Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 02/04/1984 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Pubblico interesse del patrimonio speleologico. |
Art. 3. Istituzione del Catasto Regionale. |
Art. 4. Commissione speleologica regionale. |
Art. 5. Normativa per le grotte e aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto. |
Art. 6. Miglioramento e incremento del patrimonio speleologico. |
Art. 7. Attività promozionale. |
Art. 8. Soggetti. |
Art. 9. Presentazione delle domande. |
Art. 10. Disposizioni finanziarie. |
Art. 11. Variazioni di bilancio. |
§ 5.4.18 - L.R. 2 aprile 1984, n. 20.
Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia.
(B.U. 11 aprile 1984, n. 18).
Art. 1. Finalità della legge.
La presente legge, nell'ambito delle competenze legislative regionali, detta norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione e per lo sviluppo della speleologia.
Titolo I
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SPELEOLOGICO
Art. 2. Pubblico interesse del patrimonio speleologico.
Il patrimonio naturale costituito dagli ambienti carsici e dalle grotte della Toscana è soggetto alla presente legge per la rilevanza dei valori scientifici, culturali, estetici e paesaggistici che esso presenta.
In particolare, la presente legge considera il pubblico interesse del patrimonio speleologico in relazione a:
a) la prospezione idrogeologica e la protezione delle risorse idriche del sottosuolo carsico in funzione dell'approvvigionamento idrico degli abitati;
b) la salvaguardia del patrimonio naturale costituito da grotte o paesaggi carsici, sia nell'ambito epigeo sia in quello ipogeo;
c) il patrimonio di testimonianze paletnologiche, paletnologiche, storiche o inerenti alla storia ed al folklore;
d) la presenza dei fenomeni naturali caratteristici dell'ambiente carsico, di interesse scientifico anche applicativo, concernente i campi geologico, fisico, chimico, biologico e medico, anche al fine di una loro utilizzazione per la speleoterapia;
e) la possibilità di utilizzazione del patrimonio speleologico come sede di attività escursionistiche, sportive, culturali e didattiche;
f) la necessità di un servizio pubblico di prevenzione e soccorso specializzato nel campo speleologico.
Art. 3. Istituzione del Catasto Regionale.
E' istituito, presso la Giunta regionale, il Catasto Regionale delle grotte e delle aree carsiche della Toscana.
Il Catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo ed informativo regionale.
Ai sensi della presente legge, sono definite aree carsiche quelle zone della Regione, anche in terreni non calcarei, nelle quali si verifichino fenomeni carsici e la conseguente formazione di grotte di apprezzabile consistenza e qualità ambientale.
Delle predette aree sono iscritti a catasto tutti i dati topografici, i rilievi speleologici e geologici, le possibilità di valorizzazione e la documentazione complessiva relativa all'inquinamento, deturpazione, distruzione di concrezioni e depositi.
Il Catasto è istituito e aggiornato dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 4 e in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al successivo 8° comma.
Al fine di assicurare la conservazione di cavità sotterranee di particolare interesse, è istituita una sezione speciale del Catasto, nella quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che assumano specificità per la rilevanza e la rarità del valore espressi. Le deliberazioni con le quali le grotte e le aree carsiche sono iscritte nella sezione speciale sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Coloro che intendono far iscrivere a catasto grotte od aree carsiche, possono farne richiesta alla Giunta regionale, corredando la domanda dei dati topografici relativi, nonché di una descrizione, anche sommaria o con foto, dei particolari naturali del terreno circonvicino. Copia della domanda è inviata dai richiedenti al Comune (nel cui territorio si trova la grotta od area carsica) interessato.
Le norme attinenti all'impianto, al funzionamento, all'aggiornamento, all'accesso al catasto sono determinate con apposito regolamento che sarà presentato al Consiglio regionale dalla Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. Commissione speleologica regionale.
Quale organo tecnico consultivo della Giunta e del Consiglio regionale nella materia di cui alla presente legge è istituita la Commissione speleologica regionale così composta:
- un membro della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
- tre esperti speleologici designati dalla Federazione speleologica toscana;
- tre esperti scelti dal Consiglio regionale.
Quando deve esprimere il parere relativo all'iscrizione di grotte e aree carsiche nella sezione speciale del catasto, la Commissione è integrata da un rappresentante del Comune sul quale si trova la grotta o area carsica da iscrivere.
