Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 tributi regionali |
Data: | 14/07/2003 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Compiti dell’Anagrafe tributaria regionale). |
Art. 3. (Iscrizione e cancellazione). |
Art. 4. (Comunicazioni all’Anagrafe tributaria regionale). |
Art. 5. (Poteri dell’Anagrafe tributaria regionale). |
Art. 6. (Raccordo con l’Anagrafe tributaria centrale). |
Art. 7. (Tutela delle persone e di altri soggetti e segreto d’ufficio). |
Art. 8. (Oggetto e finalità). |
Art. 9. (Efficacia temporale delle norme tributarie regionali). |
Art. 10. (Informazione al contribuente regionale). |
Art. 11. (Conoscenza degli atti e semplificazione). |
Art. 12. (Chiarezza, motivazione degli atti tributari e obbligo di conservazione |
Art. 13. (Tutela dell’integrità patrimoniale). |
Art. 14. (Rimessione in termini). |
Art. 15. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale). |
Art. 16. (Interpello del contribuente regionale). |
Art. 17. (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria). |
Art. 18. (Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali). |
Art. 19. (Codice di comportamento per il personale regionale addetto alle verifiche tributarie). |
Art. 20. (Concessionari della riscossione). |
Art. 21. (Disposizioni di attuazione). |
Art. 22. (Istituzione del Garante del contribuente regionale) |
Art. 23. (Modalità d’intervento del Garante). |
Art. 24. (Facoltà e poteri del Garante). |
Art. 25. (Rapporti tra il Garante e l’amministrazione regionale). |
Art. 26. (Oggetto dell’imposta). |
Art. 27. (Soggetto passivo). |
Art. 28. (Base imponibile e determinazione dell’imposta). |
Art. 29. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta). |
Art. 30. (Oggetto dell’addizionale). |
Art. 31. (Soggetto passivo). |
Art. 32. (Base imponibile e determinazione dell’addizionale). |
Art. 33. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’addizionale). |
Art. 34. (Oggetto delle tasse e base imponibile). |
Art. 35. (Soggetto passivo e determinazione della tassa). |
Art. 36. (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa). |
Art. 37. (Sanzioni amministrative). |
Art. 38. (Oggetto della tassa). |
Art. 39. (Soggetto passivo e presupposto d’imposta). |
Art. 40. (Scadenze). |
Art. 41. (Tariffario regionale e determinazione del tributo). |
Art. 41 bis. (Compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica) |
Art. 42. (Importi minimi e importi per particolari categorie di veicoli). |
Art. 43. (Tassazione della massa rimorchiabile). |
Art. 44. (Agevolazioni per disabili e ONLUS, esenzioni e sospensioni dell’obbligo tributario). |
Art. 45. (Sistema di riscossione, gestione decentrata). |
Art. 46. (Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all’estero). |
Art. 47. (Targhe prova). |
Art. 48. (Veicoli ultratrentennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni |
Art. 49. (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa). |
Art. 49 bis. (Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica) |
Art. 50. (Finalità del tributo). |
Art. 51. (Oggetto del tributo) |
Art. 52. (Soggetto passivo) |
Art. 53. (Base imponibile e determinazione del tributo) |
Art. 54. (Modalità di versamento del tributo). |
Art. 55. (Presentazione della dichiarazione e connesse sanzioni). |
Art. 56. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative). |
Art. 57. (Sanzioni). |
Art. 58. (Presunzioni). |
Art. 59. (Disapplicazione della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale). |
Art. 60. (Oggetto della tassa). |
Art. 61. (Soggetto passivo). |
Art. 62. (Determinazione della tassa). |
Art. 63. (Accertamento, liquidazione e rimborso della tassa). |
Art. 64. (Oggetto dell’imposta). |
Art. 65. (Soggetto passivo). |
Art. 66. (Determinazione dell’imposta). |
Art. 67. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta) |
Art. 67 bis. (Esenzioni, norme transitorie e rinvii) |
Art. 68. (Disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano). |
Art. 69. (Obbligazioni pendenti). |
Art. 70. (Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale). |
Art. 71. (Disapplicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP). |
Art. 72. (Determinazione delle aliquote). |
Art. 73. (Agevolazioni). |
Art. 73 bis. (Riscossione diretta) |
Art. 74. (Gestione del tributo). |
Art. 75. (Competenze della Regione in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP). |
Art. 76. (Determinazione delle aliquote e modalità applicative dell’imposta). |
Art. 77. (Agevolazioni per categorie di soggetti). |
Art. 77 bis. (Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica) |
Art. 77 ter. (Agevolazione sperimentale per la promozione della rigenerazione urbana e territoriale) |
Art. 77 quater. (Interventi fiscali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) |
Art. 77 quinquies. (Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici) |
Art. 77 sexies. (Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi) |
Art. 78. (Riscossione dell’imposta). |
Art. 78 bis. (Riscossione diretta) |
Art. 79. (Accertamento dell’imposta). |
Art. 80. (Gestione dell’imposta). |
Art. 81. (Formazione del personale). |
Art. 81 bis. (Modalità di riscossione dei tributi regionali propri) |
Art. 82. (Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto - IVA). |
Art. 83. (Compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina per autotrazione). |
Art. 84. (Rimborsi, decadenza e prescrizione). |
Art. 85. (Sistema sanzionatorio). |
Art. 86. (Sanzioni in materia di riscossione e ravvedimento operoso). |
Art. 87. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni). |
Art. 88. (Rateizzazione della sanzione). |
Art. 89. (Modalità di effettuazione dei controlli ispettivi). |
Art. 90. (Modalità di recupero di somme dovute alla Regione a titolo di tributo). |
Art. 91. (Rateizzazione del tributo). |
Art. 92. (Riscossione coattiva). |
Art. 93. (Tutela giurisdizionale). |
Art. 94. (Termini di prescrizione). |
Art. 95. (Notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie). |
Art. 96. (Inesigibilità di somme di modesto valore). |
Art. 97. (Potestà regolamentare e delegificazione). |
Art. 98. (Responsabilità solidale). |
Art. 99. (Abrogazioni). |
Art. 100. (Norme transitorie e finali). |
Art. 101. (Norma finanziaria). |
Art. 102. (Entrata in vigore). |
§ 5.1.31 - L.R. 14 luglio 2003, n. 10.
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria — Testo unico della disciplina dei tributi regionali.
(B.U. 18 luglio 2003, n. 29 – S.O. n. 1).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale, sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguendo le seguenti finalità:
a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest’ultimo nel relativo rapporto tributario;
b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;
d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.
2. La presente legge definisce le competenze dell’Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.
3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:
a) l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
b) [l’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica] [1];
c) le tasse sulle concessioni regionali;
d) le tasse automobilistiche regionali;
e) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
f) la tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale;
g) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
h) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
i) l’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano;
j) la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP;
k) l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF;
l) l’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.
4. Costituiscono tributi regionali compartecipati secondo la vigente normativa:
a) la compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto - IVA;
b) [la quota regionale sull’accisa sulle benzine per autotrazione] [2].
TITOLO II
ANAGRAFE TRIBUTARIA REGIONALE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Capo I
ANAGRAFE TRIBUTARIA
Art. 2. (Compiti dell’Anagrafe tributaria regionale).
1. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina, su scala regionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
2. L’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione dei soggetti e dal sistema tributi regionali, così definiti:
a) il sistema di identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche e giuridiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3.
L’archivio delle persone fisiche viene aggiornato, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti, sulla base dei dati del Ministero dell’economia e delle finanze e delle informazioni dei comuni relative alla residenza e al decesso. L’archivio delle persone giuridiche utilizza dati del Ministero dell’economia e delle finanze, del registro delle imprese, nonché dei pubblici registri;
b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali della Lombardia.
3. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel
4. Sulla base dei dati in suo possesso, l’Anagrafe tributaria regionale provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali e necessarie per il governo dei tributi regionali.
Art. 3. (Iscrizione e cancellazione).
1. Sono iscritte all’Anagrafe tributaria regionale, secondo il sistema di codificazione dell’anagrafica tributaria statale stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede legale nel territorio della Regione, alle quali si riferiscono i dati raccolti ai sensi dell’articolo 2, o che abbiano richiesto, all’amministrazione finanziaria statale, l’attribuzione del numero di codice fiscale; il codice fiscale deve essere indicato negli atti previsti dall’articolo 6 del
2. Sono altresì iscritti all’Anagrafe tributaria regionale i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, nei confronti dei quali il presupposto d’imposta, per i rapporti tributari di cui alla presente legge, si sia realizzato nel territorio della Regione.
3. L’Anagrafe tributaria regionale è costituita dai dati anagrafici, di residenza e fiscali, dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
4. L’Anagrafe tributaria regionale è popolata dai dati fiscali dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 relativi ai rapporti tributari con la Regione, e per i quali si siano realizzati i presupposti d’imposta.
5. Le modalità di cancellazione dall’Anagrafe tributaria regionale dei soggetti estinti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 4. (Comunicazioni all’Anagrafe tributaria regionale).
1. L’Anagrafe tributaria regionale riceve, con le modalità e nei termini fissati dall’articolo 7 del
2. Gli strumenti di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, la Regione può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di trasmettere all’Anagrafe tributaria regionale dati e notizie in loro possesso, motivandone la richiesta.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i dati e le notizie che gli organi di gestione dell’amministrazione regionale devono trasmettere all’Anagrafe tributaria regionale e stabilisce modalità e termini per la trasmissione.
5. Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo riguardano i rapporti insorti e gli atti emessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge, ovvero all’assunzione della deliberazione di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della
Art. 5. (Poteri dell’Anagrafe tributaria regionale).
1. L’Anagrafe tributaria regionale può inviare questionari informativi ai soggetti, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, al fine di verificare dati contenuti negli archivi per la gestione dei tributi di cui al Titolo III.
2. L’Anagrafe tributaria regionale può altresì inviare questionari informativi ai soggetti di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della completa individuazione del contribuente regionale, nonché dell’accertamento dei tributi dovuti.
3. Nei casi previsti al comma 2, il questionario predisposto dalla Regione deve essere restituito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo ed all’articolo 3 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 13 del
Art. 6. (Raccordo con l’Anagrafe tributaria centrale).
1. Le attività dell’Anagrafe tributaria regionale sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al
Art. 7. (Tutela delle persone e di altri soggetti e segreto d’ufficio).
