Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 27/07/1995 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione. |
Art. 2. Finalità. |
Art. 3. Organi dell’Azienda. |
Art. 4. Amministratore. |
Art. 5. Attribuzioni dell'Amministratore. |
Art. 5 bis. Direttore tecnico. |
Art. 6. Collegio dei revisori |
Art. 7. Incompatibilità. |
Art. 8. Decadenza. |
Art. 9. Sostituzione. |
Art. 10. Compensi e rimborsi spese. |
Art. 11. Piano di attività e bilancio |
Art. 12. Comitato consultivo. |
Art. 12 bis. Attribuzioni del Comitato consultivo. |
Art. 13. Vigilanza. |
Art. 14. Controllo sugli organi. |
Art. 15. Dotazione organica. |
Art. 16. Personale |
Art. 17. Finanziamento. |
Art. 18. Patrimonio. |
Art. 19. Norma transitoria. |
§ 4.1.126 - L.R. 27 luglio 1995, n. 83. [1]
Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese.
(B.U. 7 agosto 1995, n. 50).
Art. 1. Istituzione.
1. E' istituita l'Azienda regionale, denominata "Azienda Regionale Agricola di Alberese", ai fini dell'esercizio di attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile.
2. L'Azienda Regionale Agricola di Alberese è soggetto pubblico economico fornito di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, nonchè di patrimonio proprio.
1. L’Azienda:
a) svolge attività di coltivazione dei terreni di sua proprietà e di quelli assunti in affitto o in concessione da terzi;
b) esercita la selvicoltura e l’allevamento del bestiame;
c) svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e promuove azioni comuni anche con le altre aziende agricole operanti nel Parco della Maremma per la valorizzazione della produzione;
d) esercita l’agriturismo in tutte le sue forme ivi comprese quelle sportive e di ricreazione;
e) può costituire società, assumere partecipazioni in altre aziende e partecipare a cooperative e consorzi ed associazioni, aventi finalità compatibili con le attività aziendali.
2. L’Azienda può svolgere, su proposta della Giunta regionale o delle università della Toscana, attività di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, comprese le iniziative volte alla divulgazione ed alla didattica [3].
3. L’azienda, per lo svolgimento dell’attività di cui ai precedenti commi, si avvale della consulenza tecnico-specialistica della competente struttura della Giunta regionale [4].
4. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, può istituire nell’Azienda Agricola di Alberese e Rispescia un centro di rappresentanza della Regione Toscana.
5. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, affida all’Azienda attività di ricerca per tecniche produttive legate all’ambiente ed allo sviluppo sostenibili, anche allo scopo di costituire presso l’Azienda medesima un polo europeo per l’agricoltura sostenibile e biologica nel bacino del Mediterraneo.
Art. 3. Organi dell’Azienda. [5]
1. Sono organi dell’Azienda:
a) l’Amministratore
b) il Collegio dei revisori
c) [il Comitato consultivo] [6].
1. L’amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale a norma della
2. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’articolo 2, comma 1, costituisca società, la carica di amministratore delle stesse è attribuita dal Presidente della Giunta regionale all’ amministratore dell’Azienda o a soggetti dallo stesso proposti.
3. L’Amministratore resta in carica per tre anni ed è confermabile per un solo mandato consecutivo. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell’approvazione del bilancio dell’Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell’incarico da parte del Presidente della Giunta regionale.
Art. 5. Attribuzioni dell'Amministratore.
1. L'Amministratore rappresenta legalmente l'Azienda ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E’ tenuto ad attuare le direttive degli organi di governo [9].
2. L’Amministratore presenta alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta di piano delle attività e del bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio dell’Azienda [10].
3. Il piano di attività si compone del piano pluriennale, della relazione sulla situazione economica e patrimoniale e del piano annuale colturale e di attività. Il piano pluriennale, con scorrevolezza annuale, dispone in ordine agli investimenti da effettuarsi in un periodo quinquennale e al finanziamento dei medesimi ed espone gli effetti economici attesi sulla gestione. Nei documenti del piano di attività sono distintamente evidenziate le attività dell’Azienda di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3 [11].
4. Il piano di attività deve indicare specificatamente le iniziative che si intende assumere sul patrimonio, aventi natura di straordinaria amministrazione, di partecipazione a società di capitali, nonché di accensione di mutui e prestiti [12].
5. I beni immobili del patrimonio aziendale sono alienati mediante asta pubblica assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.
L'alienazione avviene a norma degli artt. 18, 19, 20 e 21 della L.R. 16.5.1991, n. 20.
L'Amministratore dell'Azienda provvede a formare ed emanare l'avviso d'asta, a presiedere la gara e a stipulare l'atto di cessione.
6. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda nonchè le procedure di acquisizione e di vendita dei prodotti, sono disciplinati da un regolamento elaborato dall'Amministratore entro sei mesi dall'insediamento adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio entro 60 gg. dalla data di presentazione da parte della Giunta [13].
Art. 5 bis. Direttore tecnico. [14]
1. Per la direzione tecnica dell’Azienda l’Amministratore nomina un direttore tecnico individuato, a seguito di avviso pubblico, fra soggetti di specifica e documentata competenza, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità tecnica in aziende agricole, anche private, per almeno tre anni.
2. [Il direttore tecnico è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato] [15].
Art. 6. Collegio dei revisori [16]
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
2. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
3. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
4. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
5. Il collegio esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della
6. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell’Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all’articolo 5, comma 3.
7. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall’Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.
8. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
1. Fermo quanto disposto dalla
2. Nel caso in cui sia nominato amministratore un dipendente regionale, si applica la disciplina di cui alla
3. L’incarico di direttore tecnico non è compatibile con cariche pubbliche elettive o di nomina, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente od autonoma ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.
3 bis. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alla carica di amministratore e di direttore tecnico le disposizioni della
Art. 8. Decadenza.
1. L'Amministratore decade dall'incarico, oltre che per una sopravvenuta causa di incompatibilità, anche nei casi previsti dalla
1. La nomina dell’amministratore e dei membri del collegio dei revisori in sostituzione di quelli decaduti, dimissionari o deceduti deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, delle dimissioni o del decesso, ferme restando le procedure per la nomina di cui agli articoli precedenti [20].
Art. 10. Compensi e rimborsi spese. [21]
1. I compensi e le indennità per l’amministratore e i revisori sono così determinati [22]:
a) il trattamento economico dell’amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;
b) agli amministratori di società costituite dall’Azienda, diversi dall’amministratore della stessa, l’indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;
c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;
d) [al Presidente e agli altri membri del Comitato consultivo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di euro 30,00 [23]] [24].
2. Ai membri componenti il Collegio dei revisori, residenti in sede diversa da quella dell’Azienda, è dovuto inoltre, quando si rechino alle sedute dell’organo di controllo, il rimborso delle spese di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.
3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall’Azienda è corrisposta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale [25].
4. All’Amministratore è dovuto inoltre, quando si rechi fuori della sede aziendale per motivi di ufficio, in comuni distanti oltre dieci chilometri, il rimborso delle spose di vitto e viaggio in misura pari a quella prevista per i dirigenti regionali.
5. Le competenze di cui ai precedenti commi sono da imputarsi al bilancio dell’Azienda.
Art. 11. Piano di attività e bilancio [26]
1. La Giunta regionale trasmette il piano di attività di cui all’articolo 5, comma 3, alla commissione consiliare competente che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento. Acquisito il parere o decorso tale termine, la Giunta regionale può procedere all’approvazione dello stesso.
2. Il bilancio di previsione dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso alla Giunta regionale dall’Amministratore entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento [27].
3. Il bilancio di esercizio dell’Azienda e delle società dalla stessa eventualmente costituite o partecipate, corredato della relazione del Collegio dei revisori, è trasmesso dall’Amministratore alla Giunta regionale entro il termine di cui all’articolo 5, comma 2. La Giunta regionale lo invia al Consiglio regionale per l’approvazione [28].
Art. 12. Comitato consultivo. [29]
[1. Il Comitato consultivo dell’azienda coordina le politiche aziendali con quelle delle istituzioni operanti sul territorio nel cui ambito ricade l’Azienda.
2. Il Comitato consultivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne individua il presidente, ed è composto da sei membri, tre dei quali designati rispettivamente dal Comune di Grosseto, dalla Provincia di Grosseto e dall’Ente Parco della Maremma. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale [30].
3. Il Presidente convoca il Comitato consultivo e ne stabilisce l’ordine del giorno in conformità alla richieste di parere da parte dell’Amministratore [31].
4. Il Comitato delibera validamente sui pareri allo stesso richiesti con l’intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.]
Art. 12 bis. Attribuzioni del Comitato consultivo. [32]
[1. L’Amministratore richiede il parere obbligatorio del Comitato consultivo sulle seguenti materie:
a) piano di attività [33];
b) bilancio;
c) alienazioni e acquisizioni di patrimonio;
d) costituzioni e partecipazioni societarie;
e) dotazione organica e piani occupazionali;
f) iniziative di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli delle Aziende operanti nel Parco della Maremma.
2. I pareri del Comitato sono obbligatori ma non vincolanti per l’amministratore.
3. L’Amministratore provvede a richiedere al Comitato consultivo pareri in merito alle materie indicate al precedente comma ed il Comitato provvede al loro rilascio entro il termine di trenta giorni dalla loro richiesta, trascorso il quale l’amministratore ha facoltà di procedere in loro assenza.
