Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 11/04/1995 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi. |
Art. 3. Consulta tecnica. |
Art. 4. Programmazione in materia di aree protette |
Art. 5. Proposte provinciali per l’istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti |
Art. 6. Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione. |
Art. 7. Misure di incentivazione e promozione economico-sociale. |
Art. 8. Parchi regionali. |
Art. 9. Parchi provinciali. |
Art. 10. Piano per il parco provinciale. |
Art. 11. Procedimento per l’approvazione del piano per il parco provinciale. |
Art. 12. Regolamento del parco provinciale. |
Art. 13. Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale. |
Art. 14. Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali. |
Art. 15. Riserve naturali. |
Art. 16. Regolamento delle riserve naturali. |
Art. 17. Piano economico e sociale delle riserve. |
Art. 18. Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali. |
Art. 19. Aree naturali protette di interesse locale. |
Art. 20. Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale. |
Art. 21. Vigilanza. |
Art. 22. Sanzioni amministrative. |
Art. 23. Sospensione e riduzione in pristino. |
Art. 24. Patrimonio, contabilità e contratti. |
Art. 25. Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali. |
Art. 26. Norma finanziaria. |
Art. 27. Norma abrogativa. |
Art. 28. Norma transitoria - Programma stralcio. |
§ 5.4.60 - L.R. 11 aprile 1995, n. 49. [1]
Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale.
(B.U. 18 aprile 1995, n. 29 bis).
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La presente legge in attuazione delle norme quadro di cui alla
2. L'istituzione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale realizza un sistema che è parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui alla
Art. 2. Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi.
1. I parchi sono sistemi territoriali che, per il loro particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria per consentire un'efficace conservazione, ripristino e miglioramento dell'ambiente naturale e la salvaguardia delle specie selvatiche. I parchi operano altresì per lo sviluppo delle attività economiche ecocompatibili e per la gestione delle risorse faunistiche e ambientali.
2. I parchi si distinguono in regionali e provinciali in base alla rilevanza delle emergenze naturalistiche ed ambientali, alla loro estensione e continuità territoriale, al grado di complessità delle azioni di tutela da realizzare e all’entità delle risorse necessarie [2].
3. Le riserve naturali sono territori che, per la presenza di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere organizzati in modo da conservare l'ambiente nella sua integrità.
4. Le aree naturali protette di interesse locale sono quelle inserite in ambiti territoriali intensamente antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione, restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali e che possono essere oggetto di progetti di sviluppo ecocompatibile.
5. Possono far parte delle aree naturali protette di interesse locale anche biotopi di modesta superficie, monumenti naturali, aree verdi urbane e suburbane, purchè la loro estensione non concorra al soddisfacimento degli standard previsti dal
Art. 3. Consulta tecnica.
1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato supporto tecnico-scientifico, è istituita la Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità, presieduta dall'Assessore regionale competente per materia o da suo delegato, e composta da esperti particolarmente qualificati nelle discipline inerenti la protezione ambientale, la gestione delle aree protette e la tutela delle biodiversità [3].
2. La Consulta è organo di consulenza della Giunta per l'attuazione della presente legge e della
a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti comunitari, leggi e regolamenti statali;
b) classificazione delle aree e loro tipologia;
c) elaborazione ed attuazione dei contenuti del PAER di cui alla
d) formazione degli strumenti di piano e dei regolamenti dei parchi, riserve naturali e aree protette di interesse locale [5].
3. La Consulta indirizza e coordina l'attività dei comitati scientifici dei parchi e, se esistenti, di quelli delle riserve naturali; in particolare, esprime pareri e formula proposte per quanto riguarda la sperimentazione, la ricerca scientifica e l'informazione didattica.