1. Le notizie e i dati raccolti nell’Anagrafe tributaria regionale sono tenuti dalla competente struttura tributaria della Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dal
2. Le notizie e i dati raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio. La direzione generale cui appartiene la competente struttura tributaria regionale ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi e in forma aggregata, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui dispone.
Capo II
TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE
Art. 8. (Oggetto e finalità).
1. Il presente Capo introduce nell’ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla
2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.
4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l’indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
5. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
Art. 9. (Efficacia temporale delle norme tributarie regionali).
1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge regionale, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.
4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
Art. 10. (Informazione al contribuente regionale).
1. La Regione, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, realizza idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti o decreti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente all’organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.
Art. 11. (Conoscenza degli atti e semplificazione).
1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come indicate all’articolo 95.
2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della
5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 12. (Chiarezza, motivazione degli atti tributari e obbligo di conservazione [4]).
1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emananti dall'amministrazione regionale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della
2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dall'amministrazione regionale e dai concessionari della riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all’articolo 17;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.
4 bis. L'obbligo di conservazione di atti e documenti da parte della Regione, stabilito ai soli effetti tributari, è fissato in dieci anni dalla loro esecutività. Sono conservati oltre il termine decennale i soli atti per i quali gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, iniziati prima del decimo anno, non siano ancora stati definiti a tale scadenza [5].
Art. 13. (Tutela dell’integrità patrimoniale).
1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche su successivi periodi d’imposta.
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.
4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.
6. La pubblicazione e ogni informazione relativa ai redditi tassati, previste dall'articolo 15 della
7. Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali. La compensazione può, inoltre, avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al
Art. 14. (Rimessione in termini).
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi propri regionali di cui all’articolo 1, comma 3.
Art. 15. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale).
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.
Art. 16. (Interpello del contribuente regionale).
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 10.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell’amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.
Art. 17. (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria).
1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale memorie difensive in base alle quali l’amministrazione può provvedere, in via di autotutela, all’annullamento dell’atto qualora sussista l’illegittimità o l’infondatezza dello stesso riconoscibile dall’amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli organi competenti all’esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché a stabilire i criteri di economicità sulla base dei quali si avvia o si abbandona l’attività dell’amministrazione.
3. La presentazione delle memorie difensive di cui al comma 1 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale di cui all’articolo 93.
4. Non si procede, in ogni caso, all’esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.
Art. 18. (Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali).
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.
2. Quando inizia la verifica, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, secondo quanto previsto all'articolo 23.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Art. 19. (Codice di comportamento per il personale regionale addetto alle verifiche tributarie).
1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.
Art. 20. (Concessionari della riscossione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione regionale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei relativi tributi regionali.
Art. 21. (Disposizioni di attuazione).
1. Le disposizioni attuative di cui al presente Capo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
GARANTE DEL CONTRIBUENTE REGIONALE
Art. 22. (Istituzione del Garante del contribuente regionale) [7]
1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.
2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.
Art. 23. (Modalità d’intervento del Garante).
1. Il Garante del contribuente regionale, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente regionale comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale competente, informandone l'autore della segnalazione.
2. Il Garante del contribuente regionale rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
3. Il termine entro il quale il Garante del contribuente regionale ha diritto di ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori quindici giorni.
Art. 24. (Facoltà e poteri del Garante).
1. Il Garante del contribuente regionale può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.
2. Il Garante del contribuente regionale richiama le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini previsti per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto dal presente Capo.
3. Il Garante del contribuente regionale individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore generale competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.
Art. 25. (Rapporti tra il Garante e l’amministrazione regionale).
1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni. Illustra, altresì, alla Giunta regionale i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini di cui all'articolo 14.
2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale [8].
TITOLO III
TRIBUTI REGIONALI
Capo I
TRIBUTI REGIONALI PROPRI
SEZIONE I
IMPOSTA SULLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE E
L’USO DI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE DELLO STATO
Art. 26. (Oggetto dell’imposta).
1. L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, con esclusione delle concessioni per l’utilizzo delle acque pubbliche.
Art. 27. (Soggetto passivo).
1. L’imposta regionale è dovuta dal titolare della concessione.
Art. 28. (Base imponibile e determinazione dell’imposta).
1. L’imposta regionale è dovuta nella misura del cento per cento di quella fissata per il canone di cui all’articolo 34, comma 5, del
1 bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del
1-ter. L'imposta regionale di cui al comma 1-bis, limitatamente ai canoni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del
Art. 29. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta).
1. All’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta provvedono, ai sensi dell’articolo 34 del
2. L’imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, secondo le modalità fissate dall’articolo 3, comma 5 e seguenti, della
SEZIONE II
ADDIZIONALE REGIONALE SULL’AMMONTARE DEI CANONI
RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
Art. 30. (Oggetto dell’addizionale). [11]
[1. L’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni, istituita ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della
Art. 31. (Soggetto passivo). [12]
[1. L’addizionale regionale è dovuta dai soggetti titolari di concessione per le utenze di acqua pubblica definite a norma dell’articolo 6 del
Art. 32. (Base imponibile e determinazione dell’addizionale). [13]
[1. L’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica è dovuta nella misura del dieci per cento dell’ammontare del canone annuo statale per le categorie di utenze indicate all’articolo 31.]
Art. 33. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’addizionale). [14]
[1. All’accertamento, liquidazione e riscossione dell’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica, provvedono, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del
2. L’addizionale regionale è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, secondo le modalità fissate dall’articolo 3, comma 5 e seguenti, della
SEZIONE III
TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Art. 34. (Oggetto delle tasse e base imponibile).
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 143, lettera d), della
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al Titolo I, Igiene e Sanità, numero d’ordine 1, numero d’ordine 2, numero d’ordine 3, numero d’ordine 5, punto 1), di cui al Titolo II, Caccia e Pesca, numero d’ordine 15, numero d’ordine 16, numero d’ordine 17, numero d’ordine 18, numero d’ordine 19, come indicati dal
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione, le denunce di inizio attività, così come definite dall’articolo 19 della
4. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale sono privi di efficacia sino all’avvenuto pagamento delle tasse medesime.
5. Resta abrogata la lettera b) del comma 8 dell’articolo 45 della
6. Le aziende agri-turistico venatorie di cui all’articolo 38 della
7. L’importo della tassa di concessione regionale per l’appostamento fisso di caccia, di cui al numero d’ordine 15 della tariffa approvata con
8. [Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d’ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con
8 bis. Ai sensi dell'articolo 55 del
Art. 35. (Soggetto passivo e determinazione della tassa).
1. Al momento dell’emanazione dell’atto, il soggetto titolare degli atti di cui all’articolo 34, comma 2, è tenuto al pagamento della tassa di rilascio della concessione regionale da corrispondersi entro e non oltre la consegna dello stesso.
2. Nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, la tassa è dovuta contestualmente all’inoltro della denuncia di inizio attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente.
3. Durante il periodo di validità degli atti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, il titolare degli stessi è tenuto al pagamento annuale della corrispondente tassa di rinnovo da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa di cui al
4. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto.
5. In caso di rilascio degli atti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, a soggetto con o senza personalità giuridica, il titolare degli atti medesimi deve intendersi il legale rappresentante del medesimo soggetto.
Art. 36. (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).
1. All’accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria regionale.
2. Le modalità di riscossione della tassa sono stabilite mediante decreto del dirigente la competente struttura tributaria regionale.
Art. 37. (Sanzioni amministrative).
1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto il rilascio dell’atto stesso o assolta la relativa tassa di rilascio è soggetto alla sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad 103,00 euro.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, secondo quanto previsto all’articolo 34, è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
SEZIONE IV
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
Art. 38. (Oggetto della tassa).
1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o in usufrutto, acquisiti con patto di riservato dominio oppure utilizzati a titolo di locazione da parte di persone, fisiche o giuridiche di cui all'articolo 39, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all’articolo 48, comma 1 [18].
2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel quale vengono utilizzati.
3. Le tasse automobilistiche regionali, di cui ai commi 1 e 2, sono dovute nella misura stabilita dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione, secondo le risultanze tecniche della carta di circolazione [19].
4. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del
5. In caso di compravendita, ai fini delle disposizioni di cui al comma 4, la competente struttura tributaria della Regione è tenuta a trasmettere alla provincia, titolare del tributo inerente la trascrizione del trasferimento della proprietà, nonché ai competenti uffici preposti al rilascio o alla variazione della carta di circolazione, per l’assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dall’articolo 94 del
6. Costituisce condizione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la perdita di possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi pubblici registri.
6 bis. Secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47/2017, tra le condizioni di esonero di cui al comma 6 non rientra il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del
7. In caso di perdita di possesso per furto o demolizione del veicolo ovvero di esportazione definitiva all’estero, la condizione di esonero dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà prevista al comma 4, non opera per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stato riconosciuto l’esonero se il relativo atto comprovante la perdita di possesso non viene registrato presso il PRA.
7 bis. L'annotazione al PRA della sentenza di fallimento di cui al
8. Gli uffici che curano la tenuta del PRA e degli altri registri di immatricolazione per veicoli sono tenuti a comunicare alla Regione le notizie occorrenti per l’applicazione della tassa e per l’individuazione del soggetto passivo nonché le relative variazioni.
9. Ai fini della determinazione dell’importo delle tasse automobilistiche si assumono i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della costituzione del presupposto d’imposta. Le variazioni apportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
Art. 39. (Soggetto passivo e presupposto d’imposta).
1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all’articolo 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d’imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del
2. Il presupposto d’imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta come stabilito all’articolo 40.
3. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima presunzione opera nel caso di omessa trascrizione al PRA dell’atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo.
3 bis. Coloro che risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 4 bis, del
Art. 40. (Scadenze).
1. La tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d’imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa è fissato nell’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi del veicolo.
2. Per i veicoli di nuova immatricolazione il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione.
3. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) immatricolati dall’anno 1985; per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all’articolo 84 del
4. Le scadenze vigenti all’entrata in vigore della presente legge restano valide fino al verificarsi di eventi che comportino l’esenzione o la sospensione d’imposta relativamente alla vita del veicolo, successivamente ai quali si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d’uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione della variazione sulla carta di circolazione [26].
