§ 5.4.206 - L.R. 5 agosto 2011, n. 39.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:05/08/2011
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998
Art. 4.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/1998
Art. 5.  Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998
Art. 6.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998
Art. 7.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998
Art. 8.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998
Art. 9.  Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998
Art. 10.  Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 89/1998
Art. 11.  Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998
Art. 12.  Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998
Art. 14.  Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998
Art. 15.  Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998
Art. 16.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 89/1998
Art. 17.  Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998
Art. 19.  Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 89/1998
Art. 20.  Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998
Art. 21.  Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 89/1998
Art. 22.  Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998
Art. 23.  Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998
Art. 24.  Disposizioni transitorie


§ 5.4.206 - L.R. 5 agosto 2011, n. 39.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

(B.U. 10 agosto 2011, n. 41)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

 

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico) e relativi provvedimenti attuativi;

 

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale);

 

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

 

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2011;

 

Considerato quanto segue:

1. L’applicazione della l.r. 89/1998 ha consentito di raggiungere risultati apprezzabili per la gestione del rumore ambientale, ciononostante occorre introdurvi alcune modifiche al fine di implementare gli strumenti di tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento acustico e di migliorare l’efficacia di quelli già esistenti;

2. Occorre altresì adeguare la l.r. 89/1998 al mutato quadro normativo nazionale di riferimento, ed in particolare al d.lgs. 194/2005, nonché al nuovo Statuto, con particolare riferimento al riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale;

3. In coerenza con il sistema della programmazione regionale e del nuovo riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale, il Consiglio individua, nell’ambito del piano regionale di azione ambientale di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di settore, a cui la Giunta regionale dà attuazione, con proprie deliberazioni, anche attraverso la concessione di finanziamenti volti ad incentivare gli interventi di risanamento acustico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;

4. Al fine di garantire l’uniformità e l’omogeneità sul territorio, la l. 447/1995 affida alle regioni la definizione di criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni comunali e provinciali che, data la loro natura tecnica, si ritiene di rinviare ad apposito regolamento di Giunta;

5. In attuazione di quanto previsto dal d.lgs 194/2005 si confermano in capo alla Regione le funzioni concernenti la verifica delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione, che devono essere elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, espressamente richiamate dalla legge regionale;

6. Per consentire una programmazione a livello regionale delle priorità di intervento di risanamento acustico, la Regione assume su di sé, relativamente alle sole infrastrutture stradali regionali, anche i compiti e le funzioni legate all’elaborazione delle mappature acustiche, dei piani di azione e dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture, di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995;

7. Con riferimento invece all’approvazione dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture occorre ridefinire le competenze regionali a seguito dell’entrata in vigore della normativa attuativa della legge quadro nazionale, che ha riservato allo Stato la competenza sui piani relativi a infrastrutture di interesse nazionale o sovraregionale, consentendo tuttavia alle regioni di approvare un diverso ordine di priorità degli interventi;

8. È istituito, nell’ambito del sistema informativo regionale, il catasto regionale dell’inquinamento acustico al fine di rendere conoscibili, accessibili ed immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini i dati e le informazioni relative al rumore ambientale ed agli interventi programmati per la sua gestione, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e dall’articolo 8 del d.lgs. 194/2005;

9. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza e l’informazione dei cittadini, è istituito l’elenco regionale dei tecnici competenti abilitati, a seguito dell’autorizzazione provinciale, allo svolgimento di attività di misurazione, verifica e controllo sul rispetto dei valori stabiliti dalla normativa nazionale;

10. Vengono disciplinate le procedure di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico (che i comuni sono tenuti ad adottare per assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale), attraverso il rinvio alle procedure di approvazione dei piani comunali di classificazione acustica, anche al fine di assicurare la partecipazione attiva dei cittadini e di tutti gli enti pubblici interessati, dando loro la possibilità di formulare osservazioni;

