§ 3.1.336 - L.R. 25 maggio 2007, n. 30.
Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:25/05/2007
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ambito di applicazione.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Uso delle attrezzature di lavoro.
Art. 5.  Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro.
Art. 6.  Esposizione ad agenti chimici.
Art. 7.  Requisiti e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Art. 8.  Attività di informazione, formazione e addestramento.
Art. 9.  Macchinari agricoli.
Art. 10.  Vigilanza e accertamento delle infrazioni.
Art. 11.  Monitoraggio.
Art. 12.  Accesso ai dati.
Art. 13.  Sanzioni.
Art. 14.  Contributi regionali.
Art. 15.  Progetti di comune interesse.
Art. 16.  Valutazione dei risultati conseguiti dalla legge.


§ 3.1.336 - L.R. 25 maggio 2007, n. 30.

Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli.

(B.U. 1 giugno 2007, n. 15).

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, nell’intento di contribuire a rendere l’esercizio della attività agricolo-forestale più sicuro sotto il profilo della salute e della sicurezza, promuove la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, consapevole dell’importante ruolo economico, sociale e culturale rivestito dalle attività agro-forestali.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti e alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile non coperti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/ CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

 

Capo II

Norme generali sull’utilizzo di attrezzature di lavoro e di agenti nocivi

 

     Art. 3. Definizioni.

     1. Agli effetti della presente legge s’intende per:

     a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, impianto, utensile destinato ad essere usato durante il lavoro;

     b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

     c) dispositivo di sicurezza: un dispositivo costruito allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte;

     d) dispositivo di protezione individuale (DPI): qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo;

     e) agenti chimici: sostanze e preparati utilizzati in agricoltura per il supporto e la difesa delle colture e delle derrate alimentari, tra cui fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

 

     Art. 4. Uso delle attrezzature di lavoro.

     1. I soggetti di cui all’articolo 2 utilizzano attrezzature di lavoro che soddisfano le disposizioni legislative regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili e si prendono cura della propria sicurezza e salute ed in particolare:

     a) utilizzano e mantengono correttamente, in conformità alle istruzioni d’uso fornite dai fabbricanti, tutte le attrezzature di lavoro, nonché i relativi dispositivi di sicurezza;

     b) evitano le modifiche delle attrezzature di lavoro e il loro impiego per operazioni diverse da quelle indicate nel libretto d’uso e manutenzione;

     c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo, senza rimuoverli o modificarli;

     d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

 

     Art. 5. Verifiche e adeguamenti delle attrezzature di lavoro.

     1. I soggetti di cui all’articolo 2 provvedono affinché le attrezzature e i dispositivi di sicurezza vengano sottoposti a corretta installazione, a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento, secondo le istruzioni del fabbricante.

     2. I soggetti di cui all’articolo 2 adeguano, in relazione al progresso tecnologico, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza in uso ai requisiti di natura strettamente tecnica relativi alla sicurezza e alla salute, previsti dalla normativa vigente.

 

     Art. 6. Esposizione ad agenti chimici.

     1. Gli agenti chimici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), impiegati in agricoltura sono conservati in locali, opportunamente segnalati, nei quali non siano conservati alimenti, sia di uso umano che animale.

     2. I prodotti fitosanitari sono conservati in contenitori idonei chiusi a chiave.

     3. Nella manipolazione e nell’impiego di agenti chimici, i soggetti di cui all’articolo 2 rispettano tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sulle schede di sicurezza che accompagnano i prodotti e comunque attivano tutte le misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre i rischi.

     4. I soggetti di cui all’articolo 2, nell’impiego dei prodotti fitosanitari, rispettano gli intervalli di sicurezza riportati in etichetta e nella scheda di sicurezza, in particolare tra il trattamento e l’accesso in coltura, tra il trattamento e il raccolto e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra il trattamento e il consumo.

     5. I soggetti di cui all’articolo 2, durante l’esposizione ad agenti chimici, fanno uso degli idonei (DPI).

 

Capo III

Dispositivi di protezione individuali in agricoltura

 

     Art. 7. Requisiti e modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

     1. I DPI hanno i requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale).

     2. I soggetti di cui all’articolo 2 usano e decontaminano i DPI conformemente alle istruzioni del fabbricante e assicurano l’efficienza dei DPI stessi anche mediante la loro costante manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

     3. I DPI sono individuali e non possono essere usati da più persone.

     4. E’ vietato indossare DPI già utilizzati per la difesa da agenti chimici e contaminati in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni che ne hanno richiesto l’utilizzo.

 

Capo IV

Informazione e formazione

 

     Art. 8. Attività di informazione, formazione e addestramento.

     1. La Regione promuove, tramite i dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali (USL), l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), le organizzazioni professionali agricole ed ogni altro ente competente in materia, iniziative di informazione, formazione e aggiornamento, addestramento sulle materie attinenti alla sicurezza e salute dei soggetti di cui all’articolo 2 [1].

