personale del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definiscono, con intesa, le tipologie delle disposizioni di carattere generale soggette all’applicazione del comma 1.

 

     Art. 2. Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza

1. Gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo applicativo;

b) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

c) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

d) la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione;

e) la definizione dei criteri generali per l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie alle strutture di vertice dell'amministrazione da parte del Direttore generale, di cui all'articolo 4 bis;

f) la definizione del sistema di controllo strategico e delle procedure del controllo di gestione;

g) la disciplina delle procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;

h) la definizione degli obiettivi per la valutazione del Direttore generale e dell'Avvocato generale, di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale) nonché della quota di compenso correlata ai risultati conseguiti;

h bis) la definizione, su proposta del Direttore generale, degli obiettivi e dei criteri per la valutazione dei direttori, di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’ente.

4. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

 

CAPO II - Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale

SEZIONE I - Struttura operativa della Giunta regionale

 

     Art. 3. Struttura organizzativa 

1. La struttura organizzativa della Giunta regionale si articola in:

a) Direzione generale della Giunta regionale;

b) direzioni e Avvocatura regionale;

c) settori e posizioni dirigenziali individuali.

2. L'Avvocatura regionale di cui alla l.r. 63/2005 è collocata in posizione di autonomia rispetto alla Direzione generale della Giunta regionale e alle direzioni, alle quali è equiparata.

3. La Direzione generale, le direzioni e l'Avvocatura regionale sono le strutture di vertice dell'amministrazione a supporto degli organi di governo della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale, istituisce e definisce le competenze delle direzioni.

 

     Art. 4. Direzione generale della Giunta regionale

1. La Direzione generale della Giunta regionale è gerarchicamente sovraordinata alle direzioni e ne assicura l'esercizio organico e coordinato delle funzioni. In particolare ad essa spetta:

a) la direzione, la vigilanza e il controllo sullo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi definiti dagli organi di governo e le risorse da assegnare per il relativo raggiungimento;

b) il coordinamento delle attività per l'attuazione delle politiche di settore al fine di garantire il raggiungimento delle priorità definite dagli organi di governo, per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali e la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può definire con proprio decreto ulteriori competenze della Direzione Generale con riferimento a funzioni di particolare rilievo istituzionale.

 

     Art. 4 bis. Direttore generale

1. Alla Direzione generale della Giunta regionale è preposto il Direttore generale.

2. Il Direttore generale assicura la rispondenza complessiva dell’attività della struttura organizzativa della Regione e degli enti e organismi dipendenti agli obiettivi definiti dalla Giunta regionale, il costante raccordo con gli indirizzi impartiti dagli organi di direzione politica e la coerenza generale dei profili organizzativi, finanziari e giuridici dell’azione regionale.

3. In particolare il Direttore generale:

a) svolge attività di supporto all'azione di indirizzo della Giunta per la formulazione degli obiettivi e delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;

c) propone alla Giunta gli atti concernenti l'istituzione delle direzioni, con l'indicazione delle materie di competenza;

d) assegna le risorse finanziarie, umane e strumentali alle strutture di vertice dell'amministrazione sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale;

e) impartisce direttive, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, per la definizione dei programmi gestionali annuali delle direzioni e per la relativa attuazione;

f) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

g) coordina l'attività dei direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis), ed esercita poteri di impulso in caso di inerzia, dandone comunicazione ai componenti della Giunta regionale;

g bis) definisce con proprio atto, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, le modalità di raccordo fra la direzione nell’ambito della quale è costituito il settore e la direzione generale della Giunta regionale o la direzione che se ne avvale, con particolare riferimento all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere h), i) e j);

h) presiede il Comitato di direzione, di cui all'articolo 5;

i) gestisce i rapporti con gli enti e gli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, con gli enti locali, con gli organi ed organismi dello Stato e con gli altri enti a carattere nazionale, con gli organi ed organismi comunitari e internazionali;

j) assicura il raccordo con il Segretario generale del Consiglio regionale di cui all’articolo 18 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale) per i profili tecnici che attengono ai rapporti fra Giunta e Consiglio;

k) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei responsabili delle strutture di cui all’articolo 40 e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza;

l) adotta i provvedimenti organizzativi attuativi dei passaggi di competenze tra direzioni stabiliti dalla Giunta regionale in corso di legislatura;

m) esercita i poteri ed i compiti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, in attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 2;

n) svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.

4. Il Direttore generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un direttore o da un dirigente a tempo indeterminato da lui designato.

 

     Art. 4 ter. Direzioni

1. Le direzioni sono istituite per:

a) lo svolgimento delle funzioni trasversali di supporto all'azione dell'intera struttura organizzativa;

b) l’attuazione delle politiche settoriali;

b bis) il coordinamento e raccordo intersettoriale per il conseguimento di specifici obiettivi istituzionali o la realizzazione di interventi in aree di particolare interesse regionale.

2. A ciascuna direzione è preposto un direttore.

2 bis. Ove previsto nel decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, o nella deliberazione di cui all’articolo 3, comma 4, la Direzione generale della Giunta regionale o le direzioni esercitano le proprie competenze anche avvalendosi di settori istituiti nell’ambito di altra direzione, dalla quale dipendono funzionalmente.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere determinati i criteri per la differenziazione delle direzioni sulla base della complessità delle funzioni svolte.

 

     Art. 5. Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore generale, dai direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettere b) e b bis), e dall’Avvocato generale. I direttori preposti alle direzioni di cui all'articolo 4 ter, comma 1, lettera a), partecipano alle sedute del Comitato nelle ipotesi di trattazione di argomenti di rispettiva competenza.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal Direttore generale.

3. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le competenze e le modalità di funzionamento del Comitato.

5. Alle riunioni del Comitato partecipa il Segretario generale del Consiglio regionale in caso di trattazione di argomenti di interesse comune alla Giunta e al Consiglio.

 

     Art. 6. Settori e posizioni dirigenziali individuali 

1. I settori sono le strutture a responsabilità dirigenziale costituite all'interno delle strutture di vertice dell'amministrazione.

2. I settori sono le strutture dirigenziali costituite per lo svolgimento di un insieme di competenze e di attività, in relazione ai servizi erogati, ai processi gestiti o allo svolgimento di attività professionali specialistiche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri per l’individuazione della complessità dei settori e per la differenziazione dei medesimi.

4. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni amministrative e gestionali connesse all’espletamento dell’attività di commissario ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), possono essere costituite strutture commissariali equiparate a settori.

5. Sulla base dei criteri individuati dalla Giunta regionale possono essere costituite posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

 

SEZIONE II - Dirigenti regionali

 

     Art. 7. Direttore 

1. Il direttore assicura l’unitarietà di azione della direzione e svolge le seguenti funzioni:

a) definisce il programma gestionale annuale della direzione, secondo le direttive impartite dal Direttore generale, e ne cura l'attuazione assicurando l’integrazione con le altre direzioni;

b) assiste e supporta gli organi di direzione politica proponendo gli atti di competenza degli stessi predisposti dalle strutture interne alla direzione;

c) sovrintende all’attuazione dei programmi e delle direttive generali, definiti dagli organi di direzione politica, da parte dei settori;

d) adotta gli atti organizzativi generali in coerenza con le direttive impartite dal Direttore generale e presiede alle funzioni di carattere trasversale svolte dai settori;

e) assicura la coerenza complessiva dei rapporti tra la direzione e gli enti e organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale, secondo gli indirizzi forniti dal Direttore generale;

f) costituisce, modifica e sopprime i settori, previo parere del Direttore Generale, reso sulla base di un’istruttoria della direzione competente in materia di organizzazione;

g) nomina e revoca i responsabili dei settori, individua le posizioni dirigenziali individuali e assegna i relativi incarichi, tenendo anche conto del principio cautelare della rotazione nell'affidamento di incarichi riferiti alle aree di rischio, come individuate dal piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della normativa vigente, fermo restando la salvaguardia dell'esigenza della continuità dell'azione amministrativa alla luce della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione rivestita;

h) assegna ai settori gli obiettivi e le risorse umane, strumentali e finanziarie, nell’ambito delle quali può riservarsi specifiche risorse finanziarie funzionali a obiettivi di carattere strategico, nonché quelle relative alle spese generali della direzione;

i) dirige, coordina e controlla l’attività dei settori e assume nei confronti dei dirigenti responsabili poteri sostitutivi in caso di inerzia, anche ai sensi dell’articolo 2, comma 9 bis e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

i bis) adotta, nei casi di emergenza, gli atti di competenza dei dirigenti qualora, per cause di forza maggiore debitamente motivate, ricorra l'oggettiva impossibilità degli stessi a provvedere;

j) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei responsabili dei settori, dei dirigenti responsabili di posizione individuale e del personale non dirigenziale a suo diretto riferimento;

k) individua, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 bis, lettera d), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali all’interno di commissioni, comitati e organismi comunque denominati che esercitano funzioni di natura tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza;

k bis) nomina le commissioni esaminatrici di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera a) della l.r. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti, istituite per l’istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere all’erogazione di contributi finanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;

k ter) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica.

1 bis. Il direttore può delegare al dirigente responsabile di settore la funzione di cui al comma 1, lettera k bis), qualora la commissione svolga funzioni riconducibili alla competenza esclusiva del dirigente stesso.

