§ 5.4.84 - L.R. 1 dicembre 1998, n. 89.
Norme in materia di inquinamento acustico.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:01/12/1998
Numero:89


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 1 bis.  Programmazione in materia di inquinamento acustico
Art. 2.  Funzioni riservate alla Regione
Art. 3.  (Compiti delle Province e della Città metropolitana di Firenze
Art. 3 bis.  Catasto regionale dell’inquinamento acustico
Art. 4.  (Piano comunale di classificazione acustica).
Art. 5.  (Procedura del Piano comunale di classificazione acustica).
Art. 6.  (Divieto di contatto di aree).
Art. 7.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali
Art. 8.  (Piano comunale di risanamento acustico).
Art. 8 bis.  Procedura del piano comunale di risanamento acustico
Art. 9.  (Piano comunale di miglioramento acustico).
Art. 9 bis.  Relazione biennale sullo stato acustico del comune
Art. 10.  (Poteri sostitutivi).
Art. 11.  (Contributi regionali).
Art. 12.  (Disposizioni in materia di impatto acustico).
Art. 13.  (Piani aziendali di risanamento acustico).
Art. 14.  (Controlli).
Art. 15.  (Compiti dell'A.R.P.A.T.).
Art. 15 bis.  Comitato regionale di coordinamento
Art. 16.  (Tecnico competente).
Art. 16 bis.  Elenco regionale dei tecnici competenti
Art. 17.  (Sanzioni amministrative).
Art. 17 bis.  Disposizioni per l’attuazione del d.lgs. n. 194/2005
Art. 17 ter.  Norma finanziaria
Art. 18.  (Abrogazione di leggi).
Art. 19.  (Integrazione all'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5).


§ 5.4.84 - L.R. 1 dicembre 1998, n. 89.

Norme in materia di inquinamento acustico.

(B.U. 10 dicembre 1998, n. 42).

 

     Art. 1. (Finalità della legge). [1]

     1. La presente legge, attua:

a) l’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico);

b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

     2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l’esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005.

     3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.

     4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e provvede altresì a promuovere iniziative di educazione e informazione ambientale.

     5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l’informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall’inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e dall’articolo 8 del d.lgs. 194/2005.

     6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.

 

     Art. 1 bis. Programmazione in materia di inquinamento acustico [2]

     1. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano ambientale ed energetico regionale (PAER) individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili [3].

     2. Con le deliberazioni di attuazione del PAER, di cui all’articolo 3 bis della l.r. 14/2007, la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario [4].

 

     Art. 2. Funzioni riservate alla Regione [5]

     1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall’articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall’articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;

f) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

h) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all’esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all’esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per l’effettuazione dei controlli di cui agli articoli 14 e 15 [6];

h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica [7].

     2. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all’articolo 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall’articolo 2 della L. 447/1995;

b) individua le attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l’elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all’articolo 9 bis.

     3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995 relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonché, ai fini dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale. Nell’individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all’articolo 4.

     4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del d.lgs. 194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto.

     5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 194/2005 nel rispetto dei termini ivi previsti.

 

     Art. 3. (Compiti delle Province e della Città metropolitana di Firenze [8]).

     1. Le Province e la Città metropolitana di Firenze , ai sensi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in conformità con gli indirizzi ed i criteri regionali di cui all'art. 2, adeguano il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire nell'ambito del territorio provinciale ai fini della tutela ambientale e della prevenzione dell'inquinamento acustico [9].

     2. [Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad esse competono ai sensi della presente legge, le Province, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., provvedono:

     a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore, mediante l'analisi dei dati appositamente acquisiti, al fine di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio [10];

     b) al monitoraggio complessivo dell'inquinamento acustico nel territorio provinciale] [11].

     2 bis. Le Province e la Città metropolitana di Firenze provvedono altresì:

a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali;

b) all’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 e all’attuazione degli interventi ivi previsti [12].

 

     Art. 3 bis. Catasto regionale dell’inquinamento acustico [13]

     1. E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell’inquinamento acustico che contiene:

a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico;

b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati e per le infrastrutture stradali di competenza delle province, della Città metropolitana di Firenze e della Regione. Tale mappatura comprende copia informatica dei piani comunali di classificazione acustica di cui all’articolo 4, e dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8.

c) la rappresentazione, in formato digitale, del stato acustico contenuta nella relazione biennale di cui all’articolo 9 bis;

d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall’ARPAT.

     2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

     3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

     4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 195/2005.

 

     Art. 4. (Piano comunale di classificazione acustica).

