§ 3.1.360 - L.R. 11 maggio 2011, n. 19.
Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:11/05/2011
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Politiche regionali per la sicurezza stradale
Art. 3.  Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale
Art. 4.  Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni
Art. 5.  Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Durata, composizione e costituzione
Art. 6.  Strutture di supporto
Art. 7.  Modifiche all’articolo 18 della l.r. 40/2005
Art. 8.  Modifiche all’articolo 31 della l.r. 32/2002
Art. 9.  Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 22/2002
Art. 10.  Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2008
Art. 11.  Norma finanziaria
Art. 12.  Disposizioni finali


§ 3.1.360 - L.R. 11 maggio 2011, n. 19.

Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.

(B.U. 20 maggio 2011, n. 22)

 

PREAMBOLO

 

Visto l’articolo 117 commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio Sanitario Regionale);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);

Vista la legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 – 2013);

Visto il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 2 novembre 2010;

Considerato quanto segue:

1. Che il miglioramento della sicurezza stradale rappresenta da tempo un obiettivo condiviso delle politiche comunitarie e dei singoli stati membri, data la dimensione sociale ed economica degli incidenti stradali, che in Europa mediamente risultano essere almeno 1,3 milioni ogni anno, con 40mila decessi e 1,7 milioni di feriti, con un costo economico stimato in 160 miliardi di euro;

2. Che da almeno un decennio la Regione Toscana (dove gli incidenti stradali mediamente producono ogni anno almeno 370 decessi e 26.500 feriti, con un costo economico stimato pari al 2,6 per cento del PIL regionale), ha attivato specifiche iniziative in materia di implementazione della sicurezza stradale, sia attraverso le opportunità offerte dai vari provvedimenti attuativi del piano nazionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), sia mediante specifiche autonome iniziative, assunte nell’ambito delle politiche per il diritto alla salute e la sua tutela (con azioni programmate dedicate dal piano sanitario regionale), delle politiche per le infrastrutture e la mobilità (interventi di ammodernamento e messa insicurezza della rete viaria di interesse regionale, finanziamento dei piani urbani per la mobilità con particolare attenzione al rafforzamento del trasporto pubblico locale e della diffusione delle piste ciclabili), delle politiche educative (attività di sensibilizzazione ala sicurezza stradale degli studenti delle scuole toscane);

3. Che ai fini di un miglioramento del quadro conoscitivo sulle cause e sui fattori di rischio producenti elevati tassi di incidentalità, nonché della conseguente attività di riduzione degli stessi e di prevenzione in generale la Regione, nell’ambito della progettualità sostenuta dalla programmazione nazionale in materia di sicurezza stradale, ha attivato uno specifico sistema di rilevamento incidenti (sistema integrato regionale per la sicurezza stradale) e progettato la costruzione di uno specifico centro di monitoraggio regionale con esso integrato;

4. Che il rafforzamento delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nell’ambito più generale delle competenze regionali in materia di tutela della salute, richiede una loro strutturazione attraverso la definizione di percorsi programmatici e di pianificazione a carattere ordinario che offrano continuità nel tempo all’azione regionale in materia;

5. Che il medesimo obiettivo può essere raggiunto anche riconoscendo priorità nel sostegno finanziario a quegli interventi sulla rete stradale regionale che perseguano l’annullamento e/o la riduzione dei fattori di rischio incidente, desumibili attraverso la georeferenziazione degli incidenti realizzata attraverso il sistema integrato regionale per la sicurezza stradale;

6. Che nella costruzione del quadro conoscitivo e nella definizione delle scelte connesse al rafforzamento della sicurezza stradale in Toscana, anche intesa come una maggiore cultura della stessa fra i cittadini, di ogni età, appare opportuno coinvolgere il mondo dell’associazionismo di volontariato operativo nel settore, costruendo sedi di confronto e di raccordo sull’esempio di analoghe iniziative assunte in altre regioni;