     2. Le iniziative sono rivolte ai soggetti di cui all’articolo 2.

     3. Le iniziative realizzano l’adeguata conoscenza:

     a) dei rischi presenti nel lavoro agricolo e forestale;

     b) delle adeguate misure preventive e protettive;

     c) della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

     d) del corretto uso delle macchine agricole;

     e) delle tecniche fondamentali per la verifica di sicurezza delle macchine agricole e forestali;

     f) delle conoscenze di base sugli agenti chimici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), e sul loro corretto uso, sia nella fase di manipolazione che in quella delle successive lavorazioni in campo;

     g) delle pratiche di comportamento quotidiano, con particolare attenzione alla separazione tra luoghi e ambienti di lavoro e di vita;

     h) dei rischi per la salute;

     i) del corretto uso dei DPI.

     4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (CPO) e di soggetti pubblici e privati competenti in materia.

 

     Art. 9. Macchinari agricoli.

     1. La Regione promuove un intervento specifico relativo alle modalità d’uso dei trattori e dei motocoltivatori volto a migliorare le condizioni di sicurezza nell’uso di tali strumentazioni.

     2. L’intervento di cui al comma 1, in armonia con la normativa statale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, è finalizzato alla formazione e all’addestramento dei soggetti che utilizzano i macchinari di cui al comma 1.

     3. Nell’ambito degli strumenti della programmazione ordinaria in materia di sostegno alle attività agricole e della loro attuazione, la Regione è tenuta ad inserire la certificata partecipazione alle attività di cui al comma 2 quale criterio premiante per l’accesso agevolato alle azioni incentivanti in essi previste.

 

Capo V

Vigilanza, sanzioni e contributi

 

     Art. 10. Vigilanza e accertamento delle infrazioni.

     1. La vigilanza sull’applicazione delle norme della presente legge, l’accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono svolte dalle aziende USL, che le esercitano tramite i dipartimenti di prevenzione.

     2. L’autorità incaricata della vigilanza riporta, nel verbale di accertamento, le carenze riscontrate e le indicazioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, concedendo un termine congruo per adeguarsi comunque non superiore a dodici mesi.

     3. Alla scadenza del termine assegnato, l’organo di vigilanza, entro sessanta giorni, verifica l’adempimento delle indicazioni; in caso di adeguamento la sanzione non viene applicata; in caso di inosservanza delle indicazioni di cui al comma 2, si procede all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo articolo 13, comma 1.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che esercitano non professionalmente attività agricole e forestali.

 

     Art. 11. Monitoraggio.

     1. La direzione generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà della Regione Toscana effettua il monitoraggio sull’applicazione e sulle violazioni della presente legge. Con cadenza periodica sono elaborati e pubblicati sul sito regionale i rapporti di monitoraggio.

 

     Art. 12. Accesso ai dati.

     1. I dipartimenti di prevenzione delle aziende USL hanno accesso ai dati in possesso degli enti economici agricoli, dell’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), nonché di ogni altra struttura pubblica o privata.

 

     Art. 13. Sanzioni.

     1. Coloro che contravvengono alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

     2. La Regione è l’autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative e a introitare i proventi derivanti dall’applicazione della presente legge.

     3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

 

     Art. 14. Contributi regionali.

     1. La Regione, in attuazione del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010, interviene rispettivamente, per i profili attinenti le attività sanitarie attraverso il piano sanitario regionale, per gli interventi in materia di formazione professionale attraverso il piano di indirizzo generale integrato (PIGI) di cui all’articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), per gli interventi riguardanti le iniziative in agricoltura attraverso il piano sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/05 e il piano agricolo regionale (PAR), di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).

     2. Gli strumenti programmatori di cui al comma 1, al fine di assicurare il massimo di sinergia tra i diversi interventi garantiscono, compatibilmente con i rispettivi termini di definizione, opportune intese utili ad assicurare la maggiore efficienza degli interventi.

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

     Art. 15. Progetti di comune interesse.

     1. La Regione, ricercando intese con INAIL, ISPESL e le organizzazioni professionali agricole, promuove interventi integrati finalizzati alla condivisione di risorse umane ed economiche per specifici progetti inerenti la tutela della salute e la sicurezza [2].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti, compatibilmente con gli ulteriori interventi previsti nei diversi strumenti, nel piano sanitario regionale, nel PIGI di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002, nel piano sviluppo rurale 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1698/05 e nel PAR di cui all’articolo 2 della l.r. 1/2006.

 

     Art. 16. Valutazione dei risultati conseguiti dalla legge.

     1. La Giunta regionale realizza la valutazione di efficacia attraverso le modalità opportunamente disposte dagli strumenti programmatori di cui agli articoli 14 e 15.

     2. Giunta regionale presenta alle commissioni consiliari competenti per materia, entro il primo semestre di ogni anno:

     a) i rapporti di monitoraggio di cui all’articolo 11, relativi all’anno precedente, comprensivi anche degli stanziamenti previsti e dei risultati conseguiti in termini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

     b) una relazione a consuntivo sulla realizzazione, nell’anno precedente, dei progetti di cui all’articolo 15;

     c) la valutazione di efficacia di cui al comma 1.


[1] Comma così modificato dall'art. 79 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[2] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.