§ 5.1.31 - L.R. 14 luglio 2003, n. 10.
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria — Testo unico della disciplina dei tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:14/07/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Compiti dell’Anagrafe tributaria regionale).
Art. 3.  (Iscrizione e cancellazione).
Art. 4.  (Comunicazioni all’Anagrafe tributaria regionale).
Art. 5.  (Poteri dell’Anagrafe tributaria regionale).
Art. 6.  (Raccordo con l’Anagrafe tributaria centrale).
Art. 7.  (Tutela delle persone e di altri soggetti e segreto d’ufficio).
Art. 8.  (Oggetto e finalità).
Art. 9.  (Efficacia temporale delle norme tributarie regionali).
Art. 10.  (Informazione al contribuente regionale).
Art. 11.  (Conoscenza degli atti e semplificazione).
Art. 12.  (Chiarezza, motivazione degli atti tributari e obbligo di conservazione
Art. 13.  (Tutela dell’integrità patrimoniale).
Art. 14.  (Rimessione in termini).
Art. 15.  (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale).
Art. 16.  (Interpello del contribuente regionale).
Art. 17.  (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria).
Art. 18.  (Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali).
Art. 19.  (Codice di comportamento per il personale regionale addetto alle verifiche tributarie).
Art. 20.  (Concessionari della riscossione).
Art. 21.  (Disposizioni di attuazione).
Art. 22.  (Istituzione del Garante del contribuente regionale)
Art. 23.  (Modalità d’intervento del Garante).
Art. 24.  (Facoltà e poteri del Garante).
Art. 25.  (Rapporti tra il Garante e l’amministrazione regionale).
Art. 26.  (Oggetto dell’imposta).
Art. 27.  (Soggetto passivo).
Art. 28.  (Base imponibile e determinazione dell’imposta).
Art. 29.  (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta).
Art. 30.  (Oggetto dell’addizionale).
Art. 31.  (Soggetto passivo).
Art. 32.  (Base imponibile e determinazione dell’addizionale).
Art. 33.  (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’addizionale).
Art. 34.  (Oggetto delle tasse e base imponibile).
Art. 35.  (Soggetto passivo e determinazione della tassa).
Art. 36.  (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).
Art. 37.  (Sanzioni amministrative).
Art. 38.  (Oggetto della tassa).
Art. 39.  (Soggetto passivo e presupposto d’imposta).
Art. 40.  (Scadenze).
Art. 41.  (Tariffario regionale e determinazione del tributo).
Art. 41 bis.  (Compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica)
Art. 42.  (Importi minimi e importi per particolari categorie di veicoli).
Art. 43.  (Tassazione della massa rimorchiabile).
Art. 44.  (Agevolazioni per disabili e ONLUS,  esenzioni e sospensioni dell’obbligo tributario).
Art. 45.  (Sistema di riscossione, gestione decentrata).
Art. 46.  (Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all’estero).
Art. 47.  (Targhe prova).
Art. 48.  (Veicoli ultratrentennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni
Art. 49.  (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).
Art. 49 bis.  (Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica)
Art. 50.  (Finalità del tributo).
Art. 51.  (Oggetto del tributo)
Art. 52.  (Soggetto passivo)
Art. 53.  (Base imponibile e determinazione del tributo)
Art. 54.  (Modalità di versamento del tributo).
Art. 55.  (Presentazione della dichiarazione e connesse sanzioni).
Art. 56.  (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative).
Art. 57.  (Sanzioni).
Art. 58.  (Presunzioni).
Art. 59.  (Disapplicazione della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale).
Art. 60.  (Oggetto della tassa).
Art. 61.  (Soggetto passivo).
Art. 62.  (Determinazione della tassa).
Art. 63.  (Accertamento, liquidazione e rimborso della tassa).
Art. 64.  (Oggetto dell’imposta).
Art. 65.  (Soggetto passivo).
Art. 66.  (Determinazione dell’imposta).
Art. 67.  (Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta)
Art. 67 bis.  (Esenzioni, norme transitorie e rinvii)
Art. 68.  (Disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano).
Art. 69.  (Obbligazioni pendenti).
Art. 70.  (Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale).
Art. 71.  (Disapplicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP).
Art. 72.  (Determinazione delle aliquote).
Art. 73.  (Agevolazioni).
Art. 73 bis.  (Riscossione diretta)
Art. 74.  (Gestione del tributo).
Art. 75.  (Competenze della Regione in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP).
Art. 76.  (Determinazione delle aliquote e modalità applicative dell’imposta).
Art. 77.  (Agevolazioni per categorie di soggetti).
Art. 77 bis.  (Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica)
Art. 77 ter.  (Agevolazione sperimentale per la promozione della rigenerazione urbana e territoriale)
Art. 77 quater.  (Interventi fiscali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico)
Art. 77 quinquies.  (Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici)
Art. 77 sexies.  (Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi)
Art. 78.  (Riscossione dell’imposta).
Art. 78 bis.  (Riscossione diretta)
Art. 79.  (Accertamento dell’imposta).
Art. 80.  (Gestione dell’imposta).
Art. 81.  (Formazione del personale).
Art. 81 bis.  (Modalità di riscossione dei tributi regionali propri)
Art. 82.  (Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto - IVA).
Art. 83.  (Compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina per autotrazione).
Art. 84.  (Rimborsi, decadenza e prescrizione).
Art. 85.  (Sistema sanzionatorio).
Art. 86.  (Sanzioni in materia di riscossione e ravvedimento operoso).
Art. 87.  (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).
Art. 88.  (Rateizzazione della sanzione).
Art. 89.  (Modalità di effettuazione dei controlli ispettivi).
Art. 90.  (Modalità di recupero di somme dovute alla Regione a titolo di tributo).
Art. 91.  (Rateizzazione del tributo).
Art. 92.  (Riscossione coattiva).
Art. 93.  (Tutela giurisdizionale).
Art. 94.  (Termini di prescrizione).
Art. 95.  (Notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie).
Art. 96.  (Inesigibilità di somme di modesto valore).
Art. 97.  (Potestà regolamentare e delegificazione).
Art. 98.  (Responsabilità solidale).
Art. 99.  (Abrogazioni).
Art. 100.  (Norme transitorie e finali).
Art. 101.  (Norma finanziaria).
Art. 102.  (Entrata in vigore).


§ 5.1.31 - L.R. 14 luglio 2003, n. 10.

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria — Testo unico della disciplina dei tributi regionali.

(B.U. 18 luglio 2003, n. 29 – S.O. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale, sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguendo le seguenti finalità:

     a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest’ultimo nel relativo rapporto tributario;

     b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;

     c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;

     d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.

     2. La presente legge definisce le competenze dell’Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.

     3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:

     a) l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;

     b) [l’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni relativi alle utenze di acqua pubblica] [1];

     c) le tasse sulle concessioni regionali;

     d) le tasse automobilistiche regionali;

     e) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

     f) la tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale;

     g) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

     h) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

     i) l’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano;

     j) la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP;

     k) l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF;

     l) l’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

     4. Costituiscono tributi regionali compartecipati secondo la vigente normativa:

     a) la compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto - IVA;

     b) [la quota regionale sull’accisa sulle benzine per autotrazione] [2].

 

TITOLO II

ANAGRAFE TRIBUTARIA REGIONALE E TUTELA DEL CONTRIBUENTE

 

Capo I

ANAGRAFE TRIBUTARIA

 

     Art. 2. (Compiti dell’Anagrafe tributaria regionale).

     1. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina, su scala regionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.

     2. L’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione dei soggetti e dal sistema tributi regionali, così definiti:

     a) il sistema di identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche e giuridiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3.

     L’archivio delle persone fisiche viene aggiornato, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti, sulla base dei dati del Ministero dell’economia e delle finanze e delle informazioni dei comuni relative alla residenza e al decesso. L’archivio delle persone giuridiche utilizza dati del Ministero dell’economia e delle finanze, del registro delle imprese, nonché dei pubblici registri;

     b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali della Lombardia.

     3. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Sulla base dei dati in suo possesso, l’Anagrafe tributaria regionale provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali e necessarie per il governo dei tributi regionali.

 

     Art. 3. (Iscrizione e cancellazione).

     1. Sono iscritte all’Anagrafe tributaria regionale, secondo il sistema di codificazione dell’anagrafica tributaria statale stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le persone fisiche e giuridiche, residenti o aventi sede legale nel territorio della Regione, alle quali si riferiscono i dati raccolti ai sensi dell’articolo 2, o che abbiano richiesto, all’amministrazione finanziaria statale, l’attribuzione del numero di codice fiscale; il codice fiscale deve essere indicato negli atti previsti dall’articolo 6 del d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Sono altresì iscritti all’Anagrafe tributaria regionale i soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, nei confronti dei quali il presupposto d’imposta, per i rapporti tributari di cui alla presente legge, si sia realizzato nel territorio della Regione.

     3. L’Anagrafe tributaria regionale è costituita dai dati anagrafici, di residenza e fiscali, dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

     4. L’Anagrafe tributaria regionale è popolata dai dati fiscali dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 relativi ai rapporti tributari con la Regione, e per i quali si siano realizzati i presupposti d’imposta.

     5. Le modalità di cancellazione dall’Anagrafe tributaria regionale dei soggetti estinti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4. (Comunicazioni all’Anagrafe tributaria regionale).

     1. L’Anagrafe tributaria regionale riceve, con le modalità e nei termini fissati dall’articolo 7 del d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni, i dati e le notizie inerenti i soggetti di cui all’articolo 3.

     2. Gli strumenti di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, la Regione può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di trasmettere all’Anagrafe tributaria regionale dati e notizie in loro possesso, motivandone la richiesta.

     4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, indica i dati e le notizie che gli organi di gestione dell’amministrazione regionale devono trasmettere all’Anagrafe tributaria regionale e stabilisce modalità e termini per la trasmissione.

     5. Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente articolo riguardano i rapporti insorti e gli atti emessi successivamente all’entrata in vigore della presente legge, ovvero all’assunzione della deliberazione di cui al comma 4.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per l’impianto e la gestione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali e per la sua connessione al sistema di comunicazione di cui all’articolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e relativi provvedimenti di attuazione.

 

     Art. 5. (Poteri dell’Anagrafe tributaria regionale).

     1. L’Anagrafe tributaria regionale può inviare questionari informativi ai soggetti, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, al fine di verificare dati contenuti negli archivi per la gestione dei tributi di cui al Titolo III.

     2. L’Anagrafe tributaria regionale può altresì inviare questionari informativi ai soggetti di cui al comma 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della completa individuazione del contribuente regionale, nonché dell’accertamento dei tributi dovuti.

     3. Nei casi previsti al comma 2, il questionario predisposto dalla Regione deve essere restituito entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

     4. Per le violazioni di cui al presente articolo ed all’articolo 3 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 13 del d.p.r. 605/1973, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 18 settembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 6. (Raccordo con l’Anagrafe tributaria centrale).

     1. Le attività dell’Anagrafe tributaria regionale sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine le notizie in possesso dell’Anagrafe tributaria regionale sono trasmesse, mediante procedure informatiche, all’Anagrafe tributaria statale, secondo modalità definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

     Art. 7. (Tutela delle persone e di altri soggetti e segreto d’ufficio).

     1. Le notizie e i dati raccolti nell’Anagrafe tributaria regionale sono tenuti dalla competente struttura tributaria della Regione, nel rispetto dei principi generali fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) per le finalità istituzionali relative alla gestione dei tributi regionali, come disciplinati dalla presente legge, e per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge [3].

     2. Le notizie e i dati raccolti dall’Anagrafe tributaria regionale sono sottoposti al segreto d’ufficio. La direzione generale cui appartiene la competente struttura tributaria regionale ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi e in forma aggregata, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui dispone.

 

Capo II

TUTELA DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

 

     Art. 8. (Oggetto e finalità).

     1. Il presente Capo introduce nell’ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), adeguando al loro contenuto il sistema tributario regionale.

     2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.

     3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.

     4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l’indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.

     5. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

 

     Art. 9. (Efficacia temporale delle norme tributarie regionali).

     1. Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

     2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere, a carico dei contribuenti, adempimenti la cui scadenza sia fissata prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

     3. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge regionale, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

     4. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

 

     Art. 10. (Informazione al contribuente regionale).

     1. La Regione, oltre agli strumenti di pubblicità dei provvedimenti normativi assunti, previsti dallo Statuto regionale nonché da leggi statali, realizza idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative vigenti in materia tributaria. La Regione realizza, altresì, idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

     2. La Regione porta a conoscenza dei contribuenti, tempestivamente e con i mezzi idonei, tutti gli atti o decreti da essa emanati che contengano disposizioni in materia tributaria anche relativamente all’organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti.

 

     Art. 11. (Conoscenza degli atti e semplificazione).

     1. La Regione assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente regionale degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

     Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari come indicate all’articolo 95.

     2. L'amministrazione regionale informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

     3. La Regione assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente regionale in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria in modo che le obbligazioni tributarie possano essere soddisfatte con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

     4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche da esso indicate. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall’azione amministrativa.

     5. Qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione regionale, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

 

     Art. 12. (Chiarezza, motivazione degli atti tributari e obbligo di conservazione [4]).

     1. Gli atti inerenti alla materia tributaria emananti dall'amministrazione regionale sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

     2. Gli atti inerenti alla materia tributaria emanati dall'amministrazione regionale e dai concessionari della riscossione di tributi regionali devono tassativamente indicare:

     a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

     b) l'organo o l'autorità amministrativa a cui è possibile richiedere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, di cui all’articolo 17;

     c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

     3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

     4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

     4 bis. L'obbligo di conservazione di atti e documenti da parte della Regione, stabilito ai soli effetti tributari, è fissato in dieci anni dalla loro esecutività. Sono conservati oltre il termine decennale i soli atti per i quali gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, iniziati prima del decimo anno, non siano ancora stati definiti a tale scadenza [5].

 

     Art. 13. (Tutela dell’integrità patrimoniale).

     1. Ove non diversamente disposto, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione relativamente a rapporti fiscali inerenti il medesimo tributo anche su successivi periodi d’imposta.

     2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.

     3. Le disposizioni regionali in materia tributaria non possono stabilire termini di prescrizione oltre il limite ordinario fissato dal codice civile.

     4. Nel caso in cui sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata, l'amministrazione regionale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi.

     5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito ai soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

     6. La pubblicazione e ogni informazione relativa ai redditi tassati, previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) nonché dall’articolo 28, comma 8, della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale), nelle forme previste dalle medesime leggi, devono sempre comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

     7. Con uno o più regolamenti, adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo anche con riferimento alla disciplina relativa all'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione fra i tributi regionali. La compensazione può, inoltre, avvenire ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e successive modificazioni e integrazioni [6].

 

     Art. 14. (Rimessione in termini).

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, rimette in termini i contribuenti regionali interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può, altresì, sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti regionali interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti in relazione ai tributi propri regionali di cui all’articolo 1, comma 3.

 

     Art. 15. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente regionale).

     1. I rapporti tra contribuente e amministrazione regionale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

     2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione regionale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

     3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non sono causa di nullità del contratto.

 

     Art. 16. (Interpello del contribuente regionale).

     1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o  comportamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

     2. La risposta dell'amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l'amministrazione regionale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente.

     3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.

     4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l'amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell'articolo 10.

     5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell’amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.

 

     Art. 17. (Autotutela dell’amministrazione regionale in materia tributaria).