5. Per i veicoli importati temporaneamente che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, per i quali viene rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come previsto all’articolo 134 del
6. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d’imposta, di cui agli articoli 44 e 48, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere effettuato a copertura del periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione al mese precedente quello di prima immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall’esenzione o sospensione d’imposta.
[7. In sede di prima applicazione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i proprietari dei veicoli di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per i dodicesimi intercorrenti fino al mese precedente quello di immatricolazione del veicolo stesso. Il pagamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio 2004. Per le scadenze successive si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.] [28]
Art. 41. (Tariffario regionale e determinazione del tributo).
1. È istituito il tariffario regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale, secondo la tabella approvata con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale [29].
2. Gli importi delle tasse automobilistiche indicati nella tabella di cui al comma 1 possono essere variati, con legge regionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Qualora la Regione non provveda entro il predetto termine si intende prorogata la misura vigente. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo [30].
3. Il tributo è dovuto secondo quanto stabilito nel tariffario regionale come disciplinato nella tabella di cui al comma 1. La tassa è determinata su base annuale, ove non stabilita in misura fissa, moltiplicando l’importo della tariffa relativa al veicolo per la base imponibile come riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso [31].
4. La Regione costituisce il ruolo delle tasse automobilistiche regionali. Le operazioni di gestione del ruolo e le procedure di riscossione sono fondate sul codice fiscale dei soggetti di cui agli articoli 38 e 39 e sulla targa del veicolo.
5. Il ruolo regionale delle tasse automobilistiche coordina i propri flussi informativi con quelli delle altre regioni e province autonome al fine di realizzare un archivio nazionale delle informazioni contenute nei sistemi informativi regionali.
6. La Giunta regionale è autorizzata a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d’intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del
6 bis. Nel caso di modifiche agli importi della tassa automobilistica disposte con legge statale, il dirigente dalla competente struttura regionale provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 1 [32].
Art. 41 bis. (Compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica) [33]
1. In attuazione del federalismo fiscale, come delineato dalla
2. Con le modalità di cui al comma 3, la misura della compartecipazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale in modo da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti propri regionali correnti da sopprimere aventi natura permanente e continuativa a favore delle province.
3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata previa intesa con l'Unione delle Province Lombarde.
4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, è istituito il fondo regionale sperimentale di riequilibrio alimentato dal gettito della compartecipazione di cui al comma 1. La compartecipazione spettante alle province, ai fini della semplificazione degli adempimenti tributari, viene riscossa dalla Regione per conto delle province stesse e assegnata al fondo regionale sperimentale di riequilibrio, la cui ripartizione avviene con le modalità di cui ai successivi commi.
5. La quota di compartecipazione è corrisposta periodicamente alle province con regolazione finale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, secondo le modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. m), numeri 1 e 2, della
7. Con l'adozione della deliberazione di cui al comma 2 sono apportate al bilancio regionale le variazioni relative rispettivamente all'azzeramento o anche alla riduzione dei capitoli riguardanti i trasferimenti soppressi e al'istituzione del fondo sperimentale di cui al comma 4.
Art. 42. (Importi minimi e importi per particolari categorie di veicoli).
1. L’importo minimo della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale è fissato nella misura di 20,00 euro.
2. Per i motoveicoli la tassa automobilistica è così determinata:
CLASSE EURO |
TASSA FISSA FINO A 11 kW |
OLTRE 11 KW |
EURO 0 |
€ 26,00 |
€ 26,00 + (€ 1,70 x Kw totali) |
EURO 1 |
€ 23,00 |
€ 23,00 + (€ 1,30 x Kw totali) |
EURO 2 |
€ 21,00 |
€ 21,00 + (€ 1,00 x Kw totali) |
EURO 3 |
€ 20,00 |
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali) |
EURO 4 |
€ 20,00 |
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali) [34] |
3. Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura di 25,00 euro.
4. Per gli autocaravan la tassa dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni Kw.
5. [Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a benzina, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall’articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, l’importo della tassa di circolazione regionale è pari a 50,00 euro] [35].
6. [Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a gasolio, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall’articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, all’importo base di 50,00 euro dovrà aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw] [36].
7. Nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 40, non si tiene conto del limite stabilito al comma 1 del presente articolo.
7 bis. Sono veicoli ad uso speciale:
a) gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale”;
b) i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale;
c) i veicoli di cui alla classificazione recata dall’articolo 54 del
7 ter. Per veicoli di cui alle lettere a) e c) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta sulla base dell’imponibile determinato secondo il parametro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
7 quater. Per veicoli di cui alla lettera b) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella di cui al comma 1 dell’articolo 41 [39].
Art. 43. (Tassazione della massa rimorchiabile).
1. La tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione:
Tariffa |
Tipo veicolo |
Importo annuo |
Importo 4 mesi |
|
|
Euro |
Euro |
1 |
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate |
267,00 |
89,00 |
2 |
Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate |
585,00 |
195,00 |
3 |
Per trattori stradali: |
|
|
|
a 2 assi |
585,00 |
195,00 |
|
a 3 assi |
825,00 |
275,00 |
2. La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta qualora, per i tipi di veicoli di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, dalla carta di circolazione risulti annotato “sospensione al traino” [40].
3. Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del
4. Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli atti al traino su strada di carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari.
Art. 44. (Agevolazioni per disabili e ONLUS, esenzioni e sospensioni dell’obbligo tributario).
1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale la persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della
2. L’esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.
3. L’esenzione di cui al comma 1 è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L’adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l’adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell’invalido.
4. L’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal PRA ovvero presso detto registro sia stata presentata la formalità per la trascrizione dell’atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero sia stata annotata la perdita di possesso per causa di terzi. L'esenzione riconosciuta può essere trasferita su nuovo veicolo, senza soluzione di continuità, nel caso di compravendita o perdita di possesso di quello esentato avvenuta entro il termine di pagamento della tassa automobilistica stabilito per il veicolo nuovo. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell’ultimo provvedimento di esenzione [42].
5. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all’articolo 40, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione sia intervenuta.
6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.
7. Le domande per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture decentrate appartenenti all’organizzazione del soggetto di cui all’articolo 45, comma 4, ovvero agli Uffici individuati dall’Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente struttura tributaria. I benefici sono riconosciuti con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della domanda per l'accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo [43].
8. Ai sensi dell’articolo 21 del
9. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 8, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 1, del
9 bis. [Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8, sono riconosciute anche nel caso in cui il veicolo da esentare sia utilizzato in regime di locazione finanziaria secondo le risultanze del PRA] [44].
10. [I soggetti di cui al comma 8 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2002. Il pagamento va effettuato, anche successivamente a tale data, secondo le scadenze prescritte dall’articolo 1, comma 1, del
11. La raccolta e gestione delle domande di sospensione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto di cui all’articolo 45, comma 4. Non costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà l’esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l’avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 12 [46].
12. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall’articolo 36, comma 10, del
12 bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 12 entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del
13. Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.
14. Per soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, è demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al
15. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale.
16. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 7 e 9, comporta la sospensione di diritto dell’obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l’interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l’istanza è rigettata.
17. Decorso il termine di cui al comma 16 senza che l’interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria.
18. In caso di richiesta di esenzione o di sospensione dell’obbligo tributario inoltrata alla Regione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione e di decorrenza degli effetti, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
19. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, in caso di richiesta di esenzione per i veicoli di cui all’articolo 42, commi 5 e 6, la stessa può essere riconosciuta esclusivamente a favore della persona disabile che immette sulla pubblica strada il veicolo identificato attraverso il relativo numero di telaio riportato sul certificato di idoneità tecnica di cui all’articolo 97 del
19 bis. In attuazione del principio della salvaguardia ambientale e per la tutela e miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria), viene incentivato il rinnovo del parco veicolare più inquinante. A tal fine le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell'anno 2022, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3, 4 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all'articolo 7 della
19 bis 1. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco veicolare circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1 se alimentati a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3, 4 se alimentati a gasolio con l'acquisto di autovetture nuove o usate purché appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, è concesso oltre all'esenzione della tassa automobilistica di cui al comma 19 bis anche un contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione. Tale contributo viene riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli appartenenti alle classi sopradette. Il contributo è riconosciuto per le demolizioni effettuate nell'anno 2022 [49].
19 ter. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis 1 [50].
19 quater. Per l'anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate [51].
19 quinquies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 19 quater nell'esercizio finanziario 2021 stimati in euro 3.500.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con L. 27/2020', istituito alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01' 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 [52].
Art. 45. (Sistema di riscossione, gestione decentrata).
1. Nel caso di procedure complesse di pagamento delle tasse automobilistiche regionali in cui sono necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della corretta determinazione della tassa, la riscossione può essere effettuata soltanto presso operatori professionali individuati dalla Regione, se connessi con il ruolo regionale.
2. Le attività di variazione dei dati e rilascio di attestazioni, di variazione dei dati nel ruolo regionale, di assistenza all'utenza, di ricevimento e acquisizione delle pratiche dei rimborsi, di ricevimento e acquisizione delle pratiche di sospensione presentate dai concessionari auto, di ricevimento e acquisizione delle domande di esenzione sono decentrate localmente e gestite direttamente dai punti di erogazione del servizio professionale.
3. Sono altresì effettuate presso i soggetti di cui al comma 1 le attività inerenti il riconoscimento del diritto al rimborso.
4. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del
5. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del
Art. 46. (Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all’estero).
1. Ai soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al competente ufficio del PRA, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 5 del
2. Il diritto al rimborso, nei termini di cui al comma 1, è riconosciuto anche in caso di esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia stata presentata al PRA anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta
definitivamente il veicolo.
3. Il rimborso o la somma da portare in compensazione sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.
4. In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l’importo da versare a titolo di tassa automobilistica regionale di proprietà per un veicolo di nuova immatricolazione o di fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 40. L’applicazione della riduzione è concessa soltanto nel caso in cui la nuova immatricolazione o fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 40, avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso.
5. La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata esclusivamente secondo le modalità prescritte al comma 1.
6. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per le fattispecie previste al comma 1 verificatesi nel corso del periodo entro cui deve essere effettuato il versamento della tassa a condizione che vengano presentate le relative formalità presso il PRA.
7. Non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
8. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell’immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione al PRA. In carenza di documentazione idonea al discarico dell’obbligo tributario, nei confronti del soggetto passivo d’imposta si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.
Art. 47. (Targhe prova).
1. Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa dovuta per l’intero anno solare.
2. Gli importi da corrispondere sono così determinati:
a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;
b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli;
c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori.
3. È abolita la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi a far data dal 1° gennaio 2000.
Art. 48. (Veicoli ultratrentennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni [56]).
1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all’articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui all’articolo 80, comma 3, del
1 bis. A partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2014 per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione [58].
1 ter. Per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 in relazione alla fattispecie prevista al comma 1 bis, Regione Lombardia procede alla restituzione di quanto versato, in deroga a quanto previsto all'articolo 46, comma 7 [59].
2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all’articolo 13 del
4. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli e gli autoveicoli per i quali si sia provveduto all'annotazione sulla carta di circolazione degli estremi relativi al certificato di rilevanza storica secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1048, della
4 bis. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli che, trascorsi venti anni dalla costruzione, risultino iscritti nel Registro ACI Storico per i quali gli interessati abbiano presentato apposita istanza corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo, nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento al club o registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento del medesimo registro [61].
5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:
a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.
c bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento [62];
c ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento [63];
c quater) veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione [64];
c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione [65].
5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del
5 ter. La tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della
5 ter 1. Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario di cui all'articolo 41. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite alla data del 1° dicembre determina la decadenza dal beneficio con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo. In fase di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2021-2025, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale a cui è già stato affidato. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità applicative [68].
5 quater. [L'agevolazione di cui ai commi 5 bis e 5 ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto] [69].
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.
7. Ai casi di esenzione previsti dall’articolo 17 del
a) esenzione permanente per i veicoli elettrici, per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas [70];
b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l’attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
d) esenzione per le autoambulanze adibite all’espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
d bis) esenzione per i veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati a enti pubblici territoriali [71].
8. È istituito l'albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari o soggetti passivi d'imposta negli archivi del PRA [72].
Art. 49. (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).
1. Le modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero, di rimborso delle tasse di cui alla presente sezione e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabilite con apposito regolamento di esecuzione.
2. Ove non diversamente disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel
2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale [73].
2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo [74].
2 quater. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al
2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari [76].
2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo [77].
2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica [78].
2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla
Art. 49 bis. (Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica) [80]
1. Al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del
2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, al fine di individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al
3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono, inoltre, le modalità di scambio anche bilaterale di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell’articolo 86 del
4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall’articolo 96 del
5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché per contrastare il fenomeno della circolazione dei veicoli con targa estera che non sono in regola con le disposizioni dell’articolo 40, comma 5, della presente legge e dell’articolo 132 del
6. La Regione provvede ad aggiornare la banca dati della tassa automobilistica e a inoltrare al PRA le conseguenti informazioni per l’aggiornamento del medesimo pubblico registro automobilistico, che costituisce ruolo della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 38, nonché per il recupero dell’imposta provinciale di trascrizione eventualmente dovuta.
SEZIONE V
TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI
Art. 50. (Finalità del tributo). [83]
1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della
a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
b) a regolamentare l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall’articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;
b bis) a stabilire, come previsto all'articolo 3, comma 30, della
c) [alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di minore produzione di rifiuti di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento e in base al criterio di autosufficienza, come specificato all'articolo 20 della
d) [alla implementazione del “Fondo per investimenti di tipo ambientale” destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero] [86].
1 bis. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo è destinato alle finalità previste dal comma 27 dell'articolo 3 della
1 ter. A decorrere dall'anno d'imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della
1 quater. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo [89].
2. [I criteri di assegnazione delle risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente] [90].
Art. 51. (Oggetto del tributo) [91]
1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del
2. Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell'inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all'ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti.
Art. 52. (Soggetto passivo) [92]
1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell’impianto.
2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l’attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all’articolo 197 del
Art. 53. (Base imponibile e determinazione del tributo) [93]
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del
2. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della
3. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti si applicano i seguenti importi:
a) per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9: 7,00 euro per tonnellata;
b) per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 5,00 euro per tonnellata [95].
4. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi si applicano i seguenti importi:
a) per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c): 19,00 euro per tonnellata;
b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 7,00 euro per tonnellata;
c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 15,00 euro per tonnellata [96].
5. Per tutti i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applica l'importo di 20,00 euro per tonnellata [97].
5 bis. Per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi si applica l'aliquota di cui al comma 5 [98].
6. Si applica il 20 per cento degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 9.
7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a), per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione 'D10 incenerimento a terra', ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del
8. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti speciali derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera a), e 5 sono maggiorate del 50 per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'articolo 3, comma 29, della
8 bis. In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all'articolo 205 del
9. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6; individua, altresì, l'elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione di cui al comma 3, lettera a), e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti [102].
10. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.
11. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.
12. Le autocertificazioni di cui al comma 11 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
13. [Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. L'aliquota di cui al comma 3 è adeguata all'importo di 3 euro per tonnellata a decorrere dal 1° gennaio 2015] [103].
Art. 54. (Modalità di versamento del tributo).
1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati all’articolo 52, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria. Tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
1 bis. A decorrere dal primo trimestre 2022, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite la piattaforma denominata pagoPa di cui all'articolo 5, comma 2, del
1 ter. A decorrere dal versamento dovuto per il terzo trimestre 2022, la competente struttura tributaria della Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad importo predeterminato derivante dall'aggiornamento mensile dei dati acquisiti tramite l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) predisposto e gestito dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 18, comma 3, della
Art. 55. (Presentazione della dichiarazione e connesse sanzioni).
1. Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all’articolo 52, comma 1, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione contenente i seguenti dati [106]:
a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'articolo 53, commi 3, 4, 5 e 5 bis, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento [107];
d) liquidazione del conseguente debito d’imposta;
e) indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, la dichiarazione precompilata sulla base dei dati acquisiti mensilmente dall'applicativo O.R.SO., di cui all'articolo 54, comma 1 ter, deve essere presentata online alla competente struttura tributaria della Regione, tramite l'Area Personale Tributi accessibile dal portale istituzionale della Regione stessa, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui al comma 4. Le dichiarazioni presentate in modalità difforme da quanto previsto ai sensi del presente comma sono considerate omesse. La data fornita dal sistema sulla ricevuta di presentazione della dichiarazione certifica il rispetto dei termini [108].
3. A cura della struttura tributaria regionale di cui al comma 2, una copia della dichiarazione è trasmessa, entro trenta giorni dalla presentazione, all’ufficio competente della provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l’impianto di incenerimento [109].
4. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con provvedimento del Dirigente della competente struttura tributaria della Regione da pubblicare sul BURL.
5. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante, sono da considerare omesse se, entro sessanta giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provveda a sanare l’inadempienza.
Art. 56. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative).
1. Le violazioni alla presente sezione sono constatate dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell’articolo 19 del
2. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province, nei modi e con le facoltà di cui all’articolo 63 del
2 bis. I soggetti preposti al controllo del territorio cooperano, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite, con i funzionari provinciali di cui al comma 1 per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni. A tal fine, i medesimi soggetti trasmettono anche alla provincia territorialmente competente gli esiti delle attività svolte, rilevanti ai fini della presente legge. I funzionari provinciali provvedono a notificare ai trasgressori il processo verbale di cui al comma 4 entro centottanta giorni dal ricevimento degli esiti delle attività svolte dai soggetti di cui al presente comma [111].
3. Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 55, nonché nell’omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso articolo 55, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono altresì essere contestate d’ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione.
4. I funzionari provinciali addetti al controllo del territorio di competenza, redigono apposito processo verbale di constatazione, anche sulla base degli esiti di cui al comma 2 bis, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori, se previsti. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione i funzionari verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all’interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L’originale del processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della Regione, anche mediante posta elettronica certificata, entro il quindicesimo giorno successivo all’avvenuta notifica. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle province è devoluto il dieci per cento delle sanzioni incassate dalla Regione in rapporto agli accertamenti emessi su base provinciale, al fine di potenziare le attività di controllo [112].
5. Il dirigente della struttura tributaria, ricevuto il processo verbale di constatazione, provvede alla notifica dell’avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento [113].
6. L’avviso di accertamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione, anche per rinvio al processo verbale di constatazione, la quantificazione della base imponibilenon assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto, la quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, le modalità di estinzione dell’inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela [114].
7. Nel caso in cui la violazione commessa risulti direttamente dagli atti d’ufficio, la constatazione della violazione e l’avviso di accertamento sono effettuati d’ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite ai commi 5 e 6.
8. Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l'avviso di accertamento, il dirigente della competente struttura tributaria emette ordinanza di ingiunzione [115].
9. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 3 del
Art. 57. (Sanzioni).
1. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste dall'articolo 190 del
2. Per l’omesso o tardivo versamento del tributo dovuto, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano la sanzione amministrativa tributaria del trenta per cento dell’importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l’interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.
3. La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito all’articolo 55, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa tributaria da 51,65 euro a 258,23 euro.
4. L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da 103,29 euro a 516,46 euro.
5. Fermi restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al
6. Per i soggetti individuati nell’articolo 52, commi 2 e 3, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative tributarie previste ai commi 1 e 5.
7. I soggetti interessati possono estinguere la controversia mediante il pagamento, da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte di un terzo, oltre all’ammontare del tributo, se dovuto, e degli interessi moratori.
8. Nel caso delle violazioni individuate ai commi 5 e 6 non si applicano le misure indicate al comma 7.
9. Nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolino, in qualunque modo, agli aventi diritto l’espletamento delle facoltà previste all’articolo 56, comma 1, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 5.164,00 euro.
10. Per quanto previsto al comma 9, si applicano le disposizioni della
1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all’articolo 56, comma 4.
2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2.
3. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, agli stessi si applica l’imposta unitaria massima vigente per tonnellata.
4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.
SEZIONE VI
TASSA REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
Art. 59. (Disapplicazione della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale).
1. È disapplicata la tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale, come istituita dall’articolo 190 del
SEZIONE VII
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Art. 60. (Oggetto della tassa). [120]
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.
Art. 61. (Soggetto passivo).
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'articolo 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2 [121].
2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari [122].
3. Il soggetto che, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al comma 2, renda dichiarazioni mendaci o produca documenti falsi, oltre a dover versare il tributo dovuto e la sanzione amministrativa tributaria di cui all’articolo 86, comma 1, decade dal beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Art. 62. (Determinazione della tassa). [123]
1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.