     1. I comuni, entro il termine perentorio del 1 marzo 2005, nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), approvano, con la procedura prevista dall’articolo 5, il piano di classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore), in zone acusticamente omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore [14].

     2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono assegnati, in applicazione degli articoli. 6 e 7 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i relativi valori di qualità e di attenzione, salva la facoltà, per i Comuni di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori inferiori, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) [15].

     3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere altresì l'indicazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, da individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) [16].

     4. Ai fini dell’elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico [17].

 

     Art. 5. (Procedura del Piano comunale di classificazione acustica). [18]

     1. Il comune, ai fini di cui all’articolo 4, adotta un progetto di piano di classificazione acustica, che è depositato nella sede comunale per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Copia del progetto è contestualmente trasmessa alla Giunta regionale ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a) [19].

     2. Contestualmente all’adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005 [20].

     3. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito di cui al comma 1, la Giunta regionale e chiunque altro possono presentare osservazioni [21].

     4. Entro settantacinque giorni dal deposito di cui al comma 1, il comune provvede all’approvazione del piano di classificazione acustica; il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate [22].

     4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale [23].

     5. Il piano di classificazione acustica approvato dal comune:

     a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni [24];

     b) acquista efficacia dalla pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione dell’avvenuta approvazione, da effettuarsi, a cura del comune, entro trenta giorni dalla trasmissione di cui alla lettera a);

     c) è reso accessibile a chiunque e senza ritardo anche in via telematica.

     6. Qualora la localizzazione delle aree di cui all’articolo 4, comma 3 contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti il comune procede alla necessaria variante.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di classificazione acustica.

     8. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già approvato un piano di classificazione acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta regionale. I comuni, qualora il piano in vigore non sia conforme ai criteri e indirizzi definiti ai sensi dell’articolo 2, sono tenuti all’adeguamento entro il termine perentorio del 1 marzo 2005 [25].

     9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell’ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia [26].

 

     Art. 6. (Divieto di contatto di aree).

     1. E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità di cui all'art. 8, comma 2 si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

     2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati [27].

     3. Ove non risulti possibile, in zone già urbanizzate, rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, il Comune adotta un piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8, comma 1.

 

     Art. 7. (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali [28]).

     1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5 lettera b) [29].

     2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della l.r. n. 1/2005, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso [30].

     2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della l. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) [31].

 

     Art. 8. (Piano comunale di risanamento acustico).

     1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di risanamento acustico:

     a) qualora non possano, nel quadro della classificazione, rispettare, con riferimento alle aree già urbanizzate, il divieto di contatto di aree di cui all'art. 6, comma 3;

     b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione, di cui all'art. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come determinati ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

     2. Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all’approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:

a) il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;

b) la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade [32].

     2 bis. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall’accertamento dell’avvenuto superamento [33].

     3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al disposto di cui all’articolo 7, comma 1, della l. 447/1995, e contenere gli elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve inoltre essere conforme ai criteri e agli indirizzi di cui all’articolo 2 della presente legge e avere come ambito territoriale di riferimento l’intero territorio comunale [34].

     4. [Contestualmente all'approvazione, il Comune trasmette il piano di risanamento alla Provincia competente ed alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11. Copia del piano viene trasmessa anche all'A.R.P.A.T. e alle Aziende U.S.L. di riferimento] [35].

 

     Art. 8 bis. Procedura del piano comunale di risanamento acustico [36]

     1. Il piano comunale di risanamento acustico è approvato con le procedure di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del parere dell’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente nonché dell’ARPAT, qualora il comune non si sia avvalso del supporto tecnico della medesima agenzia secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 9.

     2. Il piano comunale di risanamento acustico è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, ed è trasmesso alla Regione attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni.

 

     Art. 9. (Piano comunale di miglioramento acustico).

     1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005, possono approvare, con le procedure di cui all’articolo 8 bis, appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995 [37].

     2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento acustico approvato alla Giunta regionale, anche per gli effetti di cui all'art. 11 [38].

 

     Art. 9 bis. Relazione biennale sullo stato acustico del comune [39]

     1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della l. 447/1995, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione, per le iniziative di competenza.

     2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.

     3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia.

 

     Art. 10. (Poteri sostitutivi). [40]

     1. Qualora i comuni non provvedano all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5 e all’approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis, la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112) [41].

     2. [La provincia esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis] [42].

     3. [Previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sono esercitati dagli organi di governo della provincia, o sulla base di una decisione di questi. 4. Gli oneri relativi all’esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico del comune inadempiente] [43].