     1. A seguito di notifica di un atto di accertamento tributario, i soggetti interessati possono trasmettere alla competente struttura tributaria regionale memorie difensive in base alle quali l’amministrazione può provvedere, in via di autotutela, all’annullamento dell’atto qualora sussista l’illegittimità o l’infondatezza dello stesso riconoscibile dall’amministrazione regionale.

     2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua gli organi competenti all’esercizio del potere di autotutela di cui al comma 1, nonché a stabilire i criteri di economicità sulla base dei quali si avvia o si abbandona l’attività dell’amministrazione.

     3. La presentazione delle memorie difensive di cui al comma 1 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale di cui all’articolo 93.

     4. Non si procede, in ogni caso, all’esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione regionale.

 

     Art. 18. (Diritti e garanzie del contribuente regionale sottoposto a verifiche fiscali).

     1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

     2. Quando inizia la verifica, il contribuente regionale ha diritto di essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

     3. Su richiesta del contribuente regionale, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

     4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente regionale e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

     5. La permanenza, presso la sede del contribuente regionale, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

     6. Il contribuente regionale, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente regionale, secondo quanto previsto all'articolo 23.

     7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente regionale, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

 

     Art. 19. (Codice di comportamento per il personale regionale addetto alle verifiche tributarie).

     1. La Giunta regionale emana un codice di comportamento che regola le attività del personale regionale addetto alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle disfunzioni segnalate annualmente dal Garante del contribuente regionale.

 

     Art. 20. (Concessionari della riscossione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione regionale, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei relativi tributi regionali.

 

     Art. 21. (Disposizioni di attuazione).

     1. Le disposizioni attuative di cui al presente Capo sono emanate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

GARANTE DEL CONTRIBUENTE REGIONALE

 

     Art. 22. (Istituzione del Garante del contribuente regionale) [7]

1. È istituito nella Regione il Garante del contribuente regionale.

2. Il Difensore regionale, ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), dello Statuto d'autonomia, assolve alla funzione di Garante del contribuente regionale in piena autonomia, limitatamente alle vertenze inerenti i tributi di cui al Capo I del Titolo III.
3. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante del contribuente regionale dagli uffici del Difensore regionale.

 

     Art. 23. (Modalità d’intervento del Garante).

     1. Il Garante del contribuente regionale, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti alle strutture regionali competenti e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente regionale comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale competente, informandone l'autore della segnalazione.

     2. Il Garante del contribuente regionale rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

     3. Il termine entro il quale il Garante del contribuente regionale ha diritto di ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza.

     4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori quindici giorni.

 

     Art. 24. (Facoltà e poteri del Garante).

     1. Il Garante del contribuente regionale può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

     2. Il Garante del contribuente regionale richiama le strutture tributarie regionali al rispetto dei termini previsti per il rimborso dei tributi regionali e di quanto previsto dal presente Capo.

     3. Il Garante del contribuente regionale individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore generale competente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

 

     Art. 25. (Rapporti tra il Garante e l’amministrazione regionale).

     1. Il Garante del contribuente regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative soluzioni. Illustra, altresì, alla Giunta regionale i casi in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini di cui all'articolo 14.

     2. Per quanto non previsto dal presente Capo, il Garante del contribuente regionale opera ai sensi della legge regionale che disciplina l'attività del Difensore regionale [8].

 

TITOLO III

TRIBUTI REGIONALI

 

Capo I

TRIBUTI REGIONALI PROPRI

 

SEZIONE I

IMPOSTA SULLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE E

L’USO DI BENI DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO

INDISPONIBILE DELLO STATO

 

     Art. 26. (Oggetto dell’imposta).

     1. L’imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, siti nel territorio della Regione, con esclusione delle concessioni per l’utilizzo delle acque pubbliche.

 

     Art. 27. (Soggetto passivo).

     1. L’imposta regionale è dovuta dal titolare della concessione.

 

     Art. 28. (Base imponibile e determinazione dell’imposta).

     1. L’imposta regionale è dovuta nella misura del cento per cento di quella fissata per il canone di cui all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle concessioni per l’utilizzo delle acque pubbliche.

     1 bis. L'imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo l998, n. 112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), nonché ai sensi dell'articolo 80, comma 4, lettera c), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) [9].

     1-ter. L'imposta regionale di cui al comma 1-bis, limitatamente ai canoni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, è azzerata dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale concernente la rideterminazione in aumento dei canoni, per un importo corrispondente all'ammontare dell'imposta azzerata [10].

 

     Art. 29. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta).

     1. All’accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta provvedono, ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 112/1998 e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.

     2. L’imposta è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, secondo le modalità fissate dall’articolo 3, comma 5 e seguenti, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni di demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali) e successive modificazioni e integrazioni.

 

SEZIONE II

ADDIZIONALE REGIONALE SULL’AMMONTARE DEI CANONI

RELATIVI ALLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

 

     Art. 30. (Oggetto dell’addizionale). [11]

     [1. L’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni, istituita ai sensi dell’articolo 18, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), si applica al canone dovuto per le utenze di acqua pubblica.]

 

     Art. 31. (Soggetto passivo). [12]

     [1. L’addizionale regionale è dovuta dai soggetti titolari di concessione per le utenze di acqua pubblica definite a norma dell’articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).]

 

     Art. 32. (Base imponibile e determinazione dell’addizionale). [13]

     [1. L’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica è dovuta nella misura del dieci per cento dell’ammontare del canone annuo statale per le categorie di utenze indicate all’articolo 31.]

 

     Art. 33. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell’addizionale). [14]

     [1. All’accertamento, liquidazione e riscossione dell’addizionale regionale sull’ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica, provvedono, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del d.lgs. 112/1998 e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.

     2. L’addizionale regionale è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, secondo le modalità fissate dall’articolo 3, comma 5 e seguenti, della l.r. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni.]

 

SEZIONE III

TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

 

     Art. 34. (Oggetto delle tasse e base imponibile).

     1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 143, lettera d), della l. 662/1996, come attuato dall’articolo 55 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), a decorrere dal periodo d’imposta relativo all’anno 1999, le tasse sulle concessioni regionali non si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le stesse funzioni sono conferite, come indicati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni e integrazioni, e disciplinati dalla presente legge.

     2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti di cui al Titolo I, Igiene e Sanità, numero d’ordine 1, numero d’ordine 2, numero d’ordine 3, numero d’ordine 5, punto 1), di cui al Titolo II, Caccia e Pesca, numero d’ordine 15, numero d’ordine 16, numero d’ordine 17, numero d’ordine 18, numero d’ordine 19, come indicati dal d.lgs. 230/1991 e successive modificazioni e integrazioni, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali secondo gli importi di tariffa indicati nella Tabella A allegata alla presente legge.

     3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione, le denunce di inizio attività, così come definite dall’articolo 19 della legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparate agli atti e provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.

     4. Gli atti per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale sono privi di efficacia sino all’avvenuto pagamento delle tasse medesime.

     5. Resta abrogata la lettera b) del comma 8 dell’articolo 45 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) e successive modificazioni ed integrazioni.

     6. Le aziende agri-turistico venatorie di cui all’articolo 38 della l.r. 26/1993 sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico-venatorie, situate su territori non montani, di cui al numero 16 della tariffa annessa al d.lgs. 230/1991.

     7. L’importo della tassa di concessione regionale per l’appostamento fisso di caccia, di cui al numero d’ordine 15 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, come stabilito nell’allegata tabella A, è ridotto del 50 per cento per i titolari della relativa licenza di età superiore ai 65 anni e per i portatori di handicap fisico, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni.

     8. [Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d’ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, per la licenza per l’esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all’articolo 3 della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che esercitino la pesca con l’uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall’articolo 20 comma 3 della legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)] [15].

     8 bis. Ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale e economico' i provvedimenti per la licenza d'esercizio venatorio, di cui al titolo II 'caccia e pesca', numero d'ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio della licenza agli interessati. Con decorrenza dalla stagione venatoria 2019-2020, è ridotta del 50 per cento la tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio rilasciata agli operatori espressamente autorizzati a collaborare all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) [16].

 

     Art. 35. (Soggetto passivo e determinazione della tassa).

     1. Al momento dell’emanazione dell’atto, il soggetto titolare degli atti di cui all’articolo 34, comma 2, è tenuto al pagamento della tassa di rilascio della concessione regionale da corrispondersi entro e non oltre la consegna dello stesso.

     2. Nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, la tassa è dovuta contestualmente all’inoltro della denuncia di inizio attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente.

     3. Durante il periodo di validità degli atti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, il titolare degli stessi è tenuto al pagamento annuale della corrispondente tassa di rinnovo da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa di cui al d.lgs. n. 230/1991 e nella misura fissata nella Tabella A allegata alla presente legge, per ogni anno successivo a quello nel quale l’atto è stato emesso o inoltrato. Nel caso di atti emessi o aventi scadenza nel corso dell'anno la tassa dovuta non è frazionabile [17].

     4. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto.

     5. In caso di rilascio degli atti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, a soggetto con o senza personalità giuridica, il titolare degli atti medesimi deve intendersi il legale rappresentante del medesimo soggetto.

 

     Art. 36. (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).

     1. All’accertamento, liquidazione e riscossione della tassa sulle concessioni regionali provvede la competente struttura tributaria regionale.

     2. Le modalità di riscossione della tassa sono stabilite mediante decreto del dirigente la competente struttura tributaria regionale.

 

     Art. 37. (Sanzioni amministrative).

     1. Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto il rilascio dell’atto stesso o assolta la relativa tassa di rilascio è soggetto alla sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad 103,00 euro.

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo, secondo quanto previsto all’articolo 34, è punito con la sanzione amministrativa da 103,00 euro a 516,00 euro ed è tenuto altresì al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

 

SEZIONE IV

TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

 

     Art. 38. (Oggetto della tassa).

     1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o in usufrutto, acquisiti con patto di riservato dominio oppure utilizzati a titolo di locazione da parte di persone, fisiche o giuridiche di cui all'articolo 39, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all’articolo 48, comma 1 [18].

     2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel quale vengono utilizzati.

     3. Le tasse automobilistiche regionali, di cui ai commi 1 e 2, sono dovute nella misura stabilita dagli articoli 41 e seguenti della  presente sezione, secondo le risultanze tecniche della carta di circolazione [19].

     4. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, è sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.

     5. In caso di compravendita, ai fini delle disposizioni di cui al comma 4, la competente struttura tributaria della Regione è tenuta a trasmettere alla provincia, titolare del tributo inerente la trascrizione del trasferimento della proprietà, nonché ai competenti uffici preposti al rilascio o alla variazione della carta di circolazione, per l’assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dall’articolo 94 del d.lgs. 285/1992, copia dell’atto di vendita la cui sottoscrizione sia stata autenticata o giudizialmente accertata, qualora lo stesso non sia stato registrato presso il PRA [20].

     6. Costituisce condizione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la perdita di possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi pubblici registri.

     6 bis. Secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47/2017, tra le condizioni di esonero di cui al comma 6 non rientra il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in quanto non si tratta di provvedimento dal quale discende l’indisponibilità del veicolo [21].

     7. In caso di perdita di possesso per furto o demolizione del veicolo ovvero di esportazione definitiva all’estero, la condizione di esonero dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà prevista al comma 4, non opera per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stato riconosciuto l’esonero se il relativo atto comprovante la perdita di possesso non viene registrato presso il PRA.

     7 bis. L'annotazione al PRA della sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), interrompe l'obbligo di pagare il tributo per i periodi d'imposta successivi alla data della sentenza oppure alla vendita dei veicoli [22].

     8. Gli uffici che curano la tenuta del PRA e degli altri registri di immatricolazione per veicoli sono tenuti a comunicare alla Regione le notizie occorrenti per l’applicazione della tassa e per l’individuazione del soggetto passivo nonché le relative variazioni.

     9. Ai fini della determinazione dell’importo delle tasse automobilistiche si assumono i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della costituzione del presupposto d’imposta. Le variazioni apportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

 

     Art. 39. (Soggetto passivo e presupposto d’imposta).

     1. Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali di cui all’articolo 38 sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d’imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi dell'articolo 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, o a seguito dell'iscrizione nei Registri di Immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all’articolo 52 del d.lgs. 285/1992 [23].

     2. Il presupposto d’imposta si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta come stabilito all’articolo 40.

     3. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima presunzione opera nel caso di omessa trascrizione al PRA dell’atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo.

     3 bis. Coloro che risultano essere intestatari di un veicolo nei registri di immatricolazione, ai sensi dell'articolo 94, commi 1 e 4 bis, del d.lgs. 285/1992, nonché degli articoli 247 e 247 bis del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica se risultano proprietari del medesimo veicolo a seguito di esibizione, ai competenti uffici regionali, di atto di data certa da parte del venditore attestante il trasferimento di proprietà non trascritto al PRA [24].

 

     Art. 40. (Scadenze).

     1. La tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere corrisposta, distintamente per ciascun periodo d’imposta, per dodici mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il pagamento della tassa è fissato nell’ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato. Tale termine rimane in vigore fino al verificarsi di eventi estintivi del veicolo.

     2. Per i veicoli di nuova immatricolazione il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà è stabilito nell’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’immatricolazione.

     3. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere  corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal  mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture  ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a  gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441)  immatricolati dall’anno 1985; per gli autocarri e i complessi  autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa  in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i  complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a  pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui  all’articolo 84 del d.lgs. 285/1992. Nel casi di pagamento  frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione  tributaria autonoma [25].

     4. Le scadenze vigenti all’entrata in vigore della presente legge restano valide fino al verificarsi di eventi che comportino l’esenzione o la sospensione d’imposta relativamente alla vita del veicolo, successivamente ai quali si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3. Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di  destinazione d’uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data  dell’annotazione della variazione sulla carta di circolazione [26].

     5. Per i veicoli importati temporaneamente che appartengano a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri che sono di passaggio, per i quali viene rilasciata una carta di circolazione della durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento, come previsto all’articolo 134 del d.lgs. 285/1992, la tassa automobilistica regionale di proprietà non è dovuta per un periodo di tre mesi, decorso il quale il tributo è dovuto in misura di un dodicesimo per ciascun mese di validità residua della carta di circolazione stessa. La modalità di calcolo in dodicesimi della tassa automobilistica regionale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, se il veicolo, introdotto in Italia la prima volta da oltre un anno, è utilizzato da un soggetto residente da oltre trecentosessantacinque giorni [27].

     6. Nel caso di cessazione dal regime di esenzione o sospensione d’imposta, di cui agli articoli 44 e 48, il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà deve essere effettuato a copertura del periodo decorrente dal mese in cui è avvenuta la cessazione al mese precedente quello di prima immatricolazione. Il versamento deve essere effettuato entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione dall’esenzione o sospensione d’imposta.

     [7. In sede di prima applicazione della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2004, i proprietari dei veicoli di cui all’articolo 48, commi da 1 a 3, sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per i dodicesimi intercorrenti fino al mese precedente quello di immatricolazione del veicolo stesso. Il pagamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio 2004. Per le scadenze successive si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.] [28]

 

     Art. 41. (Tariffario regionale e determinazione del tributo).

     1. È istituito il tariffario regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale, secondo la tabella approvata con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale [29].

     2. Gli importi delle tasse automobilistiche indicati nella tabella di cui al comma 1 possono essere variati, con legge regionale, entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre. Qualora la Regione non provveda entro il predetto termine si intende prorogata la misura vigente. Entro il 15 dicembre di ogni anno, la struttura regionale preposta comunica il tariffario a tutti i soggetti tenuti ad applicarlo [30].