Art. 63. (Accertamento, liquidazione e rimborso della tassa). [124]
1. All’accertamento, liquidazione e rimborso della tassa per il diritto allo studio universitario provvede la competente struttura tributaria regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1 [125].
1 bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato [126].
2. [Con deliberazione della Giunta regionale vengono approvate, previo parere della competente commissione consiliare, convenzioni di durata quinquennale con le singole università ed istituti superiori secondo lo schema tipo allegato A alla
SEZIONE VIII
IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI.
Art. 64. (Oggetto dell’imposta). [128]
1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio [129].
Art. 65. (Soggetto passivo). [130]
1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 dello stesso Codice, in mancanza della dichiarazione dell’esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aereomobile.
Art. 66. (Determinazione dell’imposta). [131]
1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.
2. L’aliquota d’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella B3-bis.
Art. 67. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta) [132]
1. Il soggetto passivo provvede a effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con la società di gestione aeroportuale per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore e in ogni caso entro l’ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.
2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del
3. I soggetti di cui al comma 2:
a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
4. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera a), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro.
5. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura dell’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.
6. Le modalità di riversamento, accertamento, rimborsi e contenzioso, nonché di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento.
Art. 67 bis. (Esenzioni, norme transitorie e rinvii) [133]
1. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio, e adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;
l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del
3. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.
SEZIONE IX
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DI GAS METANO
Art. 68. (Disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è disapplicata l’addizionale regionale all’imposta di consumo del gas metano usato come combustibile e, per le utenze esenti, l’imposta regionale sostitutiva di tale addizionale di cui agli articoli del Capo II del
Art. 69. (Obbligazioni pendenti).
1. I versamenti relativi all’addizionale regionale di cui all’articolo 68, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1 gennaio 2002, sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze previste dalla normativa in materia.
Art. 70. (Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale).
1. Le aziende erogatrici del gas metano sono tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei consumi secondo le prescrizioni contenute nell’articolo 26 del
2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa tributaria non penale da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 1.000,00 euro. È considerata omessa la dichiarazione presentata oltre trenta giorni dalla prevista scadenza del termine di presentazione.
3. La dichiarazione di cui al comma 1, corredata della copia della dichiarazione inviata ai competenti uffici dell’agenzia delle dogane, deve essere inoltrata alla struttura tributaria della Regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
SEZIONE X
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE — TOSAP
Art. 71. (Disapplicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP).
1. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione, di cui all’articolo 5 della
2. In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del
SEZIONE XI
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO
DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF
Art. 72. (Determinazione delle aliquote).
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del
|
Scaglioni di reddito |
Aliquota |
a) |
fino a 15.000,00 euro |
1,23 per cento |
b) |
oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro |
1,58 per cento |
c) |
oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro |
1,72 per cento |
d) |
oltre 50.000,00 euro |
1,73 per cento [134] |
1 bis. [Ai sensi dell'art 6 comma 1 del
range scaglione in euro |
aliquota |
da 0 a 10.329,14 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 10.329,15 a 15.493,71 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 15.493,72 a 30.987,41 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
da 30.987,42 a 69.721,68 |
Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
oltre 69.721,68 |
Aliquota fissata ai s ensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del |
1 ter. [Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, la tabella di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente:
Range scaglione di reddito in euro |
Aliquota |
Da 0 a 15.000,00 euro |
1,23% |
Da oltre 15.000,00 euro a 28.000,00 euro |
1,58% |
Da oltre 28.000,00 euro a 55.000,00 euro |
1,72% |
Da oltre 55.000,00 euro a 75.000,00 euro |
1,73% |
Oltre 75.000,00 euro |
1,74%] [136] |
2. [La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del
Art. 73. (Agevolazioni). [138]
[1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 72 ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a 10.329,14 euro, si applica l’aliquota dello 0,90 per cento.]
Art. 73 bis. (Riscossione diretta) [139]
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse affermato dall'articolo 119 della Costituzione , dall'articolo 9 del
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.
Art. 74. (Gestione del tributo).
1. La gestione delle attività finalizzate al riconoscimento dei rimborsi richiesti dagli interessati, nonché la partecipazione alle fasi di liquidazione e accertamento dell’addizionale regionale di cui al comma 6 dell’articolo 50 del
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;
b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) mediante l’affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con apposita deliberazione, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
SEZIONE XII
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP
Art. 75. (Competenze della Regione in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP).
1. A decorrere dal gennaio 2000, sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, nonché la determinazione delle relative aliquote di imposta.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all’amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi del comma 2, dell’articolo 6, del
Art. 76. (Determinazione delle aliquote e modalità applicative dell’imposta).
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del
Art. 77. (Agevolazioni per categorie di soggetti).
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del
2. [Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 1, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del
3. [I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell’IRAP qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1 gennaio 2002. Il pagamento va effettuato anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia] [142].
4. [Sono esenti dal pagamento dell’IRAP, di cui al
5. [Per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 4, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trenta anni ovvero da donne di età compresa tra i diciotto e i quarantacinque anni. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione] [144].
6. [L’agevolazione di cui al comma 4 opera nei limiti fissati dall’Unione Europea] [145].
6 bis. In attuazione dell’articolo 1, comma 299, della
6 ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 7 ter della
6 quater. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del
6 quinquies. L'agevolazione di cui al comma 6 quater opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto [149].
6 sexies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) è azzerata ai sensi di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, del
6 septies. La riduzione opera nei limiti di quanto previsto dal diritto comunitario per le attività svolte in regime di concorrenza di mercato [151].
6 octies. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
6 octies 1. Dal 1° gennaio 2019 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2019 e nel 2020, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti; il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019. Alle nuove imprese di cui al precedente periodo localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della
6 octies 2. Dal 1° gennaio 2020 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2020, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020 [154].
6 novies. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [155].
6 decies. Per accedere al beneficio di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 6 octies devono aprire la sede principale o l’unità locale commerciale all'interno dei centri storici urbani e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies [156].
6 undecies. Il beneficio di cui al comma 6 octies è riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, oppure per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese negli anni 2018, 2019 e 2020. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) [157].
6 duodecies. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della
6 terdecies. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto stabilito ai commi da 6 octies a 6 duodecies [159].
Art. 77 bis. (Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica) [160]
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a valere per il triennio 2020-2022, l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 77 ter. (Agevolazione sperimentale per la promozione della rigenerazione urbana e territoriale) [161]
1. Al fine della promozione della rigenerazione urbana e territoriale, anche in relazione allo sviluppo dell'attività d'impresa, l'aliquota dell'IRAP è azzerata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica, per tre periodi di imposta consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2020, 2021 o 2022, alle nuove microimprese, piccole e medie imprese o alle unità locali relative alle stesse tipologie di impresa costituite o istituite, rispettivamente, nel corso degli anni 2020, 2021 o 2022. In caso di insediamento di un'unità locale di impresa esistente, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica limitatamente all'imponibile determinato, ai fini IRAP, per la stessa unità locale insediata, nell'annualità di riferimento, negli ambiti, immobili o edifici di cui allo stesso comma 1. In fase di dichiarazione annuale IRAP gli interessati sono tenuti a evidenziare la fruizione del beneficio, utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.
3. Alle nuove imprese o unità locali di cui al presente articolo localizzate nei piccoli comuni, individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della
4. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica alle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del
5. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un'attività d'impresa già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2020-2022' e il 31 dicembre 2022. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto previsto ai precedenti commi, incluse quelle necessarie alla verifica sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, e applica, in materia di aiuti di Stato, quanto previsto all'articolo 11 bis della
Art. 77 quater. (Interventi fiscali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) [162]
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), a decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020-2022, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del
2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020-2022, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Dall'applicazione del presente articolo per il triennio 2020-2022 al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' sono previste complessivamente maggiori entrate per euro 612.000,00 annui ad esito delle compensazioni dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale ai sensi del comma 1 e dei maggiori introiti derivanti dalla maggiorazione applicata ai sensi del comma 3.
Art. 77 quinquies. (Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici) [163]
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del
a) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021;
b) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per tre periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione della nuova impresa o alla data di iscrizione al registro delle imprese delle sedi o delle unità locali. Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della
3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
4. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.
Art. 77 sexies. (Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi) [164]
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della
2. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 1 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del
4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP, gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.
5. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.
6. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.
Art. 78. (Riscossione dell’imposta).
1. L’imposta dovuta è versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
2. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano 25,82 euro; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile supera i 25,82 euro, lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero.
3. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, come previsto dall’articolo 92.
Art. 78 bis. (Riscossione diretta) [165]
1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate o nell’ambito della Convenzione prevista dall’articolo 80, comma 1, lettera b).
Art. 79. (Accertamento dell’imposta).
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 25, del
2. L’accertamento dell’imposta avviene secondo le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all’articolo 33 del
3. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con la Regione, previa intesa da definirsi mediante apposita convenzione, nell’acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e per la repressione anche per le violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’Anagrafe tributaria regionale.
Art. 80. (Gestione dell’imposta).
1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 75, per l’espletamento in tutto o in parte, dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi può avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;
b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) mediante l’affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con apposito provvedimento, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, in materia di aliquote e per le modalità di applicazione nonché per i termini di versamento e quant’altro inerente alla gestione dell’IRAP si osservano le disposizioni del
Art. 81. (Formazione del personale).
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria, anche mediante l’organizzazione di corsi mirati.
CAPO I bis [166]
(Riscossione dei tributi regionali propri)
Art. 81 bis. (Modalità di riscossione dei tributi regionali propri) [167]
1. Ove non diversamente disposto e a esclusione dei tributi gestiti in convenzione con l'Agenzia delle entrate, i tributi regionali propri di cui al CAPO I possono essere riscossi mediante domiciliazione bancaria nel rispetto della
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità attuative del comma 1 anche con riferimento ai singoli tributi e può prevedere, nei limiti della manovrabilità degli stessi, misure incentivanti per la diffusione di forme di riscossione evolute e semplificate.
2 bis. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il versamento delle entrate regionali affidate al concessionario della riscossione coattiva viene effettuato direttamente sul conto corrente della tesoreria regionale oppure sui conti correnti postali della Regione utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del
Capo II
TRIBUTI REGIONALI COMPARTECIPATI
SEZIONE I
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA.
Art. 82. (Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto - IVA).
