Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 13/08/1998 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Definizione). |
Art. 3. (Elenco regionale degli alberi monumentali). |
Art. 4. (Modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). |
Art. 5. (Tutela e valorizzazione). |
Art. 6. (Abbattimento). |
Art. 7. (Sanzioni amministrative). |
Art. 8. (Obbligo di reimpianto). |
Art. 9. (Abrogazione). |
§ 5.4.80 - L.R. 13 agosto 1998, n. 60. [1]
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.
(B.U. 24 agosto 1998, n. 31).
Art. 1. (Finalità).
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.
Art. 2. (Definizione).
1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:
a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.
Art. 3. (Elenco regionale degli alberi monumentali).
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli alberi monumentali.
2. L'inserimento nell'elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti gestori di cui all'articolo 6 della
3. La Giunta regionale provvede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire i contenuti informativi tramite una scheda tipo per la presentazione delle proposte di inserimento nell'elenco, che deve contenere almeno i dati caratteristici di vegetazione e i criteri di tutela di cui all'art. 1.
4. La Giunta regionale acquisito il parere della Consulta tecnica di cui all'articolo 3 della
5. In prima attuazione l'elenco è predisposto dalla Giunta regionale entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge; le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall'adozione, da parte di quest'ultima, dell'atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.
6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l'individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.
7. Le competenti strutture della Giunta regionale assicurano l’assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell’elenco di cui al comma 1 [2].
Art. 4. (Modifica dell'art. 3 della
1. [3].
Art. 5. (Tutela e valorizzazione).
1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati in loco come "Albero monumentale protetto.
2. La Giunta regionale e gli Enti di cui all'articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.
Art. 6. (Abbattimento).
1. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.
Art. 7. (Sanzioni amministrative).
1. Chiunque abbatta senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.
2. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione; ad essa si applica la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1.
3. All'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma provvedono i comuni ovvero i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità di cui alla
Art. 8. (Obbligo di reimpianto).
1. In caso di abbattimento i comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.
2. Qualora non si ottemperi all'obbligo previsto dal precedente comma entro il termine assegnato per il reimpianto, il comune ovvero i soggetti gestori provvedono d'ufficio e gli inadempimenti sono assoggettati a una sanzione amministrativa pari all'importo minimo previsto dall'articolo 7 comma 1, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute.
3. L'atto emanato ai sensi del comma 1 individua anche il soggetto obbligato ad assicurare le cure colturali e la conservazione. In caso di inadempienza vengono ulteriormente applicate le sanzioni previste dal comma 2.
Art. 9. (Abrogazione).
1. E' abrogato l'articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 140 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 52 della
[3] Aggiunge la lettera d bis) al comma 2, art. 3 della