     3. Il tributo è dovuto secondo quanto stabilito nel tariffario regionale come disciplinato nella tabella di cui al comma 1. La tassa è determinata su base annuale, ove non stabilita in misura fissa, moltiplicando l’importo della tariffa relativa al veicolo per la base imponibile come riportata sulla carta di circolazione del veicolo stesso [31].

     4. La Regione costituisce il ruolo delle tasse automobilistiche regionali. Le operazioni di gestione del ruolo e le procedure di riscossione sono fondate sul codice fiscale dei soggetti di cui agli articoli 38 e 39 e sulla targa del veicolo.

     5. Il ruolo regionale delle tasse automobilistiche coordina i propri flussi informativi con quelli delle altre regioni e province autonome al fine di realizzare un archivio nazionale delle informazioni contenute nei sistemi informativi regionali.

     6. La Giunta regionale è autorizzata a emanare le disposizioni necessarie alla realizzazione del protocollo d’intesa in materia di tassa automobilistica previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

     6 bis. Nel caso di modifiche agli importi della tassa automobilistica disposte con legge statale, il dirigente dalla competente struttura regionale provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 1 [32].

 

     Art. 41 bis. (Compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica) [33]

     1. In attuazione del federalismo fiscale, come delineato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) e, in particolare, dell'articolo 2, comma 2, lett. s), è istituita, in via sperimentale, una compartecipazione delle province al gettito della tassa automobilistica di cui alla presente sezione.

     2. Con le modalità di cui al comma 3, la misura della compartecipazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale in modo da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti propri regionali correnti da sopprimere aventi natura permanente e continuativa a favore delle province.

     3. La deliberazione di cui al comma 2 è adottata previa intesa con l'Unione delle Province Lombarde.

     4. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, è istituito il fondo regionale sperimentale di riequilibrio alimentato dal gettito della compartecipazione di cui al comma 1. La compartecipazione spettante alle province, ai fini della semplificazione degli adempimenti tributari, viene riscossa dalla Regione per conto delle province stesse e assegnata al fondo regionale sperimentale di riequilibrio, la cui ripartizione avviene con le modalità di cui ai successivi commi.

     5. La quota di compartecipazione è corrisposta periodicamente alle province con regolazione finale entro il mese di febbraio dell'anno successivo, secondo le modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 2.

     6. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 2, lett. m), numeri 1 e 2, della legge 42/2009, in materia di costi standard e di perequazione delle capacità fiscali, la compartecipazione viene attribuita tenendo conto dei trasferimenti soppressi in ogni provincia ai sensi della deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.

     7. Con l'adozione della deliberazione di cui al comma 2 sono apportate al bilancio regionale le variazioni relative rispettivamente all'azzeramento o anche alla riduzione dei capitoli riguardanti i trasferimenti soppressi e al'istituzione del fondo sperimentale di cui al comma 4.

 

     Art. 42. (Importi minimi e importi per particolari categorie di veicoli).

     1. L’importo minimo della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale è fissato nella misura di 20,00 euro.

     2. Per i motoveicoli la tassa automobilistica è così determinata:

CLASSE EURO

TASSA FISSA FINO A 11 kW

OLTRE 11 KW

EURO 0

€ 26,00

€ 26,00 + (€ 1,70 x Kw totali)

EURO 1

€ 23,00

€ 23,00 + (€ 1,30 x Kw totali)

EURO 2

€ 21,00

€ 21,00 + (€ 1,00 x Kw totali)

EURO 3

€ 20,00

€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)

EURO 4

€ 20,00

€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali) [34]

 

     3. Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura di 25,00 euro.

     4. Per gli autocaravan la tassa dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni Kw.

     5. [Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a benzina, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall’articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, l’importo della tassa di circolazione regionale è pari a 50,00 euro] [35].

     6. [Per i veicoli a motore a quattro ruote, alimentati a gasolio, di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1994, come individuati dall’articolo 1, comma 4 della direttiva del Consiglio europeo 30 giugno 1992, n. 61, all’importo base di 50,00 euro dovrà aggiungersi 1,00 euro per ogni Kw] [36].

     7. Nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 40, non si tiene conto del limite stabilito al comma 1 del presente articolo.

     7 bis. Sono veicoli ad uso speciale:

a) gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale”;

b) i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale;

c) i veicoli di cui alla classificazione recata dall’articolo 54 del d.lgs. 285/1992 e dall’articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) [37].

     7 ter. Per veicoli di cui alle lettere a) e c) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta sulla base dell’imponibile determinato secondo il parametro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche) [38].

     7 quater. Per veicoli di cui alla lettera b) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella di cui al comma 1 dell’articolo 41 [39].

 

     Art. 43. (Tassazione della massa rimorchiabile).

     1. La tassa automobilistica regionale di proprietà dovuta in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto cose è determinata in base ai parametri individuati nella seguente tabella, secondo le risultanze della carta di circolazione:

 

Tariffa

Tipo veicolo

Importo annuo

Importo 4 mesi

 

 

Euro

Euro

1

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate

267,00

89,00

2

Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate

585,00

195,00

3

Per trattori stradali:

 

 

 

a 2 assi

585,00

195,00

 

a 3 assi

825,00

275,00

 

     2. La tassa automobilistica regionale in relazione alla massa rimorchiabile non è dovuta qualora, per i tipi di veicoli di cui ai punti 1 e 2 della tabella di cui al comma 1, dalla carta di circolazione risulti annotato “sospensione al traino” [40].

     3. Non sono tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, di cui all’articolo 10 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, che possono agganciare rimorchi, esclusivamente a seguito di visita e prova da parte dei competenti uffici tecnici, qualora sulla relativa carta di circolazione non sia annotato l’agganciamento specifico.

     4. Non sono, altresì, tenuti al pagamento della maggiorazione della tassa automobilistica regionale di proprietà commisurata alla massa rimorchiabile, i veicoli atti al traino su strada di carrelli adibiti al trasporto di carri ferroviari.

 

     Art. 44. (Agevolazioni per disabili e ONLUS,  esenzioni e sospensioni dell’obbligo tributario).

     1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale la persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, limitatamente a un solo veicolo, a prescindere dall'adattamento dello stesso, a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2.000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio o alimentazione combinata. L'esenzione è riconosciuta a coloro i quali, sulla base dei pubblici registri, risultino tra i soggetti di cui all'articolo 39, comma 1, limitatamente ai veicoli individuati dall'articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché dall'articolo 42, commi 5 e 6 [41].

     2. L’esenzione di cui al comma 1 è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.

     3. L’esenzione di cui al comma 1 è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L’adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l’adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell’invalido.

     4. L’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal PRA ovvero presso detto registro sia stata presentata la formalità per la trascrizione dell’atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero sia stata annotata la perdita di possesso per causa di terzi. L'esenzione riconosciuta può essere trasferita su nuovo veicolo, senza soluzione di continuità, nel caso di compravendita o perdita di possesso di quello esentato avvenuta entro il termine di pagamento della tassa automobilistica stabilito per il veicolo nuovo. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell’ultimo provvedimento di esenzione [42].

     5. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all’articolo 40, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione sia intervenuta.

     6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.

     7. Le domande per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture decentrate appartenenti all’organizzazione del soggetto di cui all’articolo 45, comma 4, ovvero agli Uffici individuati dall’Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente struttura tributaria. I benefici sono riconosciuti con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della domanda per l'accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo [43].

     8. Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto.

     9. Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 8, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all’articolo 11, comma 1, del d.lgs. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all’articolo 10, comma 8, del medesimo decreto nonché copia del certificato di proprietà del veicolo.

     9 bis. [Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8, sono riconosciute anche nel caso in cui il veicolo da esentare sia utilizzato in regime di locazione finanziaria secondo le risultanze del PRA] [44].

     10. [I soggetti di cui al comma 8 sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1° gennaio 2002. Il pagamento va effettuato, anche successivamente a tale data, secondo le scadenze prescritte dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell’articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463)] [45].

     11. La raccolta e gestione delle domande di sospensione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto di cui all’articolo 45, comma 4. Non costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà l’esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l’avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 12 [46].

     12. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall’articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall’articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni. L’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 41.

     12 bis. Per effetto dell'avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 12 entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5. A far data dal 1° gennaio 2022 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell'articolo 5 del d.l. 953/1982 [47].

     13. Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 12  trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.

     14. Per soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, è demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni. È altresì demandata alla Regione la gestione delle esenzioni previste dagli articoli del Capo III del d.p.r. 39/1953.

     15. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale.

     16. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 7 e 9, comporta la sospensione di diritto dell’obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l’interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l’istanza è rigettata.

     17. Decorso il termine di cui al comma 16 senza che l’interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria.

     18. In caso di richiesta di esenzione o di sospensione dell’obbligo tributario inoltrata alla Regione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione e di decorrenza degli effetti, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

     19. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, in caso di richiesta di esenzione per i veicoli di cui all’articolo 42, commi 5 e 6, la stessa può essere riconosciuta esclusivamente a favore della persona disabile che immette sulla pubblica strada il veicolo identificato attraverso il relativo numero di telaio riportato sul certificato di idoneità tecnica di cui all’articolo 97 del d.lgs. 285/1992.

     19 bis. In attuazione del principio della salvaguardia ambientale e per la tutela e miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria), viene incentivato il rinnovo del parco veicolare più inquinante. A tal fine le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell'anno 2022, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3, 4 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) [48].

     19 bis 1. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco veicolare circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1 se alimentati a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3, 4 se alimentati a gasolio con l'acquisto di autovetture nuove o usate purché appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, è concesso oltre all'esenzione della tassa automobilistica di cui al comma 19 bis anche un contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione. Tale contributo viene riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli appartenenti alle classi sopradette. Il contributo è riconosciuto per le demolizioni effettuate nell'anno 2022 [49].

     19 ter. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis 1 [50].

     19 quater. Per l'anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate [51].

     19 quinquies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 19 quater nell'esercizio finanziario 2021 stimati in euro 3.500.000,00 si fa fronte con le risorse del 'Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con L. 27/2020', istituito alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01' 'Fondi di riserva' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023 [52].

 

     Art. 45. (Sistema di riscossione, gestione decentrata).

     1. Nel caso di procedure complesse di pagamento delle tasse automobilistiche regionali in cui sono necessari interventi di analisi e verifica di documenti ai fini della corretta determinazione della tassa, la riscossione può essere effettuata soltanto presso operatori professionali individuati dalla Regione, se connessi con il ruolo regionale.

     2. Le attività di variazione dei dati e rilascio di attestazioni, di variazione dei dati nel ruolo regionale, di assistenza all'utenza, di ricevimento e acquisizione delle pratiche dei rimborsi, di ricevimento e acquisizione delle pratiche di sospensione presentate dai concessionari auto, di ricevimento e acquisizione delle domande di esenzione sono decentrate localmente e gestite direttamente dai punti di erogazione del servizio professionale.

     3. Sono altresì effettuate presso i soggetti di cui al comma 1 le attività inerenti il riconoscimento del diritto al rimborso.

     4. Per le finalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2 bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2019, n. 157, le attività di gestione, controllo e aggiornamento dell'archivio regionale della tassa automobilistica sono svolte dal soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, previa sottoscrizione di apposito disciplinare che regoli anche la relativa cooperazione. L'archivio regionale della tassa automobilistica provvede a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati in esso acquisiti nel sistema informativo di cui al citato articolo 51, comma 2 bis, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418 [53].

     5. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli accordi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), lo schema tipo del disciplinare di cui al comma 4 con riguardo alla validità temporale, agli oneri finanziari e alle connesse attività svolte dalle amministrazioni coinvolte [54].

 

     Art. 46. (Effetti della perdita di possesso del veicolo per furto, rottamazione o esportazione all’estero).

     1. Ai soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, che perdano il possesso del veicolo per furto, previa annotazione al competente ufficio del PRA, ovvero per demolizione, certificata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è riconosciuto il diritto al rimborso per il periodo nel quale non abbiano goduto del possesso del veicolo, purché l’evento si sia verificato almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d’imposta per il quale sia stato effettuato il pagamento [55].

     2. Il diritto al rimborso, nei termini di cui al comma 1, è riconosciuto anche in caso di esportazione all’estero, purché la relativa formalità sia stata presentata al PRA anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta

     definitivamente il veicolo.

     3. Il rimborso o la somma da portare in compensazione sono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso.

     4. In alternativa al rimborso, per i casi di cui al comma 1, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l’importo da versare a titolo di tassa automobilistica regionale di proprietà per un veicolo di nuova immatricolazione o di fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 40. L’applicazione della riduzione è concessa soltanto nel caso in cui la nuova immatricolazione o fattispecie indicate al comma 6, dell’articolo 40, avvenga entro e non oltre un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso.

     5. La facoltà di cui al comma 4 può essere esercitata esclusivamente secondo le modalità prescritte al comma 1.

     6. Non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per le fattispecie previste al comma 1 verificatesi nel corso del periodo entro cui deve essere effettuato il versamento della tassa a condizione che vengano presentate le relative formalità presso il PRA.

     7. Non è riconosciuto in alcun caso il rimborso della tassa di circolazione regionale.

     8. Non è riconosciuto il rimborso della tassa automobilistica regionale di proprietà qualora per il veicolo non risulti presentata, dal momento dell’immatricolazione, la relativa formalità di iscrizione al PRA. In carenza di documentazione idonea al discarico dell’obbligo tributario, nei confronti del soggetto passivo d’imposta si applicano le disposizioni di cui alla presente sezione.

 

     Art. 47. (Targhe prova).

     1. Le targhe prova sono rilasciate previo pagamento della tassa dovuta per l’intero anno solare.

     2. Gli importi da corrispondere sono così determinati:

     a) 210,00 euro, targhe prova per autoveicoli e rimorchi;

     b) 32,00 euro, targhe prova per i motocicli;

     c) 20,00 euro, targhe prova per i ciclomotori.

     3. È abolita la tassa sulle targhe prova per gli autoscafi a far data dal 1° gennaio 2000.

 

     Art. 48. (Veicoli ultratrentennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni [56]).

     1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all’articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui all’articolo 80, comma 3, del d.lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni [57].

     1 bis. A partire dal periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2014 per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione [58].

     1 ter. Per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 in relazione alla fattispecie prevista al comma 1 bis, Regione Lombardia procede alla restituzione di quanto versato, in deroga a quanto previsto all'articolo 46, comma 7 [59].

     2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

     3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d’ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.

     4. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli e gli autoveicoli per i quali si sia provveduto all'annotazione sulla carta di circolazione degli estremi relativi al certificato di rilevanza storica secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) [60].

     4 bis. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli che, trascorsi venti anni dalla costruzione, risultino iscritti nel Registro ACI Storico per i quali gli interessati abbiano presentato apposita istanza corredata da documentazione attestante l'iscrizione del veicolo, nonché l'associazione del soggetto obbligato al pagamento al club o registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento del medesimo registro [61].

     5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:

     a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;

     b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;

     c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.

     c bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento [62];

     c ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento [63];

     c quater) veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, riduzione del 50% per tre anni d'imposta decorrenti da quello di immatricolazione [64];

     c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2019, riduzione del 50 per cento per cinque anni d'imposta decorrenti dal mese di immatricolazione [65].

     5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria [66].

