§ 4.5.80 - L.R. 22 ottobre 2008, n. 53.
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane .


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:22/10/2008
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Art. 4.  Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Art. 5.  Imprenditore artigiano
Art. 6.  Requisiti dell’impresa artigiana
Art. 7.  Esercizio dell’impresa artigiana
Art. 8.  Consorzi e società consortili
Art. 9.  Limiti dimensionali
Art. 10.  Svolgimento dell’attività artigiana
Art. 11.  Soppressione delle commissioni provinciali per l’artigianato (CPA)
Art. 12.  Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT)
Art. 13.  Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese
Art. 14.  Comunicazione unica al registro delle imprese
Art. 15.  Modifiche e cancellazioni
Art. 16.  Diritti di segreteria
Art. 17.  Sanzioni
Art. 18.  Tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano
Art. 19.  Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Art. 20.  Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano
Art. 21.  Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano
Art. 22.  Maestro artigiano
Art. 23.  Bottega-scuola
Art. 24.  Sanzioni
Art. 25.  Disposizioni transitorie
Art. 26.  Regolamento regionale
Art. 27.  Norme finanziarie
Art. 28.  Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Art. 29.  Disapplicazione di norme statali


§ 4.5.80 - L.R. 22 ottobre 2008, n. 53.

Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane [1].

(B.U. 29 ottobre 2008, n. 34)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 45, comma 2 della Costituzione e nell’ambito della competenza legislativa di cui all’articolo 117, comma 4 della Costituzione, tutela, sviluppa e valorizza l’artigianato anche nelle sue diverse espressioni territoriali, tradizionali e artistiche.

2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, comprese quelle dell’artigianato artistico e tradizionale, nonché la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali, con particolare riguardo al rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della contrattazione di secondo livello, compreso lo sviluppo degli strumenti della bilateralità.

3. La Regione, nell’esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione e ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), attua forme di concertazione con gli enti locali, le organizzazioni delle imprese e le organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello regionale.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all’impresa artigiana come definita dal capo II.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle:

a) attività agricole, salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

b) attività di prestazione di servizi commerciali, attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime e commerciali, come definite dall’articolo 1, comma 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), salvo il caso che siano strumentali ed accessorie rispetto alla attività artigiana;

c) attività artistiche svolte in forma di lavoro autonomo;

d) attività di produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attività secondaria, senza l’impiego di mano d’opera.

 

     Art. 3. Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Sono svolte dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) le funzioni relative:

a) all’annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese secondo le modalità previste al capo IV della presente legge [2];

b) [al rilascio delle certificazioni di iscrizione all’albo artigiani] [3];

c) all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni richiamate agli articoli 17 e 24 e al conseguente introito dei proventi;

d) all’attribuzione della qualifica di maestro artigiano di cui all’articolo 22;

e) [alla compilazione, aggiornamento e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all’albo artigiani, contenenti le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dagli stessi ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) ] [4].

 

     Art. 4. Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)

1. Allo scopo di favorire le iniziative finalizzate alla promozione, all’ innovazione e allo sviluppo e per garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione, la Regione accredita, con le modalità di cui al comma 2, i centri per lo sviluppo imprenditoriale, denominati di seguito CSI.

2. Ai fini dell’accreditamento regionale i CSI, costituiti sotto forma di impresa dalle organizzazioni regionali delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale;

b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento di attività a favore delle imprese richiedenti le prestazioni a prescindere dall’appartenenza o meno delle imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro.

3. Con regolamento regionale di cui all’articolo 26 sono definiti in particolare:

a) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento;

b) le tipologie dei servizi erogabili;

c) le verifiche sulle attività prestate ai fini dell’accreditamento.

 

CAPO II

Disciplina dell’impresa artigiana

 

     Art. 5. Imprenditore artigiano

1. E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. L’imprenditore artigiano, nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e che implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da specifiche norme statali o regionali.

3. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Sono fatte salve le norme previste da specifiche norme statali o regionali che disciplinano le singole attività.

 

     Art. 6. Requisiti dell’impresa artigiana

1. E’ artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, risponde ai seguenti requisiti:

a) lo scopo prevalente è lo svolgimento di attività di produzione e di trasformazione dei beni, anche semilavorati, e attività di prestazione di servizi;

b) l’impresa è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità fissati all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente sul capitale;

c) l’impresa rispetta i limiti dimensionali fissati all’articolo 9.

 

     Art. 7. Esercizio dell’impresa artigiana

1. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.