2. Il direttore promuove l’azione disciplinare, irroga le sanzioni di sua competenza nei confronti del personale non dirigenziale posto a suo diretto riferimento e del personale dirigenziale assegnato alla direzione e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni più gravi di quelle di sua competenza.

3. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente della medesima direzione da lui designato o da altro direttore designato dal Direttore generale.

4. All’ Avvocato generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i compiti e le attribuzioni del direttore.

 

     Art. 7 bis. Funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

1. La Giunta regionale, con deliberazione, individua il direttore che assume le funzioni di datore di lavoro agli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e definisce l’articolazione delle funzioni fra i vari soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 18 del decreto stesso.

2. Il datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17 del d.lgs. 81/2008, esercita le proprie funzioni tramite delega ai dirigenti in relazione all’ubicazione delle sedi o alle attribuzioni di ciascuna articolazione in ordine alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La delega è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 del d.lgs 81/2008.

3. Il datore di lavoro esercita le proprie funzioni avvalendosi del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 81/2008.

4. [Abrogato].

 

     Art. 8. Coordinatore di area

    [Abrogato]

 

     Art. 9. Responsabile di settore

1. Il responsabile di settore assicura lo svolgimento di attività riferite ad un complesso di materie o di obiettivi e svolge le seguenti funzioni:

a) predispone gli atti di competenza degli organi di direzione politica e li sottopone al direttore;

b) attua i programmi, cura le attività e adotta gli atti di competenza del settore, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;

b bis) assicura, nei casi di cui all’articolo 4 ter, comma 2 bis, l’apporto del proprio settore al perseguimento degli obiettivi di competenza della Direzione generale della Giunta regionale o di altra direzione, secondo le modalità definite ai sensi dell’articolo 4 bis, comma 3, lettera g bis);

c) dirige, organizza e controlla il settore, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità, assegna gli obiettivi e, in relazione a questi, ripartisce le relative risorse;

d) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al settore, promuove i procedimenti disciplinari provvedendo ad irrogare le sanzioni di sua competenza ed a trasmettere all’ufficio competente gli atti relativi a violazioni che, ai sensi della vigente normativa nazionale, comportano sanzioni disciplinari più gravi;

e) garantisce l’integrazione e il raccordo organizzativo di funzioni trasversali;

f) elabora il piano di lavoro del settore, ne verifica l’attuazione e procede alla valutazione del personale assegnato.

g) fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63, ha il potere di conciliare e transigere le controversie nelle materie di competenza nell’ambito delle procedure disciplinate dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. Il responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, è sostituito dal direttore oppure da altro dirigente designato dal direttore stesso. Il responsabile di settore assegnato alla direzione generale è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore generale oppure dallo stesso Direttore generale.

 

     Art. 9 bis. Soggetti delegati al trattamento dei dati personali

1. I dirigenti esercitano le competenze delegate dalla Giunta regionale in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti attribuiti ai medesimi e alla struttura di cui sono responsabili. Le medesime competenze sono delegate all'Avvocato generale, al Direttore generale e ai direttori per i trattamenti relativi alle attività ad essi riservate.

 

     Art. 10. Delega di funzioni dirigenziali

1. . I responsabili di settore possono delegare a dipendenti inquadrati nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, che siano titolari di incarico di posizione organizzativa, alcune delle funzioni di cui all’articolo 9, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 e dei criteri e modalità determinate con decreto del Direttore generale della Giunta regionale.

2. La delega è conferita con atto scritto motivato, per specifiche esigenze funzionali o di progetto, per un periodo di tempo non superiore a tre anni e, comunque, inferiore alla durata dell'incarico del delegante, e viene svolta sulla base di direttive impartite dallo stesso.

3. La delega può essere altresì attribuita per la partecipazione a conferenze di servizi secondo quanto previsto all’articolo 26, comma 3, e all’articolo 26 bis, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

 

     Art. 11. Posizioni dirigenziali individuali

     [Abrogato]

 

     Art. 12. Accesso alla qualifica dirigenziale

1. I dirigenti della Giunta regionale appartengono ad un’unica qualifica.

2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso, cui possono partecipare i soggetti, muniti di laurea magistrale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale;

b) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell’articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), che abbiano maturato almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione;

c) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;

d) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.

2 bis. Per le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale, fermo restando la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti destinati all’accesso dall’esterno, sui posti residui disponibili è riservata una quota non superiore al 30 per cento al personale regionale in servizio a tempo indeterminato, in possesso di laurea magistrale e che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale.

2 ter. Un’ulteriore quota non superiore al 15 per cento è riservata al personale di cui al comma 2 bis che abbia ricoperto o ricopra un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 13.

2 quater. Le percentuali di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono arrotondate all’unità superiore.

2 quinquies. Le procedure concorsuali sono regolate in coerenza con quanto previsto dall’articolo 28, comma 1 ter, del d.lgs. 165/2001.

 

     Art. 13. Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Gli incarichi di responsabile di settore e di posizione dirigenziale individuale, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura organizzativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Giunta regionale, possono essere conferiti dal Direttore generale, su proposta del direttore della struttura di destinazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria più elevata del sistema di classificazione previsto dal CCNL di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

 

     Art. 14. Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori

1. [Abrogato].

2. Il Direttore generale e i direttori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Direttore generale e i direttori possono essere scelti tra i dirigenti regionali in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.

4. Il Direttore generale e i direttori possono altresì essere scelti tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il Direttore generale e i direttori possono essere scelti anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

5. I requisiti dell’Avvocato generale sono definiti dall’articolo 3 bis della l.r. 63/2005. All’Avvocato generale si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16.

6. Per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale regionale provenienti dal settore pubblico, l’incarico è conferito, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 1, o dell'articolo 18 bis, comma 1, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.

 

     Art. 15. Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori

1. L’incarico di Direttore generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 2. Il contratto individua i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

1 bis. L’incarico di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.

2. L’incarico di Direttore generale e di direttore ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività indicate all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2. Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

3. La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile ad ogni effetto ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nel rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, nonché ai fini dell’anzianità di servizio.

4. Alla cessazione del contratto, salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, il dirigente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica ed economica in godimento prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

5. In relazione alla cura degli interessi della Regione, il Direttore generale e i direttori possono essere destinatari di nomine o designazioni regionali. Gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina o designazione corrisposti da terzi sono direttamente versati alla Regione e vengono utilizzati per le finalità di cui all’articolo 70, comma 2.

 

     Art. 16. Cessazione del Direttore generale e dei direttori dell'incarico

1. Il Direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale, che viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla proclamazione. I direttori restano in carica fino alla data di decorrenza degli incarichi dei nuovi direttori.

2. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di Direttore generale e di direttore, o in caso di vacanza dell’incarico, il Presidente della Giunta regionale può attribuire l’incarico stesso a un direttore o ad un dirigente regionale, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile motivatamente per non più di due volte. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza fra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 2.

3. Qualora il Direttore generale, o il direttore, debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, il Presidente della Giunta regionale può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di Direttore generale, o di direttore, ad un direttore o ad un dirigente regionale a tempo indeterminato, che conserva la responsabilità della propria struttura.

4. Al dirigente incaricato di cui al comma 3 non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento economico di cui al comma 2.

5. L’incarico di cui al comma 3 cessa alla ripresa del rapporto con il Direttore generale o con il direttore o, in caso di impossibilità di questi ultimi, con la nomina di un nuovo Direttore generale o di un nuovo direttore.

 

     Art. 17. Incarichi di responsabile di settore

1. Ai dirigenti a tempo indeterminato gli incarichi di responsabile di settore sono attribuiti con decreto del Direttore generale o del direttore per una durata non inferiore a tre anni nè superiore a cinque e sono rinnovabili.

1 bis. La disposizione di cui al comma 1 è efficace a decorrere dalla nomina del Direttore generale e dei direttori nella legislatura successiva a quella di entrata in vigore del presente comma. In prima applicazione gli incarichi di cui al comma 1 sono attribuiti entro sessanta giorni dalla nomina del Direttore generale e dei direttori. Per tale periodo e, comunque, fino alla data di decorrenza degli incarichi conferiti ai nuovi responsabili di settore, sono mantenuti gli incarichi precedentemente attribuiti.

2. Per far fronte a eccezionali esigenze organizzative, il Direttore generale può conferire, con le procedure previste dall’articolo 18, comma 3, l’incarico di responsabile temporaneo di una struttura vacante a un dirigente già responsabile di struttura presso una direzione diversa da quella di collocazione della struttura vacante medesima.

 

     Art. 18. Mobilità dei dirigenti

1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

2. Nel corso dell'incarico dirigenziale il Direttore generale e i direttori, per specifiche esigenze organizzative, possono:

a) sentiti i dirigenti interessati, disporre la modifica dell'incarico ai dirigenti della struttura di cui sono responsabili;

b) sentiti i dirigenti interessati, assegnarli ad altro incarico di livello corrispondente;

c) assegnare un incarico di differente livello, esclusivamente previo consenso del dirigente interessato.

3. La mobilità dei dirigenti fra le strutture di vertice della Giunta regionale o verso il Consiglio regionale per esigenze organizzative è disposta, sentito il dirigente interessato, dal Direttore generale, su richiesta rispettivamente del direttore della struttura di destinazione o del Segretario generale del Consiglio regionale.

4. [Abrogato].

5. [Abrogato].