     5 ter. La tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o di noleggio a lungo termine senza conducente; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione [67].

     5 ter 1. Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario di cui all'articolo 41. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite alla data del 1° dicembre determina la decadenza dal beneficio con revoca d'ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d'imposta successivo. In fase di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria a seguito dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2021-2025, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale a cui è già stato affidato. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità applicative [68].

     5 quater. [L'agevolazione di cui ai commi 5 bis e 5 ter opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità 2014, sono definite le modalità applicative per la fruizione del beneficio anche con riferimento al regime di aiuto prescelto] [69].

     6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

     7. Ai casi di esenzione previsti dall’articolo 17 del d.p.r. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

     a) esenzione permanente per i veicoli elettrici, per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas [70];

     b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;

     c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l’attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;

     d) esenzione per le autoambulanze adibite all’espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

     d bis) esenzione per i veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati a enti pubblici territoriali [71].

     8. È istituito l'albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari o soggetti passivi d'imposta negli archivi del PRA [72].

 

     Art. 49. (Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa).

     1. Le modalità di accertamento, di liquidazione, di riscossione, di recupero, di rimborso delle tasse di cui alla presente sezione e di applicazione delle sanzioni, nonché dei relativi ricorsi amministrativi sono stabilite con apposito regolamento di esecuzione.

     2. Ove non diversamente disposto dalla presente legge e dal regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel d.p.r. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni contenute nell’articolo 5 del d.l. 953/1982, n. 953 convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 nonché nel regolamento regionale di esecuzione 14 dicembre 2001, n. 7 (Regolamento regionale di esecuzione in materia di tassa automobilistica regionale).

     2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale [73].

     2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo [74].

     2 quater. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari), per favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardati pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2015, purché il versamento risulti effettuato entro il 31 ottobre 2016 [75].

     2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari [76].

     2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo [77].

     2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante 'Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale ed economico', a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica [78].

     2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000 [79].

 

     Art. 49 bis. (Accordi con enti locali e amministrazioni statali per la realizzazione di misure di contrasto all’evasione della tassa automobilistica) [80]

     1. Al fine di contrastare l'evasione della tassa automobilistica e dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 52 e 56 del d.lgs. 446/1997, nonché di favorire il recupero delle sanzioni previste per le infrazioni alle disposizioni del d.lgs. 285/1992, commesse dai soggetti indicati all'articolo 39, la Regione può stipulare accordi con le associazioni rappresentative dei comuni e delle province o direttamente con singoli comuni o province o con la Città metropolitana di Milano ovvero con i loro consorzi o con le società dagli stessi interamente partecipate per lo scambio di informazioni inerenti alla circolazione dei veicoli sul territorio lombardo. Il rilevamento della circolazione stradale può essere effettuato anche attraverso un sistema di lettura targhe integrato al Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) di cui alle linee di indirizzo emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato [81].

     2. Gli accordi di cui comma 1 prevedono le modalità di scambio, anche in tempo reale, delle informazioni relative alla banca dati della tassa automobilistica e le informazioni anagrafiche di cui gli enti locali sono in possesso, al fine di individuare i veicoli circolanti per i quali non sia stato effettuato il pagamento della tassa automobilistica e siano state rilevate violazioni al d.lgs. 285/1992. I medesimi accordi disciplinano le modalità di attribuzione agli enti locali delle sanzioni tributarie, di competenza della Regione, riscosse a seguito delle attività di cui al comma 4.

     3. Gli accordi di cui al comma 1 prevedono, inoltre, le modalità di scambio anche bilaterale di informazioni finalizzate al contrasto della circolazione dei veicoli gravati da fermo amministrativo annotato al pubblico registro automobilistico (PRA) ai sensi dell’articolo 86 del d.p.r. 602/1973 e con le modalità del decreto ministeriale 7 settembre 1998, n. 503 (Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell’articolo 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al recupero delle conseguenti sanzioni previste dall’articolo 214 del d.lgs. 285/1992.

     4. La Regione provvede annualmente a rendere disponibili agli enti locali, competenti al controllo della circolazione stradale, gli elenchi delle targhe relative ai veicoli per i quali risulti il mancato pagamento della tassa automobilistica nei tre anni precedenti e ai veicoli per i quali non si sia conclusa la procedura disciplinata dall’articolo 96 del d.lgs. 285/1992. In tali ipotesi, nel caso di controllo stradale effettuato dagli agenti della polizia locale ovvero con sistemi o apparecchi in grado di documentare, in modalità automatica mediante registrazioni fotografiche o video, le infrazioni al d.lgs. 285/1992, gli enti competenti rendono disponibili alla Regione, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, le informazioni relative all’eventuale circolazione di veicoli la cui targa risulti nei predetti elenchi. I medesimi enti trasmettono alla Regione, ai fini della verifica dei presupposti per il pagamento della tassa automobilistica, gli esiti dei controlli su strada effettuati su veicoli con targa estera per i quali siano applicabili gli articoli 132 e 134 del d.lgs. 285/1992.

     5. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché per contrastare il fenomeno della circolazione dei veicoli con targa estera che non sono in regola con le disposizioni dell’articolo 40, comma 5, della presente legge e dell’articolo 132 del d.lgs. 285/1992, la Regione trasmette gli elenchi di cui al comma 3, nonché l’elenco dei veicoli con targa estera non in regola con il pagamento della tassa automobilistica al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento fiscalità locale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri, al Ministero dell’Interno e alla Guardia di Finanza. Con le amministrazioni di cui al primo periodo possono essere definite, mediante accordi, le modalità di trasmissione telematica dei predetti elenchi e di ogni altra informazione utile, nonché le misure idonee all’individuazione e identificazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica o alle prescrizioni di cui all’articolo 80, comma 14, del d.lgs. 285/1992. Per le finalità di cui all’ultimo periodo del comma 1 le parti definiscono le modalità di adesione al protocollo d’intesa per il collegamento con la banca dati del SCNTT [82].

     6. La Regione provvede ad aggiornare la banca dati della tassa automobilistica e a inoltrare al PRA le conseguenti informazioni per l’aggiornamento del medesimo pubblico registro automobilistico, che costituisce ruolo della tassa automobilistica ai sensi dell’articolo 38, nonché per il recupero dell’imposta provinciale di trascrizione eventualmente dovuta.

 

SEZIONE V

TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

 

     Art. 50. (Finalità del tributo). [83]

     1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come “legge statale”, e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:

     a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;

     b) a regolamentare l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall’articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;

     b bis) a stabilire, come previsto all'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, le modalità di ripartizione della quota parte del gettito del tributo spettante ai comuni da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 [84];

     c) [alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di minore produzione di rifiuti di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento e in base al criterio di autosufficienza, come specificato all'articolo 20 della l.r. 26/2003] [85];

     d) [alla implementazione del “Fondo per investimenti di tipo ambientale” destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero] [86].

     1 bis. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo è destinato alle finalità previste dal comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 secondo quanto disposto dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Legge di semplificazione 2016) [87].

     1 ter. A decorrere dall'anno d'imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione di tale quota fra i comuni sulla base dei criteri generali definiti al comma 30 dell'articolo 3 della legge 549/1995, differenziandola a seconda dell'effettiva ubicazione degli impianti, delle diverse tipologie impiantistiche e dei quantitativi dei rifiuti ad essi conferiti [88].

     1 quater. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo [89].

     2. [I criteri di assegnazione delle risorse di cui alla lettera d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente] [90].

 

     Art. 51. (Oggetto del tributo) [91]

     1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il tributo speciale si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, conferiti in discarica, così come definiti dagli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006 e ai rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero energetico o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione D10.

     2. Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell'inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all'ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti.

 

     Art. 52. (Soggetto passivo) [92]

     1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell’impianto.

     2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l’attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

     3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006.

 

     Art. 53. (Base imponibile e determinazione del tributo) [93]

     1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006 o in base al sistema di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo.

     2. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995 [94].

     3. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti si applicano i seguenti importi:

a) per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9: 7,00 euro per tonnellata;

b) per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 5,00 euro per tonnellata [95].

     4. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi si applicano i seguenti importi:

a) per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c): 19,00 euro per tonnellata;

b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 7,00 euro per tonnellata;

c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 15,00 euro per tonnellata [96].

     5. Per tutti i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applica l'importo di 20,00 euro per tonnellata [97].

     5 bis. Per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi si applica l'aliquota di cui al comma 5 [98].

     6. Si applica il 20 per cento degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 9.

     7. Si applica il 20 per cento dell'importo di cui al comma 4, lettera a), per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione 'D10 incenerimento a terra', ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006 [99].

     8. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti speciali derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera a), e 5 sono maggiorate del 50 per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell'aliquota d'imposta unitaria fissato dall'articolo 3, comma 29, della l. 549/1995 il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite [100].

     8 bis. In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo e le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare [101].

     9. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6; individua, altresì, l'elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione di cui al comma 3, lettera a), e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l'utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti [102].

     10. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.

     11. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.

     12. Le autocertificazioni di cui al comma 11 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

     13. [Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge recante 'Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali'. L'aliquota di cui al comma 3 è adeguata all'importo di 3 euro per tonnellata a decorrere dal 1° gennaio 2015] [103].

 

     Art. 54. (Modalità di versamento del tributo).

     1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati all’articolo 52, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, secondo le modalità stabilite con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria. Tale provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

     1 bis. A decorrere dal primo trimestre 2022, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente tramite la piattaforma denominata pagoPa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) [104].

     1 ter. A decorrere dal versamento dovuto per il terzo trimestre 2022, la competente struttura tributaria della Regione rende disponibili i bollettini di pagamento ad importo predeterminato derivante dall'aggiornamento mensile dei dati acquisiti tramite l'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.) predisposto e gestito dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Le modalità di versamento sono definite con il provvedimento di cui al comma 1 [105].

 

     Art. 55. (Presentazione della dichiarazione e connesse sanzioni).

     1. Entro il mese successivo alla scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all’articolo 52, comma 1, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione contenente i seguenti dati [106]:

     a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

     b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;

     c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell’anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all'articolo 53, commi 3, 4, 5 e 5 bis, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell’impianto di incenerimento [107];

     d) liquidazione del conseguente debito d’imposta;

     e) indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.

     2. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, la dichiarazione precompilata sulla base dei dati acquisiti mensilmente dall'applicativo O.R.SO., di cui all'articolo 54, comma 1 ter, deve essere presentata online alla competente struttura tributaria della Regione, tramite l'Area Personale Tributi accessibile dal portale istituzionale della Regione stessa, secondo quanto stabilito con il provvedimento di cui al comma 4. Le dichiarazioni presentate in modalità difforme da quanto previsto ai sensi del presente comma sono considerate omesse. La data fornita dal sistema sulla ricevuta di presentazione della dichiarazione certifica il rispetto dei termini [108].

     3. A cura della struttura tributaria regionale di cui al comma 2, una copia della dichiarazione è trasmessa, entro trenta giorni dalla presentazione, all’ufficio competente della provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l’impianto di incenerimento [109].

     4. Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con provvedimento del Dirigente della competente struttura tributaria della Regione da pubblicare sul BURL.

     5. Le dichiarazioni tempestivamente presentate, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante, sono da considerare omesse se, entro sessanta giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provveda a sanare l’inadempienza.

 

     Art. 56. (Constatazione e accertamento delle violazioni tributarie e amministrative).

     1. Le violazioni alla presente sezione sono constatate dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 197 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l’assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell’ufficio, nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l’attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell’ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quelli previsti nel presente Capo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall’ultimo comma dell’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), introdotto dall’articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale) [110].

     2. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l’acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell’accertamento dell’imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province, nei modi e con le facoltà di cui all’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni e integrazioni.

     2 bis. I soggetti preposti al controllo del territorio cooperano, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite, con i funzionari provinciali di cui al comma 1 per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni. A tal fine, i medesimi soggetti trasmettono anche alla provincia territorialmente competente gli esiti delle attività svolte, rilevanti ai fini della presente legge. I funzionari provinciali provvedono a notificare ai trasgressori il processo verbale di cui al comma 4 entro centottanta giorni dal ricevimento degli esiti delle attività svolte dai soggetti di cui al presente comma [111].

     3. Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dall’articolo 55, nonché nell’omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso articolo 55, comma 1, lettere a), b), c), d), e), possono altresì essere contestate d’ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione.

     4. I funzionari provinciali addetti al controllo del territorio di competenza, redigono apposito processo verbale di constatazione, anche sulla base degli esiti di cui al comma 2 bis, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori, se previsti. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione i funzionari verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all’interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L’originale del processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della Regione, anche mediante posta elettronica certificata, entro il quindicesimo giorno successivo all’avvenuta notifica. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alle province è devoluto il dieci per cento delle sanzioni incassate dalla Regione in rapporto agli accertamenti emessi su base provinciale, al fine di potenziare le attività di controllo [112].

     5. Il dirigente della struttura tributaria, ricevuto il processo verbale di constatazione, provvede alla notifica dell’avviso di accertamento al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento [113].

     6. L’avviso di accertamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione, anche per rinvio al processo verbale di constatazione, la quantificazione della base imponibilenon assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto, la quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, le modalità di estinzione dell’inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela [114].

     7. Nel caso in cui la violazione commessa risulti direttamente dagli atti d’ufficio, la constatazione della violazione e l’avviso di accertamento sono effettuati d’ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite ai commi 5 e 6.

     8. Qualora il trasgressore non adempia nei termini a quanto intimato con l'avviso di accertamento, il dirigente della competente struttura tributaria emette ordinanza di ingiunzione [115].

     9. L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento è notificato ai soggetti interessati mediante posta elettronica certificata o raccomandata postale con avviso di ricevimento [116].

 

     Art. 57. (Sanzioni).

     1. Per l’omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006 si applica la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all’operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme [117].

     2. Per l’omesso o tardivo versamento del tributo dovuto, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano la sanzione amministrativa tributaria del trenta per cento dell’importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l’interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.

     3. La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito all’articolo 55, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa tributaria da 51,65 euro a 258,23 euro.

     4. L’omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da 103,29 euro a 516,46 euro.

     5. Fermi restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al d.lgs. n. 152/2006 e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area, i soggetti individuati nell’articolo 52, commi 2 e 3, sono tenuti al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge, degli interessi moratori nella misura dell’interesse legale, e di una sanzione amministrativa tributaria pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo [118].

     6. Per i soggetti individuati nell’articolo 52, commi 2 e 3, si applicano, altresì, le sanzioni amministrative tributarie previste ai commi 1 e 5.

     7. I soggetti interessati possono estinguere la controversia mediante il pagamento, da effettuarsi entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, di una somma pari alle sanzioni amministrative tributarie applicate ridotte di un terzo, oltre all’ammontare del tributo, se dovuto, e degli interessi moratori.

     8. Nel caso delle violazioni individuate ai commi 5 e 6 non si applicano le misure indicate al comma 7.

     9. Nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolino, in qualunque modo, agli aventi diritto l’espletamento delle facoltà previste all’articolo 56, comma 1, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da 516,00 euro a 5.164,00 euro.

     10. Per quanto previsto al comma 9, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 58. (Presunzioni). [119]

     1. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell’abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui all’articolo 56, comma 4.

     2. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2.

     3. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli smaltiti in impianti di cui all'articolo 51, comma 1, agli stessi si applica l’imposta unitaria massima vigente per tonnellata.