2. L’impresa può essere esercitata, altresì, in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che:

a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5;

b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di un’altra società in accomandita semplice;

c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio accomandatario di una società in accomandita semplice;

d) nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

3. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato se non è annotata come artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese [5].

4. [Ai fini assicurativi e previdenziali l’impresa artigiana ha titolo all’iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute nella l. 463/1959] [6].

 

     Art. 8. Consorzi e società consortili

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, con l’indicazione delle relative imprese consorziate [7].

2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore ad un terzo, sono annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti [8].

3. Sono inoltre annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2 [9].

4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, a condizione che siano annotati come imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese [10].

5. [Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana associati nelle forme di cui al presente articolo, hanno titolo all’iscrizione negli elenchi di cui alla l. 463/1959] [11].

 

     Art. 9. Limiti dimensionali

1. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:

a) per l’impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l’impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l’impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell’abbigliamento su misura:

1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l’impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell’apprendistato), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e della legge regionale di settore;

b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 (Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:

a) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;

b) i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;

c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all’unità superiore, i limiti massimi indicati ai comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all’anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.

 

     Art. 10. Svolgimento dell’attività artigiana

1. L’attività artigiana può essere esercitata in luogo fisso a ciò adibito o presso l’abitazione dell’imprenditore artigiano o di uno dei soci che partecipano al lavoro o in altra sede individuata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio.

2. L’impresa artigiana può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione medesima o ad essi adiacenti, senza l’osservanza delle disposizioni contenute nella l.r. 28/2005.

3. L’impresa artigiana può effettuare la somministrazione nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti, utilizzando gli arredi dell’azienda medesima, quale attività strumentale e accessoria alla produzione con esclusione del servizio di somministrazione assistita e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

 

CAPO III

Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT)

 

     Art. 11. Soppressione delle commissioni provinciali per l’artigianato (CPA)

1. Le commissioni provinciali per l’artigianato (CPA) sono soppresse a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26.

2. Le funzioni delle CPA attinenti all’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane sono svolte dalla camera di commercio territorialmente competente ai sensi del capo IV.

 

     Art. 12. Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT)

1. La Commissione regionale per l’artigianato toscano (CRAT) ha sede presso l’Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (UNIONCAMERE Toscana), è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

2. Le modalità di insediamento e funzionamento della CRAT sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all’articolo 26.

3. La CRAT è composta:

a) da due rappresentanti della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale;

b) da tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.

4. Il Presidente della CRAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).

5. Partecipano alle riunioni della CRAT, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall’UNIONCAMERE Toscana.

6. La CRAT, per le decisioni relative ai ricorsi in via amministrativa di cui al comma 7, lettera a), è integrata, a titolo consultivo, da un rappresentante dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previo accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

7. La CRAT:

a) decide i ricorsi in via amministrativa di cui all’articolo 14, comma 6 e di cui all’articolo 15;

b) presta consulenza in materia di artigianato alla Regione, all’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) regionale, all’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) ed all’UNIONCAMERE Toscana;

c) predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente l’attività svolta;

d) esprime il parere alle CCIAA per il riconoscimento della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell’articolo 22, comma 1;

e) tiene l’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro-

artigiano ai sensi dell’articolo 22, comma 5.

8. Ai componenti della CRAT è attribuita un’indennità ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali).

8 bis. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), la rappresentanza processuale e la difesa in giudizio della Commissione regionale per l’artigianato spettano all’Avvocatura regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, della stessa l.r. 63/2005 [12].

 

CAPO IV

Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese [13]

 

     Art. 13. Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese [14]

1. Le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti ai fini dell’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fanno eccezione le imprese di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali la dichiarazione è facoltativa [15].

2. [L’albo artigiani è tenuto con le modalità previste per il registro delle imprese dall’articolo 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e secondo quanto previsto dal regolamento regionale di cui all’articolo 26] [16].

3. L’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana è costitutiva ed è condizione [17]:

a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;

b) per l’adozione da parte dell’impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all’artigianato.

4. [L’albo artigiani contiene l’iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane individuali o in forma societaria. In separata sezione dell’albo artigiani sono contenute le iscrizioni, le modificazioni e cancellazioni concernenti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all’articolo 8, commi 1, 2 e 3] [18].

5. Il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall’annotazione nella sezione speciale artigiani, nell’ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell’allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59") [19].

6. In caso di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’annotazione come artigiana, anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato [20].

7. [La tenuta dell’albo artigiani è assicurata dalle CCIAA ed è regolamentata da un protocollo d’intesa stipulato tra la Regione ed UNIONCAMERE Toscana] [21].