 

     Art. 18 bis. Comando e trasferimento dei dirigenti

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5 bis, del d.lgs. 165/2001 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del richiamato d.lgs. 165/2001, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Ai dirigenti in posizione di comando provenienti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale continua ad erogarsi la retribuzione già percepita presso l'amministrazione di provenienza, comprese le relative indennità, ad eccezione della retribuzione di risultato, che è corrisposta nei medesimi importi di quella spettante ai dirigenti regionali a tempo indeterminato. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico del fondo sanitario.

3. Il trasferimento e il comando di dirigenti regionali presso altre amministrazioni pubbliche, nonché di dirigenti di altre amministrazioni pubbliche presso la Regione Toscana, sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole, rispettivamente, del direttore della struttura di appartenenza o di destinazione del dirigente interessato.

 

SEZIONE III - Sistema di valutazione

 

     Art. 19. Soggetti della valutazione 

1. La valutazione del Direttore generale e dell’Avvocato generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.

2. La valutazione dei direttori è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore generale.

3. La valutazione dei responsabili di settore e di posizione dirigenziale individuale è effettuata dal direttore o dal Direttore generale.

4. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento.

 

     Art. 20. Criteri e procedure per la valutazione

1. Con il regolamento di cui all’articolo 69, sono disciplinate le procedure per la valutazione del personale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

a) l’istituzione di un unico organismo indipendente di valutazione per il personale della Giunta regionale e degli enti dipendenti, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni all’amministrazione, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare riferimento al settore pubblico;

b) l’indennità da corrispondere ai componenti dell’organismo di cui alla lettera a), determinata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite, all’impegno richiesto ed alle conseguenti responsabilità, in ogni caso senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, rispetto a quelli già stanziati per il funzionamento complessivo della struttura regionale;

c) il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione lavorativa del personale, delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo ed a livello individuale, con definizione delle relative fasce di merito;

d) gli strumenti volti a premiare il merito sulla base degli esiti delle valutazioni.

2 bis. La Giunta regionale può, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disporre la verifica semestrale dell'andamento delle prestazioni lavorative, anche ai fini dell’adozione di interventi correttivi per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Sulla base di tale verifica sono corrisposti gli incentivi correlati alla qualità delle prestazioni lavorative, rapportati al periodo considerato.

3. I componenti dell’organismo di valutazione cui al comma 2, lettera a), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, qualora il Consiglio regionale intenda avvalersi del medesimo organismo per la valutazione del proprio personale. Non si procede all’intesa nel caso in cui l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale deliberi di costituire un autonomo organismo indipendente per la valutazione del personale del Consiglio regionale.

4. Il mancato raggiungimento degli obiettivi oppure l’inosservanza delle direttive impartite dal  Direttore generale o dal direttore possono comportare la revoca dell’incarico dirigenziale. Nei casi di particolare gravità il rapporto di lavoro può essere risolto, secondo le disposizioni del codice civile e in conformità alle previsioni del contratto collettivo.

5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono adottati dal Direttore generale o dal direttore di riferimento, previo conforme parere del Comitato dei garanti, di cui all’articolo 21. La proposta di provvedimento è comunicata al dirigente interessato, che ha diritto di presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni.

6. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti, che devono essere forniti dal Direttore generale o dal direttore interessato entro quindici giorni dalla richiesta e ricomincia a decorrere trascorsi i quindici giorni suddetti.

 

     Art. 21. Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei garanti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) un magistrato amministrativo, anche in quiescenza, che lo presiede, designato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale della Toscana;

b) un dirigente a tempo indeterminato della Giunta regionale eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato della Giunta stessa, oppure un dirigente a tempo indeterminato del Consiglio regionale, eletto da tutti i dirigenti a tempo indeterminato del Consiglio stesso, qualora il comitato si debba esprimere su provvedimenti che riguardino il Consiglio regionale;

c) un esperto scelto dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.

2. Il Comitato dura in carica tre anni.

2 bis. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di elezione del componente dirigente regionale e le modalità di funzionamento del Comitato.

 

CAPO III - Dotazione organica, programmazione del fabbisogno di personale e accesso

SEZIONE I - Dotazione organica e articolazione degli organici

 

     Art. 22. Dotazione organica e articolazione degli organici

1. Con propria deliberazione, su proposta del Direttore generale,  la Giunta regionale determina la dotazione organica della propria struttura e i posti relativi alla qualifica dirigenziale e alle singole categorie per il personale non dirigente.

 

     Art. 23. Piano dei fabbisogni di personale

1. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale, approva, con deliberazione da adottarsi annualmente, il piano triennale dei fabbisogni di personale.

2. Il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all’attuazione del piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Comitato di direzione.

 

SEZIONE II - Accesso

 

     Art. 24. Reclutamento del personale

1. Il reclutamento del personale presso la Regione avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato;

b) mediante avviamento a selezione, tramite i servizi per l’impiego ai sensi della normativa   vigente, per il personale da inquadrare nelle categorie A e B, previa verifica della compatibilità con le mansioni da svolgere;

c) con le modalità previste dalla legislazione vigente per le assunzioni obbligatorie;

d) mediante trasferimento dei dipendenti in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda.

2. Con il regolamento di cui all’articolo 69 sono disciplinate:

a) le modalità di assunzione agli impieghi;

b) le procedure di selezione per l’assunzione a tempo determinato e indeterminato;

c) le categorie riservatarie e le preferenze;

d) le modalità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e da tempo pieno a tempo parziale;

e) la composizione, le modalità di nomina, gli adempimenti e i compensi dei componenti, interni ed esterni, delle commissioni esaminatrici per le procedure di selezione di cui alla lettera b);

f) i compensi dei comitati di vigilanza eventualmente costituiti per collaborare con le commissioni esaminatrici di cui alla lettera e), per gli adempimenti relativi allo svolgimento delle prove scritte.

2 bis. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), conferiti a dipendenti della Regione Toscana, si intendono svolti per ragioni di servizio, si considerano utili ai fini del computo dell’orario giornaliero e non sono remunerati, fatta salva la possibilità per i dipendenti stessi di optare per lo svolgimento degli incarichi come attività extra impiego remunerata.

2 ter. Gli incarichi di cui al comma 2 bis sono conferiti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, comma 3, dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, previa comunicazione al Comitato di direzione.

2 quater. Gli incarichi di presidente, di componente e di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al comma 2, lettera e), possono essere conferiti anche a personale collocato in quiescenza, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 11, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo).

3. I bandi e gli avvisi di selezione possono prevedere l’indicazione dei posti per ambito provinciale.

4. La Giunta regionale e il Consiglio regionale possono definire, tramite intesa, le modalità di utilizzazione delle graduatorie di concorsi banditi per profili professionali comuni ai rispettivi ruoli.

5. I bandi possono prevedere l’indizione di concorsi unici, previo accordo, anche al fine della ripartizione degli oneri relativi, tra la Regione e gli enti, aziende ed agenzie regionali, gli enti locali della Toscana, le aziende unità sanitarie locali (aziende USL) della Toscana e altre pubbliche amministrazioni.

5 bis. I bandi di concorso pubblicati dalla Regione e dagli enti dipendenti, inclusi quelli del servizio sanitario regionale, possono prevedere l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.

6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

7. Le norme sui compensi previsti per le commissioni di selezione della Regione Toscana trovano applicazione anche per le commissioni di concorso delle aziende USL.

8. L’eventuale inquadramento dei dipendenti assegnati alla Regione ai sensi dell’articolo 34 bis del d.lgs. 165/2001 è subordinato alla verifica da parte dell’amministrazione regionale del possesso dei requisiti indicati nella comunicazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo. La verifica del possesso dei requisiti viene effettuata con le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 69.

8 bis. A far data dal 1°gennaio 2011, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, l’amministrazione deve attivare le procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi da 1 bis a 1 quinquies.

 

     Art. 25. Requisiti generali per l'accesso

1. Per accedere all'impiego regionale è necessario possedere i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, di uno degli stati membri dell’Unione europea (UE) o di paesi terzi a condizione che vi sia la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Per i cittadini di stati membri dell’UE o di paesi terzi è inoltre necessaria un’adeguata conoscenza della lingua italiana, da accertare nel corso dello svolgimento delle prove;

b) maggiore età;

c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l’impiego;

d) titolo di studio prescritto dal bando.

2. I cittadini degli stati membri dell’UE o di paesi terzi di cui al comma 1, lettera a), possono accedere all’impiego regionale nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

3. Non possono accedere all'impiego regionale coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego ovvero licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

4. Il dirigente competente in materia di reclutamento del personale valuta, nei confronti di coloro che sono stati dichiarati decaduti dall’impiego ai sensi dell’articolo 127, comma primo, lettera d) del decreto del Presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), la proporzione tra la gravità del comportamento che ha determinato la decadenza e il divieto di concorrere all’impiego regionale, fatti salvi i casi in cui il dipendente abbia prodotto documenti falsi o abbia dichiarato falsamente il possesso di titoli di studio.

 

     Art. 26. Titoli di studio

1. I titoli di studio per l’accesso dall’esterno all’impiego regionale sono i seguenti:

a) categoria A: assolvimento dell’obbligo scolastico;

b) categoria B: licenza della scuola dell’obbligo e abilitazione ovvero specializzazione   professionale se richieste;

c) categoria C: diploma di scuola secondaria superiore;

d) categoria D:

1) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D1: laurea o laurea magistrale, come disciplinate dall’ordinamento vigente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere;

2) profili professionali collocati nella posizione economica di accesso D3: laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente ovvero titolo equivalente, fatti salvi ulteriori titoli che siano necessari per le specifiche funzioni da svolgere.