     4. Avverso la presunzione di cui ai commi 1, 2 e 3 è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.

 

SEZIONE VI

TASSA REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE

 

     Art. 59. (Disapplicazione della tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale).

     1. È disapplicata la tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale, come istituita dall’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore) e successive modificazioni e integrazioni.

 

SEZIONE VII

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

 

     Art. 60. (Oggetto della tassa). [120]

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'iscrizione ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle università aventi sede legale in Lombardia, nonché ai corsi delle istituzioni che costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e delle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, che rilasciano titoli equipollenti ai citati titoli di studio universitari.

 

     Art. 61. (Soggetto passivo).

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un'unica soluzione alle università e agli istituti di cui all'articolo 60, i quali provvedono all'immatricolazione e all'iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2 [121].

     2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario viene rimborsata agli studenti che sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione dei benefici a concorso e che non ne sono risultati beneficiari [122].

     3. Il soggetto che, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al comma 2, renda dichiarazioni mendaci o produca documenti falsi, oltre a dover versare il tributo dovuto e la sanzione amministrativa tributaria di cui all’articolo 86, comma 1, decade dal beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

 

     Art. 62. (Determinazione della tassa). [123]

     1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall'anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.

 

     Art. 63. (Accertamento, liquidazione e rimborso della tassa). [124]

     1. All’accertamento, liquidazione e rimborso della tassa per il diritto allo studio universitario provvede la competente struttura tributaria regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 61, comma 1 [125].

     1 bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all'articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato [126].

     2. [Con deliberazione della Giunta regionale vengono approvate, previo parere della competente commissione consiliare, convenzioni di durata quinquennale con le singole università ed istituti superiori secondo lo schema tipo allegato A alla l.r. 33/1994 e successive modificazioni e integrazioni, per disciplinare le modalità operative più efficaci ed efficienti dei rapporti inerenti il tributo e le procedure relative agli esoneri di cui all’articolo 61, comma 2] [127].

 

SEZIONE VIII

IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI.

 

     Art. 64. (Oggetto dell’imposta). [128]

     1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo e atterraggio [129].

 

     Art. 65. (Soggetto passivo). [130]

     1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 dello stesso Codice, in mancanza della dichiarazione dell’esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell’aereomobile.

 

     Art. 66. (Determinazione dell’imposta). [131]

     1. L’imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle B1-bis, B2-bis e B3-bis, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), in base al “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti” di ENAC, o direttamente gestiti dallo stesso ENAC.

     2. L’aliquota d’imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella B3-bis.

 

     Art. 67. (Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta) [132]

     1. Il soggetto passivo provvede a effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l’atterraggio dell’aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con la società di gestione aeroportuale per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore e in ogni caso entro l’ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.

     2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

     3. I soggetti di cui al comma 2:

a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;

b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

     4. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera a), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro.

     5. L’inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera b), comporta per i trasgressori l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura dell’interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.

     6. Le modalità di riversamento, accertamento, rimborsi e contenzioso, nonché di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento.

 

     Art. 67 bis. (Esenzioni, norme transitorie e rinvii) [133]

     1. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all’articolo 789 del Codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo e antincendio, e adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a 4.500 chilogrammi;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

     2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 1085/1982.

     3. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

 

SEZIONE IX

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DI GAS METANO

 

     Art. 68. (Disapplicazione dell’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano).

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 è disapplicata l’addizionale regionale all’imposta di consumo del gas metano usato come combustibile e, per le utenze esenti,  l’imposta regionale sostitutiva di tale addizionale di cui agli articoli del Capo II del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un’imposta sostitutiva dell’addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un’imposta regionale sulla benzina per autotrazione) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 69. (Obbligazioni pendenti).

     1. I versamenti relativi all’addizionale regionale di cui all’articolo 68, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1 gennaio 2002, sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze previste dalla normativa in materia.

 

     Art. 70. (Obbligo di presentazione della dichiarazione annuale).

     1. Le aziende erogatrici del gas metano sono tenute alla presentazione della dichiarazione annuale dei consumi secondo le prescrizioni contenute nell’articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e successive modificazioni e integrazioni, esponendo la quota di addizionale regionale ad aliquota zero.

     2. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa tributaria non penale da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 1.000,00 euro. È considerata omessa la dichiarazione presentata oltre trenta giorni dalla prevista scadenza del termine di presentazione.

     3. La dichiarazione di cui al comma 1, corredata della copia della dichiarazione inviata ai competenti uffici dell’agenzia delle dogane, deve essere inoltrata alla struttura tributaria della Regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

 

SEZIONE X

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE — TOSAP

 

     Art. 71. (Disapplicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP).

     1. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione, di cui all’articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni, è disapplicata.

     2. In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, non si fa luogo al recupero delle somme dovute a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1 gennaio 2000. Per gli stessi anni di imposta non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.

 

SEZIONE XI

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO

DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF

 

     Art. 72. (Determinazione delle aliquote).

     1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del d.lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133) e dell'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a Statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, l'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti aliquote:

 

 

Scaglioni di reddito

Aliquota

a)

fino a 15.000,00 euro

1,23 per cento

b)

oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro

1,58 per cento

c)

oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro

1,72 per cento

d)

oltre 50.000,00 euro

1,73 per cento [134]

 

     1 bis. [Ai sensi dell'art 6 comma 1 del d. lgs. 68/2011 come modificato dall'art. 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che a partire dall'anno d'imposta 2011 ha rideterminato l'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF, le aliquote applicabili in Regione Lombardia per l'anno d'imposta 2011 sono conseguentemente così stabilite:

 

range scaglione in euro

aliquota

da 0 a 10.329,14

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.

da 10.329,15 a 15.493,71

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr.

da 15.493,72 a 30.987,41

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,40%

da 30.987,42 a 69.721,68

Aliquota fissata ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%

oltre 69.721,68

Aliquota fissata ai s ensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, primo periodo del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e succ. mod. e integr. maggiorata dello 0,50%] [135]

 

     1 ter. [Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, la tabella di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente:

 

Range scaglione di reddito in euro

Aliquota

Da 0 a 15.000,00 euro

1,23%

Da oltre 15.000,00 euro a 28.000,00 euro

1,58%

Da oltre 28.000,00 euro a 55.000,00 euro

1,72%

Da oltre 55.000,00 euro a 75.000,00 euro

1,73%

Oltre 75.000,00 euro

1,74%] [136]

 

     2. [La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito, di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazioni degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11 del d.p.r. 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della corrispondente imposta erariale] [137].

 

     Art. 73. (Agevolazioni). [138]

     [1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 72 ai redditi derivanti esclusivamente da pensioni di ogni genere ed eventualmente dal reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dalle sue pertinenze, determinati ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiori a 10.329,14 euro, si applica l’aliquota dello 0,90 per cento.]

 

     Art. 73 bis. (Riscossione diretta) [139]

1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse affermato dall'articolo 119 della Costituzione , dall'articolo 9 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), emanato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), le somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 72, a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate in base alla convenzione stipulata con la Regione ai sensi dell'articolo 10 del citato d.lgs. n. 68/2011, sono riversate direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale.

2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di addizionale regionale, interessi e sanzioni.

3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1.

 

     Art. 74. (Gestione del tributo).

     1. La gestione delle attività finalizzate al riconoscimento dei rimborsi richiesti dagli interessati, nonché la partecipazione alle fasi di liquidazione e accertamento dell’addizionale regionale di cui al comma 6 dell’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

     a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;

     b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze;

     c) mediante l’affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con apposita deliberazione, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.

     3. Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell’articolo 50 del d.lgs.  446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

 

SEZIONE XII

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - IRAP

 

     Art. 75. (Competenze della Regione in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP).

     1. A decorrere dal gennaio 2000, sono di competenza della Regione, quale ente titolare del tributo, le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la constatazione delle violazioni, il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, nonché la determinazione delle relative aliquote di imposta.

     2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, la Regione è titolare dell’archivio dei dati e delle informazioni relativi all’imposta, organizzati in proprie banche dati rese disponibili all’amministrazione finanziaria centrale e alle altre regioni secondo procedure e modalità definite anche da specifici protocolli d’intesa ai sensi del comma 2, dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato — città ed autonomie locali).

 

     Art. 76. (Determinazione delle aliquote e modalità applicative dell’imposta).

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l'IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l'aliquota prevista dall’articolo 16, comma 1 bis, introdotto dall'articolo 23, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del d.lgs. 446/1997, maggiorata di un punto percentuale [140].

 

     Art. 77. (Agevolazioni per categorie di soggetti).

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2002, ai sensi dell’articolo 21 del d.lgs. 460/1997, sono esentati dal pagamento dell’IRAP, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto, fermo restando l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP.

     2. [Ai fini della fruizione del beneficio di cui al comma 1, i soggetti interessati devono far pervenire alla Regione copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del d. lgs. 460/1997, ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all’articolo 10, comma 8, del medesimo decreto] [141].

     3. [I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento dell’IRAP qualora i presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1 gennaio 2002. Il pagamento va effettuato anche successivamente a tale data, alle scadenze prescritte dalla normativa in materia] [142].

     4. [Sono esenti dal pagamento dell’IRAP, di cui al d.lgs. 446/1997, per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2002, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro, purché iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e successive modificazioni e integrazioni, che si costituiscono nell’anno 2003 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione] [143].

     5. [Per poter beneficiare dell’agevolazione di cui al comma 4, le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trenta anni ovvero da donne di età compresa tra i diciotto e i quarantacinque anni. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione] [144].

     6. [L’agevolazione di cui al comma 4 opera nei limiti fissati dall’Unione Europea] [145].

     6 bis. In attuazione dell’articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge finanziaria 2006’), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona lombarde (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sono esentate dal pagamento dell’IRAP, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi alla competente Agenzia delle Entrate, anche ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP [146].

     6 ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, le scuole dell'infanzia di cui all'articolo 7 ter della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia), ferma restando l’esenzione dal pagamento dell’IRAP già prevista per le ONLUS, sono soggette all’aliquota IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997, ridotta di un punto percentuale [147].

     6 quater. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le imprese start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nel corso dell'anno 2013 nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese, sono esentate dal pagamento dell'IRAP. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 le stesse imprese sono soggette all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997 ridotta di un punto percentuale [148].

     6 quinquies. L'agevolazione di cui al comma 6 quater opera nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto [149].

     6 sexies. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'aliquota IRAP applicata alle Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER) è azzerata ai sensi di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011 [150].

     6 septies. La riduzione opera nei limiti di quanto previsto dal diritto comunitario per le attività svolte in regime di concorrenza di mercato [151].

     6 octies. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, è azzerata l’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), per le nuove imprese che esercitano attività commerciali di vicinato in sede fissa, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché attività artigianali, come definite al comma 2, lett. f), dell’articolo 4 del medesimo d.lgs. 114/1998, purchè prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, localizzate all'interno dei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nonché, dal 1° gennaio 2019, dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti [152].

     6 octies 1. Dal 1° gennaio 2019 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2019 e nel 2020, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti; il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2019. Alle nuove imprese di cui al precedente periodo localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 11/2004. Per accedere al beneficio, le nuove imprese di cui al presente comma devono rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies e dal 1° gennaio 2020 per le imprese costituite o insediate nel corso del medesimo anno [153].

     6 octies 2. Dal 1° gennaio 2020 l'azzeramento dell'aliquota dell'IRAP si applica anche alle nuove imprese di cui al comma 6 octies, costituite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, oppure alle sedi o alle unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese nel 2020, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti. Il beneficio di cui al presente comma si applica per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020 [154].

     6 novies. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" [155].

     6 decies. Per accedere al beneficio di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 6 octies devono aprire la sede principale o l’unità locale commerciale all'interno dei centri storici urbani e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma 6 novies [156].

     6 undecies. Il beneficio di cui al comma 6 octies è riconosciuto esclusivamente per tre periodi di imposta decorrenti, rispettivamente, dal 1° gennaio 2018 per le nuove imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, dal 1° gennaio 2019 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019, dal 1° gennaio 2020 per le nuove imprese costituite dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, oppure per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese negli anni 2018, 2019 e 2020. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) [157].

     6 duodecies. Ai fini di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l’attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e il 31 dicembre 2020. Inoltre qualora l’attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall’insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall’impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 [158].

     6 terdecies. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto stabilito ai commi da 6 octies a 6 duodecies [159].

 

     Art. 77 bis. (Agevolazione fiscale per le imprese che esercitano attività di proiezione cinematografica) [160]

     1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, a decorrere dal periodo d'imposta

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a valere per il triennio 2020-2022, l'aliquota IRAP applicata alle attività economiche di proiezione cinematografica di cui al codice ATECO 591400 è ridotta di un punto percentuale per le micro, piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).

     2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 77 ter. (Agevolazione sperimentale per la promozione della rigenerazione urbana e territoriale) [161]

     1. Al fine della promozione della rigenerazione urbana e territoriale, anche in relazione allo sviluppo dell'attività d'impresa, l'aliquota dell'IRAP è azzerata, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, in via sperimentale, per le nuove microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di interventi di recupero, rispettivamente ai sensi degli articoli 40 bis e 40 ter della stessa l.r. 12/2005. Il beneficio di cui al presente comma si applica anche alle unità locali, relative alle stesse tipologie di impresa, insediate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, negli ambiti di rigenerazione o anche in immobili o edifici di cui al precedente periodo.

     2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica, per tre periodi di imposta consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2020, 2021 o 2022, alle nuove microimprese, piccole e medie imprese o alle unità locali relative alle stesse tipologie di impresa costituite o istituite, rispettivamente, nel corso degli anni 2020, 2021 o 2022. In caso di insediamento di un'unità locale di impresa esistente, l'agevolazione di cui al comma 1 si applica limitatamente all'imponibile determinato, ai fini IRAP, per la stessa unità locale insediata, nell'annualità di riferimento, negli ambiti, immobili o edifici di cui allo stesso comma 1. In fase di dichiarazione annuale IRAP gli interessati sono tenuti a evidenziare la fruizione del beneficio, utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

     3. Alle nuove imprese o unità locali di cui al presente articolo localizzate nei piccoli comuni, individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2004, non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9 della stessa l.r. 11/2004.

     4. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica alle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del d.lgs. 114/1998.

     5. Il beneficio di cui al comma 1 non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un'attività d'impresa già esistente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2020-2022' e il 31 dicembre 2022. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.

     6. La Giunta regionale disciplina le modalità attuative di quanto previsto ai precedenti commi, incluse quelle necessarie alla verifica sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, e applica, in materia di aiuti di Stato, quanto previsto all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

 

     Art. 77 quater. (Interventi fiscali per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico) [162]

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico), a decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020-2022, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997, ridotta dello 0,92 per cento, gli esercizi che provvedano volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) nei locali in cui si svolge l'attività.

     2. L'agevolazione di cui al comma 1 opera nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', previa adozione di apposito provvedimento autorizzativo alla fruizione del beneficio indicante la relativa decorrenza.

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, a valere per il triennio 2020-2022, gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. n. 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 446/1997, aumentata dello 0,92 per cento.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

     5. Dall'applicazione del presente articolo per il triennio 2020-2022 al titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 1.0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' sono previste complessivamente maggiori entrate per euro 612.000,00 annui ad esito delle compensazioni dei minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale ai sensi del comma 1 e dei maggiori introiti derivanti dalla maggiorazione applicata ai sensi del comma 3.

