§ 4.5.26 - L.R. 17 ottobre 1994, n. 74.
Disciplina dell'attività di estetista.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.5 artigianato e industria
Data:17/10/1994
Numero:74


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Esercizio dell'attività.
Art. 3.  Programmazione.
Art. 4.  Formazione professionale.
Art. 5.  Regolamenti comunali.
Art. 6.  Commissione comunale.
Art. 7.  Autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Art. 8.  Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.
Art. 9.  Compiti delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 10.  Vigilanza e sanzioni amministrative.
Art. 11.  Norma transitoria.
Art. 12.  Norma finale.


§ 4.5.26 - L.R. 17 ottobre 1994, n. 74. [1]

Disciplina dell'attività di estetista.

(B.U. 26 ottobre 1994, n. 68).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina l'attività di estetista in conformità ai principi stabiliti dalla legge 4-1-1990, n. 1.

     2. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.

     3. L'attività di estetista può essere svolta mediante tecniche manuali, con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, escluso il laser estetico, indicate nell'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, secondo le determinazioni previste dall'art. 10 della stessa legge, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

     3 bis. Le apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui al comma 3 devono essere utilizzate solo da imprese o soggetti in possesso dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 2 [2].

 

     Art. 2. Esercizio dell'attività.

     1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio dell'autorizzazione comunale, come previsto dal successivo art. 7 e deve essere svolta nell'osservanza dei regolamenti comunali adottati secondo le disposizioni del successivo art. 5.

     2. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti di qualifica di cui al successivo art. 4.

 

     Art. 3. Programmazione.

     1. Al fine di conseguire un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza, la dislocazione degli stessi è programmata dai Comuni, nel rispetto della vigente legislazione statale, secondo le norme approvate dal Consiglio regionale mediante piano di indirizzo adottato ai sensi dell'art. 7 della L.R. 9-6-1992, n. 26.

     2. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, dovrà comunque essere tenuto conto:

     a) del numero degli esercizi già esistenti sul territorio comunale;

     b) delle distanze minime tra un esercizio e l'altro, rapportate alla densità della popolazione residente e fluttuante nelle singole zone e al numero degli esercizi.

 

     Art. 4. Formazione professionale.

     1. Gli itinerari formativi per l'esercizio dell'attività di estetista sono predisposti secondo le modalità previste dalle norme regionali in materia di formazione professionale, nell'ambito dei principi contenuti nella legge 4-1-1990, n. 1.

     2. Per acquisire la qualificazione di estetista è necessario, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, seguire il seguente iter formativo:

     - il superamento di un esame a norma dell'art. 11 della L.R. 21-2-1985 n. 16 e successive modificazioni a conclusione di un corso biennale della durata di 900 ore annuali, necessario per la qualificazione professionale di base;

     - il superamento di un apposito esame teorico-pratico davanti alla Commissione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge 4-1-1990 n. 1, a conclusione di un corso annuale di specializzazione di 900 ore o inserimento lavorativo di un anno in qualità di dipendente presso un'azienda di estetista o laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di base.

     3. La qualificazione di estetista può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:

     a) superamento dell'esame teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o l'apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, come disciplinato dalla legge 191-1955 n. 25 e successive modificazioni, o attività lavorativa a seguito di contratto di formazione lavoro, ai sensi della Legge 19-12-84 n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista oppure presso uno studio medico specializzato;

     b) superamento dell'esame teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, per coloro che abbiano svolto un'attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni, a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista. Tale periodo di attività lavorativa deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione al corso integrativo.

     4. L'attività lavorativa svolta ai fini dell'acquisizione della qualifica professionale ai sensi del presente articolo e dell'art. 8 della Legge 4-1-1990 n. 1, è accertata dalle Commissioni provinciali dell'Artigianato territorialmente competenti, attraverso la verifica della seguente documentazione probatoria:

     - libretto di lavoro o documentazione equipollente;

     - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti della Legge 4-1-1968 n. 15 e successive modificazioni, dalla quale si evinca il rapporto di lavoro a tempo pieno.

     5. Le Amministrazioni provinciali, in quanto Enti delegati alla formazione professionale, nominano le commissioni d'esame di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 4-1-1990 n. 1 e rilasciano, a seguito del positivo superamento dell'esame teorico-pratico, l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

     6. Il rappresentante della Regione in seno alla Commissione d'esame di cui all'art. 6, comma 4, della Legge 4-1-1990 n. 1 è designato dalla Provincia competente.

 

     Art. 5. Regolamenti comunali.