1. È attribuita alla Regione, ai sensi dell’articolo 2 del
2. L’aliquota della compartecipazione regionale all’IVA è determinata secondo le modalità fissate nell’articolo 2 del
3. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 4, nonché per la segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio la Regione partecipa all’attività di accertamento in materia. Le modalità di partecipazione alle attività di accertamento sono definite ai sensi dell’articolo 10 del
3 bis. La quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del
SEZIONE II
COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL’ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE
Art. 83. (Compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina per autotrazione). [170]
1. È attribuita alla Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della
2. La misura dell’aliquota di compartecipazione è determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 del
3. È, altresì, attribuita alla Regione un’ulteriore compartecipazione all’accisa sulle benzine relativamente all’incremento di consumi realizzati, nell’ambito dei territori regionali individuati dalla normativa di cui al comma 5, nell’anno precedente all’entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative previste dall’articolo 12, comma 1, del
4. La quota di cui al comma 3 è determinata secondo le disposizioni recate all’articolo 12, commi 2 e 3, del
5. La
TITOLO IV
RIMBORSI, DECADENZA E PRESCRIZIONE
Art. 84. (Rimborsi, decadenza e prescrizione).
1. Ove non diversamente disposto nel Titolo III, le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di inoltro dell’istanza di rimborso a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
3. Il rimborso può essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al Titolo III. Le modalità applicative sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione può essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo [171].
4. Il diritto al rimborso, nei limiti fissati all’articolo 96, ove spettante, si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della richiesta.
TITOLO V
SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 85. (Sistema sanzionatorio).
1. In materia di sanzioni amministrative tributarie non penali, relativamente ai tributi conferiti alla Regione, trovano applicazione le disposizioni contenute nel
Art. 86. (Sanzioni in materia di riscossione e ravvedimento operoso).
1. Per i ritardati od omessi versamenti in materia di tributi conferiti alla Regione, ove non diversamente disposto al Titolo III, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13 del
2. Per le violazioni in materia di riscossione dei tributi di cui al Titolo III trovano, altresì, applicazione le disposizioni, in materia di ravvedimento operoso, contenute nell’articolo 13 del
3. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, ultimo comma, del
3 bis. Nel caso i competenti uffici regionali notifichino al contribuente apposite comunicazioni finalizzate alla verifica delle irregolarità nell'ambito dei tributi di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusione di quelli amministrati in convenzione con l'Agenzia delle entrate, sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
1. mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
2. inottemperanza all'invito a comparire e all'esibizione di documentazione inerente al rapporto tributario ovvero a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri loro conferiti [173].
Capo II
PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE
Art. 87. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
1. Ove non diversamente disposto, per le modalità di irrogazione delle sanzioni inerenti i tributi di cui al Titolo III si applicano le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del
2. Nella determinazione delle sanzioni amministrative, anche tributarie, fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dal trasgressore per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e sociali. Ove non diversamente stabilito si applicano le disposizioni recate dagli articoli 7 e 12 del
3. L’atto con cui si irroga la sanzione deve motivare la graduazione della medesima secondo quanto previsto al comma 2 .
Art. 88. (Rateizzazione della sanzione). [174]
1. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento della sanzione in rate mensili con le stesse modalità di cui all'art. 91.
TITOLO VI
CONTROLLI ISPETTIVI, RECUPERO CREDITI, ATTI DI
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA
Capo I
CONTROLLI ISPETTIVI
Art. 89. (Modalità di effettuazione dei controlli ispettivi).
1. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte da funzionari appartenenti alla competente struttura tributaria regionale muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Regione.
2. Per l’assolvimento dei loro compiti, i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione dirigenziale, nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività e negli altri luoghi ove deve essere custodita la documentazione inerente l’attività stessa, al fine di procedere alla verifica della predetta documentazione.
3. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19.
Capo II
RECUPERO CREDITI E ATTI DI ACCERTAMENTO
Art. 90. (Modalità di recupero di somme dovute alla Regione a titolo di tributo).
1. Ai sensi dell’articolo 5, nell’ambito delle attività preliminari finalizzate all’accertamento dei tributi regionali, la competente struttura tributaria può inviare questionari informativi utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo d’imposta e alla determinazione del corrispondente debito d’imposta. Il questionario informativo può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dell’anagrafe tributaria regionale.
2. Nel caso di notifica del questionario informativo di cui dell’articolo 86, comma 3, contenente indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario, sono ripetibili le spese del procedimento, nella misura unitaria pari a 3,10 euro, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 8 gennaio 2001 (Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 26 gennaio 2001, n. 21.
3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo 4 della
4. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento senza che il contribuente abbia fatto pervenire le risposte ai quesiti proposti oppure quando sia stata verificata la mancata adesione alle modalità di estinzione della inadempienza secondo le prescrizioni indicate al comma 3 dell’articolo 86, la competente struttura tributaria provvede ad emettere formale avviso di accertamento ovvero ordinanza ingiunzione di pagamento, di cui all’articolo 2 del
5. L’avviso di accertamento oppure l’ordinanza ingiunzione di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, gli estremi delle disposizioni di legge violate, l’accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, la quantificazione delle sanzioni amministrative non penali, anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento, nonché le modalità di estinzione dell’inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.
5 bis. L'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 2 del
6. A seguito di emissione di atto di accertamento di cui al comma 5, ove non diversamente disposto dalla presente legge, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori. Gli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, con maturazione giorno per giorno, sono dovuti a decorrere dal giorno successivo a quello entro cui doveva essere effettuato il pagamento.
7. In caso di tardivo pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data dell’effettivo tardivo pagamento. In caso di omesso pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data di emissione dell’atto di accertamento.
Art. 91. (Rateizzazione del tributo).
1. Le somme dovute a titolo di tributi di cui al Titolo III, ove non diversamente previsto, possono essere versate, previa esplicita comunicazione da parte del soggetto interessato, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza. Il pagamento deve essere completato entro l’esercizio finanziario nel quale si sia costituita l’obbligazione tributaria.
2. La misura degli interessi è pari a quella fissata dall’articolo 21 del
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento di cui si comunica la rateizzazione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le scadenze entro cui effettuare i pagamenti di cui al presente articolo e la maggiorazione della misura dell’interesse di cui al comma 2.
5. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento del tributo in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trenta, se l'ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l'ammontare complessivo del debito é uguale o superiore a euro cinquantamila, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del
6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione. Qualora la richiesta sia presentata dopo il termine di scadenza del pagamento, nel piano di rateizzazione sono computate anche le sanzioni amministrative tributarie e gli eventuali oneri accessori. Il mancato pagamento di due rate determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione [178].
6 bis. Non è ammessa la rateizzazione di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui l'interessato sia stato dichiarato decaduto da analogo beneficio per almeno due volte negli ultimi cinque anni [179].
7. In assenza di atti di contestazione regolarmente notificati, la rateizzazione può essere richiesta per importi superiori a euro duemila. La rateizzazione è concessa a condizione che i pagamenti dilazionati siano domiciliati mediante addebito sul conto corrente bancario o postale. Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria sono stabilite le modalità applicative per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5 [180].
Capo III
RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE REGIONALI
Art. 92. (Riscossione coattiva).
1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III nonché delle altre entrate regionali, ove non diversamente disposto, si applicano le procedure previste dal Titolo II del
1 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali possono altresì applicarsi le procedure previste dal
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di economicità, nonché le modalità organizzative e operative delle procedure di cui ai commi 1 e 1 bis. Gli effetti della deliberazione di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della medesima. Nelle more dell'efficacia della deliberazione si applicano le procedure di cui al comma 1 [182].
2. Le procedure per la riscossione coattiva possono essere avviate previa constatazione di mancato adempimento di quanto notificato nell’atto di accertamento ovvero nell’ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’articolo 90, commi 4 e 5.
3. L’avviso di accertamento e l’ordinanza ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui al comma 1.
3 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali, sono applicabili le modalità previste per gli enti locali [183].
3 ter. A seguito di ingiunzione di pagamento inevasa e prima dell’avvio delle azioni esecutive, su richiesta dell’interessato, il soggetto incaricato della riscossione coattiva dispone il pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di trenta, se l’ammontare complessivo del debito è inferiore a euro 50.000,00 e fino ad un massimo di settantadue, se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 50.000,00 con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del
3 quater. Le competenti strutture della Regione, degli enti e delle società di cui di cui all'Allegato A1 della
3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione con cui la Giunta regionale ne definisce le relative modalità di attuazione, compresa la progressiva partecipazione degli enti e delle società di cui all'Allegato A1 della
TITOLO VII
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 93. (Tutela giurisdizionale).
1. Le controversie concernenti i tributi regionali di cui alla presente legge appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del
2. Il ricorso davanti la competente commissione tributaria provinciale deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto che si intende impugnare e, comunque, nei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento di cui al comma 1, se dalla stessa diversamente determinati, con le modalità indicate negli articoli da 19 a 21 del
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale avverso gli atti di cui all’articolo 19 del
3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, del
3 ter. [Con apposito provvedimento si stabiliscono le modalità attuative di quanto disposto dall’articolo 11 del
TITOLO VIII
PRESCRIZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI
Capo I
PRESCRIZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 94. (Termini di prescrizione).
1. Ove non diversamente disposto al Titolo III, il termine per l’accertamento dei tributi dovuti si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all’ultimo giorno utile per il pagamento del tributo esclusivamente nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.
3. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, di cui all’articolo 92, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale.
4. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
5. Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui al Titolo V devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto.
7. Entro lo stesso termine previsto al comma 5 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del
Capo II
MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI INERENTI ALLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
Art. 95. (Notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie).
1. La notifica del questionario informativo di cui all’articolo 86, comma 3, è effettuata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulti dall’Anagrafe tributaria regionale ovvero, in carenza di questa, sulla base delle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore.
1 bis. [In alternativa alla modalità di notifica di cui al comma 1, l'inoltro del questionario informativo può essere effettuato tramite posta ordinaria se preceduto dalla pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari; in questo caso il termine di sessanta giorni per la regolarizzazione agevolata decorre dalla data della pubblicazione] [190].
2. La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, viene eseguita avvalendosi del servizio postale secondo le procedure previste dall’articolo 14 della
2 bis. [La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulta dall’Anagrafe tributaria regionale o dalle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore. La misura delle spese ripetibili è pari a quella prevista dall’articolo 90, comma 2] [191].