 

     Art. 11. (Contributi regionali). [44]

     1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PAER, di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:

a) ai comuni per l’attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;

b) alle province e alla Città metropolitana di Firenze per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all’articolo 3, comma 2 bis, lettera b) [45].

     2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PAER, la concessione di contributi finalizzati all’esercizio dei compiti comunali di monitoraggio dell’inquinamento acustico; nell’assegnazione dei contributi è data priorità [46]:

a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all’articolo 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell’articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;

c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all’articolo 17 bis;

d) [alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005] [47].

     2 bis. I contributi di cui al comma 2, possono essere altresì assegnati alle province e alla Città metropolitana di Firenze per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 [48].

     3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale.

 

     Art. 12. (Disposizioni in materia di impatto acustico).

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, i Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela salvaguardate dalle norme della presente legge [49].

     2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui al comma 1 sono definiti, con propria deliberazione, dalla Giunta regionale [50].

     3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresì i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, l. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione, con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d’uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore [51].

     3 bis.In attuazione di quanto previsto all’articolo 8, comma 3 bis, della l. 447/1995, nei comuni che hanno provveduto, nel rispetto delle istruzioni tecniche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), della presente legge, al coordinamento degli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale con i piani di classificazione acustica, la relazione previsionale di clima acustico di cui al comma 3 è sostituita, per gli edifici adibiti a civile abitazione e ai fini del rilascio del permesso a costruire, nonché dell’esercizio dell’attività edilizia di cui all’articolo 79 e di cui all’articolo 80, comma 5, della l.r. 1/2005, da una certificazione con i contenuti di cui al comma 3 ter, rilasciata da un tecnico competente ai sensi dell’articolo 16 [52].

     3 ter. La deliberazione di cui ai commi 2 e 3, individua altresì le indicazioni che la certificazione di cui al comma 3 bis deve contenere al fine di attestare il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zona acustica di riferimento individuata nel piano comunale di classificazione acustica [53].

     4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 ter, oltre ai titolari dei progetti relativi alle opere di cui al comma 1, sono tenuti a produrre apposita documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti richiedenti il rilascio [54]:

     a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;

     b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lett. a);

     c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

     5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 4, sia prevista segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla segnalazione o al diverso atto di iniziativa [55].

     6. Oltre alla documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi 1 e 4, qualora i livelli di rumore previsti superino i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, deve essere presentata la documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti predisposta da un tecnico competente in acustica [56].

     6 bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all’Ente nazionale per l’aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza [57].

     6 ter. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico di cui ai commi 1 e 4, le attività a bassa rumorosità di cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), fatta eccezione per i casi individuati nell'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto, per i quali permane l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico [58].

     6 quater. Secondo quanto previsto all’articolo 4 del d.p.r. 227/2011, la documentazione di impatto acustico e la relazione previsionale di clima acustico possono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della l. 447/1995, in tutti i casi in cui le attività comportano livelli di rumore che non superano i limiti di emissione stabiliti dal piano comunale di classificazione acustica oppure, ove questo non sia stato approvato, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 [59].

 

     Art. 13. (Piani aziendali di risanamento acustico).

     1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione.

     2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'A.R.P.A.T.

     3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

     4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, non in contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri regionali determinati ai sensi dell'art. 2, ma inadeguati rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine indicato dal Comune.

     5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione acustica.

 

     Art. 14. (Controlli). [60]

     1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall’articolo 14, comma 2, della l. 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell’ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla l.r. 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).

     2. Nei casi previsti dall’articolo 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).

     3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo, relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalla Regione che può avvalersi dell’ARPAT.

 

     Art. 15. (Compiti dell'A.R.P.A.T.).

     1. L'A.R.P.A.T., nell'ambito delle attività di rilevamento e controllo in materia di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, provvede:

     a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed alle Aziende U.S.L. competenti per territorio;

     b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente il resoconto delle attività svolte ed il quadro conoscitivo del clima acustico rilevato;

     c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, alla Giunta regionale, la presenza di condizioni che determinano l'obbligo di predisposizione, ai sensi dell'art. 8, del piano comunale di risanamento acustico [61];

     d) a trasmettere alle Autorità competenti all'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 9 della l. 447/1995, le relative segnalazioni;

     d bis) al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all’articolo 9 bis [62].

     2. Le Aziende U.S.L., nell'ambito delle proprie competenze, possono richiedere all'A.R.P.A.T. specifiche attività di rilevamento e controllo, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10 della l.r. n. 30/2009 [63].