7. Che di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione e tutela della salute, di cui all’articolo 117 della Costituzione, la Regione Toscana, nell’ambito delle proprie competenze, con la presente legge detta disposizioni finalizzate a realizzare nel territorio e fra i cittadini migliori condizioni di sicurezza stradale.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1, sono principalmente perseguiti attraverso:

a) la previsione negli atti di programmazione, di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), di iniziative, azioni e misure volte a migliorare la sicurezza stradale in Toscana, nonché il sostegno prioritario agli interventi sulla viabilità regionale che migliorino la sicurezza degli utenti [1];

b) la previsione di una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale dedicata alla sicurezza stradale, quale principale strumento conoscitivo a livello regionale dello stato delle politiche regionali in materia, nonché del livello di sicurezza stradale raggiunto in Toscana, coordinata dalle strutture di supporto di cui all’articolo 6 [2];

c) la costituzione di uno specifico organismo a carattere consultivo permanente della Regione in materia di sicurezza stradale denominato Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.

 

     Art. 2. Politiche regionali per la sicurezza stradale

1. Al fine di migliorare la sicurezza stradale, la Regione Toscana attiva in modo coordinato e continuativo specifiche politiche, attraverso gli strumenti della programmazione ordinaria regionale, assumendo quale criterio di assegnazione e/o erogazione prioritaria di finanziamenti per interventi sulla rete stradale regionale, l’innalzamento del livello di sicurezza dei tratti interessati.

2. Le politiche di cui al comma 1, intervengono prioritariamente nei seguenti ambiti:

a) infrastrutturale;

b) della mobilità pubblica;

c) sanitario;

d) educativo e formativo;

e) informativo-comunicativo;

f) assistenziale.

3. Con il programma regionale di sviluppo, di cui all’articolo 6 della l.r. 49/1999, è definita ogni cinque anni la strategia coordinata e continuativa di intervento nel settore, afferente agli ambiti di cui al comma 2.

4. La strategia di cui al comma 3, trova successiva declinazione nei seguenti atti programmatori:

a) nel piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale), in ordine agli interventi per il miglioramento dei livelli di sicurezza della rete stradale e ferroviaria, dei vettori di trasporto pubblico, nonché per l’implementazione degli strumenti per il loro monitoraggio [3];

b) nel piano sanitario e sociale integrato, di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in ordine agli interventi del sistema sanitario regionale in materia di prevenzione dei comportamenti e dei fattori a carattere sanitario produttori di riduzione della sicurezza stradale, nonché di organizzazione degli interventi di cura e di riabilitazione psico-fisica delle vittime di incidenti stradali e di altri soggetti coinvolti;

c) nell'ambito degli strumenti di programmazione delle politiche in materia di educazione di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in ordine [4]:

1) alla promozione della sicurezza stradale nell’ambito degli interventi di educazione non formale, di cui all’articolo 5 della l.r. 32/2002;

2) all’individuazione della sicurezza stradale fra i contenuti degli indirizzi da emanare alle istituzioni scolastiche per la definizione della quota oraria dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

3) al coordinamento degli interventi educativi, proposti dagli enti autorizzati, da tenersi negli istituti scolastici della Toscana in materia di educazione e sicurezza stradale.

d) nei piani e programmi di informazione e comunicazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale, di cui alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), in ordine all’informazione e comunicazione ai cittadini delle iniziative e degli interventi regionali attivati o previsti per quanto concerne la sicurezza stradale, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti  virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e di mobilità in Toscana;

e) nel piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti), in ordine all’incontro fra i prestatori dei servizi professionali e gli utenti delle attività professionali, perseguito dalle politiche regionali in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), ai fini di una migliore tutela, anche legale, delle vittime da incidenti stradali.

5. La relazione annuale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), dà atto dello stato di attuazione delle politiche e degli interventi definiti con gli atti di cui al comma 4.

