Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 05/08/2011 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 89/1998 |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 89/1998 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 89/1998 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 89/1998 |
Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 89/1998 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 89/1998 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 89/1998 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 89/1998 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 89/1998 |
Art. 10. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 89/1998 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 89/1998 |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 9 bis nella l.r. 89/1998 |
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 89/1998 |
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 89/1998 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 89/1998 |
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 89/1998 |
Art. 17. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 89/1998 |
Art. 18. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 89/1998 |
Art. 19. Inserimento dell’articolo 16 bis nella l.r. 89/1998 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 89/1998 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 17 bis della l.r. 89/1998 |
Art. 22. Inserimento dell’articolo 17 ter nella l.r. 89/1998 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 88/1998 |
Art. 24. Disposizioni transitorie |
§ 5.4.206 - L.R. 5 agosto 2011, n. 39.
Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).
(B.U. 10 agosto 2011, n. 41)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;
Vista la
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 21 giugno 2011;
Considerato quanto segue:
1. L’applicazione della
2. Occorre altresì adeguare la
3. In coerenza con il sistema della programmazione regionale e del nuovo riparto di competenze tra Giunta regionale e Consiglio regionale, il Consiglio individua, nell’ambito del piano regionale di azione ambientale di cui alla
4. Al fine di garantire l’uniformità e l’omogeneità sul territorio, la
5. In attuazione di quanto previsto dal d.lgs 194/2005 si confermano in capo alla Regione le funzioni concernenti la verifica delle mappature acustiche, delle mappe acustiche strategiche e dei piani di azione, che devono essere elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto, espressamente richiamate dalla legge regionale;
6. Per consentire una programmazione a livello regionale delle priorità di intervento di risanamento acustico, la Regione assume su di sé, relativamente alle sole infrastrutture stradali regionali, anche i compiti e le funzioni legate all’elaborazione delle mappature acustiche, dei piani di azione e dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture, di cui all’articolo 10, comma 5, della
7. Con riferimento invece all’approvazione dei piani di abbattimento e contenimento del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto e dalle relative infrastrutture occorre ridefinire le competenze regionali a seguito dell’entrata in vigore della normativa attuativa della legge quadro nazionale, che ha riservato allo Stato la competenza sui piani relativi a infrastrutture di interesse nazionale o sovraregionale, consentendo tuttavia alle regioni di approvare un diverso ordine di priorità degli interventi;
8. È istituito, nell’ambito del sistema informativo regionale, il catasto regionale dell’inquinamento acustico al fine di rendere conoscibili, accessibili ed immediatamente disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini i dati e le informazioni relative al rumore ambientale ed agli interventi programmati per la sua gestione, anche in attuazione di quanto previsto dal
9. Sempre al fine di garantire la massima trasparenza e l’informazione dei cittadini, è istituito l’elenco regionale dei tecnici competenti abilitati, a seguito dell’autorizzazione provinciale, allo svolgimento di attività di misurazione, verifica e controllo sul rispetto dei valori stabiliti dalla normativa nazionale;
10. Vengono disciplinate le procedure di approvazione dei piani comunali di risanamento acustico (che i comuni sono tenuti ad adottare per assicurare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale), attraverso il rinvio alle procedure di approvazione dei piani comunali di classificazione acustica, anche al fine di assicurare la partecipazione attiva dei cittadini e di tutti gli enti pubblici interessati, dando loro la possibilità di formulare osservazioni;
11. Relativamente al piano comunale di classificazione acustica, occorre prevedere che ciascun comune, dopo l’adozione e prima di procedere all’approvazione di tale strumento e delle relative varianti, provveda a trasmetterne copia ai comuni confinanti, al fine di garantire l’osservanza del divieto di contatto delle aree che presentano valori di qualità difformi da quelli stabiliti dalla normativa statale;
12. Data la natura trasversale di questa materia, è necessario garantire il coordinamento ed il raccordo tra gli strumenti di pianificazione comunale per la tutela dall’inquinamento acustico, oltre che con gli strumenti urbanistici comunali, anche con il piano urbano del traffico e più in generale con la programmazione dei servizi pubblici di trasporto nonché con quella del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
13. Per assicurare una strategia integrata sulla gestione del rumore, occorre altresì prevedere che i comuni regolino gli aspetti relativi ai controlli sull’inquinamento acustico all’interno dei regolamenti di igiene e sanità o di polizia municipale, in attuazione di quanto peraltro già previsto dall’articolo 6, comma 2, della