 

     Art. 77 quinquies. (Ulteriori misure per favorire l'insediamento di imprese commerciali di vicinato e di attività artigianali nei piccoli comuni e nei centri storici) [163]

     1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 68/2011, l'aliquota IRAP è azzerata:

     a) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei comuni fino a 3.000 abitanti costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021;

     b) dal 1° gennaio 2021 per le nuove imprese e per le sedi o per le unità locali di nuova iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 77, comma 6 octies, localizzate nei centri storici urbani, come definiti dagli strumenti urbanistici, dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, costituite o iscritte dal 1° gennaio 2021.

     2. Le agevolazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per tre periodi di imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione della nuova impresa o alla data di iscrizione al registro delle imprese delle sedi o delle unità locali. Alle imprese di cui al comma 1, lettera a), localizzate nei piccoli comuni come individuati e classificati ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) non si applicano le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 77 sexies.

     3. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

     4. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.

     5. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.

 

     Art. 77 sexies. (Misure di sostegno a favore di imprese insediate nei piccoli comuni lombardi) [164]

     1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), per le imprese costituite dopo l'entrata in vigore della legge regionale recante 'Legge di stabilità 2021-2023' aventi sede legale e operativa nei territori di cui all'articolo 2 della stessa l.r. 11/2004, l'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 16 del d.lgs. 446/1997è ridotta dello 0,92 per cento per i quattro periodi d'imposta decorrenti da quello in corso alla data di costituzione. Tale agevolazione è riconosciuta per ulteriori tre periodi d'imposta alle imprese costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e da donne. Per le imprese organizzate in forma societaria, tali soggetti devono rappresentare la maggioranza assoluta numerica dei soci e delle quote di partecipazione.

     2. Nel caso in cui le attività produttive di cui al comma 1 siano esercitate su più ambiti territoriali comunali, l'agevolazione opera limitatamente al valore della produzione, come determinato ai fini IRAP, realizzato nei piccoli comuni.

     3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili alle cooperative che rispettano le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), e dell'articolo 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.

     4. La misura delle agevolazioni di cui al presente articolo opera nei limiti della disciplina europea sugli aiuti 'de minimis'. In sede di dichiarazione annuale IRAP, gli interessati provvedono a evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate.

     5. Al fine di evitare comportamenti elusivi, le agevolazioni non si applicano qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente. Qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e deve essere restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86.

     6. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento delle agevolazioni stabilite al presente articolo.

 

     Art. 78. (Riscossione dell’imposta).

     1. L’imposta dovuta è versata dal soggetto passivo con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

     2. L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti alla Regione non superano 25,82 euro; per lo stesso importo non si fa luogo ad iscrizioni nei ruoli né a rimborso. Se l’importo dovuto o rimborsabile supera i 25,82 euro, lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero.

     3. La riscossione coattiva dell’imposta avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi, come previsto dall’articolo 92.

 

     Art. 78 bis. (Riscossione diretta) [165]

     1. In coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali affermato dall’articolo 119 della Costituzione e in conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del d.lgs. 446/1997, le somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, espletate secondo le modalità di gestione dell’imposta previste all’articolo 80, sono riscosse direttamente dalla Regione.

     2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, con esclusione di quelle applicate in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell’imposta regionale e di altri tributi erariali.

     3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate o nell’ambito della Convenzione prevista dall’articolo 80, comma 1, lettera b).

 

     Art. 79. (Accertamento dell’imposta).

     1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2000, la Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 25, del d.lgs. 446/1997, istituita presso la Regione, predispone annualmente specifici programmi di accertamento in materia tributaria, tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall’amministrazione finanziaria dello Stato e della Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

     2. L’accertamento dell’imposta avviene secondo le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all’articolo 33 del d.p.r. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con la Regione, previa intesa da definirsi mediante apposita convenzione, nell’acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e per la repressione anche per le violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’Anagrafe tributaria regionale.

 

     Art. 80. (Gestione dell’imposta).

     1. La gestione delle attività di cui al comma 1 dell’articolo 75, per l’espletamento in tutto o in parte, dell’attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, nonché delle attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi può avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:

     a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;

     b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze;

     c) mediante l’affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a determinare, con apposito provvedimento, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.

     3. Ove non diversamente disposto dalla presente legge, in materia di aliquote e per le modalità di applicazione nonché per i termini di versamento e quant’altro inerente alla gestione dell’IRAP si osservano le disposizioni del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 81. (Formazione del personale).

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per la formazione del personale in materia di IRAP e di autonomia tributaria, anche mediante l’organizzazione di corsi mirati.

 

CAPO I bis [166]

(Riscossione dei tributi regionali propri)

 

     Art. 81 bis. (Modalità di riscossione dei tributi regionali propri) [167]

     1. Ove non diversamente disposto e a esclusione dei tributi gestiti in convenzione con l'Agenzia delle entrate, i tributi regionali propri di cui al CAPO I possono essere riscossi mediante domiciliazione bancaria nel rispetto della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (Codice dell'amministrazione digitale). Il servizio a supporto della domiciliazione bancaria finalizzato alla riscossione delle somme riferite a posizioni tributarie domiciliate è svolto dal Tesoriere regionale nell'ambito dell'affidamento del servizio di Tesoreria.

     2. La Giunta regionale stabilisce le modalità attuative del comma 1 anche con riferimento ai singoli tributi e può prevedere, nei limiti della manovrabilità degli stessi, misure incentivanti per la diffusione di forme di riscossione evolute e semplificate.

     2 bis. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il versamento delle entrate regionali affidate al concessionario della riscossione coattiva viene effettuato direttamente sul conto corrente della tesoreria regionale oppure sui conti correnti postali della Regione utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 82/2005 o le altre modalità previste dallo stesso Codice dell'amministrazione digitale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 [168].

 

Capo II

TRIBUTI REGIONALI COMPARTECIPATI

 

SEZIONE I

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA.

 

     Art. 82. (Compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto - IVA).

     1. È attribuita alla Regione, ai sensi dell’articolo 2 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni, una compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.p.r. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. L’aliquota della compartecipazione regionale all’IVA è determinata secondo le modalità fissate nell’articolo 2 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni. Alla sua rideterminazione si provvede secondo le procedure previste dall’articolo 5 del d.lgs. 56/2000.

     3. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma 4, nonché per la segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacità contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi beni nel proprio territorio la Regione partecipa all’attività di accertamento in materia. Le modalità di partecipazione alle attività di accertamento sono definite ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

     3 bis. La quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell’attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata, secondo quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), all'aliquota di compartecipazione prevista dallo stesso decreto legislativo, è riversata direttamente in apposito conto corrente presso la Tesoreria regionale [169].

 

SEZIONE II

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL’ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

 

     Art. 83. (Compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina per autotrazione). [170]

     1. È attribuita alla Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) come modificato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), una quota di compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine per autotrazione relativamente ai consumi avvenuti sul proprio territorio.

     2. La misura dell’aliquota di compartecipazione è determinata secondo le disposizioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. È, altresì, attribuita alla Regione un’ulteriore compartecipazione all’accisa sulle benzine relativamente all’incremento di consumi realizzati, nell’ambito dei territori regionali individuati dalla normativa di cui al comma 5, nell’anno precedente all’entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative previste dall’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

     4. La quota di cui al comma 3  è determinata secondo le disposizioni recate all’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. 56/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. La legge regionale 20 dicembre 1999, n. 28 (Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine) e successive modificazioni e integrazioni regolamenta sul territorio lombardo le modalità di fruizione del beneficio come definito al comma 3.

 

TITOLO IV

RIMBORSI, DECADENZA E PRESCRIZIONE

 

     Art. 84. (Rimborsi, decadenza e prescrizione).

     1. Ove non diversamente disposto nel Titolo III, le somme versate a titolo di adempimento delle disposizioni di cui alla presente legge sono rimborsate quando risultano indebitamente o erroneamente pagate. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi, nella misura prevista per l’interesse legale, a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza, con maturazione giorno per giorno.

     2. In caso di inoltro dell’istanza di rimborso a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.

     3. Il rimborso può essere concesso anche mediante la compensazione dell'importo indebitamente o erroneamente versato a valere sui tributi di cui al Titolo III. Le modalità applicative sono stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale. Previa autorizzazione del dirigente della struttura tributaria regionale, la compensazione può essere, comunque, utilizzata per assolvere pagamenti inerenti il medesimo tributo [171].

     4. Il diritto al rimborso, nei limiti fissati all’articolo 96, ove spettante, si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della richiesta.

 

TITOLO V

SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 85. (Sistema sanzionatorio).

     1. In materia di sanzioni amministrative tributarie non penali, relativamente ai tributi conferiti alla Regione, trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. 471/1997, nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modificazioni e integrazioni, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.

 

     Art. 86. (Sanzioni in materia di riscossione e ravvedimento operoso).

     1. Per i ritardati od omessi versamenti in materia di tributi conferiti alla Regione, ove non diversamente disposto al Titolo III, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. 471/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Per le violazioni in materia di riscossione dei tributi di cui al Titolo III trovano, altresì, applicazione le disposizioni, in materia di ravvedimento operoso, contenute nell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

     3. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, ultimo comma, del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta della metà per i contribuenti che aderiscono alle indicazioni contenute nel questionario informativo di cui al Capo II del Titolo VI. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro sessanta giorni successivi alla data di notifica del questionario informativo medesimo, contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti [172].

     3 bis. Nel caso i competenti uffici regionali notifichino al contribuente apposite comunicazioni finalizzate alla verifica delle irregolarità nell'ambito dei tributi di cui all'articolo 1, comma 3, con esclusione di quelli amministrati in convenzione con l'Agenzia delle entrate, sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

1. mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

2. inottemperanza all'invito a comparire e all'esibizione di documentazione inerente al rapporto tributario ovvero a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri loro conferiti [173].

 

Capo II

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE

 

     Art. 87. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni).

     1. Ove non diversamente disposto, per le modalità di irrogazione delle sanzioni inerenti i tributi di cui al Titolo III si applicano le disposizioni previste dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Nella determinazione delle sanzioni amministrative, anche tributarie, fissate dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dal trasgressore per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche e sociali. Ove non diversamente stabilito si applicano le disposizioni recate dagli articoli 7 e 12 del d.lgs. 472/1997.

     3. L’atto con cui si irroga la sanzione deve motivare la graduazione della medesima secondo quanto previsto al comma 2 .

 

     Art. 88. (Rateizzazione della sanzione). [174]

     1. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento della sanzione in rate mensili con le stesse modalità di cui all'art. 91.

 

TITOLO VI

CONTROLLI ISPETTIVI, RECUPERO CREDITI, ATTI DI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

 

Capo I

CONTROLLI ISPETTIVI

 

     Art. 89. (Modalità di effettuazione dei controlli ispettivi).

     1. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte da funzionari appartenenti alla competente struttura tributaria regionale muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Regione.

     2. Per l’assolvimento dei loro compiti, i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione dirigenziale, nei luoghi adibiti all’esercizio dell’attività e negli altri luoghi ove deve essere custodita la documentazione inerente l’attività stessa, al fine di procedere alla verifica della predetta documentazione.

     3. Le attività di controllo ispettivo da parte della Regione sono svolte in ottemperanza delle disposizioni di cui agli articoli 18 e 19.

 

Capo II

RECUPERO CREDITI E ATTI DI ACCERTAMENTO

 

     Art. 90. (Modalità di recupero di somme dovute alla Regione a titolo di tributo).

     1. Ai sensi dell’articolo 5, nell’ambito delle attività preliminari finalizzate all’accertamento dei tributi regionali, la competente struttura tributaria può inviare questionari informativi utili all’acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo d’imposta e alla determinazione del corrispondente debito d’imposta. Il questionario informativo può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze dell’anagrafe tributaria regionale.

     2. Nel caso di notifica del questionario informativo di cui dell’articolo 86, comma 3, contenente indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario, sono ripetibili le spese del procedimento, nella misura unitaria pari a 3,10 euro, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 8 gennaio 2001 (Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero), pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 26 gennaio 2001, n. 21.

     3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria), nonché dal comma 4 dell’articolo 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica).

     4. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento senza che il contribuente abbia fatto pervenire le risposte ai quesiti proposti oppure quando sia stata verificata la mancata adesione alle modalità di estinzione della inadempienza secondo le prescrizioni indicate al comma 3 dell’articolo 86, la competente struttura tributaria provvede ad emettere formale avviso di accertamento ovvero ordinanza ingiunzione di pagamento, di cui all’articolo 2 del r.d. 639/1910, nei confronti del trasgressore.

     5. L’avviso di accertamento oppure l’ordinanza ingiunzione di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, gli estremi delle disposizioni di legge violate, l’accertamento della base imponibile non assoggettata al tributo, la determinazione del tributo dovuto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III, la quantificazione delle sanzioni amministrative non penali, anche tributarie, degli interessi moratori, se previsti, e delle spese del procedimento, nonché le modalità di estinzione dell’inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela giurisdizionale.

     5 bis. L'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 2 del r.d. 639/1910 deve recare l'indicazione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 474 e 480 del c.p.c. [175].

     6. A seguito di emissione di atto di accertamento di cui al comma 5, ove non diversamente disposto dalla presente legge, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori. Gli interessi moratori, nella misura dell’interesse legale, con maturazione giorno per giorno, sono dovuti a decorrere dal giorno successivo a quello entro cui doveva essere effettuato il pagamento.

     7. In caso di tardivo pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data dell’effettivo tardivo pagamento. In caso di omesso pagamento, gli interessi moratori sono calcolati alla data di emissione dell’atto di accertamento.

 

     Art. 91. (Rateizzazione del tributo).

     1. Le somme dovute a titolo di tributi di cui al Titolo III, ove non diversamente previsto, possono essere versate, previa esplicita comunicazione da parte del soggetto interessato, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza. Il pagamento deve essere completato entro l’esercizio finanziario nel quale si sia costituita l’obbligazione tributaria.

     2. La misura degli interessi è pari a quella fissata dall’articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell'interesse in ragione d’anno [176].

     3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere presentata, pena decadenza dal beneficio, entro il termine di scadenza del pagamento di cui si comunica la rateizzazione.

     4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le scadenze entro cui effettuare i pagamenti di cui al presente articolo e la maggiorazione della misura dell’interesse di cui al comma 2.

     5. Su richiesta dell'interessato è disposto il pagamento del tributo in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trenta, se l'ammontare complessivo del debito è inferiore a euro cinquantamila, e fino a un massimo di settantadue, se l'ammontare complessivo del debito é uguale o superiore a euro cinquantamila, con l'applicazione dell'interesse nella misura prevista dall'articolo 21 del d.p.r. 602/1973 e successive modificazioni e integrazioni. La Giunta regionale può stabilire la maggiorazione dell'interesse [177].

     6. La richiesta di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di scadenza del pagamento di cui si chiede la rateizzazione. Qualora la richiesta sia presentata dopo il termine di scadenza del pagamento, nel piano di rateizzazione sono computate anche le sanzioni amministrative tributarie e gli eventuali oneri accessori. Il mancato pagamento di due rate determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione [178].

     6 bis. Non è ammessa la rateizzazione di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui l'interessato sia stato dichiarato decaduto da analogo beneficio per almeno due volte negli ultimi cinque anni [179].

     7. In assenza di atti di contestazione regolarmente notificati, la rateizzazione può essere richiesta per importi superiori a euro duemila. La rateizzazione è concessa a condizione che i pagamenti dilazionati siano domiciliati mediante addebito sul conto corrente bancario o postale. Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria sono stabilite le modalità applicative per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 5 [180].