 

     Art. 3. Attività di monitoraggio del CORECOM sulla sicurezza stradale

1. Nell’ambito dell’attività propria di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla l.r. 22/2002 svolge, con modalità definite all’interno del proprio programma annuale, monitoraggio e analisi finalizzati a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati all’utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

 

     Art. 4. Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Definizione, ruolo e funzioni

1. Al fine di rafforzare le politiche regionali in materia di sicurezza stradale, nonché il livello di conoscenza dei fattori di rischi, dell’evoluzione del contesto regionale, nazionale ed internazionale in materia, degli effetti delle politiche medesime in termini di implementazione della sicurezza stradale in Toscana, è costituito l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, di seguito Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale che ne assicurano necessario supporto tecnico.

2. Compito dell’Osservatorio è di coadiuvare il Consiglio regionale e la Giunta regionale, in raccordo con il CORECOM, nella definizione delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale, attraverso la formulazione di contributi agli atti di programmazione di cui all’articolo 2, l’acquisizione e l’analisi di dati e informazioni, nonché l’elaborazione di studi, utili alla migliore definizione del quadro conoscitivo in materia di sicurezza stradale a beneficio della realtà toscana.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l’Osservatorio si rapporta costantemente e acquisisce dati, informazioni, analisi e studi dai seguenti soggetti:

a) sistema integrato regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);

b) sistema sanitario regionale, attraverso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliero-universitarie della Toscana;

c) Agenzia regionale di sanità, di cui alla l.r. 40/2005;

d) Osservatorio regionale per la mobilità e i trasporti, di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

e) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

f) organismi di studio e di ricerca, di cui all’articolo 47 dello Statuto della Regione Toscana;

g) università degli studi della Toscana;

h) direzione regionale toscana dell’Automobile Club d’Italia (ACI);

i) Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale della Regione Toscana;

j) Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) – Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

j bis) ulteriori soggetti individuati dall’Osservatorio operanti nei settori di cui alla presente legge [5].

4. L’Osservatorio realizza inoltre attività convegnistiche, seminariali e di incontro con la collettività, finalizzate a diffondere la conoscenza del proprio lavoro, nonché la cultura della sicurezza  stradale. A tal fine l’Osservatorio definisce un logo con il quale caratterizzare le iniziative promosse [6].

5. L’Osservatorio adotta il programma di attività annuale entro il 1° marzo dell’anno di riferimento. Il programma è trasmesso nei cinque giorni successivi alla sua adozione alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, i quali possono formulare osservazioni e proposte di integrazione entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali, l’Osservatorio approva definitivamente il programma. L’Osservatorio è tenuto a motivare, nell’atto di approvazione, l’eventuale mancato recepimento delle osservazioni e delle proposte ricevute.

6. Il funzionamento interno dell’Osservatorio è regolato da regolamento interno, approvato dall’Osservatorio stesso, entro novanta giorni dalla sua costituzione. Il regolamento interno disciplina altresì:

a) l’utilizzo del logo di cui al comma 4;

b) l’eventuale istituzione di gruppi di lavoro interni all’Osservatorio per l’approfondimento di specifiche tematiche;

c) la partecipazione alle sedute dell’Osservatorio di invitati anche in via permanente;

d) i casi di delega dei componenti dell’Osservatorio [7].

 

     Art. 5. Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Durata, composizione e costituzione

1. L’Osservatorio ha durata coincidente con la legislatura regionale ed è composto da:

a) l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità, o suo sostituto [8];

b) l’assessore regionale alla salute o suo sostituto [9];

c) l’assessore regionale alle politiche educative e formative, o suo sostituto [10];

d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

e) un rappresentante dei comuni ed un rappresentante delle province della Toscana indicati dal Consiglio delle autonomie locali;

f) un rappresentante dei comuni montani indicato dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato), operanti nel settore della sicurezza stradale, uno per ogni area vasta della Toscana, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS),di cui alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 20 (Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali);

h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale;

i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo, indicati dalle università degli studi della Toscana, esperti in materie attinenti alle attività dell’Osservatorio;

j) quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR-Regione Toscana), esperti in materie attinenti aspetti psicologi e sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e infortunistica, indicati dall’Assessore regionale al diritto alla salute;

k) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

l) un rappresentante della direzione regionale toscana dell’ACI.