4. La Giunta regionale nomina i componenti della Consulta con le seguenti modalità:
a) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dalle associazioni ambientaliste operanti nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio nazionale per l'ambiente di cui all'art. 12 della
b) 4 membri selezionati da un elenco di almeno otto nominativi di esperti designati dalle Università degli studi della Toscana, competenti in Scienze naturali, Scienze geologiche, Scienze agrarie e Scienze forestali [6];
c) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti designati dagli organismi di gestione dei parchi della Toscana;
d) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Società Botanica Italiana;
e) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Unione Zoologica Italiana;
f) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
g) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica;
h) 1 membro designato dall'Unione Regionale Province Toscane [7].
5. Ai fini del procedimento di nomina si applicano le norme di cui alla
La Giunta può provvedere alla costituzione della Consulta non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.
I componenti della Consulta cessano dalla carica alla scadenza di ogni legislatura e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
6. Il membro della Consulta che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive, decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale, che provvede alla contestuale sostituzione con altro membro, scelto tra quelli ricompresi nel medesimo elenco di appartenenza del membro decaduto. Nello stesso modo si procede in caso di dimissioni o di decesso del membro della Consulta.
7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00, oltre al rimborso spese e all’indennità di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti regionali [8].
7 bis. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare un esperto dell’ARPAT ed uno della competente struttura della Giunta regionale e rappresentanti delle amministrazioni locali eventualmente interessate [9].
Art. 4. Programmazione in materia di aree protette [10]
1. Il PAER, di cui alla
2. Ai fini di cui al comma 1, il PAER in particolare contiene:
a) l’individuazione, in coerenza con gli atti di pianificazione regionali, delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale, nonché la valutazione di compatibilità ambientale delle proposte delle province di cui all’articolo 5;
b) l’individuazione delle finalità, degli obiettivi e degli indirizzi per la gestione delle aree protette già istituite;
c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi gli enti locali e gli organismi di gestione dei parchi, delle riserve e delle aree naturali protette di interesse locale, nell’attuazione dello stesso PAER, per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei piani, dei piani pluriennali economici e sociali e dei regolamenti nonché alla informazione ed all’educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base delle esigenze di unitarietà delle aree da proteggere;
d) i criteri per l’attribuzione ed erogazione dei contributi o dei finanziamenti comunitari, statali e regionali;
e) i criteri per l’attribuzione ai parchi regionali dei contributi ordinari di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), della
f) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali e le modalità del riparto delle risorse tra gli enti gestori delle aree protette.
3. Al PAER è allegato, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5 della
4. L’allegato di cui al comma 3, è aggiornato annualmente, ove necessario, con le deliberazioni di attuazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3 bis della
Art. 5. Proposte provinciali per l’istituzione di nuove aree protette o la modifica di quelle esistenti [11]
1. Ai fini della valutazione di compatibilità ambientale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le province, sentiti i comuni e le comunità montane ed in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, trasmettono alla Giunta regionale le proposte per l’istituzione o la modifica, con successivi atti, dei parchi regionali e provinciali, delle riserve naturali regionali e delle aree naturali protette di interesse locale.
2. Le proposte di cui al comma 1, sono inviate almeno dodici mesi prima della scadenza del PAER.
Art. 6. Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione.
1. Alla gestione dei parchi di competenza regionale si provvede istituendo, con legge regionale, enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico [12].
2. Le funzioni relative alla gestione dei parchi provinciali e delle riserve naturali sono esercitate dalle Provincie.
3. Le funzioni relative alla gestione delle aree naturali di interesse locale sono esercitate dai Comuni singoli od associati o dalle Comunità montane.
Art. 7. Misure di incentivazione e promozione economico-sociale.
1. La gestione dei parchi, delle riserve e delle aree protette di interesse locale assicura il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio esistente, le attività agro-silvo-pastorali e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie locali da qualificare e valorizzare.