 

Capo III

RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE REGIONALI

 

     Art. 92. (Riscossione coattiva).

     1. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III nonché delle altre entrate regionali, ove non diversamente disposto, si applicano le procedure previste dal Titolo II del d.p.r. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e successive modificazioni e integrazioni.

     1 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali possono altresì applicarsi le procedure previste dal r.d. 639/1910; in tal caso le procedure per la riscossione coattiva sono avviate con l'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 90, comma 5 bis [181].

     1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di economicità, nonché le modalità organizzative e operative delle procedure di cui ai commi 1 e 1 bis. Gli effetti della deliberazione di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della medesima. Nelle more dell'efficacia della deliberazione si applicano le procedure di cui al comma 1 [182].

     2. Le procedure per la riscossione coattiva possono essere avviate previa constatazione di mancato adempimento di quanto notificato nell’atto di accertamento ovvero nell’ordinanza ingiunzione di pagamento, ai sensi dell’articolo 90, commi 4 e 5.

     3. L’avviso di accertamento e l’ordinanza ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui al comma 1.

     3 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali, sono applicabili le modalità previste per gli enti locali [183].

     3 ter. A seguito di ingiunzione di pagamento inevasa e prima dell’avvio delle azioni esecutive, su richiesta dell’interessato, il soggetto incaricato della riscossione coattiva dispone il pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino a un massimo di trenta, se l’ammontare complessivo del debito è inferiore a euro 50.000,00 e fino ad un massimo di settantadue, se l’ammontare del debito è uguale o superiore a euro 50.000,00 con l’applicazione dell’interesse nella misura prevista dall’articolo 21 del d.p.r. 602/1973. Nel piano di rateizzazione sono computati gli oneri accessori maturati dalla data di notifica dell’ingiunzione. Il mancato versamento di due rate determina la decadenza dal beneficio [184].

     3 quater. Le competenti strutture della Regione, degli enti e delle società di cui di cui all'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un contributo o l'attribuzione di un beneficio di qualsiasi importo o valore, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 90, comma 4, consegnate al soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di esito positivo della verifica le suddette strutture non procedono al pagamento o all'attribuzione dell'agevolazione e segnalano la circostanza al soggetto incaricato della riscossione coattiva che può procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del d.p.r. 602/1973. Le presenti disposizioni non si applicano alle aziende o società per le quali siano stati disposti il sequestro o la confisca previsti dall'articolo 48 bis del d.p.r. 602/1973, nonché ai soggetti che abbiano ottenuto la dilazione di pagamento ai sensi del comma 3 ter. Le presenti disposizioni non si applicano altresì nel caso in cui sia intervenuta compensazione automatica ai sensi dell'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978 [185].

     3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione con cui la Giunta regionale ne definisce le relative modalità di attuazione, compresa la progressiva partecipazione degli enti e delle società di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006 [186].

 

TITOLO VII

TUTELA GIURISDIZIONALE

 

     Art. 93. (Tutela giurisdizionale).

     1. Le controversie concernenti i tributi regionali di cui alla presente legge appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’articolo 30 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413), come integrato dall’articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)).

     2. Il ricorso davanti la competente commissione tributaria provinciale deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto che si intende impugnare e, comunque, nei termini stabiliti dalla normativa statale di riferimento di cui al comma 1, se dalla stessa diversamente determinati, con le modalità indicate negli articoli da 19 a 21 del d.lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni [187].

     3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è ammesso il ricorso in via amministrativa al Presidente della Giunta regionale avverso gli atti di cui all’articolo 19 del d.lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni, inerenti alle controversie relative ai tributi regionali conferiti.

     3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 1 bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 trovano applicazione in relazione ai tributi regionali secondo quanto previsto al medesimo articolo 11, nonché trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), per gli atti impositivi di cui all'articolo 90, commi 5 e 5 bis, della presente legge [188].

     3 ter. [Con apposito provvedimento si stabiliscono le modalità attuative di quanto disposto dall’articolo 11 del d.l. 50/2017 relativamente ai tributi di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, per i quali la Regione è controparte nelle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria] [189].

 

TITOLO VIII

PRESCRIZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI

 

Capo I

PRESCRIZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

 

     Art. 94. (Termini di prescrizione).

     1. Ove non diversamente disposto al Titolo III, il termine per l’accertamento dei tributi dovuti si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all’ultimo giorno utile per il pagamento del tributo esclusivamente nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

     2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.

     3. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, di cui all’articolo 92, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale.

     4. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

     5. Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui al Titolo V devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

     6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto.

     7. Entro lo stesso termine previsto al comma 5 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997.

 

Capo II

MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI INERENTI ALLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

 

     Art. 95. (Notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie).

     1. La notifica del questionario informativo di cui all’articolo 86, comma 3, è effettuata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulti dall’Anagrafe tributaria regionale ovvero, in carenza di questa, sulla base delle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore.

     1 bis. [In alternativa alla modalità di notifica di cui al comma 1, l'inoltro del questionario informativo può essere effettuato tramite posta ordinaria se preceduto dalla pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari; in questo caso il termine di sessanta giorni per la regolarizzazione agevolata decorre dalla data della pubblicazione] [190].

     2. La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, viene eseguita avvalendosi del servizio postale secondo le procedure previste dall’articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del d.m. finanze 8 gennaio 2001, per le notifiche effettuate secondo le modalità di cui al presente comma, è ripetibile nei confronti del destinatario l’ammontare delle spese nella misura unitaria pari a 5,16 euro.

     2 bis. [La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulta dall’Anagrafe tributaria regionale o dalle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore. La misura delle spese ripetibili è pari a quella prevista dall’articolo 90, comma 2] [191].

     2 ter. La notifica del questionario informativo di cui al comma 1 e degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) [192].

     3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo 4 della l. 249/1976, nonché dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 202/1991.

     3 bis. Nel caso di mancata notifica degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, a destinatari dichiarati sconosciuti, secondo gli esiti certificati dal soggetto incaricato del servizio postale di cui al comma 2, la competente struttura regionale provvede a verificare presso gli uffici regionali nonché presso gli enti e le società di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006 se i medesimi soggetti siano titolari di contributi, benefici o agevolazioni a qualunque titolo e, in caso affermativo, ne richiede l'immediata sospensione cui provvedono gli stessi uffici erogatori. Gli atti di cui al richiamato articolo 90, comma 4, vengono notificati al contribuente, contestualmente al provvedimento di revoca della sospensione, al recapito, anche di posta elettronica certificata, indicato dallo stesso contribuente nella richiesta di riattivazione del contributo, beneficio o agevolazione. La sospensione del contributo, del beneficio o dell'agevolazione permane fino al momento in cui si perfeziona la notifica del provvedimento di revoca [193].

     3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del dirig ente della competente struttura regionale che ne definisce le modalità di attuazione, a seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 92 [194].

 

TITOLO IX

INESIGIBILITÀ DI SOMME DI MODESTO VALORE

 

     Art. 96. (Inesigibilità di somme di modesto valore).

     1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 30,00 euro [195].

     2. Non si fa luogo al rimborso per importi fino a 15,00 euro [196].

     3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni, il limite indicato al comma 1 è da riferirsi alla somma degli importi dovuti a titolo di sanzione e interessi moratori, come previsti dal medesimo articolo 13 calcolati alla data dell’avvenuto pagamento che soddisfi almeno il tributo dovuto.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari [197].

     5. Non sono, comunque, dovuti i tributi quando il relativo importo risulti inferiore o uguale a 15,00 euro.

     6. Se l’importo dovuto o rimborsabile è superiore a 15,00 euro lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero ammontare [198].

     7. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 5 trovano applicazione nell’anno d’imposta e, comunque, separatamente rispetto a ciascun tributo.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI COMUNI, NORME DI ABROGAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

 

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI E NORME DI ABROGAZIONE

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 97. (Potestà regolamentare e delegificazione).

     1. [I regolamenti di attuazione previsti dalla presente legge sono approvati dalla Giunta regionale previa comunicazione alla competente commissione consiliare] [199].

     2. Le disposizioni applicative degli articoli 29, 33, 36, 54, 55, 63, 67, 69 e 70, possono essere modificate con appositi provvedimenti della Giunta regionale con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di approvazione.

 

     Art. 98. (Responsabilità solidale).

     1. Nel caso in cui il presupposto impositivo si costituisca in capo a più soggetti passivi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1292 e seguenti del codice civile in tema di solidarietà nelle obbligazioni.

     2. Il richiamo al codice civile previsto al comma 1 trova applicazione in tema di irrogazione delle sanzioni amministrative anche tributarie previste nella presente legge.

 

SEZIONE II

NORME DI ABROGAZIONE

 

     Art. 99. (Abrogazioni).

     1. Dal 1 gennaio 2004 sono abrogati:

     a) la legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della  Regione Lombardia);

     b) gli articoli 13, 14, 16 e 18 della legge regionale 12 novembre 1982, n. 61 (Disciplina delle concessioni e licenze per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e delle relative tasse);

     c) [i commi 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14 e 15 dell’articolo 43, della legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l’attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario)] [200];

     d) la legge regionale 25 novembre 1994, n. 35 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);

     e) la legge regionale 28 aprile 1997, n. 13 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), salvo l’articolo 13;

     f) la legge regionale 19 maggio 1997, n. 15 (Inesigibilità di somme di modesto valore dovute a titolo di tributi di sanzioni per violazioni di leggi tributarie);

     g) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 34 (Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, di tasse automobilistiche regionali, di imposta regionale sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di canoni di concessione per derivazione di acque pubbliche, nonché il riordino delle sanzioni amministrative tributarie non penali in materia di tributi regionali);

     h) l’articolo 7, ad esclusione dei commi 1, 6, 8, 9, 10 e 11, della legge regionale 13 agosto 2001, n. 14 (Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003 a legislazione vigente e programmatico — I provvedimento di variazione con modifiche di legge regionali). [201]

     2. Ai rapporti tributari, il cui periodo d’imposta sia iniziato prima del 1 gennaio 2004, continuano ad applicarsi, fino al termine del medesimo periodo tributario, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2003.

 

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 100. (Norme transitorie e finali).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal periodo di imposta successivo alla data della sua entrata in vigore.

     2. La Giunta regionale, nel quadro delle disposizioni recate dalla l.r. 16/1996, adotta ogni opportuno adeguamento della struttura organizzativa, allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni della presente legge.

     3. Per le finalità di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione del personale in servizio.

     4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni della presente legge sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

     Art. 101. (Norma finanziaria).

     1. Alla determinazione degli oneri finanziari derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede, per ciascun esercizio finanziario, in sede di approvazione del bilancio regionale di previsione.

 

     Art. 102. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

 

 

TABELLA A [202]

Importi di tariffa delle tasse sulle concessioni regionali

 

TABELLA A

IMPORTI DI TARIFFA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

 

Titolo I

IGIENE E SANITÀ

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

1

15

Concessione per l’apertura e l’esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

 

 

a) fino a 5.000 abitanti

116,20

23,24

b) da 5.001 a 10.000 abitanti

347,58

69,72

c) da 10.001 a 15.000 abitanti

694,63

139,44

d) da 15.001 a 40.000 abitanti

1.110,90

222,59

e) da 40.001 a 100.000 abitanti

1.665,57

334,15

f) da 100.001 a 200.000 abitanti

2.221,28

445,19

g) da 200.001 a 500.000 abitanti

3.470,07

694,12

h) superiore a 500.000 abitanti

5.551,91

1.110,90

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, c. 2, lett. m).

Omissis...

 

 

Oltre alla tassa di concessione i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale ai sensi dell’art. 128 del T.U. delle leggi sanitarie nella seguente misura:

 

 

– nei comuni con popolazione

fino a 10.000 abitanti: 17,56

 

 

– nei comuni con popolazione

da 10.001 a 40.000 abitanti: 28,41

 

 

– nei comuni con popolazione

da 40.001 a 100.000 abitanti: 56,81

 

 

– nei comuni con popolazione

da 100.001 a 200.000 abitanti: 139,44

 

 

– nei comuni con popolazione

superiore a 200.000 abitanti: 195,22

 

 

I titolari di farmacie non rurali sono tenuti, inoltre, al pagamento di un contributo annuo, ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1107, nella seguente misura:

 

 

– nei comuni con popolazione

da 5.000 a 10.000 abitanti: 34,09

 

 

– nei comuni con popolazione

da 10.001 a 15.000 abitanti: 42,35

 

 

– nei comuni con popolazione

da 15.001 a 40.000 abitanti: 83,67

 

 

– nei comuni con popolazione

da 40.001 a 100.000 abitanti: 167,33

 

 

– nei comuni con popolazione

superiore a 100.000 abitanti: 334,15

 

 

Omissis...

 

 

2

22

(10)

Autorizzazione all’apertura ed all’esercizio di stabilimenti di produzione e di smercio di acque minerali, naturali ed artificiali (art. 199, 1º comma delle leggi sanitarie e successive modificazioni) d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera f):

Omissis...

939,44

 

3

24

(11)

Autorizzazione all’impianto ed esercizio di fabbriche di acque gassate o di bibite analcoliche (art. 30 del d.p.r. 19 maggio 1958, n. 719):

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. e) ed f)

469,98

 

4

25

(15)

Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di (artt. 194 e 196 del T.U. delle leggi sanitarie ed art. 24 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854):

 

 

a) stabilimenti termali-balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie:

Non applicabile

Non applicabile

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. a).

 

 

b) gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia:

Non applicabile

Non applicabile

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2º comma, lett. e).

Omissis...

 

 

Ai sensi dell’art. 196 del T.U. delle Leggi sanitarie, i titolari autorizzati all’esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annua di ispezione nella seguente misura:

 

 

1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt: Non applicabile

2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt: Non applicabile

Omissis...

 

 

5

27

Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi, per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie e art. 23 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854):

 

 

1) per case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:

 

 

– se l’istituto ha non più di 50 posti letto:

722,52

361,52

– se l’istituto ha non più di 100 posti letto:

1.666,09

833,04

– se l’istituto ha più di 100 posti letto:

4.164,19

2.082,35

2) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico:

Non applicabile

Non applicabile

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. e)

Omissis...

 

 

6

28

a) Licenza per la pubblicità a mezzo stampa e in qualsiasi altro modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti, stabilimenti termali e altri luoghi ove si praticano cure idropiniche e fisioterapiche (art. 201, comma 1, del T.U. delle leggi sanitarie sostituito dall’art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 422, art. 25 del d.p.r. 10 giugno 1955, n. 854 e d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma 2, lett. f):

Non applicabile

Non applicabile

b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente i mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini (art. 201, comma 1, del T.U. citato, sostituito dall’art. 7 della legge 1º maggio 1941, n. 422, e d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. a):

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

7

30

Autorizzazione igienico-sanitaria per l’apertura e vidimazione annuale dei seguenti pubblici esercizi (art. 231 T.U. delle leggi sanitarie modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112):

 

 

1) Strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive:

Non applicabile

Non applicabile

2) Esercizio per la somministrazione di alimenti:

Non applicabile

Non applicabile

3) Esercizi per la somministrazione di bevande:

Non applicabile

Non applicabile

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1.

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27.

 

 

8

32

Autorizzazione all’apertura e all’esercizio di rivendite di latte (art. 22 del r.d. 9 maggio 1929, n. 944):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. a)

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

9

34

Autorizzazione a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili (art. 46 del r.d. 9 maggio 1929, n. 994):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. e).