11. Relativamente al piano comunale di classificazione acustica, occorre prevedere che ciascun comune, dopo l’adozione e prima di procedere all’approvazione di tale strumento e delle relative varianti, provveda a trasmetterne copia ai comuni confinanti, al fine di garantire l’osservanza del divieto di contatto delle aree che presentano valori di qualità difformi da quelli stabiliti dalla normativa statale;

12. Data la natura trasversale di questa materia, è necessario garantire il coordinamento ed il raccordo tra gli strumenti di pianificazione comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, oltre che con gli strumenti urbanistici comunali, anche con il piano urbano del traffico e più in generale con la programmazione dei servizi pubblici di trasporto nonché con quella del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

13. Per assicurare una strategia integrata sulla gestione del rumore, occorre altresì prevedere che i comuni regolino gli aspetti relativi ai controlli sull’inquinamento acustico all’interno dei regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, in attuazione di quanto peraltro già previsto dall’articolo 6, comma 2, della l. 447/1995;

14. Al fine di garantire una documentata conoscenza dello stato acustico del proprio territorio, si prevede che i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti approvino una relazione biennale contente una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, secondo peraltro quanto già previsto dall’articolo 7, comma 5, della l. 447/1995;

15. È necessario garantire che la classificazione acustica sia effettuata su tutto il territorio regionale, attribuendo nuovamente alla Regione il potere di intervenire in via sostitutiva nei confronti di quei pochi comuni che ancora non hanno approvato il piano comunale di classificazione acustica;

16. Analogamente a quanto già fatto in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni di monitoraggio e controllo spettanti a comuni e province, attraverso l’istituzione in un apposito comitato composto da rappresentati della Regione, degli enti locali, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;

17. È necessario aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, attualmente espressi in lire, tenendo altresì conto degli effetti dell’inflazione;

18. È infine opportuno integrare l’articolo 22 della l.r. 88/1998 ai fini di chiarezza normativa, viste le finalità dell’articolo stesso, inserendo tra le funzioni di competenza della Regione in materia di viabilità, gli adempimenti derivanti dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico da effettuare con riferimento alle strade regionali;

 

Approva la presente legge

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), è sostituito dal seguente:

“Art. 1

Finalità della legge

1. La presente legge, attua:

a) l’articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico);

b) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

c) il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).

2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l’esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005.

3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.

4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e provvede altresì a promuovere iniziative di educazione e informazione ambientale.

5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l’informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall’inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e dall’articolo 8 del d.lgs. 194/2005.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella l. 447/1995, e relativi decreti attuativi, nonché nel d.lgs. 194/2005.”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 1 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 1 bis. Programmazione in materia di inquinamento acustico

1. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), il piano regionale di azione ambientale (PRAA) individua le finalità ed i macro-obiettivi della politica regionale di tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili.

2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA, di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), la Giunta regionale individua gli obiettivi operativi, le attività da svolgere con le risorse stanziate, le modalità di intervento ed il relativo quadro finanziario.”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 2 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 2

Funzioni riservate alla Regione

1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:

a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall’articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;

b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005;

c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall’articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 447/1995;

e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;

f) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;

g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.

h) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, della l. 447/1995, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico per il conseguimento dei titoli abilitativi relativi all’esercizio di attività produttive, alla realizzazione e all’esercizio di impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione:

a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all’articolo 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall’articolo 2 della L. 447/1995;

b) individua le attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l’elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all’articolo 9 bis.

3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995 relativi alle infrastrutture di interesse regionale, nonché, ai fini dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore), quelli relativi alle infrastrutture di interesse nazionale o sovra regionale. Nell’individuazione delle priorità degli interventi previsti da tali piani sono privilegiati i comuni che abbiano approvato i piani di classificazione acustica di cui all’articolo 4.

4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del d.lgs. 194/2005, la Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell’ARPAT, verifica che le mappature acustiche, le mappe strategiche ed i piani di azione siano stati elaborati in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto.