4. Nei casi in cui l’Amministratore assuma decisioni non conformi ai pareri espressi dal Comitato, lo stesso Amministratore deve darne motivata comunicazione al Presidente del Comitato e alla Giunta regionale, che provvede ad informarne il Consiglio regionale. In concomitanza con l’invio da parte dell’Amministratore del bilancio di esercizio dell’Azienda, il Comitato consultivo trasmette alla Giunta regionale una relazione sui rapporti tra pareri espressi dal Comitato e decisioni assunte dall’Amministratore. La Giunta regionale inserisce la relazione tra la documentazione di cui all’articolo 11, comma 2, da inviare al Consiglio regionale.]
Art. 13. Vigilanza.
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione dell'Azienda e può disporre ispezioni e controlli a mezzo di uno o più ispettori scelti fra il personale regionale dirigente al fine di verificare l'ordinato funzionamento dell'Azienda.
Art. 14. Controllo sugli organi.
1. Gli organi dell'Azienda possono essere rimossi o sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, e previa diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi violazioni di disposizioni normative o regolamentari. Del predetto decreto è data informazione al Consiglio regionale.
2. Col medesimo decreto viene nominato un commissario, ai sensi della
3. Entro il termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla ricostituzione degli organi [35].
Art. 15. Dotazione organica.
1. E' soggetta ad approvazione della Giunta regionale la dotazione organica del personale a tempo indeterminato.
La proposta è inviata dall'Amministratore alla Giunta regionale che si esprime su di essa nel termine di 30 giorni dal ricevimento.
1. L’Azienda assume personale, compreso il direttore tecnico di cui all’articolo 5 bis, con contratto di diritto privato conformemente alla disciplina portata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, gli impiegati e gli operai agricoli e dal contratto integrativo provinciale.
Art. 17. Finanziamento.
1. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:
- proventi dell'attività imprenditoriale;
- proventi derivanti dalle attività di cui all’articolo 2, commi 2 e 4;
- contributi regionali, statali e comunitari;
- ricorso al credito;
- ulteriori entrate eventuali [37].
2. Gli eventuali utili di gestione sono destinati ad investimenti migliorativi del patrimonio dell'Azienda.
3. La contabilità dell'Azienda è tenuta secondo il disposto del Codice civile e delle altre leggi in materia.
Art. 18. Patrimonio.
1. L'Azienda ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare determinati, in via di prima costituzione, dai beni assegnati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede ad individuare i beni da assegnare con propria deliberazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il verbale di consegna dei beni assegnati all'Azienda costituisce titolo per le trascrizioni e le volture catastali, nonchè per le iscrizioni nei pubblici registri.
3. Tale patrimonio potrà essere incrementato con ulteriori assegnazioni o acquisizioni.
Art. 19. Norma transitoria.
1. Il personale regionale in servizio presso l'Azienda agricola regionale di Alberese, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere assunto dall'Azienda con il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti e gli impiegati agricoli, nei limiti della dotazione organica di cui all'art. 15.
[1] Abrogata dall'art. 20 della
[2] Articolo sostituito dall’art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 47 della
[4] Comma così modificato dall'art. 47 della
[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 65 della
[7] Articolo modificato dall’art. 3 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 67 della
[9] Comma così modificato dall'art. 20 della
[10] Comma sostituito dall’art. 4 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 53 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 53 della
[13] Vedi avviso di rettifica in B.U. 4 ottobre 1995, n. 62.
[14] Articolo inserito dall’art. 5 della
[15] Comma abrogato dall'art. 54 della
[16] Articolo già sostituito dall’art. 1 della
[17] Articolo così sostituito dall’art. 6 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 21 della
[19] Articolo così sostituito dall’art. 7 della
[20] Comma così sostituito dall'art. 67 della
[21] Articolo così sostituito dall’art. 8 della
[22] Alinea così modificato dall'art. 68 della
[23] Lettera abrogata dall'art. 68 della
[24] Comma sostituito dall'art. 26 bis della
[25] Comma così sostituito dall'art. 26 bis della
[26] Articolo modificato dall'art. unico della
[27] Comma così modificato dall'art. 69 della
[28] Comma così modificato dall'art. 69 della
[29] Articolo sostituito dall’art. 10 della
[30] Comma così sostituito dall'art. 22 della
[31] Comma così modificato dall'art. 22 della
[32] Articolo inserito dall’art. 11 della
[33] Lettera così sostituita dall'art. 56 della
[34] Comma così sostituito dall'art. 48 della
[35] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[36] Articolo così sostituito dall'art. 57 della
[37] Comma così modificato dall'art. 49 della