2. La Regione sottoscrive specifiche convenzioni con le università degli studi della Toscana, la direzione regionale toscana dell’ACI, il MIUR – Ufficio scolastico regionale per la Toscana, l’Agenzia regionale di sanità, l’IRPET e con gli ulteriori soggetti eventualmente individuati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera j bis), al fine di regolare modalità, tempi e contenuti dei reciproci rapporti per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, e per la partecipazione all’Osservatorio dei medesimi soggetti [11].

3. I componenti dell’Osservatorio sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale. L’Osservatorio è comunque costituito quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei suoi componenti, salvo successiva integrazione [12].

4. L’Osservatorio è presieduto da uno degli assessori di cui al comma 1, lettere a), b), c), designato dal Presidente della Giunta regionale e si riunisce con cadenza almeno trimestrale. L’assessore designato quale Presidente dell’Osservatorio può essere sostituito esclusivamente da un componente della Giunta regionale [13].

4 bis. Le sedute dell’Osservatorio sono valide con la presenza di un terzo dei componenti nominati, qualora siano presenti un assessore regionale, un consigliere regionale e due rappresentanti tra quelli di cui al comma 1, lettere e) e f). Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il regolamento interno di cui all’articolo 4, comma 6, approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati [14].

5. La partecipazione ai lavori dell’Osservatorio non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Ai suoi membri, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), è riconosciuto il rimborso delle sole spese di viaggio con le modalità previste per i dirigenti regionali.

 

     Art. 6. Strutture di supporto

1. L’Osservatorio ha sede presso la Giunta regionale che ne individua le strutture di supporto.

2. La costituzione di strutture di supporto all’Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 7. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 40/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il piano sanitario e sociale integrato regionale definisce inoltre per l’ambito sanitario e sociale l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.”.

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“4 bis. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce inoltre per l’ambito educativo e dell’istruzione l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.”.

 

     Art. 9. Modifiche agli articoli 4 e 5 della l.r. 22/2002

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/2002 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l’attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale.”.

2. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 22/2002 è aggiunta la seguente:

“e bis) gli interventi dedicati a realizzare campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e mobilità in Toscana in materia di sicurezza stradale.”.

 

     Art. 10. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 9/2008

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 9/2008 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Il piano definisce inoltre per l’ambito della difesa e tutela dei consumatori l’attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.”.

 

     Art. 11. Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2012 in euro 100.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili nell’unità previsionale di base (UPB) 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti”, dell’annualità 2012 del bilancio pluriennale 2011 – 2013.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

 

     Art. 12. Disposizioni finali

1. La costituzione dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale avviene entro il 31 dicembre 2011.

2. Nel caso in cui l’Osservatorio non sia operativo al momento dell’approvazione del programma regionale di sviluppo 2011 – 2015, con le modalità di cui alla l.r. 49/1999, quest’ultimo è aggiornato con il primo documento di programmazione economica e finanziaria successivo, nelle parti relative alla strategia in favore della sicurezza stradale in Toscana, con i contributi elaborati dall’Osservatorio.


[1] Lettera così modificata dall'art. 39 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 11 giugno 2014, n. 32.

[3] Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 4 novembre 2011, n. 55.

[4] Alinea così modificato dall'art. 40 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[5] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 11 giugno 2014, n. 32.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 giugno 2014, n. 32.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 11 giugno 2014, n. 32.

[8] Lettera così modificata dall'art. 104 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[9] Lettera così modificata dall'art. 104 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[10] Lettera così modificata dall'art. 104 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[11] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2014, n. 32.

[12] Comma così modificato dall'art. 104 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[13] Comma così modificato dall'art. 104 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29.

[14] Comma inserito dall'art. 104 della L.R. 18 giugno 2012, n. 29 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 giugno 2014, n. 32.