Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 28/03/2000 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Funzioni della Regione. |
Art. 3. Programmazione e forme di sostegno. |
Art. 4. Destinatari dei contributi regionali. |
Art. 5. Criteri di ammissione ai contributi. |
Art. 6. Enti di rilevanza nazionale e regionale. |
Art. 7. Commissione artistica consultiva per lo spettacolo. |
Art. 8. Norma transitoria. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie. |
§ 3.5.87 – L.R. 28 marzo 2000, n. 45. [1]
Norme in materia di promozione delle attività nel settore dello spettacolo in Toscana.
(B.U. 7 aprile 2000, n. 16).
TITOLO I
Princìpi, funzioni regionali, programmazione
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Toscana, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, con la presente legge:
a) dispone misure di sostegno e promozione delle attività di produzione di prosa, musicali, di danza, e misure di promozione delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali;
b) tutela le diverse tradizioni dello spettacolo, ne favorisce i processi innovativi e ne assicura lo sviluppo;
c) favorisce la formazione dei pubblico e l'ampliamento della presenza del pubblico, anche tramite l'organizzazione territoriale di reti teatrali di ampie dimensioni;
d) favorisce l'integrazione dei linguaggi e delle culture, valorizzandole differenze con particolare attenzione a quella di genere.
2. La Regione favorisce l'insediamento nei teatri della Toscana, attraverso la concertazione con lo Stato, gli Enti locali ed i privati, dei complessi delle arti dello spettacolo, in particolare delle compagnie teatrali di prosa e di danza.
Art. 2. Funzioni della Regione.
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove l'attività dello spettacolo; sostiene, in particolare:
a) la produzione dei teatro di prosa di alto livello qualitativo;
b) la produzione e la promozione musicale di alto livello qualitativo e le iniziative di musica popolare contemporanea di alto livello qualitativo;
c) la produzione della danza di alto livello qualitativo;
d) la diffusione e la promozione della cinematografia e delle attività audiovisive e multimediali;
e) i festival regionali di alto livello qualitativo;
f) la presenza organizzata sul territorio dei teatro di strada;
g) la ricerca e la sperimentazione teatrale.
2. La Regione, inoltre, in base alle specifiche normative di settore:
a) promuove ed indirizza la formazione del personale artistico e tecnico del settore dello spettacolo;
b) favorisce l'imprenditoria giovanile nel settore dello spettacolo ai fini dello sviluppo dell'occupazione.
3. La Regione sostiene la distribuzione dello spettacolo, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Toscana e affida tale funzione a "Fondazione Toscana Spettacolo"; questa attività può essere svolta anche attraverso la creazione di circuiti distributivi interregionali.
4. La Regione incentiva, attraverso le azioni di cui ai precedenti commi, l'organizzazione di reti teatrali territoriali per ampliare la fruizione dello spettacolo, ed attiva la formazione del pubblico.
5. La Regione incentiva, inoltre, attraverso le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'attività dei centri per lo spettacolo. Sono centri per lo spettacolo i soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato e senza fini di lucro, che hanno:
a) un rapporto stabile tra una comunità di artisti e tecnici operanti nei settori dello spettacolo ed uno o più spazi utilizzabili a livello teatrale;
b) una produzione artistica propria che tenga conto della tradizione nazionale musicale, di prosa, di danza, cinematografica, audiovisiva e multimediale e consideri come prevalente la ricerca e la sperimentazione;
c) sedi ed attività che costituiscano occasione di scambio fra artisti e pubblico con particolare riferimento alle scuole ed alle Università.
6. E' esclusa dal sostegno regionale l'attività di gestione teatrale.
Art. 3. Programmazione e forme di sostegno.
1. La Regione esercita le proprie funzioni in materia di spettacolo attraverso il piano integrato della cultura ai sensi della
2. Il sostegno finanziario della Regione agli interventi previsti dalla presente legge si attua mediante:
a) assegnazione di contributi ordinari;
b) assegnazione di contributi straordinari;
c) prestazioni di garanzie sussidiarie, anche per la trasformazione dei debiti a breve termine in passività a protratta scadenza ed anticipazioni bancarie concesse per l'allestimento e/o la produzione di nuovi spettacoli, ai sensi della
d) conferimento, o costituzione di diritti reali, a titolo temporaneo o definitivo, di beni immobili o di beni strumentali per la realizzazione di attività del settore;
e) assegnazione di contributi a progetti di studio e ricerca.