14. Al fine di garantire una documentata conoscenza dello stato acustico del proprio territorio, si prevede che i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti approvino una relazione biennale contente una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, secondo peraltro quanto già previsto dall’articolo 7, comma 5, della
15. È necessario garantire che la classificazione acustica sia effettuata su tutto il territorio regionale, attribuendo nuovamente alla Regione il potere di intervenire in via sostitutiva nei confronti di quei pochi comuni che ancora non hanno approvato il piano comunale di classificazione acustica;
16. Analogamente a quanto già fatto in altre leggi regionali di settore, occorre assicurare l’esercizio coordinato ed integrato delle funzioni di monitoraggio e controllo spettanti a comuni e province, attraverso l’istituzione in un apposito comitato composto da rappresentati della Regione, degli enti locali, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e delle aziende unità sanitarie locali;
17. È necessario aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, attualmente espressi in lire, tenendo altresì conto degli effetti dell’inflazione;
18. È infine opportuno integrare l’articolo 22 della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. L’articolo 1 della
“Art. 1
Finalità della legge
1. La presente legge, attua:
a) l’articolo 4 della
b) il
c) il
2. La presente legge detta norme finalizzate alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, ne disciplina l’esercizio per contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti e per la conservazione delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del
3. Ai fini di cui al comma 1, valgono tutte le definizioni contenute nella
4. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della
5. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale assicura l’informazione al pubblico delle azioni regionali relative alla tutela dall’inquinamento acustico, anche in attuazione di quanto previsto dal
6. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella
Art. 2. Inserimento dell’articolo 1 bis nella
1. Dopo l’articolo 1 della
“Art. 1 bis. Programmazione in materia di inquinamento acustico
1. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, della
2. Con le deliberazioni di attuazione annuali del PRAA, di cui all’articolo 10 bis della
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2
Funzioni riservate alla Regione
1. La Giunta regionale con regolamento stabilisce:
a) i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica, disciplinati dall’articolo 4, e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per l’individuazione, nell’ambito dei piani comunali di cui alla lettera a), delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto, nonché delle zone silenziose di cui all’articolo 2 del
c) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i comuni di rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico possono individuare, nel quadro della classificazione acustica prevista dall’articolo 4, valori inferiori a quelli determinati dal
e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
f) i criteri per l’identificazione delle priorità temporali negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche per il coordinamento dei piani comunali di classificazione acustica con gli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale.
h) fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 8, comma 4, della
2. La Giunta regionale con propria deliberazione:
a) stabilisce contenuti e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione dei tecnici competenti di cui all’articolo 16, fermi restando i requisiti professionali stabiliti dall’articolo 2 della
b) individua le attività di competenza delle aziende unità sanitarie locali e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) in materia di tutela dall’inquinamento acustico, nel rispetto di quanto previsto dalla
c) approva apposite linee guida contenenti i criteri tecnici per l’elaborazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune di cui all’articolo 9 bis.
3. Il Consiglio regionale approva, anche per stralci, i piani pluriennali di contenimento e abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della
4. In attuazione degli articoli 3, comma 7, e 4, comma 7, del
5. La Giunta regionale provvede, per quanto di competenza della Regione, a comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati di cui all’articolo 7, comma 2, del
Art. 4. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
2. Al comma 2, lettera a) dell’articolo 3 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della
“2 bis. Le province provvedono altresì:
a) alla predisposizione ed attuazione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della
b) all’elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di azione relativi agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del
Art. 5. Inserimento dell’articolo 3 bis nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Catasto regionale dell’inquinamento acustico
1. E’ istituito presso la Giunta regionale il catasto regionale dell’inquinamento acustico che contiene:
a) la mappa delle sorgenti di inquinamento acustico; b) la mappatura acustica del territorio in formato elettronico, elaborata, ai sensi del
c) la rappresentazione, in formato digitale, del stato acustico contenuta nella relazione biennale di cui all’articolo 9 bis;
d) le misure dei livelli sonori relativi ai controlli effettuati dall’ARPAT.