5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all’articolo 7, comma 2, del d.lgs. 194/2005 nel rispetto dei termini ivi previsti.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 le parole: “legge regionale in materia di governo del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 1/2005”.

2. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 la parola “nonché,” è soppressa.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le province provvedono altresì:

a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della l. 447/1995, per le infrastrutture stradali provinciali;

b) all’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005 e all’attuazione degli interventi ivi previsti.”.

 

     Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 3 bis. Catasto regionale dell’inquinamento acustico

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell’inquinamento acustico che contiene:

a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico; b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati e per le infrastrutture stradali di competenza delle province e della Regione. Tale mappatura comprende copia informatica dei piani comunali di classificazione acustica di cui all’articolo 4, e dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8.

c) la rappresentazione, in formato digitale, del stato acustico contenuta nella relazione biennale di cui all’articolo 9 bis;

d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall’ARPAT.

2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza).

3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009.

4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 195/2005.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole: “dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole: “all’art. 2, comma 2, lett. d)” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 2, comma 1, lettera d)”.

3. Al comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 le parole: “dell’art. 2, comma 2, lett. b)” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 2, comma 1, lettera b)”.

4. Il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“4. Ai fini dell’elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico.”.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “ed alla provincia” sono sostituite dalle seguenti: “ed alla provincia ed ai comuni confinanti, con le modalità di cui al comma 5, lettera a)”.

2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Contestualmente all’adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla l.r. 1/2005.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole: “quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

4. Al comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “settantacinque giorni”.

5. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale.”.

6. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente:

“a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;”.

7. Il comma 9 dell’articolo 5 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009. I comuni acquisiscono altresì il parere delle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio nonché dell’ARPAT, qualora non si siano avvalsi del supporto tecnico della medesima agenzia.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998

1. La rubrica dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente: “Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali”.

2. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 le parole “legge regionale in materia di governo del territorio” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 1/2005”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della l. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).”.

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998

1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all’approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:

a) il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché con i piani previsti dalla normativa vigente in materia ambientale già adottati;

b) la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“2 bis. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall’accertamento dell’avvenuto superamento.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 89/1998 è abrogato.

 

     Art. 10. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis. Procedura del piano comunale di risanamento acustico

1. Il piano comunale di risanamento acustico è approvato con le procedure di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del parere dell’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente nonché dell’ARPAT, qualora il comune non si sia avvalso del supporto tecnico della medesima agenzia secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 9.

2. Il piano comunale di risanamento acustico è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e dalla normativa nazionale in materia di amministrazione digitale, ed è trasmesso alla Regione ed alla provincia territorialmente competente attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni.”.

 

     Art. 11. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all’articolo 2 del d.lgs. 194/2005, possono approvare, con le procedure di cui all’articolo 8 bis, appositi piani di miglioramento acustico, al fine di conseguire i valori di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), della l. 447/1995.”.

 

     Art. 12. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 9 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis. Relazione biennale sullo stato acustico del comune

1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della l. 447/1995, i comuni con più di cinquantamila abitanti sono tenuti ad approvare la relazione biennale sullo stato acustico del comune ed a trasmetterla alla Regione e alla provincia, per le iniziative di competenza.

2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.

3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia.”.

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 10 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Poteri sostitutivi

1. Qualora i comuni non provvedano all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5, la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 6 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

2. La provincia esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis.

3. Previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sono esercitati dagli organi di governo della provincia, o sulla base di una decisione di questi. 4. Gli oneri relativi all’esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico del comune inadempiente.”.

 

     Art. 14. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 11 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Contributi regionali

1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della l. 447/1995, la Giunta regionale approva una ripartizione triennale delle risorse individuate nel PRAA, di cui alla l.r. 14/2007, per la concessione di contributi destinati:

a) ai comuni per l’attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;

b) alle province per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all’articolo 3, comma 2 bis, lettera b).