2. Per licenza della scuola dell’obbligo si intende anche la licenza elementare conseguita anteriormente all’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 (Istituzione e ordinamento della scuola media statale).

3. I bandi di selezione per la categoria B possono prevedere, con riferimento a mansioni specifiche che presuppongono necessariamente il possesso di specializzazione professionale, che la stessa sia acquisibile anche attraverso esperienze di lavoro.

3 bis. Abrogato.

4. I titoli di studio dei cittadini degli stati membri dell’UE sono ammessi previo riconoscimento da parte della competente autorità statale. Il riconoscimento dei titoli di studio dei cittadini stranieri provenienti da paesi terzi, di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), avviene ai sensi della normativa statale vigente.

 

     Art. 27. Posti disponibili da coprire mediante selezione

1. Si considerano posti disponibili da coprire mediante selezione sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali per effetto dei collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi. Questi ultimi sono conferiti al verificarsi delle singole vacanze qualora la selezione venga conclusa prima.

1 bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l’amministrazione può coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

1 ter. Ai fini di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, l’amministrazione pubblica sul sito istituzionale l’elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l’esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire. Per motivate esigenze dell'amministrazione il termine di presentazione delle domande di trasferimento può essere ridotto a quindici giorni.

1 quater. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.

1 quinquies. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni è comunque subordinato all’assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell’articolo 24, comma 8, e al consenso da parte dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L’amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1 ter contestualmente alle verifiche di cui all’articolo 24, comma 8.

 

     Art. 28. Graduatorie delle selezioni pubbliche

1. Le graduatorie delle selezioni pubbliche sono pubblicate sul BURT e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

2. I termini di validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche sono definiti in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale di riferimento.

3. Le graduatorie possono essere utilizzate, nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti previste dalla legge, per gli ulteriori posti di pari categoria che si dovessero rendere vacanti e disponibili nel periodo di validità delle stesse.

4. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato sono utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo determinato, anche in via reiterata.

4 bis. Le graduatorie a tempo determinato sono utilizzate solo in caso di assenza di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in corso di validità ed utilizzabili per il medesimo profilo.

4 ter. In coerenza con le disposizioni statali vigenti, non possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato con i soggetti utilmente collocati in graduatorie, anche a tempo indeterminato, che abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, se relativi alla medesima categoria.

5. La rinuncia o l’eventuale accettazione dell’assunzione a tempo determinato non comporta l’esclusione dalla graduatoria per il reclutamento a tempo indeterminato.

6. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per il reclutamento di personale a tempo parziale. La rinuncia da parte dell’idoneo comporta l’esclusione dalla graduatoria.

7. Le graduatorie delle selezioni pubbliche per il reclutamento del personale a tempo indeterminato possono essere utilizzate, previa intesa con la Regione Toscana e nel rispetto della normativa generale in materia di selezioni pubbliche, dagli enti, aziende ed agenzie regionali, dagli enti locali della Toscana, dalle aziende USL della Toscana e da altre pubbliche amministrazioni. L’eventuale rifiuto dell’assunzione da parte dell’idoneo non comporta l’esclusione dalla graduatoria.

8. La Regione può utilizzare le graduatorie delle selezioni pubbliche degli enti e delle amministrazioni di cui al comma 7, qualora la stessa non abbia proprie graduatorie in corso di validità per gli stessi profili professionali, previa intesa con gli enti medesimi.

 

     Art. 29. Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione

1. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale e tra queste e il Consiglio regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. La Regione può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria o a qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

3. La mobilità dei dipendenti tra le strutture di vertice della Giunta regionale è disposta dal Direttore generale. La mobilità dei dipendenti dalla struttura organizzativa della Giunta regionale alla struttura organizzativa del Consiglio regionale è disposta dal Direttore generale, previa intesa con il Segretario generale e viceversa.

4. La Regione può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.

5. Il personale regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri finanziari connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale regionale funzionalmente opera.

6. Il comando di cui al comma 5, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.

7. La Regione può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i  relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale.

8. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il  personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.

9. La Regione, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.

9 bis. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione, l’assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private, previo assenso del personale interessato. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico dell’ente o impresa a cui il personale regionale è assegnato. La durata dell’assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo e non può superare cinque anni. L’assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta.

9 ter. La Regione, sulla base di appositi protocolli, può utilizzare personale in assegnazione temporanea proveniente da altre pubbliche amministrazioni. Il personale conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione. I relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La durata dell’assegnazione temporanea è definita entro il periodo di vigenza del protocollo e non può superare cinque anni. L’assegnazione temporanea è rinnovabile una sola volta.

9 quater. Il posto in dotazione organica del dipendente regionale in assegnazione temporanea resta indisponibile per tutta la durata della stessa. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso la Regione non ricopre posti in dotazione organica e non rileva ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 18 bis.

10. Il dipendente regionale a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa senza assegni per instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato presso altra pubblica amministrazione nei casi previsti dai CCNL o da specifiche disposizioni normative nazionali, previa intesa scritta tra gli enti.

11. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa senza assegni qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) oppure per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata massima triennale presso le istituzioni dell’UE.

 

CAPO IV - Incarichi extraimpiego dei dipendenti

 

     Art. 30. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo individuano i principi generali per lo svolgimento di incarichi extraimpiego, retribuiti e non, dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Giunta e del Consiglio regionale, ad eccezione di quelli con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, fermo restando quanto previsto al comma 2.

2. Per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale disciplinano le modalità per lo svolgimento di altra attività lavorativa. Sono fatte salve le ipotesi di incompatibilità previste per tali dipendenti dalla normativa statale, alle quali si applica la procedura prevista all’articolo 31, commi 2 e 2 bis.

3. Le disposizioni del presente capo trovano applicazione nei confronti dei dipendenti, non inquadrati nel ruolo unico regionale, degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, salva diversa regolamentazione da parte degli stessi.

 

     Art. 31. Attività incompatibili

1. Il dipendente non può:

a) esercitare alcun commercio o industria o assumere impieghi alle dipendenze di privati o enti pubblici;

b) assumere cariche in società a capitale interamente privato anche se a titolo gratuito;

c) assumere le cariche di amministratore unico o delegato, di presidente del collegio dei revisori di società a capitale pubblico o a partecipazione pubblica, nonché di aziende di enti locali;

d) esercitare alcuna professione o svolgere incarichi professionali retribuiti, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 33.

d bis) svolgere ogni altro incarico o attività incompatibili per espressa previsione di disposizioni nazionali vigenti.

2. Il dipendente che eserciti attività o assuma incarichi in violazione del presente articolo è diffidato dal Direttore generale o direttore di assegnazione o, per i dipendenti del Consiglio regionale, dal Segretario Generale, a cessare dalla situazione di incompatibilità entro il termine indicato all’articolo 63 del d.p.r. 3/1957.

2 bis. Qualora, nel termine indicato al comma 2, la situazione di incompatibilità non sia cessata, il soggetto che ha provveduto alla diffida ne dà comunicazione al dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di amministrazione del personale, che provvede alla dichiarazione di decadenza.

 

     Art. 32. Attività extraimpiego compatibili

1. Il dipendente può svolgere, fermi restando i divieti di cui all’articolo 31, le attività extraimpiego che concretano la libera manifestazione del pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Rientrano, in particolare, tra tali attività extraimpiego:

a) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) l’utilizzazione economica come autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c) la partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore.

c bis) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione, nonché l'attività di docenza e di ricerca scientifica.

2. Ai dipendenti cui è attribuito il profilo di funzionario giornalista pubblico il comma 1 si applica limitatamente alle attività extraimpiego di cui alle lettere b), c) e c) bis.

3. Possono altresì essere svolti:

a) gli incarichi per lo svolgimento dei quali le norme vigenti prevedono per il dipendente la collocazione in aspettativa o fuori ruolo;

b) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

4. Le attività extraimpiego indicate al comma 1 che il dipendente intende svolgere, qualora comportino un compenso, sono comunicate all’amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 69.

 

     Art. 33. Incarichi extraimpiego autorizzabili

1. Il dipendente può essere autorizzato all’assunzione di:

a) incarichi extraimpiego esterni saltuari o temporanei, per i quali sia o meno previsto un compenso sotto qualsiasi forma, conferiti da altre pubbliche amministrazioni o da soggetti privati, che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso;

b) cariche in società pubbliche o a partecipazione pubblica, cooperative, società sportive dilettantistiche, associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e fondazioni, per le quali sia previsto un compenso sotto qualsiasi forma, che non siano in conflitto con l’attività di lavoro svolta dal dipendente stesso.

2. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:

a) i criteri di individuazione degli incarichi extraimpiego e delle cariche di cui al comma 1, tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione:

1) natura dell’incarico extraimpiego;

2) durata, tempi e modi di espletamento dell’incarico extraimpiego;

3) sussistenza di altre autorizzazioni e di altri incarichi extraimpiego conferiti dalla Regione ai sensi dell’articolo 34.

b) modalità e tempi per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1.