2. Gli strumenti di piano ed in particolare il piano pluriennale economico e sociale disciplinano la promozione e lo sviluppo delle iniziative dei soggetti pubblici e privati finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Titolo II
PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI
Art. 8. Parchi regionali. [13]
1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge regionale che ne definisce i confini, stabilisce i tempi e le modalità di approvazione dello statuto dell’ente parco e, nel rispetto dell’autonomia statutaria dei singoli enti, detta norme sulla composizione degli organi, sulle modalità di nomina del direttore del comitato scientifico, sul regolamento del parco, sul piano pluriennale economico-sociale, quali strumenti di attuazione delle finalità istitutive del parco.
2. La legge regionale di cui al comma 1 detta altresì norme sul personale che opera nel parco, sul patrimonio dell’ente che lo gestisce e sulle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.
Art. 9. Parchi provinciali.
1. Le Provincie esercitano le funzioni relative alla gestione dei parchi direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni in attuazione della
2. Le Provincie garantiscono la partecipazione degli enti locali all'istituzione e alla gestione dei parchi e delle riserve in applicazione dell'art. 22 della
3. In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), nel rispetto del P.I.T. e del P.T.C. adottati o approvati ai sensi della
a) determinare i confini del parco e delle aree contigue;
b) istituire il parco, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.
Art. 10. Piano per il parco provinciale.
1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri definitivi, anche in variante di quelli individuati nell’atto istitutivo, costituente parte integrante del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 51 della
2. Il piano individua eventualmente gli ambiti territoriali e gli interventi, ivi compreso l'assestamento forestale, in relazione ai quali si procede attraverso strumenti attuativi particolareggiati approvati dalla stessa Provincia.
Art. 11. Procedimento per l’approvazione del piano per il parco provinciale. [16]
1. Al procedimento per l’approvazione del piano del parco e del regolamento del parco provinciale si applicano le disposizioni di cui al titolo II della
Art. 12. Regolamento del parco provinciale.
1. Il regolamento del parco, nel rispetto del piano, disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della
2. [Il regolamento è adottato dalla Provincia, sentito l'organismo di gestione ove istituito, ed è inviato alla Giunta regionale] [18].
3. [La Giunta regionale può pronunciarsi, entro 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del regolamento ai criteri e agli indirizzi recati dal Programma di cui all'art. 4, indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine] [19].
4. [Il regolamento è approvato dalla Provincia con atto espressamente motivato in relazione alla pronunzia della Giunta regionale, se pervenuta e in conformità al Programma] [20].
5. Il regolamento del parco acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione.
Art. 13. Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale.
1. Nel rispetto delle finalità istitutive del parco, delle previsioni del piano e nei limiti del regolamento, la Provincia promuove iniziative coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all'interno del parco e dell'area contigua.
2. Per i fini di cui al precedente comma la Provincia adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Qualora il piano pluriennale, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, comporti la partecipazione di altri soggetti, sono previste modalità attuative comprendenti anche gli accordi di programma di cui all'art. 27 della
3. Il piano determina le iniziative atte a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. In particolare il piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico; l'agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni naturali. Una quota parte di tali attività è diretta a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonchè l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
4. Per il perseguimento delle finalità del piano del parco di cui all'art. 9 della presente legge, la Provincia può concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
5. Il piano pluriennale economico e sociale è approvato con le procedure di cui all'art. 11 e può essere aggiornato ogni triennio in collegamento con il PAER [21].
Art. 14. Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali.
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativa ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nei parchi è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia.
2. Nel caso in cui la gestione dell'area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1, il nulla osta è rilasciato dall'organismo di gestione.
3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della
4. Il nulla osta, nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l’autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al
Titolo III
RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE
Art. 15. Riserve naturali.
1. Le Provincie esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della
2. In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), nel rispetto del P.T.C. di cui alla
a) determinare i confini delle riserve naturali e delle aree contigue;
b) istituire la riserva naturale indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.
3. Nelle riserve naturali è vietata la caccia, l'apertura di cave, miniere e discariche, nonchè la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva.
4. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali, quelle ecocompatibili e la realizzazione di infrastrutture indispensabili al conseguimento delle finalità della riserva; sono altresì consentiti interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.
Art. 16. Regolamento delle riserve naturali.
1. Il regolamento della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio della stessa, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della
2. Il regolamento della riserva acquista efficacia dopo 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Entro tale termine gli enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento della riserva naturale prevalgono su quelle degli enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute in strumenti urbanistici.
3. All'approvazione del regolamento delle riserve naturali si applicano i termini e le modalità di cui all'art. 11, relativo alle procedure di approvazione del piano dei parchi provinciali.
Art. 17. Piano economico e sociale delle riserve.
1. Nel rispetto delle finalità istitutive delle riserve e nei limiti dei rispettivi regolamenti, la Provincia adotta il piano pluriennale economico e sociale delle riserve, con gli stessi contenuti, obiettivi e modalità di approvazione del piano provinciale di cui all'art. 13.
Art. 18. Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali.
1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14.
Art. 19. Aree naturali protette di interesse locale.
1. I Comuni o le Comunità montane esercitano le funzioni relative alla gestione delle aree protette di interesse locale, anche in forma associata, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o di istituzioni in applicazione della
2. In coerenza con i contenuti del PAER di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), nel rispetto del P.T.C. di cui alla
a) determinare i confini dell'area protetta di interesse locale;
b) istituire l'area protetta di interesse locale, indicandone le modalità di gestione e di finanziamento.
3. Allo scopo di dare adeguata tutela alle aree protette, i Comuni provvedono, in conformità alle previsioni del PAER, ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed i propri regolamenti entro sei mesi dall'istituzione dell'area protetta [26].
Titolo IV
SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI
Art. 20. Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale.
1. La Giunta regionale sovrintende e vigila sulla realizzazione degli interventi previsti dal PAER [27].
2. La Provincia, le comunità montane ed i comuni nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta in attuazione della presente legge e degli indirizzi, obiettivi e finalità in materia di aree protette contenuti nel PAER [28].
3. [In caso di mancato rispetto da parte delle Province e dei Comuni dei termini previsti dalla presente legge e dal Programma, la Giunta regionale invia idonea segnalazione al Comitato regionale di controllo, il quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della
Art. 21. Vigilanza.
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali e dai piani e regolamenti dei comuni per le aree naturali protette di interesse locale, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27, comma 2 della
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma può essere demandato dalla Provincia o, se istituito, dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale, anche a personale di sorveglianza, appositamente individuato dagli enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia giurata a norma dell'art. 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con
3. L'organismo di gestione organizza, ai sensi dell'art. 14 della
Art. 22. Sanzioni amministrative.
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa vigente, in caso della violazione delle norme di cui alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro degli stessi e ai regolamenti delle riserve naturali si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 600.000 ad un massimo di L. 6.000.000.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai piani e regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani e regolamenti comunali relativi alle aree protette di interesse locale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 400.000 ad un massimo di L. 4.000.000.
3. In caso di violazione di altre disposizioni relative ai parchi, alle riserve naturali ed alle aree protette di interesse locale, contenute in ordinanze emanate dai soggetti responsabili della gestione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.
4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla
5. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia per le violazioni avvenute nei parchi provinciali e nelle riserve naturali provinciali e dal Sindaco per le violazioni nelle aree protette di interesse locale.
Art. 23. Sospensione e riduzione in pristino.
1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 22, l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell'art. 22, qualora venga esercitata un'attività in difformità della presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani e regolamenti delle aree naturali protette d'interesse locale, dispone, indipendentemente dall'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29 della
Titolo V
PATRIMONIO-CONTABILITA'-CONTRATTI,
ESPROPRIAZIONI, USI CIVICI, AREE CONTIGUE
Art. 24. Patrimonio, contabilità e contratti.
1. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della 16 maggio 1991, n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del parco o della riserva possono mettere a disposizione degli organismi di gestione i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.
2. In carenza di specifici riferimenti previsionali e normativi desumibili da piani e regolamenti, purchè nel rispetto delle generali finalità istitutive del parco o della riserva, si procede all'autorizzazione del demanio e patrimonio regionale, previo parere dell'organismo di gestione; in caso di parere negativo decide nel merito la Giunta regionale [30].
Art. 25. Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali.
1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue ai parchi e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree stesse.
2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue è disciplinato dall'art. 23 della
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 26. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, previsti in L. 10.000.000=, si fa fronte con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio di previsione 1995 che presenta la necessaria disponibilità e per gli anni successivi con la legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, si fa fronte per il 1995 con lo stanziamento del cap. 16480 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.
Art. 27. Norma abrogativa.
1. La
Art. 28. Norma transitoria - Programma stralcio.
1. In prima attuazione della presente legge e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, in deroga alle procedure di cui all'art. 5, un Programma stralcio per le aree protette.
Sommario
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
Art. 1 Oggetto e finalità
Art. 2 Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse locale: individuazione, definizione e scopi
Art. 3 Consulta tecnica
Art. 4 Programma triennale regionale
Art. 5 Programma triennale regionale: procedure
Art. 6 Parchi, riserve naturali ed aree naturali di interesse locale: gestione
Art. 7 Misure di incentivazione e promozione economico-sociale
Titolo II
PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI
Art. 8 Parchi regionali
Art. 9 Parchi provinciali
Art. 10 Piano per il parco provinciale
Art. 11 Piano per il parco provinciale: procedure
Art. 12 Regolamento del parco provinciale
Art. 13 Piano pluriennale economico e sociale del parco provinciale
Art. 14 Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi
provinciali.
Titolo III
RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE
Art. 15 Riserve naturali
Art. 16 Regolamento delle riserve naturali
Art. 17 Piano economico e sociale delle riserve
Art. 18 Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve
naturali
Art. 19 Aree naturali protette di interesse locale
Titolo IV
SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO E SANZIONI
Art. 20 Controllo sulla gestione dei parchi provinciali, riserve naturali e
aree naturali protette di interesse locale
Art. 21 Vigilanza
Art. 22 Sanzioni amministrative
Art. 23 Sospensione e riduzione in pristino
Titolo V
PATRIMONIO-CONTABILITA'-CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI USI CIVICI, AREE CONTIGUE
Art. 24 Patrimonio, contabilità e contratti
Art. 25 Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 26 Norma finanziaria
Art. 27 Norma abrogativa
Art. 28 Norma transitoria - Programma stralcio.
[1] Abrogata dall'art. 140 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 20 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[4] Lettera così sostituita dall'art. 21 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[6] Lettera così sostituita dall'art. 13 della
[7] Lettera aggiunta dall'art. 13 della
[8] Comma sostituito dall'art. 62 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 22 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 23 della
[12] Comma così modificato dall'art. 24 della
[13] Articolo così sostituito dall’art. 159 della
[14] Alinea così modificato dall'art. 25 della
[15] Comma così sostituito dall’art. 160 della
[16] Articolo così sostituito dall’art. 161 della
[17] Comma così modificato dall'art. 26 della
[18] Comma abrogato dall’art. 162 della
[19] Comma abrogato dall’art. 162 della
[20] Comma abrogato dall’art. 162 della
[21] Comma così modificato dall'art. 27 della
[22] Comma così sostituito dall'art. 27 della
[23] Alinea così modificato dall'art. 28 della
[24] Comma così modificato dall'art. 29 della
[25] Alinea così modificato dall'art. 30 della
[26] Comma così modificato dall'art. 30 della
[27] Comma così modificato dall'art. 31 della
[28] Comma così sostituito dall'art. 31 della
[29] Comma abrogato dall'art. 31 della
[30] Comma così modificato dall'art. 32 della