2 ter. La notifica del questionario informativo di cui al comma 1 e degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del
3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo 4 della
3 bis. Nel caso di mancata notifica degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, a destinatari dichiarati sconosciuti, secondo gli esiti certificati dal soggetto incaricato del servizio postale di cui al comma 2, la competente struttura regionale provvede a verificare presso gli uffici regionali nonché presso gli enti e le società di cui all'Allegato A1 della
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del dirig ente della competente struttura regionale che ne definisce le modalità di attuazione, a seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 92 [194].
TITOLO IX
INESIGIBILITÀ DI SOMME DI MODESTO VALORE
Art. 96. (Inesigibilità di somme di modesto valore).
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, del
2. Non si fa luogo al rimborso per importi fino a 15,00 euro [196].
3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell’articolo 13 del
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari [197].
5. Non sono, comunque, dovuti i tributi quando il relativo importo risulti inferiore o uguale a 15,00 euro.
6. Se l’importo dovuto o rimborsabile è superiore a 15,00 euro lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero ammontare [198].
7. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 trovano applicazione nell’anno d’imposta e, comunque, separatamente rispetto a ciascun tributo.
TITOLO X
DISPOSIZIONI COMUNI, NORME DI ABROGAZIONE, TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI COMUNI E NORME DI ABROGAZIONE
SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 97. (Potestà regolamentare e delegificazione).
1. [I regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale previa comunicazione alla competente commissione consiliare] [199].
2. Le disposizioni applicative degli articoli 29, 33, 36, 54, 55, 63, 67, 69 e 70, possono essere modificate con appositi provvedimenti della Giunta regionale con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione.
Art. 98. (Responsabilità solidale).
1. Nel caso in cui il presupposto impositivo si costituisca in capo a più soggetti passivi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1292 e seguenti del codice civile in tema di solidarietà nelle obbligazioni.
2. Il richiamo al codice civile previsto al comma 1 trova applicazione in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative anche tributarie previste nella presente legge.
SEZIONE II
NORME DI ABROGAZIONE
Art. 99. (Abrogazioni).
1. Dal 1 gennaio 2004 sono abrogati:
a) la
b) gli articoli 13, 14, 16 e 18 della
c) [i commi 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 43, della
d) la
e) la
f) la
g) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della
h) l’articolo 7, ad esclusione dei commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11, della
2. Ai rapporti tributari, il cui periodo d’imposta sia iniziato prima del 1 gennaio 2004, continuano ad applicarsi, fino al termine del medesimo periodo tributario, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2003.
Capo II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 100. (Norme transitorie e finali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo alla data della sua entrata in vigore.
2. La Giunta regionale, nel quadro delle disposizioni recate dalla
3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni della presente legge sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Art. 101. (Norma finanziaria).
1. Alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione.
Art. 102. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
TABELLA A [202]
Importi di tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
TABELLA A
IMPORTI DI TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI
Titolo I
IGIENE E SANITÀ
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
1 |
15 |
Concessione per l’apertura e l’esercizio di farmacie nei comuni con popolazione: |
|
|
a) fino a 5.000 abitanti |
116,20 |
23,24 |
||
b) da 5.001 a 10.000 abitanti |
347,58 |
69,72 |
||
c) da 10.001 a 15.000 abitanti |
694,63 |
139,44 |
||
d) da 15.001 a 40.000 abitanti |
1.110,90 |
222,59 |
||
e) da 40.001 a 100.000 abitanti |
1.665,57 |
334,15 |
||
f) da 100.001 a 200.000 abitanti |
2.221,28 |
445,19 |
||
g) da 200.001 a 500.000 abitanti |
3.470,07 |
694,12 |
||
h) superiore a 500.000 abitanti |
5.551,91 |
1.110,90 |
||
Omissis... |
|
|
||
Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell’art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura: |
|
|
||
– nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: 17,56 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione da 10.001 a 40.000 abitanti: 28,41 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: 56,81 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 139,44 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti: 195,22 |
|
|
||
I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della |
|
|
||
– nei comuni con popolazione da 5.000 a 10.000 abitanti: 34,09 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti: 42,35 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione da 15.001 a 40.000 abitanti: 83,67 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione da 40.001 a 100.000 abitanti: 167,33 |
|
|
||
– nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: 334,15 |
|
|
||
Omissis... |
|
|
||
2 |
22 (10) |
Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali (art. 199, 1º comma delle leggi sanitarie e successive modificazioni) Omissis... |
939,44 |
|
3 |
24 (11) |
Autorizzazione all’impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del
|
469,98 |
|
4 |
25 (15) |
Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del |
|
|
a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
|
|
|
||
b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
Omissis... |
|
|
||
Ai sensi dell’art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all’esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura: |
|
|
||
1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt: Non applicabile 2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt: Non applicabile Omissis... |
|
|
||
5 |
27 |
Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del |
|
|
1) per case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti: |
|
|
||
– se l’istituto ha non più di 50 posti letto: |
722,52 |
361,52 |
||
– se l’istituto ha non più di 100 posti letto: |
1.666,09 |
833,04 |
||
– se l’istituto ha più di 100 posti letto: |
4.164,19 |
2.082,35 |
||
2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
Omissis... |
|
|
||
6 |
28 |
a) Licenza per la pubblicità a mezzo stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del T.U. delle leggi sanitarie sostituito dall’art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 422, art. 25 del |
Non applicabile |
Non applicabile |
b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, comma 1, del T.U. citato, sostituito dall’art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 422, e Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
7 |
30 |
Autorizzazione igienico-sanitaria per l’apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla |
|
|
1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
2) Esercizio per la somministrazione di alimenti: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
3) Esercizi per la somministrazione di bevande: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
|
|
|
||
8 |
32 |
Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di rivendite di latte (art. 22 del
Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
9 |
34 |
Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del
Omissis.... |
Non applicabile |
Non applicabile |
10 |
37 (17) |
Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della
Omissis... |
Non applicabile |
|
11 |
37bis (18) |
Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della
|
Non applicabile |
|
12 |
39 (19) |
Autorizzazione per l’impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della
|
Non applicabile |
|
13 |
41 (20) |
Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali:
|
Non applicabile |
|
14 |
224 (122) |
Provvedimento amministrativo che abilita all’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie):
|
Non applicabile |
|
Titolo II
CACCIA E PESCA
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
15 |
51 |
Licenza di appostamento fisso di caccia:
Omissis... |
55,78 |
|
16 |
52 |
Concessione di costituzione di: |
|
|
1) Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso: |
3,13 |
3,13 |
||
2) Centro privato di produzione di selvaggina: |
278,37 |
278,37 |
||
Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono.
La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla
Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte nella misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della |
|
|
||
17 |
|
Abilitazione all’esercizio venatorio: |
|
|
a) Con fucile ad un colpo, con falchi e con archi: |
64,56 |
64,56 |
||
b) Con fucile a due colpi: |
64,56 |
64,56 |
||
c) Con fucile a più di due colpi: |
64,56 |
64,56 |
||
d) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell’art. 18 della |
64,56 |
64,56 |
||
Omissis... |
|
|
||
18 |
54 |
Licenze per la pesca nelle acque interne: |
|
|
Tipo A: licenza per la pesca professionale: |
45,00 |
45,00 |
||
Tipo B: licenza per la pesca dilettantistica: |
23,00 |
23,00 |
||
19 |
55 (28) |
Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. – rectius
Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
20 |
174 |
Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi. (Art. 15, comma 2, e art. 9, ultimo comma, della
Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
21 |
178 |
Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi:
|
Non applicabile |
|
Titolo III
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
22 |
89 (59) |
1. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della |
|
|
a) Alberghi e ostelli per la gioventù: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
b) Campeggi: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
c) Villaggi turistici: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
d) Casa per ferie: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
e) Altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
f) Autostelli: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
2. Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6, della |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
Omissis... |
|
|
||
23 |
95 (64–a) |
Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione: a) fino a 10.000 abitanti b) da 10.001 a 20.000 abitanti c) da 20.001 a 50.000 abitanti d) da 50.001 a 100.000 abitanti e) da 100.001 a 500.000 abitanti f) superiore a 500.000 abitanti
Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
Titolo IV
FIERE E MERCATI
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
24 |
119 |
Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la |
|
|
a) Per istituzione di fiere e mercati: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
b) Per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: |
Non applicabile |
Non applicabile |
||
Omissis... |
|
|
||
24 bis |
|
Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ( Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
Titolo V
AGRICOLTURA
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
25 |
121 |
Licenza per l’esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del – Per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore: Omissis... |
Non applicabile |
|
26 |
130 (86) |
Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi ed esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della Omissis... |
Non applicabile |
|
27 |
|
Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi ( Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
Titolo VI
ACQUE MINERALI E TERMALI – CAVE – TORBIERE
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
28 |
163 (99/1) |
Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del
Omissis... |
Non applicabile |
|
29 |
165 (101) |
Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra (art. 8 del
Omissis... |
Non applicabile |
|
30 |
167 (103) |
Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del
Omissis... |
Non applicabile |
|
31 |
168 (104) |
Autorizzazione per l’iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22 del
Omissis... |
Non applicabile |
|
32 |
169 |
Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del
Omissis... |
Non applicabile |
|
33 |
170 |
Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45,
Omissis... |
Non applicabile |
|
Titolo VII
TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
34 |
152 |
Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata – di interesse regionale – (art. 30,
|
Non applicabile |
|
35 |
153 |
Concessione della costruzione e dell’esercizio di vie funicolari aeree (funivie) – di interesse regionale – in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del
Omissis...
I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della 1. Funivie bifuni (fino a m. 750): a) per la costruzione: Non applicabile b) per l’esercizio: Non applicabile 2. Funivie bifuni (oltre m. 750): a) per la costruzione: Non applicabile b) per l’esercizio: Non applicabile 3. Funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750): a) per la costruzione: Non applicabile b) per l’esercizio: Non applicabile 4. Funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750): a) per la costruzione: Non applicabile b) per l’esercizio: Non applicabile Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
36 |
154 |
Licenza d’impianto di funicolari aeree o telefoniche (rectius: teleferiche) – di interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, comma 1, del
|
Non applicabile |
|
37 |
155 |
Licenza d’esercizio di funicolari aeree o teleferiche – di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato dal comma 3 dell’art. 14 del
Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
38 |
156 |
Concessione di filovia – di interesse regionale – (art. 19 del
NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della a) per la costruzione: Non applicabile b) per l’esercizio: Non applicabile Omissis... |
Non applicabile |
|
39 |
157 |
Concessione per l’impianto e l’esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia – di interesse regionale – (art. 26 del Omissis...