     1. I Comuni provvedono, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, previo parere della Commissione comunale di cui al successivo art. 6 nonché della Commissione provinciale per l'Artigianato, all'adozione del regolamento per la disciplina dell'attività di estetista.

     2. Il regolamento comunale deve prevedere, in particolare:

     a) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale, le caratteristiche e le destinazioni d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista, ivi compresi quelli collocati presso palestre o alberghi [3];

     b) i criteri per definire la distanza tra esercizi in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli esercizi medesimi;

     c) i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali;

     d) le norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti e per gli utenti;

     e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;

     f) l'obbligo e modalità di esposizione delle tariffe professionali;

     g) l'obbligo di esposizione dell'orario, determinato dal Comune su proposta delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;

     h) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista;

     i) le modalità di funzionamento della Commissione comunale consultiva di cui al successivo art. 6.

     3. Le disposizioni del regolamento comunale si applicano a tutte le imprese che esercitano l'attività di estetista, agli Istituti di bellezza, comunque denominati ed a qualunque altro soggetto od impresa che esercita in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito l'attività di estetista.

 

     Art. 6. Commissione comunale.

     1. Per l'espletamento dei compiti previsti della presente legge, la Commissione comunale prevista dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142 è integrata da due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.

     2. La Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul regolamento di cui al precedente art. 5.

     3. La Commissione esprime altresì parere, entro il termine stabilito nel Regolamento comunale e comunque compatibile con l'adempimento di cui al 2° comma dell'art. 7, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista.

 

     Art. 7. Autorizzazione all'esercizio dell'attività.

     1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al Comune competente per territorio, corredata dalla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla legge 4-1-1990 n. 1 ed alle attestazioni di idoneità dei locali, alle norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità pubblica.

     2. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione, esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 9, comma 1, sentita la commissione di cui all'art. 6, con provvedimento comunicato al richiedente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

     3. Entro lo stesso termine di sessanta giorni è comunicato il diniego, motivato, dell'autorizzazione.

 

     Art. 8. Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

     1. Il Sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 5 della presente legge, sospende l'autorizzazione.

     2. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:

     a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni intimate con diffida nel termine di 180 giorni;

     b) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni contemplate dalla presente legge e dalla legge 4-1-1990 n. 1;

     c) nell'ipotesi in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi, prorogabile su domanda per altri tre mesi, fatta eccezione per casi di grave indisponibilità fisica dei titolari, di demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e di sfratto.

     3. Il Sindaco dispone, altresì, la revoca dell'autorizzazione, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

 

     Art. 9. Compiti delle Unità Sanitarie Locali.

     1. Le Unità Sanitarie Locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti, compiono accertamenti sull'utilizzo delle apparecchiature destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nel rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro della Sanità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 4-1- 1990, n. 1.

     2. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al Sindaco del Comune, ove ha sede l'esercizio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 8 della presente legge.

 

     Art. 10. Vigilanza e sanzioni amministrative.

     1. Chi esercita l'attività di estetista senza il possesso dei requisiti professionali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lire due milioni a lire dieci milioni con le procedure di cui alla L.R. 12-11-1993 n. 85 e alla Legge 24- 11-1981 n. 689.

     2. All'accertamento e contestazione delle infrazioni provvedono gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché gli altri organi addetti di cui all'art. 13 della Legge 24-11-1981 n. 689.

     3. L'Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e al secondo comma dell'art. 12 della Legge 4-1-1990 n. 1 è il Sindaco del Comune in cui è avvenuta l'infrazione, al quale dovrà essere presentato il rapporto ai sensi dell'art. 17 della Legge 24-11-1981 n. 689.

     4. L'accertamento dell'esercizio abusivo dell'attività di estetista effettuato dagli organi competenti è comunicato, oltre al Comune interessato, alla Commissione provinciale per l'Artigianato competente per territorio e agli Uffici Provinciali della Guardia di Finanza, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     5. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa prevista al secondo comma dell'art. 12 della Legge 4-1-1990, n. 1, il Sindaco nell'ambito delle proprie competenze ai sensi della legislazione vigente, ordina la chiusura dell'attività svolta senza autorizzazione.

 

     Art. 11. Norma transitoria. [4]

 

          Art. 12. Norma finale.

     1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R. 19 gennaio 1989 n. 4 - Disciplina dell'attività di estetista.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 14 della L.R. 31 maggio 2004, n. 28, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 14 della L.R. n. 28/2004.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2001, n. 14.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 23 marzo 2001, n. 14.

[4] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.