3. La Regione, oltre alle forme di sostegno finanziario di cui al comma 2, può offrire supporto tramite servizi e consulenze.
TITOLO II
Iniziative ed attività realizzate con il concorso finanziario della Regione
Art. 4. Destinatari dei contributi regionali.
1. Possono accedere ai contributi regionali:
a) le compagnie teatrali di prosa e di danza;
b) i teatri, le istituzioni, le associazioni e le fondazioni teatrali e musicali, i centri per lo spettacolo;
c) i festival;
d) gli enti costituiti dalla Regione, individuati dagli atti di programmazione regionale;
e) altri soggetti pubblici e privati, non aventi scopo di lucro, individuati dagli atti di programmazione regionale;
e bis) i comitati di gestione di cui alla
Art. 5. Criteri di ammissione ai contributi.
1. I contributi sono erogati sulla base della qualità e validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.
2. Nessun soggetto può essere ammesso ai contributi regionali se non abbia svolto almeno tre anni di attività nel settore dello spettacolo di riferimento, da dimostrare mediante autocertificazione.
3. Le compagnie teatrali di prosa e di danza devono avere residenza stabile presso un teatro avente sede nel territorio regionale con il quale svolgono attività di collaborazione; la certificazione in proposito deve essere sottoscritta dal teatro ospitante.
Art. 6. Enti di rilevanza nazionale e regionale.
1. La Regione all'interno dell'esercizio delle proprie funzioni in materia di spettacolo di cui all'articolo 3, comma 1, sostiene, inoltre, soggetti che svolgono attività di rilevanza nazionale e regionale nel settore; in particolare, la Regione:
a) eroga contributi annuali o pluriennali alla Fondazione "Teatro di Firenze Maggio Musicale Fiorentino", di cui è socia ai sensi del
b) eroga contributi annuali o pluriennali alla Fondazione "Teatro Metastasio" alla quale la Regione partecipa ai sensi della
c) eroga contributi annuali o pluriennali ai teatri di tradizione (Comitato Estate Livornese CEL, Azienda Teatro del Giglio di Lucca, Associazione Teatro di Pisa) ed alla Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio, nell'ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della lirica;
d) eroga contributi annuali e pluriennali al Centro regionale per la danza, gestito dall’Associazione teatrale pistoiese, nell’ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della danza e nel settore della drammaturgia contemporanea italiana [4];
e) eroga contributi annuali e pluriennali per l’attività di spettacolo al Teatro nazionale d’Arte della Toscana per la ricerca e le nuove generazioni di Cascina - Pontedera, alla Associazione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi di Firenze e al Teatro Stabile di Grosseto, riconosciuti dallo Stato come teatri stabili di innovazione, nell’ambito del programma specifico di sostegno alla produzione nel settore della prosa [5].
TITOLO III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 7. Commissione artistica consultiva per lo spettacolo.
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni in attuazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale si avvale, con funzioni di consulenza, di una Commissione artistica composta da esperti in ogni settore dello spettacolo. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.
2. La composizione ed il funzionamento della Commissione di cui al comma 1, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Non possono essere nominati membri della Commissione artistica di cui al comma 1, i legali rappresentanti, gli amministratori delegati e i direttori di attività impresariali pubbliche o private nel settore dello spettacolo; non possono essere nominati, altresì, coloro che svolgono in Toscana attività di spettacolo, in qualità di direttore artistico od interprete; non possono essere nominati, inoltre, tutti coloro che per la loro attività possono avere un interesse proprio rispetto ai contenuti degli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Ai membri della Commissione è corrisposto un rimborso spese la cui misura è definita con deliberazione della Giunta regionale in analogia a quanto previsto per organismi simili operanti nella regione.
Art. 8. Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge e le relative agevolazioni finanziarie hanno efficacia a decorrere dall'anno 2001, sulla base degli atti di programmazione di cui all'art. 3, comma 1.
2. Le disposizioni delle leggi regionali abrogate con il successivo articolo 10, continuano ad applicarsi per quanto riguarda gli atti di programmazione di cui alla
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2001, si fa fronte con legge ordinaria di bilancio.
Art. 10. Abrogazioni e disposizioni transitorie.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2. Le disposizioni di cui alle lettere a), d), e), f) del comma 1, continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei relativi atti di programmazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
4. All'articolo 1, comma 1, della
[1] Abrogata dall'art. 55 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 12 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 12 della
[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 della
[5] Lettera così sostituita dall’art. 1 della