3. I dipendenti della Giunta regionale sono autorizzati all’assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1 dal Direttore generale o direttore di assegnazione. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all’articolo 40, ivi compresi i responsabili, è autorizzato dal Direttore generale. Per i dipendenti del Consiglio regionale le autorizzazioni sono rilasciate dal Segretario generale, secondo quanto disposto dalla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’assemblea legislativa regionale) e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

3 bis. Il Direttore generale e i direttori della Giunta regionale possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale all’assunzione degli incarichi extraimpiego e delle cariche indicate al comma 1, ove conferiti a titolo gratuito.

4. [Abrogato].

5. Il dirigente competente in materia di attività extra impiego effettua le segnalazioni per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 53, commi 7 bis e 9, del d.lgs. 165/2001.

6. L’atto di autorizzazione dichiara la conciliabilità dell’incarico extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio ed esclude il conflitto tra l'incarico da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente. La conciliabilità è valutata anche tenendo conto del conflitto di interesse potenziale ai sensi dell'articolo 53, commi 5 e 7, del d.lgs. 165/2001.

7. Il rilascio dell’autorizzazione è negato qualora i compensi per l’assunzione dell'incarico extraimpiego per il quale si richiede l’autorizzazione esorbitino dal limite annuo previsto all'articolo 34 bis.

8. Il dipendente presenta nuova richiesta di autorizzazione per ogni modifica degli elementi inerenti alla natura dell’incarico extraimpiego e al soggetto committente.

9. Il dipendente presenta richiesta di integrazione dell'autorizzazione precedentemente rilasciata per ogni modifica inerente alla durata dell’incarico extraimpiego e all'incremento del compenso.

10. Il regolamento di cui all’articolo 69 definisce i criteri di valutazione della conciliabilità dell’incarico extraimpiego sulla base dei seguenti elementi:

a) connessione con i compiti del dipendente e con le competenze delle strutture della Giunta regionale o della pubblica amministrazione presso cui il dipendente stesso presta servizio;

b) sussistenza di finanziamenti regionali erogati dalla struttura regionale presso la quale il dipendente svolge le sue mansioni e connessi all'incarico extraimpiego per il cui svolgimento il dipendente chiede l’autorizzazione.

 

     Art. 33 bis. Adempimenti inerenti agli incarichi extraimpiego privi di compenso

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, comma 4, il dipendente comunica all’amministrazione regionale gli incarichi extraimpiego privi di compenso che intende svolgere, anche con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali, in associazioni od organismi comunque denominati, non aventi finalità lucrative.

2. Non sono soggette a comunicazione le attività prive di compenso che il dipendente svolge per le organizzazioni di volontariato, fatta eccezione per quelle che comportano lo svolgimento di ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali che rimangono soggette agli obblighi del comma 1.

3. Gli incarichi extraimpiego di cui al comma 1 sono comunicati all’amministrazione con le modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 69 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale.

 

     Art. 34. Incarichi extraimpiego conferiti ai dipendenti regionali

1. Al dipendente possono essere conferiti incarichi extraimpiego non ricompresi negli ordinari compiti di ufficio.

2. Spetta agli organi di direzione politica il conferimento di incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta regionale e del Consiglio regionale in seno ad enti ed organismi esterni.

3. Spetta al direttore competente in materia di personale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna. Spetta al Segretario generale del Consiglio regionale il conferimento degli incarichi extraimpiego di valenza interna del Consiglio regionale.

4. Gli incarichi extraimpiego dei dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale derivanti dalle nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale non necessitano della preventiva autorizzazione di cui all’articolo 33.

5. Il regolamento di cui all’articolo 69 e il regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale definiscono:

a) limiti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi extraimpiego in rappresentanza e per conto della Giunta, tenuto conto di quanto previsto dai CCNL, con particolare riferimento a:

1) obblighi dell’incaricato;

2) conciliabilità degli incarichi extraimpiego con il regolare espletamento dei compiti d’ufficio e insussistenza del conflitto di interessi.

b) gli incarichi extraimpiego o le tipologie di incarichi extraimpiego aventi valenza interna di cui al comma 3 che non siano già previsti espressamente da legge o altra fonte normativa, nonché l’istituzione dei relativi registri regionali;

c) limiti e criteri per il riconoscimento di rimborsi spese per gli incarichi di docenza e tutoraggio, svolti al di fuori dell’orario di lavoro;

d) gli incarichi extraimpiego in rappresentanza delle regioni o in qualità di esperti regionali, su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ovvero, su segnalazione del Presidente o di un componente della Giunta regionale, in seno a comitati o organismi a composizione mista Stato-regioni.

 

     Art. 34 bis. Limiti dei compensi

1. Tutti gli incarichi extraimpiego conferiti, direttamente o su designazione dell'amministrazione, e autorizzati al personale non dirigente nell’anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Tutti gli incarichi extraimpiego autorizzati ai dirigenti e ai responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo di cui all’articolo 41 nell’anno solare non possono comportare complessivamente un compenso annuale superiore al 15 per cento del trattamento economico complessivo percepito dagli stessi alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano ai responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale di cui all’articolo 50, ai quali è attribuito il trattamento economico di cui all’articolo 51, comma 5, e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri. Al restante personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e delle strutture dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni del comma 1.

4. Il trattamento economico dei dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti agli stessi, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione o su designazione della stessa. I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione regionale e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

5. Per il personale che, nell'anno precedente alla richiesta di autorizzazione, abbia avuto un rapporto di lavoro part-time o sia stato collocato in aspettativa o comunque assente per legittima causa, i limiti previsti ai commi 1 e 2 sono determinati con riferimento al trattamento economico lordo in godimento.

6. Tutti i compensi lordi indicati negli atti di autorizzazione e di conferimento dell'anno di riferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

7. Per gli incarichi extraimpiego a carattere pluriennale le quote annuali del compenso indicate negli atti di autorizzazione e di conferimento concorrono al raggiungimento dei limiti previsti ai commi 1 e 2.

8. La quota di compenso che eccede la somma autorizzata, benché entro i limiti previsti ai commi 1 e 2, è versata all’amministrazione direttamente dal committente o, se già percepita, dal dipendente.

9. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego previsti all’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.

10. I compensi relativi agli incarichi extraimpiego indicati all'articolo 34, comma 5, lettera d), concorrono al raggiungimento del limite annuo dei compensi.

 

CAPO V - Azioni positive per le dipendenti regionali

 

     Art. 35. Pari opportunità, valorizzazione del benessere del personale e assenza di discriminazioni

1. La Regione persegue una politica di pari opportunità e parità di genere nell'accesso all’impiego e durante il rapporto di lavoro mediante azioni positive, volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle dipendenti nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

 

     Art. 36. Piano delle azioni positive

1. La Giunta regionale approva, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, il piano delle azioni positive diretto specificamente a:

a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività e nelle posizioni lavorative ove sussiste un divario di genere;

b) favorire un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro per meglio conciliare la vita familiare con la vita lavorativa;

c) agevolare il reinserimento delle lavoratrici al rientro dal congedo per maternità, anche attraverso il mantenimento delle proprie mansioni o di mansioni equivalenti e l'accesso alla formazione;

d) attivare, nella gestione delle risorse umane, comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere;

e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta e molestie sessuali.

2. Il piano di cui al comma 1 si applica ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.

 

     Art. 37. Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive

1. Il piano delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornato annualmente in coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 69.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sulla base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituito ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, in raccordo con il Consigliere regionale di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con la Commissione regionale per le pari opportunità di cui alla legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità) e con le strutture regionali competenti in materia.

3. Il piano delle azioni positive è trasmesso al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed è portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti regionali.

 

     Art. 38. Informazioni sulle azioni positive e rapporto sulla situazione del personale

1. [Abrogato].

2. La direzione competente in materia di personale e di pari opportunità predispone un rapporto annuale sulla situazione e sulle dinamiche del personale maschile e femminile della Regione e sullo stato di attuazione delle azioni positive.

3. Il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso alla Giunta regionale, al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, alla Commissione regionale per le pari opportunità, al Consigliere regionale di parità ed alle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 39. Finanziamenti

1. Il bilancio regionale finanzia le attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità proposti dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e le azioni positive non riconducibili a attività regionali già finanziate da appositi stanziamenti regionali. La Regione ricerca i collegamenti a livello europeo e nazionale al fine di utilizzare i fondi delle rispettive programmazioni.

 

CAPO VI - Ordinamento delle strutture di supporto agli organi di governo della Regione

 

     Art. 40. Strutture di supporto agli organi di governo

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne. Il Presidente della Giunta regionale dispone altresì, all’interno del proprio ufficio di gabinetto, del portavoce di cui all’articolo 43.

2. Il Vicepresidente della Giunta regionale e ciascun componente della Giunta regionale dispongono di un ufficio di segreteria organizzativa per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria particolare e le relazioni interne ed esterne.

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura organizzativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il Direttore generale e i direttori.

3 bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale.

4. Per ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, lo stanziamento utilizzabile per il reclutamento del personale a tempo determinato delle strutture di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e ne determina altresì la relativa dotazione organica. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni assunte con la deliberazione adottata nella precedente legislatura, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al presente comma.

4 bis. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2 e di cui all’articolo 43, si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo, del d.l. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

     Art. 41. Responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Gli incarichi di responsabile dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio di segreteria organizzativa del Presidente della Giunta regionale sono disposti con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria organizzativa del Vicepresidente e degli assessori sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta nominativa degli amministratori interessati.