Omissis....

Non applicabile

Non applicabile

10

37

(17)

Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi o condimenti (art. 1 della legge 6 ottobre 1950, n. 836, e art. 1 del d.p.r. 30 maggio 1953, n. 567):

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l).

Omissis...

Non applicabile

 

11

37bis

(18)

Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli integratori e degli integratori medicati per mangimi (art. 6 della legge 8 marzo 1963, n. 399):

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l).

Non applicabile

 

12

39

(19)

Autorizzazione per l’impianto e la gestione di stazione di fecondazione equina, pubblica o privata (art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127):

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l) e art. 75.

Non applicabile

 

13

41

(20)

Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali:

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. l).

Non applicabile

 

14

224

(122)

Provvedimento amministrativo che abilita all’esercizio di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (artt. 140, 141, 142, 383, 384 e 385 del T.U. delle leggi sanitarie):

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lett. i).

Non applicabile

 

 

Titolo II

CACCIA E PESCA

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

15

51

Licenza di appostamento fisso di caccia:

d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o).

Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 16.

Omissis...

55,78

 

16

52

Concessione di costituzione di:

 

 

1) Azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso:

3,13

3,13

2) Centro privato di produzione di selvaggina:

278,37

278,37

d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o).

Legge 27 dicembre 1977, n. 968, art. 6, lett. d) e art. 36. NOTA: Per le aziende faunistico-venatorie per ogni € 0,05 di tassa è dovuta una soprattassa di € 0,05, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

Le tasse debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinati dalla l. 27 dicembre 1977, n. 968 e dalle leggi regionali in materia (legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni)

Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte nella misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della l. 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

17

 

Abilitazione all’esercizio venatorio:

 

 

a) Con fucile ad un colpo, con falchi e con archi:

64,56

64,56

b) Con fucile a due colpi:

64,56

64,56

c) Con fucile a più di due colpi:

64,56

64,56

d) Permesso per la cattura di volatili con reti a norma dell’art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968:

64,56

64,56

d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. o).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 99

Omissis...

 

 

18

54

Licenze per la pesca nelle acque interne:

 

 

Tipo A: licenza per la pesca professionale:

45,00

45,00

Tipo B: licenza per la pesca dilettantistica:

23,00

23,00

19

55

(28)

Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. – rectius d.lgs. – 19 marzo 1958, n. 7351):

d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p).

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

20

174

Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche, o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da quelli abitativi. (Art. 15, comma 2, e art. 9, ultimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319):

d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1.

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 100.

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

21

178

Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura, nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di importanza economica a norma delle vigenti leggi:

d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1, lett. p).

Non applicabile

 

 

Titolo III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

22

89

(59)

1. Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326, per l’apertura e l’esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:

 

 

a) Alberghi e ostelli per la gioventù:

Non applicabile

Non applicabile

b) Campeggi:

Non applicabile

Non applicabile

c) Villaggi turistici:

Non applicabile

Non applicabile

d) Casa per ferie:

Non applicabile

Non applicabile

e) Altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 975, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni:

Non applicabile

Non applicabile

f) Autostelli:

Non applicabile

Non applicabile

2. Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6, della legge 21 marzo 1958, n. 326):

Non applicabile

Non applicabile

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, lett. g).

Omissis...

 

 

23

95

(64–a)

Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio nei comuni con popolazione:

a) fino a 10.000 abitanti

b) da 10.001 a 20.000 abitanti

c) da 20.001 a 50.000 abitanti

d) da 50.001 a 100.000 abitanti

e) da 100.001 a 500.000 abitanti

f) superiore a 500.000 abitanti

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 6, art. 1, c. 2, lett. f).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 56 e 58, n. 2

Legge 17 maggio 1983, n. 217, art. 9.

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

 

Titolo IV

FIERE E MERCATI

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

24

119

Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la l. 17 maggio 1866, n. 2933, nonché l’art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modifiche:

 

 

a) Per istituzione di fiere e mercati:

Non applicabile

Non applicabile

b) Per cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:

Non applicabile

Non applicabile

d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 7, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 50 e 51.

Omissis...

 

 

24 bis

 

Autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (L. 28 marzo 1991, n. 112, art. 2, commi 3 e 4):

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

 

Titolo V

AGRICOLTURA

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

25

121

Licenza per l’esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 del d.lgs. lgt. 3 luglio 1944, n. 152):

– Per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore:

Omissis...

Non applicabile

 

26

130

(86)

Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e selezione dei semi ed esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi (art. 1 della l. 18 giugno 1931, n. 987, e art. 11 del r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700):

Omissis...

Non applicabile

 

27

 

Abilitazione alla ricerca ed alla raccolta dei tartufi (l. 16 dicembre 1985, n. 752, art. 11):

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

 

Titolo VI

ACQUE MINERALI E TERMALI – CAVE – TORBIERE

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

28

163

(99/1)

Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620, artt. 1 e 2):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.

Omissis...

Non applicabile

 

29

165

(101)

Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali di cui sopra (art. 8 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.

Omissis...

Non applicabile

 

30

167

(103)

Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.

Omissis...

Non applicabile

 

31

168

(104)

Autorizzazione per l’iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22 del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.

Omissis...

Non applicabile

 

32

169

Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e seguenti del r.d. 29 luglio 1927, n. 1443:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.

Omissis...

Non applicabile

 

33

170

Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, r.d. 29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dal d.p.r. 28 giugno 1955, n. 620, art. 7):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 2, art. 1, lett. e).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 61.

Omissis...

Non applicabile

 

 

Titolo VII

TRASPORTI, NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

34

152

Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata – di interesse regionale – (art. 30, d.p.r. 28 giugno 1977 n. 771):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a).

Non applicabile

 

35

153

Concessione della costruzione e dell’esercizio di vie funicolari aeree (funivie) – di interesse regionale – in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Omissis...

 

I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della l. 23 giugno 1927, n. 1110, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1. Funivie bifuni (fino a m. 750):

a) per la costruzione: Non applicabile

b) per l’esercizio: Non applicabile

2. Funivie bifuni (oltre m. 750):

a) per la costruzione: Non applicabile

b) per l’esercizio: Non applicabile

3. Funivie monofuni escluse le seggiovie (fino a m. 750):

a) per la costruzione: Non applicabile

b) per l’esercizio: Non applicabile

4. Funivie monofuni escluse le seggiovie (oltre m. 750):

a) per la costruzione: Non applicabile b) per l’esercizio: Non applicabile

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

36

154

Licenza d’impianto di funicolari aeree o telefoniche (rectius: teleferiche) – di interesse regionale – destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, comma 1, del r.d. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli artt. 33 e 35 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Non applicabile

 

37

155

Licenza d’esercizio di funicolari aeree o teleferiche – di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato dal comma 3 dell’art. 14 del r.d. 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall’art. 38 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d’acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a)

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

38

156

Concessione di filovia – di interesse regionale – (art. 19 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771):

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. a).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

 

NOTA: I titolari delle concessioni sono inoltre tenuti, ai sensi della l. 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) per la costruzione: Non applicabile

b) per l’esercizio: Non applicabile

Omissis...

Non applicabile

 

39

157

Concessione per l’impianto e l’esercizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia – di interesse regionale – (art. 26 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771):

Omissis...

 

I titolari delle concessioni sono tenuti, ai sensi del r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1696, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

a) seggiovie, slittovie e simili:

1. per la costruzione per ciascun impianto: Non applicabile

2. per l’esercizio, per ciascun impianto: Non applicabile

b) ascensori in servizio pubblico:

1. per la costruzione per ciascun impianto: Non applicabile

2. per l’esercizio, per ciascun impianto: Non applicabile

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

40

184

(110)

Concessione per servizi pubblici – di interesse regionale – di autotrasporto rilasciata ai sensi dell’art. 7, della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituito dall’art. 60 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771, nonché dall’art. 14 della legge 18 marzo 1968, n. 413: per ogni veicolo, comprese le appendici, e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce la concessione:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. b).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

41

185

(111)

Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici – di interesse regionale – per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e art. 45 e 46 del d.p.r. 28 giugno 1955, n. 771):

Omissis...

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, comma 2, lett. b).

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 84.

Omissis...

 

I concessionari sono, inoltre, tenuti, ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, al pagamento del contributo di sorveglianza nella seguente misura complessiva:

1. se di competenza regionale, per ogni giorno di effettivo servizio:

a) da 1 a 20 km: non applicabile

b) da 20.01 a 40 km: non applicabile

c) da 40.01 a 60 km: non applicabile

d) da 60.01 a 80 km: non applicabile

e) oltre 80: non applicabile

2. se di competenza comunale per ogni giorno di effettivo servizio: non applicabile

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

42

186

Concessione per l’esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi dell’art. 225, 1º comma, del codice della navigazione:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.

NOTA: Omissis... Non applicabile

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

43

187

Concessione per l’esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell’art. 225, 2º comma, del codice della navigazione:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.

NOTA: Omissis... Non applicabile

Omissis...

Non applicabile

Non applicabile

44

188

Autorizzazione per l’esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell’art. 226 del codice della navigazione:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 4 e 5.

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.

Non applicabile

 

45

189

Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall’ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell’art. 227 del codice della navigazione:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 4.

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97.

Non applicabile

 

46

197

Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell’art. 34 del T.U. delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con d.p.r. 5 febbraio 1953, n. 39, per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, aventi interesse regionale:

d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 1, lett. b) ed art. 3, lett. c)

d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, art. 84.

Omissis...

Non applicabile

 

 

Titolo VIII

ARTI E MESTIERI

 

Num. d'ord.

d.p.r. 121/61 (d.p.r. 641/72)

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio

Tassa annuale

47

204

(117)

Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e mestieri

d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, art. 63, lett. c).

Non applicabile

 

 

 

TABELLA B [203]

Tariffario regionale per tassa automobilistica

 

     (Omissis).

 

 

Tabella B1-bis. Definizioni [204]

 

Classe 1

Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1

Classe 2

Aeromobili certificati capitolo 2 dell’annesso ICAO 16 parte 1

Classe 3a

Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica

Classe 3b

Aeromobili certificati capitolo 3 dell’annesso ICAO 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) >= 5 EPNdB

Classe 3c

Aeromobili certificati capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell’annesso ICAO 16 parte 1

 

(*) margine = (valore limite-valore di certificazione dell’aeromobile). E’ positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

 

 

Tabella B2-bis. Corrispondenza delle misure dell’imposta [205]

 

Classe

Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell’aeromobile

Classe 1

a1*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a1*25 + b1*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25

Classe 2

a2*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a2*25 + b2*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25

Classe 3a

a3*MTOW(tons) se MTOW(tons) <=25 a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25) se MTOW(tons) >25

Classe 3b

0,75*(a3*MTOW(tons)) se MTOW(tons) <=25 0,75*[a3*25+b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25

Classe 3c

0,50*(a3*MTOW (tons)) se MTOW(tons) <=25 0,50*[a3*25 + b3*(MTOW(tons) - 25)] se MTOW(tons) >25

 

 

Tabella B3-bis. Valori dei parametri delle misure [206]

 

a1

€ 0,62

a2

€ 0,46

a3*

€ 0,16

b1

€ 0,82

b2

€ 0,60

b3*

€ 0,20

 

* Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo) è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiamo migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[2] Lettera abrogata dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[8] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 6 dicembre 2010, n. 18.

[9] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 36 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[10] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 5 agosto 2015, n. 22.

[11] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[13] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[15] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[16] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[17] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[18] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[19] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[20] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[21] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[23] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42, dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[24] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[25] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[26] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[27] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[28] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[29] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[30] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[31] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[32] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[33] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2010, n. 20 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[34] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[35] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[36] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[37] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[38] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[39] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[40] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[41] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[42] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[43] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 35.

[44] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[45] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[46] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[47] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[48] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20, sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42, già modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24, dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24, dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[49] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42, già modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24, dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[50] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20 e così sostituito dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.

[51] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[52] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[53] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[54] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[55] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.

[56] Rubrica così modificata dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[57] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[58] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[59] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[60] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[61] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[62] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[63] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[64] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36, già modificata dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[65] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24 e così modificata dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[66] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[67] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20, sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20, già modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[68] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14, già modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[69] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[70] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[71] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[72] Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[73] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[74] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[75] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[76] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[77] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[78] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[79] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[80] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[81] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[82] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[83] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[84] Lettera inserita dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[85] Lettera già modificata dall'art. 10 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10, ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e abrogata dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[86] Lettera modificata dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e abrogata dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[87] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[88] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[89] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[90] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[91] Articolo sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18, già modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[92] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18.

[93] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 2007, n. 18 e ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[94] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 8 luglio 2014, n. 19.

[95] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista e così modificato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[96] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista, già modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[97] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente sostituito dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[98] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista e così sostituito dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[99] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14, già modificato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[100] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista, dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15, con la decorrenza ivi prevista.

[101] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12, con la decorrenza ivi prevista.

[102] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 6 agosto 2021, n. 15.

[103] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[104] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[105] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[106] Alinea così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[107] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22, con la decorrenza ivi prevista.

[108] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[109] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 dicembre 2021, n. 25.

[110] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.

[111] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e così modificato dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[112] Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[113] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[114] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[115] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[116] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14.

[117] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.

[118] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.

[119] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2016, n. 22.

[120] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[121] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[122] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[123] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[124] Rubrica così modificata dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[125] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[126] Comma aggiunto dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[127] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[128] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18. L'imposta di cui al presente articolo e ss. è stata sospesa dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[129] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[130] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[131] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[132] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[133] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[134] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2022, n. 5.

[135] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2011, n. 23 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[136] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[137] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 2022, n. 5.

[138] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[139] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[140] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11.

[141] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42.

[142] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[143] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[144] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[145] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[146] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35.

[147] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 35 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[148] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[149] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[150] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[151] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[152] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[153] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[154] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[155] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[156] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[157] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22, già modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 42, dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[158] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22, già modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[159] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[160] Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[161] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[162] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2019, n. 24.

[163] Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[164] Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[165] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 33.

[166] Il Capo I bis, art. 81 bis, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[167] Il Capo I bis, art. 81 bis, è stato inserito dall'art. 8 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[168] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[169] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[170] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 26.

[171] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 1 febbraio 2005, n. 1.

[172] Comma già modificato dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[173] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[174] Articolo così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 35.

[175] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[176] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 35.

[177] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 35 e così modificato dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15.

[178] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 26 maggio 2016, n. 14 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[179] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[180] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 35, dall'art. 7 della L.R. 6 agosto 2019, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2019, n. 21.

[181] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[182] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 31 luglio 2013, n. 5.

[183] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 5 agosto 2014, n. 24.

[184] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22.

[185] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[186] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[187] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5.

[188] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[189] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 10 agosto 2017, n. 22 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 24.

[190] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 agosto 2011, n. 11 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[191] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[192] Comma inserito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[193] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[194] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[195] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20.

[196] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[197] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[198] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 20 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2014, n. 36.

[199] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

[200] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 33.

[201] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 2 agosto 2006, n. 17.

[202] Tabella già modificata dall’art. 1 della L.R. 24 marzo 2004, n. 5, dall’art. 7 della L.R. 3 agosto 2004, n. 19, con la decorrenza ivi stabilita e così ulteriormente modificata dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 2015, n. 20.

[203] Tabella soppressa dall'art. 5 della L.R. 10 agosto 2018, n. 12.

[204] Tabella aggiunta dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[205] Tabella aggiunta dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.

[206] Tabella aggiunta dall'art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 18.