 

     Art. 15 bis. Comitato regionale di coordinamento [64]

     1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo.

     2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:

a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;

b) un rappresentante dei comuni dal Consiglio delle autonomie locali;

c) un rappresentante dell’ARPAT;

d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.

     3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

     4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

     5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

 

     Art. 16. (Tecnico competente).

     1. La figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge, è esclusivamente quella delineata ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8, della l. 447/1995.

     2. L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla Regione, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento [65].

     3. La Regione organizza, avvalendosi dell'A.R.P.A.T., iniziative di formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da attuarsi in conformità con le norme statali e regionali vigenti [66].

     4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con altro tecnico competente già riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore.

 

     Art. 16 bis. Elenco regionale dei tecnici competenti [67]

     1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale dei tecnici competenti, al fine di rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche e accessibili al pubblico i relativi nominativi.

     2. [Per l’aggiornamento dell’elenco regionale, entro il 31 marzo di ogni anno le province trasmettono alla Regione i dati relativi alle domande accolte nell’anno precedente] [68].

 

     Art. 17. (Sanzioni amministrative).

     1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali [69].

     2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dall'art. 13, comma 1, il relativo piano di risanamento [70].

     3. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dall'art. 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 20.000,00 [71].

     4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune può procedere alla revoca

dell'autorizzazione.

     5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, può procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.

     6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) [72].

 

     Art. 17 bis. Disposizioni per l’attuazione del d.lgs. n. 194/2005 [73]

     1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

     2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del d.lgs. 194/2005.

     3. Il Comune di Firenze è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per l’agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.

     4. Il comune ricompreso nell’agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.

     4 bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005 e relativi allegati [74].

 

     Art. 17 ter. Norma finanziaria [75]

1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PAER di cui alla l.r. 14/2007 [76].

2. Gli oneri di cui all’articolo 3 bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l’anno 2012 e euro 50.000,00 per l’anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 “Tutela dall’inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell’aria – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 18. (Abrogazione di leggi).

     1. E' abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 (Procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 per l'adeguamento dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno); è altresì abrogata la legge regionale 18 ottobre 1993, n. 75 (modifica della L.R. 5.9.1993 "procedura per l'esame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 per l'adeguamento ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno").

 

     Art. 19. (Integrazione all'art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5).

     1. [77].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[2] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[3] Comma così modificato dall'art. 111 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[4] Comma già modificato dall'art. 111 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 20 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[5] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 2.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 3 gennaio 2020, n. 2.

[8] Rubrica così sostituita dall'art. 21 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[9] Comma già modificato dall’art. 3 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67, dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[10] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[11] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[12] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così modificato dall'art. 21 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[13] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così modificato dall'art. 22 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[14] Comma sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[15] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[16] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[17] Comma modificato dall’art. 4 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[18] Articolo sostituito dall’art. 5 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67.

[19] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[20] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[21] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[22] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[23] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[24] Lettera sostituita dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così modificata dall'art. 23 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[25] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[26] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[27] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[28] Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[29] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67.

[30] Comma già modificato dall’art. 6 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[31] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[32] Comma modificato dall’art. 7 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[33] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[34] Comma così sostituito dall'art. 85 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.

[35] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[36] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[37] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[38] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[39] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[40] Articolo già sostituito dall’art. 8 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67 e ulteriormente sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[41] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[42] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[43] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[44] Articolo già sostituito dall’art. 9 della L.R. 29 novembre 2004, n. 67, modificato dall'art. 86 della L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e ulteriormente sostituito dall'art. 14 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[45] Comma già modificato dall'art. 112 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[46] Alinea già modificato dall'art. 112 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[47] Lettera abrogata dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[48] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[49] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[50] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[51] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[52] Comma inserito dall'art. 113 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[53] Comma inserito dall'art. 113 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[54] Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[55] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[56] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[57] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[58] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[59] Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

[60] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così modificato dall'art. 30 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[61] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[62] Lettera aggiunta dall'art. 17 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[63] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[64] Articolo inserito dall'art. 18 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39 e così modificato dall'art. 32 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[65] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[66] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[67] Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[68] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 24 febbraio 2016, n. 15.

[69] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[70] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[71] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[72] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[73] Articolo inserito dall'art. 38 della L.R. 27 luglio 2007, n. 40. La rubrica è stata così modificata dall'art. 21 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[74] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[75] Articolo inserito dall'art. 22 della L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

[76] Comma così modificato dall'art. 114 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[77] Modifica la lettera f) del comma 2, art. 40 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.