2. Il responsabile delle strutture di supporto può essere scelto:

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

c bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche, mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti regionali a tempo indeterminato preposti alle strutture speciali di supporto.

4. Il responsabile dell’ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale adotta gli atti concernenti le spese di rappresentanza, di cerimoniale e di patrocinio del Presidente stesso.

 

     Art. 42. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente.

2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento. In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell’interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7.

4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.

5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell’anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell’incarico.

8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei responsabili delle strutture di supporto.

9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui.

10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9.

12. L’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 43. Portavoce del Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per l’intera durata del proprio mandato, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

2. Il Portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell'incarico.

3. L’incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Il rapporto di lavoro del Portavoce si costituisce con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile e che si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o per revoca dell’incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al Portavoce è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità ed il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. Il trattamento economico del Portavoce è pari a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.

6. Qualora il Portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 4.

7. L’incarico di Portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

 

     Art. 44. Personale delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Il personale assegnato alle strutture di cui all’articolo 40 può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo con contratto a tempo determinato, pieno o parziale, oppure mediante comando alla Regione;

c) tra i soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

1 bis. Il personale con mansioni di autista è assegnato all'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale ed è scelto con le modalità di cui al comma 1. Tale personale può essere scelto tra soggetti di cui al comma 1, lettera c), nel limite percentuale massimo del 10 per cento sul numero degli autisti previsti nella dotazione organica della Giunta regionale. Il numero è arrotondato per difetto nel caso di decimale inferiore alla metà dell’unità di riferimento e per eccesso in caso di superamento di detta soglia.

2. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciale di supporto.

3. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), termina alla scadenza del mandato del relativo amministratore e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente e di ciascun componente la Giunta regionale. In tale ultimo caso all’interessato è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

4. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell’interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria lo stesso fa parte, venga assegnato all’ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

4 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 4, e dall'articolo 56, comma 7.

5. Per gli uffici di segreteria il numero di personale a tempo determinato, escluso il responsabile, non può essere superiore al 50 per cento dei posti assegnati, con arrotondamento all’unità superiore.

5 bis. Per l'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il numero di personale a tempo determinato di cui al comma 5 è definito con esclusione, oltre che del responsabile, anche del contingente di personale di cui al comma 1 bis.

6. Entro novanta giorni dall'insediamento la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 1, lettere b) e c), i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti.

6 bis. Nell'ambito del personale di cui all'articolo 40, comma 1, su richiesta nominativa del Presidente basata su un rapporto di tipo fiduciario, possono essere reclutati, a supporto del  Presidente medesimo, consiglieri con esperienza in specifici ambiti delle politiche regionali. Il trattamento economico onnicomprensivo spettante ai predetti dipendenti, determinato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 42, comma 8, non può essere superiore a quello definito per i responsabili degli uffici di segreteria di cui all'articolo 42, comma 10.

7. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

7 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all’articolo 41.

8. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto ai ruoli regionali. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 45. Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organi di governo

1. Al personale di cui all’articolo 44, fatta eccezione per i relativi responsabili, è corrisposto mensilmente per tutta la durata dell’assegnazione, per le peculiarità dell’attività svolta, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l’attribuzione di ogni altro beneficio economico.

 

     Art. 46. Forme di supporto all’esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di propria competenza, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione a titolo consultivo di speciali comitati o nuclei di valutazione da essa costituiti.

2. I comitati o nuclei di valutazione di cui al comma 1 operano su impulso del Presidente della Giunta regionale, in raccordo con la Direzione generale della Giunta e sono composti da dirigenti a tempo indeterminato ed eventualmente da esperti di particolare qualificazione, scelti fra docenti universitari, professionisti iscritti negli appositi albi, dirigenti pubblici e privati.

3. I componenti della Giunta regionale possono fruire di interventi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze necessarie all’efficace ed efficiente svolgimento delle proprie funzioni.

 

     Art. 47. Prestazioni esterne

1. La Giunta regionale, nell’ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi, su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuiti.

2. All’inizio di ogni legislatura la Giunta regionale individua con propria deliberazione il numero massimo degli esperti per ciascun anno di legislatura e i criteri per la scelta degli stessi, fermo restando la necessità del possesso da parte degli esperti di idonee e comprovate esperienze rispetto all’incarico da ricoprire.

 

CAPO VII - Disposizioni organizzative relative al Consiglio regionale

SEZIONE I - Disposizioni generali

 

     Art. 48. Coordinamento con le disposizioni sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale

1. Il presente capo, per quanto non previsto dalla l.r. 4/2008 e dal regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale, disciplina l’organizzazione e l’ordinamento del personale assegnato alla struttura organizzativa del Consiglio regionale, alle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale e ai gruppi consiliari.

 

SEZIONE II - Ordinamento delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

 

     Art. 49. Strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un ufficio di gabinetto per lo svolgimento delle funzioni di diretto supporto, ivi comprese le attività di segreteria organizzativa  e le relazioni interne ed esterne.

2. Ciascun componente dell’Ufficio di presidenza, il Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, ove istituito,  nonché ciascun gruppo consiliare dispongono di propri uffici di segreteria organizzativa, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.

3. Il raccordo con i dirigenti della struttura operativa, ai quali compete comunque la direzione finanziaria, tecnica e amministrativa, è realizzato tramite il segretario generale.

4. Per ogni legislatura, il Consiglio regionale, entro novanta giorni dall'insediamento, determina con propria deliberazione, modificabile nel corso della legislatura, su proposta dell’Ufficio di Presidenza la dotazione di personale che può essere assegnata agli uffici di cui ai commi 1 e 2 ed il relativo trattamento economico che comprende, per il personale con trattamento economico non equiparato a dirigente, la corresponsione mensile, per tutta la durata dell'assegnazione, a fronte dell'attività svolta, di uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l’eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Fino all'adozione di tale provvedimento si applicano le determinazioni adottate nella precedente legislatura con la corrispondente deliberazione.

4 bis. La spesa complessiva per il personale che può essere assegnato alle strutture di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere i seguenti limiti:

a) per l’ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio e gli uffici di segreteria dei componenti dell’Ufficio di presidenza nonché del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il limite disposto dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122;

b) per gli uffici di segreteria dei gruppi consiliari, il limite disposto dall’articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 83 (Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012).

4 bis 1. Al personale degli uffici di cui ai commi 1 e 2, si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010.

4 ter. In sede di prima applicazione, al fine di assicurare nella decima legislatura regionale l’operatività iniziale delle strutture di supporto di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente comma, modifica la deliberazione vigente nella nona legislatura, nei limiti di spesa di cui al comma 4 bis, con decorrenza dalla seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

 

     Art. 49 bis. Criteri prioritari di selezione del personale

1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, è individuato prioritariamente, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha maturato esperienza lavorativa presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale nell’ultima legislatura.

2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le segreterie di cui al comma 1 nel corso dell’ultima legislatura.

3. L'elenco reca per ogni nominativo:

a) dati anagrafici;

b) titoli di studio;

c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;

d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;

e) ulteriori esperienze lavorative;

f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.

4. Nella legislatura successiva, i gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco, fino ad esaurimento dello stesso, per una quota non inferiore al 40 per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata.

5. La disposizione del comma 4, non si applica ai gruppi composti da un solo consigliere, né ai singoli componenti del gruppo misto, per i quali il finanziamento disponibile non consente di individuare più di una unità di personale di segreteria.

6. In caso di cessazione anticipata della legislatura, l'elenco è formato alla data di cessazione della legislatura.

6 bis. Il presente articolo non si applica al responsabile dell’Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e agli autisti assegnati al medesimo Ufficio.

 

     Art. 50. Responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. L’incarico di responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale è disposto con decreto del Presidente stesso. Gli incarichi di responsabile degli uffici di segreteria dei componenti l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale dell’ufficio di segreteria del Portavoce dell’opposizione di cui all’articolo 10, comma 2 dello Statuto, ove istituito, sono disposti su richiesta nominativa di ciascun interessato.

2. Il responsabile della struttura di supporto del Presidente del Consiglio, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis, può essere scelto:

a) fra i dirigenti ed il personale regionale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D;

b) fra i dirigenti ed il personale appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;

c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

c bis) fra i dirigenti e il personale a tempo indeterminato appartenente alla categoria D di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche mediante comando alla Regione. Il comando cessa con la cessazione dell'incarico.

2 bis. Il responsabile delle strutture di supporto dei componenti dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell'opposizione, ove istituito, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis, può essere scelto: fra i soggetti indicati al comma 2 limitatamente, nel caso delle lettere a), b) e c bis), al personale appartenente alla categoria D o corrispondente.

3. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

 

     Art. 51. Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 2, lettere a) b) e c):

a) si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell'Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione;

b) è rinnovabile;

c) si risolve di diritto rispettivamente con l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio regionale, del nuovo Ufficio di presidenza, del nuovo Portavoce dell’opposizione;

d) si risolve per la cessazione a qualunque titolo dei rispettivi soggetti  proponenti.

2. Il contratto di cui al comma 1 può essere risolto in qualunque momento da parte del Presidente, del componente dell’Ufficio di presidenza o del Portavoce dell’opposizione. In tal caso il dipendente cessa il proprio servizio dalla data del licenziamento e allo stesso viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute.