8. Il funzionamento dell’ufficio di segreteria della CRAT è assicurato dall’UNIONCAMERE Toscana ed è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione ed UNIONCAMERE Toscana.

9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese [22].

 

     Art. 14. Comunicazione unica al registro delle imprese [23]

1. Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa artigiana, il titolare della stessa presenta alla CCIAA nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell’impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli). La dichiarazione determina l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione [24].

2. [L’iscrizione all’albo decorre dalla data di presentazione della dichiarazione] [25].

3. [La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese singole dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore generale o speciale, per le imprese in forma di società dal legale rappresentante della società e da eventuali procuratori generali o speciali o dagli amministratori della stessa] [26].

4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli con le modalità e i termini previsti per il registro delle imprese [27].

5. [La CCIAA adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione delle annotazioni entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione. Tale termine è sospeso per trenta giorni al fine di garantire eventuali integrazioni della documentazione] [28].

6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'impresa artigiana con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26 [29].

7. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso davanti alla CRAT [30].

7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all’ articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la CCIAA è tenuta ad iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività [31].

 

     Art. 15. Modifiche e cancellazioni

1. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a presentare alla CCIAA una dichiarazione, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all’attività produttiva entro trenta giorni dall’avvenuta variazione. Tale dichiarazione non è richiesta in caso di recesso di socio con atto di cui è stata richiesta l’iscrizione al registro delle imprese.

2. L’impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti per l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Non è richiesta la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell’attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti dell’annotazione siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento [32].

3. La dichiarazione di cui al comma 1 è assoggettata al controllo previsto dall’articolo 14, comma 4.

 

     Art. 16. Diritti di segreteria [33]

[1. Ai fini della gestione dell’albo artigiani si applicano a favore delle CCIAA i diritti di segreteria stabiliti in applicazione dell’articolo 18, comma 2 della l. 580/1993.]

 

     Art. 17. Sanzioni

1. Chiunque eserciti l’attività artigiana senza l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00 [34].

2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell’avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00 [35].

3. Chiunque ometta o ritardi di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all’attività dell’impresa è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00 [36].

4. Chiunque presenti, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente [37].
4 bis. Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell’articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato laddove manchi l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00 [38].

5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale e alle CCIAA [39].

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all’introito dei proventi delle stesse [40].

7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

 

CAPO V

Tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano

 

     Art. 18. Tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano

1. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 1, promuove lo sviluppo dell’artigianato artistico e tradizionale toscano mediante:

a) la valorizzazione delle produzioni e delle lavorazioni artigianali artistiche e tradizionali;

b) la formazione delle figure professionali che operano nel campo delle lavorazioni artistiche e tradizionali;

c) la promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale;

d) lo sviluppo delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

2. La Regione, nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 1, favorisce prioritariamente nei comuni in situazioni di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio), e nei centri storici di tutti i comuni, la permanenza delle imprese dell’artigianato artistico e tradizionale, agevolandone il trasferimento, la localizzazione ed il nuovo insediamento.

 

     Art. 19. Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano

1. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente legge per l’impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell’artigianato artistico:

a) le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonché le elaborazioni connesse alla loro realizzazione;

b) le lavorazioni che vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tecnico professionale, con l’ausilio di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.

2. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attività di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico purché queste siano svolte secondo quanto disciplinato dagli articoli da 197 a 205 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

3. Fermi restando i requisiti previsti dalla presente disciplina per l’impresa artigiana, sono definite lavorazioni dell’artigianato tradizionale:

a) le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento ;

b) tali lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l’ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di riparazione di oggetti d’uso.

4. Con regolamento regionale di cui all’articolo 26 sono definiti i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali ed individuate le attività per ciascun settore.

 

     Art. 20. Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano [41]

1. La Regione nel perseguire le finalità di cui all’articolo 18, opera per:

a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell’innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;

b) favorire l’introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell’artigianato artistico e tradizionale;

c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;

d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;

e) valorizzare la Toscana come luogo dell’artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.

 

     Art. 21. Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano [42]

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni in materia di concorrenza, può sostenere le attività in favore della valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale svolte dall’Artex ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).

 

     Art. 22. Maestro artigiano

1. La qualifica di maestro artigiano è attribuita dalla CCIAA, previo parere della CRAT, al titolare di impresa artigiana del settore dell’artigianato artistico o tradizionale o al socio di questa purché partecipi personalmente all’attività.