Art. 5. Normativa per le grotte e aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto.
Per assicurarne una specifica tutela e valorizzazione, nonché una utilizzazione non pregiudizievole all'interesse protetto ai sensi della presente legge, le grotte e le aree carsiche iscritte nella sezione speciale del Catasto sono soggette ad apposita normativa di tutela ed uso da inserire quale variante allo strumento urbanistico.
Nel caso in cui una grotta o un'area carsica faccia parte di una zona protetta ai sensi della legge regionale 29-6-1982 n. 52, la normativa di cui all'art. 9 della legge suddetta può contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione della grotta o dell'area carsica.
Qualora risulti necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte ed aree carsiche, e ciò non sia altrimenti possibile, può essere disposta a favore dei Comuni l'espropriazione delle stesse e delle relative aree di rispetto, al fine della loro sistemazione e dotazione di opere o servizi di protezione e della loro destinazione ad usi d'interesse collettivo.
L'espropriazione è condizionata ad apposita previsione da parte degli strumenti urbanistici.
Per la spesa relativa agli indennizzi ed espropri potranno essere concessi i contributi di cui al successivo art. 6.
Art. 6. Miglioramento e incremento del patrimonio speleologico.
Per opere di sistemazione speleologica: costruzione, ampliamento, miglioramento e manutenzione di strutture, attrezzature e impianti relativi alle cavità naturali, ai Comuni, ai soggetti di cui al successivo art. 8 ed ai singoli proprietari dei terreni nei quali insistono, possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa riconosciuta ammissibile.
Detti contributi sono ripartiti fra i soggetti richiedenti con deliberazione del Consiglio regionale proposta dalla Giunta.
[L'approvazione da parte del Comune del progetto delle opere di propria competenza ammesse al contributo regionale di cui al presente articolo costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della
Titolo II
NORME PER LO SVILUPPO DELLA SPELEOLOGIA
Art. 7. Attività promozionale.
Al fine di incentivare e sviluppare la ricerca speleologica in Toscana, la Giunta regionale propone alla approvazione del Consiglio regionale un programma per l'attuazione di ricerche e studi.
Il programma annuale può prevedere la concessione di contributi ai soggetti di cui al successivo articolo oltre che per le iniziative di cui al comma precedente anche per:
- promozione di pubblicazioni di settore e di guide speleologiche;
- acquisto e ammodernamento di attrezzature;
- organizzazione di corsi di speleologia;
- organizzazione di gruppi regionali di ispettori-guide speleologiche volontarie.
Contestualmente alla presentazione del programma dei finanziamenti, la Giunta regionale presenta una relazione sulle attività finanziate e svolte nell'anno precedente.
Restano ferme le disposizioni di cui alla
Art. 8. Soggetti.
I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente titolo sono:
1. Federazione speleologica regionale;
2. I singoli gruppi speleologici.
Per beneficiare i contributi, i suddetti soggetti devono:
a) produrre il proprio statuto;
b) produrre l'elenco dei soci in regola con l'assicurazione infortuni nell'espletamento dell'attività speleologica;
c) assumere l'impegno di fornire ogni anno la dimostrazione e la documentazione dell'impiego dei fondi assegnati per gli scopi indicati dalla presente legge e presentare, ogni anno, una relazione illustrata della attività svolta.
Art. 9. Presentazione delle domande.
Per ottenere i contributi di cui alla presente legge i soggetti interessati devono presentare domanda, corredata di un programma di intervento e della relativa previsione di spesa, diretta alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno [2].
Art. 10. Disposizioni finanziarie.
Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 70 milioni di cui L. 50 milioni per contributi di cui all'art. 6 e L. 20 milioni per i contributi di cui all'art. 7.
Alla copertura della spesa per l'esercizio corrente si provvede con la variazione di bilancio di cui al successivo art. 11.
La spesa per gli esercizi finanziari successivi sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
Art. 11. Variazioni di bilancio.
Agli stati di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1984, sono apportate per analogo importo di competenza e di cassa le seguenti variazioni:
(omissis).
[1] Comma abrogato dall’art. 148 della
[2] Comma così modificato dall'art. 105 della