2. Il catasto regionale è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla
3. I criteri e le modalità per la realizzazione e gestione del catasto regionale sono stabiliti con delibera della Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla
4. I dati inseriti nel catasto sono resi immediatamente disponibili ai comuni e alle province, e accessibili al pubblico in attuazione di quanto previsto dal
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della
3. Al comma 3 dell’articolo 4 della
4. Il comma 4 dell’articolo 4 della
“4. Ai fini dell’elaborazione del piano disciplinato dal presente articolo, i comuni definiscono, in base ai criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), apposito quadro conoscitivo, che forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal modo assunto concorre altresì alla formazione di quello del piano strutturale e del regolamento urbanistico.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della
“2. Contestualmente all’adozione del progetto di piano, il comune individua un garante della comunicazione sul procedimento, con le modalità ed i compiti previsti dalla
3. Al comma 3 dell’articolo 5 della
4. Al comma 4 dell’articolo 5 della
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della
“4 bis. Il piano di classificazione acustica è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla
6. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 5 della
“a) è immediatamente depositato nella sede del comune ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla provincia territorialmente competente attraverso l’interoperabilità di protocollo informatico o altre modalità telematiche basate su tecnologie in grado di attestare provenienza, invio e consegna delle comunicazioni;”.
7. Il comma 9 dell’articolo 5 della
“9. Ai fini della redazione dei piani di classificazione acustica, ed altresì di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9, i comuni possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPAT nelle forme e con le modalità previste dalla
Art. 8. Modifiche all’articolo 7 della
1. La rubrica dell’articolo 7 della
2. Al comma 2 dell’articolo 7 della
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“2 bis. In attuazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 2, della
Art. 9. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. Se, alla data di entrata in vigore del piano comunale di classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5, sussistano le condizioni elencate al comma 1, il comune provvede, entro dodici mesi, all’approvazione del piano di risanamento, assicurando il coordinamento con:
a) il piano urbano del traffico di cui al
b) la programmazione dei servizi pubblici di trasporto e del servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti urbani nonché di pulizia delle strade.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della
“2 bis. Qualora il superamento dei valori di attenzione di cui al comma 1, lettera b), si verifichi successivamente all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica, il comune provvede, ai sensi del comma 2, entro dodici mesi dall’accertamento dell’avvenuto superamento.”.
3. Il comma 4 dell’articolo 8 della
Art. 10. Inserimento dell’articolo 8 bis nella
1. Dopo l’articolo 8 della
“Art. 8 bis. Procedura del piano comunale di risanamento acustico
1. Il piano comunale di risanamento acustico è approvato con le procedure di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, previa acquisizione del parere dell’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente nonché dell’ARPAT, qualora il comune non si sia avvalso del supporto tecnico della medesima agenzia secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 9.
2. Il piano comunale di risanamento acustico è redatto in formato elettronico per mezzo di strumenti informatici, nel rispetto di quanto previsto dalla
Art. 11. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“1. I comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 8, ed al fine di tutelare le zone silenziose di cui all’articolo 2 del
Art. 12. Inserimento dell’articolo 9 bis nella
1. Dopo l’articolo 9 della
“Art. 9 bis. Relazione biennale sullo stato acustico del comune
1. In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della
2. La relazione contiene una dettagliata descrizione ed analisi dei livelli di inquinamento prodotto, in particolare, dai servizi di trasporto e relative infrastrutture, dal traffico veicolare, nonché dagli impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, commerciali, sportive e ricreative.
3. La Giunta regionale predispone una relazione di sintesi e la trasmette alla commissione consiliare competente per materia.”.
Art. 13. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10
Poteri sostitutivi
1. Qualora i comuni non provvedano all’approvazione del piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5, la Regione, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 6 della
2. La provincia esercita i poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis.
3. Previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, i poteri sostitutivi di cui al comma 2, sono esercitati dagli organi di governo della provincia, o sulla base di una decisione di questi. 4. Gli oneri relativi all’esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico del comune inadempiente.”.
Art. 14. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
“Art. 11
Contributi regionali
1. Anche in attuazione di quanto previsto all’articolo 4, comma 2, della
a) ai comuni per l’attuazione dei piani comunali di risanamento acustico di cui all’articolo 8;
b) alle province per l’attuazione degli interventi previsti nei piani di azione di cui all’articolo 3, comma 2 bis, lettera b).
2. La Giunta regionale può altresì disporre, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRAA, la concessione di contributi finalizzati all’esercizio dei compiti comunali e provinciali di monitoraggio dell’inquinamento acustico; nell’assegnazione dei contributi è data priorità:
a) ai comuni che abbiano approvato il piano comunale di risanamento acustico entro i termini di cui all’articolo 8;
b) ai comuni che abbiano approvato, ai sensi dell’articolo 9, il piano comunale di miglioramento acustico;
c) ai comuni facenti parte degli agglomerati di cui all’articolo 17 bis;
d) alle province per le attività di monitoraggio finalizzate all’elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del
3. Non è concesso alcun finanziamento regionale in difetto di approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nonché quando il piano comunale di risanamento acustico non sia stato elaborato con riferimento all’intero territorio comunale.”.
Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 3 dell’articolo 12 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della
“6 bis. Le disposizioni relative alla documentazione di impatto acustico, di cui al presente articolo, si applicano anche alle aree dove sono effettuati gli atterraggi ed i decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, di cui alla
Art. 16. Sostituzione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Art. 14
Controlli
1. I comuni esercitano le funzioni di controllo previste dall’articolo 14, comma 2, della
2. Nei casi previsti dall’articolo 12, commi 4 e 5, i controlli relativi devono essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h).
3. Fatte salve le competenze spettanti ai comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di controllo, relative ad ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell’ARPAT, secondo quanto disposto dall’articolo 14, comma 1, della
Art. 17. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della
“d bis) al monitoraggio ed alla raccolta dei dati necessari all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati e della relazione biennale di cui all’articolo 9 bis.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 15 della
Art. 18. Inserimento dell’articolo 15 bis nella
1. Dopo l’articolo 15 della
“Art. 15 bis. Comitato regionale di coordinamento
1. Presso la Giunta regionale è istituito il comitato regionale di coordinamento con funzioni di raccordo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni di controllo.
2. Il comitato regionale di coordinamento è composto da:
a) i dirigenti responsabili degli uffici regionali competenti in materia di tutela dall’inquinamento acustico ed igiene pubblica, o loro delegati;
b) un rappresentante dei comuni ed uno delle province nominati dal Consiglio delle autonomie locali;
c) un rappresentante dell’ARPAT;
d) un rappresentante delle aziende unità sanitarie locali.
3. Il comitato regionale di coordinamento è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dall’inquinamento acustico, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
4. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento è a titolo gratuito.
5. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato regionale di coordinamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della
Art. 19. Inserimento dell’articolo 16 bis nella
1. Dopo l’articolo 16 della
“Art. 16 bis. Elenco regionale dei tecnici competenti
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’elenco regionale dei tecnici competenti, al fine di rendere disponibili alle amministrazioni pubbliche e accessibili al pubblico i relativi nominativi.
2. Per l’aggiornamento dell’elenco regionale, entro il 31 marzo di ogni anno le province trasmettono alla Regione i dati relativi alle domande accolte nell’anno precedente.”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 17 della
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della
2. Al comma 2 dell’articolo 17 della
3. Al comma 3 dell’articolo 17 della
4. Il comma 6 dell’articolo 17 della
“6. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni della
Art. 21. Modifiche all’articolo 17 bis della
1. La rubrica dell’articolo 17 bis della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 17 bis della
“4 bis. Le mappature acustiche, le mappe acustiche strategiche ed i piani di azione sono elaborati nel rispetto delle disposizioni contenute nel
Art. 22. Inserimento dell’articolo 17 ter nella
1. Dopo l’articolo 17 bis della
“Art. 17 ter. Norma finanziaria
1. Le risorse per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 11 sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAA di cui alla
2. Gli oneri di cui all’articolo 3 bis, sono stimati in euro 100.000,00 per l’anno 2012 e euro 50.000,00 per l’anno 2013 e sono finanziati mediante gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 428 “Tutela dall’inquinamento dell’aria, acustico, elettromagnetico e luminoso, controllo della qualità dell’aria – Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2011 – 2013.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Art. 23. Modifiche all’articolo 22 della
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 22 della
“h bis) la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all’articolo 10, comma 5, della
2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell’articolo 22 della
“h ter) l’elaborazione delle mappature acustiche e dei piani di azione, di cui agli articoli 3 e 4 del
Art. 24. Disposizioni transitorie
1. Il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1, della
2. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti e la trasmette ai comuni interessati.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della copia informatica, i comuni ne certificano la conformità rispetto ai piani di classificazione acustica vigenti oppure segnalano le eventuali difformità alla Regione che provvede, entro i successivi trenta giorni, alla revisione della copia informatica ed alla trasmissione della stessa ai comuni interessati.
4. Per l’elaborazione della copia informatica, la Regione si avvale del supporto tecnico dell’ARPAT e del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile “LaMMa” nelle forme e con le modalità previste dalla
5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali e gli enti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui agli articoli 5 e 8 bis della
6. Fino alla attivazione delle modalità telematiche di comunicazione e trasmissione di cui al comma 5, la documentazione può essere trasmessa in forma cartacea.