I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del a) seggiovie, slittovie e simili: 1. per la costruzione per ciascun impianto: Non applicabile 2. per l’esercizio, per ciascun impianto: Non applicabile b) ascensori in servizio pubblico: 1. per la costruzione per ciascun impianto: Non applicabile 2. per l’esercizio, per ciascun impianto: Non applicabile Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
40 |
184 (110) |
Concessione per servizi pubblici – di interesse regionale – di autotrasporto rilasciata ai sensi dell’art. 7, della
Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
41 |
185 (111) |
Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici – di interesse regionale – per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della Omissis...
Omissis...
I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della 1. se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio: a) da 1 a 20 km: non applicabile b) da 20.01 a 40 km: non applicabile c) da 40.01 a 60 km: non applicabile d) da 60.01 a 80 km: non applicabile e) oltre 80: non applicabile 2. se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio: non applicabile Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
42 |
186 |
Concessione per l’esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell’art. 225, 1º comma, del codice della navigazione:
NOTA: Omissis... Non applicabile Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
43 |
187 |
Concessione per l’esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell’art. 225, 2º comma, del codice della navigazione:
NOTA: Omissis... Non applicabile Omissis... |
Non applicabile |
Non applicabile |
44 |
188 |
Autorizzazione per l’esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell’art. 226 del codice della navigazione:
|
Non applicabile |
|
45 |
189 |
Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall’ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell’art. 227 del codice della navigazione:
|
Non applicabile |
|
46 |
197 |
Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell’art. 34 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con
Omissis... |
Non applicabile |
|
Titolo VIII
ARTI E MESTIERI
Num. d'ord. |
|
Indicazione degli atti soggetti a tassa |
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
47 |
204 (117) |
Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e mestieri
|
Non applicabile |
|
TABELLA B [203]
Tariffario regionale per tassa automobilistica
(Omissis).
Tabella B1-bis. Definizioni [204]
Classe 1 |
Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1 |
Classe 2 |
Aeromobili certificati capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1 |
Classe 3a |
Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica |
Classe 3b |
Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) >= 5 EPNdB |
Classe 3c |
Aeromobili certificati capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1 |
(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell’aeromobile). E’ positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.
Tabella B2-bis. Corrispondenza delle misure dell’imposta [205]
Classe |
Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell’aeromobile |
Classe 1 |
a1*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a1*25 + b1*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 |
Classe 2 |
a2*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a2*25 + b2*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 |
Classe 3a |
a3*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25 |
Classe 3b |
0,75*(a3*MTOW(tons)) se MTOW(tons) <=25 0,75*[a3*25+b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25 |
Classe 3c |
0,50*(a3*MTOW (tons)) se MTOW(tons) <=25 0,50*[a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25 |
Tabella B3-bis. Valori dei parametri delle misure [206]
a1 |
€ 0,62 |
a2 |
€ 0,46 |
a3* |
€ 0,16 |
b1 |
€ 0,82 |
b2 |
€ 0,60 |
b3* |
€ 0,20 |
* Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo) è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiamo migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).
[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 11 della
[3] Comma così modificato dall'art. 5 della
[4] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[6] Comma così modificato dall’art. 1 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 20 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 20 della
[9] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[15] Comma abrogato dall'art. 16 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[17] Comma così modificato dall'art. 5 della
[18] Comma già modificato dall'art. 5 della
[19] Comma così modificato dall’art. 1 della
[20] Comma così modificato dall’art. 1 della
[21] Comma inserito dall'art. 6 della
[22] Comma inserito dall'art. 5 della
[23] Comma già modificato dall'art. 6 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[25] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[26] Comma così modificato dall’art. 1 della
[27] Comma così modificato dall'art. 6 della
[28] Comma abrogato dall’art. 1 della
[29] Comma così modificato dall'art. 5 della
[30] Comma così modificato dall'art. 5 della
[31] Comma già modificato dall’art. 1 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[33] Articolo inserito dall'art. 1 della
[34] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[35] Comma abrogato dall'art. 9 della
[36] Comma abrogato dall'art. 9 della
[37] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[38] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[39] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[40] Comma così modificato dall’art. 1 della
[41] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[42] Comma così modificato dall'art. 5 della
[43] Comma già modificato dall'art. 6 della
[44] Comma inserito dall'art. 5 della
[45] Comma abrogato dall'art. 5 della
[46] Comma così modificato dall’art. 1 della
[47] Comma inserito dall'art. 9 della
[48] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[49] Comma inserito dall'art. 6 della
[50] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[51] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[52] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[53] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[54] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[55] Comma così modificato dall'art. 6 della
[56] Rubrica così modificata dall'art. 5 della
[57] Comma già modificato dall’art. 1 della
[58] Comma inserito dall'art. 6 della
[59] Comma inserito dall'art. 6 della
[60] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[61] Comma inserito dall'art. 6 della
[62] Lettera aggiunta dall’art. 1 della
[63] Lettera aggiunta dall’art. 1 della
[64] Lettera aggiunta dall'art. 2 della
[65] Lettera aggiunta dall'art. 5 della
[66] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[67] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[68] Comma inserito dall'art. 2 della
[69] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[70] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[71] Lettera aggiunta dall'art. 5 della
[72] Comma così modificato dall'art. 24 della
[73] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[74] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[75] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[76] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[77] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[78] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[79] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[80] Articolo inserito dall'art. 6 della
[81] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[82] Comma così modificato dall'art. 5 della
[83] Articolo sostituito dall'art. 7 della
[84] Lettera inserita dall'art. 5 della
[85] Lettera già modificata dall'art. 10 della
[86] Lettera modificata dall'art. 2 della
[87] Comma inserito dall'art. 5 della
[88] Comma inserito dall'art. 5 della
[89] Comma inserito dall'art. 5 della
[90] Comma modificato dall'art. 2 della
[91] Articolo sostituito dall'art. 7 della
[92] Articolo così sostituito dall'art. 7 della
[93] Articolo già sostituito dall'art. 7 della
[94] Comma così modificato dall'art. 3 della
[95] Comma sostituito dall'art. 5 della
[96] Comma sostituito dall'art. 5 della
[97] Comma già sostituito dall'art. 5 della
[98] Comma inserito dall'art. 5 della
[99] Comma sostituito dall'art. 2 della
[100] Comma già modificato dall'art. 5 della
[101] Comma inserito dall'art. 5 della
[102] Comma già modificato dall'art. 5 della
[103] Comma abrogato dall'art. 5 della
[104] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[105] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[106] Alinea così modificato dall'art. 7 della
[107] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[108] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[109] Comma così modificato dall'art. 7 della
[110] Comma così modificato dall'art. 6 della
[111] Comma inserito dall'art. 5 della
[112] Comma già modificato dall'art. 5 della
[113] Comma così modificato dall'art. 2 della
[114] Comma così modificato dall'art. 2 della
[115] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[116] Comma così modificato dall'art. 2 della
[117] Comma così modificato dall'art. 6 della
[118] Comma così modificato dall'art. 6 della
[119] Articolo così modificato dall'art. 5 della
[120] Articolo così sostituito dall’art. 8 della
[121] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[122] Comma così sostituito dall’art. 8 della
[123] Articolo così sostituito dall’art. 8 della
[124] Rubrica così modificata dall’art. 1 della
[125] Comma così modificato dall’art. 8 della
[126] Comma aggiunto dall’art. 8 della
[127] Comma abrogato dall’art. 8 della
[128] Articolo sostituito dall'art. 5 della
[129] Comma così modificato dall'art. 6 della
[130] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[131] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[132] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[133] Articolo inserito dall'art. 5 della
[134] Comma così modificato dall'art. 1 della
[135] Comma inserito dall'art. 1 della
[136] Comma inserito dall'art. 2 della
[137] Comma abrogato dall'art. 1 della
[138] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[139] Articolo inserito dall'art. 6 della
[140] Comma così modificato dall'art. 6 della
[141] Comma abrogato dall'art. 6 della
[142] Comma abrogato dall'art. 5 della
[143] Comma abrogato dall'art. 4 della
[144] Comma abrogato dall'art. 4 della
[145] Comma abrogato dall'art. 4 della
[146] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[147] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[148] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[149] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[150] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[151] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[152] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[153] Comma inserito dall'art. 4 della
[154] Comma inserito dall'art. 6 della
[155] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[156] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[157] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[158] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[159] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[160] Articolo inserito dall'art. 7 della
[161] Articolo inserito dall'art. 8 della
[162] Articolo inserito dall'art. 9 della
[163] Articolo inserito dall'art. 8 della
[164] Articolo inserito dall'art. 9 della
[165] Articolo inserito dall'art. 2 della
[166] Il Capo I bis, art. 81 bis, è stato inserito dall'art. 8 della
[167] Il Capo I bis, art. 81 bis, è stato inserito dall'art. 8 della
[168] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[169] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[170] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[171] Comma così sostituito dall’art. 5 della
[172] Comma già modificato dall'art. 6 della
[173] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[174] Articolo così modificato dall'art. 2 della
[175] Comma inserito dall'art. 9 della
[176] Comma così modificato dall'art. 2 della
[177] Comma sostituito dall'art. 2 della
[178] Comma sostituito dall'art. 2 della
[179] Comma inserito dall'art. 5 della
[180] Comma già modificato dall'art. 2 della
[181] Comma inserito dall'art. 9 della
[182] Comma inserito dall'art. 9 della
[183] Comma inserito dall'art. 6 della
[184] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[185] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[186] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[187] Comma così modificato dall’art. 1 della
[188] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[189] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[190] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[191] Comma inserito dall'art. 5 della
[192] Comma inserito dall'art. 4 della
[193] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[194] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[195] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[196] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[197] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[198] Comma già modificato dall'art. 4 della
[199] Comma abrogato dall’art. 1 della
[200] Lettera abrogata dall’art. 12 della
[201] Lettera così modificata dall'art. 7 della
[202] Tabella già modificata dall’art. 1 della
[203] Tabella soppressa dall'art. 5 della
[204] Tabella aggiunta dall'art. 5 della
[205] Tabella aggiunta dall'art. 5 della
[206] Tabella aggiunta dall'art. 5 della