2 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 2, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell’interessato e del Presidente, del Portavoce dell’opposizione o del componente dell’Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria è responsabile, venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell’opposizione, di un altro componente dell’Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, commi 1 e 2.

4. [Abrogato].

5. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti di settore di maggiore complessità di cui all'articolo 20 della l.r. 4/2008 con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione.

6. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei vicepresidenti il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica più elevata.

6 bis. Per i responsabili degli uffici di segreteria dei segretari dell’Ufficio di presidenza e del Portavoce dell’opposizione, ove istituito, il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante al personale di categoria D di posizione economica iniziale.

7. [Abrogato]

8. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera a) la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto, a cura della struttura competente in ordine a quest’ultimo.

9. All’instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui all’articolo 50, comma 2, lettere b) e c), provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008.

10. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell’anzianità di servizio nella categoria o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente regionale a tempo indeterminato è riassunto automaticamente nella categoria o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata nella medesima categoria o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

11. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 50, comma 2, lettera b) la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.

12. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell’incarico.

13. L’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 52. Portavoce o responsabile delle relazioni istituzionali del Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per l’intera durata in carica, di un portavoce o di un responsabile delle relazioni istituzionali o di entrambe le figure, anche esterni all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione, per la gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale o con gli organi di informazione.

2. Il portavoce è scelto tra giornalisti o tra soggetti in possesso di una professionalità idonea allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1  e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell’incarico.

3. L’incarico è disposto con decreto del Presidente del Consiglio regionale.

3 bis. Al personale di cui al comma 1 si applica l’articolo 5, comma 5, secondo periodo del d.l. 78/2010.

4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del Presidente o in caso di revoca dell’incarico da parte dello stesso. In tale ultimo caso al portavoce è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

5. Il trattamento economico è determinato con la deliberazione di cui all’articolo 49, commi 4 e 4 bis, nel rispetto dei limiti di spesa ivi richiamati.

7. Qualora il portavoce o il responsabile delle relazioni istituzionali sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51.

8. L’incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

 

     Art. 53. Personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

1. Il personale assegnato agli uffici di cui all’articolo 49, commi 1 e 2, ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis,  può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione Toscana;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;

c) tra soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, reclutati con le modalità di cui all’articolo 44, comma 1, con contratto a tempo determinato, pieno o parziale.

1 bis. Gli autisti in servizio a tempo indeterminato sono assegnati all'Ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio regionale. Tale personale è scelto con le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, lettere a) e b), e ad esso, in deroga all’articolo 53, comma 8 bis, non si applica l’articolo 51, comma 8.

2. [Abrogato].

3. Agli adempimenti relativi all’instaurazione ed alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008.

4. Il contratto di lavoro del personale di cui al comma 1 ha una durata pari alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e può essere risolto in qualsiasi momento da parte del Presidente del Consiglio, di ciascun componente dell’Ufficio di presidenza o del Portavoce dell’opposizione. In tale caso all’interessato è corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

4 bis. Il contratto di lavoro di cui al comma 4, è prorogato nei confronti del personale che viene confermato nel rapporto alla scadenza dell'Ufficio di presidenza previsto dall'articolo 14, comma 3, dello Statuto per una durata non superiore alla durata in carica del Presidente del Consiglio regionale, del componente dell'Ufficio presidenza e del Portavoce dell'opposizione.

5. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell’interessato e del Presidente, del portavoce dell’opposizione o del componente dell’Ufficio di presidenza del cui ufficio di segreteria fa parte, venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente, del Portavoce dell’opposizione, di un altro componente dell’Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare oppure qualora, previo consenso dell’interessato, sia trasformata la tipologia del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

5 bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 44, comma 3.

6. Il trattamento, normativo e disciplinare del personale di cui al comma 1, è disciplinato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato in quanto applicabili.

6 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all’articolo 50.

7. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al presente articolo non consente il passaggio diretto al ruolo regionale. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

8. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato preposto alle strutture speciali di supporto.

8 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 8, 10 e 12.

 

     Art. 54. Indennità per il personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale

[Abrogato].

 

SEZIONE III - Strutture dei gruppi consiliari e personale assegnato

 

     Art. 55. Segreterie dei gruppi consiliari

1. Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per lo svolgimento di funzioni di diretto supporto la cui dotazione organica è individuata con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.

2. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, le dotazioni di personale dei gruppi consiliari variati o nuovi sono rideterminate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, in modo da non eccedere complessivamente il limite di spesa di cui all'articolo 49, comma 4 bis, lettera b).

3. [Abrogato]

5. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nella rideterminazione degli organici di cui al comma 2, tiene conto delle circostanze che hanno determinato la variazione e osserva comunque criteri di proporzionalità tra l’assegnazione del personale e il numero dei consiglieri aderenti ai gruppi variati nella composizione e di nuova costituzione.

6. Nel caso di fusione di più gruppi consiliari durante la legislatura il gruppo consiliare unificato ha una dotazione organica pari alla somma numerica delle dotazioni di personale dei gruppi consiliari originari, ferma restando l’unicità della figura del responsabile di segreteria del nuovo gruppo.

 

     Art. 56. Disposizioni sul personale delle segreterie dei gruppi consiliari

1. Il personale assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari ferma restando l'applicazione dell'articolo 49 bis  può essere scelto:

a) tra il personale regionale a tempo indeterminato;

b) tra il personale a tempo indeterminato dipendente di altra pubblica amministrazione, previo collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, reclutato con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza non consenta il collocamento in aspettativa o in posizione di fuori ruolo, il personale è reclutato mediante comando presso la Regione;

c) tra soggetti non dipendenti  da pubbliche amministrazioni.

2. Abrogato.

3. Il personale di cui al comma 1 è posto alle dirette dipendenze funzionali dei presidenti dei gruppi consiliari.

4. Nella dotazione organica di provenienza è mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello del personale regionale a tempo indeterminato assegnato agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari. I dipendenti sono ricollocati nel contingente di personale di provenienza della Giunta o del Consiglio a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale o in qualunque momento su proposta del presidente del gruppo.

5. Il personale di cui al comma 1, lettera b) comandato è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

6. Agli adempimenti relativi all’instaurazione e risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, del personale di cui al comma 1, provvede la struttura individuata, a tali fini, dalle intese di cui all’articolo 29, comma 6, della l.r. 4/2008. Il reclutamento avviene su richiesta di ciascun presidente di gruppo e nei limiti della dotazione organica di ogni gruppo stabilita con la deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4.

7. Il contratto di cui al comma 6 può comunque essere risolto in qualunque momento da parte del presidente del gruppo e in tal caso il dipendente cessa il proprio servizio presso il gruppo a decorrere dalla data di licenziamento e allo stesso viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispondente economico delle ferie maturate e non godute.

8. Il contratto di cui al comma 6 non si risolve e si provvede alla sua integrazione, ferma restando la durata complessiva del contratto e acquisito il preventivo consenso dell’interessato, nei seguenti casi:

a) qualora il personale venga chiamato a far parte dell’ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell’opposizione o di un altro componente dell’Ufficio di presidenza;

b) qualora il personale venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa;

c) qualora il rapporto di lavoro sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;

d) qualora siano modificate le responsabilità previste nel contratto originario in coerenza con i contenuti professionali di esso.

9. Il contratto di lavoro del personale a tempo determinato assegnato ai gruppi consiliari si risolve a far data dal giorno precedente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale ed in caso di scioglimento del gruppo.

10. Il contratto di cui al comma 9 non si risolve qualora lo scioglimento del gruppo sia conseguente alla fusione di uno o più gruppi o dia luogo alla nascita di un nuovo gruppo ovvero il personale sia richiesto dal capogruppo di un gruppo già esistente o da uno dei soggetti di cui all’articolo 49, comma 2. In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.

11. La disposizione di cui al comma 10 trova applicazione solo nel caso in cui il capogruppo originario presti il proprio consenso.

12. L’assegnazione al gruppo è subordinata alla preventiva acquisizione dell’assenso scritto dell’interessato da parte del presidente del nuovo gruppo.

13. L’assunzione a tempo determinato del personale di cui al comma 1, lettere b) e c) non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

14. È vietata qualsiasi forma di reclutamento di personale da parte dei gruppi consiliari che configuri l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato, anche a termine.

14 bis. Al personale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 8, 10 e 12.

 

     Art. 57. Rapporto di lavoro del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari

1. La definizione delle modalità di svolgimento dell’orario di lavoro del personale dei gruppi consiliari compete, tenuto conto delle esigenze dei rispettivi presidenti, ai responsabili di segreteria dei gruppi stessi. Tali responsabili sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti per il personale regionale.

2. Il trattamento, normativo e disciplinare del personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale a tempo indeterminato, in quanto applicabili.

2 bis. Le funzioni disciplinari nei confronti del personale di cui al presente articolo, sono esercitate dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su iniziativa del responsabile di cui all’articolo 58.

 

     Art. 58. Responsabile di segreteria dei gruppi consiliari

1. Alla segreteria di ciascun gruppo consiliare è preposto un responsabile, scelto tra il personale di cui all’articolo 56, comma 1. Nei casi in cui il responsabile non sia dipendente regionale, l’incarico è attribuito previo comando alla Regione Toscana ovvero con contratto di diritto privato a tempo determinato, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari.