2. I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono i seguenti:

a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell’impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dai titoli acquisiti;

c) elevata attitudine all’insegnamento del mestiere.

3. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabilite con regolamento regionale di cui all’articolo 26.

4. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi nei corsi organizzati dai soggetti accreditati ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

5. L’elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano è tenuto presso la CRAT.

6. La Regione definisce specifiche iniziative atte a valorizzare l’attività dei maestri artigiani.

 

     Art. 23. Bottega-scuola

1. Sono denominate bottega-scuola le imprese del settore dell’artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano.

2. La bottega-scuola può svolgere attività formative nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione, con le modalità di cui alla l.r. 32/2002.

 

     Art. 24. Sanzioni

1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega-scuola, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

2. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell’articolo 22, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

3. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale, ed alle CCIAA.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all’introito dei proventi delle stesse.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella l.r. 81/2000.

 

CAPO VI

Norme transitorie, finali, finanziarie e disapplicazione di norme statali

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie

1. Restano valide le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni già esistenti negli albi provinciali delle imprese artigiane alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26.

2. Sono fatte salve le domande di iscrizione, modificazione e cancellazione già presentate alla data di entrata in vigore del regolamento regionale previsto dall’articolo 26.

 

     Art. 26. Regolamento regionale

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione che, in particolare, disciplina :

a) le modalità di annotazione e cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese [43];

b) le modalità di insediamento e funzionamento della CRAT;

c) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l’individuazione delle attività per ciascun settore;

d) le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano;

e) le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento, le tipologie dei servizi erogabili, le verifiche sulle attività prestate ai fini dell’accreditamento dei CSI di cui all’articolo 4.

 

     Art. 27. Norme finanziarie [44]

1. Agli oneri derivanti per il funzionamento della segreteria della CRAT, di cui all’articolo 12, stimati in euro 45.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nell’unità previsionale di base (UPB) 543 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese artigiane – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.

2. Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennità ai componenti della CRAT di cui all’articolo 12, comma 7, stimati in euro 2.200,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, si fa fronte con le risorse iscritte nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 – 2014.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 28. Decorrenza degli effetti. Abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a far data dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26.

2. Sono abrogate, a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26, le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 23 aprile 1988, n. 29 (Commissioni provinciali e commissione regionale per l’artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Designazione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle commissioni provinciali per l’artigianato);

b) legge regionale 19 luglio 1993, n. 43 (Abrogazione dell’art. 3 e del 2° comma dell’art. 7 l.r. 23 aprile 1988, n. 29 riguardante le Commissioni Provinciali per l’artigianato);

c) legge regionale 3 marzo 1999, n. 10 (Modifiche alla l.r. 29/88 “Commissione provinciali e Commissione regionale per l’artigianato. Albo provinciale imprese artigiane. Elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l’artigianato”);

d) legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 (Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani);

e) articolo 13 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 “Finanziamenti per la redazione e l’attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente”. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 “Norme sulla tutela dell’artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani”).

 

     Art. 29. Disapplicazione di norme statali

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 26, cessa di avere applicazione nel territorio della Regione la legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato).


[1] Titolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 75 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[3] Lettera abrogata dall'art. 75 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[4] Lettera abrogata dall'art. 75 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[5] Comma così sostituito dall'art. 76 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[6] Comma abrogato dall'art. 76 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[7] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[8] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[9] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[10] Comma così modificato dall'art. 77 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[11] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[12] Comma aggiunto dall'art. 78 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[13] Rubrica così sostituita dall'art. 79 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[14] Rubrica così sostituita dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[15] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[16] Comma abrogato dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[17] Alinea così modificato dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[18] Comma abrogato dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[19] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[20] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[21] Comma abrogato dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[22] Comma così sostituito dall'art. 80 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[23] Rubrica così sostituita dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[24] Comma così modificato dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[25] Comma abrogato dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[26] Comma abrogato dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[27] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[28] Comma sostituito dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e abrogato dall'art. 27 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[29] Comma modificato dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[30] Comma così modificato dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[31] Comma aggiunto dall'art. 81 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66 e così sostituito dall'art. 27 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[32] Comma così sostituito dall'art. 82 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[33] Articolo abrogato dall'art. 83 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[34] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[35] Comma così sostituito dall'art. 84 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[36] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[37] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[38] Comma inserito dall'art. 84 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[39] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 28 novembre 2014, n. 72.

[40] Comma così modificato dall'art. 84 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[41] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2020, n. 62.

[42] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 marzo 2016, n. 22, modificato dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 20 luglio 2020, n. 62.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 85 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 86 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 66.