2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRAA, la concessione di contributi finalizzati all’esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell’inquinamento acustico; nell’assegnazione dei contributi è data priorità:

a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all’articolo 8;

b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell’articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;

c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all’articolo 17 bis;

d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. 194/2005.

3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale.”.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998

1. Al comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 dopo le parole: “con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da progetto, gli insediamenti stessi” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “tenendo conto delle prevalenti condizioni di effettiva fruizione delle stesse aree ovvero dando atto della compatibilità dei nuovi insediamenti con le preesistenti destinazioni d’uso come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo), nonché alle aviosuperfici realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’Ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale). I comuni provvedono a dare comunicazione delle loro valutazioni all’Ente nazionale per l’aviazione civile, per le eventuali azioni di competenza.”.

 

     Art. 16. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 89/1998

1. L’articolo 14 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Controlli

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall’articolo 14, comma 2, della l. 447/1995, avvalendosi, per le rispettive competenze, dell’ARPAT, nelle forme e con le modalità stabilite dalla l.r. 30/2009, nonché delle Aziende unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dalla deliberazione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b).

2. Nei casi previsti dall’articolo 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).

3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo, relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell’ARPAT, secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, della l. 447/1995 e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla l.r. 30/2009.”.

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 89/1998 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all’articolo 9 bis.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 89/1998 le parole: “secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 5 della LR 66/1995” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto di quanto previsto all’articolo 10 della l.r. 30/2009”.

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 15 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis. Comitato regionale di coordinamento

1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo.

2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:

a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;

b) un rappresentante dei comuni ed uno delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali;

c) un rappresentante dell’ARPAT;

d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.

3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.

4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.

5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

 

     Art. 19. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis. Elenco regionale dei tecnici competenti

1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale dei tecnici competenti, al fine di rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche e accessibili al pubblico i relativi nominativi.

2. Per l’aggiornamento dell’elenco regionale, entro il 31 marzo di ogni anno le province trasmettono alla Regione i dati relativi alle domande accolte nell’anno precedente.”.

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.

2. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.

3. Al comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 le parole: “da lire 500.000 a lire 20.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 500,00 a euro 20.000,00”.

4. Il comma 6 dell’articolo 17 della l.r. 89/1998 è sostituito dal seguente:

“6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nonché quelle della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).”.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 89/1998

1. La rubrica dell’articolo 17 bis della l.r. 89/1998 è sostituita dalla seguente:“Disposizioni per l’attuazione del d.lgs. 194/2005.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 bis della l.r. 89/1998 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005 e relativi allegati”.

 

     Art. 22. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998

1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 89/1998 è inserito il seguente:

“Art. 17 ter. Norma finanziaria

1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla l.r. 14/2007.

2. Gli oneri di cui all’articolo 3 bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l’anno 2012 e euro 50.000,00 per l’anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 “Tutela dall’inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell’aria – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.

 

     Art. 23. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112), è aggiunta la seguente:

“h bis) la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull’inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l’attuazione degli interventi ivi previsti;”.

2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 88/1998 è inserita la seguente:

“h ter) l’elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto.”.

 

     Art. 24. Disposizioni transitorie

1. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. n. 89/1998 è approvato dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti e la trasmette ai comuni interessati.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia informatica, i comuni ne certificano la conformità rispetto ai piani di classificazione acustica vigenti oppure segnalano le eventuali difformità alla Regione che provvede, entro i successivi trenta giorni, alla revisione della copia informatica ed alla trasmissione della stessa ai comuni interessati.

4. Per l’elaborazione della copia informatica, la Regione si avvale del supporto tecnico dell’ARPAT e del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LaMMa” nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009 e dalla legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LaMMA”).

5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui agli articoli 5 e 8 bis della l.r. 89/1998.

6. Fino alla attivazione delle modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui al comma 5, la documentazione può essere trasmessa in forma cartacea.