2. Al responsabile della segreteria di ciascun gruppo consiliare spetta il trattamento economico non superiore a quella spettante ai dipendenti regionali inquadrati nella categoria D,   salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Al responsabile della segreteria dei gruppi consiliari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51, commi da 8 a 13 e 56. Nel caso di gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri, al responsabile della segreteria spetta, fermo restando il limite complessivo di spesa per l’insieme del personale del gruppo ai sensi della normativa nazionale vigente, il trattamento economico previsto per i dirigenti del Consiglio regionale responsabili delle strutture di minore complessità con riferimento alla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50, commi 2 e 3, e 51, commi da 8 a 13.

 

     Art. 59. Struttura speciale di segreteria del gruppo misto

1. Per il gruppo misto, di cui all’articolo 16, comma 3, dello Statuto, il personale di segreteria è costituito da una unità di personale per ogni consigliere componente del gruppo, individuata su richiesta nominativa del componente stesso, nei limiti di spesa di cui all’articolo 8 della l.r. 83/2012.

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 55 a 58, le funzioni del presidente del gruppo previste dall’articolo 56, sono attribuite, nei confronti di ciascuna unità di personale di cui al comma 1, al componente del gruppo misto che ha fatto richiesta di tale unità di personale.

 

SEZIONE IV - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale)

 

     Art. 60. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 4/2008

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 4/2008 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso.

2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l’attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l’oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell’attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.”.

 

     Art. 61. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 4/2008

1. La lettera j) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 4/2008 è sostituita dalla seguente:

“j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale, ivi compresi i dirigenti, su proposta del direttore dell’area di assegnazione, nonché nei confronti dei responsabili delle strutture di supporto degli organi del Consiglio regionale e, su proposta di questi ultimi, nei confronti del personale loro assegnato.”.

 

     Art. 62. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 4/2008

1. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 19 della l.r 4/2008 è sostituita dalla seguente:

“h) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti del personale direttamente assegnato alla direzione di area non appartenente alla qualifica dirigenziale e nei confronti dei dirigenti assegnati alla direzione stessa.”.

 

     Art. 63. Inserimento dell’articolo 22 bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l’articolo 22 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Gli incarichi previsti dagli articoli 19, 20 e 22 al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 15 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale, possono essere attribuiti dal segretario generale, su proposta del direttore di area di destinazione nel caso in cui l’incarico debba svolgersi all’interno della direzione di area, con contratto di diritto privato a tempo determinato, cui provvede la struttura individuata a tali fini dalle intese di cuiall’articolo 29, comma 6.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall’ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno triennale maturate in posizioni dirigenziali o nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore ai cinque anni, cessa in ogni caso dopo sessanta giorni dalla nomina del nuovo segretario generale ed è rinnovabile.

4. L’incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l’ordinamento dell’amministrazione di provenienza.”.

 

     Art. 64. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 4/2008

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 4/2008 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Ufficio di presidenza può attribuire l’incarico stesso ad un dirigente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a novanta giorni. Al dirigente incaricato non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4.

2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l’Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale a un dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato che conserva la responsabilità della propria struttura.

2 quater. Al dirigente incaricato di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.

2 quinquies. L’incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:

“5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.”.

 

     Art. 65. Inserimento dell’articolo 25 bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

“Art. 25 bis Mobilità, trasferimento e comando dei dirigenti

1. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali la mobilità è assunta come generale criterio organizzatore ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e della migliore utilizzazione delle risorse.

2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altro incarico di livello corrispondente i dirigenti a tempo indeterminato del ruolo del Consiglio regionale, sentiti i direttori di area e i dirigenti interessati.

3. La mobilità dei dirigenti a tempo indeterminato dal Consiglio alla Giunta è disposta, sentiti il dirigente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d’intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.

4. Alle modalità ed alle procedure per l’attuazione della mobilità tra il Consiglio regionale e soggetti pubblici e privati si applicano le disposizioni del regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, o, in assenza di quest’ultime, le disposizioni del regolamento della Giunta di cui all’articolo 18, comma 4, della l.r. 1/2009 intendendo in questo caso per la figura del direttore generale in materia di personale quella del segretario generale e per quelle dei direttori generali quelle dei direttori di area.

5. Il trasferimento ed il comando dei dirigenti del ruolo del Consiglio regionale presso altre amministrazioni pubbliche sono disposti dal segretario generale previo parere favorevole del direttore dell’area di appartenenza del dirigente interessato.”.

 

     Art. 66. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 4/2008

1. Dopo l’articolo 27 della l.r. 4/2008 è inserito il seguente:

“Art. 27 bis Mobilità, comando e distacco del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.

3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale, su richiesta del direttore generale competente in materia di personale d’intesa con il direttore generale della struttura di destinazione.

4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.

5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.

6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.

7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.

8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all’articolo 29, comma 6.

9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.

10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.”.

 

     Art. 67. Inserimento dell’articolo 27 ter nella l.r. 4/2008

1. Dopo l’articolo 27 bis della l.r.4/2008 è inserito il seguente:

“Art. 27 ter Attività extraimpiego del personale

1. Al personale del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui al capo IV della l.r. 1/2009 in quanto compatibili ed intendendo le funzioni di cui agli articoli 33, comma 3 e 34, comma 4 attribuite al segretario generale.

2. All’attuazione delle disposizioni previste al comma 1, il Consiglio regionale provvede con regolamento interno.

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento interno di cui al comma 2 al personale del Consiglio regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di Giunta regionale di cui all’articolo 69 della l.r. 1/2009.

4. Il Consiglio regionale provvede autonomamente agli adempimenti di cui all’articolo 53 del d.lgs.165/2001.”.

 

     Art. 68. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 4/2008

1. L’articolo 30 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 1/2009.”.

 

     Art. 68 bis. Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all’articolo 7 bis, comma 4, stimati annualmente in euro 220.000,00, si fa fronte per le annualità 2010 e 2011 con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio pluriennale 2009 – 2011 annualità 2010 e 2011.

2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si fa fronte con successive leggi di bilancio.

 

CAPO VIII - Disposizioni finali

 

     Art. 69. Regolamento

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione.

2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, se compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nel regolamento regionale 24 dicembre 1999, n. 5 (Regolamento di attuazione concernente le norme per l'accesso al ruolo unico regionale e per l'assunzione a tempo determinato) e nel disciplinare delle attività extraimpiego dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 5 luglio 2004, n. 632, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 27 febbraio 2006, n. 127.

 

     Art. 70. Disposizioni di coordinamento

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 30, comma 3, le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale, promuove a favore dei dipendenti azioni di carattere assistenziale e sociale i cui criteri e modalità attuative sono definiti con provvedimento della stessa Giunta regionale.

3. Le azioni di cui al comma 2 si applicano, di norma, anche ai dipendenti del Consiglio regionale, sentito l’Ufficio di presidenza dello stesso Consiglio.

 

     Art. 71. Disposizione transitoria

1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza della legislatura, i contratti in essere, rispettivamente, del portavoce del Presidente della Giunta regionale e del portavoce del Presidente del Consiglio regionale incaricati al momento dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 72. Modifiche alla l.r. 27/2007

1. La rubrica dell’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”) è così sostituita: “Enti ed organismi dipendenti della Regione”.

2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 27/2007 le parole “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,”.

3. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.

4. Al comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,”.

5. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale”.

6. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 27/2007 le parole: “di cui all’articolo 50 dello Statuto” sono sostituite dalle seguenti: “dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale,”.

 

     Art. 73. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) articoli 1, da 50 a 55, 78, 153, 154, 160, commi 2, 3 e 4, 161 e 164 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);

b) legge regionale 20 luglio 1992, n. 32 (Azioni positive per le dipendenti regionali);

c) legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale);

d) legge regionale 11 luglio 2000, n. 61 (Personale delle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica e personale dei gruppi consiliari: modificazioni alla l.r. 17 marzo 2000, n. 26);

e) legge regionale 11 luglio 2000, n. 62 (Modifica dell'art. 5 “Disposizioni di bilancio” della l.r. 11 luglio 2000, n. 61);

f) legge regionale 18 aprile 2001, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia organizzazione e personale”);

g) legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”) salvo quanto previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera b);

h) legge regionale 9 giugno 2005, n. 44 (Portavoce dell'opposizione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);

i) legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 (Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale” ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 “Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni” e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58);

l) legge regionale 1 marzo 2006, n. 6 (Modifica della legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5 “Disciplina del gruppo misto di cui all'articolo 16, comma 3, dello Statuto”).

2. E’ altresì abrogato l’articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).

 

     Art. 74. Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore

1. Restano in vigore le seguenti leggi e disposizioni:

a) articoli 99, 144, 149, 150, 151, 152 e 160, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale);

b) articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);

c) legge regionale 3 maggio 2007, n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 ‘Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale’”).

 

     Art. 74 bis. Attuazione di disposizioni statali in ordine alla validità delle graduatorie concorsuali prorogate [2]

1. I termini di validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalla Regione Toscana, prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), cessano di avere efficacia con il decorso del termine di validità triennale di ciascuna graduatoria, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini relativi agli anni 2005 e 2006 per i quali la Regione Toscana è stata soggetta a limitazioni delle assunzioni.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche agli enti ed organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

 

     Art. 75. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 10 maggio 2022, n. 14.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5 della L.R. 5 dicembre 2018, n. 68.